CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 953/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
NAPOLI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1121/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220027620625701 TARSU/TIA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato la società Ricorrente_1 in persona del proprio legale rappresentante Rappresentante_1 ha impugnato la cartella di pagamento di cui alla epigrafe per Tarsu 2027per una complessiva somma pari a € 887,88..
Ha lamentato il mancato invio dell'atto prodromico , il difetto di motivazione , il mancato computo degli interessi, la mancanza di prova
Si è costituito il comune di Palermo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'Ufficio ha argomentato come l'Amministrazione comunale ha provveduto alla notifica del prodromico avviso di accertamento nei termini di legge.
Ed invero, l'avviso n. 58677/2018, prodromico alla cartella e riferito all'immobile sito in Indirizzo_1
esteso mq 92, con destinazione d'uso “ Ufficio”, è stato notificato in data 07.01.2019, all'addetto alla ricezione (ALL. A).
Detto avviso di accertamento, regolarmente notificato, non risulta essere stato impugnato e, pertanto,
è divenuto definitivo.
Inoltre Il Comune da un controllo sulle banche dati in uso, non riscontra l'istanza di variazione/cessazione, con la quale la società ricorrente avrebbe dovuto comunicare il rilascio dell'immobile, entro i termini previsti dall'art. 13 comma 1 del Regolamento Tari del Comune di Palermo.
Quanto alla motivazione della cartella , rileva in limine litis la Corte come nessun vizio è dato riscontrare nell'atto che appare congruamente motivato mentre il calcolo degli interessi appare conforme alle norme in materia .
Sussistono eccezionali ragioni per compensare per compensare le spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria sezione XI di Palermo, rigetta il ricorso . Spese compensate
Così deciso in Palermo il 13 febbraio 2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
NAPOLI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1121/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220027620625701 TARSU/TIA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato la società Ricorrente_1 in persona del proprio legale rappresentante Rappresentante_1 ha impugnato la cartella di pagamento di cui alla epigrafe per Tarsu 2027per una complessiva somma pari a € 887,88..
Ha lamentato il mancato invio dell'atto prodromico , il difetto di motivazione , il mancato computo degli interessi, la mancanza di prova
Si è costituito il comune di Palermo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'Ufficio ha argomentato come l'Amministrazione comunale ha provveduto alla notifica del prodromico avviso di accertamento nei termini di legge.
Ed invero, l'avviso n. 58677/2018, prodromico alla cartella e riferito all'immobile sito in Indirizzo_1
esteso mq 92, con destinazione d'uso “ Ufficio”, è stato notificato in data 07.01.2019, all'addetto alla ricezione (ALL. A).
Detto avviso di accertamento, regolarmente notificato, non risulta essere stato impugnato e, pertanto,
è divenuto definitivo.
Inoltre Il Comune da un controllo sulle banche dati in uso, non riscontra l'istanza di variazione/cessazione, con la quale la società ricorrente avrebbe dovuto comunicare il rilascio dell'immobile, entro i termini previsti dall'art. 13 comma 1 del Regolamento Tari del Comune di Palermo.
Quanto alla motivazione della cartella , rileva in limine litis la Corte come nessun vizio è dato riscontrare nell'atto che appare congruamente motivato mentre il calcolo degli interessi appare conforme alle norme in materia .
Sussistono eccezionali ragioni per compensare per compensare le spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria sezione XI di Palermo, rigetta il ricorso . Spese compensate
Così deciso in Palermo il 13 febbraio 2026