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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 12/11/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
NS Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 14/2024 promossa da:
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Oristano nel viale Diaz n. 59/b, presso lo studio degli avvocati Ezio
UL del Foro di Cagliari e AL MA del Foro di Oristano, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
in persona del titolare c.f. Controparte_1 CP_1
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio C.F._2
Tola, giusta procura speciale in atti,
- resistente –
Oggetto: impugnazione di licenziamento.
All'udienza del 12/11/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) Nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente ricorso, l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullamento del licenziamento intimato al ricorrente in data 24 maggio 2023, in quanto non sorretto da giusta causa né da giustificato motivo in quanto non ricorrono gli estremi della giusta causa e/o del giustificato motivo soggettivo addotti dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei
1 codici disciplinari applicabili e, per l'effetto, annullare il suddetto licenziamento e condannare la ditta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
dell'indennità sostitutiva alla reintegrazione, in favore del signor , oltre al Parte_1
pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a euro 1.919,36 (come da elaborazione eseguita dallo studio Leo d'Andrea Urru nella ricostruzione della corretta qualifica contrattuale) (doc. 8) dal giorno del licenziamento e sino alla misura massima di 12 mensilità prevista dall'art. 18, comma 4, L. 300/70 o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e previa rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
nonché condannare la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale. Con vittoria di spese legali”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: rigettare ogni domanda del con vittoria di spese e competenze del Parte_1 giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.01.2024, ha proposto azione dinnanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di far accertare l'illegittimità del licenziamento intimatogli in data 24 maggio 2023 dal datore di lavoro titolare CP_1
dell'impresa individuale - dal quale egli era stato assunto formalmente in data 16 Controparte_1
febbraio 2022 con la qualifica di operaio generico e inquadramento nel 6° livello del CCNL di settore trasporto e spedizione merci, sebbene di fatto occupato fin dal 24 luglio 2019 -, essendo stata contestata al dipendente, con precedente nota del 15 maggio 2023, la violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. in virtù di quanto sarebbe occorso nella giornata di sabato 13 maggio 2023, allorquando il medesimo datore di lavoro aveva visto l'odierno ricorrente all'esterno della Farmacia Lanicca di
ER mentre trasportava delle scatole in compagnia del signor sebbene il Persona_1 Pt_1
[... avrebbe dovuto essere occupato, per la medesima giornata del 13 maggio 2023, presso il mobilificio in Guspini. Parte_2
Il ricorrente ha contestato che, quel giorno, egli avesse alcun impegno lavorativo al servizio dell'impresa della quale era dipendente, poiché la giornata del sabato era sempre stata quella coincidente con il suo giorno di riposo. Era invece accaduto che egli aveva legittimamente e occasionalmente programmato, insieme all'amico di prestare gratuito supporto Persona_1 all'amico (titolare della farmacia LANICCA in ER) nel trasferire della merce dal Persona_2 locale della propria farmacia all'adiacente immobile sito sempre nella via Roma in ER (OR);
2 impegno che lo aveva peraltro occupato solo per un paio d'ore.
Il ricorrente ha escluso di avere posto in essere, con la propria condotta, alcuna violazione dei principi di lealtà e fedeltà esplicitati dall'art. 2105 c.c., dovendosi invece ricondurre la decisione del datore di lavoro al clima esistente in azienda, sfociato nella proposizione da parte dello stesso ricorrente di un procedimento nanti l'Ispettorato Territoriale del lavoro di Cagliari – Oristano, volto ad accertare l'occupazione lavorativa anche nel periodo antecedente alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, precisamente dal 24 luglio 2019, oltre che il corretto inquadramento contrattuale, per cui, in seguito alla conciliazione raggiunta in sede stragiudiziale, il signor aveva ottenuto il Parte_1
riconoscimento della qualifica inquadrata nel 4° livello junior parametro 122, del CCNL di settore.
In ogni caso, avuto riguardo alla condotta contestata, ai tempi e modalità, la sanzione del licenziamento, applicata dal datore di lavoro, era eccessivamente sproporzionata rispetto ad altre misure che ben avrebbe potuto utilizzate il datore di lavoro.
