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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9509/2021
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 10.06.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 9509/2021 vertente
tra
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Craca
OPPONENTE
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
1 rappresentato e difeso dai funzionari dott. Mario Pastore e dott.ssa Antonella Cangiano
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.09.2021 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 38356 del 07.06.2021, notificata il giorno 28.07.2021, emessa dall Controparte_1
nella quale veniva accertata la sussistenza in capo
[...]
all'opponente: della violazione dell'art. 39, com. 1e 2, d.l. n. 112 del 25.06.2008, convertito in legge n. 133/2008 per infedeli registrazioni fino a 10 lavoratori, per aver effettuato “registrazioni infedeli su LUL con riferimento all'orario di lavoro effettuato dei due dipendenti e i quali di fatto hanno Parte_2 Parte_3
osservato da gennaio 14' ad agosto 16' (20 mesi) rispettivamente un orario di lavoro di 40 e 30 ore settimanali” nonché della violazione dell'art. 39, com. 1, 2 e 7, d.l. n. 112 del 25.06.2008, convertito in legge n. 133/2008, per infedeli registrazioni per più di 10 lavoratori o periodo superiore a dodici mesi, per aver effettuato “registrazioni infedeli su LUL con riferimento all'orario di lavoro effettuato dei due dipendenti e i Parte_2 Parte_3
quali di fatto hanno osservato da settembre 15' a dicembre 16' (21 mesi) rispettivamente un orario di lavoro di 40 e 30 ore settimanali”. Con tale ordinanza si provvedeva per tale motivo ad ingiungere parte ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 4.517,45.
Chiedeva, pertanto, che l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione venisse, previa sospensiva, annullata.
2 Con provvedimento n. 37132/2021 del 21.09.2021 il Giudice concedeva l'invocata sospensione dell'efficacia dell'ordinanza opposta.
Successivamente, segnatamente il 16.02.2022, si costituiva l' eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione. Concludeva per la reiezione dell'opposizione.
L'opposizione è fondata e va quindi accolta.
Rileva infatti il giudicante che, alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. In tale veste le parti, rispettivamente, hanno l'onere di osservare le regole processuali.
Ed allora, l'opposto (attore sostanziale) deve rispettare innanzitutto quanto previsto dall'art.416 c.p.c., secondo cui il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione a pena di decadenza dalla proposizione dei mezzi di prova di cui intende valersi, anche se è ovvio che il contenuto da dare all'atto di costituzione debba essere quello della domanda (ex art. 414 c.p.c.) e non piuttosto quello della memoria di costituzione (art. 416 c.p.c.) (Cass. n.
5045/99). Orbene, se la tardiva costituzione del convenuto/attore comporta, dunque, la sua decadenza da ogni prova, va da sé che neppure sono da invocare i poteri officiosi del Giudice (art. 421
c.p.c.) che non possono essere esercitati per recuperare le decadenze in cui è incorsa la parte (Cass. n. 10343/00).
Tali regole valgono a maggior ragione nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, quale è quello in oggetto, laddove il debitore si trova di fronte ad un provvedimento il cui contenuto
3 appare assai limitato, quando non addirittura inintelligibile, sicchè sarebbe contra jus pretendere che, in ossequio alla natura di attore formale, il ricorrente debba comunque formulare tutti i mezzi di prova attinenti alla infondatezza del credito, ovvero debba presumere quale possa essere stata nella specie l'ipotesi a cui potrebbe riferirsi l'attività recuperatoria dell'ente (basta pensare, ad esempio ad un imprenditore con varie posizioni ed un'attività articolata o, comunque, estesa).
In tali giudizi le contestazioni oggetto di ricorso riguardano, il più delle volte, la motivazione dell'atto e inducono il presunto debitore ad eccepire la carenza o addirittura l'assenza della motivazione.
