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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1584/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/05/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ AL, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7865/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di ST Di ST - Sede 80053 ST Di ST NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5470/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 6257-2023 TARES 2013
- ATTO n. 6257-2023 TARI 2014
- ATTO n. 6257-2023 TARI 2015
- ATTO n. 6257-2023 TARI 2016
- ATTO n. 6257-2023 TARI 2017 - ATTO n. 6257-2023 TARI 2018
- ATTO n. 6257-2023 TARI 2019
- ATTO n. 6257-2023 TARI 2020
- ATTO n. 6257-2023 TARI 2021
- ATTO n. 6257-2023 TARSU/TIA 2014
- ATTO n. 6257-2023 TARSU/TIA 2015
- ATTO n. 6257-2023 TARSU/TIA 2016
- ATTO n. 6257-2023 TARSU/TIA 2017
- ATTO n. 6257-2023 TARSU/TIA 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3364/2025 depositato il
27/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 impugnava un atto di pignoramento presso terzi emesso da SO spa a seguito di mancato pagamento della Tassa rifiuti per diverse annualità dovuta al comune di ST di ST, sostenendo la mancata notifica di atti presupposti, la prescrizione dei tributi, la decadenza della pretesa tributaria, la genericità delle indicazioni contenute nell'atto impugnato, nonchè la carenza di legittimazione impositiva della SOGET, il cui mandato da parte del Comune di ST Mare di ST doveva intendersi scaduto.
Si costituiva in giudizio il comune di ST di ST spa evidenziando preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'intervenuta notifica di atti prodromici che sconfessano le eccezioni di prescrizione e decadenza.
Con sentenza n. 5470/2024 depositata il 09/04/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli, sezione 25, rigettava il ricorso ritenendo valido quanto esposto nelle controdeduzioni del comune di ST ed inconsistenti le eccezioni del ricorrente soprattutto alla luce della regolare notifica degli atti prodromici.
Avverso tale decisione ricorre in appello il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 sostenendo che: 1)la sentenza è da riformare in quanto è evidente la violazione dell'art. 23 co. 2 della legge del 18 aprile 2005 n. 62, in quanto il contratto d'appalto con SO è scaduto e l'attività di recupero dei crediti spetta alla nuova società Municipia spa;
2)si richiede l'applicazione dell'orientamento della Corte di Cassazione, ord. 26129 del 2.11.2017, per cui la mancata impugnazione di un atto non previsto, non determina la cristallizzazione del credito esattoriale, determinando la facoltà di impugnare con atti successivi la pretesa illegittima;
3)il ricorso di primo grado va accolto, atteso che l'istante, non è stato mai destinatario di notifiche regolari di qualsiasi atto compresa e si evidenzia la mancata notifica degli accertamenti a base dell'atto esattoriale, accertamenti che sono di esclusiva competenza dell'Ente, da qui, proprio la legittimazione di quest'ultimo; 4)sono inammissibili nuovi documenti in appello alla luce della modifica dell'art. 58 del dlgs n. 546/92; 5)esiste un difetto di interesse atteso che il pignoramento, doveva essere estinto ex lege in quanto l'ordine di pagamento è rimasto inevaso e vi è l'assenza della dichiarazione e non vi è stata la prova che l'attività esattoriale è andata a buon fine;
6)sussiste la violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, nel caso in cui il plico venga consegnato a un soggetto diverso o vi è l'avviso di giacenza (come nel caso di specie), va inoltrata e inviata la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
7)è evidente la violazione dell'orientamento della Cassazione che con l'ordinanza n.ro 21658/23, ha affermato, che la notifica di un atto precedente che sia regolare o meno, come nel nostro caso, non è preclusivo al ricorrente, eccepire la prescrizione del periodo precedente, con la notifica dell'atto successivo;
8)sussiste la decadenza annuale per la riscossione dei ruoli dell'ente, Cassazione, sent. n. 14043 del 23.05.2019 nell'ipotesi (come nel caso di specie), in cui il
Comune decida di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo, opera rispetto al termine di decadenza quinquennale, il più breve termine annuale di cui all'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n.
