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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/11/2025, n. 3029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3029 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AR ZI RI Presidente rel. dr. Antonio Corte Consigliere
dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2859/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIADA Parte_1 C.F._1
BERNARDI, elettivamente domiciliato in VIA VIRGILIO N 1 L 00193 ROMA presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. LUCA MANICI, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA CARLO PRINA 22 20900 MONZA presso il difensore
APPELLATO
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1 n. r.g. 2859/2024
“La difesa dell'appellante, che in questa sede si riporta integralmente all'atto introduttivo del presente procedimento ed ai verbali di udienza, insiste nelle richieste istruttorie già formulate nell'atto di appello (pag. 22) e segnatamente:
- si reiterano tutte le richieste istruttorie articolate in primo grado e non ammesse
- si chiede disporsi l'escussione del teste SI. dipendente della Tes_1 Controparte_2
domiciliato presso l' in Via Emilio Morosini n 46 in Milano,
[...] CP_2 per tutti i motivi di cui all'atto di appello e laddove teste molto rilevante ai fini del decidere.
In subordine l'Avv. Bernardi si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione – insistendo per il loro integrale accoglimento – che a seguire si trascrivono per comodità di lettura:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglimento della domanda per tutte le causali di cui in premessa recependo tutti i motivi di gravame così come rassegnati:
- In via preliminare sospendere ex artt. 283 e 351 cpc con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza n ° 2184/24 emessa dal Tribunale Civile di Monza, Dott.ssa Maxia, a definizione del giudizio RG 5272/22 in data 03.09.2024, depositata in data 04.09.2024 e notificata via PEC in data 04.09.2024, sussistendone i presupposti di legge;
- Nel merito, in via principale riformare in ogni sua parte l'appellata sentenza e recepire le conclusioni rassegnate nel giudizio di I grado e per l'effetto:
a) rigettare poiché tardive, infondate ed inammissibili tutte le eccezioni preliminari e domande ex adverso spiegate nella comparsa di costituzione depositata il 14.12.2022;
b) accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del Controparte_3
SI. ut in atti indicata per violazione del disposto di cui all'art. 1766 Controparte_1
e sgg cc per il decesso del cane ON di proprietà dell'attrice avvenuta in data 28.03.2020;
c) accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento posto in essere del convenuto rispetto agli obblighi gravanti in capo al custode – tra cui la tardiva comunicazione del decesso del cane all'attrice - la morte di ON ed i danni, patrimoniali e non, tutti per effetto patiti dall'attrice;
d) accertare e dichiarare il diritto della SI.ra a percepire il risarcimento di tutti i Parte_1 danni, patrimoniali e non, subiti e subendi a seguito dei fatti per cui è causa;
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e) per l'effetto condannare il Controparte_4
in persona del SI. al risarcimento in favore dell'attrice
[...] Controparte_1 dell'importo di € 2.950,00 a titolo di danno patrimoniale, come in premessa specificati;
f) Sempre per l'effetto condannare il convenuto ex art 2059 cc al risarcimento in favore dell'attrice del danno non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 15.000,00.
Il tutto con interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria. - Rigettare ogni avversaria domanda laddove tardiva, infondata in fatto e diritto e non provata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio giudizio, oltre spese al 15%, IVA e CPA”.
Per l'Appellato Controparte_5
:
[...]
“Piaccia all'ecc.ma adita Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e previa ogni ed opportuna declaratoria del caso, così pronunciare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
ad integrale conferma della sentenza n. 2184/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Monza – Sezione I° Civile, in persona del G.O.T. avv. Maxia Stefania, in data 03/10/2024 e pubblicata il successivo 04/10/2024, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, rigettare tutte le domande formulate dall'odierna appellante in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per quanto esposto in atti;
con integrale vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
NEL MERITO, ANCORA IN VIA PRINCIPALE:
condannare la sig.ra al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata Parte_1 in favore della ditta , da Controparte_5 liquidarsi nella somma di €. 10.000,00, per avere l'odierna appellante medesima agito in giudizio con colpa grave e mala fede, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o di equità, da devolversi successivamente in beneficenza in favore del di Monza, sito in Monza (MB), Via S. Damiano n. 21 CP_6
( ad iniziativa della ditta individuale appellata. Email_1
in ogni caso, con integrale vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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Ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si confermano e ripropongono tutte le domande ed eccezioni proposte nel giudizio di primo grado (in ogni atto e verbale di causa) e non accolte nella sentenza impugnata”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto notificato il 09/06/2022, la SI.a ha evocato davanti al Parte_1
Tribunale di Monza il (di seguito Controparte_1 C solo ”), domandando il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ‒ CP_1 in misura, rispettivamente, di € 2.950,00 e di € 15.000,000 ‒ derivati a suo carico in conseguenza del decesso del proprio cane ON, verificatosi mentre l'animale, un dogo argentino di circa quattro anni, era collocato in pensione presso la struttura del convenuto.
Il Centro, inizialmente dichiarato contumace, si è costituito in giudizio il 14/12/2022, eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione, stante l'“omessa indicazione della residenza dell'attrice, siccome imposta e sancita dal disposto di cui all'art. 163 comma III° lett. 2) c.p.c.”, ed insistendo, nel merito, per il rigetto delle domande e la condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Nel corso dell'istruttoria è stato assunto l'interrogatorio formale del convenuto e sono stati escussi i testi compagno della SI.a , e Testimone_2 Parte_1 Testimone_3 all'epoca dei fatti occupato presso il Centro. Non è stato invece sentito il testimone di parte attrice “SI. dipendente della Fido Custode”, avendone il Giudice Tes_1 Controparte_2 revocato l'ammissione perché non compiutamente identificato.
Quindi il Tribunale adìto, con sentenza n. 2184/2024 depositata il 04/09/2024, ha confermato l'inammissibilità del “teste ed ha rigettato sia le domande formulate Tes_1 dalla parte attrice, condannandola al pagamento delle spese processuali in favore del Centro, sia la domanda risarcitoria per lite temeraria avanzata da quest'ultimo.
