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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 8797 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2024, avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di
Napoli Nord resa nel giudizio NRG1865/2021, comunicata il 31.5.2024, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
(P.E.C.
081/4979313 – C.F. - Email_1 CP_1 P.IVA_2
Servizio polisweb attivo ADS80030620639), presso i cui uffici, alla via A. Diaz n. 11,
domicilia per legge.
[...]
[...
Agente della Riscossione per tutti Controparte_2
gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar 14,
CAP 00142 iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. RM/1470509 C.F. e
P.IVA , subentrante in virtù dell'art. 1 D.L. 193 del 22.10.2016, convertito P.IVA_3
in Legge 225/2016 del 01.12.2016, in G.U. 282 del 02.12.2016, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali della Società sciolta
[...]
incorporante di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...
[...] ed elettivamente domiciliata in Napoli (NA) al Corso
[...] Controparte_6
Umberto I, nr. 228, presso lo Studio dell'avv. Catello Saldamarco (C.F.
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._1
- APPELLATA -
NONCHE'
(C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_7 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Gricignano di Aversa (CE) alla
P.IVA_ via Giovanni Leone n. 2 (C.A.P. ), rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Gaetano Santagata (C.F. ; P.E.C. C.F._2
, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Email_2
P.IVA_ Marcellino (CE) alla via Vincenzo Bellini n. 17 (C.A.P. )
- APPELLATO CONTUMACE -
OGGETTO: Appello
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1. La ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli Nord resa nel giudizio NRG 1865/2021, comunicata il
31.5.2024, lamentandone l'erroneità nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo in forza della regolare notifica della cartella di pagamento, pronunciandosi sull'eccezione di prescrizione, deducendone, prima ancora, la nullità della notifica dell'atto introduttivo di primo grado per essere stato notificato direttamente alla CP_8
e non presso il competente Distrettuale dell'Avvocatura dello
[...] Pt_1
Stato, in violazione dell'art. 144 c.p.c. e dell'art. 11 R.D. 1611/3.
1.2. Si è costituita in giudizio l' , aderendo ai motivi Controparte_2
di appello e chiedendone l'integrale accoglimento.
1.3. Non si è costituito il nonostante la regolare notifica, per Controparte_7
cui ne va dichiarata la contumacia.
2 2. Tanto brevemente premesso, l'appello tempestivamente formulato, inerente la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado alla , Parte_1
preliminare ed assorbente rispetto ai motivi dell'appello principale, è fondato e merita accoglimento.
2.1. Al riguardo, va osservato che trova piena applicazione il combinato disposto degli artt. 144 c.p.c. e 11 R.D. 1611/1933 secondo cui la notifica di qualunque atto processuale diretto ad un'amministrazione dello Stato si effettua in persona del
Ministro in carica competente e la consegna dell'atto deve essere fatta, a pena di nullità, presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale la causa è portata.
Non potrebbe trovare applicazione nell'ipotesi de quo l'art. 23, comma secondo, della legge n. 689 del 1981 (disposizione oggi trasfusa nel d.lgs. n. 150/2011), che prevede una deroga alle suindicate disposizioni limitatamente al giudizio di opposizione a sanzioni amministrative.
Ne consegue che, essendo stata la citazione introduttiva del primo grado di giudizio notificata presso la in violazione degli artt. 144 c.p.c. e 11 R.D. 1611/1933, Parte_1
tale notificazione deve ritenersi inficiata da nullità assoluta e, pertanto, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata, con rimessione della causa al Giudice di Pace di
Napoli Nord ai sensi dell'art. 354, comma primo, c.p.c.
3. Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado,
sussistono le ragioni per compensare interamente le stesse in quanto il vizio di nullità
della notifica dell'atto di citazione non è stato rilevato dal Giudice di Pace adito,
ingenerando nell'opponente il legittimo affidamento circa la regolarità della notifica effettuata.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
dott.ssa Paola Caserta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.
9554/220 RGAC, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- 1) dichiara la contumacia del Controparte_7
- 2) dichiara la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e la conseguente nullità della sentenza del Giudice di Pace di Napoli
Nord resa nel giudizio NRG 1865/2021, comunicata il 31.5.2024;
- 3) rimette la causa dinanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord con onere delle parti di riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi ai sensi dell'art. 353,
secondo comma, c.p.c.
- 4) dichiara compensate integralmente le spese di lite.
Così deciso il 25.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone
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