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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3913 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di OL - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di OL, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3406/2019 assunta in decisione all'udienza del 12 marzo 2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. e , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 nata a [...] il [...], c.f. , in proprio e quali genitori di CodiceFiscale_2 [...]
, nonché , nata a [...] il [...], c.f. Per_1 Parte_3 CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...], c.f. : nata CP_1 CodiceFiscale_4 CP_2
a OL il 21.02.1984, c.f. ; nato a [...] il CodiceFiscale_5 Parte_4
17.101986, c.f. e , nato a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_6 Parte_5 [...]
, tutti in proprio e quali fratelli di , nato a [...] il C.F._7 Persona_1
12.01.1978 e deceduto ivi il 25.03.2011, rappresentati e difesi dall'Avvocato Pietro Di
Girolamo, c.f. , presso il cui studio in Giugliano in Campania (NA) CodiceFiscale_8 alla via Cavour n. 4 elettivamente domiciliano giusta procura in calce alla citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTI
CONTRO
p.i. , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano Testa, c.f. , presso il cui CodiceFiscale_9
studio in OL, alla via Kerbaker n. 55 elettivamente domicilia giusta procura alle liti per P.IVA_ notar del 18.12.2014, rep. n. 186905, racc. n. , indirizzo di Persona_2
posta elettronica certificata Email_2
- 1 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
designata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, Controparte_3
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avvocato Giuseppe Esposito, c.f. , presso il cui studio in Caivano CodiceFiscale_10
(NA), alla via Braucci n. 23 nonché in Caserta al corso Trieste n. 98 elettivamente domicilia, giusta procura alle liti per notar del 18.12.2014, rep. n. 186905, Persona_2
racc. n. 30367, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_3
APPELLATA
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_4 CodiceFiscale_11
APPELLATO – CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i. Controparte_5
P.IVA_4
ALTRA PARTE CONVENUTA IN PRIMO GRADO
(NOTIFICA A FINE DI SOLA DENUNTIATIO LITIS)
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di OL n. 571/2019 pubblicata in data
16 gennaio 2019, non notificata, in materia di risarcimento danni da morte del congiunto vittima di sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 13 luglio 2019 e iscritto a ruolo il 18 luglio 2019 contenente la citazione a comparire per l'udienza del 19 dicembre 2019 , Parte_1 [...]
, , , , e Pt_2 Parte_3 CP_1 CP_2 Parte_4 Parte_5
hanno impugnato la sentenza n. 571/2019, pubblicata in data 16 gennaio 2019, con cui il
Tribunale di OL ha dichiarato unico responsabile del sinistro occorso in CP_4
IA (CE) lungo la S.P. 335, all'altezza della progressiva chilometrica 69 + 900, alle ore
9,35 circa del 25 marzo 2011, in cui , trasportato sul suo motociclo Honda Persona_1
SH 300, ha perso la vita e , conducente, ha patito gravi conseguenze lesive Parte_5
- 2 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda e che ha loro riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale e iure successionis per le sofferenze del de cuius per l'imminente sua fine, nonché il danno patrimoniale nei limiti in cui lo si è ritenuto provato, al netto di quanto offerto dalla compagnia assicuratrice del responsabile civile e trattenuto a titolo di acconto.
1.1. L'appello è stato affidato a tre motivi, all'esito dei quali i suoi latori hanno chiesto, in via preliminare, di essere ammessi alla prova testimoniale articolata nelle note istruttorie di cui all'art. 183, comma VI n. 2 c.p.c. sulle circostanze indicate ai punti i), j), k), l), con i testimoni indicati;
nel merito, che venga accolto l'appello con condanna di CP_4
e della al risarcimento in loro favore degli ulteriori danni così Controparte_3
individuati: a favore di a titolo di danno patrimoniale € 17.862,00; a favore Parte_1
di a titolo di danno patrimoniale € 17.862,00; a favore di a Parte_2 Parte_5 titolo di danno patrimoniale € 17.862,00 e a titolo di danno non patrimoniale la somma di €
98.000,00 per un totale di € 115.000,00; a favore di , , Parte_3 CP_1 CP_2
e la somma a titolo di danno non patrimoniale di € 56.000,00
[...] Parte_4 ciascuno;
in via alternativa, hanno chiesto alla Corte territoriale che siano loro liquidati gli ulteriori danni - patrimoniali e non patrimoniali - nella diversa misura ritenuta equa di giustizia, considerata la somma corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria sulle spese di giudizio di primo grado da rideterminare in relazione ai criteri legali stabiliti dal D.M. 55/2014 e sulle spese del grado d'appello.
2. In data 19 novembre 2019 si è costituita in giudizio la quale impresa Controparte_3
designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo Garanzie Vittime della Strada, chiedendo la riforma del capo della pronuncia di primo grado relativo alle spese processuali da porsi a carico delle parti appellanti, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo emersi in giudizio elementi a sostegno della responsabilità del veicolo rimasto ignoto.
3. In data 29 novembre 2019 si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_3
rigetto dell'appello in quanto a suo parere inammissibile, improcedibile ed improponibile, nonché infondato in fatto e in diritto;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento del gravame, ha insistito che vengano decurtate le somme liquidate e gli esborsi già corrisposti, comprensivi degli interessi.