2. Avverso tale pronuncia, la SI.a ha proposto appello affidato ad un Parte_1 unico, articolato motivo, con cui ha lamentato l'“[e]rrata ed insufficiente interpretazione delle risultanze istruttorie e delle normative pur richiamate in sentenza. Carenza d'istruttoria. Violazione dell'art. 132 n° 4 cpc.”, in particolare denunciando l'“errato convincimento del giudice in ordine alla declaratoria di inammissibilità del teste
“ ” e la “non corretta interpretazione delle risultanze istruttorie e della Tes_1 documentazione allegata”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte, previamente insistendo per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
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Il Centro si è costituito in giudizio in data 30/01/2025 ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello perché iscritto a ruolo il 15/10/2024, ovvero dopo il decorso di 10 giorni dalla relativa notifica, avvenuta il 4/10/2024; nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame e la condanna della SI.a al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. Parte_1
96 c.p.c.
All'udienza del 25/07/2025 il Consigliere Istruttore, rilevata l'esigenza di valutare la tempestività della costituzione in giudizio dell'appellante, “attesa la discrasia tra la data di deposito dell'appello e quella dell'iscrizione a ruolo rilevabile dall'estratto storico”, ha disposto l'acquisizione presso la Cancelleria di certificazione attestante la data di effettiva iscrizione a ruolo. L'Ufficio Ruolo Generale Affari Civili ha dunque certificato, con atto acquisito al giudizio l'11/03/2025, che l'iscrizione a ruolo era stata tempestivamente effettuata dalla parte appellante in data 14/10/2025 e non il giorno seguente, come per errore inizialmente indicato.
L'istanza ex art. 283 c.p.c. presentata dall'appellante è stata respinta con ordinanza in data 11/03/2025 del Collegio, che ha condannato anche al pagamento in favore Parte_1 della cassa delle ammende della pena pecuniaria di € 500,00.
Assegnati dal Consigliere Istruttore i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata infine rimessa in decisione il 21/10/2025, all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
*** *** ***
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Si osserva anzitutto che, nel formulare le conclusioni “in via istruttoria”, la SI. Parte_1 ha omesso di articolare puntualmente le proprie richieste di prova, limitandosi a reiterare, in modo del tutto generico, “tutte le richieste istruttorie articolate in primo grado e non ammesse”.
L'istanza, così come formulata, è inammissibile.
Ha chiarito al riguardo la giurisprudenza di legittimità che, “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado” (cfr. Cass., ordinanza n. 16420 del 09/06/2023; Cass. n. 5812 del 23/03/2016).
Per la stessa ragione, non è possibile dare ingresso all'audizione del teste indicato genericamente come “ , non risultando specificamente riproposti i capitoli su cui lo Tes_1
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stesso dovrebbe essere chiamato deporre, ma limitandosi la parte a definirlo come “molto rilevante ai fini del decidere”.
Non è del resto fondato neppure il motivo di censura, con cui l'appellante lamenta la mancata escussione di tale teste nel giudizio di primo grado, sul rilievo che, a prescindere dalla mancanza del cognome, l'indicazione del nome e della qualifica di Tes_1 dipendente di “ Custode” consentirebbero comunque di superare Controparte_2 ogni possibile dubbio in ordine alla sua corretta identificazione.
Come noto, l'art. 244 c.p.c. richiede l'indicazione specifica della persona da interrogare, nel senso che, in presenza di eventuali imprecisioni nel nome, ne risulti comunque chiara e inequivocabile l'identificazione attraverso altri elementi, poiché diversamente si verrebbe a determinare un vulnus alla difesa e al contraddittorio.
Nel caso in esame, non si tratta tanto di imprecisione, quanto piuttosto di un'indicazione (il solo nome , possibile diminutivo di o di nomi composti a partire da Tes_1 Per_1 quest'ultimo) tanto generica da non consentire di vedere scongiurato il rischio, paventato dal primo Giudice, della possibile citazione di una persona diversa da quella originariamente indicata, con conseguente impossibilità per la controparte di esercitare il proprio diritto di difesa.
Tale incertezza non può essere superata neppure in considerazione del ruolo attribuito al testimone, data l'indicazione, altrettanto generica, della relativa qualità di “dipendente” della Società “ ”, senza alcuna precisazione delle mansioni Controparte_2 concretamente svolte.
Anche a voler prescindere da tali assorbenti notazioni, la valutazione di inammissibilità della prova di cui si tratta, oltre che per insufficiente identificazione del teste, deve in ogni caso proclamarsi per il fatto che le circostanze capitolate in primo grado sono, in parte, incontestate (cap. 12, relativo al ritiro della salma del cane ON su incarico della SI.a
) e comunque provate anche sulla base delle risultanze documentali (cap. 13, Parte_1 riguardante lo stato di congelamento dell'animale al momento del ritiro, del tutto evidente nelle fotografie prodotte); in parte, implicano la formulazione di giudizi e valutazioni preclusi ai testimoni (cap. 14, sull'impossibilità “di effettuare alcuna autopsia … a causa dell'avanzato stato di congelamento del corpo” – cap. 15, sul fatto che “un corpo nello stato di congelamento come quello in cui si trovava ON era morto già da diversi giorni e non in data 28.03.2020”); in parte, si dimostrano prive di rilievo ai fini della decisione (cap. 16, sul fatto che “a seguito di quanto appreso dal sig. la SI.ra Tes_1 Parte_1 chiedeva che ON venisse cremato”).
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5. Nel merito, l'appellante lamenta che il convincimento espresso dal Giudice a quo si fonderebbe “su argomentazioni non condivisibili ed inesatte, frutto di una non corretta interpretazione delle risultanze istruttorie e della documentazione allegata”.
La critica è priva di fondamento, dovendo anzitutto evidenziarsi come la ricostruzione dei fatti di causa, fondata dal Tribunale sugli esiti dell'attività cognitiva svolta, si dimostri del tutto chiara, coerente e pienamente condivisibile.
5.1. È circostanza pacifica che la SI.a si fosse rivolta al Parte_1 Controparte_3 per collocare in pensione il proprio cane Axel, detto ON, per il periodo dal
[...]