Il ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale, previo accertamento della illegittimità e/o dell'inefficacia e/o della nullità del licenziamento e suo annullamento, la condanna della resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva alla reintegrazione in favore del ricorrente, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a euro 1.919,36 dal giorno del licenziamento e sino alla misura massima di 12 mensilità prevista dall'art. 18, comma 4, L.
300/70 o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e previa rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
nonché la condanna della parte convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.
2. La parte resistente si è costituita in giudizio, domandando il rigetto delle avverse domande.
Ha sostenuto la legittimità del licenziamento, che era stato intimato in quanto nel caso in esame il si era rifiutato di svolgere una prestazione lavorativa, accampando futili motivi, per svolgere Pt_1 un'altra attività, in violazione dei fondamentali doveri nascenti dal rapporto di lavoro, primo fra tutti quello di fedeltà (ex art. 2105 c.c.).
In particolare, come contestato al lavoratore, era accaduto che, il giorno 13 maggio 2023 alle ore
10.30 circa, mentre il resistente stava percorrendo la via Roma nell'abitato di ER, dopo essersi fermato per fare attraversare la strada a due operai che trasportavano alcune grosse scatole, aveva riconosciuto il per cui aveva fermato la macchina e subito gli aveva contestato il fatto che Pt_1
stesse lavorando per altri, dopo aver anche rifiutato di svolgere un lavoro per il stesso, nonché, CP_1
fra l'altro, che la Farmacia Lanicca, in passato, per i servizi di trasloco, si era sempre rivolta alla ditta
, e che il stesse collaborando nelle operazioni di trasloco con il sig. CP_1 Pt_1 Per_1
3 un diretto concorrente del stesso. Per_1 CP_1
Il resistente ha precisato di avere richiesto proprio al di procedere ad un trasloco per la Pt_1
mattinata del 13 maggio 2023 presso un cliente, il ma il Parte_3
dipendente si era rifiutato di prestare attività lavorativa in quella giornata, accampando generiche scuse sull'esistenza di improrogabili impegni personali. Non era vero che il ricorrente non avesse mai lavorato nella giornata del sabato, essendo invece vero che il svolgendo attività di traslochi e CP_1
trasporti per terzi, purtroppo non era in condizioni di programmare sistematicamente il lavoro e per questo spesso si trovava a dover accettare lavori nella giornata di sabato e di tale circostanza il era a perfetta conoscenza, avendo molte volte prestato la propria attività lavorativa nella Pt_1
giornata di sabato.
Il comportamento del ricorrente aveva chiaramente violato la fiducia del datore di lavoro e il provvedimento espulsivo era l'unica possibilità, valutata la tipologia del lavoro strettamente personale e fiduciario, considerando l'attività posta in essere in diretta concorrenza con quella del datore di lavoro, non assumendo rilevanza che fosse stata resa a titolo oneroso, o non.
Inoltre, non era vero che il datore di lavoro avesse posto in essere comportamenti ostili nei confronti del lavoratore (a dimostrazione che il licenziamento avrebbe avuto intenti ritorsivi), essendo invece vero il contrario, in quanto, dopo il licenziamento, il aveva presentato una richiesta di Pt_1 intervento dell'ispettorato del lavoro per omissioni contributive e retributive e sul punto era stato raggiunto un duplice accordo in tale sede e in sede sindacale.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale del ricorrente e prova per testi, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a sette giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
4. La domanda spiegata in giudizio dal ricorrente è fondata, non essendo stata fornita la prova, a carico del datore di lavoro, che il lavoratore pose in essere violazioni dei doveri nascenti dal rapporto di lavoro tali da giustificare la sanzione del licenziamento.
4.1. È utile a tal fine passare in rassegna le risultanze della prova orale espletata in corso di causa.
All'udienza del 15 gennaio 2025 sono stati sentiti i primi due testimoni di parte ricorrente Per_1
e .