Con l'appello incidentale ha chiesto poi che venga escluso il ristoro del danno biologico terminale iure successionis liquidato dal Tribunale in € 30.000,00, non ricorrendone i
- 3 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda presupposti, condannando gli appellanti alla restituzione delle somme ricevute dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado;
in via gradata ne ha chiesto la rimodulazione nel quantum per la minore somma ritenuta di giustizia, con vittoria sulle spese di lite.
4. non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica CP_4
dell'impugnazione al suo indirizzo. Qui l'atto è stato ricevuto a mani proprie del destinatario in data 12 luglio 2019.
La citazione è stata notificata a fini di sola comunicazione alla senza Controparte_5
procurarne la costituzione né l'intervento.
5. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
È stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio e accertata la consultabilità del fascicolo telematico.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo e la fissazione di una nuova udienza collegiale debitamente comunicata, sulle conclusioni che le parti costituite hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 la Corte ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e il deposito delle memorie di replica.
6. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
6.1. Con atto di citazione notificato in data 10 gennaio 2012 , , Parte_1 Parte_2
, , , e hanno Parte_3 CP_1 CP_2 Parte_4 Parte_5
citato in giudizio , l' la e le CP_4 Controparte_6 Controparte_7 uale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia Controparte_8
per le Vittime della Strada allegando che in data 25 marzo 2011, in IA (CE), sulla S.P.
335, alla progressiva chilometrica 69 + 900 direzione Aversa Nord, il veicolo Fiat Palio condotto da ha impattato contro il motociclo Honda SH 300 condotto da CP_4
e con come passeggero;
che in seguito all'intervento dei Parte_5 Persona_1
Carabinieri si constatava che era stato sorpassato sulla destra da un'ignota CP_4
vettura modello Nissan Qashqai e, senza subire urto, aveva perso il controllo del suo veicolo andando ad urtare il motociclo condotto da che procedeva a velocità Parte_5 moderata, travolgendolo al suolo;
che a seguito di tale urto e CP_4 Parte_5
riportavano gravi lesioni, ed in particolare pativa un grave politrauma agli Parte_5
- 4 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda arti inferiori e superiori con ferite lacero-contuse in numerose parti del corpo, mentre
, sbalzato contro la barriera guardrail, subiva un politrauma interessante Persona_1
anche gli organi interni;
che , dopo essere stato trasportato prima Persona_1 all'Ospedale civile di Aversa e, per l'aggravarsi delle condizioni, all'Ospedale AR di
OL, decedeva alle ore 14,10 a seguito di lunga agonia e nella piena consapevolezza e lucidità di quanto stava per accadere.
Hanno quindi dedotto che a seguito dell'incidente subiva un danno alla Parte_5
persona valutato nella misura del 10 - 11% di I.P., oltre 30 giorni di I.T.T. e 60 giorni di I.T.P. al 50%, mentre il motociclo riportava danni diffusi alla parte destra e sinistra stimati in €
2.900,00.
Gli attori hanno dichiarato che il loro congiunto, tragicamente quanto prematuramente scomparso, con la sua attività lavorativa, contribuiva ai bisogni del nucleo familiare per cui alla sua morte sono venuti meno ai familiari seco conviventi i mezzi di sostentamento patrimoniale. Tutti loro, in quanto stretti congiunti, hanno dichiarato d'avere sofferto, oltre ai danni non patrimoniali, l'insorgere di una grave malattia psichica caratterizzata da dolore, angoscia, infelicità permanente e depressione umorale, nonché lesione irreversibile del rapporto parentale a seguito del decesso del giovane . Il padre CP_4 Parte_1
ha dichiarato d'avere sostenuto ingenti spese funerarie per il trasporto della salma
[...]
e per le onoranze pubbliche successive.
Gli attori hanno indicato la responsabilità di , il cui veicolo al momento del CP_4
sinistro era assicurato per la r.c.a con la incorporata nella Controparte_9
verso cui hanno dimostrato d'avere invano formulato richiesta di Controparte_6 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e iure successionis subiti a seguito dell'incidente, senza che né essa, né le altre compagnie assicuratrici coinvolte e invitate a farlo, abbiano provveduto a formulare offerte né a comunicare eventuali motivi ostativi.
Hanno così concluso chiedendo - in via preliminare - l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale a carico delle parti convenute fino al 50% della presumibile entità del risarcimento da liquidare in sentenza in relazione al loro stato di bisogno;
in via principale, che vengano dichiarate proponibili e procedibili le domande;
nel merito, che venga dichiarata l'esclusiva o concorrente responsabilità del veicolo condotto da CP_4
e di un veicolo rimasto non identificato nella produzione dell'incidente, con condanna di
- 5 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda costoro singolarmente o solidalmente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore di loro attori, compreso il danno biologico subito da Persona_1
trasmesso iure hereditatis nella misura determinata dal Tribunale secondo giustizia, con il ristoro dei danni materiali subiti dal motociclo Honda targato DJ64140, delle spese funerarie ed altre onoranze funebri indicate nella misura di € 5.000,00 o nella diversa ritenuta equa e di giustizia, nonché con condanna delle compagnie assicuratrici al pagamento di una somma a titolo di responsabilità per mala gestio, a favore degli istanti, anche oltre il massimale, per la mancata offerta di risarcimento in violazione di norme di legge, il tutto con vittoria sulle spese di giudizio.