21/12/2018 al 10/01/2019 (cfr. doc. n. 4 fascicolo di primo grado appellato), essendosi tuttavia il ricovero protratto ininterrottamente fino al decesso dell'animale, avvenuto nel marzo 2020. Il teste compagno dell'appellante, ha dichiarato di avere Testimone_2 consegnato personalmente il cane alla struttura e che successivamente né lui né la SI.a lo avevano più rivisto, in quanto per motivi personali si trovavano fuori regione Parte_1
(circostanza confermata anche dal teste , all'epoca dipendente della Testimone_3
Ditta appellata, il quale ha riferito che, proprio per la totale mancanza di visite, l'animale era stato soprannominato “l'orfanello”).
Deve intendersi ulteriormente provato che il cane ON sia stato rinvenuto privo di vita all'interno del proprio box il giorno 28 marzo 2020 intorno alle ore 6 del mattino, all'inizio del giro di pulizie.
Il teste ha infatti dichiarato di avere assistito personalmente al Testimone_3 relativo ritrovamento, effettuato dal SI. ; ha anche chiarito che, Controparte_1 sebbene l'ora del decesso non fosse ricostruibile con certezza, poiché il cane si presentava in quel momento “già rigido e freddo”, l'animale era senz'altro vivo fino alle ore 12 del giorno precedente, quando era terminato il suo turno di lavoro.
Ancora, dall'esame dei testi e si ricava che il SI. ebbe ad informare Tes_2 Tes_3 CP_1 telefonicamente la SI.a del decesso del cane poco dopo il ritrovamento, intorno Parte_1 alle ore 8 del mattino, e che durante il colloquio telefonico l'odierna appellata gli riferì di voler incaricare personalmente un soggetto terzo del ritiro dell'animale e della sua cremazione.
Nel frattempo, ha aggiunto il teste la salma era stata avvolta in una coperta e Tes_3 posizionata all'interno di un abbattitore, ove era rimasta fino alle ore 13 circa, quando era stata ritirata dalla ditta di cremazione incaricata dalla SI.a . Secondo quanto Parte_1 dichiarato dal convenuto in sede di interrogatorio formale, l'abbattitore raggiunge la temperatura di - 60°C in poche ore, il che pare idoneo a spiegare lo stato di congelamento pagina 7 di 12 n. r.g. 2859/2024
in cui si trovava l'animale al momento del ritiro, come in atti documentato (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado ). Parte_1
Tali essendo i fatti accertati, non ha trovato invece alcun riscontro la diversa ricostruzione prospettata da parte appellante, secondo la quale lo stato di congelamento attesterebbe che il decesso dell'animale era avvenuto ben prima del 28 marzo 2020.
Tale evenienza risulta infatti apertamente sconfessata non solo dalle riportate dichiarazioni del SI. sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare (tanto Testimone_3 più che lo stesso, al momento dell'esame testimoniale, non manteneva alcun rapporto di dipendenza con il , ma anche alla luce della prova Controparte_1 documentale costituita dal certificato di morte compilato dal veterinario dott. Per_2
incaricato dalla struttura, attestante la morte dell'animale come appunto avvenuta
[...] il 28.3.2020.
Né può dirsi dirimente il fatto che la salma del cane sia stata conservata in abbattitore invece che all'interno di una cella frigorifera.
Tale circostanza, se da un lato appare ragionevolmente compatibile con lo stato di congelamento dell'animale già raggiunto a sette ore dalla morte, dall'altro non può riguardarsi come certamente dimostrativa dell'intenzione del di mascherare l'orario CP_1
e la causa del decesso, in assenza di ulteriori elementi probatori a suffragio.
Né è sostenibile che la struttura dovesse conservare il corpo dell'animale in cella frigorifera, non essendovi al riguardo alcun obbligo di legge, né essendo per converso vietata la scelta di utilizzare allo scopo un abbattitore, come di fatto avvenuto.
5.2. Alla luce di tali rilievi, la Corte ritiene di dover concordare con il Giudice di prime cure quanto all'inesistenza di profili di responsabilità dell'appellato da cui possano derivare obblighi risarcitori a suo carico nei confronti di . Parte_1
Il rapporto negoziale intercorso tra le parti, avente a oggetto l'affidamento in pensione di un animale da compagnia, deve giuridicamente qualificarsi come contratto atipico riconducibile al deposito oneroso di cui all'art. 1766 c.c. Mediante la relativa stipula, il ha assunto l'obbligo di custodire il cane con la diligenza del buon padre di famiglia CP_1
a norma dell'art. 1768 c.c. e di denunziare immediatamente la perdita della detenzione derivata da fatto a sé non imputabile, ex art. 1780 c.c.
Tale inquadramento risulta confermato dalla Suprema Corte, la quale, con la recentissima pronuncia n. 19497 del 15 luglio 2025, in un analogo caso di morte improvvisa di un cane in custodia a causa di torsione gastroplenica, ha appunto ritenuto che “ […] la fattispecie
… fosse riconducibile ad un contratto atipico inquadrabile nella disciplina di cui al pagina 8 di 12 n. r.g. 2859/2024
contratto di deposito ai sensi dell'art. 1766 c.c. e ss., con onere per il depositario di provare di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia nell'esecuzione della prestazione e che l'inadempimento fosse derivato da causa a lui non imputabile secondo la regola generale prescritta dall'art. 1218 c.c.”.
In applicazione di tali principi, a fronte dell'inadempimento contrattuale allegato dall'appellante, si configura nel caso in esame l'onere per il di fornire la prova CP_1 liberatoria, dimostrando di aver custodito diligentemente l'animale durante il periodo di affidamento e di averne perduto la custodia ‒ quale conseguenza del decesso ‒ per causa non imputabile a fatto proprio secondo la regola generale di cui all'art. 1218 c.c.
Né vi è dubbio che tale onere probatorio sia stato compiutamente assolto da parte dell'appellato.
L'istruttoria svolta in primo grado ha fatto in particolare emergere come il abbia CP_1 adempiuto con la dovuta diligenza alla propria obbligazione di cura e di sorveglianza del cane ON per tutta la durata dell'affidamento e l'improvviso decesso dell'animale nelle ore notturne sia derivato da causa non ascrivibile all'appellato.
