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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 13/10/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 127 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VERBANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 127/2025
Il GO avv. ES LI RT, in funzione monocratica, viste le conclusioni precisate dalla parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IN LE
Parte ricorrente e
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI: Conclusioni “Previe le declaratorie del caso, reiectis contrariis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) accertata e dichiarata la fondatezza della pretesa esposta, accogliere la domanda formulata dalla ricorrente, per le ragioni esposte in narrativa e comprovate dalle produzioni documentali, acclarando l'obbligo per la convenuta Controparte_2
(P.I. ) di rifondere alla ricorrente le spese da sostenersi per la
[...] P.IVA_1 rimessione in pristino delle opere realizzate in assenza di autorizzazione sull'immobile urbano a carattere commerciale, censito al NCEU di Ghiffa al Foglio 5, particella 462, sub 5, in categoria C/1, così come le spese sostenute per la redazione della perizia e quelle relative alla mancata locazione durante il periodo di esecuzione dei lavori;
acclarare altresì l'obbligo per la convenuta , (P.I. , Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore. sig. , di rifondere CP_2 alla ricorrente di ogni e qualsiasi sanzione dovesse venire irrogata alla proprietà quale conseguenza della realizzazione dei lavori per cui è causa;
2) condannare per l'effetto la convenuta (P.I. ) al pagamento a Controparte_2 P.IVA_1 favore della ricorrente (P.I. ) della Parte_2 P.IVA_2 somma di € 18.814,36 occorrente per la rimessione in pristino, oltre alla somma di €
262,50 sostenuta per la redazione della perizia, e a quella di € 5.490,00 per mancato canone affitto (marzo, aprile, maggio) e così per complessivi € 20.906,86 e comunque condannare la convenuta al pagamento di ogni e qualsiasi sanzione dovesse venire irrogata alla proprietà quale conseguenza della realizzazione dei lavori per cui è causa;
3) Con la condanna alle spese ed onorari di giudizio ex DM 55/2014, come novellato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc regolarmente notificato, il ricorrente agiva in giudizio chiedendo il rimborso delle spese necessarie per la rimessione in pristino di immobile concesso in locazione alla CP_2 CP_2 CP_2
-quantificate in € 18.814,36-, oltre alle spese di perizia -quantificate in €
[...]
262,50- e quelle relative alla mancata locazione durante il periodo di esecuzione dei lavori -quantificato in una mensilità, pari a € 1.830,oo-; chiedeva altresì la rifusione alla ricorrente di eventuali sanzioni derivanti dalle opere per cui è causa.
All'udienza del 9 maggio 2025, disposta ex art. 127 ter cpc, visto il mancato deposito di note si procedeva a rinvio ex art. 181 cpc;
alla successiva udienza del 29 maggio 2025, in mancanza di note ex art. 127 ter cpc, la causa veniva estinta. Su istanza di parte e rilevata la mancata comunicazione della precedente udienza da parte della Cancelleria, la causa veniva rimessa sul pag. 2/5 ruolo;
con note per l'udienza del 19 giugno 2025, parte ricorrente richiamava in toto le domande, argomentazioni, deduzioni formulate nel ricorso.
La domanda merita accoglimento, nei limiti di cui si dirà.
Occorre, innanzitutto, dichiarare la contumacia del convenuto, data la regolarità della notifica.
Parte ricorrente ha allegato, e fornito prova, di aver concesso in locazione alla convenuta, con contratto del 12.4.2024, immobile urbano a carattere commerciale destinato a uso ristorazione, lamentando la sostituzione da parte del conduttore della pavimentazione esterna che, originariamente in marmette di graniglia, risultava rialzata per l'applicazione di sottofondo e successiva posa di nuova pavimentazione in gres porcellanato. Anche di tale circostanza
è stata fornita prova, in particolare con il riconoscimento da parte del convenuto di cui al doc. 7.
La perizia prodotta evidenzia come l'area di cui all'immobile sia compresa, dal
PRG del Comune di Ghiffa, nei Nuclei Antica Formazione (NAF), soggetta a vincoli di tutela paesaggistica e rientrante nella fascia di rispetto dei laghi e dei fiumi. Da tali circostanze consegue la necessità, per l'esecuzione dell'intervento modificativo della pavimentazione, di autorizzazione regionale e di comunicazione di IO RI EV (CILA): autorizzazioni sicuramente mancanti, come confermato dallo stesso documento 7, con il quale il sig. si impegna a presentare domanda di sanatoria o a CP_2 ripristinare la pavimentazione originaria.
