CA
Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/01/2024, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 57/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dott.ssa Francesca Vullo Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
Parte_1
(C.F. e P.IV , rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano
[...] P.IV_1
Pucci (C.F. ) e Paolo Scipinotti (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a C.F._2
Roma in Via Sabotino n. 45 APPELLANTE CONTRO (C.F. e P.IV , rappresentata e Controparte_1 P.IV_2 difesa dagli avv.ti Alessandro Genchi (C.F. ) e Paolo C.F._3
pagina 1 di 12 (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il loro CP_2 C.F._4 studio in Milano (MI), Via Andrea Massena n. 18 APPELLATA E CONTRO
(C.F. e P.IV , Controparte_3 P.IV_3 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Corsi (C.F. ), C.F._5 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grottaferrata, Piazza Bellini n. 20. APPELLATA Avente ad oggetto: Appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
[...]
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, provvedere nel merito alla riforma della sentenza n. 4906/22 del Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Settima Civile in composizione monocratica – Giudice Dott.ssa Giuseppina Ester Perfetti, resa nella causa iscritta nel Ruolo Generale del Tribunale di Milano con il n. 22313/19, depositata il 3 giugno 2022, e per l'effetto disporre quanto segue: a) in via principale, accertate la pregiudiziale inammissibilità e l'assoluta inopponibilità all'appellante della pretesa monitoria avversaria, ancor prima che la relativa infondatezza nel merito, dichiarare l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 6567/2019, emesso il 11 marzo 2019 e notificato il 24 marzo 2019 all'esito del procedimento monitorio già iscritto nel Ruolo Generale dei procedimenti speciali del Tribunale Civile di Milano con il n. 11187/19 ad iniziativa della (nelle more incorporata nella Controparte_4
, o comunque revocarlo e/o dichiararlo privo di effetti;
Controparte_1
b) in via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui la pretesa monitoria avversaria fosse ritenuta procedibile, condannare la terza appellata
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_5 manlevare e tenere integralmente indenne l'appellante da qualsivoglia peso, onere e/o gravame derivante dai crediti accertati in favore dell'appellata Controparte_1
c) in via accessoria, condannare l'appellata la terza Controparte_1 appellata , ciascuna per quanto di rispettiva Controparte_5
pagina 2 di 12 responsabilità, alla refusione integrale delle spese, competenze ed onorari dell'appellante relativamente al primo grado ed al presente secondo grado del giudizio. Per Controparte_1
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello promosso da per i motivi indicati in _1 atti. In via principale: confermare la sentenza n. 4906/2022 emessa dal Tribunale di Milano e, anche nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della stessa, respingere ogni domanda e richiesta avversaria, in quanto manifestamente infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto argomentato e dedotto negli scritti difensivi depositati in primo grado e nella comparsa di costituzione e risposta. In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dall'espressione “vero che”.
1) le fatture oggetto dell'azione monitoria sono state emesse da quale CP_1 corrispettivo per il mandato ex art. 115 T.U.L.P.S. conferito da e _1 finalizzato alla ricerca e gestione, per conto dell'opponente, di istituti di vigilanza in grado di svolgere tali servizi di vigilanza armata presso i siti di Noverasco di Opera (MI), via E. Fermi 3 e di Milano, via Medici del Vascello, 40 e 14.
2) In forza di tale ordine di acquisto (doc. 11) e successive proroghe, che mi viene esibito, ha affidato i servizi di Milano Via Medici Parte_2 del Vascello, 40 e Noverasco di Opera, Via Fermi, 3 a e ha emesso le CP_1 relative fatture, come da contratto, nei confronti di _1
3) Nel maggio 2018, ha affidato i servizi di vigilanza Parte_2 richiesti sul sito di Via Medici del Vascello n. 14 a e quest'ultima Parte_3 ha emesso le relative fatture, come da contratto, nei confronti di _1
4) e hanno sempre eseguito i servizi CP_1 Controparte_6 richiesti da nel rispetto degli affidamenti conferiti dalla divisione _1 network di adempiendo pedissequamente alle disposizioni operative della CP_1 committente.
5) e hanno eseguito, secondo le direttive di volta in volta CP_1 Parte_3 ricevute da i servizi di vigilanza armata diurna presso i siti di Milano, via _1
Medici del Vascello 40 e 14 e Noverasco di Opera (MI), via Enrico Fermi 3, senza che quest'ultima sollevasse mai alcuna contestazione. pagina 3 di 12 6) nella persona della propria referente sig.ra ha _1 Parte_4 confermato la regolarità di tutti i servizi, pagando a titolo di acconto, sul maggior importo dovuto, quelli svolti sino al maggio 2017, come da doc. 4, 6 e
7, fasc. monitorio che mi vengono esibiti.
7) In tale occasione, ha promesso il pagamento della parte restante del _1 credito nei primi mesi del 2018.
8) in data 23 maggio 2018 (doc. 8 fasc. monitorio), ha comunicato a _1
con cui era in corso un piano di rientro, che, in data 27 aprile 2018, la CP_1 gestione del fondo era stata trasferita a , la Organizzazione_1 CP_5 quale, in persona della sig.ra ha richiesto proroga dei servizi Parte_5 sino al 14 giugno 2018, con la promessa di ottemperare al pagamento dello scaduto (all'epoca pari a € 99.182,34), come da doc. 8, fasc. monitorio che mi viene esibito. 9) Tutte le fatture azionate col decreto ingiuntivo opposto si riferiscono al periodo dal 1° maggio 2017 al 30 giugno 2018 e sono documentate dall'Ordine di Acquisto n. 3100093999, prodotto da sub doc. 11, che mi viene esibito, CP_1
e successive proroghe e richieste di servizio. 10) Tutti i servizi prestati a favore di sono cessati per morosità a giugno _1
2018. Si indicano quali testimoni, anche a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, i sig.ri , Testimone_1 Testimone_2
, Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 [...]