Quanto al primo profilo, dalla testimonianza del teste si ricava Testimone_3 infatti che nel periodo di permanenza presso il Centro l'animale veniva regolarmente nutrito (incombenza di cui era responsabile lo stesso teste), aveva a disposizione una gabbia singola e usufruiva quotidianamente di ampi spazi di c.d. sgambamento all'aria aperta;
il SI. si occupava inoltre personalmente di pesarlo, lavarlo e spazzolarlo CP_1 ogni quindici giorni, con garanzia, all'occorrenza, di assistenza veterinaria.
Tali circostanze, non smentite da elementi di segno contrario positivamente acquisiti al processo, rendono ragione dell'uso effettivo della diligenza di cui all'art. 1768 c.c. nell'esecuzione, da parte del , della prestazione di custodia dovuta, essendosi CP_1 quest'ultima compendiata – per quanto emerso in corso d'istruttoria – nell'osservanza puntuale degli obblighi di buon governo del cane ON dal punto di vista dell'alimentazione, dell'accudimento, nonché della prevenzione e della cura delle malattie.
Riguardo poi alla causa del decesso dell'animale, si osserva che, sebbene quest'ultima non sia stata compiutamente identificata, non essendo stata eseguita l'autopsia, risulta tuttavia ricondotta a “cause naturali” dal veterinario dott. intervenuto il 28/03/2020 Persona_2
a redigere il certificato di morte (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado ). Parte_1
Se ne desume che il perimento del cane, nonostante la giovane età, sia stato determinato da cause repentine e non immediatamente riconoscibili, in assenza di evidenze o criticità particolari emerse a seguito dell'esame obiettivo della salma.
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A fronte del comprovato assolvimento dei propri obblighi da parte del con la CP_1 diligenza dovuta, la perdita dell'animale deve dunque riguardarsi come ipotesi di caso fortuito, ovvero come evento imprevedibile e comunque non derivato da omessa cura o sorveglianza del custode, poiché del tutto estraneo alla sua sfera di controllo.
Un eventuale inadempimento del deve essere ulteriormente escluso rispetto CP_1 all'obbligo di tempestiva comunicazione di cui all'art. 1780 c.c., essendo chiaramente emerso dall'istruttoria orale (in particolare dalle deposizioni dei testi escussi) che il SI. ebbe prontamente ad informare la SI.a del decesso del cane, dopo aver CP_1 Parte_1 dapprima vanamente tentato di mettersi in contatto con il compagno della stessa, SI.
Testimone_2
In definitiva, l'impugnata sentenza del Tribunale di Monza non può dunque che trovare integrale conferma, risultando correttamente esclusa la sussistenza dei presupposti per far luogo al risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, asseritamente sofferti dall'appellante in conseguenza della perdita dell'animale di sua proprietà, lasciato in affidamento al . Controparte_1
6. Non è in ogni caso possibile pervenire ad una pronuncia di condanna nei confronti di ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., come richiesto dall'appellato. Parte_1
Sebbene la responsabilità aggravata prevista da tale norma, a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma, non richieda la prova del danno, la stessa esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, ravvisabili nella violazione di quel grado minimo di diligenza che avrebbe consentito a quest'ultima di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. S.U. 11.12.2007 n. 25831; Cass. 18.1.2010 n. 654).
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare al riguardo che i presupposti della mala fede o della colpa grave, comunque indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. (Cass. 30.11.2012 n. 21570), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, tanto da potersi considerare meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte, così da contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726). Ha anche ritenuto che sia ravvisabile ipotesi di malafede o colpa grave nella pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per la relativa contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass. S.U. 22 febbraio 2016 n. 3376), ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica delle censure svolte in sede di gravame (Cass. 18 novembre 2014 n. 24546), o ancora per la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 26 marzo 2013 n. 7620). pagina 10 di 12 n. r.g. 2859/2024
A giudizio della Corte, tali presupposti non ricorrono nel caso in esame, non essendo il comportamento processuale complessivamente tenuto dall'appellante apprezzabile in termini di antigiuridicità per mancato rispetto dei canoni di lealtà e di probità processuale (art. 88 c.p.c.), dal momento che la scelta della SI.a di interporre appello avverso Parte_1 la sentenza n. 2184/2024 del Tribunale di Monza a motivo della ritenuta erroneità, in fatto e in diritto, della decisione assunta si pone come legittimo esercizio di prerogative processuali connaturate all'esercizio del diritto di difesa e non come iniziativa giudiziaria avventata, dato l'evidente intento di sollecitare una diversa lettura delle risultanze processuali e una differente soluzione giuridica del caso, senza dunque uso strumentale e pretestuoso del mezzo di impugnazione. Considerata inoltre la peculiarità della vicenda e la complessiva dinamica dei fatti, la mala fede o la colpa grave dell'appellante non possono desumersi dalla mera consapevolezza del proprio (parziale) inadempimento, aspetto rimasto peraltro estraneo al presente giudizio, dato che la proposizione di eventuali pretese economiche da parte dell'appellato è stata resa inammissibile dalla sua tardiva costituzione in primo grado.
7. Da ultimo, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., il rigetto del gravame determina la condannata dell'appellante a rifondere al le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado, che, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), si liquidano ex D.M. n. 147/2022 in complessivi € 4.888,00, per compensi (di cui
€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale in base ai valori medi, ed € 922,00 per la fase di trattazione/istruttoria in base ai valori minimi, dato il mancato svolgimento di attività istruttoria nel presente grado), oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
A carico di , in quanto soccombente, grava anche il versamento Parte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co.
1-quater, inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2184/2024, emessa il
[...]
03/09/2024 e pubblicata il 04/09/2024; ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellato;
pagina 11 di 12 n. r.g. 2859/2024
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 [...]
delle spese del presente grado del giudizio, Controparte_1 liquidate in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. Parte_1
115/2002, art. 13, co. 1-quater, inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 24 ottobre 2025.
Il Presidente est.