[...] Tes_1
Il primo testimone ha riferito: “Sono amico di vecchia data del ricorrente e del sig. Persona_2
anche loro risiedono a ER. Lavoro nel settore del trasporto mobili come dipendente della Smart
Traslochi s.r.l. con sede a ER, da circa tre anni, in precedenza lavoravo per l'impresa CP_1
Ricordo che era il periodo del mio compleanno che cade il 10 maggio. Ricordo anche che un paio di
4 settimane prima di questi eventi avevo effettuato un trasporto di mobilia, degli espositori e lo Per_ schedario, dei cassetti dove vengono riposti i medicinali per la Smart Traslochi, in quanto il sig. aveva necessità di svuotare la farmacia per montare un braccio meccanico che serva per il trasporto del materiale farmaceutico. Dopo questo lavoro erano rimaste delle scatole pesanti e degli espositori Per_ mobili se non sbaglio di plastica. Ricordo che venni contattato telefonicamente dal sig. qualche giorno prima del sabato, il quale mi chiese di aiutarlo a titolo di cortesia, per amicizia, a trasportare queste scatole e questi espositori dalla farmacia al locale posto proprio davanti, dall'altra parte della strada, che aveva appositamente preso in locazione. Se non ricordo male saranno state una decina di scatole. Ricordo che quel giorno dovevo vedermi con il ricorrente per pranzo, proprio in occasione del mio compleanno e allora gli chiesi di venire con me ad aiutarci, mi pare che ne avessimo parlato il giorno prima, con il ricorrente ci sentiamo frequentemente. Ricordo che mi disse che doveva verificare se potesse venire, poi mi diede la conferma, sempre il giorno prima. Mi ricordo che ci siamo visti
Per_ presso la farmacia del sig. intorno a metà mattina, intorno alle 10/10:30, per trasportare le scatole ci abbiamo messo circa un'ora e mezza/massimo due. Le scatole le abbiamo trasportate di peso. Preciso che quel giorno trasportammo solo espositori, le scatole chiuse e anche una piccolo mobile basso, una specie di scaffale con i farmaci, che in precedenza non avevo trasportato perché era
Per_ ancora pieno. Confermo la provenienza del documento che mi viene mostrato (…) Il sig. non ci ha pagato alcunché per questo lavoro, che abbiamo svolto gratuitamente”.
La seconda testimone ha riferito: “Sono compagna del ricorrente da 16 anni. Lavoro in uno studio medico, conosco il sig. perché è il datore di lavoro del mio compagno. Ricordo che quel giorno CP_1
il ricorrente avrebbe dovuto accompagnarmi a una visita medica a Cagliari, che il giorno prima però è saltata, sapevo di questa visita da almeno una settimana;
se non ricordo male avvisai il mio compagno all'inizio della settimana in modo che si tenesse libero, il ricorrente raramente lavorava di sabato, quell'anno era capitato una volta. Per cui, essendo libero, il sig. si organizzò per vedersi con Pt_1
Per_
e sono amici da vent'anni, conosco anche il sig. anche lui è Persona_1 Per_1 Parte_1
amico del ricorrente. Quel giorno uscì di casa verso le 9:40, mi avvisò che doveva vedersi a Parte_1
ER con e che l'avrebbe incontrato nel piazzale vicino alla chiesa perché dovevano fare Per_1 un favore all'amico , mi disse anche che sarebbe andato a pranzo fuori con perché Per_2 Per_1 qualche giorno prima era il compleanno”.
Ha anche ricordato della telefonata ricevuta dal ricorrente quello stesso giorno, “intorno alle 12:00, era molto agitato e mi raccontò quanto accaduto, per cui il sig. aveva fermato la macchina in CP_1
mezzo alla strada ed era sceso, chiedendogli cosa ci facesse lì. Prima si era fermato a parlare con
io consigliai a di allontanarsi, di stare calmo e di non fare discussioni inutili. Per_1 Parte_1
5 Durante la chiamata sentii la voce del sentii la parola “foto”, e poi le parole “Finalmente mi CP_1 hai dato un motivo per licenziarti, me l'hai servita proprio su un piatto di argento”. Ricordo che in quel periodo il ricorrente si lamentava della situazione lavorativa, sia per le ore di lavoro, che per lo scarso preavviso, oltre che per essere stato escluso dalla chat di gruppo su whatsapp già da qualche mese”.
All'udienza del 22 gennaio 2025 è stato espletato l'interrogatorio formale del ricorrente e sono stati sentiti altri due testimoni.