Tale convincimento risulta avvalorato dalla circostanza che l'ingiunto può proporre opposizione entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Pretendere che in tale breve lasso di tempo l'ingiunto debba apprestare la propria difesa nel merito, accollandosi l'onere di allegare e comprovare le ragioni della inesistenza del credito, significherebbe contraddire le regole del processo, con evidente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Come già evidenziato, la contestazione, non meramente di forma, dell'ordinanza introduce una causa di merito in cui l'onere della prova fa carico all'Ente impositore, in qualità di attore in senso sostanziale;
sicché correttamente il ricorrente nell'atto introduttivo si riserva di formulare mezzi di prova, nuovi o per la prima volta, all'esito della costituzione in lite del vero attore.
È ovvio, infatti, che la posizione del convenuto sostanziale si potrà espandere in tutta la sua portata quando l'attore sostanziale avrà fornito elementi di comprensione della sua pretesa creditoria, attraverso l'indicazione della causa del credito e dei mezzi probatori a sostegno.
4 In conclusione, l'inversione sostanziale delle parti del processo attiene all'onere probatorio (art. 2697 c.c.) che su ciascuno grava per ottenere ragione in giudizio. E, dunque, sarà l'ente impositore a dover fornire la prova della fondatezza del credito esecutivamente azionato, mentre l'opponente sarà onerato della dimostrazione di tutti i fatti ostativi o modificativi del diritto vantato (cfr. nello stesso senso, Trib. Pisa, sent.n. 189/2002;
Trib. Bari, n. 6434 del 27.2.2004; Pretura Salerno, 31 gennaio
1995).
In merito all'ordinanza-ingiunzione, la Suprema Corte ha affermato che “L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura di impugnazione dell'atto della p.a.) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova (salvo il potere istruttorio attribuito al pretore dal sesto comma dell'art. 23 L. n. 689 del
1981), spettano, rispettivamente, alla p.a. ed all'opponente; detta opposizione può, pertanto, consistere anche nella semplice contestazione della pretesa anzidetta e, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù del cit. art. 23 L. n. 689 del 1981, il pretore ha il potere-dovere di esaminare l'intera vicenda, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti, e consentendolo la materia - all'esame completo del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, onde stabilirne la eventuale (quand'anche parziale) fondatezza”(così Cass., sez. I, 10-02-1999, n. 1122; conf. id., 15-
5 04-1999, n. 3741; id., 26-05-1999, n. 5095 e, da ultimo, 16-03-
2001, n. 3837).
Ciò posto, nel caso di specie, viene in contestazione la presunta infedele registrazione nel Libro Unico del Lavoro (LUL) dell'orario lavorativo di due dipendenti ( e ). Pt_2 Pt_3
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti (segnatamente le buste paga, da cui si evince il regolare pagamento del lavoro straordinario svolto dai due dipendenti nel mese di dicembre
2016) nonchè dall'attività istruttoria espletata è emerso che parte opponente ha agito nel rispetto dei canoni normativi con riferimento ai lavoratori summenzionati, sicchè se ne deduce l'insussistenza delle violazioni contestate nei riguardi dell'istante all'interno dell'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata.
Invero la teste ha dichiarato di aver lavorato per la Parte_2
parafarmacia del Dott. con le mansioni di Parte_1
farmacista per “sei giorni alla settimana, con riposo la domenica ed il venerdì pomeriggio”, precisando di aver lavorato “per 35 ore settimanali e non per 40 ore settimanali. [….] Riconosco la firma sul verbale che mi viene mostrato, che è una dichiarazione rilasciata dall' il 15.12.2016, mentre sul Controparte_1
contenuto confermo la dichiarazione tranne la parte relativa all'orario di lavoro settimanale che era all'epoca di 35 ore e non di
40 […] Preciso che ho rilasciato dichiarazione testimoniale nella quale ho specificato che a dicembre - anno 2016 – ho svolto lavoro pagato come straordinario e che avevo inteso le domande che mi sono state poste – dagli ispettori - come relative al periodo in corso.
Preciso che nell'occasione la parafarmacia era affollata”.
