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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona della dr. Francesco Moroni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 26895/2019, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c.
e norme speciali), promossa da:
e (P.I.: DE , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Jochen Presselstraße CP_1
19, D-70191 Stuttgart, rappresentati e difesi dagli avv.ti Markus Wenter e Rosalba
Marsico del foro di Bozano, nonché disgiuntamente dall'avv. Cristina Borra presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Torino, Corso Peschiera 254, in virtù di procura notarile depositato nel fascicolo di parte e delega a margine dell'atto di citazione;
-attori- contro
(P.I.: in persona Controparte_2 P.IVA_2
del Responsabile Servizio Legale e , rappresentata e difesa dall'avv. CP_3
Maurizio Curti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Torino,
pagina 1 di 24 via Cardinal Maurizio 8f, in forza di procura generale alle liti 27 aprile 2017 rep.
81955/38076 del notaio Persona_1
-convenuta- nonché contro
, Via Roma n. 93, 08020 Onanì (NU), codice fiscale: CP_4
; C.F._1
-convenuto contumace- rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per parti attrici:
“I procuratori delle parti attrici così concludono:
In via principale:
1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. , Controparte_5
conducente della vettura Fiat Panda tg. D 439 RC, di proprietà del sig. CP_4
, nella causazione dell'incidente per cui è causa;
[...]
2) accertare e dichiarare che il danno subito dal signor Parte_1
ammonta a complessive Euro 138.731,74 (= Euro 80.015,62 per il danno biologico da invalidità parziale permanente al 25%; Euro 25.112,50 per il danno biologico da inabilità temporanea totale e parziale;
Euro 18.500,00 per la personalizzazione del danno;
Euro 4.482,14 per il danno materiale;
Euro 10.621,48 danno patrimoniale per lucro cessante);
3) accertare e dichiarare che la ha già erogato per conto Parte_2
del sig. per tutte la causali di cui in narrativa l'importo di Euro 60.285,71; Pt_1
4) accertare e dichiarare che la in futuro dovrà erogare Parte_2
per lo stesso per tutte le causali di cui in narrativa l'ulteriore importo di Euro
34.000,00 oltre Euro 400,00 per spese mediche Dott. Tubaro;
pagina 2 di 24 5) accertare e dichiarare il nesso di causa tra le lesioni subite dal sig. Parte_1
e il sinistro stradale per cui è causa oltre che il nesso di causa tra le lesioni e le
[...]
prestazioni erogate ed erogande dell' ; Controparte_6
6) per l'effetto, condannare le parti convenute in solido tra di loro al pagamento in favore del sig. nella misura di Euro 71.176,15 (al netto Parte_1
dell'acconto ricevuto) ed ai sensi dell'art. 142, 144 e 145 C.d.A., dell'art. 85 regolamento UE n. 883/2004 e del § 116 SGB X, nonché in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. in favore della dell'importo di Euro Parte_2
94.685,71 (di cui Euro 60.285,71 per spese già erogate, Euro 34.000,00 per future erogazioni ed Euro 400,00 per spese mediche del Dott. Tubaro), con gli interessi legali dalla data del sinistro per cui è causa, sino alla data della notifica dell'atto di citazione e successivamente nella misura degli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., come modificato dall'art. 17 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e modificato in “sede di conversione” dalla legge 10.11.2014 n. 162, applicabili ratione temporis al caso di specie, essendo il suddetto procedimento azionato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge. Pertanto, per il periodo successivo all'azionata domanda, dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti per le transazioni commerciali, giusta recente sentenza del Tribunale di
Verona di data 24.09.2019.
Oltre il danno per svalutazione monetaria, con il carico delle spese di lite e di giudizio, le spese di negoziazione assistita e accessori di legge sempre dovuti”.
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, laddove non reputato esaustivo il risarcimento, pari ad € 67.555, 59 erogatogli dalla per conto della concludente il 14 giugno Controparte_7
2018: liquidare entro i limiti di cui all'art. 2054, comma secondo, Cod. Civ. – le
pagina 3 di 24 pretese avanzate da sulla scorta delle risultanze istruttorie, Parte_3
ricondurre in ogni caso, la domanda di surroga formulata dalla CP_6
nei limiti del comprovato e giuridicamente corretto, con il favore CP_8
delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 07.10.2019 e Parte_1 [...]
(Ente e ) citavano in giudizio CP_6 Parte_4 Parte_5
e nella loro rispettiva qualità di CP_4 Controparte_9
proprietario ed assicuratore della vettura Fiat Panda tg. DR 439 RC, per sentire accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di alla guida Controparte_5
della predetta automobile nel sinistro avvenuto in data 07.09.2015 e, quindi, la condanna in solido di questi ai sensi dell'art. 142, 144 e 145 C.d.A, dell'art 95 regolamento Ue n. 883/2004 e del § 116 SGB X, al risarcimento dei danni a favore delle parti attrici.
In particolare, queste ultime esponevano che:
• in data 07.09.2015 verso le ore 12:00 percorreva con la Parte_1
sua Yamaha tg. LU-TZ 163 la SS389 con direzione Bitti-Budduso, insieme ad altri due motociclisti suoi amici;
• nella direzione opposta, all'altezza del km 54+200 della località di
Romanzesu, sopraggiungeva alla guida della Fiat Panda Controparte_5
tg. DR439RC, di proprietà di , che - invadendo la carreggiata CP_4
opposta - investiva il il quale cadeva rovinosamente al suolo;
Pt_1
• a seguito del sinistro interveniva sul posto la Polizia Stradale di Nuoro;
• il veniva trasportato all'ospedale di Nuoro, ove gli veniva effettuata Pt_1
una stabilizzazione mediante fissatore esterno assiale della frattura pluriframmentaria prossimale alla tibia sx;
pagina 4 di 24 • in data 09.09.2015 l'attore veniva trasferito presso l'ospedale di BG Klinik
Ludwigshafen ove veniva ricoverato fino al 20.11.2015 a seguito di due interventi chirurgici, l'uno del 10.10.2015 e l'altro del 13.10.2015;
• a seguito di tali interventi nonostante si fosse sottoposto a visite di Pt_1
controllo e percorsi riabilitativi per il ginocchio sinistro, subiva limitazioni nel suo stile di vita come guidare la moto o la macchina e l'andare in montagna;
• le lesioni subite impedivano, inoltre, al di recarsi sul luogo di lavoro Pt_1
per il periodo dal 07.09.2015 al 30.06.2016 e solo per le prime 6 settimane il datore corrispondeva all'attore un regolare stipendio;
• la Aok Baden-Wurttemberg tra il 21.10.2015 e il 31.12.2015 e dal
01.01.2016 al 30.03.2016 corrispondeva al danneggiato un'indennità sostitutiva del reddito di € 5.000,50 e € 6.345,00 per un importo complessivo di € 11.350,50;
• l'ente previdenziale Deutsche Renteversicherung durante il periodo dal
31.03.2016 al 17.06.2016 versava a favore di un'indennità transitoria Pt_1
di € 4.733,19.
Parti attrici esponevano, poi, come la , Controparte_10
consorella germanica della a seguito Controparte_9
dell'incarico per la liquidazione del danno relativo al sinistro in esame, avesse corrisposto a l'importo di € 67.555,59 (per il danno biologico). Pt_1
La Aok Baden-Wurttemberg - ente assistenziale e previdenziale tedesco con il quale il era assicurato al momento dell'incidente stradale - affermava di aver Pt_1
rimborsato in favore del spese diverse per un ammontare di € 60.285,71; Pt_1
altre spese future venivano preventivate dalla stessa, per un ammontare totale pari a € 84.000,00.
pagina 5 di 24 La richiesta del danno per il veniva quantificata in euro 272.028,95, mentre Pt_1
per la Aok Baden-Wurttemberg in euro 144.685,71, importi che venivano tuttavia ricalcolati dalle parti attrici alla luce della relazione CTU.
Parti attrici invitavano le convenute alla procedura di negoziazione assistita la quale, tuttavia, rimaneva senza alcun esito.
Si costituiva in giudizio la la quale si opponeva Controparte_9
alle domande avversarie, evidenziando come la somma corrisposta dalla consorella tedesca, dovesse ritenersi Controparte_10
satisfattiva del danno, stante la corresponsabilità dei conducenti sulla scorta del paradigma fissato all'art. 2054, secondo comma, c.c., e che i postumi residuati in capo al non superassero il 24% di IPP. Pt_1
Nei confronti della pretesa della AOK Baden-Wurttemberg parte convenuta sottolineava, da un lato, come il concorso di colpa operasse quale limite del diritto di rivalsa e, dall'altro, come la somma corrisposta dall'ente previdenziale a favore del suo assicurato dovesse individuarsi quale danno previdenziale anziché civilistico.
Con ordinanza del 24.03.2021 il Giudice disponeva CTU medico legale.
Con successivo provvedimento del 31.12.2021 venivano ammesse le prove orali, con assunzione delle testimonianze mediante rogatoria internazionale (in ragione della residenza all'estero dei testi).
Da ultimo, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del
12.07.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Nel merito la domanda deve ritenersi fondata e accoglibile.
Appare, innanzitutto, opportuno rilevare che secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza “Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non
pagina 6 di 24 negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello” (Cass. Sez. 3
Ordinanza del 24.05.2023 n. 14372, Cass. Sez.3 Sentenza del 23.06.2009 n.
14623).
Sulla scorta di tale doverosa premessa va rilevato che, nell'ipotesi di incidente tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della corretta e regolare condotta di guida dell'altro comporta, quale effetto, il venir meno della presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma, c.c., come pure l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di tale presunzione può essere acquisita anche indirettamente ovvero per via dell'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento del conducente (cfr., Cass., 21.05.2019, n. 13672, Cass.,
13/05/2021, n. 12884, Cass., 11/03/2021, n. 6941).