6.2. In data 2 maggio 2012 si è costituita in giudizio la quale Controparte_8
impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo Garanzie Vittime della
Strada, eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda attorea in assenza di prova dell'inoltro di regolare richiesta di risarcimento danni secondo le indicazioni di cui agli artt. 145 e 148, d.lgs. 209/2005. Ha inoltre contestato la propria legittimazione passiva per l'impossibilità di addebitare sia pure in parte la responsabilità del sinistro di causa all'ipotetico conducente di un'autovettura rimasta non identificata. Quanto alle pretese risarcitorie, oltre a ritenere non configurabile il ristoro del danno non patrimoniale iure successionis quando la vittima sia deceduta, come nella fattispecie, nell'immediatezza dell'incidente, è insorta anche contro il danno iure proprio in quanto carente di prova.
Ha così concluso chiedendo, in via pregiudiziale, l'improponibilità della domanda in mancanza di richiesta preventiva come prevista dal Codice della Strada;
nel merito, il rigetto delle domande nei suoi confronti perché infondate o comunque carenti di prova. In via subordinata, ha chiesto di contenere l'eventuale sua condannata nei limiti del massimale minimo previsto per legge, e in via ulteriormente gradata, che a seguito di regresso ex art. 2055 c.c. venga condannato e l'assicuratrice Allenza a rivalerla CP_4 CP_6
di quanto in ipotesi obbligata a pagare.
6.3. Il 7 maggio 2012 si è costituita la società assicuratrice del Controparte_7 motoveicolo su cui viaggiavano i danneggiati, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'azione direttamente promossa nei suoi confronti avendo gli attori optato, in via principale, per la diversa azione verso il responsabile civile e la sua compagnia di assicurazioni. Ha rilevato l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni al veicolo e al conducente, perché non rientranti nei pregiudizi per i quali l'art. 141 del Codice
- 6 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda della Strada prevede l'indennizzo diretto, essendo l'azione riservata al solo trasportato. Ha inoltre contestato la risarcibilità del danno catastrofale in via successoria, per non essere trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra il momento del sinistro e l'evento morte, ammonendo che, in caso di accoglimento, il pregiudizio andrebbe liquidato nei limiti del massimale di legge;
ha infine proposto domanda di rivalsa nei confronti di CP_4
e della sua impresa assicurativa Controparte_10
[...
. Nella contumacia di e della il giudizio è stato CP_4 Controparte_6
istruito con acquisizione di documentazione, tra cui il rapporto dei Carabinieri di Aversa e gli atti del giudizio penale a carico di , con la constatazione della mancata CP_4
risposta all'interrogatorio formale da quest'ultimo, con la prova testimoniale e con la consulenza medico-legale sulla persona di redatta dal dott. Parte_5 [...]
. Per_3
In corso di causa (udienza del 14 dicembre 2017) e a seguito dell'ordinanza che ha prescritto loro l'integrazione del contraddittorio verso il responsabile civile e proprietario del mezzo assicurato dalla compagnia coinvolta all'azione diretta ai sensi dell'art. 144 del d.lgs.
209/2005 (provvedimento del 26 ottobre 2017) gli attori hanno rinunciato agli atti del giudizio e alla domanda nei confronti della CP_7
La rinuncia è stata accettata.
6.5. Solamente in data 26 settembre 2018 si è costituita quale impresa Controparte_3 incorporante per fusione l' eccependo in via preliminare Controparte_6
l'improponibilità della domanda in mancanza di prova dell'inoltro della preventiva richiesta di risarcimento prevista per legge. Ha inoltre affermato che la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi solo in via solidale a , essendo coinvolto anche altro CP_4
mezzo non identificato. Sulle pretese risarcitorie, ha contestato la configurabilità del danno biologico terminale trasmissibile iure successionis agli attori essendo Persona_1
deceduto nell'immediatezza dell'incidente, nonché del danno catastrofale in mancanza di prova della circostanza che la vittima primaria sia stata consapevole del proprio stato e della sua imminente sorte. Ha inoltre escluso la fondatezza delle domande risarcitorie iure proprio, patrimoniali e non patrimoniali, in quanto sfornite di prova.
6.6. All'udienza del 27 settembre 2018 la compagnia ha offerto banco judicis le CP_3 somme analiticamente indicate a verbale recate dagli assegni circolari emessi alla Banca
Popolare di MI, accettate dagli attori a titolo di acconto sul maggiore avere (gli importi
- 7 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda corrisposti da Generali pro bono pacis e cosi trattenuti sono stati di € 230.000,00 a favore di ciascuno genitore di;
di € 50.000,00 ognuno in favore di , Persona_1 Pt_3 CP_11
e e di € 60.000,00 in favore di ).
[...] Parte_4 Parte_5
Indi la causa è stata trattenuta in decisione.
6.7. Nelle rispettive conclusionali le parti hanno coltivato le rispettive domande ed eccezioni e ha chiesto al Tribunale di ritenere le somme offerte eque, congrue e Controparte_3
pienamente satisfattive delle pretese risarcitorie, con il rigetto delle domande avversarie formulate sia in proprio sia in qualità di eredi di in quanto improcedibili, Persona_1 inammissibili e del tutto infondate;
in via gradata, ha chiesto che venga accertata la concorrente responsabilità del veicolo rimasto non identificato e, nell'ipotesi in cui il
Tribunale ritenga di dover liquidare una somma maggiore rispetto a quella già corrisposta dalla società assicurativa, che la somma complessiva di € 720.000,00 già liquidata sia sottratta dall'eventuale maggior risarcimento accordato, con la rivalutazione limitata alla differenza ove non si ritenga di escluderla totalmente, il tutto con vittoria sulle spese di lite.