tutti c/o via Tes_7 Testimone_8 Testimone_9 Controparte_1
Belvedere 2/A Como e il sig. c/o Via Testimone_10 Organizzazione_2
Vittorio Emanuele II,3/A, Besana Brianza (MB). In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Per : Controparte_3
Piaccia all'Ecc.ma Giustizia, alla luce delle motivazioni sopra articolate, rigettare, per quanto riguarda i profili di pertinenza della , l'appello CP_3 proposto, con ogni consequenziale provvedimento di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi all'Avv. Francesco Corsi nella sua specifica qualità di procuratore antistatario.
pagina 4 di 12 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto Con decreto ingiuntivo n. 6567/2019 notificato il 24.3.2019 il Tribunale di Milano ingiunse a in Parte_1 Parte_1 solido con , il pagamento della somma di € Controparte_5
153.522,72, a titolo di corrispettivo per i servizi di vigilanza resi dalla ricorrente (poi incorporata in Controparte_4 CP_1
in favore del fondo chiuso di investimento alternativo italiano
[...] immobiliare (di seguito solamente “Fondo”). Tali Organizzazione_1 servizi (documentati da fatture emesse tra il 30.06.2017 e il 30.06.2018 e non contestate) erano stati resi in virtù di un contratto di appalto originariamente sottoscritto tra e la e successivamente intercorso, a CP_1 CP_7 seguito del mutamento nella gestione del Fondo, con la subentrante
[...]
. CP_8 si oppose al suddetto decreto, di cui chiese la revoca, eccependo il _1 proprio difetto di legittimazione passiva, sulla base del rilievo che, alla luce della rivestita qualità di il credito vantato da gravava esclusivamente CP_1 sul patrimonio del . Altresì chiese ed ottenne l'autorizzazione a chiamare Org_3 in giudizio la subentrata nei cui confronti propose in via CP_8 subordinata domanda di manleva in forza dell'art. 7 dell'accordo di sostituzione stipulato in data 27.04.2018 tra le due società di gestione del risparmio. Si costituì in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione ed anche CP_1
, che fece proprie le considerazioni svolte da in merito al difetto CP_5 _1 di legittimazione passiva delle per le obbligazioni contratte nell'interesse del fondo. La terza chiamata sostenne altresì la responsabilità di per le _1 obbligazioni contratte in favore del fondo alla luce del tenore dell' accordo di sostituzione. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4906/2022, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 6567/2019, dichiarò dovuta da a la minor _1 Controparte_1 somma di € 121.222,85, oltre interessi ex d.lgs 231/02 dalle scadenze delle fatture al saldo;
rigettò la domanda formulata dall'opponente nei confronti della terza chiamata e condannò l'opponente a Controparte_5 rifondere alle controparti i 4/5 delle spese, liquidate per l'intero in € 10.730,00 per compensi professionali oltre accessori, previa compensazione del quinto residuo. Il primo giudice superò l'eccezione sollevata da relativa al difetto di _1 legittimazione passiva rilevando che, stante l'assenza di soggettività giuridica del pagina 5 di 12 la era formalmente titolare dei rapporti posti in essere nell'interesse Org_3 del in favore del quale dovevano prodursi i relativi effetti. Org_3
Rilevò inoltre che nell'accordo di sostituzione del 27.04.2018, in particolare agli artt. 5 e 7, era stato convenuto che avrebbe mantenuto ogni _1 responsabilità derivante dalla gestione e amministrazione del sino alla Org_3 data della sostituzione gestoria e che pertanto doveva escludersi che _1 rispondesse solo del credito maturato successivamente all'accordo di sostituzione (riportato alle fatture n. 2240 del 28.5.2018; n. 2632 del 22.6.2018 e n. 2694 del 30.6.2018) accertando, per il resto, la fondatezza nel merito della pretesa di . Respinse infine la domanda di manleva svolta da CP_1 _1 verso per mancato rispetto da parte dell'opponente delle condizioni di CP_5 cui all'art 7 della scrittura privata relative all'obbligo di manleva.
* La sentenza è stata appellata da Si sono costituite in giudizio sia _1
che . Precisate le conclusioni all'udienza del 21.09.2023 con CP_1 CP_5 concessione dei termini per gli scritti conclusivi, di cui ha inteso non _1 usufruire, la decisione della causa è stata deliberata nella camera di consiglio dell'13.12.2023.
*
I motivi di appello 1°. Erroneo rigetto dell'eccezione di legittimazione passiva. sottolinea la non aggredibilità del patrimonio della in dipendenza di _1 obbligazioni derivanti da atti gestori posti in essere nell'interesse del Org_3
L'appellante prospetta che, essendosi spogliata della gestione del Org_3 antecedentemente la notifica del decreto ingiuntivo opposto, non potrebbe più essere chiamata a rispondere con il proprio patrimonio delle obbligazioni in precedenza assunte nell'interesse del da essa non più gestito. Di tali Org_3 obbligazioni risponderebbe esclusivamente la società subentrata nella gestione del ossia la terza chiamata , tenuta all'adempimento di tutti gli Org_3 CP_5 obblighi inerenti il patrimonio dalla stessa gestito. A fondamento della propria tesi richiama il dettato normativo di cui all'art. 36 co. 4 TUF in base al quale “delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo”. 2°. Erroneo rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti di
. CP_5
pagina 6 di 12 lamenta l'errata interpretazione del contenuto dell'accordo di _1 sostituzione. Il primo giudice avrebbe omesso di effettuare una lettura complessiva dell'accordo che, all'art. 7, enunciava a chiare lettere la natura di patrimonio autonomo e separato dei fondi comuni di investimento esonerando da responsabilità per le obbligazioni del fondo. Inoltre, diversamente da _1 quanto affermato dal Tribunale, nessun “comportamento volto a pregiudicare la difesa di nei contenziosi” risultava imputabile a Espone a riguardo di avere CP_5 _1 informato dell'esistenza del debito maturato nei confronti di CP_5 CP_1
e sottolinea che, all'art. 3 dell'accordo in questione, si dichiarava CP_5 pienamente a conoscenza della situazione finanziaria del Fondo impegnandosi a tenere indenne e a manlevare da “qualunque richiesta di pagamento indennizzo, _1 risarcimento e comunque da ogni costo e passività che dovesse essere avanzata nei confronti di
”. Aggiunge che nessuna informazione sull'iniziativa giudiziaria CP_9 intrapresa da avrebbe potuto fornire a , considerato che il CP_1 CP_5 decreto ingiuntivo era stato notificato a entrambe le SGR successivamente al subentro di nella gestione del Fondo. CP_5
Secondo l'appellante sarebbe infine inconferente rispetto alla fattispecie di cui è causa, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la previsione inserita all'art.