507. ; 9)l'atto impugnato è illegittimo atteso che non contiene alcuna specifica e dettagliata descrizione dei presunti omessi pagamenti, non viene indicato qual è il fabbricato o l'immobile oggetto di della tassazione ,la data di maturazione di tali somme e pertanto è impossibile per la ricorrente, contestare nel merito la pretesa.
Si costituisce il Comune di ST di ST invocando preliminarmente l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/92 e la violazione del divieto di “ius novorum in riferimento all'invocata “Violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73: omesso invio raccomandata informativa”. Si rappresenta all'On. Commissione Giudicante che l'atto oggetto di impugnazione è stato emesso e notificato da SOGET SpA, Ente Riscossore e, pertanto, l'evocazione del solo Comune di
ST di ST (Na), Ente impositore, configura un difetto di legittimazione passiva in senso sostanziale del soggetto resistente. Si contestano puntualmente le rimanenti eccezioni sollevate.
Interviene con successive memorie l'appellante contestando le controdeduzioni dell'appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affrontata l'eccezione circa la contestata attività di riscossione effettuata dalla SO.
GE.T. s.p.a.. Sul punto si osserva che l'attività accertativa è stata compiuta in vigenza del contratto di appalto che è giunto alla scadenza naturale il 27/05/2021. Come evidente dalla documentazione in atti con Determinazione n. 35/2021, adottata dal Dirigente del Settore "Servizi Economici Finanziari" - DSG n.
1134/2021, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i relativi provvedimenti di sospensione dell'attività dell'Agente di Riscossione, si disponeva, ai sensi dell'art. 165, comma 6, e art. 175 del D.Lgs n. 50/2016, l'estensione della durata del contratto sino al 29/08/2022 e successivamente in data 31.08.2022, con Determinazione n. 82/2022, adottata dal Dirigente del Settore "Servizi Economici
Finanziari" - DSG n. 1760/2022, si disponeva l'estensione della durata del contratto sino al 31/12/2022.
In data 20.07.2023, con Determinazione DSG n. 1386/2023, il Comune autorizzava la SO.G.E.T. S.p.A. ad ultimare l'attività di riscossione coattiva di tutti i crediti posti in esecuzione fino al 31.12.2022. Posto dunque che l'attività accertativa è stata effettuata in vigenza del contratto e che la successiva attività attinente la riscossione è stata effettuata in forza di un atto amministrativo di cui non è stata provata la decadenza si ritiene certa la legittimazione attiva della SO.G.E.T. S.p.A.. I motivi di appello 2,3,4,7 e 8 possono essere raggruppati partendo dall'applicabilità alla presente controversia del nuovo testo dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 220/2023. L'art. 4 comma 2 d.lgs.
220/2023 contiene la disciplina transitoria secondo la quale le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo, in secondo grado e in Cassazione, dopo il 4 gennaio 2024. L'applicazione dell'art. 58 novellato agli appelli introdotti a partire dall'entrata in vigore della riforma - dopo che il primo grado si è svolto con applicazione della disciplina previgente - appare in contrasto con la tutela del legittimo affidamento delle parti. Nel caso di specie il Comune di ST, regolarmente costituito in I grado, dichiarava la propria difficoltà a controdedurre fattivamente in quanto l'attività di accertamento e riscossione era stata affidata al concessionario SO.G.E.T. S.p.A.. Dunque il comune è intervenuto nella consapevolezza di poter produrre nuova documentazione, di cui al momento era sprovvisto. E la produzione di questa ulteriore documentazione è avvenuta in appello. A parere di questa Corte, per le norme processuali in materia di prova, è necessario prendere in considerazione le regole vigenti al momento dell'inizio del contenzioso ed applicarle a tutti i gradi successivi, diversamente si violerebbe il principio di ragionevolezza: l'ufficio al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado sapeva di avere ancora tempo per produrre, nuova documentazione, ma si vede improvvisamente preclusa tale possibilità. La Corte Costituzionale ha affermato che, sebbene rientri nella discrezionalità del legislatore la possibilità di stabilire l'efficacia retroattiva delle norme, vedi la modifica delle regole fondamentali del processo che operi anche su quelli in corso, anche quando queste pregiudichino diritti soggettivi perfetti,
“la tutela del valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'articolo 3 della