AR ZI RI
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT Silvia Bernardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AR ZI RI Presidente rel. dr. Antonio Corte Consigliere
dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2859/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIADA Parte_1 C.F._1
BERNARDI, elettivamente domiciliato in VIA VIRGILIO N 1 L 00193 ROMA presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. LUCA MANICI, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA CARLO PRINA 22 20900 MONZA presso il difensore
APPELLATO
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1 n. r.g. 2859/2024
“La difesa dell'appellante, che in questa sede si riporta integralmente all'atto introduttivo del presente procedimento ed ai verbali di udienza, insiste nelle richieste istruttorie già formulate nell'atto di appello (pag. 22) e segnatamente:
- si reiterano tutte le richieste istruttorie articolate in primo grado e non ammesse
- si chiede disporsi l'escussione del teste SI. dipendente della Tes_1 Controparte_2
domiciliato presso l' in Via Emilio Morosini n 46 in Milano,
[...] CP_2 per tutti i motivi di cui all'atto di appello e laddove teste molto rilevante ai fini del decidere.
In subordine l'Avv. Bernardi si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione – insistendo per il loro integrale accoglimento – che a seguire si trascrivono per comodità di lettura:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglimento della domanda per tutte le causali di cui in premessa recependo tutti i motivi di gravame così come rassegnati:
- In via preliminare sospendere ex artt. 283 e 351 cpc con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza n ° 2184/24 emessa dal Tribunale Civile di Monza, Dott.ssa Maxia, a definizione del giudizio RG 5272/22 in data 03.09.2024, depositata in data 04.09.2024 e notificata via PEC in data 04.09.2024, sussistendone i presupposti di legge;
- Nel merito, in via principale riformare in ogni sua parte l'appellata sentenza e recepire le conclusioni rassegnate nel giudizio di I grado e per l'effetto:
a) rigettare poiché tardive, infondate ed inammissibili tutte le eccezioni preliminari e domande ex adverso spiegate nella comparsa di costituzione depositata il 14.12.2022;
b) accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del Controparte_3
SI. ut in atti indicata per violazione del disposto di cui all'art. 1766 Controparte_1
e sgg cc per il decesso del cane ON di proprietà dell'attrice avvenuta in data 28.03.2020;
c) accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento posto in essere del convenuto rispetto agli obblighi gravanti in capo al custode – tra cui la tardiva comunicazione del decesso del cane all'attrice - la morte di ON ed i danni, patrimoniali e non, tutti per effetto patiti dall'attrice;
d) accertare e dichiarare il diritto della SI.ra a percepire il risarcimento di tutti i Parte_1 danni, patrimoniali e non, subiti e subendi a seguito dei fatti per cui è causa;
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e) per l'effetto condannare il Controparte_4
in persona del SI. al risarcimento in favore dell'attrice
[...] Controparte_1 dell'importo di € 2.950,00 a titolo di danno patrimoniale, come in premessa specificati;
f) Sempre per l'effetto condannare il convenuto ex art 2059 cc al risarcimento in favore dell'attrice del danno non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 15.000,00.
Il tutto con interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria. - Rigettare ogni avversaria domanda laddove tardiva, infondata in fatto e diritto e non provata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio giudizio, oltre spese al 15%, IVA e CPA”.
Per l'Appellato Controparte_5
:
[...]
“Piaccia all'ecc.ma adita Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e previa ogni ed opportuna declaratoria del caso, così pronunciare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
ad integrale conferma della sentenza n. 2184/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Monza – Sezione I° Civile, in persona del G.O.T. avv. Maxia Stefania, in data 03/10/2024 e pubblicata il successivo 04/10/2024, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, rigettare tutte le domande formulate dall'odierna appellante in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per quanto esposto in atti;
con integrale vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
NEL MERITO, ANCORA IN VIA PRINCIPALE:
condannare la sig.ra al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata Parte_1 in favore della ditta , da Controparte_5 liquidarsi nella somma di €. 10.000,00, per avere l'odierna appellante medesima agito in giudizio con colpa grave e mala fede, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o di equità, da devolversi successivamente in beneficenza in favore del di Monza, sito in Monza (MB), Via S. Damiano n. 21 CP_6
( ad iniziativa della ditta individuale appellata. Email_1
in ogni caso, con integrale vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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Ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si confermano e ripropongono tutte le domande ed eccezioni proposte nel giudizio di primo grado (in ogni atto e verbale di causa) e non accolte nella sentenza impugnata”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto notificato il 09/06/2022, la SI.a ha evocato davanti al Parte_1
Tribunale di Monza il (di seguito Controparte_1 C solo ”), domandando il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ‒ CP_1 in misura, rispettivamente, di € 2.950,00 e di € 15.000,000 ‒ derivati a suo carico in conseguenza del decesso del proprio cane ON, verificatosi mentre l'animale, un dogo argentino di circa quattro anni, era collocato in pensione presso la struttura del convenuto.
Il Centro, inizialmente dichiarato contumace, si è costituito in giudizio il 14/12/2022, eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione, stante l'“omessa indicazione della residenza dell'attrice, siccome imposta e sancita dal disposto di cui all'art. 163 comma III° lett. 2) c.p.c.”, ed insistendo, nel merito, per il rigetto delle domande e la condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Nel corso dell'istruttoria è stato assunto l'interrogatorio formale del convenuto e sono stati escussi i testi compagno della SI.a , e Testimone_2 Parte_1 Testimone_3 all'epoca dei fatti occupato presso il Centro. Non è stato invece sentito il testimone di parte attrice “SI. dipendente della Fido Custode”, avendone il Giudice Tes_1 Controparte_2 revocato l'ammissione perché non compiutamente identificato.
Quindi il Tribunale adìto, con sentenza n. 2184/2024 depositata il 04/09/2024, ha confermato l'inammissibilità del “teste ed ha rigettato sia le domande formulate Tes_1 dalla parte attrice, condannandola al pagamento delle spese processuali in favore del Centro, sia la domanda risarcitoria per lite temeraria avanzata da quest'ultimo.