7. Con la sentenza n. 571/2019 depositata e resa pubblica il 16 gennaio 2019 il Tribunale di
OL ha dichiarato unico responsabile del sinistro stradale, CP_4 condannandolo al risarcimento dei danni, in solido con la così Controparte_3
liquidati:
⎯ in favore di € 90.250,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi su € Parte_1
298.125,00 dal 25 marzo 2011 al 25 marzo 2012 e per gli anni successivi sulle somme rivalutate anno per anno secondo indice ISTAT - FOI sino alla data della decisione nonché, sull'intero, al pagamento degli ulteriori interessi legali dalla sentenza in saldo;
⎯ in favore di € 78.250,00 oltre interessi legali da calcolarsi su € 278.012,00 Parte_2
dal 25 marzo 2011 al 25 marzo 2012 e per gli anni successivi sulle somme rivalutate anno per anno secondo indice ISTAT - FOI sino alla data della decisione nonché, sull'intero, al pagamento degli ulteriori interessi legali dalla sentenza in saldo;
⎯ in favore di , , e € 21.800,00 cadauno oltre interessi Pt_3 CP_1 CP_2 Parte_4
legali da calcolarsi su € 66.853,00 dal 25 marzo 2011 al 25 marzo 2012 e per gli anni successivi sulle somme rivalutate anno per anno secondo indice ISTAT - FOI sino alla data della decisione nonché, sull'intero, al pagamento degli ulteriori interessi legali dalla sentenza in saldo;
- 8 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda
⎯ in favore di della somma di € 32.651,31 oltre interessi legali da calcolarsi Parte_5 su € 66.853,00 dal 25 marzo 2011 al 25 marzo 2012 e per gli anni successivi sulle somme rivalutate anno per anno secondo indice ISTAT - FOI sino alla data della decisione nonché, sull'intero, al pagamento degli ulteriori interessi legali dalla sentenza al saldo.
Ha poi condannato solidalmente e la al CP_4 Controparte_8
pagamento delle spese di giudizio sostenute dagli attori liquidate in € 1.000,00 per esborsi ed € 15.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e ha posto definitivamente a carico di e i costi della consulenza tecnica. CP_4 Controparte_3
Ancora, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra gli attori e la per CP_7
rinuncia alla domanda e relativa accettazione, con compensazione delle spese di lite, mentre ha rigettato le domande attoree nei confronti della quale impresa Controparte_8
designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo Vittime della Strada, con compensazione delle spese di lite.
7.1. Il giudice di prime cure ha preliminarmente riconosciuto la proponibilità delle domande per essere stata inoltrata in data 21 aprile 2011 a e alla sua società CP_4 assicuratrice la richiesta di risarcimento danni, secondo quanto prescritto dagli artt. 145 e
148 del Codice della Strada.
Ha anche appurato esistente la legittimazione attiva e passiva delle parti in giudizio.
Indi ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo alle pretese vantate dagli attori nei confronti della a seguito dell'atto di rinuncia del 17 novembre 2017 CP_7 accettato dalla società in data 29 novembre 2017.
La Corte distrettuale osserva che le questioni in rito non sono coinvolte dall'impugnazione principale e incidentale per cui esse sono giudicate.
7.2. Accedendo al merito della controversia, il Tribunale di OL, per le ampie ragioni riportate nelle pagine da 7 a 11 della sentenza, ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità del sinistro stradale in capo a , secondo la ricostruzione dei fatti emersa dal CP_4 rapporto redatto dai Carabinieri di Aversa, dalle risultanze testimoniali e dagli accertamenti tecnici, tra loro convergenti. Il primo giudice ha evidenziato come lo sbandamento dell'autovettura del sia dipeso da una sua condotta di guida non consona, per la CP_4 velocità eccessiva da costui osservata, nulla essendo emerso dell'effettiva impossibilità di evitare l'evento.
- 9 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda
Quale conseguenza di ciò ha rigettato la domanda risarcitoria nei confronti della in qualità di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia delle Controparte_8
Vittime della Strada.
La Corte distrettuale osserva che l'accertamento della responsabilità non è devoluta in appello né per l'impugnazione principale né per quella incidentale per cui è giudicata.
7.3. Volgendo l'attenzione alle richieste risarcitorie, il giudice di primo grado ha distinto i danni procurati a e da costui trasmessi agli eredi, patrimoniali e non, da Persona_1
quelli propri degli attori.
7.3.1. Iniziando dai primi, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il danno biologico
“in senso stretto” (danno al bene salute), trasmesso iure hereditatis, inteso come la lesione all'integrità personale tanto grave d'avere portato, sebbene in poche ore, a morte il giovane
. Ha - invero - optato, nel quadro giurisprudenziale segnato dall'intervento Persona_1 della Cassazione a Sezioni Unite n. 15350 del 22 luglio 2015, per la ricostruzione di detta componente di danno come patito da una persona che nel tempo intercorso tra la lesione mortale e la morte ha conservato la sua capacità giuridica, concetto differente dunque dal danno da “perdita della vita”, richiamando la sentenza della III sezione della Cassazione del 23 ottobre 2018, n. 26727.