Costituzione” gli impone, tuttavia, “di non creare un regolamento irrazionale degli interessi e perciò suscettibile di frustrare l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che, invece, è elemento fondamentale dello Stato di diritto” (Corte Cost. 216/2015). Non è un caso, del resto, che l'art. 79 del d. lgs. 546/1992 prevedesse, nel testo originario, che “1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e
58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore”. Tale norma appare significativa perché – con riferimento proprio alla disciplina in esame - dimostra che, quando si introducono modifiche rilevanti alla disciplina delle prove in grado di appello, le stesse vanno applicate ai giudizi che iniziano in primo grado dopo la loro entrata in vigore, giacché diversamente si violerebbe la tutela dell'affidamento delle parti processuali e, conseguentemente, il principio di ragionevolezza, nonché il diritto ad un equo processo riconosciuto dall'art. 6 CEDU. Il deposito della nuova documentazione rende provato che il contribuente sia stato reso edotto del suo debito nei confronti del Comune di ST e la sequenza delle notifiche determina anche l'infondatezza della invocata prescrizione giacchè non si è mai superato l'intervallo temporale dei cinque anni previsto per la riscossione della Tari per costante orientamento della suprema Corte. La Cassazione con ordinanza n. 17865 del 1 giugno 2022 ha affermato che quando il
Comune proceda ad un accertamento in rettifica o d'ufficio, trova applicazione l'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, che prevede il termine di decadenza quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento. Tale norma, che ha disciplinato e modificato l'ipotesi della riscossione coattiva di tributi locali a seguito di accertamento, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il Comune decida di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo senza preventivo accertamento. Qualora la cartella esattoriale sia stata preceduta dalla notifica di avvisi di accertamento, si applica il termine quinquennale di decadenza e non quello annuale previsto dall'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993. L'eccezione di cui al punto
5 è irricevibile in quanto la competenza del giudice tributario termina con l'accertamento della notifica degli atti che hanno preceduto il pignoramento, diversamente e ai sensi del citato articolo 2, comma 1,
Dlgs n. 546/1992, rientrano nella cognizione del giudice ordinario gli atti esecutivi “in senso stretto” (ex articolo 49 ss, Dpr n. 602/1973), successivi alla cartella di pagamento notificata, che afferiscono alla fase di esecuzione forzata e contro i quali l'esecutato può opporre unicamente vizi che riguardino l'atto esecutivo, ma non può censurare il merito della pretesa tributaria. L'eccezione del punto 6 viene contestata quale motivo nuovo dal comune resistente e ad ogni modo risulta essere generica in quanto l'appellante non indica a quale notifica sia riferibile. Il principio secondo cui una contestazione generica non può essere supplita o individuata dal giudice è un cardine del processo civile italiano, strettamente legato al principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) e all'onere di allegazione specifica. Affermare la violazione dell'art 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, per assenza della raccomandata informativa costituisce una contestazione vaga, generica o cumulativa ("si contesta tutto") ed equivale, di fatto, a una non contestazione. Infine prive di pregio risultano le contestazioni del punto 9 in quanto l'atto impugnato può essere oggetto di valutazione da parte del giudice tributario solo per l'accertamento della regolare notifica degli atti precedenti che hanno portato alla sua emanazione, e ad ogni modo questa corte ritiene che il contenuto dell'atto impugnato sia conforme alla legge. Per ultima va considerata l'invocata carenza di legittimazione passiva da parte del comune in quanto gli atti oggetto di contestazione sono stati emessi, dalla fase accertativa fino alla riscossione, dalla SO.G.E.T. S.p.A e non risulta alcun motivo che vede coinvolto ed impugnato un atto emesso dal Comune, per cui non è manifestamente infondata l'osservazione dell' appellato che può essere definito soggetto estraneo alla lite mentre il vero legittimato rimane soltanto SO SpA. Secondo l'art. 10 D.L.vo 546/1992 va sempre evocato in giudizio il soggetto che ha emesso l'atto e che ai sensi dell'art. 14 D.L.vo 546/1992 la integrazione del contraddittorio è necessaria e dovuta solo in caso di litis consorzio necessario tributario, ossia in quanto “l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti”, ma nel caso di specie anche il potere di accertamento è stato affidato al soggetto concessionario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello in conferma della sentenza impugnata;