2. Avverso tale pronuncia, la SI.a ha proposto appello affidato ad un Parte_1 unico, articolato motivo, con cui ha lamentato l'“[e]rrata ed insufficiente interpretazione delle risultanze istruttorie e delle normative pur richiamate in sentenza. Carenza d'istruttoria. Violazione dell'art. 132 n° 4 cpc.”, in particolare denunciando l'“errato convincimento del giudice in ordine alla declaratoria di inammissibilità del teste
“ ” e la “non corretta interpretazione delle risultanze istruttorie e della Tes_1 documentazione allegata”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte, previamente insistendo per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
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Il Centro si è costituito in giudizio in data 30/01/2025 ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello perché iscritto a ruolo il 15/10/2024, ovvero dopo il decorso di 10 giorni dalla relativa notifica, avvenuta il 4/10/2024; nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame e la condanna della SI.a al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. Parte_1
96 c.p.c.
All'udienza del 25/07/2025 il Consigliere Istruttore, rilevata l'esigenza di valutare la tempestività della costituzione in giudizio dell'appellante, “attesa la discrasia tra la data di deposito dell'appello e quella dell'iscrizione a ruolo rilevabile dall'estratto storico”, ha disposto l'acquisizione presso la Cancelleria di certificazione attestante la data di effettiva iscrizione a ruolo. L'Ufficio Ruolo Generale Affari Civili ha dunque certificato, con atto acquisito al giudizio l'11/03/2025, che l'iscrizione a ruolo era stata tempestivamente effettuata dalla parte appellante in data 14/10/2025 e non il giorno seguente, come per errore inizialmente indicato.
L'istanza ex art. 283 c.p.c. presentata dall'appellante è stata respinta con ordinanza in data 11/03/2025 del Collegio, che ha condannato anche al pagamento in favore Parte_1 della cassa delle ammende della pena pecuniaria di € 500,00.
Assegnati dal Consigliere Istruttore i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata infine rimessa in decisione il 21/10/2025, all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
*** *** ***
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Si osserva anzitutto che, nel formulare le conclusioni “in via istruttoria”, la SI. Parte_1 ha omesso di articolare puntualmente le proprie richieste di prova, limitandosi a reiterare, in modo del tutto generico, “tutte le richieste istruttorie articolate in primo grado e non ammesse”.
L'istanza, così come formulata, è inammissibile.
Ha chiarito al riguardo la giurisprudenza di legittimità che, “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado” (cfr. Cass., ordinanza n. 16420 del 09/06/2023; Cass. n. 5812 del 23/03/2016).
Per la stessa ragione, non è possibile dare ingresso all'audizione del teste indicato genericamente come “ , non risultando specificamente riproposti i capitoli su cui lo Tes_1
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stesso dovrebbe essere chiamato deporre, ma limitandosi la parte a definirlo come “molto rilevante ai fini del decidere”.
Non è del resto fondato neppure il motivo di censura, con cui l'appellante lamenta la mancata escussione di tale teste nel giudizio di primo grado, sul rilievo che, a prescindere dalla mancanza del cognome, l'indicazione del nome e della qualifica di Tes_1 dipendente di “ Custode” consentirebbero comunque di superare Controparte_2 ogni possibile dubbio in ordine alla sua corretta identificazione.
Come noto, l'art. 244 c.p.c. richiede l'indicazione specifica della persona da interrogare, nel senso che, in presenza di eventuali imprecisioni nel nome, ne risulti comunque chiara e inequivocabile l'identificazione attraverso altri elementi, poiché diversamente si verrebbe a determinare un vulnus alla difesa e al contraddittorio.
Nel caso in esame, non si tratta tanto di imprecisione, quanto piuttosto di un'indicazione (il solo nome , possibile diminutivo di o di nomi composti a partire da Tes_1 Per_1 quest'ultimo) tanto generica da non consentire di vedere scongiurato il rischio, paventato dal primo Giudice, della possibile citazione di una persona diversa da quella originariamente indicata, con conseguente impossibilità per la controparte di esercitare il proprio diritto di difesa.
Tale incertezza non può essere superata neppure in considerazione del ruolo attribuito al testimone, data l'indicazione, altrettanto generica, della relativa qualità di “dipendente” della Società “ ”, senza alcuna precisazione delle mansioni Controparte_2 concretamente svolte.
Anche a voler prescindere da tali assorbenti notazioni, la valutazione di inammissibilità della prova di cui si tratta, oltre che per insufficiente identificazione del teste, deve in ogni caso proclamarsi per il fatto che le circostanze capitolate in primo grado sono, in parte, incontestate (cap. 12, relativo al ritiro della salma del cane ON su incarico della SI.a
) e comunque provate anche sulla base delle risultanze documentali (cap. 13, Parte_1 riguardante lo stato di congelamento dell'animale al momento del ritiro, del tutto evidente nelle fotografie prodotte); in parte, implicano la formulazione di giudizi e valutazioni preclusi ai testimoni (cap. 14, sull'impossibilità “di effettuare alcuna autopsia … a causa dell'avanzato stato di congelamento del corpo” – cap. 15, sul fatto che “un corpo nello stato di congelamento come quello in cui si trovava ON era morto già da diversi giorni e non in data 28.03.2020”); in parte, si dimostrano prive di rilievo ai fini della decisione (cap. 16, sul fatto che “a seguito di quanto appreso dal sig. la SI.ra Tes_1 Parte_1 chiedeva che ON venisse cremato”).
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5. Nel merito, l'appellante lamenta che il convincimento espresso dal Giudice a quo si fonderebbe “su argomentazioni non condivisibili ed inesatte, frutto di una non corretta interpretazione delle risultanze istruttorie e della documentazione allegata”.
La critica è priva di fondamento, dovendo anzitutto evidenziarsi come la ricostruzione dei fatti di causa, fondata dal Tribunale sugli esiti dell'attività cognitiva svolta, si dimostri del tutto chiara, coerente e pienamente condivisibile.
5.1. È circostanza pacifica che la SI.a si fosse rivolta al Parte_1 Controparte_3 per collocare in pensione il proprio cane Axel, detto ON, per il periodo dal
[...]