7.6 dell'accordo di sostituzione, in base alla quale sarebbe rimasta _1 responsabile della propria gestione del Fondo, sino alla data di efficacia della sostituzione. La clausola in esame si limiterebbe a sancire la responsabilità di per i pregiudizi derivanti da eventuali propri atti gestori illeciti, non già _1 per le obbligazioni nascenti dall'attività contrattuale inerente la corretta e doverosa amministrazione del Org_3
* L'opinione della Corte L'appello proposto da è fondato per le ragioni di seguito esplicitate. _1
Va in primo luogo rilevato che l'appellante, nel lamentare la carenza di legittimazione passiva, non chiarisce se intenda riferirsi al profilo strettamente processuale della legittimatio ad causam ovvero a quello sostanziale della titolarità del rapporto controverso. In ogni caso, diversamente da quanto sostenuto da , le argomentazioni CP_1 sulle quali fonda il primo motivo di appello non violano il divieto di ius _1 novorum posto dall'art. 345 cpc. Secondo l'appellata, la novità dell'eccezione avversaria consisterebbe nel fatto che in I grado si era limitata ad _1 eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, stante la sua qualità di mera pagina 7 di 12 e l'assunzione dell'obbligazione nell'interesse del Fondo, ma non aveva mai dedotto la propria estraneità al credito di in ragione del subentro CP_1 nella gestione del Fondo di in epoca antecedente la proposizione da CP_5 parte della creditrice dell'azione monitoria. Le argomentazioni di non colgono nel segno per due ordini di ragioni. CP_1
Sin dall'atto introduttivo del giudizio ha sostenuto il proprio difetto di _1 legittimazione passiva affermando:
- il principio di carenza di soggettività giuridica del fondo d'investimento (citando Cass. n. 16605/2010 e Cass. n. 12187/2013, p. 6 opposizione al d.i.);
- il principio di autonomia patrimoniale del fondo d'investimento rispetto a quello della (di cui all'art. 36 TUF e 68 co. 2 TUF, pp.
4-6. opposizione al d.i.).
- e ha, inoltre, più volte specificato di essersi spogliata della gestione del Fondo in favore della subentrante in data 27.04.2018, CP_8 antecedentemente la notifica del d.i. opposto. Conseguentemente la censura di erroneità della sentenza per avere «omesso di tenere conto della sopravvenienza dell'atto pubblico e del subentro conseguitone, nonostante lo stesso fosse intervenuto palesemente prima dello stesso esperimento dell'azione monitoria avversaria e fosse stato specificatamente e testualmente destinato – tra l'altro – ad assicurare la
“sostituzione della società di gestione del fondo… anche ai fini della necessaria pubblicità immobiliare”» (appello, pag. 13) rappresenta una esplicitazione di argomentazioni già svolte nell'atto di opposizione. In ogni caso deve farsi applicazione dei principi affermati nella pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016) in base ai quali è rilevabile d'ufficio non solo il difetto di legitimatio ad causam ma anche la carenza di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso se risultante dagli atti di causa. In detta pronuncia si afferma altresì che a) la titolarità attiva o passiva di una situazione giuridica dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda e, in quanto tale, spetta all'attore l'onere di provarne i fatti costitutivi;
b) le contestazioni da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese e possono pertanto essere proposte anche nei successivi gradi di giudizio.
Venendo dunque al merito della censura, la sentenza impugnata, facendo richiamo alla normativa del TUF e ad alcuni approdi giurisprudenziali nella materia, afferma il condivisibilissimo principio che i fondi di investimento “sono
pagina 8 di 12 privi di un'autonoma soggettività giuridica” (Cass n. 12062/2019, conforme a Cass. 16605/2010), costituendo piuttosto dei patrimoni autonomi distinti a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio che li ha istituiti e che li amministra (art. 36 TUF e 68 co. 2 TUF). Da ciò la conseguenza e che ogni attività negoziale posta in essere nell'interesse del deve “essere Org_3 espletata in nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo di imputarne gli effetti a quello specifico ben distinto patrimonio” (Cass. 16605/2010) e che tale soggetto, ossia la società di gestione del risparmio che ha istituito il fondo o che lo gestisce, è
“legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato” (Cass n. 12062 del 08/05/2019, conforme a Cass. 16605/2010). Passando poi ad esaminare la fattispecie concreta il tribunale osserva che:
<<in difetto di soggettività giuridica del fondo immobiliare chiuso, come quello in esame, la < i>
legittimazione attiva e passiva ad agire e resistere in giudizio spetta, dunque, nei limiti di cui si dirà, alla società di gestione, nonché istitutrice del fondo comune, , già CP_7 [...]
; scopo della società di gestione dei fondi immobiliari chiusi è proprio quello CP_10 di acquisire la titolarità formale dei rapporti posti in essere nell'interesse del fondo, in favore del quale si producono gli effetti e che risponde, sul piano passivo, con il suo patrimonio. Nel caso di specie, il 15 aprile 2016 (doc 11 opposta) ha dato incarico a CP_7 di rendere il servizio di vigilanza in favore di Parte_6 Parte_7 stipulando il relativo contratto di appalto, pur con la precisazione che le fatture sarebbero state emesse nei confronti del citato fondo immobiliare;
ha pagato i servizi svolti da CP_7 sino al maggio 2017 (docc. 6,13 monitorio); non ha saldato quelli successivi;
con la CP_1 scrittura privata del 27 aprile 2018 (doc 4 opp.te = 2 terza chiamata) e _1 [...]
