Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6193 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
n. 22345/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 22345/2021 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Secondigliano 157 Parte_1 presso l'avv. Antonio Vitiello, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
, quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_1 persona dei l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli/Centro Direzionale alla Via G. Porzio Is. G/7 presso l'avv. Vincenzo Corrado, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti rilasciata in data 18/12/2014 in Mogliano Veneto (Treviso) con atto per notaio rep. 186.905 Persona_1
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione.
pagina 1 di 4
si è costituita l'impresa designata convenuta chiedendo di rigettare la domanda perché improcedibile, improponibile, inammissibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stato espletato l'interrogatorio formale dell'attrice Parte_1
, sono state escusse le testi e ed è stata espletata
[...] Testimone_1 Tes_2 consulenza tecnica d'ufficio dal dr. ora la causa va decisa. Persona_2
Preliminarmente la domanda va dichiarata proponibile, avendo l'attrice messo in mora l'impresa designata convenuta ex art. 287 Cod.Ass. con raccomandate, inviate anche a Consap, dell'agosto 2019 e marzo/aprile 2021. Nel merito, non è contestato che l'evento lesivo dedotto in giudizio si sia verificato: infatti, in comparsa di risposta ha solo dedotto che il sinistro si Controparte_2 sarebbe verificato per colpa della conducente della bicicletta, e che sempre per sua colpa non ha identificato il veicolo antagonista;
e nella memoria istruttoria ha Per_3 articolato interrogatorio formale sui seguenti capi: “A) < Vero è che il giorno 21/12/2018 alle ore 07,20 in Napoli alla Piazza Vittoria la sig.ra era Parte_1 alla guida di una bicicletta e nello spostarsi a sinistra impattava un'autovettura non identificata > B) < Vero è che la bicicletta non aveva le luci di posizione accese”. Le due testi escusse hanno riferito di aver visto un'autovettura scura e di piccola cilindrata sorpassare la bicicletta condotta dall'attrice, ed urtarla facendola cadere, per poi dileguarsi senza che la si fosse potuta identificare. Ma la teste prima ha ES risposto affermativamente alla domanda se l'autovettura avesse colliso la bicicletta alla parte laterale sinistra, poi ha precisato che l'autovettura avrebbe urtato la bicicletta con la propria parte sinistra – e se i due veicoli viaggiavano nello stesso senso di marcia, urtando con la propria parte sinistra l'autovettura pirata avrebbe dovuto colpire la parte destra della bicicletta: pertanto, la teste si è contraddetta. La teste , invece, Tes_2 dopo avere risposto affermativamente alla domanda se l'autovettura avesse colpito la bicicletta alla parte sinistra, ha coerentemente riferito che con la propria parte destra, tentando di sorpassarla, l'autovettura colpì la bicicletta alla parte sinistra, facendola cadere sulla destra. La deposizione della teste appare complessivamente Tes_2 attendibile, non contraddittoria, verosimile, e se ricava che l'attrice non fu in grado di identificare l'autovettura pirata, che si allontanò immediatamente dal luogo del sinistro, mentre lei era caduta e l'attenzione delle testi si era comprensibilmente appuntata su di lei;
del resto, l'evento è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Napoli, per tentare di identificare il responsabile, ma l'indagine è stata archiviata (nella denuncia pagina 2 di 4 erano state indicate le testimoni poi escusse nel presente giudizio). Inoltre, dalla deposizione della teste si ricava che dell'evento fu di gran lunga prevalentemente Tes_2 responsabile il conducente del veicolo pirata, il quale nel sorpassare la bicicletta andò ad urtarla;
tuttavia, non la teste non ha adeguatamente specificata la condotta della conducente della motocicletta, della quale non si sa se procedesse sulla destra, quale velocità tenesse, se non abbia deviato dalla traiettoria rettilinea … Considerata la maggior velocità dell'automobile pirata rispetto alla bicicletta e l'errata manovra del conducente di detto veicolo non identificato, residua a carico dell'attrice una quota di colpa presunta pari al 20%. Parte convenuta ha depositato una banca dati che asserisce riferirsi alle due testimoni, ma lo ha fatto tardivamente, per cui detto documento non può essere preso in considerazione;