21/12/2018 al 10/01/2019 (cfr. doc. n. 4 fascicolo di primo grado appellato), essendosi tuttavia il ricovero protratto ininterrottamente fino al decesso dell'animale, avvenuto nel marzo 2020. Il teste compagno dell'appellante, ha dichiarato di avere Testimone_2 consegnato personalmente il cane alla struttura e che successivamente né lui né la SI.a lo avevano più rivisto, in quanto per motivi personali si trovavano fuori regione Parte_1
(circostanza confermata anche dal teste , all'epoca dipendente della Testimone_3
Ditta appellata, il quale ha riferito che, proprio per la totale mancanza di visite, l'animale era stato soprannominato “l'orfanello”).
Deve intendersi ulteriormente provato che il cane ON sia stato rinvenuto privo di vita all'interno del proprio box il giorno 28 marzo 2020 intorno alle ore 6 del mattino, all'inizio del giro di pulizie.
Il teste ha infatti dichiarato di avere assistito personalmente al Testimone_3 relativo ritrovamento, effettuato dal SI. ; ha anche chiarito che, Controparte_1 sebbene l'ora del decesso non fosse ricostruibile con certezza, poiché il cane si presentava in quel momento “già rigido e freddo”, l'animale era senz'altro vivo fino alle ore 12 del giorno precedente, quando era terminato il suo turno di lavoro.
Ancora, dall'esame dei testi e si ricava che il SI. ebbe ad informare Tes_2 Tes_3 CP_1 telefonicamente la SI.a del decesso del cane poco dopo il ritrovamento, intorno Parte_1 alle ore 8 del mattino, e che durante il colloquio telefonico l'odierna appellata gli riferì di voler incaricare personalmente un soggetto terzo del ritiro dell'animale e della sua cremazione.
Nel frattempo, ha aggiunto il teste la salma era stata avvolta in una coperta e Tes_3 posizionata all'interno di un abbattitore, ove era rimasta fino alle ore 13 circa, quando era stata ritirata dalla ditta di cremazione incaricata dalla SI.a . Secondo quanto Parte_1 dichiarato dal convenuto in sede di interrogatorio formale, l'abbattitore raggiunge la temperatura di - 60°C in poche ore, il che pare idoneo a spiegare lo stato di congelamento pagina 7 di 12 n. r.g. 2859/2024
in cui si trovava l'animale al momento del ritiro, come in atti documentato (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado ). Parte_1
Tali essendo i fatti accertati, non ha trovato invece alcun riscontro la diversa ricostruzione prospettata da parte appellante, secondo la quale lo stato di congelamento attesterebbe che il decesso dell'animale era avvenuto ben prima del 28 marzo 2020.
Tale evenienza risulta infatti apertamente sconfessata non solo dalle riportate dichiarazioni del SI. sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare (tanto Testimone_3 più che lo stesso, al momento dell'esame testimoniale, non manteneva alcun rapporto di dipendenza con il , ma anche alla luce della prova Controparte_1 documentale costituita dal certificato di morte compilato dal veterinario dott. Per_2
incaricato dalla struttura, attestante la morte dell'animale come appunto avvenuta
[...] il 28.3.2020.
Né può dirsi dirimente il fatto che la salma del cane sia stata conservata in abbattitore invece che all'interno di una cella frigorifera.
Tale circostanza, se da un lato appare ragionevolmente compatibile con lo stato di congelamento dell'animale già raggiunto a sette ore dalla morte, dall'altro non può riguardarsi come certamente dimostrativa dell'intenzione del di mascherare l'orario CP_1
e la causa del decesso, in assenza di ulteriori elementi probatori a suffragio.
Né è sostenibile che la struttura dovesse conservare il corpo dell'animale in cella frigorifera, non essendovi al riguardo alcun obbligo di legge, né essendo per converso vietata la scelta di utilizzare allo scopo un abbattitore, come di fatto avvenuto.
5.2. Alla luce di tali rilievi, la Corte ritiene di dover concordare con il Giudice di prime cure quanto all'inesistenza di profili di responsabilità dell'appellato da cui possano derivare obblighi risarcitori a suo carico nei confronti di . Parte_1
Il rapporto negoziale intercorso tra le parti, avente a oggetto l'affidamento in pensione di un animale da compagnia, deve giuridicamente qualificarsi come contratto atipico riconducibile al deposito oneroso di cui all'art. 1766 c.c. Mediante la relativa stipula, il ha assunto l'obbligo di custodire il cane con la diligenza del buon padre di famiglia CP_1
a norma dell'art. 1768 c.c. e di denunziare immediatamente la perdita della detenzione derivata da fatto a sé non imputabile, ex art. 1780 c.c.
Tale inquadramento risulta confermato dalla Suprema Corte, la quale, con la recentissima pronuncia n. 19497 del 15 luglio 2025, in un analogo caso di morte improvvisa di un cane in custodia a causa di torsione gastroplenica, ha appunto ritenuto che “ […] la fattispecie
… fosse riconducibile ad un contratto atipico inquadrabile nella disciplina di cui al pagina 8 di 12 n. r.g. 2859/2024
contratto di deposito ai sensi dell'art. 1766 c.c. e ss., con onere per il depositario di provare di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia nell'esecuzione della prestazione e che l'inadempimento fosse derivato da causa a lui non imputabile secondo la regola generale prescritta dall'art. 1218 c.c.”.
In applicazione di tali principi, a fronte dell'inadempimento contrattuale allegato dall'appellante, si configura nel caso in esame l'onere per il di fornire la prova CP_1 liberatoria, dimostrando di aver custodito diligentemente l'animale durante il periodo di affidamento e di averne perduto la custodia ‒ quale conseguenza del decesso ‒ per causa non imputabile a fatto proprio secondo la regola generale di cui all'art. 1218 c.c.
Né vi è dubbio che tale onere probatorio sia stato compiutamente assolto da parte dell'appellato.
L'istruttoria svolta in primo grado ha fatto in particolare emergere come il abbia CP_1 adempiuto con la dovuta diligenza alla propria obbligazione di cura e di sorveglianza del cane ON per tutta la durata dell'affidamento e l'improvviso decesso dell'animale nelle ore notturne sia derivato da causa non ascrivibile all'appellato.