hanno convenuto il subentro di a nella gestione del fondo Controparte_5 CP_5 _1
a far data dal 27 aprile 2018 precisando, all'art 5 che “a partire dalla Data di AC RI subentrerà nella gestione del patrimonio del Fondo e pertanto dalla Data di AC (inclusa) assumerà tutti i diritti e gli obblighi inerenti alla gestione del fondo ai sensi della vigente normativa di riferimento e del Regolamento e sarà pienamente responsabile nei confronti dei Quotisti, delle Autorità di Vigilanzø, delle Autorità fiscali e/o dei Íerzi in genere per la gestione e l'amministrazione del Di converso resterà responsabile nei confronti Org_3 _1 dei Quotisti, delle Autorità di Vigilanza, delle Autorità fiscali e/o dei terzi in genere per la gestione e mentre a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo, sarà esclusivamente ed CP_5 integralmente responsabile per la gestione del fondo nei confronti dei quotisti del fondo, delle autorità di vigilanza e dei terzi”…>> ; Le conclusioni cui perviene il tribunale non sono condivise dalla Corte. Gli incontrovertibili dati di fatto sono che: pagina 9 di 12 nell'interesse del Fondo ha commissionato a dei servizi di _1 CP_1 vigilanza;
- a decorrere dal 27.4.2018 è stata sostituita nella gestione del Fondo da _1
la quale ha incaricato di altri servizi di vigilanza;
CP_5 CP_1
-il credito oggetto del decreto ingiuntivo riguarda, per l'importo di € 121.222,85, prestazioni rese dalla creditrice nel periodo temporale in cui il Fondo era gestito da _1
-l'iniziativa giudiziale segue temporalmente l'avvicendamento tra e _1
. CP_5
Il principio dell'autonomia del patrimonio del da quello della Org_3 impone una rimeditazione del tema della responsabilità per le obbligazioni assunte nell'interesse del nel caso di avvicendamento tra nella Org_3 gestione del Fondo. Di estremo interesse paiono alla Corte i principi affermati dalla S.C. nella recente sentenza n. 4741/2023. Nel caso sottoposto alla Corte i giudici di II grado avevano dichiarato il difetto di legittimazione passiva di una convenuta in giudizio quale gestore del Fondo per il pagamento di provvigioni in quanto, nel corso del processo di I grado, alla convenuta era subentrata, nel rapporto di gestione, un'altra La S.C. partendo dal rilievo che “.. la perdita della ordinaria legittimazione passiva della società di gestione alienante è determinata da una successione a titolo universale nei rapporti di gestione, non già da una successione a titolo particolare nel diritto controverso..”
[sottolineatura di chi scrive] conclude che, dal punto di vista processuale, si tratta di un caso di successione a titolo universale soggetto all'applicazione analogica dell'art. 111 cpc e giunge ad affermare il seguente principio di diritto
“Se nel corso del processo, in cui è controverso un diritto attinente a un fondo comune di investimento, si trasferiscono da una società di gestione all'altra -ai sensi dell'art. 36 co. 1 d.lgs. 98/1998- i rapporti di gestione relativi al fondo, il processo prosegue tra le parti originarie. La società di gestione subentrata nella gestione può intervenire o essere chiamata nel processo e la società alienante può essere estromessa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata”. La ricostruzione processuale dell'avvicendamento tra nella gestione del Fondo come un fenomeno di successione universale ha come presupposto il venir meno in capo alla sostituita della titolarità attiva e passiva nel rapporto di cui è causa. Da ciò consegue che, ogni qualvolta l'avvicendamento pagina 10 di 12 gestorio avvenga prima dell'introduzione del processo, ogni pretesa deve essere fatta valere nei confronti della succeduta nella gestione del Fondo. Tale ricostruzione appare pienamente coerente con il dettato di cui all'art. 36 co. 4 TUF, in base al quale delle obbligazioni contratte per conto del fondo la risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Da tale principio discende infatti che è chiamata a rispondere delle obbligazioni contratte nell'interesse del Fondo esclusivamente la nel caso di specie
, che, alla data di proposizione del giudizio, gestisce il fondo nel cui CP_5 interesse l'obbligazione è stata assunta. Peraltro l'accordo di sostituzione del 27.4.2028 tra e è _1 CP_5 pienamente coerente con il principio della esclusiva responsabilità di CP_5 per le obbligazioni contratte da nell'interesse del Fondo. _1
Nella scrittura privata si dichiara a conoscenza, grazie alla due diligence e CP_5 alle informazioni fornite da della situazione di tensione economico _1 finanziaria in cui versa il patrimonio del Fondo e si obbliga esplicitamente “in nome e per conto del a tenere integralmente indenne e manlevata da qualunque Org_3 _1 richiesta di pagamento indennizzo, risarcimento e comunque da ogni costo e passività che dovesse essere avanzata nei confronti di ” (art 3 punti 2 e 3). CP_9
Infine che fosse pienamente consapevole di essere tenuta ad adempiere CP_5 alle obbligazioni assunte da emerge dal contegno processuale della _1 società di gestione appellata, nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto immediatamente esecutivo ex art. 647 cpc. Il tenore della decisione esime dall'affrontare il 2° motivo di impugnazione vertente sulla domanda subordinata di manleva.
* In accoglimento del gravame deve pertanto essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva nonché di titolarità di dovendo rispondere delle _1 obbligazioni contratte nell'interesse del Fondo esclusivamente , quale CP_5 succeduta nella gestione del Fondo. La mancanza di uniformità nella giurisprudenza di merito giustifica la compensazione integrale tra le parti in causa delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa sull'appello proposto da Parte_1
pagina 11 di 12 avverso la sentenza n. 4906/2022 pubblicata del Parte_1 Parte_1
Tribunale di Milano, ad integrale riforma così provvede: A) in accoglimento dell'impugnazione accerta la mancanza di legittimazione passiva e di titolarità di e conseguentemente dichiara che CP_7 nulla deve a per le obbligazioni assunte CP_7 CP_1 nell'interesse del Fondo nel corso della sua gestione;
B) rigetta ogni ulteriore domanda;
C) compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023.
