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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/11/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2746/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2746/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RU BR;
e
nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. RU Parte_2
BR.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare lo scioglimento del matrimonio
[…] alle seguenti CONDIZIONI 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, prevedendosi, in caso di loro trasferimento dagli attuali luoghi di residenza, di darne preventiva comunicazione all'altro/a; in ogni caso l'eventuale trasferimento dell'uno e/o Per_ dell'altra non dovrà in alcun modo impedire e/o ostacolare i previsti rapporti con la LI;
Per_ 2. La IG.ra , unitamente alla LI , manterrà la propria residenza presso Parte_2
l'abitazione presa in locazione sita in Senigallia alla Via Strada Berardinelli-Scapezzano n. 277,
- 1 - mentre il IG. manterrà la propria residenza nell'appartamento adibito a casa Parte_1 coniugale sito in Senigallia (AN) alla Strada Berardinelli – Scapezzano n. 277/A. Per_ 3. La LI viene affidata ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione della medesima presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per la LI relative all'istruzione, educazione e salute, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
4. In considerazione dei rispettivi flessibili e variabili impegni lavorativi, le parti, come positivamente già sperimentato ed attuato fin d'ora durante la separazione di fatto, convengono che ciascun genitore terrà durante la settimana la LI con sé per un periodo paritetico, da calendarizzarsi di volta in volta ogni sabato, con previsione di due fine settimana alternati presso ciascun genitore ogni mese con pernottamento dal sabato, alle ore 16,00 sino alle ore
20,00 della domenica. Nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà 10 giorni rispettivamente con il padre e con la madre, di cui 7 consecutivi;
a tal fine i coniugi si obbligano
a comunicare reciprocamente entro e non oltre il 1° di giugno di ogni anno il periodo di ferie a loro disposizione e a disciplinare le modalità e il tempo di permanenza della bambina presso ciascuno di essi. La minore trascorrerà le principali festività alternativamente con l'uno e l'altro genitore. I genitori potranno concordare modifiche e ampliamenti del diritto di visita a seconda dei loro impegni e della volontà della LI.
5. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano l'uno nei confronti dell'altro ad ogni forma di mantenimento.
6. Il signor corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della LI minore, la somma di € 300,00 mensili mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima entro il giorno 15 di ogni mese;
l'importo sarà annualmente rivalutato sulla base delle variazioni degli indici Istat.
7. L'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla IG.ra ; Parte_2
8. Le spese straordinarie, come previste e regolamentate nel vigente Protocollo Distrettuale, inerente ai procedimenti in tema di famiglia, il cui contenuto è stato visionato e accettato dalle parti, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
- 2 -
9. Le parti danno atto di aver definito tra loro ogni altro rapporto di carattere economico patrimoniale tra essi intercorrente e di non aver pertanto più nulla a pretendere reciprocamente
l'una dall'altro.
10. Le parti prestano sin da ora il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio contratto a Senigallia il 29/06/2014, rappresentando che dalla loro Per_ unione è nata la LI (in data 03/05/2018), che in data 07/01/2025 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione dei coniugi e che sono trascorsi i termini di legge senza che gli stessi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 11/09/2025.
3. All'udienza di comparizione personale delle parti del 04/11/2025, fissata dal Presidente relatore per i chiarimenti in ordine alla residenza dei coniugi allo stesso indirizzo, le parti hanno dichiarato che a far tempo dal deposito del ricorso congiunto per la loro separazione, avvenuto nell'anno 2024 (ed anche prima, per espresso accordo attesa la loro separazione di fatto) a tutt'oggi i coniugi e hanno vissuto ininterrottamente separatamente Parte_1 Parte_2
Per_ in due distinti appartamenti, precisamente con la LI presso l'unità Parte_2 immobiliare sita in Senigallia (AN) Loc. Scapezzano alla Via Belardinelli n. 277 mentre presso l'unità immobiliare sita sempre in Senigallia (AN) Loc. Scapezzano alla Parte_1
Via Belardinelli ma al civico 277/a, già adibita ad abitazione coniugale (sita in un edificio dove risiedono anche i di lui genitori e il fratello) e di aver richiesto in data 28/10/2025 il formale cambio della residenza della sig.ra come da documentazione depositata, nei termini Parte_2 concessi, nel fascicolo telematico, precisando di non aver proceduto prima in tal senso ritenendo la formalità già connessa al procedimento giudiziale di separazione.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 15/2025 del 18/12/2024, passata in giudicato, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella
- 3 - procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Senigallia il 29/06/2014 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 21, parte 1, serie //, dell'anno 2014.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della LI minore.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 Parte_2