Condanna il soccombente alle spese di giudizio quantificate in € 1.500,00 oltre cut e oneri di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/05/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ AL, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7865/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di ST Di ST - Sede 80053 ST Di ST NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5470/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 6257-2023 TARES 2013
- ATTO n. 6257-2023 TARI 2014
- ATTO n. 6257-2023 TARI 2015
- ATTO n. 6257-2023 TARI 2016
- ATTO n. 6257-2023 TARI 2017 - ATTO n. 6257-2023 TARI 2018
- ATTO n. 6257-2023 TARI 2019
- ATTO n. 6257-2023 TARI 2020
- ATTO n. 6257-2023 TARI 2021
- ATTO n. 6257-2023 TARSU/TIA 2014
- ATTO n. 6257-2023 TARSU/TIA 2015
- ATTO n. 6257-2023 TARSU/TIA 2016
- ATTO n. 6257-2023 TARSU/TIA 2017
- ATTO n. 6257-2023 TARSU/TIA 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3364/2025 depositato il
27/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 impugnava un atto di pignoramento presso terzi emesso da SO spa a seguito di mancato pagamento della Tassa rifiuti per diverse annualità dovuta al comune di ST di ST, sostenendo la mancata notifica di atti presupposti, la prescrizione dei tributi, la decadenza della pretesa tributaria, la genericità delle indicazioni contenute nell'atto impugnato, nonchè la carenza di legittimazione impositiva della SOGET, il cui mandato da parte del Comune di ST Mare di ST doveva intendersi scaduto.
Si costituiva in giudizio il comune di ST di ST spa evidenziando preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'intervenuta notifica di atti prodromici che sconfessano le eccezioni di prescrizione e decadenza.
Con sentenza n. 5470/2024 depositata il 09/04/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli, sezione 25, rigettava il ricorso ritenendo valido quanto esposto nelle controdeduzioni del comune di ST ed inconsistenti le eccezioni del ricorrente soprattutto alla luce della regolare notifica degli atti prodromici.
Avverso tale decisione ricorre in appello il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 sostenendo che: 1)la sentenza è da riformare in quanto è evidente la violazione dell'art. 23 co. 2 della legge del 18 aprile 2005 n. 62, in quanto il contratto d'appalto con SO è scaduto e l'attività di recupero dei crediti spetta alla nuova società Municipia spa;
2)si richiede l'applicazione dell'orientamento della Corte di Cassazione, ord. 26129 del 2.11.2017, per cui la mancata impugnazione di un atto non previsto, non determina la cristallizzazione del credito esattoriale, determinando la facoltà di impugnare con atti successivi la pretesa illegittima;
3)il ricorso di primo grado va accolto, atteso che l'istante, non è stato mai destinatario di notifiche regolari di qualsiasi atto compresa e si evidenzia la mancata notifica degli accertamenti a base dell'atto esattoriale, accertamenti che sono di esclusiva competenza dell'Ente, da qui, proprio la legittimazione di quest'ultimo; 4)sono inammissibili nuovi documenti in appello alla luce della modifica dell'art. 58 del dlgs n. 546/92; 5)esiste un difetto di interesse atteso che il pignoramento, doveva essere estinto ex lege in quanto l'ordine di pagamento è rimasto inevaso e vi è l'assenza della dichiarazione e non vi è stata la prova che l'attività esattoriale è andata a buon fine;
6)sussiste la violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, nel caso in cui il plico venga consegnato a un soggetto diverso o vi è l'avviso di giacenza (come nel caso di specie), va inoltrata e inviata la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
7)è evidente la violazione dell'orientamento della Cassazione che con l'ordinanza n.ro 21658/23, ha affermato, che la notifica di un atto precedente che sia regolare o meno, come nel nostro caso, non è preclusivo al ricorrente, eccepire la prescrizione del periodo precedente, con la notifica dell'atto successivo;
8)sussiste la decadenza annuale per la riscossione dei ruoli dell'ente, Cassazione, sent. n. 14043 del 23.05.2019 nell'ipotesi (come nel caso di specie), in cui il
Comune decida di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo, opera rispetto al termine di decadenza quinquennale, il più breve termine annuale di cui all'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n.
507. ; 9)l'atto impugnato è illegittimo atteso che non contiene alcuna specifica e dettagliata descrizione dei presunti omessi pagamenti, non viene indicato qual è il fabbricato o l'immobile oggetto di della tassazione ,la data di maturazione di tali somme e pertanto è impossibile per la ricorrente, contestare nel merito la pretesa.
Si costituisce il Comune di ST di ST invocando preliminarmente l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/92 e la violazione del divieto di “ius novorum in riferimento all'invocata “Violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73: omesso invio raccomandata informativa”. Si rappresenta all'On. Commissione Giudicante che l'atto oggetto di impugnazione è stato emesso e notificato da SOGET SpA, Ente Riscossore e, pertanto, l'evocazione del solo Comune di
ST di ST (Na), Ente impositore, configura un difetto di legittimazione passiva in senso sostanziale del soggetto resistente. Si contestano puntualmente le rimanenti eccezioni sollevate.
Interviene con successive memorie l'appellante contestando le controdeduzioni dell'appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affrontata l'eccezione circa la contestata attività di riscossione effettuata dalla SO.
GE.T. s.p.a.. Sul punto si osserva che l'attività accertativa è stata compiuta in vigenza del contratto di appalto che è giunto alla scadenza naturale il 27/05/2021. Come evidente dalla documentazione in atti con Determinazione n. 35/2021, adottata dal Dirigente del Settore "Servizi Economici Finanziari" - DSG n.
1134/2021, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i relativi provvedimenti di sospensione dell'attività dell'Agente di Riscossione, si disponeva, ai sensi dell'art. 165, comma 6, e art. 175 del D.Lgs n. 50/2016, l'estensione della durata del contratto sino al 29/08/2022 e successivamente in data 31.08.2022, con Determinazione n. 82/2022, adottata dal Dirigente del Settore "Servizi Economici
Finanziari" - DSG n. 1760/2022, si disponeva l'estensione della durata del contratto sino al 31/12/2022.
In data 20.07.2023, con Determinazione DSG n. 1386/2023, il Comune autorizzava la SO.G.E.T. S.p.A. ad ultimare l'attività di riscossione coattiva di tutti i crediti posti in esecuzione fino al 31.12.2022. Posto dunque che l'attività accertativa è stata effettuata in vigenza del contratto e che la successiva attività attinente la riscossione è stata effettuata in forza di un atto amministrativo di cui non è stata provata la decadenza si ritiene certa la legittimazione attiva della SO.G.E.T. S.p.A.. I motivi di appello 2,3,4,7 e 8 possono essere raggruppati partendo dall'applicabilità alla presente controversia del nuovo testo dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 220/2023. L'art. 4 comma 2 d.lgs.
220/2023 contiene la disciplina transitoria secondo la quale le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo, in secondo grado e in Cassazione, dopo il 4 gennaio 2024. L'applicazione dell'art. 58 novellato agli appelli introdotti a partire dall'entrata in vigore della riforma - dopo che il primo grado si è svolto con applicazione della disciplina previgente - appare in contrasto con la tutela del legittimo affidamento delle parti. Nel caso di specie il Comune di ST, regolarmente costituito in I grado, dichiarava la propria difficoltà a controdedurre fattivamente in quanto l'attività di accertamento e riscossione era stata affidata al concessionario SO.G.E.T. S.p.A.. Dunque il comune è intervenuto nella consapevolezza di poter produrre nuova documentazione, di cui al momento era sprovvisto. E la produzione di questa ulteriore documentazione è avvenuta in appello. A parere di questa Corte, per le norme processuali in materia di prova, è necessario prendere in considerazione le regole vigenti al momento dell'inizio del contenzioso ed applicarle a tutti i gradi successivi, diversamente si violerebbe il principio di ragionevolezza: l'ufficio al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado sapeva di avere ancora tempo per produrre, nuova documentazione, ma si vede improvvisamente preclusa tale possibilità. La Corte Costituzionale ha affermato che, sebbene rientri nella discrezionalità del legislatore la possibilità di stabilire l'efficacia retroattiva delle norme, vedi la modifica delle regole fondamentali del processo che operi anche su quelli in corso, anche quando queste pregiudichino diritti soggettivi perfetti,
“la tutela del valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'articolo 3 della
Costituzione” gli impone, tuttavia, “di non creare un regolamento irrazionale degli interessi e perciò suscettibile di frustrare l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che, invece, è elemento fondamentale dello Stato di diritto” (Corte Cost. 216/2015). Non è un caso, del resto, che l'art. 79 del d. lgs. 546/1992 prevedesse, nel testo originario, che “1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e
58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore”. Tale norma appare significativa perché – con riferimento proprio alla disciplina in esame - dimostra che, quando si introducono modifiche rilevanti alla disciplina delle prove in grado di appello, le stesse vanno applicate ai giudizi che iniziano in primo grado dopo la loro entrata in vigore, giacché diversamente si violerebbe la tutela dell'affidamento delle parti processuali e, conseguentemente, il principio di ragionevolezza, nonché il diritto ad un equo processo riconosciuto dall'art. 6 CEDU. Il deposito della nuova documentazione rende provato che il contribuente sia stato reso edotto del suo debito nei confronti del Comune di ST e la sequenza delle notifiche determina anche l'infondatezza della invocata prescrizione giacchè non si è mai superato l'intervallo temporale dei cinque anni previsto per la riscossione della Tari per costante orientamento della suprema Corte. La Cassazione con ordinanza n. 17865 del 1 giugno 2022 ha affermato che quando il
Comune proceda ad un accertamento in rettifica o d'ufficio, trova applicazione l'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, che prevede il termine di decadenza quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento. Tale norma, che ha disciplinato e modificato l'ipotesi della riscossione coattiva di tributi locali a seguito di accertamento, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il Comune decida di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo senza preventivo accertamento. Qualora la cartella esattoriale sia stata preceduta dalla notifica di avvisi di accertamento, si applica il termine quinquennale di decadenza e non quello annuale previsto dall'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993. L'eccezione di cui al punto
5 è irricevibile in quanto la competenza del giudice tributario termina con l'accertamento della notifica degli atti che hanno preceduto il pignoramento, diversamente e ai sensi del citato articolo 2, comma 1,
Dlgs n. 546/1992, rientrano nella cognizione del giudice ordinario gli atti esecutivi “in senso stretto” (ex articolo 49 ss, Dpr n. 602/1973), successivi alla cartella di pagamento notificata, che afferiscono alla fase di esecuzione forzata e contro i quali l'esecutato può opporre unicamente vizi che riguardino l'atto esecutivo, ma non può censurare il merito della pretesa tributaria. L'eccezione del punto 6 viene contestata quale motivo nuovo dal comune resistente e ad ogni modo risulta essere generica in quanto l'appellante non indica a quale notifica sia riferibile. Il principio secondo cui una contestazione generica non può essere supplita o individuata dal giudice è un cardine del processo civile italiano, strettamente legato al principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) e all'onere di allegazione specifica. Affermare la violazione dell'art 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, per assenza della raccomandata informativa costituisce una contestazione vaga, generica o cumulativa ("si contesta tutto") ed equivale, di fatto, a una non contestazione. Infine prive di pregio risultano le contestazioni del punto 9 in quanto l'atto impugnato può essere oggetto di valutazione da parte del giudice tributario solo per l'accertamento della regolare notifica degli atti precedenti che hanno portato alla sua emanazione, e ad ogni modo questa corte ritiene che il contenuto dell'atto impugnato sia conforme alla legge. Per ultima va considerata l'invocata carenza di legittimazione passiva da parte del comune in quanto gli atti oggetto di contestazione sono stati emessi, dalla fase accertativa fino alla riscossione, dalla SO.G.E.T. S.p.A e non risulta alcun motivo che vede coinvolto ed impugnato un atto emesso dal Comune, per cui non è manifestamente infondata l'osservazione dell' appellato che può essere definito soggetto estraneo alla lite mentre il vero legittimato rimane soltanto SO SpA. Secondo l'art. 10 D.L.vo 546/1992 va sempre evocato in giudizio il soggetto che ha emesso l'atto e che ai sensi dell'art. 14 D.L.vo 546/1992 la integrazione del contraddittorio è necessaria e dovuta solo in caso di litis consorzio necessario tributario, ossia in quanto “l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti”, ma nel caso di specie anche il potere di accertamento è stato affidato al soggetto concessionario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello in conferma della sentenza impugnata;
Condanna il soccombente alle spese di giudizio quantificate in € 1.500,00 oltre cut e oneri di legge.