Inoltre, l'orientamento consolidato della giurisprudenza è nel senso che “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile”. (Cass. Sez.
3 Ordinanza del 23.03.2023 n. 8311, Cass., 15.09.2020, n. 19115).
Ora, la dinamica del sinistro è stata ricostruita dal teste Testimone_1
(che aveva assistito all'evento) il quale - sentito a s.i.t. dall'Autorità Giudiziaria intervenuta nell'immediatezza del fatto - aveva dichiarato quanto di seguito si pagina 7 di 24 riporta: “Provenivo da Bitti per recarmi a Buddusò guidando la mia moto dietro il mio amico ed un altro motociclista quando in prossimità della curva una macchina che proseguiva sulla linea di mezzeria ha urtato il primo motociclista della fila sulla fiancata sinistra della moto facendolo cadere a terra procedevamo ad una velocità di circa 55km/h”. (doc. 1 atto di citazione).
La descritta dinamica è stata ribadita e confermata, nel corso della successiva istruttoria orale disposta nel presente giudizio, dai testi escussi (tra i quali il già citato , che venivano sentiti dall'A.G. del Tribunale di Testimone_1
Schwetzigen a seguito di rogatoria internazionale.
In particolare, ha dichiarato: “Ricordo ancora bene il giorno Parte_6
dell'incidente. Viaggiavamo in tre con le motociclette su una strada larga e lunga in
Sardegna. L'attore era davanti, io in seconda posizione e il terzo conducente dietro di me. Poi abbiamo visto una piccola automobile deviare improvvisamente sulla nostra corsia. Il signor ha fatto di tutto per evitare l'urto e ha subito. Abbiamo Pt_1
frenato tutti. Solo quando il signor ha iniziato la manovra di deviazione, anche Pt_1
l'automobile voleva rientrare nella propria corsia. Ma a quel punto però si è verificato l'urto. La gamba sinistra è rimasta incastrata tra l'auto del convenuto e la moto del signor poi la moto e il signor sono volati via verso destra. Pt_1 Pt_1
Tutto questo è successo sulla nostra corsia. Quando ho finito di frenare, sono subito scesa e ho prestato le prime cure al signor L'altra auto è tornata un po' Pt_1
indietro” la teste ha poi ribadito "È vero che il veicolo è entrato in collisione sulla nostra corsia con la motocicletta del signor Noi viaggiavamo all'interno della Pt_1
nostra corsia a una velocità di circa 60 km/h, a una certa distanza l'uno dall'altro.
C'era una lunga curva verso destra. Ora non so dire a quale velocità viaggiava
l'auto che ci veniva incontro" in particolare "Il veicolo del convenuto era più dalla nostra parte che dalla sua. Tutta la metà sinistra del veicolo era nella nostra corsia.
Ritengo per circa 1 1/2 metri".
pagina 8 di 24 Per quanto concerne la condotta del la teste ha affermato: "È vero che il Pt_1
signor ha frenato e ha cercato di evitare l'automobile. Cosa che però non era Pt_1
più possibile, per cui ha urtato il fianco del veicolo. Anch'io e il terzo motociclista abbiamo subito frenato".
Tale versione è stata confermata da che ha affermato Testimone_1
“…Il signor viaggiava davanti. Un'altra persona era in mezzo e io dietro, Pt_1
quando all'improvviso in curva ci è venuta incontro un'automobile, finendo quasi per intero nella nostra corsia. La corsia aveva una larghezza assolutamente normale, non ricordo che ci fosse una sorta di marciapiede a destra e a sinistra, ma
c'erano campi e il mezzo dell'altra parte coinvolta nell'incidente del signor è Pt_1
finita quasi con tutte e 4 le ruote nella nostra corsia, vale a dire quella che per lui era la corsia sinistra. L'altro soggetto coinvolto nell'incidente guidava una Fiat
Panda bianca…i veicoli, quello del signor e la Panda, hanno praticamente Pt_1
strisciato l'uno contro l'altro, da davanti a dietro. In quel frangente il signor è Pt_1
stato praticamente sbalzato via, finendo nel fosso.”
Il teste con riguardo alla dinamica del sinistro ha poi ribadito “Poiché il veicolo gli aveva praticamente occupato tutta la parte centrale della corsia, lui per evitare
l'urto da destra si portava a sinistra. Siccome però il conducente dell'auto ha provato a spostare la propria auto sulla corsia di destra, per cui il signor ha Pt_1
provato a spostarsi nuovamente a destra. In entrambe le manovre per evitare lo scontro ha frenato. Ora non so dire con certezza di aver visto balenare una luce, ma la distanza tra il mezzo del signor e il mio si è notevolmente ridotta, per cui Pt_1
posso concludere che ha frenato. Devo specificare che quando si viaggia in moto si frena prima di sterzare lateralmente e ho capito che il signor ha dapprima Pt_1
frenato per poi cercare di sterzare a sinistra e, quando ha capito che l'altro tornava
a sterzare nella stessa direzione, ha nuovamente cercato di spostarsi a destra. In ogni caso la collisione è avvenuta sulla nostra corsia di marcia. Ho anche scattato delle foto sulle quali si osservano le parti della motocicletta sparpagliate sulla
pagina 9 di 24 corsia e anche foto con cui ho cercato di rilevare i segni lasciati dalla moto…”. (vedi verbali rogatoria estera, produzione doc. richiesti parte attrice 03.04.2023).
Deve, dunque, ritenersi provato, sulla base delle conformi dichiarazioni rese dai testi, che l'invasione della carreggiata commessa dal conducente della Fiat Panda in pregiudizio del motociclista abbia assunto rilevanza decisiva nella causazione del sinistro, rilevando quale causa esclusiva dello stesso.
In definitiva, le risultanze probatorie acquisite in atti inducono a ritenere raggiunta la prova sia della imputabilità esclusiva del sinistro in capo a
[...]
, sia della regolare condotta di guida tenuta da e, CP_5 Parte_1
dunque, della sussistenza dei presupposti per escludere l'operatività della presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c.
Ciò detto con riguardo all'an, deve passarsi all'analisi delle pretese risarcitorie avanzate in causa da parte attrice. agisce per ottenere il risarcimento del danno subìto a causa del sinistro in Pt_1
oggetto, complessivamente quantificato in € 138.731,00 di cui:
• € 80.015,62 per danno biologico da invalidità parziale permanente al 25%;
• € 25.112,50 per danno biologico da inabilità temporanea totale e parziale;
• € 18.500,00 per personalizzazione del danno;
• € 4.482,14 per danno patrimoniale conseguente ai danni patiti relativi al motociclo, al vestiario, al casco al soccorso stradale e alla perizia;
• € 10.621,48 per danno patrimoniale da lucro cessante.
Ora, con riguardo all'entità dei danni non patrimoniali lo scrivente opera integrale rinvio alla motivata relazione del CTU medico-legale, fondata sulla documentazione prodotta in causa da parte attrice e sugli esiti della visita del periziando, le cui conclusioni non sono state oggetto di specifiche censure e/o osservazioni ad opera di parte convenuta e risultano, comunque, pienamente condivisibili perché adeguatamente argomentate e motivate.
pagina 10 di 24 Pare doveroso precisare che il danno biologico (o danno alla salute) consiste nella lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di reddito, danno non patrimoniale che deve essere risarcito, sussistendone i presupposti, trovando piena tutela costituzionale nel disposto di cui all'art. 32
Cost., cui espressamente rinvia l'art. 2059 c.c.
Alla luce della esperita CTU medico-legale nel caso in concreto è emerso che (cfr. pag. da 7- 11):
• “I documenti in atti indicano che esiste nesso causale tra il sinistro in oggetto e le seguenti lesioni riportate dal signor;
egli riportò frattura Parte_1
comminuta del piatto tibiale sinistro ed ampie perdite di sostanza delle parti molli della gamba sinistra andata in necrosi”.
• “Al signor fu applicato in un primo tempo un fissatore esterno Parte_1
(7 settembre 2015); dopo due giorni (9 settembre 2015) gli fu rimosso il fissatore esterno e fu sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti;
durante il ricovero fu sottoposto a trattamenti di chirurgia plastica per il trattamento delle ampie perdite di sostanza delle parti molli andate in necrosi: dapprima con applicazione di sistema aspirativo a vuoto (VAC) poi (il 13 ottobre 2015) con intervento chirurgico di plastica mediante lembo parascapolare ed anastomosi vascolari end to end;
oltre a quest'ultimo intervento chirurgico di chirurgia plastica fu sottoposto a reintervento di osteosintesi del piatto tibiale sinistro;
a seguito di questo intervento fu necessario il ricovero in terapia intensiva e furono necessarie trasfusioni di eritrociti concentrati per compensare l'anemia residua;
prima della dimissione avvenuta il 20 novembre 2015 fu sottoposto ad intervento chirurgico di revisione
e necrosectomia di un'area necrotica della parte laterale della ferita (3
pagina 11 di 24 novembre 2015). Successivamente il signor fu ricoverato per Parte_1
eseguire un trattamento riabilitativo (dal 31 marzo al 25 aprile 2016). Non risultano precedenti morbosi patiti dal periziando che possano incidere sulla patologia residuata”.
• La CTU ha, poi, evidenziato che “Dalle lesioni sono derivati postumi permanenti che consistono in cicatrici in regione parascapolare sinistra ed all'arto inferiore sinistro, limitazione della flessione del ginocchio sinistro possibile fino a 90°, mezzi di sintesi in situ… Ne risulta una temporanea biologica così suddivisa: temporanea assoluta in 100 giorni;
temporanea relativa al 75% in 60 giorni;
temporanea relativa al 50%: in 120 giorni e danno biologico permanente del
25%-26%”.