Il ricorrente innanzitutto ha negato di essersi rifiutato di svolgere un lavoro che il datore di lavoro gli avrebbe chiesto di svolgere per conto del mobilificio Arredamenti Nuove Tecnologie di Mariella
Caria, sito in Guspini, essendo invece vero che in genere le richieste gli venivano fatte via Whatsapp, in genere la sera prima, e che il 12 maggio 2023 il gli aveva mandato un messaggio vocale nel CP_1
quale gli aveva scritto che si sarebbero aggiornati per il lunedì successivo.
Ha precisato di essere stato contattato telefonicamente il giovedì precedente alle vicende per cui è causa da , che gli aveva chiesto di fare un montaggio di mobili il sabato, ma il ricorrente Parte_2
gli aveva risposto che aveva un impegno con la ragazza, in quanto l'avrebbe dovuta accompagnare a una visita pre-operatoria. Ha riferito anche di avere detto alla di sentire direttamente il Pt_2 CP_1
Ha dichiarato di avere trasportato il giorno 13 maggio 2023, insieme all'amico una Persona_1 decina di scatoloni, e anche degli scaffali bassi e che “il giorno prima, intorno alle 18:00, sentii il per telefono - non mi ricordo se tramite chiamata o per messaggio -, il quale mi chiese se volevo Per_1
andare a pranzo con lui il giorno dopo, il 10 maggio aveva compiuto gli anni. Mi parlò di questo trasporto, non ricordo se mi disse anche di che tipo di trasporto si trattava. Risposi a che gli Per_1 avrei fatto sapere, perché dovevo sentire la mia ragazza. Gli diedi conferma la notte (…). Intorno alle
10:00 ci siamo incontrati con al Bar Bilbò, intorno alle 10:30 ci siamo recati presso la Per_1 farmacia Lanicca. Ho fatto questo trasporto, che sarà durato circa un'ora, un'ora e mezza, a titolo di cortesia. Per questa farmacia non avevo mai fatto trasporti ad altro titolo”.
Il ricorrente ha altresì negato di lavorare normalmente nella giornata del sabato, riferendo di lavorare 5 giorni alla settimana, che il sabato era la sua giornata libera e che raramente il gli CP_1 aveva chiesto di lavorare di sabato, “è capitato solamente una volta nell'anno 2023, generalmente il chiedeva agli altri di lavorare il sabato”. CP_1
Il teste (indicato da entrambe le parti) ha descritto gli accadimenti avvenuti il giorno Persona_2
13 maggio 2023 in questi termini: “Premetto che conosco le parti in causa - sono miei amici, conoscenti - e che non sono proprietario ma direttore della farmacia. Poiché dovevo eseguire in farmacia lavori di ristrutturazione e di installazione di un sistema automatizzato, ho preso in locazione
6 un locale posto di fronte alla farmacia, dall'altra parte della strada. Ricordo che qualche settimana prima dei fatti per cui è causa e un suo collega - se non ricordo male - della Per_1 Persona_3
Smart Traslochi, si sono occupati di smontare gli scaffali a muro, di svuotare le cassettiere e di portarle nel nuovo locale, hanno trasportato anche le cc.dd. gondole, che sono gli scaffali della farmacia. Preciso che contattai per questo lavoro e che la fattura venne emessa dalla Smart Per_1
Traslochi, che io sappia non aveva una sua partita iva. Qualche giorno prima del sabato Per_1
chiesi a di aiutarmi a trasportare questi scatoloni, che contenevano i prodotti della farmacia Per_1
da trasportare nel nuovo locale, erano circa una decina, nonché qualche espositore. Lui mi rispose che, se si trattava di un lavoro veloce, di un paio d'ore, mi avrebbe potuto fare questa cortesia, se ne sarebbe occupato lui. Il sig. lo vidi il sabato, non lo avevo contattato prima, non avevo Pt_1 neppure il suo numero. Prima di sabato non sapevo che sarebbe venuto anche lui. Dell'allestimento del nuovo locale, che prima era un bar, mi sono occupato in seguito con l'aiuto di altre persone e anche familiari, la domenica. (…) Non pagai alcun corrispettivo. È stato un lavoro molto macchinoso
e che ho dovuto fare in tempi stretti, perché l'impresa che mi ha montato il robot aveva solo quella disponibilità temporale. Ricordo che iniziarono il trasporto intorno alle 10:30, durò circa due ore;
dopo siamo andati insieme al bar Bilbò a bere una birra, poi io sono andato via e ho continuato a sistemare per conto mio”.