Il Consigliere est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dott.ssa Francesca Vullo Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
Parte_1
(C.F. e P.IV , rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano
[...] P.IV_1
Pucci (C.F. ) e Paolo Scipinotti (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a C.F._2
Roma in Via Sabotino n. 45 APPELLANTE CONTRO (C.F. e P.IV , rappresentata e Controparte_1 P.IV_2 difesa dagli avv.ti Alessandro Genchi (C.F. ) e Paolo C.F._3
pagina 1 di 12 (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il loro CP_2 C.F._4 studio in Milano (MI), Via Andrea Massena n. 18 APPELLATA E CONTRO
(C.F. e P.IV , Controparte_3 P.IV_3 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Corsi (C.F. ), C.F._5 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grottaferrata, Piazza Bellini n. 20. APPELLATA Avente ad oggetto: Appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
[...]
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, provvedere nel merito alla riforma della sentenza n. 4906/22 del Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Settima Civile in composizione monocratica – Giudice Dott.ssa Giuseppina Ester Perfetti, resa nella causa iscritta nel Ruolo Generale del Tribunale di Milano con il n. 22313/19, depositata il 3 giugno 2022, e per l'effetto disporre quanto segue: a) in via principale, accertate la pregiudiziale inammissibilità e l'assoluta inopponibilità all'appellante della pretesa monitoria avversaria, ancor prima che la relativa infondatezza nel merito, dichiarare l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 6567/2019, emesso il 11 marzo 2019 e notificato il 24 marzo 2019 all'esito del procedimento monitorio già iscritto nel Ruolo Generale dei procedimenti speciali del Tribunale Civile di Milano con il n. 11187/19 ad iniziativa della (nelle more incorporata nella Controparte_4
, o comunque revocarlo e/o dichiararlo privo di effetti;
Controparte_1
b) in via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui la pretesa monitoria avversaria fosse ritenuta procedibile, condannare la terza appellata
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_5 manlevare e tenere integralmente indenne l'appellante da qualsivoglia peso, onere e/o gravame derivante dai crediti accertati in favore dell'appellata Controparte_1
c) in via accessoria, condannare l'appellata la terza Controparte_1 appellata , ciascuna per quanto di rispettiva Controparte_5
pagina 2 di 12 responsabilità, alla refusione integrale delle spese, competenze ed onorari dell'appellante relativamente al primo grado ed al presente secondo grado del giudizio. Per Controparte_1
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello promosso da per i motivi indicati in _1 atti. In via principale: confermare la sentenza n. 4906/2022 emessa dal Tribunale di Milano e, anche nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della stessa, respingere ogni domanda e richiesta avversaria, in quanto manifestamente infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto argomentato e dedotto negli scritti difensivi depositati in primo grado e nella comparsa di costituzione e risposta. In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dall'espressione “vero che”.
1) le fatture oggetto dell'azione monitoria sono state emesse da quale CP_1 corrispettivo per il mandato ex art. 115 T.U.L.P.S. conferito da e _1 finalizzato alla ricerca e gestione, per conto dell'opponente, di istituti di vigilanza in grado di svolgere tali servizi di vigilanza armata presso i siti di Noverasco di Opera (MI), via E. Fermi 3 e di Milano, via Medici del Vascello, 40 e 14.
2) In forza di tale ordine di acquisto (doc. 11) e successive proroghe, che mi viene esibito, ha affidato i servizi di Milano Via Medici Parte_2 del Vascello, 40 e Noverasco di Opera, Via Fermi, 3 a e ha emesso le CP_1 relative fatture, come da contratto, nei confronti di _1
3) Nel maggio 2018, ha affidato i servizi di vigilanza Parte_2 richiesti sul sito di Via Medici del Vascello n. 14 a e quest'ultima Parte_3 ha emesso le relative fatture, come da contratto, nei confronti di _1
4) e hanno sempre eseguito i servizi CP_1 Controparte_6 richiesti da nel rispetto degli affidamenti conferiti dalla divisione _1 network di adempiendo pedissequamente alle disposizioni operative della CP_1 committente.
5) e hanno eseguito, secondo le direttive di volta in volta CP_1 Parte_3 ricevute da i servizi di vigilanza armata diurna presso i siti di Milano, via _1
Medici del Vascello 40 e 14 e Noverasco di Opera (MI), via Enrico Fermi 3, senza che quest'ultima sollevasse mai alcuna contestazione. pagina 3 di 12 6) nella persona della propria referente sig.ra ha _1 Parte_4 confermato la regolarità di tutti i servizi, pagando a titolo di acconto, sul maggior importo dovuto, quelli svolti sino al maggio 2017, come da doc. 4, 6 e
7, fasc. monitorio che mi vengono esibiti.
7) In tale occasione, ha promesso il pagamento della parte restante del _1 credito nei primi mesi del 2018.
8) in data 23 maggio 2018 (doc. 8 fasc. monitorio), ha comunicato a _1
con cui era in corso un piano di rientro, che, in data 27 aprile 2018, la CP_1 gestione del fondo era stata trasferita a , la Organizzazione_1 CP_5 quale, in persona della sig.ra ha richiesto proroga dei servizi Parte_5 sino al 14 giugno 2018, con la promessa di ottemperare al pagamento dello scaduto (all'epoca pari a € 99.182,34), come da doc. 8, fasc. monitorio che mi viene esibito. 9) Tutte le fatture azionate col decreto ingiuntivo opposto si riferiscono al periodo dal 1° maggio 2017 al 30 giugno 2018 e sono documentate dall'Ordine di Acquisto n. 3100093999, prodotto da sub doc. 11, che mi viene esibito, CP_1
e successive proroghe e richieste di servizio. 10) Tutti i servizi prestati a favore di sono cessati per morosità a giugno _1
2018. Si indicano quali testimoni, anche a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, i sig.ri , Testimone_1 Testimone_2
, Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 [...]