• Il perito ha dato atto che “La durata dell'inabilità temporanea ed i postumi permanenti sono ascrivibili in misura integrale alle lesioni subite nell'incidente di cui si discute;
non sono ascrivibili a precedenti morbosi o a prestazioni mediche prestate senza la dovuta diligenza e perizia professionale o a infortuni successivi”.
• Dalla perizia è emerso che “I postumi permanenti, per il momento, non sono suscettibili di miglioramento mediante protesi terapie o interventi chirurgici”.
• Il perito ha, inoltre, precisato che “Qualora si dovesse ricorrere ad una protesizzazione del ginocchio, nella probabile eventualità di un risultato adeguato, il danno biologico permanente si attesterebbe intorno al 19%-20%. La probabilità di dover ricorrere nel medio periodo, ad una protesi di ginocchio, in considerazione del quadro clinico e strumentale attuale, è elevata perché: le caratteristiche della lesione (frattura comminuta del piatto tibiale), comportano un grave danno cartilagineo;
gli esiti in valgismo di 15° del ginocchio comportano un sovraccarico permanente sull'emipiatto tibiale esterno;
la conformazione fisica del soggetto (in sovrappeso, BMI: 36,74, obesità media) comporta un sovraccarico sull'emipiatto tibiale esterno. Considerando l'età del
pagina 12 di 24 periziando (57 anni) è possibile inoltre (se godrà di vita lunga) che si renda necessario un intervento di revisione della protesi (si consideri che per le protesi di ginocchio come peraltro per quelle di anca si prevede un intervento di revisione a 15/20 anni)”.
Sulla base di tali accertamenti deve, quindi, procedersi alla liquidazione del danno, in applicazione delle tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di
Milano giacché, come ritenuto dalla Suprema Corte, “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti
Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 cod. civ. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. n. 12408/11).
Tali tabelle richiamate hanno recepito i principi espressi dalle Sezioni Unite nelle note pronunce del novembre 2008, configurando valori di liquidazione del danno non patrimoniale tali da comprendervi la liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale, conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (comprensiva dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi), sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire (si legge nella relazione esplicativa delle tabelle) “la liquidazione congiunta dei pregiudizi pagina 13 di 24 in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico “standard”, c.d.
Personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico,
c.d. danno morale”, prevedendosi rispetto a tali valori una percentuale di aumento da utilizzare per una adeguata "personalizzazione" complessiva “laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”.
Nel caso di specie, il danno non patrimoniale deve, pertanto, essere liquidato facendo applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate agli indici ISTAT al
1.1.2024, ritenuta congrua l'indicazione del 25%-26% quale valore di invalidità permanente e tenuto conto dell'età all'epoca del sinistro (52 anni), in modo conforme a quanto accertato in sede di CTU (p. 8):
• IP 25-26 %
• ITT giorni (115,00 euro/die)
• ITP 75% 60 giorni
• ITP 50% 120 giorni.
Ne deriva un danno biologico da invalidità parziale permanente al 25% per l'ammontare di € 82.115,00 e un danno biologico da inabilità temporanea totale e parziale di € 23.575,00, per un totale di € 105.690,00.
In relazione alla personalizzazione del danno va ricordato che secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede
l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. (Cass. sent. del
27 maggio 2019 n. 14364).
pagina 14 di 24 La personalizzazione del danno è, quindi, un meccanismo che consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima. Il richiedente è tenuto a motivare le ragioni per cui le circostanze di fatto, riferite alla situazione concreta, siano tali da superare le conseguenze ordinarie e, di conseguenza, si qualifichino come idonee a giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella quantificata secondo i criteri tabellari. Pertanto, non è ammessa alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, qualora le conseguenze sofferte siano quelle ordinarie secondo l'id quod plerumque accidit.
Nel caso in esame non ha offerto alcuna prova, né ha allegato fatti o Pt_1
circostanze in ordine alla sussistenza di una personalizzazione del danno. È senz'altro vero che le difficoltà per il danneggiato di utilizzare la moto o fare passeggiate in montagna risultano riscontrate da quanto precisato dal CTU in perizia (“Le lesioni non hanno un riflesso negativo sulla cura di se. È credibile il disagio riferito nella prolungata deambulazione, nell'ortostatismo, nella pratica del ballo così come è credibile che il signor non possa più utilizzare la moto;
salvo Pt_1
questi riferiti problemi, ho già tenuto conto dell'incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali nell'ambito della quantificazione del danno biologico permanente;
CTU p. 11); altrettanto vero, tuttavia, che la parte non ha offerto in prova elementi per il concreto e positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, atteso che, al di là del dato presuntivo relativo ad una certa passione per l'utilizzo della moto (desumibile dal fatto che il avesse impiegato tale mezzo per recarsi in vacanza in Sardegna), non è dato Pt_1
comprendere con quale frequenza, periodicità e regolarità il usasse la moto, Pt_1
né da quanti anni durasse tale asserita passione (analoghe considerazioni valgono con riferimento alle passeggiate in montagna, con la precisazione che, con riguardo a tale interesse, non può neppure ragionarsi in termini presuntivi).
Quanto al danno patrimoniale patito dal in occasione del sinistro stradale Pt_1
avvenuto in data 07.09.2015, l'attore ne ha fornito prova allegando:
pagina 15 di 24 • la perizia effettuata dall'Ing. avente ad oggetto il Persona_2
motociclo incidentato (doc. 2), per l'importo di € 2.456,00;
• la fattura emessa dal predetto studio per la menzionata perizia (doc. 3), per un importo di € 571,43;
• gli scontrini relativi al vestiario indossato dal il giorno del sinistro stradale Pt_1
ed andato distrutto (doc. 4), per la somma di € 965,76;
• lo scontrino relativo al casco acquistato poco prima dell'incedente (doc. 5), pari a € 399,95;
• la ricevuta fiscale relativa al soccorso stradale prestato al UT in occasione dell'incidente (doc.6) € 60,00.
Sulla base di questa documentazione, il fonda la propria pretesa risarcitoria Pt_1
per l'importo di € 4.482,14, il cui ammontare non è stato oggetto di specifica contestazione ad opera di parte convenuta.
Infine, con riguardo al danno patrimoniale da lucro cessante si richiama l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “Al danneggiato vanno risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica) ma anche gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità del danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito. In tale ipotesi l'invalidità subita dal danneggiato in conseguenza del danno evento lesivo si riflette infatti comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante.” (Cass. Civ., sez. III, ord. 15.09.2023, n. 26641).
Ora, venendo al caso in esame, va detto che, per quanto concerne l'inabilità lavorativa temporanea, il danneggiato ha dato prova sia dello svolgimento di pagina 16 di 24 un'attività produttiva di reddito, sia del nesso causale tra le lesioni e l'impossibilità di svolgere la stessa e, di conseguenza, dando inoltre dimostrazione della sua assenza dal lavoro per tutta la durata della malattia e della conseguente contrazione del reddito patito nel periodo di assenza dal lavoro.
L'assenza sul luogo di lavoro del a seguito e per causa del sinistro occorso in Pt_1
data 07.09.2015 è stata confermata da la quale ha dichiarato “è Parte_6
stato dapprima tre mesi in ospedale, che poi ha la riabilitazione e che è rientrato a lavoro a maggio/giugno dell'anno successivo” (produzione documenti richiesti
03.04.2023).
Inoltre, il ha allegato la dichiarazione della ditta Reif Bauunternehmung Pt_1
GmbH & Co. Kg in data 15.05.2019 (doc. 13), presso cui prestava la propria attività lavorativa, da cui risulta che, per il periodo di assenza, l'attore avrebbe dovuto percepire uno stipendio netto complessivo pari a € 26.705,17.
Ora, avuto riguardo a detta somma, occorre osservare come Parte_1
abbia ricevuto dall' un'indennità Parte_7
transitoria di € 5.005,50 per il periodo intercorso tra il 21.10.2015- 31.12.2015, di una ulteriore indennità pari a € 6.345,00 per il periodo tra il 01.01.2016 ed il
30.03.2016 (per un totale di € 11.350,50; doc. 14), nonché di una terza indennità transitoria pari ad € 4.733,19 relativa al periodo dal 31.03.201b6 al 17.06.2016
(doc. 15). Ne deriva, quindi, che il danno da lucro cessante residuo spettante all'attore deve essere determinato e quantificato nella somma totale di
€10.621,48 (€ 26.705,17 - € 11.350,50 - € 4.733,19).
In definitiva, il danno non patrimoniale e patrimoniale risarcibile in favore di
[...]
è pari a € 120.793,62. Parte_1
Va rilevato che la Controparte_11
aveva già liquidato in favore di l'importo di
[...] Parte_1
€ 67.555,59, accettato da parte attrice a titolo di acconto.
pagina 17 di 24 Ciò posto, ai fini del corretto calcolo della rivalutazione monetaria ed allo scopo di evitarne la duplicazione sulle somme già versate in acconto dalla compagnia assicurativa, secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli acconti devono essere detratti in modo tale che i termini del calcolo siano omogenei e, dunque, non dal totale già attualizzato, ma sottraendoli dal valore del danno comprensivo di rivalutazione alla data del versamento di ciascun acconto e ricalcolando da tale data la rivalutazione solo sulla somma residua al netto degli acconti stessi;
pertanto, occorrerà:
• devalutare l'intero credito risarcitorio alla data del sinistro (con il risultato di €
100.410,32);
• calcolare la rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat sul detto importo devalutato dalla data del sinistro fino al versamento dell'acconto
(14.06.2018, con il risultato di € 103.321,63);
• detrarre dall'importo così ottenuto l'acconto versato (€ 67.555,59 con il risultato di € 35.766,04);
• calcolare sulla differenza la rivalutazione monetaria dalla data di versamento dell'acconto alla presente pronuncia (con il risultato di € 46.069,22).
