Decreto 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, decreto 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Specializzata In Materia Di Immigrazione,
Protezione Internazionale E Libera Circolazione Dei Cittadini Dell'unione Europea
R.G. 1632/2025
In composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Filomena Piccirillo Presidente relatore-estensore
Dott. Michela Bortolami Giudice
Dott. Andrea D'Alessio Giudice
letto il ricorso con il quale ha impugnato il provvedimento Parte_1
di trasferimento del ricorrente in Croazia, chiedendo in via preliminare la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato;
ritenuta sussistente la competenza per materia e per territorio della Sezione specializzata del Tribunale di Trieste ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e-bis) e 4, comma 3, d.l. n. 13/2017; visto l'art. 3, d.lgs. 25/2008; evidenziato che, tra i motivi di impugnazione, sono stati dedotti, tra l'altro, la violazione degli obblighi informativi e il mancato espletamento del colloquio;
richiamata, sul punto, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del
30 novembre 2023, nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/2921, C-315/21 e C-
328/21; ritenuto opportuno, alla luce della richiamata pronuncia, concedere la sospensiva richiesta, sussistendo gravi e circostanziate ragioni;
precisato che, come previsto dall'art. 3, comma 3 quater, d.lgs. n. 25/2008, entro cinque giorni dalla notificazione del presente decreto al , le Controparte_1 parti possono depositare note difensive ed entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine possono essere depositate note di replica e che, solo qualora siano state depositate le predette note (difensive e/o di replica) verrà emesso nuovo decreto con cui si confermerà, modificherà o revocherà il presente provvedimento;
ritenuto che, allo stato, non sia necessaria la fissazione di un'udienza di comparizione delle parti;
P.Q.M.
1. ACCOGLIE l'istanza di sospensione del provvedimento di trasferimento dell'Unità Dublino;
2. RICHIAMA l'attenzione delle parti sull'osservanza delle norme di cui all'art. 3, co, 3 quater D. Lgs. 25/2008;
3. DISPONE che la Cancelleria notifichi con urgenza il provvedimento alle parti,
e cioè al ricorrente e al
[...]
Controparte_2
Dublino.
[...]
Trieste, 11/04/2025
Il Presidente
Filomena Piccirillo