Senigallia il 29/06/2014 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 21, parte 1, serie //, dell'anno 2014; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2746/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RU BR;
e
nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. RU Parte_2
BR.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare lo scioglimento del matrimonio
[…] alle seguenti CONDIZIONI 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, prevedendosi, in caso di loro trasferimento dagli attuali luoghi di residenza, di darne preventiva comunicazione all'altro/a; in ogni caso l'eventuale trasferimento dell'uno e/o Per_ dell'altra non dovrà in alcun modo impedire e/o ostacolare i previsti rapporti con la LI;
Per_ 2. La IG.ra , unitamente alla LI , manterrà la propria residenza presso Parte_2
l'abitazione presa in locazione sita in Senigallia alla Via Strada Berardinelli-Scapezzano n. 277,
- 1 - mentre il IG. manterrà la propria residenza nell'appartamento adibito a casa Parte_1 coniugale sito in Senigallia (AN) alla Strada Berardinelli – Scapezzano n. 277/A. Per_ 3. La LI viene affidata ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione della medesima presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per la LI relative all'istruzione, educazione e salute, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
4. In considerazione dei rispettivi flessibili e variabili impegni lavorativi, le parti, come positivamente già sperimentato ed attuato fin d'ora durante la separazione di fatto, convengono che ciascun genitore terrà durante la settimana la LI con sé per un periodo paritetico, da calendarizzarsi di volta in volta ogni sabato, con previsione di due fine settimana alternati presso ciascun genitore ogni mese con pernottamento dal sabato, alle ore 16,00 sino alle ore
20,00 della domenica. Nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà 10 giorni rispettivamente con il padre e con la madre, di cui 7 consecutivi;
a tal fine i coniugi si obbligano
a comunicare reciprocamente entro e non oltre il 1° di giugno di ogni anno il periodo di ferie a loro disposizione e a disciplinare le modalità e il tempo di permanenza della bambina presso ciascuno di essi. La minore trascorrerà le principali festività alternativamente con l'uno e l'altro genitore. I genitori potranno concordare modifiche e ampliamenti del diritto di visita a seconda dei loro impegni e della volontà della LI.
5. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano l'uno nei confronti dell'altro ad ogni forma di mantenimento.
6. Il signor corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della LI minore, la somma di € 300,00 mensili mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima entro il giorno 15 di ogni mese;
l'importo sarà annualmente rivalutato sulla base delle variazioni degli indici Istat.
7. L'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla IG.ra ; Parte_2
8. Le spese straordinarie, come previste e regolamentate nel vigente Protocollo Distrettuale, inerente ai procedimenti in tema di famiglia, il cui contenuto è stato visionato e accettato dalle parti, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
- 2 -
9. Le parti danno atto di aver definito tra loro ogni altro rapporto di carattere economico patrimoniale tra essi intercorrente e di non aver pertanto più nulla a pretendere reciprocamente
l'una dall'altro.
10. Le parti prestano sin da ora il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio contratto a Senigallia il 29/06/2014, rappresentando che dalla loro Per_ unione è nata la LI (in data 03/05/2018), che in data 07/01/2025 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione dei coniugi e che sono trascorsi i termini di legge senza che gli stessi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 11/09/2025.
3. All'udienza di comparizione personale delle parti del 04/11/2025, fissata dal Presidente relatore per i chiarimenti in ordine alla residenza dei coniugi allo stesso indirizzo, le parti hanno dichiarato che a far tempo dal deposito del ricorso congiunto per la loro separazione, avvenuto nell'anno 2024 (ed anche prima, per espresso accordo attesa la loro separazione di fatto) a tutt'oggi i coniugi e hanno vissuto ininterrottamente separatamente Parte_1 Parte_2
Per_ in due distinti appartamenti, precisamente con la LI presso l'unità Parte_2 immobiliare sita in Senigallia (AN) Loc. Scapezzano alla Via Belardinelli n. 277 mentre presso l'unità immobiliare sita sempre in Senigallia (AN) Loc. Scapezzano alla Parte_1
Via Belardinelli ma al civico 277/a, già adibita ad abitazione coniugale (sita in un edificio dove risiedono anche i di lui genitori e il fratello) e di aver richiesto in data 28/10/2025 il formale cambio della residenza della sig.ra come da documentazione depositata, nei termini Parte_2 concessi, nel fascicolo telematico, precisando di non aver proceduto prima in tal senso ritenendo la formalità già connessa al procedimento giudiziale di separazione.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 15/2025 del 18/12/2024, passata in giudicato, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella
- 3 - procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Senigallia il 29/06/2014 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 21, parte 1, serie //, dell'anno 2014.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della LI minore.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 Parte_2
Senigallia il 29/06/2014 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 21, parte 1, serie //, dell'anno 2014; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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