Risulta dovuto, pertanto, l'importo di cui alla perizia allegata per il ripristino della pavimentazione, nei limiti dell'importo di € 15.420,oo, con esclusione del pag. 3/5 valore dell'IVA, in mancanza di allegazione di fattura e di prova di detto pagamento.
Stessa valutazione per la fattura della consulente, per la quale non risulta dimostrato il pagamento.
Parte ricorrente chiedeva inoltre la condanna del convenuto al pagamento di una mensilità del canone di locazione, da considerarsi quale risarcimento per il periodo di inattività del locale necessario per la remissione in pristino;
la domanda trova prova nel computo metrico allegato e può trovare accoglimento limitatamente all'importo di € 1.500,oo, in mancanza di emissione di fattura.
In sede di precisazione delle conclusioni, veniva richiesta la condanna del resistente al pagamento di “€ 5.490,00 per mancato canone affitto (marzo, aprile, maggio)”; domanda che non può essere ammessa, trattandosi di domanda nuova, non notificata al convenuto contumace ai sensi dell'art. 292 cpc.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento delle domande del ricorrente, condanna
[...]
a rifondere alla ricorrente le spese da Controparte_2 sostenersi per la rimessione in pristino delle opere realizzate in assenza di autorizzazione sull'immobile urbano a carattere commerciale, censito al NCEU di Ghiffa al Foglio 5, particella 462, sub 5, in categoria C/1, quantificate in € 15.420,oo, oltre alle spese di perizia quantificate in € 250,oo;
pag. 4/5 2. condanna parte resistente al pagamento di € 1.500, a titolo di mancato guadagno per il periodo di esecuzione delle opere;
3. condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente Controparte_2 eventuali sanzioni comminate alla proprietà in conseguenza della realizzazione dei lavori per cui è causa;
4. Condanna la parte resistente contumace a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.696,00 oltre accessori di legge, in mancanza di attività istruttoria e in fase decisionale.
Così deciso in Verbania, 13 ottobre 2025
Il GO
ES LI RT
pag. 5/5
TRIBUNALE ORDINARIO di VERBANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 127/2025
Il GO avv. ES LI RT, in funzione monocratica, viste le conclusioni precisate dalla parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IN LE
Parte ricorrente e
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI: Conclusioni “Previe le declaratorie del caso, reiectis contrariis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) accertata e dichiarata la fondatezza della pretesa esposta, accogliere la domanda formulata dalla ricorrente, per le ragioni esposte in narrativa e comprovate dalle produzioni documentali, acclarando l'obbligo per la convenuta Controparte_2
(P.I. ) di rifondere alla ricorrente le spese da sostenersi per la
[...] P.IVA_1 rimessione in pristino delle opere realizzate in assenza di autorizzazione sull'immobile urbano a carattere commerciale, censito al NCEU di Ghiffa al Foglio 5, particella 462, sub 5, in categoria C/1, così come le spese sostenute per la redazione della perizia e quelle relative alla mancata locazione durante il periodo di esecuzione dei lavori;
acclarare altresì l'obbligo per la convenuta , (P.I. , Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore. sig. , di rifondere CP_2 alla ricorrente di ogni e qualsiasi sanzione dovesse venire irrogata alla proprietà quale conseguenza della realizzazione dei lavori per cui è causa;
2) condannare per l'effetto la convenuta (P.I. ) al pagamento a Controparte_2 P.IVA_1 favore della ricorrente (P.I. ) della Parte_2 P.IVA_2 somma di € 18.814,36 occorrente per la rimessione in pristino, oltre alla somma di €
262,50 sostenuta per la redazione della perizia, e a quella di € 5.490,00 per mancato canone affitto (marzo, aprile, maggio) e così per complessivi € 20.906,86 e comunque condannare la convenuta al pagamento di ogni e qualsiasi sanzione dovesse venire irrogata alla proprietà quale conseguenza della realizzazione dei lavori per cui è causa;
3) Con la condanna alle spese ed onorari di giudizio ex DM 55/2014, come novellato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc regolarmente notificato, il ricorrente agiva in giudizio chiedendo il rimborso delle spese necessarie per la rimessione in pristino di immobile concesso in locazione alla CP_2 CP_2 CP_2
-quantificate in € 18.814,36-, oltre alle spese di perizia -quantificate in €
[...]