Nella stima del danno biologico strettamente inteso come “grave lesione del bene salute” il giudice ha applicato le tabelle del Tribunale di MI che per la sopravvivenza contenuta nell'arco temporale fino a tre giorni liquidano l'importo massimo di € 30.000,00, riconoscendolo in detta cifra per la particolare gravità delle lesioni. Di detta somma è stata prevista la ripartizione tra eredi secondo le quote di legge previste dall'art. 571 c.c. (€
7.500.00 in favore di ciascun genitore;
€ 3.000,00 in favore di ciascun fratello).
Detta statuizione costituisce oggetto dell'appello incidentale di CP_3
Ha invece escluso la componente morale e psicologica derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus (cosiddetto danno terminale da lucida agonia), in quanto il danneggiato, essendo stato per lo più incosciente, non avrebbe realizzato l'imminente gravissimo pericolo di vita né l'approssimarsi della fine, nulla potendo percepire della situazione in cui si trovava.
Nonostante il teste ascoltato e presente al momento del sinistro abbia riferito che la giovane vittima, dopo il violento urto contro il guardrail, non abbia perso immediatamente conoscenza ed anzi chiedesse aiuto, è parso dirimente nel senso prescelto la condizione cui sia giunta in Ospedale e qui ripetutamente sottoposta a interventi di rianimazione.
- 10 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda
Tra i danni iure successionis chiesti dagli attori ha ricevuto accoglimento la domanda per il danneggiamento del motoveicolo, equitativamente determinato, in ragione dell'anno d'immatricolazione e dello stato di presumibile usura, in € 3.000,00, somma anche questa ripartita in base all'art. 571 c.c. (€ 750,00 a ciascun genitore ed € 300,00 a ciascun fratello).
7.3.2. È stata rigettata la richiesta di danno patrimoniale da perdita di contributo economico da parte del defunto (lucro cessante iure hereditatis) per non essere provato il contributo economico che il giovane avrebbe dato e che avrebbe potuto continuare a dare ai suoi familiari con il lavoro proprio. Non sono state considerate valide dimostrazioni dell'attività lavorativa svolta le poche fotografie che ritraggono lavori d'artigianato che non è neanche allegato in quanta parte siano stati eseguito da . Non è stata neanche Persona_1
ritenuta provata la misura del contributo economico dal figlio e sulla dirimente questione è stata valutata inutile la prova orale capitolata perché priva di riferimenti in tema. Ancora, risultando dal certificato di stato di famiglia che conviventi con il de cuius erano i genitori e il solo fratello , il contributo avrebbe riguardato soltanto loro. Su tutto è parso Pt_5 dirimente il difetto assoluto della prova che eventuali versamenti dal figlio defunto e convivente abbiano inteso contribuire al mantenimento dei genitori e del fratello minore piuttosto che fare fronte alle spese del mantenimento proprio.
La decisione è oggetto del primo motivo dell'appello principale.
7.4. Con riguardo alle richieste risarcitorie iure proprio, è stato riconosciuto il danno morale da perdita del rapporto parentale, ma non il danno biologico, non essendo provato uno stato di malattia fisico o psichico che abbia colpito gli attori a seguito del tragico evento.
Nella quantificazione del pregiudizio collegato all'art. 2059 c.c. per la lesione di diritti costituzionalizzati dagli artt. 2, 29 e 30 della Carta fondamentale il danno ai genitori è stato equitativamente riconosciuto in € 300.000,00 cadauno mentre quello ai fratelli non conviventi , e in € 70.000,00 cadauno;
per il fratello Pt_3 CP_2 CP_1 Pt_4
convivente l'importo è stato elevato ad € 80.000,00 in ragione del più intenso ed Pt_5 intimo legame con il defunto, in compagnia del quale si trovava anche durante il tragico incidente.
Le somme sono state frutto dell'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di MI nell'Osservatorio sulla Giustizia Civile edizione 2018 e, essendo espresse in moneta attuale, non ne è stata prevista la rivalutazione.
La decisione è oggetto del secondo motivo dell'appello principale.
- 11 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda
Non è stata accolta la domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio nell'indimostrata insorgenza di una vera e propria patologia quale conseguenza del lutto.
Si è anche esclusa la possibilità di disporre sugli attori una consulenza medico-legale per accertarla in ragione del principio di disponibilità delle prove che osta a mere esplorazioni disposte d'Ufficio. Il Tribunale ha stigmatizzato la assenza allegatoria – orale e documentale
– di malattia fisica o psichica a carico di taluno egli attori il cui stato di abbattimento, senso di perdita e di vuoto, cambiamento delle abitudini familiari, ha compreso nella componente morale del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, già sopra riconosciuto.
Infine, è stata accolta la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno a favore di per le spese funerarie sostenute, comprendenti il trasporto del defunto al Parte_1
Cimitero di Poggioreale, l'inumazione del corpo e le spese per l'acquisto di un loculo, nonché la domanda avanzata da per i danni personali per le lesioni subite Parte_5
dall'incidente e riscontrate anche dalla consulenza. L'ammontare è stato riconosciuto in €
12.000,00 sula base dei documenti in atti.