Quanto al primo profilo, dalla testimonianza del teste si ricava Testimone_3 infatti che nel periodo di permanenza presso il Centro l'animale veniva regolarmente nutrito (incombenza di cui era responsabile lo stesso teste), aveva a disposizione una gabbia singola e usufruiva quotidianamente di ampi spazi di c.d. sgambamento all'aria aperta;
il SI. si occupava inoltre personalmente di pesarlo, lavarlo e spazzolarlo CP_1 ogni quindici giorni, con garanzia, all'occorrenza, di assistenza veterinaria.
Tali circostanze, non smentite da elementi di segno contrario positivamente acquisiti al processo, rendono ragione dell'uso effettivo della diligenza di cui all'art. 1768 c.c. nell'esecuzione, da parte del , della prestazione di custodia dovuta, essendosi CP_1 quest'ultima compendiata – per quanto emerso in corso d'istruttoria – nell'osservanza puntuale degli obblighi di buon governo del cane ON dal punto di vista dell'alimentazione, dell'accudimento, nonché della prevenzione e della cura delle malattie.
Riguardo poi alla causa del decesso dell'animale, si osserva che, sebbene quest'ultima non sia stata compiutamente identificata, non essendo stata eseguita l'autopsia, risulta tuttavia ricondotta a “cause naturali” dal veterinario dott. intervenuto il 28/03/2020 Persona_2
a redigere il certificato di morte (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado ). Parte_1
Se ne desume che il perimento del cane, nonostante la giovane età, sia stato determinato da cause repentine e non immediatamente riconoscibili, in assenza di evidenze o criticità particolari emerse a seguito dell'esame obiettivo della salma.
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A fronte del comprovato assolvimento dei propri obblighi da parte del con la CP_1 diligenza dovuta, la perdita dell'animale deve dunque riguardarsi come ipotesi di caso fortuito, ovvero come evento imprevedibile e comunque non derivato da omessa cura o sorveglianza del custode, poiché del tutto estraneo alla sua sfera di controllo.
Un eventuale inadempimento del deve essere ulteriormente escluso rispetto CP_1 all'obbligo di tempestiva comunicazione di cui all'art. 1780 c.c., essendo chiaramente emerso dall'istruttoria orale (in particolare dalle deposizioni dei testi escussi) che il SI. ebbe prontamente ad informare la SI.a del decesso del cane, dopo aver CP_1 Parte_1 dapprima vanamente tentato di mettersi in contatto con il compagno della stessa, SI.
Testimone_2
In definitiva, l'impugnata sentenza del Tribunale di Monza non può dunque che trovare integrale conferma, risultando correttamente esclusa la sussistenza dei presupposti per far luogo al risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, asseritamente sofferti dall'appellante in conseguenza della perdita dell'animale di sua proprietà, lasciato in affidamento al . Controparte_1
6. Non è in ogni caso possibile pervenire ad una pronuncia di condanna nei confronti di ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., come richiesto dall'appellato. Parte_1
Sebbene la responsabilità aggravata prevista da tale norma, a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma, non richieda la prova del danno, la stessa esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, ravvisabili nella violazione di quel grado minimo di diligenza che avrebbe consentito a quest'ultima di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. S.U. 11.12.2007 n. 25831; Cass. 18.1.2010 n. 654).
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare al riguardo che i presupposti della mala fede o della colpa grave, comunque indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. (Cass. 30.11.2012 n. 21570), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, tanto da potersi considerare meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte, così da contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726). Ha anche ritenuto che sia ravvisabile ipotesi di malafede o colpa grave nella pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per la relativa contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass. S.U. 22 febbraio 2016 n. 3376), ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica delle censure svolte in sede di gravame (Cass. 18 novembre 2014 n. 24546), o ancora per la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 26 marzo 2013 n. 7620). pagina 10 di 12 n. r.g. 2859/2024
A giudizio della Corte, tali presupposti non ricorrono nel caso in esame, non essendo il comportamento processuale complessivamente tenuto dall'appellante apprezzabile in termini di antigiuridicità per mancato rispetto dei canoni di lealtà e di probità processuale (art. 88 c.p.c.), dal momento che la scelta della SI.a di interporre appello avverso Parte_1 la sentenza n. 2184/2024 del Tribunale di Monza a motivo della ritenuta erroneità, in fatto e in diritto, della decisione assunta si pone come legittimo esercizio di prerogative processuali connaturate all'esercizio del diritto di difesa e non come iniziativa giudiziaria avventata, dato l'evidente intento di sollecitare una diversa lettura delle risultanze processuali e una differente soluzione giuridica del caso, senza dunque uso strumentale e pretestuoso del mezzo di impugnazione. Considerata inoltre la peculiarità della vicenda e la complessiva dinamica dei fatti, la mala fede o la colpa grave dell'appellante non possono desumersi dalla mera consapevolezza del proprio (parziale) inadempimento, aspetto rimasto peraltro estraneo al presente giudizio, dato che la proposizione di eventuali pretese economiche da parte dell'appellato è stata resa inammissibile dalla sua tardiva costituzione in primo grado.
7. Da ultimo, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., il rigetto del gravame determina la condannata dell'appellante a rifondere al le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado, che, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), si liquidano ex D.M. n. 147/2022 in complessivi € 4.888,00, per compensi (di cui
€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale in base ai valori medi, ed € 922,00 per la fase di trattazione/istruttoria in base ai valori minimi, dato il mancato svolgimento di attività istruttoria nel presente grado), oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
A carico di , in quanto soccombente, grava anche il versamento Parte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co.
1-quater, inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2184/2024, emessa il
[...]
03/09/2024 e pubblicata il 04/09/2024; ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellato;
pagina 11 di 12 n. r.g. 2859/2024
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 [...]
delle spese del presente grado del giudizio, Controparte_1 liquidate in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. Parte_1
115/2002, art. 13, co. 1-quater, inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 24 ottobre 2025.
Il Presidente est.
AR ZI RI
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT Silvia Bernardi
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