Con riguardo, invece, all'azione di rivalsa promossa dalla Parte_8
ai sensi della legge sulle assicurazioni germaniche, nonché ai
[...]
sensi dell'art.142 c.d.a., al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute a favore del proprio assicurato, , occorre, anzitutto, precisare che Parte_1
il diritto di surroga comporta la successione a titolo particolare del surrogante nei diritti che il surrogato vanta nei confronti del terzo responsabile dell'evento dannoso;
il surrogante subentra in tutti i diritti del danneggiato verso il terzo responsabile esponendosi alle stesse eccezioni che il terzo responsabile avrebbe potuto opporre a quello.
pagina 18 di 24 La surrogazione comporta il trasferimento a titolo derivativo del diritto di credito vantato dal surrogato verso il terzo responsabile e non già un fenomeno novativo.
La natura derivativa del titolo di acquisto comporta la necessità di accertare se il surrogato vanti un diritto nei confronti del terzo responsabile e, allo stesso modo, implica la necessità di determinare l'entità del credito che la vittima può far valere nei confronti del terzo responsabile.
Il soddisfacimento dell'interesse creditorio - ossia il pagamento - si pone quale presupposto per il verificarsi di due effetti: quello acquisitivo/recuperatorio da parte del solvens e quello estintivo nell'interesse del creditore che ne giustifica l'estromissione dal rapporto. L'automaticità della surrogazione rappresenta un posterius rispetto al presupposto evidenziato.
La Corte di Giustizia, sul presupposto che, per l'operare del diritto di surroga di all'art 93 del Reg 1408/71 e dell'art. 85 del Reg. 883/2004, il danneggiato deve aver beneficiato delle prestazioni previdenziali da parte dell'ente previdenziale, ha precisato che - in caso di danno verificatosi nel territorio dello Stato membro
(nel caso in esame in Italia), da cui sia conseguito il “versamento” di prestazioni previdenziali alla vittima o ai suoi aventi causa da parte dell'ente previdenziale appartenente ad altro Stato membro (Germania nel caso de quo) che può aver determinato la surroga di tale ente - i diritti del surrogato nei confronti del terzo risposabile si determinano in conformità con il diritto dello Stato membro in cui si è verificato l'illecito (Cass. civ. sez. III, 13.06.2019 n. 15870).
Pertanto, stante l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di Controparte_5
in relazione al sinistro stradale occorso in data 07.09.2025, deve riconoscersi a favore della il diritto di surrogarsi nei diritti del Parte_8
proprio assicurato al fine di ottenere l'intero pagamento dei costi sostenuti.
Nel caso in esame la ha promosso azione di surroga per Parte_2
un ammontare di € 60.285,71, di cui € 40.846,89 solo per spese mediche. Queste
pagina 19 di 24 ultime sono state prese in considerazione dall'elaborato peritale che le ha ritenute congrue e pertinenti al caso di specie (CTU p.10).
Invece, con particolare riguardo alle spese mediche future preventivate dalla
[...]
si richiama il prevalente orientamento della giurisprudenza Parte_2
di legittimità secondo cui “Va al riguardo evidenziato che, in caso di lesioni personali con postumi invalidanti permanenti, la risarcibilità come danno emergente futuro delle spese che la vittima dovrà sostenere per cure mediche e fisioterapeutiche esige il convincimento, da parte del giudice di merito, che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole fondata attendibilità, fermo, naturalmente, che la loro liquidazione dovrà necessariamente avvenire in via equitativa”; in particolare, “sono risarcibili i danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza tutte le volte in cui il giudice accerti- dandone adeguatamente conto nella motivazione- che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità” (Cass. sent.
9.06.2011, n. 12690; vedi anche Cass. civ. 23.01.2006 n. 1215; Cass. civ.
23.01.2002, n. 752; Cass. civ. 20.01.1987 n. 495).
Nel caso in esame si richiama quanto riportato dalla relazione peritale che ha valutato conformi le spese preventivate dall'ente di assistenza tedesco a favore del relative ai danni derivanti dal sinistro avvenuto in data 07.09.2015, per Pt_1
una somma totale pari a € 34.000,00; in particolare:
- € 2.000,00 per prestazioni mediche ambulatoriali
- € 2.000,00 per medicinali antidolorifici
- € 10.000,00 per fisioterapia
- € 500,00 per analisi
- € 3.500,00 per eventuale correzione delle cicatrici sul dorso
- € 8,000,00 per intervento chirurgico di protesi totale del ginocchio
- € 8.000,00 nel caso si renda necessaria una revisione della protesi al ginocchio.
pagina 20 di 24 Per quanto attiene, invece, la restante somma ossia di € 19.438,82 deve evidenziarsi come tale richiesta non sia stata oggetto di specifica contestazione ad opera di sulla quale, ai sensi del combinato Controparte_9
disposto di cui agli artt. 167 co.1 e 416 co.3 c.p.c., incombeva l'onere di prendere posizione sui fatti dedotti da parte attrice: invero, la non contestazione costituisce comportamento processuale univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, il quale è tenuto ad astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà, dunque, ritenerlo sussistente, in ragione dell'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale (“In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che
l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che
l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte”; Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 10629 del 19.04.2024).
Pertanto, la somma che deve essere riconosciuta in favore della Parte_8
deve essere determinata nell'ammontare di € 94.685,71, di cui
[...]
€ 60.285,71 da ritenersi debito di valuta e € 34.000,00 debito di valore.
Al riguardo, va detto che, mentre i debiti di valuta hanno ad oggetto, sin dal momento della costituzione del vincolo obbligatorio, una somma di denaro, sicché con riferimento a tale tipologia di debito si applica il principio nominalistico, i debiti di valore (pure aventi ad oggetto una somma di denaro) non risentono, invece, del principio nominalistico, perché la somma di denaro esprime, in termini monetari, la valutazione di convenienza del creditore, con pagina 21 di 24 riferimento ad un dato bene o ad una data prestazione, sicché la somma di denaro dovuta aumenta, se aumenta il valore della prestazione, con correlativa eliminazione dei rischi monetari svalutativi.
Di conseguenza, in relazione al debito di valuta (€ 60.285,71) gli interessi legali sono riconosciuti dalla domanda al saldo.
Diversamente, le spese mediche vanno identificate come danno emergente futuro, ovvero come pregiudizio patrimoniale che non si concretizza nell'immediatezza dell'evento dannoso o dell'inadempimento, bensì in un secondo momento. Si tratta, quindi, di un danno non ancora maturato nel momento in cui si chiede il risarcimento, ma la cui realizzazione è connotata con certezza. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità più recente ha avuto modo di affermare che “anche chi causa un danno futuro è in mora dal giorno del fatto illecito, ai sensi dell'art. 1219 c.c., per il pagamento del relativo risarcimento;
tale mora andrà calcolata sul credito risarcitorio scontato e reso attuale ma andrà pur sempre calcolata con decorrenza dalla data dell'illecito” (così in motivazione Cass.
Sez. 3, sent. 21.07.2017 n. 18049).
In particolare, è stato precisato che “Si tratta, infatti, pur sempre di un credito di
“valore” da illecito aquiliano, soggetto- come tale- a “cumulo” di rivalutazione e interessi, attesa la loro diversa funzione economica, prima ancora che giuridica, essendo “reintegratoria”, quella della prima, e “risarcitoria” (del danno da ritardo nella percezione di quanto dovuto a titolo risarcimento) quella assicurata dai secondi (in tal senso già Cass. Sezioni Unite, sent. 17.02.1995 n. 1712).
Per quanto riguarda gli interessi deve precisarsi che il computo degli stessi deve essere effettuato applicando gli interessi al saggio legale vigente de die in diem sul credito, devalutato alla data del sinistro e, quindi, rivalutato di anno in anno, sino alla data della decisione, mentre da quest'ultimo momento decorreranno gli interessi legali (Cass. Sez. 3 sent. n. 18049 del 2017, Cass del 10.04.2019 n. 9985).
pagina 22 di 24 Pertanto, la somma da riconoscersi comprensiva degli interessi è pari ad €
37.346,27 (calcolata previa devalutazione alla data del sinistro in € 28.286,19 e rivalutazione alla data della decisione, appunto, in € 37.346,27).
*****
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse devono seguire il criterio della soccombenza nel giudizio, secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore delle domande accolte, ai senso del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 tenuto conto della natura e della complessità della controversia, nonché dell'attività difensiva in concreto svolta, con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore da
€52.000,00 a € 260.000,00
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 2.552,00 per la fase di studio
€ 1628,00 per la fase introduttiva
€ 5.670,00per la fase istruttoria
€ 4.253,00 per la fase decisionale con aumento del 30% per la presenza di più parti, per un totale € 18.333,90.
Le spese della CTU disposta in corso di causa, già liquidate, vanno poste ad esclusivo carico della parte soccombente.
Infine, stante la negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità della presente azione a sensi del Decreto-legge 132/2014, convertito in Legge
162/2014, è riconosciuto l'ammontare di € 1.008,00 a favore delle parti attrici per la fase di attivazione.
P.Q.M
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte: in accoglimento della domanda di parte attrice pagina 23 di 24 • Condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, al CP_4
pagamento in favore di della somma di euro 46.069,22 a Parte_1
titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
• Condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, al CP_4
pagamento in favore di della somma di euro Parte_2
60.285,71 a titolo di danno emergente, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
• Condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, al CP_4
pagamento in favore di della somma di euro Parte_2
37.346,27 a titolo di danno emergente futuro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
• Condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, al CP_4
pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 18.333,90 per compensi ed in euro 4.470 per esborsi (oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge), oltre al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro € 500,00 per compensi di CTP e di euro 1008,00 relativi alle spese per la procedura di negoziazione assistita obbligatoria;
• Pone le spese della CTU disposta in corso di causa ad esclusivo carico delle parti convenute in solido tra loro.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 21.01.2025
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
pagina 24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona della dr. Francesco Moroni, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 26895/2019, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c.
e norme speciali), promossa da:
e (P.I.: DE , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Jochen Presselstraße CP_1
19, D-70191 Stuttgart, rappresentati e difesi dagli avv.ti Markus Wenter e Rosalba
Marsico del foro di Bozano, nonché disgiuntamente dall'avv. Cristina Borra presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Torino, Corso Peschiera 254, in virtù di procura notarile depositato nel fascicolo di parte e delega a margine dell'atto di citazione;
-attori- contro
(P.I.: in persona Controparte_2 P.IVA_2
del Responsabile Servizio Legale e , rappresentata e difesa dall'avv. CP_3
Maurizio Curti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Torino,
pagina 1 di 24 via Cardinal Maurizio 8f, in forza di procura generale alle liti 27 aprile 2017 rep.