Anche il danno alla persona di è stato quantificato in base alle condivise Parte_5 conclusioni del consulente tecnico che ha stimato le lesioni a lui occorse (trauma contusivo con ferita lacero contusa alle gambe;
trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro con associata lesione del menisco mediale e del collo del piede sinistro) nel 6% di I.P. oltre all'invalidità temporanea totale e parziale, nella duplice componente di danno biologico e morale. All'uopo è stato applicato l'art. 139 del d.lgs. 209/2005 nella versione aggiornata dal
D.M. 17 luglio 2017 e l'importo finale è ammontato ad € 10.551,31, cui è stata aggiunta la somma di € 300,00 per spese mediche documentate.
Si tratta di questioni tutte giudicate.
Dalle somme liquidate e riconosciute sono stati sottratti gli importi ricevuti in corso di causa e conteggiato per differenza, una volta perequate nel tempo le liquidazioni, le somme tuttora a credito anche per interessi rivalutazione.
7.5. Le spese degli attori sono state liquidate secondo soccombenza in € 1.000,00 per esborsi ed € 15.000,00 per compensi professionali con distrazione.
La misura della liquidazione dei compensi è oggetto del terzo motivo dell'appello principale.
- 12 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda
8. Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con citazione notificata in data 13 luglio 2019, a fronte della pubblicazione della sentenza, di cui non vi è prova di notifica, avvenuta in data 16 gennaio 2019, dunque rispettando l'art. 327
c.p.c..
Altrettanto tempestivo è l'appello incidentale che ha contenuto nella Controparte_3
sua tempestiva comparsa di costituzione e risposta.
Essendo entrambi gli atti redatti in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. è possibile accedere al merito, non senza avere ribadito che il contraddittorio nell'impugnazione è integro;
che l'appello incidentale non ha riguardato per cui ne è stata superflua la CP_4
notifica; che la posizione di – già – è definita in rito con la CP_12 Controparte_7
rinuncia accettata per cui il suo coinvolgimento in sede di gravame è stato curato ai soli fini di denuntiatio litis e per ragioni di regolarità formale.
Per i capi di sentenza su cui è sceso il giudicato si rimanda alle precisazioni del § 7.
9. Nel primo motivo d'impugnazione principale gli appellanti hanno censurato la sentenza del Tribunale nella parte che ha ritenuto non provato il danno patrimoniale al nucleo familiare da perdita della contribuzione che sarebbe loro venuta dal defunto Per_1
con l'argomento, contestato, che sia mancata la dimostrazione del pregiudizio
[...]
economico. Per confutarlo hanno richiamato i rilievi fotografici prodotti nel corso del primo grado del giudizio ritraenti i lavori artigianali eseguiti dal defunto, in qualità di artigiano e operaio. A dimostrare lo stato di bisogno del nucleo familiare hanno invece richiamato l'istanza di provvisionale e la documentazione reddituale ad essa acclusa. Sono insorti contro il provvedimento istruttorio che ha escluso i capitoli di prova idonei a fornire la dimostrazione del danno patrimoniale subito dalla famiglia e riguardanti l'attività specifica del de cuius e la sua capacità di guadagno di fonte lavorativa ed extralavorativa. Hanno perciò insistito perché la Corte ammetta i capitoli i), j), k) e l) con i testimoni illo tempore indicati. Hanno opinato che dall'uccisione di un figlio convivente di giovane età è certamente derivato il nocumento da perdita del suo contributo economico alla famiglia, sia in termini di prestazioni monetarie volontarie, sia di benefici non espressi in denaro ma ugualmente suscettibili di valutazione economica. I genitori hanno evocato l'art. 433 c.c. che darebbe loro comunque diritto al mantenimento. Ad ogni modo, hanno rilevato che il risarcimento del danno alla mancata capacità di produrre reddito derivante dalla circolazione di veicoli, quando non è documentabile il reddito, può essere comunque
- 13 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda liquidato ricorrendo quale base del calcolo al triplo della pensione sociale, ai sensi dell'art. 137, ultimo comma del d.lgs. 209/2005, ribadendo che la mancanza di un reddito percepito al momento del sinistro non esclude il danno futuro alla capacità di guadagno della vittima, trasmissibile agli eredi.
9.1. Il motivo è infondato.
La pretesa attorea che non è stata riconosciuta e su cui si controverte anche in appello riguarda la perdita della contribuzione che la famiglia (verosimilmente i soli conviventi e in primis i genitori del giovane deceduto nel sinistro stradale) avrebbe tratto dalla capacità di guadagno e di attendere alle occupazioni comunque in favore dei congiunti del de cuius i quali, non disponendone più, sono esposti ad un danno economicamente apprezzabile e patrimonialmente quantificabile. I termini in cui si è prospettata questa voce di perdita patrimoniale sono da lucro cessato a causa dell'illecito del responsabile del sinistro, di cui è chiamata a rispondere la compagnia assicuratrice per la r.c.a..