Dal canto suo, il teste ha riferito:“All'epoca Parte_3
dell'ispezione avvenuta nel mese di dicembre, dieci giorni prima del
Natale, ho dichiarato di fare circa trenta ore alla settimana perché
6 era il periodo natalizio ed ero preparato a fare qualche ora in più che mi veniva retribuita come lavoro straordinario mentre il mio contratto di lavoro era di ventiquattro ore. […] Confermo la dichiarazione testimoniale che mi viene mostrata e confermo che le trenta ore erano riferite solo al mese di dicembre nel quale solitamente si lavora di più”.
Orbene, le deposizioni testimoniali smentiscono la circostanza rappresentata in sede ispettiva e posta a fondamento dell'ordinanza ingiunzione in esame ovvero l'espletamento di una prestazione lavorativa con un orario di lavoro articolato in 40 ore per la e 30 ore per il relativamente all'arco Pt_2 Pt_3
temporale indicato nella predetta ordinanza.
Merita di essere rammentato che:“Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione, in dipendenza della sua natura di atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. La fede privilegiata non si estende, invece, alla verità sostanziale di tali dichiarazioni o alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 25/02/2014, n. 4462;
Cass. 5144/2021).
Alla luce di quanto su esposto, deve rilevarsi l'insussistenza delle violazioni contestate all'interno dell'impugnata ordinanza- ingiunzione.
Ne consegue che l'ordinanza- ingiunzione è viziata e, pertanto, va dichiarata illegittima.
7 Alla luce delle suesposte osservazioni, quindi, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, assorbite le eventuali ulteriori questioni controverse tra le parti, in accoglimento della proposta opposizione, deve essere dichiarata illegittima l'ordinanza ingiunzione opposta e dunque non dovuta dall'opponente la somma di cui alla medesima ordinanza ingiunzione.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio, nella misura statuita in dispositivo, seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta e dunque non dovuta dall'opponente la somma di cui alla predetta ordinanza ingiunzione;
- Condanna la parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00, oltre accessori di legge.
Bari, 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
8
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 10.06.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 9509/2021 vertente
tra
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Craca
OPPONENTE
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
1 rappresentato e difeso dai funzionari dott. Mario Pastore e dott.ssa Antonella Cangiano
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.09.2021 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 38356 del 07.06.2021, notificata il giorno 28.07.2021, emessa dall Controparte_1
nella quale veniva accertata la sussistenza in capo
[...]
all'opponente: della violazione dell'art. 39, com. 1e 2, d.l. n. 112 del 25.06.2008, convertito in legge n. 133/2008 per infedeli registrazioni fino a 10 lavoratori, per aver effettuato “registrazioni infedeli su LUL con riferimento all'orario di lavoro effettuato dei due dipendenti e i quali di fatto hanno Parte_2 Parte_3
osservato da gennaio 14' ad agosto 16' (20 mesi) rispettivamente un orario di lavoro di 40 e 30 ore settimanali” nonché della violazione dell'art. 39, com. 1, 2 e 7, d.l. n. 112 del 25.06.2008, convertito in legge n. 133/2008, per infedeli registrazioni per più di 10 lavoratori o periodo superiore a dodici mesi, per aver effettuato “registrazioni infedeli su LUL con riferimento all'orario di lavoro effettuato dei due dipendenti e i Parte_2 Parte_3
quali di fatto hanno osservato da settembre 15' a dicembre 16' (21 mesi) rispettivamente un orario di lavoro di 40 e 30 ore settimanali”. Con tale ordinanza si provvedeva per tale motivo ad ingiungere parte ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 4.517,45.
Chiedeva, pertanto, che l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione venisse, previa sospensiva, annullata.
2 Con provvedimento n. 37132/2021 del 21.09.2021 il Giudice concedeva l'invocata sospensione dell'efficacia dell'ordinanza opposta.
Successivamente, segnatamente il 16.02.2022, si costituiva l' eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione. Concludeva per la reiezione dell'opposizione.
L'opposizione è fondata e va quindi accolta.