81955/38076 del notaio Persona_1
-convenuta- nonché contro
, Via Roma n. 93, 08020 Onanì (NU), codice fiscale: CP_4
; C.F._1
-convenuto contumace- rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per parti attrici:
“I procuratori delle parti attrici così concludono:
In via principale:
1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. , Controparte_5
conducente della vettura Fiat Panda tg. D 439 RC, di proprietà del sig. CP_4
, nella causazione dell'incidente per cui è causa;
[...]
2) accertare e dichiarare che il danno subito dal signor Parte_1
ammonta a complessive Euro 138.731,74 (= Euro 80.015,62 per il danno biologico da invalidità parziale permanente al 25%; Euro 25.112,50 per il danno biologico da inabilità temporanea totale e parziale;
Euro 18.500,00 per la personalizzazione del danno;
Euro 4.482,14 per il danno materiale;
Euro 10.621,48 danno patrimoniale per lucro cessante);
3) accertare e dichiarare che la ha già erogato per conto Parte_2
del sig. per tutte la causali di cui in narrativa l'importo di Euro 60.285,71; Pt_1
4) accertare e dichiarare che la in futuro dovrà erogare Parte_2
per lo stesso per tutte le causali di cui in narrativa l'ulteriore importo di Euro
34.000,00 oltre Euro 400,00 per spese mediche Dott. Tubaro;
pagina 2 di 24 5) accertare e dichiarare il nesso di causa tra le lesioni subite dal sig. Parte_1
e il sinistro stradale per cui è causa oltre che il nesso di causa tra le lesioni e le
[...]
prestazioni erogate ed erogande dell' ; Controparte_6
6) per l'effetto, condannare le parti convenute in solido tra di loro al pagamento in favore del sig. nella misura di Euro 71.176,15 (al netto Parte_1
dell'acconto ricevuto) ed ai sensi dell'art. 142, 144 e 145 C.d.A., dell'art. 85 regolamento UE n. 883/2004 e del § 116 SGB X, nonché in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. in favore della dell'importo di Euro Parte_2
94.685,71 (di cui Euro 60.285,71 per spese già erogate, Euro 34.000,00 per future erogazioni ed Euro 400,00 per spese mediche del Dott. Tubaro), con gli interessi legali dalla data del sinistro per cui è causa, sino alla data della notifica dell'atto di citazione e successivamente nella misura degli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., come modificato dall'art. 17 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e modificato in “sede di conversione” dalla legge 10.11.2014 n. 162, applicabili ratione temporis al caso di specie, essendo il suddetto procedimento azionato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge. Pertanto, per il periodo successivo all'azionata domanda, dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti per le transazioni commerciali, giusta recente sentenza del Tribunale di
Verona di data 24.09.2019.
Oltre il danno per svalutazione monetaria, con il carico delle spese di lite e di giudizio, le spese di negoziazione assistita e accessori di legge sempre dovuti”.
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni, laddove non reputato esaustivo il risarcimento, pari ad € 67.555, 59 erogatogli dalla per conto della concludente il 14 giugno Controparte_7
2018: liquidare entro i limiti di cui all'art. 2054, comma secondo, Cod. Civ. – le
pagina 3 di 24 pretese avanzate da sulla scorta delle risultanze istruttorie, Parte_3
ricondurre in ogni caso, la domanda di surroga formulata dalla CP_6
nei limiti del comprovato e giuridicamente corretto, con il favore CP_8
delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 07.10.2019 e Parte_1 [...]
(Ente e ) citavano in giudizio CP_6 Parte_4 Parte_5
e nella loro rispettiva qualità di CP_4 Controparte_9
proprietario ed assicuratore della vettura Fiat Panda tg. DR 439 RC, per sentire accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di alla guida Controparte_5
della predetta automobile nel sinistro avvenuto in data 07.09.2015 e, quindi, la condanna in solido di questi ai sensi dell'art. 142, 144 e 145 C.d.A, dell'art 95 regolamento Ue n. 883/2004 e del § 116 SGB X, al risarcimento dei danni a favore delle parti attrici.
In particolare, queste ultime esponevano che:
• in data 07.09.2015 verso le ore 12:00 percorreva con la Parte_1
sua Yamaha tg. LU-TZ 163 la SS389 con direzione Bitti-Budduso, insieme ad altri due motociclisti suoi amici;
• nella direzione opposta, all'altezza del km 54+200 della località di
Romanzesu, sopraggiungeva alla guida della Fiat Panda Controparte_5
tg. DR439RC, di proprietà di , che - invadendo la carreggiata CP_4
opposta - investiva il il quale cadeva rovinosamente al suolo;
Pt_1
• a seguito del sinistro interveniva sul posto la Polizia Stradale di Nuoro;
• il veniva trasportato all'ospedale di Nuoro, ove gli veniva effettuata Pt_1
una stabilizzazione mediante fissatore esterno assiale della frattura pluriframmentaria prossimale alla tibia sx;
pagina 4 di 24 • in data 09.09.2015 l'attore veniva trasferito presso l'ospedale di BG Klinik
Ludwigshafen ove veniva ricoverato fino al 20.11.2015 a seguito di due interventi chirurgici, l'uno del 10.10.2015 e l'altro del 13.10.2015;
• a seguito di tali interventi nonostante si fosse sottoposto a visite di Pt_1
controllo e percorsi riabilitativi per il ginocchio sinistro, subiva limitazioni nel suo stile di vita come guidare la moto o la macchina e l'andare in montagna;
• le lesioni subite impedivano, inoltre, al di recarsi sul luogo di lavoro Pt_1
per il periodo dal 07.09.2015 al 30.06.2016 e solo per le prime 6 settimane il datore corrispondeva all'attore un regolare stipendio;
• la Aok Baden-Wurttemberg tra il 21.10.2015 e il 31.12.2015 e dal
01.01.2016 al 30.03.2016 corrispondeva al danneggiato un'indennità sostitutiva del reddito di € 5.000,50 e € 6.345,00 per un importo complessivo di € 11.350,50;
• l'ente previdenziale Deutsche Renteversicherung durante il periodo dal
31.03.2016 al 17.06.2016 versava a favore di un'indennità transitoria Pt_1
di € 4.733,19.
Parti attrici esponevano, poi, come la , Controparte_10
consorella germanica della a seguito Controparte_9
dell'incarico per la liquidazione del danno relativo al sinistro in esame, avesse corrisposto a l'importo di € 67.555,59 (per il danno biologico). Pt_1
La Aok Baden-Wurttemberg - ente assistenziale e previdenziale tedesco con il quale il era assicurato al momento dell'incidente stradale - affermava di aver Pt_1
rimborsato in favore del spese diverse per un ammontare di € 60.285,71; Pt_1
altre spese future venivano preventivate dalla stessa, per un ammontare totale pari a € 84.000,00.
pagina 5 di 24 La richiesta del danno per il veniva quantificata in euro 272.028,95, mentre Pt_1
per la Aok Baden-Wurttemberg in euro 144.685,71, importi che venivano tuttavia ricalcolati dalle parti attrici alla luce della relazione CTU.
Parti attrici invitavano le convenute alla procedura di negoziazione assistita la quale, tuttavia, rimaneva senza alcun esito.
Si costituiva in giudizio la la quale si opponeva Controparte_9
alle domande avversarie, evidenziando come la somma corrisposta dalla consorella tedesca, dovesse ritenersi Controparte_10
satisfattiva del danno, stante la corresponsabilità dei conducenti sulla scorta del paradigma fissato all'art. 2054, secondo comma, c.c., e che i postumi residuati in capo al non superassero il 24% di IPP. Pt_1
Nei confronti della pretesa della AOK Baden-Wurttemberg parte convenuta sottolineava, da un lato, come il concorso di colpa operasse quale limite del diritto di rivalsa e, dall'altro, come la somma corrisposta dall'ente previdenziale a favore del suo assicurato dovesse individuarsi quale danno previdenziale anziché civilistico.
Con ordinanza del 24.03.2021 il Giudice disponeva CTU medico legale.
Con successivo provvedimento del 31.12.2021 venivano ammesse le prove orali, con assunzione delle testimonianze mediante rogatoria internazionale (in ragione della residenza all'estero dei testi).
Da ultimo, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del
12.07.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Nel merito la domanda deve ritenersi fondata e accoglibile.
Appare, innanzitutto, opportuno rilevare che secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza “Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non
pagina 6 di 24 negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello” (Cass. Sez. 3
Ordinanza del 24.05.2023 n. 14372, Cass. Sez.3 Sentenza del 23.06.2009 n.
14623).
Sulla scorta di tale doverosa premessa va rilevato che, nell'ipotesi di incidente tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della corretta e regolare condotta di guida dell'altro comporta, quale effetto, il venir meno della presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma, c.c., come pure l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di tale presunzione può essere acquisita anche indirettamente ovvero per via dell'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento del conducente (cfr., Cass., 21.05.2019, n. 13672, Cass.,
13/05/2021, n. 12884, Cass., 11/03/2021, n. 6941).