inoltre, il documento identifica due soggetti tramite il codice fiscale, e non è certo che si riferiscano proprio alle testimoni del presente giudizio, anche se consonanti di nomi e cognomi e date di nascita coincidono;
e comunque, da tale banca dati risulta Tes_2 testimone per un solo sinistro, ossia proprio quello per cui è causa, per cui quando ha affermato di non aver testimoniato in altre cause di risarcimento danni negli ultimi 5 anni, ha detto il vero. Vero è che la teste ha riferito di avere assistito al Tes_2 sinistro mentre era insieme con la teste la quale come si è visto si è ES contraddetta, e che dalla banca dati depositata risulta “testimone” in altri tre sinistri, oltre a quello per cui è causa;
ma prima di tutto il fatto che non sia stata ES coerente nel ricostruire l'evento non implica necessariamente che non fosse presente all'evento stesso, potendo solo non ricordare bene quanto accaduto;
in secondo luogo, come già detto, la banca dati è stata depositata tardivamente;
in terzo luogo, ES potrebbe essere stata indicata come teste in alcuna pratiche di risarcimento, ma non essere stata ascoltata. Il CTU medico nominato nel corso del presente giudizio, con analitica valutazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi, anche perché le parti non hanno osservato nulla, ha accertato che a seguito dell'evento per cui è causa è attualmente affetta da Parte_1
“Esiti di frattura composta testa del perone e del piatto tibiale est. (Schatzker tipo 3) + metafisi prossimale tibiale ginocchio dx., trattate con mezzi di osteosintesi metallica mediante placca e viti, successivamente rimossi, temporaneamente complicata da infezione da FI EU (non chiaramente identificabile se di natura nosocomiale o meno, non essendo specificato se il tipo di germe fosse meticillino sensibile o resistente), secondarie limitazioni funzionali articolari del ginocchio dx. Esito cicatriziale post-chirurgico alla regione antero-laterale media della gamba dx. sede di applicazione dei mezzi di sintesi”; l'invalidità temporanea è stata totale per 60 giorni, parziale al 75% di giorni 30, parziale al 50% di giorni 60, parziale al 25% di giorni 70; i postumi sopra evidenziati integrano un danno biologico nella misura del 12%, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 45; le spese mediche documentate e reputate congrue dal CTU ammontano ad € 253. Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2018, sono liquidabili per i danni subiti dall'attrice, considerato che non sono state addotte valide ragioni per pagina 3 di 4 personalizzare il risarcimento, € 12.740 per l'invalidità temporanea ed € 28.996 per l'invalidità permanente (danno non patrimoniale, comprensivo del danno morale), oltre agli € 253 per spese mediche, per un totale di € 41.989; di tale somma, in regione del concorso di colpa, è dovuto l'80% pari ad € 33.591,20; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 21/12/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 21/1272018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 22345/2021 tra:
attrice; per il FGVS, convenuto;
così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dichiara il conducente del veicolo pirata responsabile nella misura dell'80% del sinistro per cui è causa, e per il 20%; Parte_1
2) Condanna l'impresa designata convenuta a risarcire l'80% dei danni subiti dall'attrice nel sinistro per cui è causa, che si liquidano per la quota in € 33.591,20; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 21/12/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 21/12/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna l'impresa designata convenuta a rimborsare all'attrice ogni somma che questa dimostri di aver pagato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna l'impresa designata convenuta a rimborsare all'attrice le spese del giudizio, che liquida in € 545 per esborsi ed € 7600 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Antonio Vitiello. Così deciso in Portici in data 19/6/2025 Il giudice unico
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