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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15741 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 48935/2023, vertente
TRA
(VI AS (VT), 31/05/1973), con Parte_1 il patrocinio dell'avv. SIMONE FRANCESCO;
E
(ROMA (RM), 05/12/1975), con il patrocinio dell'avv. SIMONE CP_1
FRANCESCO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1 dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio contratto in data 01/07/1998 a Roma, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma dell'anno 1998, atto n. 01214 parte I serie 02.
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
4731/2023 del 21/04/2023 RG n. 63958/202 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di essere entrambi autonomi ed economicamente indipendenti e concordemente rinunciano reciprocamente al mantenimento, pertanto, ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) I genitori provvederanno a garantire la prosecuzione dei rapporti tra i figli ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) Il padre continuerà a versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , un assegno mensile di € 300,00 (Euro trecento/00). La cifra verrà Per_1 versata entro il giorno 5 di ogni mese ed andrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT.
5) Ad entrambi i genitori spetterà di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie – indicate in maniera esemplificativa e non esaustiva – nell'interesse della figlia : spese di istruzione, spese mediche e sanitarie;
spese ludico – ricreative Per_1 previamente concordate. Condizioni per il rimborso di tutte le spese mediche in questione sono tanto il preventivo accordo tra i genitori sulle singole spese quanto la produzione d'idonea documentazione (ricevute fiscali, fatture ecc..) comprovante la concreta effettuazione delle medesime;
6) I coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio dei passaporti;
7) Ogni coniuge sarà esclusivamente responsabile di ogni debito personalmente contratto”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 01/07/1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
48935/2023 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 01/07/1998 a Roma (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma dell'anno 1998, atto n. 01214 parte I serie 02) tra VI AS (VT), 31/05/1973) Parte_1
e (ROMA (RM), 05/12/1975), alle condizioni concordate dalle parti CP_1 CP_1
e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 29/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 48935/2023, vertente
TRA
(VI AS (VT), 31/05/1973), con Parte_1 il patrocinio dell'avv. SIMONE FRANCESCO;
E
(ROMA (RM), 05/12/1975), con il patrocinio dell'avv. SIMONE CP_1
FRANCESCO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1 dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio contratto in data 01/07/1998 a Roma, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma dell'anno 1998, atto n. 01214 parte I serie 02.
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
4731/2023 del 21/04/2023 RG n. 63958/202 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di essere entrambi autonomi ed economicamente indipendenti e concordemente rinunciano reciprocamente al mantenimento, pertanto, ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) I genitori provvederanno a garantire la prosecuzione dei rapporti tra i figli ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) Il padre continuerà a versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , un assegno mensile di € 300,00 (Euro trecento/00). La cifra verrà Per_1 versata entro il giorno 5 di ogni mese ed andrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT.
5) Ad entrambi i genitori spetterà di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie – indicate in maniera esemplificativa e non esaustiva – nell'interesse della figlia : spese di istruzione, spese mediche e sanitarie;
spese ludico – ricreative Per_1 previamente concordate. Condizioni per il rimborso di tutte le spese mediche in questione sono tanto il preventivo accordo tra i genitori sulle singole spese quanto la produzione d'idonea documentazione (ricevute fiscali, fatture ecc..) comprovante la concreta effettuazione delle medesime;
6) I coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio dei passaporti;
7) Ogni coniuge sarà esclusivamente responsabile di ogni debito personalmente contratto”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 01/07/1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
48935/2023 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 01/07/1998 a Roma (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma dell'anno 1998, atto n. 01214 parte I serie 02) tra VI AS (VT), 31/05/1973) Parte_1
e (ROMA (RM), 05/12/1975), alle condizioni concordate dalle parti CP_1 CP_1
e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 29/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi