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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12378 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA – I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice designato dott.ssa Elisabetta Capaccioli, all'udienza del 2/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta sotto il numero 9492 R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1
(Avv. Controparte_1 opponente
Controparte_2
(Avv.G. Bevilacqua ) opposto
Controparte_3
(Avv. G.R.Telli ) opposto
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento e cartelle sottese CONCLUSIONI DELLE PARTI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/3/2025 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro avverso la cartella di pagamento, notificatagli il 6/2/2025, N. 012 2024 00186183 47 000 con la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 11.245,72 asseritamente dovuti alla SS di per contributi anno Parte_2
2013, 2014 e 2019,2020. Argomentava in ordine alla decadenza dall'iscrizione a ruolo per violazione dell'art 25 D.lgs 46/99, alla prescrizione della richiesta relativa ai contributi integrativi dovuti per gli anni 2013 e 2014, alla nullità della cartella per difetto di elementi prodromici e di alcun atto di diffida, alla nullità della cartella per difetto di preventivo contraddittorio, alla responsabilità della CP_3 per la perdita di chance relativa all'accesso ai benefici delle rottamazioni susseguitesi negli anni , alla prescrizione quinquennale degli importi richiesti a titolo di sanzioni ed interessi. Concludeva chiedendo previa sospensiva In via Principale: 1) Preliminarmente, accertata la decadenza della 66
SS RE violazione dell'art 25 del d.lgs 46/1999 procedere all'annullamento dell'atto per le ragioni sopra compiutamente esposte.
2) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per gli importi asseritamente dovuti per le annualità 2013-2014. 3) In via subordinata, Nullità della cartella per difetto degli elementi prodromici dell'accertamento ovvero della dichiarazione ovvero ancora di una qualsiasi forma di diffida. 4) In via ancor più subordinata e nel merito, dichiarare non dovuti gli importi per difetto di preventivo contraddittorio e violazione dell'iter procedimentale prodromico all'emissione della cartella;
5) In via ancor più gradata, verificata l'erroneità degli importi richiesti, procedere alla decurtazione delle somme non dovute, anche con riferimento alle sanzioni applicate, in ragione del comportamento dell'Ente. 6) Accertata la colpevole inerzia della CP_3 e verificato il danno da perdita di chance dato dal mancato accesso al beneficio fiscale della rottamazione quater, condannare CP_3 al pagamento in favore della ricorrente della differenza degli importi ad essa dovuti. 7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario per dichiarato anticipo. "
contestando la fondatezza dell'eccezione Si costituiva l' Controparte_4 di prescrizione sia quanto alla decorrenza del termine relativo ai contributi integrativi, da individuarsi con riferimento alla comunicazione dei dati da parte del contribuente, sia quanto alla sospensione dei termini prevista dalla normativa introdotta dal legislatore a seguito dell'emergenza pandemica. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Si costituiva la Controparte_3 deducendo in primis la tardività del ricorso , in quanto depositato oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato in relazione ai dedotti vizi formali;
in subordine sul punto argomentava in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva relativamente ai vizi della procedura esattiva di competenza del concessionario della riscossione . Contestava diffusamente l'eccezione relativa alla presunta decadenza ex art 25 D.lgs 46/99 sia in quanto la detta norme non doveva ritenersi applicabile alla CP_3 sia in quanto -in "
ogni caso- doveva ritenersi rispettato il termine di cui all'art 25 c.1 lett b) Dlgs 46/99 unico termine a poter avere applicazione nella fattispecie. Evidenziava poi che l'opponente iscritto all'Albo professionale dal 2013 ed alla CP_3 dal 2014, per gli anni 2013 e 2014 non ha provveduto a trasmettere alcuna dichiarazione reddituale;
successivamente alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'Anagrafe Tributaria, avvenuta nel maggio del 2016, la CP 3 aveva effettuato un controllo di congruenza dei dati reddituali in suo possesso con quelli dichiarati dall'Avv. Parte_1 all'Anagrafe Tributaria, procedendo a calcolare il contributo integrativo in autoliquidazione e (dal primo anno di iscrizione alla CP_3 ) il contributo soggettivo minimo,il contributo di maternità e il contributo integrativo in autoliquidazione. Deduceva quanto alle sanzioni che non avendo il professionista provveduto a contestare la procedura sanzionatoria ovvero a pagare l'importo ridotto nella nota del 20/12/2023 inviata tramite pec e ricevuta nella casella del professionista in data 11/1/2024 ( all 9 e 10) entro il termine prescritto, divenuto l'accertamento de quo definitivo, la CP_3 ha iscritto l'importo di € 823,04 con le sanzioni calcolate nella misura intera, nel ruolo 2024 impugnato. Relativamente agli anni 2019 e 2020 deduceva di aver calcolato i contributi dovuti sulla base del reddito professionale e del fatturato iva, dichiarati dal professionista relativamente all'anno 2019 l'Avv. Confessore aveva versato la contribuzione di maternità di € 79,00 ed una parte del contributo minimo soggettivo (€ 190,75) in data 30.09.2019 e non aveva versato la residua contribuzione minima dovuta né la contribuzione dovuta in autoliquidazione, sebbene avesse espressamente richiesto di effettuarne il pagamento in due rate con scadenza 31.03.2021 e 31.03.2022, con maggiorazione di interessi (istanza allegata sub 7). Relativamente all'anno 2020, 0, l'Avv. Parte_1 non aveva effettuato alcun versamento;
non avendo il professionista provveduto a contestare la procedura sanzionatoria ovvero a pagare l'importo ridotto,come indicato nella detta nota PEC prot. n. 255224 del 16.11.2023, ricevuta dal professionista in data 30.11.2023 (all. 8) entro il termine prescritto, divenuto l'accertamento de quo definitivo, la CP_3 aveva iscritto l'importo di € 10.165,18 con le sanzioni calcolate nella misura intera, nel ruolo 2024 impugnato.
Argomentava diffusamente in ordine all'infondatezza degli assunti dell'opponente in ordine alla sussistenza di un comportamento illecito produttivo di danno da perdita di chances ed all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche con riferimento alle sanzioni applicate.
"In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per Concludeva chiedendo decorso del termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.;- Sempre in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione del ruolo impugnato;
- in subordine, ove non venga dichiarato inammissibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_3 in ordine alle contestazioni relative agli eventuali vizi della proceduraesattiva, per essere la procedura esattoriale di esclusiva competenza del CP_5 ; in via principale, nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e
-
condannare il ricorrente al pagamento delle somme iscritte nel ruolo 2024 così come indicate nel provvedimento impugnato e, per l'effetto, condannare il ricorrente a corrispondere i relativi importi così come richiesti dal Concessionario per la riscossione;
IN SUBORDINE, IN VIA RICONVENZIONALE nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo in parte delle pretese del ricorrente, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_3 e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito, condannare l'Avv. Parte_1 al pagamento diretto alla CP_3 delle somme pretese, da ritenersi dovute, per l'importo di € 11.239,67, oltre interessi ex art. 18 della l. n. 576/80 dal dovuto al saldo;
. con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio"
Differita la causa ex art 418 c.p.c., l'opponente con memoria di replica alla riconvenzionale ribadiva l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo ed argomentava in ordine all'infondatezza della domanda riconvenzionale della CP_3 deducendo che alcuna pec di preventiva contestazione inviata all'indirizzo era stata iscritto nei pubblici registri ed afferente ad esso Email_1 opponente;
in ogni caso la comunicazione di “avvio procedura di accertamento" proveniva da indirizzo pec non pubblicato in Reginde. Email_2
Argomentava in ordine alla non debenza delle sanzioni in relazione sia alla mancata contestazione dell'inadempimento, sia alla asserita prescrizione quinquennale. Chiedeva dichiararsi improponibile e/o inammissibile la domanda riconvenzionale;
dichiararsi non dovute le somme di cui alla cartella esattoriale richieste in via riconvenzionale;
in subordine chiedeva disporsi CTU contabile.
All'udienza dell'1/7/2025 i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti e la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza con termine per note;
all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Deve in primis osservarsi che avverso la cartella di pagamento (rectius: l'iscrizione a ruolo di cui la cartella di pagamento costituisce un estratto ) può proporsi : a) l'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro, ovvero proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); b) l' opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" (il termine è di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1, 1. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1,
d.l. 30 dicembre 2005, n. 271) per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). I vizi formali sollevati dall'opponente ( mancato invio di atti prodromici e preventiva contestazione o diffida difetto di contraddittorio ) sono stati tardivamente و
sollevati oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della cartella impugnata ( notifica- non contestata intervenuta il 6/2/2025 mentre il deposito del ricorso è intervenuto in data
13/3/2025) ; pertanto debbono ritenersi inammissibili e restano assorbite tutte le censure conseguenti anche quanto al presunto danno da perdita di chance per accedere alla rottamazione che nella prospettazione attoree derivante dalla asserita mancata preventiva comunicazione da parte della CP_3 degli importi dovuti.
Solo ad abundantiam si rileva che le comunicazioni sub 8) e 9) in allegato alla comparsa della sono state inviate all'indirizzo pec del ricorrente confermato dal CP_3 medesimo nella domanda di ammissione al reddito di ultima istanza dell'aprile 2020 in all. 3) alla comparsa non risultando comunicata dall'opponente alcuna variazione. La "
contestazione relativa all'indirizzo di provenienza di tali comunicazioni è infondata : l'art. 26, co. 2 del DPR n. 602/73 così dispone: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta". La norma speciale ora in esame prescrive dunque la sola osservanza delle modalità prescritte dal DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (che disciplina le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata) nei confronti del soggetto destinatario della notifica .Non è invece prescritto alcun obbligo di utilizzo di un indirizzo pec risultante dai pubblici registri quanto al soggetto notificante.
In relazione alla dedotta eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo v'è da osservare che ai sensi dell'art 25 Dlgvo n° 46/'99 le somme dovute in forza di accertamenti effettuati dagli uffici debbono essere iscritte a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notificazione del provvedimento di accertamento . Nella fattispecie stante il mancato invio delle dichiarazioni relative agli anni 2013 e 2014, l'accertamento si è concluso ed è stato notificato con la comunicazione ricevuta dall'opponente in data
11/1/2024 (all sub 9 alla comparsa SS RE) sopra richiamata e la CP_3_ha tempestivamente iscritto a ruolo nel 2024 .Quanto agli anni 2019 e 2020, l'accertamento è stato notificato con la comunicazione ricevuta dall'opponente il 30/11/2023 (all sub 8 alla comparsa SS FO ) sopra richiamata e la CP_3 atteso peraltro il termine di dilazione richiesto dallo stesso opponente per la contribuzione relativa all'anno 2019) ha tempestivamente iscritto a ruolo la relativa contribuzione nel ruolo 2024. In ogni caso si rileva che l'eventuale decadenza avrebbe inciso solo sulla possibilità dell'Ente di riscuotere il credito tramite la cartella ( che non è altro che un estratto del ruolo), ma non comporta alcuna caducazione del credito ( nella fattispecie non contestato nel merito) che la CP_3 ha comunque richiesto in via riconvenzionale.
Relativamente all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente in relazione alla contribuzione relativa alle annualità 2013 e 2014 deve in primis osservarsi che, com'è noto, l'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che "La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ". Tale disposizione ha sancito Controparte_3
l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla CP_3 facendo rivivere il termine decennale di prescrizione di cui al primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980. Tale termine deve farsi decorrere dalla data di trasmissione alla CP_3 della dichiarazione ex art
17 e 23 della citata L 576/80. Per quanto attiene alla contribuzione relativa agli anni 2013 e 2014, come detto l'opponente non ha trasmesso alcuna dichiarazione e la CP_3 ha acquisito i dati reddituali nel 2016, a seguito della stipula di convenzione con l' CP_2, e interrotto la prescrizione con comunicazione ricevuta l'11/1/2024 ( all . sub 9) sopra menzionata.
Ad abundantiam deve rilevarsi che, il decorso del termine prescrizionale è stato sospeso dalla normativa relativa all'emergenza Covid di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020 e di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 ( sospensione di 129 giorni + 182 giorni).
Per quanto infine attiene alla asserita prescrizione quinquennale delle sanzioni giova sottolineare che in tema di contributi previdenziali l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi medesimi (cosiddette sanzioni civili) costituisce una conseguenza automatica legalmente
-
predeterminata dell'inadempimento o del ritardo ed assolve una funzione di rafforzamento
-
dell'obbligazione contributiva alla quale si somma;
ne consegue che il credito per le sanzioni civili ha la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale (cfr. Cass., sez. lav., n. 8814 del 04/04/2008 e Cass., sez. lav., n. 2620 del 22/02/2012 SU n. 5076/2015, Cass. n. 5076/2016) Non resta pertanto che addivenire al rigetto del ricorso Le spese di lite seguono la
, .
soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede :
- respinge il ricorso;
condanna l'opponente al pagamento in favore di ciascuno degli opposti di € 3800,00 oltre accessori di legge a titolo di spese di lite. Roma 2/12/2025 Il G.L.
Dott.ssa E.Capaccioli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice designato dott.ssa Elisabetta Capaccioli, all'udienza del 2/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta sotto il numero 9492 R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1
(Avv. Controparte_1 opponente
Controparte_2
(Avv.G. Bevilacqua ) opposto
Controparte_3
(Avv. G.R.Telli ) opposto
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento e cartelle sottese CONCLUSIONI DELLE PARTI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/3/2025 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro avverso la cartella di pagamento, notificatagli il 6/2/2025, N. 012 2024 00186183 47 000 con la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 11.245,72 asseritamente dovuti alla SS di per contributi anno Parte_2
2013, 2014 e 2019,2020. Argomentava in ordine alla decadenza dall'iscrizione a ruolo per violazione dell'art 25 D.lgs 46/99, alla prescrizione della richiesta relativa ai contributi integrativi dovuti per gli anni 2013 e 2014, alla nullità della cartella per difetto di elementi prodromici e di alcun atto di diffida, alla nullità della cartella per difetto di preventivo contraddittorio, alla responsabilità della CP_3 per la perdita di chance relativa all'accesso ai benefici delle rottamazioni susseguitesi negli anni , alla prescrizione quinquennale degli importi richiesti a titolo di sanzioni ed interessi. Concludeva chiedendo previa sospensiva In via Principale: 1) Preliminarmente, accertata la decadenza della 66
SS RE violazione dell'art 25 del d.lgs 46/1999 procedere all'annullamento dell'atto per le ragioni sopra compiutamente esposte.
2) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per gli importi asseritamente dovuti per le annualità 2013-2014. 3) In via subordinata, Nullità della cartella per difetto degli elementi prodromici dell'accertamento ovvero della dichiarazione ovvero ancora di una qualsiasi forma di diffida. 4) In via ancor più subordinata e nel merito, dichiarare non dovuti gli importi per difetto di preventivo contraddittorio e violazione dell'iter procedimentale prodromico all'emissione della cartella;
5) In via ancor più gradata, verificata l'erroneità degli importi richiesti, procedere alla decurtazione delle somme non dovute, anche con riferimento alle sanzioni applicate, in ragione del comportamento dell'Ente. 6) Accertata la colpevole inerzia della CP_3 e verificato il danno da perdita di chance dato dal mancato accesso al beneficio fiscale della rottamazione quater, condannare CP_3 al pagamento in favore della ricorrente della differenza degli importi ad essa dovuti. 7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario per dichiarato anticipo. "
contestando la fondatezza dell'eccezione Si costituiva l' Controparte_4 di prescrizione sia quanto alla decorrenza del termine relativo ai contributi integrativi, da individuarsi con riferimento alla comunicazione dei dati da parte del contribuente, sia quanto alla sospensione dei termini prevista dalla normativa introdotta dal legislatore a seguito dell'emergenza pandemica. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Si costituiva la Controparte_3 deducendo in primis la tardività del ricorso , in quanto depositato oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato in relazione ai dedotti vizi formali;
in subordine sul punto argomentava in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva relativamente ai vizi della procedura esattiva di competenza del concessionario della riscossione . Contestava diffusamente l'eccezione relativa alla presunta decadenza ex art 25 D.lgs 46/99 sia in quanto la detta norme non doveva ritenersi applicabile alla CP_3 sia in quanto -in "
ogni caso- doveva ritenersi rispettato il termine di cui all'art 25 c.1 lett b) Dlgs 46/99 unico termine a poter avere applicazione nella fattispecie. Evidenziava poi che l'opponente iscritto all'Albo professionale dal 2013 ed alla CP_3 dal 2014, per gli anni 2013 e 2014 non ha provveduto a trasmettere alcuna dichiarazione reddituale;
successivamente alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'Anagrafe Tributaria, avvenuta nel maggio del 2016, la CP 3 aveva effettuato un controllo di congruenza dei dati reddituali in suo possesso con quelli dichiarati dall'Avv. Parte_1 all'Anagrafe Tributaria, procedendo a calcolare il contributo integrativo in autoliquidazione e (dal primo anno di iscrizione alla CP_3 ) il contributo soggettivo minimo,il contributo di maternità e il contributo integrativo in autoliquidazione. Deduceva quanto alle sanzioni che non avendo il professionista provveduto a contestare la procedura sanzionatoria ovvero a pagare l'importo ridotto nella nota del 20/12/2023 inviata tramite pec e ricevuta nella casella del professionista in data 11/1/2024 ( all 9 e 10) entro il termine prescritto, divenuto l'accertamento de quo definitivo, la CP_3 ha iscritto l'importo di € 823,04 con le sanzioni calcolate nella misura intera, nel ruolo 2024 impugnato. Relativamente agli anni 2019 e 2020 deduceva di aver calcolato i contributi dovuti sulla base del reddito professionale e del fatturato iva, dichiarati dal professionista relativamente all'anno 2019 l'Avv. Confessore aveva versato la contribuzione di maternità di € 79,00 ed una parte del contributo minimo soggettivo (€ 190,75) in data 30.09.2019 e non aveva versato la residua contribuzione minima dovuta né la contribuzione dovuta in autoliquidazione, sebbene avesse espressamente richiesto di effettuarne il pagamento in due rate con scadenza 31.03.2021 e 31.03.2022, con maggiorazione di interessi (istanza allegata sub 7). Relativamente all'anno 2020, 0, l'Avv. Parte_1 non aveva effettuato alcun versamento;
non avendo il professionista provveduto a contestare la procedura sanzionatoria ovvero a pagare l'importo ridotto,come indicato nella detta nota PEC prot. n. 255224 del 16.11.2023, ricevuta dal professionista in data 30.11.2023 (all. 8) entro il termine prescritto, divenuto l'accertamento de quo definitivo, la CP_3 aveva iscritto l'importo di € 10.165,18 con le sanzioni calcolate nella misura intera, nel ruolo 2024 impugnato.
Argomentava diffusamente in ordine all'infondatezza degli assunti dell'opponente in ordine alla sussistenza di un comportamento illecito produttivo di danno da perdita di chances ed all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche con riferimento alle sanzioni applicate.
"In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per Concludeva chiedendo decorso del termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.;- Sempre in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione del ruolo impugnato;
- in subordine, ove non venga dichiarato inammissibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_3 in ordine alle contestazioni relative agli eventuali vizi della proceduraesattiva, per essere la procedura esattoriale di esclusiva competenza del CP_5 ; in via principale, nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e
-
condannare il ricorrente al pagamento delle somme iscritte nel ruolo 2024 così come indicate nel provvedimento impugnato e, per l'effetto, condannare il ricorrente a corrispondere i relativi importi così come richiesti dal Concessionario per la riscossione;
IN SUBORDINE, IN VIA RICONVENZIONALE nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo in parte delle pretese del ricorrente, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_3 e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito, condannare l'Avv. Parte_1 al pagamento diretto alla CP_3 delle somme pretese, da ritenersi dovute, per l'importo di € 11.239,67, oltre interessi ex art. 18 della l. n. 576/80 dal dovuto al saldo;
. con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio"
Differita la causa ex art 418 c.p.c., l'opponente con memoria di replica alla riconvenzionale ribadiva l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo ed argomentava in ordine all'infondatezza della domanda riconvenzionale della CP_3 deducendo che alcuna pec di preventiva contestazione inviata all'indirizzo era stata iscritto nei pubblici registri ed afferente ad esso Email_1 opponente;
in ogni caso la comunicazione di “avvio procedura di accertamento" proveniva da indirizzo pec non pubblicato in Reginde. Email_2
Argomentava in ordine alla non debenza delle sanzioni in relazione sia alla mancata contestazione dell'inadempimento, sia alla asserita prescrizione quinquennale. Chiedeva dichiararsi improponibile e/o inammissibile la domanda riconvenzionale;
dichiararsi non dovute le somme di cui alla cartella esattoriale richieste in via riconvenzionale;
in subordine chiedeva disporsi CTU contabile.
All'udienza dell'1/7/2025 i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti e la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza con termine per note;
all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Deve in primis osservarsi che avverso la cartella di pagamento (rectius: l'iscrizione a ruolo di cui la cartella di pagamento costituisce un estratto ) può proporsi : a) l'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro, ovvero proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); b) l' opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" (il termine è di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1, 1. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1,
d.l. 30 dicembre 2005, n. 271) per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). I vizi formali sollevati dall'opponente ( mancato invio di atti prodromici e preventiva contestazione o diffida difetto di contraddittorio ) sono stati tardivamente و
sollevati oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della cartella impugnata ( notifica- non contestata intervenuta il 6/2/2025 mentre il deposito del ricorso è intervenuto in data
13/3/2025) ; pertanto debbono ritenersi inammissibili e restano assorbite tutte le censure conseguenti anche quanto al presunto danno da perdita di chance per accedere alla rottamazione che nella prospettazione attoree derivante dalla asserita mancata preventiva comunicazione da parte della CP_3 degli importi dovuti.
Solo ad abundantiam si rileva che le comunicazioni sub 8) e 9) in allegato alla comparsa della sono state inviate all'indirizzo pec del ricorrente confermato dal CP_3 medesimo nella domanda di ammissione al reddito di ultima istanza dell'aprile 2020 in all. 3) alla comparsa non risultando comunicata dall'opponente alcuna variazione. La "
contestazione relativa all'indirizzo di provenienza di tali comunicazioni è infondata : l'art. 26, co. 2 del DPR n. 602/73 così dispone: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta". La norma speciale ora in esame prescrive dunque la sola osservanza delle modalità prescritte dal DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (che disciplina le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata) nei confronti del soggetto destinatario della notifica .Non è invece prescritto alcun obbligo di utilizzo di un indirizzo pec risultante dai pubblici registri quanto al soggetto notificante.
In relazione alla dedotta eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo v'è da osservare che ai sensi dell'art 25 Dlgvo n° 46/'99 le somme dovute in forza di accertamenti effettuati dagli uffici debbono essere iscritte a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notificazione del provvedimento di accertamento . Nella fattispecie stante il mancato invio delle dichiarazioni relative agli anni 2013 e 2014, l'accertamento si è concluso ed è stato notificato con la comunicazione ricevuta dall'opponente in data
11/1/2024 (all sub 9 alla comparsa SS RE) sopra richiamata e la CP_3_ha tempestivamente iscritto a ruolo nel 2024 .Quanto agli anni 2019 e 2020, l'accertamento è stato notificato con la comunicazione ricevuta dall'opponente il 30/11/2023 (all sub 8 alla comparsa SS FO ) sopra richiamata e la CP_3 atteso peraltro il termine di dilazione richiesto dallo stesso opponente per la contribuzione relativa all'anno 2019) ha tempestivamente iscritto a ruolo la relativa contribuzione nel ruolo 2024. In ogni caso si rileva che l'eventuale decadenza avrebbe inciso solo sulla possibilità dell'Ente di riscuotere il credito tramite la cartella ( che non è altro che un estratto del ruolo), ma non comporta alcuna caducazione del credito ( nella fattispecie non contestato nel merito) che la CP_3 ha comunque richiesto in via riconvenzionale.
Relativamente all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente in relazione alla contribuzione relativa alle annualità 2013 e 2014 deve in primis osservarsi che, com'è noto, l'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che "La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ". Tale disposizione ha sancito Controparte_3
l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla CP_3 facendo rivivere il termine decennale di prescrizione di cui al primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980. Tale termine deve farsi decorrere dalla data di trasmissione alla CP_3 della dichiarazione ex art
17 e 23 della citata L 576/80. Per quanto attiene alla contribuzione relativa agli anni 2013 e 2014, come detto l'opponente non ha trasmesso alcuna dichiarazione e la CP_3 ha acquisito i dati reddituali nel 2016, a seguito della stipula di convenzione con l' CP_2, e interrotto la prescrizione con comunicazione ricevuta l'11/1/2024 ( all . sub 9) sopra menzionata.
Ad abundantiam deve rilevarsi che, il decorso del termine prescrizionale è stato sospeso dalla normativa relativa all'emergenza Covid di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020 e di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 ( sospensione di 129 giorni + 182 giorni).
Per quanto infine attiene alla asserita prescrizione quinquennale delle sanzioni giova sottolineare che in tema di contributi previdenziali l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi medesimi (cosiddette sanzioni civili) costituisce una conseguenza automatica legalmente
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predeterminata dell'inadempimento o del ritardo ed assolve una funzione di rafforzamento
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dell'obbligazione contributiva alla quale si somma;
ne consegue che il credito per le sanzioni civili ha la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale (cfr. Cass., sez. lav., n. 8814 del 04/04/2008 e Cass., sez. lav., n. 2620 del 22/02/2012 SU n. 5076/2015, Cass. n. 5076/2016) Non resta pertanto che addivenire al rigetto del ricorso Le spese di lite seguono la
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soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede :
- respinge il ricorso;
condanna l'opponente al pagamento in favore di ciascuno degli opposti di € 3800,00 oltre accessori di legge a titolo di spese di lite. Roma 2/12/2025 Il G.L.
Dott.ssa E.Capaccioli