262,50- e quelle relative alla mancata locazione durante il periodo di esecuzione dei lavori -quantificato in una mensilità, pari a € 1.830,oo-; chiedeva altresì la rifusione alla ricorrente di eventuali sanzioni derivanti dalle opere per cui è causa.
All'udienza del 9 maggio 2025, disposta ex art. 127 ter cpc, visto il mancato deposito di note si procedeva a rinvio ex art. 181 cpc;
alla successiva udienza del 29 maggio 2025, in mancanza di note ex art. 127 ter cpc, la causa veniva estinta. Su istanza di parte e rilevata la mancata comunicazione della precedente udienza da parte della Cancelleria, la causa veniva rimessa sul pag. 2/5 ruolo;
con note per l'udienza del 19 giugno 2025, parte ricorrente richiamava in toto le domande, argomentazioni, deduzioni formulate nel ricorso.
La domanda merita accoglimento, nei limiti di cui si dirà.
Occorre, innanzitutto, dichiarare la contumacia del convenuto, data la regolarità della notifica.
Parte ricorrente ha allegato, e fornito prova, di aver concesso in locazione alla convenuta, con contratto del 12.4.2024, immobile urbano a carattere commerciale destinato a uso ristorazione, lamentando la sostituzione da parte del conduttore della pavimentazione esterna che, originariamente in marmette di graniglia, risultava rialzata per l'applicazione di sottofondo e successiva posa di nuova pavimentazione in gres porcellanato. Anche di tale circostanza
è stata fornita prova, in particolare con il riconoscimento da parte del convenuto di cui al doc. 7.
La perizia prodotta evidenzia come l'area di cui all'immobile sia compresa, dal
PRG del Comune di Ghiffa, nei Nuclei Antica Formazione (NAF), soggetta a vincoli di tutela paesaggistica e rientrante nella fascia di rispetto dei laghi e dei fiumi. Da tali circostanze consegue la necessità, per l'esecuzione dell'intervento modificativo della pavimentazione, di autorizzazione regionale e di comunicazione di IO RI EV (CILA): autorizzazioni sicuramente mancanti, come confermato dallo stesso documento 7, con il quale il sig. si impegna a presentare domanda di sanatoria o a CP_2 ripristinare la pavimentazione originaria.
Risulta dovuto, pertanto, l'importo di cui alla perizia allegata per il ripristino della pavimentazione, nei limiti dell'importo di € 15.420,oo, con esclusione del pag. 3/5 valore dell'IVA, in mancanza di allegazione di fattura e di prova di detto pagamento.
Stessa valutazione per la fattura della consulente, per la quale non risulta dimostrato il pagamento.
Parte ricorrente chiedeva inoltre la condanna del convenuto al pagamento di una mensilità del canone di locazione, da considerarsi quale risarcimento per il periodo di inattività del locale necessario per la remissione in pristino;
la domanda trova prova nel computo metrico allegato e può trovare accoglimento limitatamente all'importo di € 1.500,oo, in mancanza di emissione di fattura.
In sede di precisazione delle conclusioni, veniva richiesta la condanna del resistente al pagamento di “€ 5.490,00 per mancato canone affitto (marzo, aprile, maggio)”; domanda che non può essere ammessa, trattandosi di domanda nuova, non notificata al convenuto contumace ai sensi dell'art. 292 cpc.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento delle domande del ricorrente, condanna
[...]
a rifondere alla ricorrente le spese da Controparte_2 sostenersi per la rimessione in pristino delle opere realizzate in assenza di autorizzazione sull'immobile urbano a carattere commerciale, censito al NCEU di Ghiffa al Foglio 5, particella 462, sub 5, in categoria C/1, quantificate in € 15.420,oo, oltre alle spese di perizia quantificate in € 250,oo;
pag. 4/5 2. condanna parte resistente al pagamento di € 1.500, a titolo di mancato guadagno per il periodo di esecuzione delle opere;
3. condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente Controparte_2 eventuali sanzioni comminate alla proprietà in conseguenza della realizzazione dei lavori per cui è causa;
4. Condanna la parte resistente contumace a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.696,00 oltre accessori di legge, in mancanza di attività istruttoria e in fase decisionale.
Così deciso in Verbania, 13 ottobre 2025
Il GO
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