Il nocumento in entrambe le varianti in cui è declinato va in ogni caso condotto alla perdita della contribuzione materiale, sotto forma monetaria e di prestazioni. La allegazione di questa specifica voce di danno è contenuta ai paragrafi j) e k) della citazione di primo grado cui è corrisposta l'articolazione probatoria sostanzialmente equivalente. Ivi è scritto che il giovane “era un bravo artigiano e svolgeva l'attività a livello imprenditoriale” e che “contribuiva con il suo congruo reddito ai bisogni del nucleo familiare” che alla sua morte ha patito la perdita di “un mezzo di sostentamento patrimoniale” la qual cosa sarebbe riverberata – oltre all'indicibile dolore – nella privazione del suo reddito prodotto “a vantaggio della famiglia”.
Va immediatamente osservato che di un reddito prodotto da fiscalmente Persona_1 dichiarato non vi è prova e che della sua attività imprenditoriale non esiste dimostrazione da partita iva o altra equipollente attestazione camerale. Neanche esiste un contratto prodotto agli atti che attesti prestazioni da lavoro dipendente. Le fotografie agli atti in cui sono visibili alcuni lavori di carpenteria e ialurgia che si dichiarano (ma che non si attesta in altro modo) essere stati eseguiti da non dimostrano affatto che ad Persona_1 eseguirli sia stato il defunto del quale in alcuni passi degli scritti difensivi di parte si dice che avrebbe “collaborato con il padre in lavori artigianali” in forma d'impresa familiare di cui ugualmente non c'è prova. Del tutto superfluo allora è il capo di prova correttamente non ammesso e vanamente reiterato anche in appello, essendone la formulazione generica se
- 14 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda non anodina e priva di indicatori migliori di quelli della premessa della citazione che ripete testualmente e di cui si è già detto.
Non essendovi prova di un reddito, la cui misura potrebbe indiziare delle possibilità di contribuire realmente al menage familiare anche oltre la suitas intesa come parte di reddito destinato all'autoconsumo, è stata formulata la medesima domanda risarcitoria in termini di riconoscimento delle ulteriori utilità - patrimoniali o economicamente apprezzabili - che il de cuius avrebbe verosimilmente destinato alla famiglia convivente (composta dalla coppia dei genitori e dal fratello minore) negli anni della residua vita attiva, da calcolarsi sul reddito che avrebbe potuto godere e che, in assenza d'altri parametri, sarebbe parificabile al triplo della pensione sociale.
Anche in questo caso il solo elemento acquisito con certezza è la convivenza nella famiglia d'origine e l'assenza di reddito di questa se non quanto dichiarato dalla certificazione
I.S.E.E. che è stata allegata all'istanza provvisionale, coeva ad essa dunque dell'anno 2017, corredata della certificazione I.N.A.I.L. sul fatto che ha patito a dicembre Parte_1
1999 un infortunio sul lavoro per il quale è stato indennizzato.
Di questo materiale istruttorio il giudice di prime cure ha fatto buon governo quando ha reso la motivazione restituita nel superiore § 7.3.2..
Essa si conforma alla giurisprudenza sulla risarcibilità dei danni patrimoniali che i superstiti possano soffrire a seguito del prematuro decesso del congiunto, causato dal fatto illecito altrui. Il consolidato orientamento pretorio tratta tale species di conseguenza dannosa in termini di lucro cessante osservando che la scomparsa prematura del congiunto, a seguito di fatto illecito altrui, proiettata nel futuro, determina una presumibile perdita economica per i superstiti, determinabile nelle risorse reddituali che il defunto avrebbe loro destinato.
Tale pretesa pecuniaria, secondo la Corte regolatrice, può trovare fondamento tanto “in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 c.c.)”, quanto nella “pratica di vita improntata a regole etico - sociali di solidarietà e di costume”. In tal modo, vengono determinati, seppur indirettamente, quali siano i soggetti titolari della legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il ristoro dei danni subendi. Correttamente il Tribunale ha quindi delimitato l'ambito dei familiari che potrebbero accedere a simile tipo di danno, escludendo i germani usciti dal nucleo familiare d'origine. A tale corretta notazione va poi aggiunto che Per_1
non risulta sia stato già vincolato al rispetto di obblighi normativamente previsti,
[...]
non constando da alcun atto o fatto allegato che egli corrispondesse ai genitori gli alimenti.
- 15 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda
Il solo richiamo alla condizione di infortunato sul lavoro di cui l'I.N.A.I.L. Parte_1
ha riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa del 42% non integra sicuramente, al netto d'ogni altra indagine, la condizione perché operi l'art. 433 c.c., pure genericamente richiamato dagli appellanti. Né lo stato di bisogno può essere inferito dalla richiesta di provvisionale (per altro non accordata). In senso contrario depone la capacità reddituale di evinta dal medesimo I.S.E.E.. Neanche da questo profilo, allora, emerge la Parte_5
prova di un danno ingiusto di tipo squisitamente patrimoniale in capo ai titolari di una posizione creditoria già accertata ed esistente.