Il teste di parte resistente , dopo avere premesso di essere dipendente dell'impresa Tes_2 [...]
da più di due anni, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha ricordato di avere Pt_4
spesso lavorato con il ricorrente e di essersi occupato personalmente, insieme ad un collega, tale
, del lavoro di montaggio di mobilio per conto del mobilificio di , “se non Per_3 Parte_2
ricordo male andammo a Gonnosfanadiga, in quanto il sig. aveva detto che avrebbe dovuto Pt_1
accompagnare la fidanzata a fare una visita. Adesso non ricordo chi me lo disse. Il sabato finii il lavoro di montaggio nel primo pomeriggio”. Tes_ Quanto all'orario di lavoro, il ha riferito che generalmente il lavoro si svolge su cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, e che si lavora anche il sabato se c'è necessità, come nel caso del montaggio svolto a Gonnosfanadiga. Ha riferito che il datore di lavoro normalmente “avvisa con un messaggio sul gruppo Whatsapp, può avvisarci anche il giorno prima, dipende da quando arriva la richiesta del cliente. Può capitare che avvisi il giorno prima, anche per il sabato, dipende dall'urgenza”. Non è riuscito a ricordare se avesse mai lavorato insieme al ricorrente di sabato.
Ha ricordato che del gruppo Whatsapp faceva parte anche il ma non è riuscito a ricordare Pt_1
se il ricorrente fosse stato escluso dal gruppo da un certo momento.
All'udienza del 28 febbraio 2025 è stata sentita la teste di parte resistente , la quale Parte_2
7 ha ricordato di avere contattato telefonicamente il con il quale aveva “un buon rapporto”, Pt_1
per un lavoro di montaggio che avrebbe dovuto essere eseguito un sabato, pur non essendo stata in grado di ricordare esattamente la data, ma il ricorrente aveva risposto di avere un impegno, perché quel giorno avrebbe dovuto accompagnare la fidanzata a fare delle analisi. Ha riferito che, dopo avere sentito il aveva chiamato il sig. e che il lavoro era stato svolto dall'impresa con Pt_1 CP_1 CP_1
altri dipendenti.
Circostanza, quest'ultima, confermata dal teste , che ha ricordato di essersi Testimone_3
occupato del montaggio per conto del mobilificio , su richiesta del al posto del ricorrente Pt_2 CP_1 che quel giorno aveva un impegno “di natura medica”.
4.2. L'istruttoria ha pertanto consentito di provare la veridicità della ricostruzione dei fatti fornita dal lavoratore, confermata anche dai testimoni di parte resistente e , Tes_2 Parte_2
ovverosia che il ricorrente non aveva preso un impegno lavorativo con il proprio datore di lavoro per il giorno 13 maggio 2023, essendo invece emerso che egli era stato contattato telefonicamente qualche giorno prima delle vicende per cui è causa direttamente da , come quest'ultima ha Parte_2
riferito, la quale gli aveva chiesto di fare un montaggio di mobili il sabato successivo, ma a tale richiesta il ricorrente aveva risposto che aveva un impegno perché avrebbe dovuto accompagnare la ragazza a una visita medica, per cui, a quel punto, la si era rivolta direttamente al per il Pt_2 CP_1
montaggio.