Inoltre, l'orientamento consolidato della giurisprudenza è nel senso che “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile”. (Cass. Sez.
3 Ordinanza del 23.03.2023 n. 8311, Cass., 15.09.2020, n. 19115).
Ora, la dinamica del sinistro è stata ricostruita dal teste Testimone_1
(che aveva assistito all'evento) il quale - sentito a s.i.t. dall'Autorità Giudiziaria intervenuta nell'immediatezza del fatto - aveva dichiarato quanto di seguito si pagina 7 di 24 riporta: “Provenivo da Bitti per recarmi a Buddusò guidando la mia moto dietro il mio amico ed un altro motociclista quando in prossimità della curva una macchina che proseguiva sulla linea di mezzeria ha urtato il primo motociclista della fila sulla fiancata sinistra della moto facendolo cadere a terra procedevamo ad una velocità di circa 55km/h”. (doc. 1 atto di citazione).
La descritta dinamica è stata ribadita e confermata, nel corso della successiva istruttoria orale disposta nel presente giudizio, dai testi escussi (tra i quali il già citato , che venivano sentiti dall'A.G. del Tribunale di Testimone_1
Schwetzigen a seguito di rogatoria internazionale.
In particolare, ha dichiarato: “Ricordo ancora bene il giorno Parte_6
dell'incidente. Viaggiavamo in tre con le motociclette su una strada larga e lunga in
Sardegna. L'attore era davanti, io in seconda posizione e il terzo conducente dietro di me. Poi abbiamo visto una piccola automobile deviare improvvisamente sulla nostra corsia. Il signor ha fatto di tutto per evitare l'urto e ha subito. Abbiamo Pt_1
frenato tutti. Solo quando il signor ha iniziato la manovra di deviazione, anche Pt_1
l'automobile voleva rientrare nella propria corsia. Ma a quel punto però si è verificato l'urto. La gamba sinistra è rimasta incastrata tra l'auto del convenuto e la moto del signor poi la moto e il signor sono volati via verso destra. Pt_1 Pt_1
Tutto questo è successo sulla nostra corsia. Quando ho finito di frenare, sono subito scesa e ho prestato le prime cure al signor L'altra auto è tornata un po' Pt_1
indietro” la teste ha poi ribadito "È vero che il veicolo è entrato in collisione sulla nostra corsia con la motocicletta del signor Noi viaggiavamo all'interno della Pt_1
nostra corsia a una velocità di circa 60 km/h, a una certa distanza l'uno dall'altro.
C'era una lunga curva verso destra. Ora non so dire a quale velocità viaggiava
l'auto che ci veniva incontro" in particolare "Il veicolo del convenuto era più dalla nostra parte che dalla sua. Tutta la metà sinistra del veicolo era nella nostra corsia.
Ritengo per circa 1 1/2 metri".
pagina 8 di 24 Per quanto concerne la condotta del la teste ha affermato: "È vero che il Pt_1
signor ha frenato e ha cercato di evitare l'automobile. Cosa che però non era Pt_1
più possibile, per cui ha urtato il fianco del veicolo. Anch'io e il terzo motociclista abbiamo subito frenato".
Tale versione è stata confermata da che ha affermato Testimone_1
“…Il signor viaggiava davanti. Un'altra persona era in mezzo e io dietro, Pt_1
quando all'improvviso in curva ci è venuta incontro un'automobile, finendo quasi per intero nella nostra corsia. La corsia aveva una larghezza assolutamente normale, non ricordo che ci fosse una sorta di marciapiede a destra e a sinistra, ma
c'erano campi e il mezzo dell'altra parte coinvolta nell'incidente del signor è Pt_1
finita quasi con tutte e 4 le ruote nella nostra corsia, vale a dire quella che per lui era la corsia sinistra. L'altro soggetto coinvolto nell'incidente guidava una Fiat
Panda bianca…i veicoli, quello del signor e la Panda, hanno praticamente Pt_1
strisciato l'uno contro l'altro, da davanti a dietro. In quel frangente il signor è Pt_1
stato praticamente sbalzato via, finendo nel fosso.”
Il teste con riguardo alla dinamica del sinistro ha poi ribadito “Poiché il veicolo gli aveva praticamente occupato tutta la parte centrale della corsia, lui per evitare
l'urto da destra si portava a sinistra. Siccome però il conducente dell'auto ha provato a spostare la propria auto sulla corsia di destra, per cui il signor ha Pt_1
provato a spostarsi nuovamente a destra. In entrambe le manovre per evitare lo scontro ha frenato. Ora non so dire con certezza di aver visto balenare una luce, ma la distanza tra il mezzo del signor e il mio si è notevolmente ridotta, per cui Pt_1
posso concludere che ha frenato. Devo specificare che quando si viaggia in moto si frena prima di sterzare lateralmente e ho capito che il signor ha dapprima Pt_1
frenato per poi cercare di sterzare a sinistra e, quando ha capito che l'altro tornava
a sterzare nella stessa direzione, ha nuovamente cercato di spostarsi a destra. In ogni caso la collisione è avvenuta sulla nostra corsia di marcia. Ho anche scattato delle foto sulle quali si osservano le parti della motocicletta sparpagliate sulla
pagina 9 di 24 corsia e anche foto con cui ho cercato di rilevare i segni lasciati dalla moto…”. (vedi verbali rogatoria estera, produzione doc. richiesti parte attrice 03.04.2023).
Deve, dunque, ritenersi provato, sulla base delle conformi dichiarazioni rese dai testi, che l'invasione della carreggiata commessa dal conducente della Fiat Panda in pregiudizio del motociclista abbia assunto rilevanza decisiva nella causazione del sinistro, rilevando quale causa esclusiva dello stesso.
In definitiva, le risultanze probatorie acquisite in atti inducono a ritenere raggiunta la prova sia della imputabilità esclusiva del sinistro in capo a
[...]
, sia della regolare condotta di guida tenuta da e, CP_5 Parte_1
dunque, della sussistenza dei presupposti per escludere l'operatività della presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c.
Ciò detto con riguardo all'an, deve passarsi all'analisi delle pretese risarcitorie avanzate in causa da parte attrice. agisce per ottenere il risarcimento del danno subìto a causa del sinistro in Pt_1
oggetto, complessivamente quantificato in € 138.731,00 di cui:
• € 80.015,62 per danno biologico da invalidità parziale permanente al 25%;
• € 25.112,50 per danno biologico da inabilità temporanea totale e parziale;
• € 18.500,00 per personalizzazione del danno;
• € 4.482,14 per danno patrimoniale conseguente ai danni patiti relativi al motociclo, al vestiario, al casco al soccorso stradale e alla perizia;
• € 10.621,48 per danno patrimoniale da lucro cessante.
Ora, con riguardo all'entità dei danni non patrimoniali lo scrivente opera integrale rinvio alla motivata relazione del CTU medico-legale, fondata sulla documentazione prodotta in causa da parte attrice e sugli esiti della visita del periziando, le cui conclusioni non sono state oggetto di specifiche censure e/o osservazioni ad opera di parte convenuta e risultano, comunque, pienamente condivisibili perché adeguatamente argomentate e motivate.
pagina 10 di 24 Pare doveroso precisare che il danno biologico (o danno alla salute) consiste nella lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di reddito, danno non patrimoniale che deve essere risarcito, sussistendone i presupposti, trovando piena tutela costituzionale nel disposto di cui all'art. 32
Cost., cui espressamente rinvia l'art. 2059 c.c.
Alla luce della esperita CTU medico-legale nel caso in concreto è emerso che (cfr. pag. da 7- 11):
• “I documenti in atti indicano che esiste nesso causale tra il sinistro in oggetto e le seguenti lesioni riportate dal signor;
egli riportò frattura Parte_1
comminuta del piatto tibiale sinistro ed ampie perdite di sostanza delle parti molli della gamba sinistra andata in necrosi”.
• “Al signor fu applicato in un primo tempo un fissatore esterno Parte_1
(7 settembre 2015); dopo due giorni (9 settembre 2015) gli fu rimosso il fissatore esterno e fu sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti;
durante il ricovero fu sottoposto a trattamenti di chirurgia plastica per il trattamento delle ampie perdite di sostanza delle parti molli andate in necrosi: dapprima con applicazione di sistema aspirativo a vuoto (VAC) poi (il 13 ottobre 2015) con intervento chirurgico di plastica mediante lembo parascapolare ed anastomosi vascolari end to end;
oltre a quest'ultimo intervento chirurgico di chirurgia plastica fu sottoposto a reintervento di osteosintesi del piatto tibiale sinistro;
a seguito di questo intervento fu necessario il ricovero in terapia intensiva e furono necessarie trasfusioni di eritrociti concentrati per compensare l'anemia residua;
prima della dimissione avvenuta il 20 novembre 2015 fu sottoposto ad intervento chirurgico di revisione
e necrosectomia di un'area necrotica della parte laterale della ferita (3
pagina 11 di 24 novembre 2015). Successivamente il signor fu ricoverato per Parte_1
eseguire un trattamento riabilitativo (dal 31 marzo al 25 aprile 2016). Non risultano precedenti morbosi patiti dal periziando che possano incidere sulla patologia residuata”.
• La CTU ha, poi, evidenziato che “Dalle lesioni sono derivati postumi permanenti che consistono in cicatrici in regione parascapolare sinistra ed all'arto inferiore sinistro, limitazione della flessione del ginocchio sinistro possibile fino a 90°, mezzi di sintesi in situ… Ne risulta una temporanea biologica così suddivisa: temporanea assoluta in 100 giorni;
temporanea relativa al 75% in 60 giorni;
temporanea relativa al 50%: in 120 giorni e danno biologico permanente del
25%-26%”.