Rileva infatti il giudicante che, alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. In tale veste le parti, rispettivamente, hanno l'onere di osservare le regole processuali.
Ed allora, l'opposto (attore sostanziale) deve rispettare innanzitutto quanto previsto dall'art.416 c.p.c., secondo cui il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione a pena di decadenza dalla proposizione dei mezzi di prova di cui intende valersi, anche se è ovvio che il contenuto da dare all'atto di costituzione debba essere quello della domanda (ex art. 414 c.p.c.) e non piuttosto quello della memoria di costituzione (art. 416 c.p.c.) (Cass. n.
5045/99). Orbene, se la tardiva costituzione del convenuto/attore comporta, dunque, la sua decadenza da ogni prova, va da sé che neppure sono da invocare i poteri officiosi del Giudice (art. 421
c.p.c.) che non possono essere esercitati per recuperare le decadenze in cui è incorsa la parte (Cass. n. 10343/00).
Tali regole valgono a maggior ragione nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, quale è quello in oggetto, laddove il debitore si trova di fronte ad un provvedimento il cui contenuto
3 appare assai limitato, quando non addirittura inintelligibile, sicchè sarebbe contra jus pretendere che, in ossequio alla natura di attore formale, il ricorrente debba comunque formulare tutti i mezzi di prova attinenti alla infondatezza del credito, ovvero debba presumere quale possa essere stata nella specie l'ipotesi a cui potrebbe riferirsi l'attività recuperatoria dell'ente (basta pensare, ad esempio ad un imprenditore con varie posizioni ed un'attività articolata o, comunque, estesa).
In tali giudizi le contestazioni oggetto di ricorso riguardano, il più delle volte, la motivazione dell'atto e inducono il presunto debitore ad eccepire la carenza o addirittura l'assenza della motivazione.
Tale convincimento risulta avvalorato dalla circostanza che l'ingiunto può proporre opposizione entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Pretendere che in tale breve lasso di tempo l'ingiunto debba apprestare la propria difesa nel merito, accollandosi l'onere di allegare e comprovare le ragioni della inesistenza del credito, significherebbe contraddire le regole del processo, con evidente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Come già evidenziato, la contestazione, non meramente di forma, dell'ordinanza introduce una causa di merito in cui l'onere della prova fa carico all'Ente impositore, in qualità di attore in senso sostanziale;
sicché correttamente il ricorrente nell'atto introduttivo si riserva di formulare mezzi di prova, nuovi o per la prima volta, all'esito della costituzione in lite del vero attore.
È ovvio, infatti, che la posizione del convenuto sostanziale si potrà espandere in tutta la sua portata quando l'attore sostanziale avrà fornito elementi di comprensione della sua pretesa creditoria, attraverso l'indicazione della causa del credito e dei mezzi probatori a sostegno.
4 In conclusione, l'inversione sostanziale delle parti del processo attiene all'onere probatorio (art. 2697 c.c.) che su ciascuno grava per ottenere ragione in giudizio. E, dunque, sarà l'ente impositore a dover fornire la prova della fondatezza del credito esecutivamente azionato, mentre l'opponente sarà onerato della dimostrazione di tutti i fatti ostativi o modificativi del diritto vantato (cfr. nello stesso senso, Trib. Pisa, sent.n. 189/2002;
Trib. Bari, n. 6434 del 27.2.2004; Pretura Salerno, 31 gennaio
1995).
In merito all'ordinanza-ingiunzione, la Suprema Corte ha affermato che “L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura di impugnazione dell'atto della p.a.) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova (salvo il potere istruttorio attribuito al pretore dal sesto comma dell'art. 23 L. n. 689 del
1981), spettano, rispettivamente, alla p.a. ed all'opponente; detta opposizione può, pertanto, consistere anche nella semplice contestazione della pretesa anzidetta e, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù del cit. art. 23 L. n. 689 del 1981, il pretore ha il potere-dovere di esaminare l'intera vicenda, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti, e consentendolo la materia - all'esame completo del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, onde stabilirne la eventuale (quand'anche parziale) fondatezza”(così Cass., sez. I, 10-02-1999, n. 1122; conf. id., 15-
5 04-1999, n. 3741; id., 26-05-1999, n. 5095 e, da ultimo, 16-03-
2001, n. 3837).