tutti c/o via Tes_7 Testimone_8 Testimone_9 Controparte_1
Belvedere 2/A Como e il sig. c/o Via Testimone_10 Organizzazione_2
Vittorio Emanuele II,3/A, Besana Brianza (MB). In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Per : Controparte_3
Piaccia all'Ecc.ma Giustizia, alla luce delle motivazioni sopra articolate, rigettare, per quanto riguarda i profili di pertinenza della , l'appello CP_3 proposto, con ogni consequenziale provvedimento di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi all'Avv. Francesco Corsi nella sua specifica qualità di procuratore antistatario.
pagina 4 di 12 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto Con decreto ingiuntivo n. 6567/2019 notificato il 24.3.2019 il Tribunale di Milano ingiunse a in Parte_1 Parte_1 solido con , il pagamento della somma di € Controparte_5
153.522,72, a titolo di corrispettivo per i servizi di vigilanza resi dalla ricorrente (poi incorporata in Controparte_4 CP_1
in favore del fondo chiuso di investimento alternativo italiano
[...] immobiliare (di seguito solamente “Fondo”). Tali Organizzazione_1 servizi (documentati da fatture emesse tra il 30.06.2017 e il 30.06.2018 e non contestate) erano stati resi in virtù di un contratto di appalto originariamente sottoscritto tra e la e successivamente intercorso, a CP_1 CP_7 seguito del mutamento nella gestione del Fondo, con la subentrante
[...]
. CP_8 si oppose al suddetto decreto, di cui chiese la revoca, eccependo il _1 proprio difetto di legittimazione passiva, sulla base del rilievo che, alla luce della rivestita qualità di il credito vantato da gravava esclusivamente CP_1 sul patrimonio del . Altresì chiese ed ottenne l'autorizzazione a chiamare Org_3 in giudizio la subentrata nei cui confronti propose in via CP_8 subordinata domanda di manleva in forza dell'art. 7 dell'accordo di sostituzione stipulato in data 27.04.2018 tra le due società di gestione del risparmio. Si costituì in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione ed anche CP_1
, che fece proprie le considerazioni svolte da in merito al difetto CP_5 _1 di legittimazione passiva delle per le obbligazioni contratte nell'interesse del fondo. La terza chiamata sostenne altresì la responsabilità di per le _1 obbligazioni contratte in favore del fondo alla luce del tenore dell' accordo di sostituzione. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4906/2022, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 6567/2019, dichiarò dovuta da a la minor _1 Controparte_1 somma di € 121.222,85, oltre interessi ex d.lgs 231/02 dalle scadenze delle fatture al saldo;
rigettò la domanda formulata dall'opponente nei confronti della terza chiamata e condannò l'opponente a Controparte_5 rifondere alle controparti i 4/5 delle spese, liquidate per l'intero in € 10.730,00 per compensi professionali oltre accessori, previa compensazione del quinto residuo. Il primo giudice superò l'eccezione sollevata da relativa al difetto di _1 legittimazione passiva rilevando che, stante l'assenza di soggettività giuridica del pagina 5 di 12 la era formalmente titolare dei rapporti posti in essere nell'interesse Org_3 del in favore del quale dovevano prodursi i relativi effetti. Org_3
Rilevò inoltre che nell'accordo di sostituzione del 27.04.2018, in particolare agli artt. 5 e 7, era stato convenuto che avrebbe mantenuto ogni _1 responsabilità derivante dalla gestione e amministrazione del sino alla Org_3 data della sostituzione gestoria e che pertanto doveva escludersi che _1 rispondesse solo del credito maturato successivamente all'accordo di sostituzione (riportato alle fatture n. 2240 del 28.5.2018; n. 2632 del 22.6.2018 e n. 2694 del 30.6.2018) accertando, per il resto, la fondatezza nel merito della pretesa di . Respinse infine la domanda di manleva svolta da CP_1 _1 verso per mancato rispetto da parte dell'opponente delle condizioni di CP_5 cui all'art 7 della scrittura privata relative all'obbligo di manleva.
* La sentenza è stata appellata da Si sono costituite in giudizio sia _1
che . Precisate le conclusioni all'udienza del 21.09.2023 con CP_1 CP_5 concessione dei termini per gli scritti conclusivi, di cui ha inteso non _1 usufruire, la decisione della causa è stata deliberata nella camera di consiglio dell'13.12.2023.
*
I motivi di appello 1°. Erroneo rigetto dell'eccezione di legittimazione passiva. sottolinea la non aggredibilità del patrimonio della in dipendenza di _1 obbligazioni derivanti da atti gestori posti in essere nell'interesse del Org_3
L'appellante prospetta che, essendosi spogliata della gestione del Org_3 antecedentemente la notifica del decreto ingiuntivo opposto, non potrebbe più essere chiamata a rispondere con il proprio patrimonio delle obbligazioni in precedenza assunte nell'interesse del da essa non più gestito. Di tali Org_3 obbligazioni risponderebbe esclusivamente la società subentrata nella gestione del ossia la terza chiamata , tenuta all'adempimento di tutti gli Org_3 CP_5 obblighi inerenti il patrimonio dalla stessa gestito. A fondamento della propria tesi richiama il dettato normativo di cui all'art. 36 co. 4 TUF in base al quale “delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo”. 2°. Erroneo rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti di
. CP_5
pagina 6 di 12 lamenta l'errata interpretazione del contenuto dell'accordo di _1 sostituzione. Il primo giudice avrebbe omesso di effettuare una lettura complessiva dell'accordo che, all'art. 7, enunciava a chiare lettere la natura di patrimonio autonomo e separato dei fondi comuni di investimento esonerando da responsabilità per le obbligazioni del fondo. Inoltre, diversamente da _1 quanto affermato dal Tribunale, nessun “comportamento volto a pregiudicare la difesa di nei contenziosi” risultava imputabile a Espone a riguardo di avere CP_5 _1 informato dell'esistenza del debito maturato nei confronti di CP_5 CP_1
e sottolinea che, all'art. 3 dell'accordo in questione, si dichiarava CP_5 pienamente a conoscenza della situazione finanziaria del Fondo impegnandosi a tenere indenne e a manlevare da “qualunque richiesta di pagamento indennizzo, _1 risarcimento e comunque da ogni costo e passività che dovesse essere avanzata nei confronti di
”. Aggiunge che nessuna informazione sull'iniziativa giudiziaria CP_9 intrapresa da avrebbe potuto fornire a , considerato che il CP_1 CP_5 decreto ingiuntivo era stato notificato a entrambe le SGR successivamente al subentro di nella gestione del Fondo. CP_5
Secondo l'appellante sarebbe infine inconferente rispetto alla fattispecie di cui è causa, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la previsione inserita all'art.