• Il perito ha dato atto che “La durata dell'inabilità temporanea ed i postumi permanenti sono ascrivibili in misura integrale alle lesioni subite nell'incidente di cui si discute;
non sono ascrivibili a precedenti morbosi o a prestazioni mediche prestate senza la dovuta diligenza e perizia professionale o a infortuni successivi”.
• Dalla perizia è emerso che “I postumi permanenti, per il momento, non sono suscettibili di miglioramento mediante protesi terapie o interventi chirurgici”.
• Il perito ha, inoltre, precisato che “Qualora si dovesse ricorrere ad una protesizzazione del ginocchio, nella probabile eventualità di un risultato adeguato, il danno biologico permanente si attesterebbe intorno al 19%-20%. La probabilità di dover ricorrere nel medio periodo, ad una protesi di ginocchio, in considerazione del quadro clinico e strumentale attuale, è elevata perché: le caratteristiche della lesione (frattura comminuta del piatto tibiale), comportano un grave danno cartilagineo;
gli esiti in valgismo di 15° del ginocchio comportano un sovraccarico permanente sull'emipiatto tibiale esterno;
la conformazione fisica del soggetto (in sovrappeso, BMI: 36,74, obesità media) comporta un sovraccarico sull'emipiatto tibiale esterno. Considerando l'età del
pagina 12 di 24 periziando (57 anni) è possibile inoltre (se godrà di vita lunga) che si renda necessario un intervento di revisione della protesi (si consideri che per le protesi di ginocchio come peraltro per quelle di anca si prevede un intervento di revisione a 15/20 anni)”.
Sulla base di tali accertamenti deve, quindi, procedersi alla liquidazione del danno, in applicazione delle tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di
Milano giacché, come ritenuto dalla Suprema Corte, “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti
Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 cod. civ. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. n. 12408/11).
Tali tabelle richiamate hanno recepito i principi espressi dalle Sezioni Unite nelle note pronunce del novembre 2008, configurando valori di liquidazione del danno non patrimoniale tali da comprendervi la liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale, conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (comprensiva dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi), sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire (si legge nella relazione esplicativa delle tabelle) “la liquidazione congiunta dei pregiudizi pagina 13 di 24 in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico “standard”, c.d.
Personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico,
c.d. danno morale”, prevedendosi rispetto a tali valori una percentuale di aumento da utilizzare per una adeguata "personalizzazione" complessiva “laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”.
Nel caso di specie, il danno non patrimoniale deve, pertanto, essere liquidato facendo applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate agli indici ISTAT al
1.1.2024, ritenuta congrua l'indicazione del 25%-26% quale valore di invalidità permanente e tenuto conto dell'età all'epoca del sinistro (52 anni), in modo conforme a quanto accertato in sede di CTU (p. 8):
• IP 25-26 %
• ITT giorni (115,00 euro/die)
• ITP 75% 60 giorni
• ITP 50% 120 giorni.
Ne deriva un danno biologico da invalidità parziale permanente al 25% per l'ammontare di € 82.115,00 e un danno biologico da inabilità temporanea totale e parziale di € 23.575,00, per un totale di € 105.690,00.
In relazione alla personalizzazione del danno va ricordato che secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede
l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. (Cass. sent. del
27 maggio 2019 n. 14364).
pagina 14 di 24 La personalizzazione del danno è, quindi, un meccanismo che consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima. Il richiedente è tenuto a motivare le ragioni per cui le circostanze di fatto, riferite alla situazione concreta, siano tali da superare le conseguenze ordinarie e, di conseguenza, si qualifichino come idonee a giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella quantificata secondo i criteri tabellari. Pertanto, non è ammessa alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, qualora le conseguenze sofferte siano quelle ordinarie secondo l'id quod plerumque accidit.
Nel caso in esame non ha offerto alcuna prova, né ha allegato fatti o Pt_1
circostanze in ordine alla sussistenza di una personalizzazione del danno. È senz'altro vero che le difficoltà per il danneggiato di utilizzare la moto o fare passeggiate in montagna risultano riscontrate da quanto precisato dal CTU in perizia (“Le lesioni non hanno un riflesso negativo sulla cura di se. È credibile il disagio riferito nella prolungata deambulazione, nell'ortostatismo, nella pratica del ballo così come è credibile che il signor non possa più utilizzare la moto;
salvo Pt_1
questi riferiti problemi, ho già tenuto conto dell'incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali nell'ambito della quantificazione del danno biologico permanente;
CTU p. 11); altrettanto vero, tuttavia, che la parte non ha offerto in prova elementi per il concreto e positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, atteso che, al di là del dato presuntivo relativo ad una certa passione per l'utilizzo della moto (desumibile dal fatto che il avesse impiegato tale mezzo per recarsi in vacanza in Sardegna), non è dato Pt_1
comprendere con quale frequenza, periodicità e regolarità il usasse la moto, Pt_1
né da quanti anni durasse tale asserita passione (analoghe considerazioni valgono con riferimento alle passeggiate in montagna, con la precisazione che, con riguardo a tale interesse, non può neppure ragionarsi in termini presuntivi).
Quanto al danno patrimoniale patito dal in occasione del sinistro stradale Pt_1
avvenuto in data 07.09.2015, l'attore ne ha fornito prova allegando:
pagina 15 di 24 • la perizia effettuata dall'Ing. avente ad oggetto il Persona_2
motociclo incidentato (doc. 2), per l'importo di € 2.456,00;
• la fattura emessa dal predetto studio per la menzionata perizia (doc. 3), per un importo di € 571,43;
• gli scontrini relativi al vestiario indossato dal il giorno del sinistro stradale Pt_1
ed andato distrutto (doc. 4), per la somma di € 965,76;
• lo scontrino relativo al casco acquistato poco prima dell'incedente (doc. 5), pari a € 399,95;
• la ricevuta fiscale relativa al soccorso stradale prestato al UT in occasione dell'incidente (doc.6) € 60,00.
Sulla base di questa documentazione, il fonda la propria pretesa risarcitoria Pt_1
per l'importo di € 4.482,14, il cui ammontare non è stato oggetto di specifica contestazione ad opera di parte convenuta.
Infine, con riguardo al danno patrimoniale da lucro cessante si richiama l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “Al danneggiato vanno risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica) ma anche gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità del danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito. In tale ipotesi l'invalidità subita dal danneggiato in conseguenza del danno evento lesivo si riflette infatti comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante.” (Cass. Civ., sez. III, ord. 15.09.2023, n. 26641).
Ora, venendo al caso in esame, va detto che, per quanto concerne l'inabilità lavorativa temporanea, il danneggiato ha dato prova sia dello svolgimento di pagina 16 di 24 un'attività produttiva di reddito, sia del nesso causale tra le lesioni e l'impossibilità di svolgere la stessa e, di conseguenza, dando inoltre dimostrazione della sua assenza dal lavoro per tutta la durata della malattia e della conseguente contrazione del reddito patito nel periodo di assenza dal lavoro.
L'assenza sul luogo di lavoro del a seguito e per causa del sinistro occorso in Pt_1
data 07.09.2015 è stata confermata da la quale ha dichiarato “è Parte_6
stato dapprima tre mesi in ospedale, che poi ha la riabilitazione e che è rientrato a lavoro a maggio/giugno dell'anno successivo” (produzione documenti richiesti
03.04.2023).
Inoltre, il ha allegato la dichiarazione della ditta Reif Bauunternehmung Pt_1
GmbH & Co. Kg in data 15.05.2019 (doc. 13), presso cui prestava la propria attività lavorativa, da cui risulta che, per il periodo di assenza, l'attore avrebbe dovuto percepire uno stipendio netto complessivo pari a € 26.705,17.
Ora, avuto riguardo a detta somma, occorre osservare come Parte_1
abbia ricevuto dall' un'indennità Parte_7
transitoria di € 5.005,50 per il periodo intercorso tra il 21.10.2015- 31.12.2015, di una ulteriore indennità pari a € 6.345,00 per il periodo tra il 01.01.2016 ed il
30.03.2016 (per un totale di € 11.350,50; doc. 14), nonché di una terza indennità transitoria pari ad € 4.733,19 relativa al periodo dal 31.03.201b6 al 17.06.2016
(doc. 15). Ne deriva, quindi, che il danno da lucro cessante residuo spettante all'attore deve essere determinato e quantificato nella somma totale di
€10.621,48 (€ 26.705,17 - € 11.350,50 - € 4.733,19).
In definitiva, il danno non patrimoniale e patrimoniale risarcibile in favore di
[...]
è pari a € 120.793,62. Parte_1
Va rilevato che la Controparte_11
aveva già liquidato in favore di l'importo di
[...] Parte_1
€ 67.555,59, accettato da parte attrice a titolo di acconto.
pagina 17 di 24 Ciò posto, ai fini del corretto calcolo della rivalutazione monetaria ed allo scopo di evitarne la duplicazione sulle somme già versate in acconto dalla compagnia assicurativa, secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli acconti devono essere detratti in modo tale che i termini del calcolo siano omogenei e, dunque, non dal totale già attualizzato, ma sottraendoli dal valore del danno comprensivo di rivalutazione alla data del versamento di ciascun acconto e ricalcolando da tale data la rivalutazione solo sulla somma residua al netto degli acconti stessi;
pertanto, occorrerà:
• devalutare l'intero credito risarcitorio alla data del sinistro (con il risultato di €
100.410,32);
• calcolare la rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat sul detto importo devalutato dalla data del sinistro fino al versamento dell'acconto
(14.06.2018, con il risultato di € 103.321,63);
• detrarre dall'importo così ottenuto l'acconto versato (€ 67.555,59 con il risultato di € 35.766,04);
• calcolare sulla differenza la rivalutazione monetaria dalla data di versamento dell'acconto alla presente pronuncia (con il risultato di € 46.069,22).