Per converso, è stato smentito quanto allegato dal per cui il lavoratore avrebbe accampato CP_1 delle “generiche scuse” per disertare ai propri impegni lavorativi fissati per il giorno sabato 13 maggio
2023, essendo invece emerso che il lavoratore aveva correttamente avvisato che quel giorno avrebbe avuto un impegno personale, rivelatosi effettivo, benché disdetto il giorno prima non per cause riconducibili alla volontà del ricorrente - nessuna prova è stata fornita al riguardo -, sicché l'attività svolta dal ricorrente la mattina del 13 maggio 2023 non può essere considerata come pregiudizievole, neppure in termini potenziali, ai danni dell'imprenditore, sia perché il aveva avuto tutto il tempo CP_1
di organizzarsi per svolgere la prestazione avvalendosi di altri dipendenti, come poi effettivamente
Tes_ accaduto (v. dichiarazioni dei testimoni e ), sia perché, per quantità e qualità della Tes_3 prestazione, deve escludersi che l'avere aiutato per qualche ora degli amici a spostare alcuni scatoloni, Per_ a titolo gratuito (v. dichiarazioni dei testimoni e , possa avere configurato un'attività idonea Per_1
a porsi in concorrenza con quella dell'impresa OS, tanto più che il trasloco era già stato affidato in precedenza ad altra impresa (come riferito dal teste . Per_1
Invero, non può sottacersi che l'istruttoria ha avvalorato, piuttosto, il rispetto da parte del lavoratore degli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro.
8 Difatti, secondo quanto riferito dalla teste , quest'ultima aveva chiamato Parte_2 direttamente al telefono il con il quale aveva “un buon rapporto”, per proporgli il lavoro che Pt_1
avrebbe dovuto essere eseguito il sabato successivo. Se davvero il lavoratore avesse inteso violare il dovere di fedeltà nei confronti del proprio datore di lavoro, gli sarebbe bastato accettare di svolgere per proprio conto il lavoro, senza passare per il tramite dell'impresa datrice di lavoro. Invece, non solo il non accettò di svolgere quell'attività, a causa dei summenzionati impegni personali, ma Pt_1
invitò la a rivolgersi al che poi effettivamente si occupò del montaggio. Pt_2 CP_1
Inoltre, è risultata anche confermata l'organizzazione del lavoro seguita dal resistente, per cui i dipendenti di volta in volta venivano avvisati, in genere via Whatsapp, per l'eventuale lavoro che vi fosse necessità di svolgere il sabato, per cui non è vero che vi fosse un impegno lavorativo prefissato di sei giorni alla settimana, dipendendo, invece, dalla richiesta che poteva pervenire anche con un solo Tes_ giorno di preavviso (v. teste ).
Non appare peraltro del tutto immotivato il sospetto che il datore di lavoro abbia approfittato delle circostanze per “liberarsi” di un lavoratore sgradito, ove si considerino le espressioni utilizzate dal nei confronti del lavoratore, riportate dalla teste (“Finalmente mi hai dato un motivo CP_1 Tes_1 per licenziarti, me l'hai servita proprio su un piatto di argento”), la quale ha anche ricordato delle lamentele del sulle modalità di organizzazione del lavoro da parte del a riprova che il Pt_1 CP_1
clima lavorativo non fosse propriamente sereno.
4.3. In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, poiché non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 1 e 9 del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (il rapporto di lavoro per cui è causa è sorto infatti dopo l'entrata in vigore del medesimo d. lgs.), trattandosi di impresa che occupa meno di quindici dipendenti e pertanto priva dei requisiti occupazionali di cui ai commi ottavo e nono dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (v. visura prodotta sub doc. 01 all. ricorso), deve essere dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e il resistente deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale che si reputa equo determinare, avuto riguardo alle limitate dimensioni e alla tipologia dell'attività d'impresa considerata, alle condizioni delle parti nonché alla durata del rapporto di lavoro (dal 24 luglio 2019 al 24 maggio 2023), in 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a
Euro 1.893,51 (v. prospetto paga del mese di aprile 2023), per un ammontare di complessivi Euro
7.574,04.
Su tale importo sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria della cessazione del rapporto di lavoro fino al saldo, ai sensi dell'art. 429, comma 3 c.p.c..
9 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (scaglione compreso tra euro tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato che non ricorrono i presupposti del licenziamento per giusta causa, applicato il combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 1 e 9 del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il resistente titolare CP_1 dell'impresa OS Traslochi di IO OS, al pagamento in favore del ricorrente Parte_1 di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a Euro
[...]
7.574,04, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto fino al saldo;
2) condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida nell'importo di € 118,50 per esborsi e di € 4.580,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Oristano, il 12/11/2025
La Giudice del lavoro
dott.ssa NS Mighela
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