7.6 dell'accordo di sostituzione, in base alla quale sarebbe rimasta _1 responsabile della propria gestione del Fondo, sino alla data di efficacia della sostituzione. La clausola in esame si limiterebbe a sancire la responsabilità di per i pregiudizi derivanti da eventuali propri atti gestori illeciti, non già _1 per le obbligazioni nascenti dall'attività contrattuale inerente la corretta e doverosa amministrazione del Org_3
* L'opinione della Corte L'appello proposto da è fondato per le ragioni di seguito esplicitate. _1
Va in primo luogo rilevato che l'appellante, nel lamentare la carenza di legittimazione passiva, non chiarisce se intenda riferirsi al profilo strettamente processuale della legittimatio ad causam ovvero a quello sostanziale della titolarità del rapporto controverso. In ogni caso, diversamente da quanto sostenuto da , le argomentazioni CP_1 sulle quali fonda il primo motivo di appello non violano il divieto di ius _1 novorum posto dall'art. 345 cpc. Secondo l'appellata, la novità dell'eccezione avversaria consisterebbe nel fatto che in I grado si era limitata ad _1 eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, stante la sua qualità di mera pagina 7 di 12 e l'assunzione dell'obbligazione nell'interesse del Fondo, ma non aveva mai dedotto la propria estraneità al credito di in ragione del subentro CP_1 nella gestione del Fondo di in epoca antecedente la proposizione da CP_5 parte della creditrice dell'azione monitoria. Le argomentazioni di non colgono nel segno per due ordini di ragioni. CP_1
Sin dall'atto introduttivo del giudizio ha sostenuto il proprio difetto di _1 legittimazione passiva affermando:
- il principio di carenza di soggettività giuridica del fondo d'investimento (citando Cass. n. 16605/2010 e Cass. n. 12187/2013, p. 6 opposizione al d.i.);
- il principio di autonomia patrimoniale del fondo d'investimento rispetto a quello della (di cui all'art. 36 TUF e 68 co. 2 TUF, pp.
4-6. opposizione al d.i.).
- e ha, inoltre, più volte specificato di essersi spogliata della gestione del Fondo in favore della subentrante in data 27.04.2018, CP_8 antecedentemente la notifica del d.i. opposto. Conseguentemente la censura di erroneità della sentenza per avere «omesso di tenere conto della sopravvenienza dell'atto pubblico e del subentro conseguitone, nonostante lo stesso fosse intervenuto palesemente prima dello stesso esperimento dell'azione monitoria avversaria e fosse stato specificatamente e testualmente destinato – tra l'altro – ad assicurare la
“sostituzione della società di gestione del fondo… anche ai fini della necessaria pubblicità immobiliare”» (appello, pag. 13) rappresenta una esplicitazione di argomentazioni già svolte nell'atto di opposizione. In ogni caso deve farsi applicazione dei principi affermati nella pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016) in base ai quali è rilevabile d'ufficio non solo il difetto di legitimatio ad causam ma anche la carenza di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso se risultante dagli atti di causa. In detta pronuncia si afferma altresì che a) la titolarità attiva o passiva di una situazione giuridica dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda e, in quanto tale, spetta all'attore l'onere di provarne i fatti costitutivi;
b) le contestazioni da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese e possono pertanto essere proposte anche nei successivi gradi di giudizio.
Venendo dunque al merito della censura, la sentenza impugnata, facendo richiamo alla normativa del TUF e ad alcuni approdi giurisprudenziali nella materia, afferma il condivisibilissimo principio che i fondi di investimento “sono
pagina 8 di 12 privi di un'autonoma soggettività giuridica” (Cass n. 12062/2019, conforme a Cass. 16605/2010), costituendo piuttosto dei patrimoni autonomi distinti a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio che li ha istituiti e che li amministra (art. 36 TUF e 68 co. 2 TUF). Da ciò la conseguenza e che ogni attività negoziale posta in essere nell'interesse del deve “essere Org_3 espletata in nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo di imputarne gli effetti a quello specifico ben distinto patrimonio” (Cass. 16605/2010) e che tale soggetto, ossia la società di gestione del risparmio che ha istituito il fondo o che lo gestisce, è
“legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato” (Cass n. 12062 del 08/05/2019, conforme a Cass. 16605/2010). Passando poi ad esaminare la fattispecie concreta il tribunale osserva che:
<<in difetto di soggettività giuridica del fondo immobiliare chiuso, come quello in esame, la < i>
legittimazione attiva e passiva ad agire e resistere in giudizio spetta, dunque, nei limiti di cui si dirà, alla società di gestione, nonché istitutrice del fondo comune, , già CP_7 [...]
; scopo della società di gestione dei fondi immobiliari chiusi è proprio quello CP_10 di acquisire la titolarità formale dei rapporti posti in essere nell'interesse del fondo, in favore del quale si producono gli effetti e che risponde, sul piano passivo, con il suo patrimonio. Nel caso di specie, il 15 aprile 2016 (doc 11 opposta) ha dato incarico a CP_7 di rendere il servizio di vigilanza in favore di Parte_6 Parte_7 stipulando il relativo contratto di appalto, pur con la precisazione che le fatture sarebbero state emesse nei confronti del citato fondo immobiliare;
ha pagato i servizi svolti da CP_7 sino al maggio 2017 (docc. 6,13 monitorio); non ha saldato quelli successivi;
con la CP_1 scrittura privata del 27 aprile 2018 (doc 4 opp.te = 2 terza chiamata) e _1 [...]