Ciò posto, nel caso di specie, viene in contestazione la presunta infedele registrazione nel Libro Unico del Lavoro (LUL) dell'orario lavorativo di due dipendenti ( e ). Pt_2 Pt_3
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti (segnatamente le buste paga, da cui si evince il regolare pagamento del lavoro straordinario svolto dai due dipendenti nel mese di dicembre
2016) nonchè dall'attività istruttoria espletata è emerso che parte opponente ha agito nel rispetto dei canoni normativi con riferimento ai lavoratori summenzionati, sicchè se ne deduce l'insussistenza delle violazioni contestate nei riguardi dell'istante all'interno dell'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata.
Invero la teste ha dichiarato di aver lavorato per la Parte_2
parafarmacia del Dott. con le mansioni di Parte_1
farmacista per “sei giorni alla settimana, con riposo la domenica ed il venerdì pomeriggio”, precisando di aver lavorato “per 35 ore settimanali e non per 40 ore settimanali. [….] Riconosco la firma sul verbale che mi viene mostrato, che è una dichiarazione rilasciata dall' il 15.12.2016, mentre sul Controparte_1
contenuto confermo la dichiarazione tranne la parte relativa all'orario di lavoro settimanale che era all'epoca di 35 ore e non di
40 […] Preciso che ho rilasciato dichiarazione testimoniale nella quale ho specificato che a dicembre - anno 2016 – ho svolto lavoro pagato come straordinario e che avevo inteso le domande che mi sono state poste – dagli ispettori - come relative al periodo in corso.
Preciso che nell'occasione la parafarmacia era affollata”.
Dal canto suo, il teste ha riferito:“All'epoca Parte_3
dell'ispezione avvenuta nel mese di dicembre, dieci giorni prima del
Natale, ho dichiarato di fare circa trenta ore alla settimana perché
6 era il periodo natalizio ed ero preparato a fare qualche ora in più che mi veniva retribuita come lavoro straordinario mentre il mio contratto di lavoro era di ventiquattro ore. […] Confermo la dichiarazione testimoniale che mi viene mostrata e confermo che le trenta ore erano riferite solo al mese di dicembre nel quale solitamente si lavora di più”.
Orbene, le deposizioni testimoniali smentiscono la circostanza rappresentata in sede ispettiva e posta a fondamento dell'ordinanza ingiunzione in esame ovvero l'espletamento di una prestazione lavorativa con un orario di lavoro articolato in 40 ore per la e 30 ore per il relativamente all'arco Pt_2 Pt_3
temporale indicato nella predetta ordinanza.
Merita di essere rammentato che:“Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione, in dipendenza della sua natura di atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. La fede privilegiata non si estende, invece, alla verità sostanziale di tali dichiarazioni o alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 25/02/2014, n. 4462;
Cass. 5144/2021).
Alla luce di quanto su esposto, deve rilevarsi l'insussistenza delle violazioni contestate all'interno dell'impugnata ordinanza- ingiunzione.
Ne consegue che l'ordinanza- ingiunzione è viziata e, pertanto, va dichiarata illegittima.
7 Alla luce delle suesposte osservazioni, quindi, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, assorbite le eventuali ulteriori questioni controverse tra le parti, in accoglimento della proposta opposizione, deve essere dichiarata illegittima l'ordinanza ingiunzione opposta e dunque non dovuta dall'opponente la somma di cui alla medesima ordinanza ingiunzione.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio, nella misura statuita in dispositivo, seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta e dunque non dovuta dall'opponente la somma di cui alla predetta ordinanza ingiunzione;
- Condanna la parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00, oltre accessori di legge.
Bari, 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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