Con riguardo, invece, all'azione di rivalsa promossa dalla Parte_8
ai sensi della legge sulle assicurazioni germaniche, nonché ai
[...]
sensi dell'art.142 c.d.a., al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute a favore del proprio assicurato, , occorre, anzitutto, precisare che Parte_1
il diritto di surroga comporta la successione a titolo particolare del surrogante nei diritti che il surrogato vanta nei confronti del terzo responsabile dell'evento dannoso;
il surrogante subentra in tutti i diritti del danneggiato verso il terzo responsabile esponendosi alle stesse eccezioni che il terzo responsabile avrebbe potuto opporre a quello.
pagina 18 di 24 La surrogazione comporta il trasferimento a titolo derivativo del diritto di credito vantato dal surrogato verso il terzo responsabile e non già un fenomeno novativo.
La natura derivativa del titolo di acquisto comporta la necessità di accertare se il surrogato vanti un diritto nei confronti del terzo responsabile e, allo stesso modo, implica la necessità di determinare l'entità del credito che la vittima può far valere nei confronti del terzo responsabile.
Il soddisfacimento dell'interesse creditorio - ossia il pagamento - si pone quale presupposto per il verificarsi di due effetti: quello acquisitivo/recuperatorio da parte del solvens e quello estintivo nell'interesse del creditore che ne giustifica l'estromissione dal rapporto. L'automaticità della surrogazione rappresenta un posterius rispetto al presupposto evidenziato.
La Corte di Giustizia, sul presupposto che, per l'operare del diritto di surroga di all'art 93 del Reg 1408/71 e dell'art. 85 del Reg. 883/2004, il danneggiato deve aver beneficiato delle prestazioni previdenziali da parte dell'ente previdenziale, ha precisato che - in caso di danno verificatosi nel territorio dello Stato membro
(nel caso in esame in Italia), da cui sia conseguito il “versamento” di prestazioni previdenziali alla vittima o ai suoi aventi causa da parte dell'ente previdenziale appartenente ad altro Stato membro (Germania nel caso de quo) che può aver determinato la surroga di tale ente - i diritti del surrogato nei confronti del terzo risposabile si determinano in conformità con il diritto dello Stato membro in cui si è verificato l'illecito (Cass. civ. sez. III, 13.06.2019 n. 15870).
Pertanto, stante l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di Controparte_5
in relazione al sinistro stradale occorso in data 07.09.2025, deve riconoscersi a favore della il diritto di surrogarsi nei diritti del Parte_8
proprio assicurato al fine di ottenere l'intero pagamento dei costi sostenuti.
Nel caso in esame la ha promosso azione di surroga per Parte_2
un ammontare di € 60.285,71, di cui € 40.846,89 solo per spese mediche. Queste
pagina 19 di 24 ultime sono state prese in considerazione dall'elaborato peritale che le ha ritenute congrue e pertinenti al caso di specie (CTU p.10).
Invece, con particolare riguardo alle spese mediche future preventivate dalla
[...]
si richiama il prevalente orientamento della giurisprudenza Parte_2
di legittimità secondo cui “Va al riguardo evidenziato che, in caso di lesioni personali con postumi invalidanti permanenti, la risarcibilità come danno emergente futuro delle spese che la vittima dovrà sostenere per cure mediche e fisioterapeutiche esige il convincimento, da parte del giudice di merito, che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole fondata attendibilità, fermo, naturalmente, che la loro liquidazione dovrà necessariamente avvenire in via equitativa”; in particolare, “sono risarcibili i danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza tutte le volte in cui il giudice accerti- dandone adeguatamente conto nella motivazione- che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità” (Cass. sent.
9.06.2011, n. 12690; vedi anche Cass. civ. 23.01.2006 n. 1215; Cass. civ.
23.01.2002, n. 752; Cass. civ. 20.01.1987 n. 495).
Nel caso in esame si richiama quanto riportato dalla relazione peritale che ha valutato conformi le spese preventivate dall'ente di assistenza tedesco a favore del relative ai danni derivanti dal sinistro avvenuto in data 07.09.2015, per Pt_1
una somma totale pari a € 34.000,00; in particolare:
- € 2.000,00 per prestazioni mediche ambulatoriali
- € 2.000,00 per medicinali antidolorifici
- € 10.000,00 per fisioterapia
- € 500,00 per analisi
- € 3.500,00 per eventuale correzione delle cicatrici sul dorso
- € 8,000,00 per intervento chirurgico di protesi totale del ginocchio
- € 8.000,00 nel caso si renda necessaria una revisione della protesi al ginocchio.
pagina 20 di 24 Per quanto attiene, invece, la restante somma ossia di € 19.438,82 deve evidenziarsi come tale richiesta non sia stata oggetto di specifica contestazione ad opera di sulla quale, ai sensi del combinato Controparte_9
disposto di cui agli artt. 167 co.1 e 416 co.3 c.p.c., incombeva l'onere di prendere posizione sui fatti dedotti da parte attrice: invero, la non contestazione costituisce comportamento processuale univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, il quale è tenuto ad astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà, dunque, ritenerlo sussistente, in ragione dell'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale (“In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che
l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che
l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte”; Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 10629 del 19.04.2024).
Pertanto, la somma che deve essere riconosciuta in favore della Parte_8
deve essere determinata nell'ammontare di € 94.685,71, di cui
[...]
€ 60.285,71 da ritenersi debito di valuta e € 34.000,00 debito di valore.
Al riguardo, va detto che, mentre i debiti di valuta hanno ad oggetto, sin dal momento della costituzione del vincolo obbligatorio, una somma di denaro, sicché con riferimento a tale tipologia di debito si applica il principio nominalistico, i debiti di valore (pure aventi ad oggetto una somma di denaro) non risentono, invece, del principio nominalistico, perché la somma di denaro esprime, in termini monetari, la valutazione di convenienza del creditore, con pagina 21 di 24 riferimento ad un dato bene o ad una data prestazione, sicché la somma di denaro dovuta aumenta, se aumenta il valore della prestazione, con correlativa eliminazione dei rischi monetari svalutativi.
Di conseguenza, in relazione al debito di valuta (€ 60.285,71) gli interessi legali sono riconosciuti dalla domanda al saldo.
Diversamente, le spese mediche vanno identificate come danno emergente futuro, ovvero come pregiudizio patrimoniale che non si concretizza nell'immediatezza dell'evento dannoso o dell'inadempimento, bensì in un secondo momento. Si tratta, quindi, di un danno non ancora maturato nel momento in cui si chiede il risarcimento, ma la cui realizzazione è connotata con certezza. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità più recente ha avuto modo di affermare che “anche chi causa un danno futuro è in mora dal giorno del fatto illecito, ai sensi dell'art. 1219 c.c., per il pagamento del relativo risarcimento;
tale mora andrà calcolata sul credito risarcitorio scontato e reso attuale ma andrà pur sempre calcolata con decorrenza dalla data dell'illecito” (così in motivazione Cass.
Sez. 3, sent. 21.07.2017 n. 18049).
In particolare, è stato precisato che “Si tratta, infatti, pur sempre di un credito di
“valore” da illecito aquiliano, soggetto- come tale- a “cumulo” di rivalutazione e interessi, attesa la loro diversa funzione economica, prima ancora che giuridica, essendo “reintegratoria”, quella della prima, e “risarcitoria” (del danno da ritardo nella percezione di quanto dovuto a titolo risarcimento) quella assicurata dai secondi (in tal senso già Cass. Sezioni Unite, sent. 17.02.1995 n. 1712).
Per quanto riguarda gli interessi deve precisarsi che il computo degli stessi deve essere effettuato applicando gli interessi al saggio legale vigente de die in diem sul credito, devalutato alla data del sinistro e, quindi, rivalutato di anno in anno, sino alla data della decisione, mentre da quest'ultimo momento decorreranno gli interessi legali (Cass. Sez. 3 sent. n. 18049 del 2017, Cass del 10.04.2019 n. 9985).
pagina 22 di 24 Pertanto, la somma da riconoscersi comprensiva degli interessi è pari ad €
37.346,27 (calcolata previa devalutazione alla data del sinistro in € 28.286,19 e rivalutazione alla data della decisione, appunto, in € 37.346,27).
*****
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse devono seguire il criterio della soccombenza nel giudizio, secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore delle domande accolte, ai senso del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 tenuto conto della natura e della complessità della controversia, nonché dell'attività difensiva in concreto svolta, con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore da
€52.000,00 a € 260.000,00
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 2.552,00 per la fase di studio
€ 1628,00 per la fase introduttiva
€ 5.670,00per la fase istruttoria
€ 4.253,00 per la fase decisionale con aumento del 30% per la presenza di più parti, per un totale € 18.333,90.
Le spese della CTU disposta in corso di causa, già liquidate, vanno poste ad esclusivo carico della parte soccombente.
Infine, stante la negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità della presente azione a sensi del Decreto-legge 132/2014, convertito in Legge
162/2014, è riconosciuto l'ammontare di € 1.008,00 a favore delle parti attrici per la fase di attivazione.
P.Q.M
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte: in accoglimento della domanda di parte attrice pagina 23 di 24 • Condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, al CP_4
pagamento in favore di della somma di euro 46.069,22 a Parte_1
titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
• Condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, al CP_4
pagamento in favore di della somma di euro Parte_2
60.285,71 a titolo di danno emergente, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
• Condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, al CP_4
pagamento in favore di della somma di euro Parte_2
37.346,27 a titolo di danno emergente futuro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
• Condanna in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, al CP_4
pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 18.333,90 per compensi ed in euro 4.470 per esborsi (oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge), oltre al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro € 500,00 per compensi di CTP e di euro 1008,00 relativi alle spese per la procedura di negoziazione assistita obbligatoria;
• Pone le spese della CTU disposta in corso di causa ad esclusivo carico delle parti convenute in solido tra loro.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 21.01.2025
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
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