hanno convenuto il subentro di a nella gestione del fondo Controparte_5 CP_5 _1
a far data dal 27 aprile 2018 precisando, all'art 5 che “a partire dalla Data di AC RI subentrerà nella gestione del patrimonio del Fondo e pertanto dalla Data di AC (inclusa) assumerà tutti i diritti e gli obblighi inerenti alla gestione del fondo ai sensi della vigente normativa di riferimento e del Regolamento e sarà pienamente responsabile nei confronti dei Quotisti, delle Autorità di Vigilanzø, delle Autorità fiscali e/o dei Íerzi in genere per la gestione e l'amministrazione del Di converso resterà responsabile nei confronti Org_3 _1 dei Quotisti, delle Autorità di Vigilanza, delle Autorità fiscali e/o dei terzi in genere per la gestione e mentre a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo, sarà esclusivamente ed CP_5 integralmente responsabile per la gestione del fondo nei confronti dei quotisti del fondo, delle autorità di vigilanza e dei terzi”…>> ; Le conclusioni cui perviene il tribunale non sono condivise dalla Corte. Gli incontrovertibili dati di fatto sono che: pagina 9 di 12 nell'interesse del Fondo ha commissionato a dei servizi di _1 CP_1 vigilanza;
- a decorrere dal 27.4.2018 è stata sostituita nella gestione del Fondo da _1
la quale ha incaricato di altri servizi di vigilanza;
CP_5 CP_1
-il credito oggetto del decreto ingiuntivo riguarda, per l'importo di € 121.222,85, prestazioni rese dalla creditrice nel periodo temporale in cui il Fondo era gestito da _1
-l'iniziativa giudiziale segue temporalmente l'avvicendamento tra e _1
. CP_5
Il principio dell'autonomia del patrimonio del da quello della Org_3 impone una rimeditazione del tema della responsabilità per le obbligazioni assunte nell'interesse del nel caso di avvicendamento tra nella Org_3 gestione del Fondo. Di estremo interesse paiono alla Corte i principi affermati dalla S.C. nella recente sentenza n. 4741/2023. Nel caso sottoposto alla Corte i giudici di II grado avevano dichiarato il difetto di legittimazione passiva di una convenuta in giudizio quale gestore del Fondo per il pagamento di provvigioni in quanto, nel corso del processo di I grado, alla convenuta era subentrata, nel rapporto di gestione, un'altra La S.C. partendo dal rilievo che “.. la perdita della ordinaria legittimazione passiva della società di gestione alienante è determinata da una successione a titolo universale nei rapporti di gestione, non già da una successione a titolo particolare nel diritto controverso..”
[sottolineatura di chi scrive] conclude che, dal punto di vista processuale, si tratta di un caso di successione a titolo universale soggetto all'applicazione analogica dell'art. 111 cpc e giunge ad affermare il seguente principio di diritto
“Se nel corso del processo, in cui è controverso un diritto attinente a un fondo comune di investimento, si trasferiscono da una società di gestione all'altra -ai sensi dell'art. 36 co. 1 d.lgs. 98/1998- i rapporti di gestione relativi al fondo, il processo prosegue tra le parti originarie. La società di gestione subentrata nella gestione può intervenire o essere chiamata nel processo e la società alienante può essere estromessa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata”. La ricostruzione processuale dell'avvicendamento tra nella gestione del Fondo come un fenomeno di successione universale ha come presupposto il venir meno in capo alla sostituita della titolarità attiva e passiva nel rapporto di cui è causa. Da ciò consegue che, ogni qualvolta l'avvicendamento pagina 10 di 12 gestorio avvenga prima dell'introduzione del processo, ogni pretesa deve essere fatta valere nei confronti della succeduta nella gestione del Fondo. Tale ricostruzione appare pienamente coerente con il dettato di cui all'art. 36 co. 4 TUF, in base al quale delle obbligazioni contratte per conto del fondo la risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Da tale principio discende infatti che è chiamata a rispondere delle obbligazioni contratte nell'interesse del Fondo esclusivamente la nel caso di specie
, che, alla data di proposizione del giudizio, gestisce il fondo nel cui CP_5 interesse l'obbligazione è stata assunta. Peraltro l'accordo di sostituzione del 27.4.2028 tra e è _1 CP_5 pienamente coerente con il principio della esclusiva responsabilità di CP_5 per le obbligazioni contratte da nell'interesse del Fondo. _1
Nella scrittura privata si dichiara a conoscenza, grazie alla due diligence e CP_5 alle informazioni fornite da della situazione di tensione economico _1 finanziaria in cui versa il patrimonio del Fondo e si obbliga esplicitamente “in nome e per conto del a tenere integralmente indenne e manlevata da qualunque Org_3 _1 richiesta di pagamento indennizzo, risarcimento e comunque da ogni costo e passività che dovesse essere avanzata nei confronti di ” (art 3 punti 2 e 3). CP_9
Infine che fosse pienamente consapevole di essere tenuta ad adempiere CP_5 alle obbligazioni assunte da emerge dal contegno processuale della _1 società di gestione appellata, nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto immediatamente esecutivo ex art. 647 cpc. Il tenore della decisione esime dall'affrontare il 2° motivo di impugnazione vertente sulla domanda subordinata di manleva.
* In accoglimento del gravame deve pertanto essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva nonché di titolarità di dovendo rispondere delle _1 obbligazioni contratte nell'interesse del Fondo esclusivamente , quale CP_5 succeduta nella gestione del Fondo. La mancanza di uniformità nella giurisprudenza di merito giustifica la compensazione integrale tra le parti in causa delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa sull'appello proposto da Parte_1
pagina 11 di 12 avverso la sentenza n. 4906/2022 pubblicata del Parte_1 Parte_1
Tribunale di Milano, ad integrale riforma così provvede: A) in accoglimento dell'impugnazione accerta la mancanza di legittimazione passiva e di titolarità di e conseguentemente dichiara che CP_7 nulla deve a per le obbligazioni assunte CP_7 CP_1 nell'interesse del Fondo nel corso della sua gestione;
B) rigetta ogni ulteriore domanda;
C) compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023.
Il Consigliere est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 12 di 12