Resta invece da spendere qualche notazione ulteriore sul vincolo filiale e sulla indubbia convivenza con i genitori da un giovane non più studente e in età produttiva, definito sano e sicuramente inserito in un contesto astrattamente produttivo, quale potrebbe essere la stessa “impresa familiare” ancorché non documentata. Giova osservare che, sebbene la casistica giurisprudenziale della perdita della fonte di ricchezza che deriva dai doveri economici riguardi principalmente i coniugi, il ragionamento potrebbe estendersi anche ad altri membri del nucleo familiare, inclusa la prole, tenuta per i motivi già richiamati al rispetto del dovere di mantenimento. Sicché nella circostanza in cui la morte prematura colga quest'ultima categoria di soggetti, le Sezioni Unite di Cassazione civile, con sentenza del 11 novembre 2008, n. 26973, hanno riconosciuto la tutela risarcitoria da lucrum cessans anche ai genitori superstiti. Va tuttavia dato atto che la medesima giurisprudenza non prescinde mai dalla allegazione e dimostrazione anche solo per effetto di ragionamento inferenziale di una “perdita di un'entrata che ragionevolmente si sarebbe potuta presumere come duraturo vantaggio economico proveniente dall'attività lavorativa del congiunto” (Cassazione civile, 1° agosto 1987, n. 6672). In altre parole, necessita comunque dimostrare dallo stretto vincolo di solidarietà familiare che i superstiti sarebbero stati destinatari di determinate attribuzioni patrimoniale da parte del defunto, ovvero che avendole già ricevute in passato ne avrebbe probabilmente beneficiato anche in futuro. In altri termini, ancorché la prova del danno de quo fondi su un “sistema presuntivo a più incognite” costituite non solo dal rapporto economico tra i congiunti ma anche dalla parte di reddito presumibile del defunto destinata ai familiari seco conviventi, i dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza possono colmare solo in parte l'onere dei danneggiati. Se il criterio di “normalità” - particolarmente impiegato per accertare esistente il danno patrimoniale del coniuge – ovvia alla dimostrazione della volontà ipotetica del defunto, attraverso un giudizio prognostico, di
- 16 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda destinare una parte del proprio reddito alle necessità del congiunto e di apportare al medesimo utilità economiche anche senza il bisogno (così, Cassazione civile, sez. III, 25 marzo 2002, n. 4205), non è possibile spingersi oltre nel ragionamento presuntivo quando a svolgerlo siano altri congiunti che richiedano la condanna al pagamento di una perdita economica non corrispondente al mantenimento. In questo caso infatti (applicato dalla giurisprudenza edita anche al componente della famiglia di fatto;
Cassazione civile, sez. III,
28 marzo 1994, n. 2988) occorre dare la prova del contributo patrimoniale e personale apportato in vita, con carattere di stabilità, dal congiunto venuto a mancare in conseguenza della sua morte. Ebbene, come già detto, al giudizio ancor prima della prova è mancata l'allegazione puntuale dei contributi che avrebbe destinato alla cura delle Persona_1
esigenze dei familiari superstiti. La stessa giurisprudenza ha escluso rilevanza a quegli aiuti pecuniari che il defunto avrebbe potuto versare solo occasionalmente o sporadicamente per cui ogni riferimento ad essi di cui si legge in alcuni passi degli scritti attorei è inutile.
Il sistema di presunzioni che richiamano gli appellanti (anche con il riferimento all'art. 4 della legge 39/1977, ora art. 137 del d.lgs. 209/2005) non si ritiene sufficiente a dimostrare la fondatezza della domanda di risarcimento del lucro cessante cui manca la prova dell'an, prima ancora che del quantum. Nel ribadire infatti che anche per l'accertamento del danno futuro in termini probabilistici occorre dimostrare la percezione di utilità economiche nel periodo precedente alla scomparsa del congiunto (così Cassazione civile, sez. III, 14 luglio
2003, n. 11003; Cassazione civile, sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24802; Cassazione civile, sez. lav.,
8 marzo 2006, n. 4980; Cassazione civile, sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3549), a concludere la riflessione sul punto e convincere definitivamente della corretta conclusone del Tribunale è la totale mancanza di allegazione e prova che abbia versato alla famiglia Persona_1
con cui conviveva una somma superiore a quella occorrente al suo mantenimento. Il richiamo alla quota sibi, ovvero alla parte di reddito che il defunto avrebbe destinato alle proprie esigenze (nei significativi termini espressi da Cassazione civile, sez. III, 2 marzo
2004, n. 4186) contenuto in sentenza (dal quinto rigo dalla fine al termine di pagina 14), cui alcuna specifica censura è contenuta nell'appello, stigmatizza un aspetto tanto peculiare quanto ineludibile di questa voce di danno risarcibile. Nelle ipotesi, come quella all'esame, in cui la richiesta risarcitoria attenga al ripristino economico che consenta il mantenimento dei congiunti, parametrato al tenore di vita precedente alla morte del familiare, non è sufficiente il solo “legame di solidarietà familiare”, occorrendo dimostrare, insieme alla
- 17 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda natura delle utilità economiche e del reddito del congiunto, in quale misura il venir meno dello stesso abbia inciso sulle aspettative del contributo economico alle esigenze familiari basate su quel supposto reddito.
Non essendo stata compiutamente censurata la motivazione del Tribunale né superate le carenze al ricorrere delle quali la pretesa è stata respinta, il motivo di appello va certamente respinto.
10. Con il secondo motivo d'impugnazione gli appellanti principali hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado con riguardo ai criteri di liquidazione adottati in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale nei confronti dei fratelli e delle sorelle del de cuius, non avendo tenuto conto che Pt_5
era convivente di parte deceduta, che era rimasto coinvolto nel medesimo incidente,
[...] nonché della crudezza e tragicità del momento, della giovane età della vittima e dei suoi fratelli e sorelle, dell'aspettativa di vita del defunto e del vincolo affettivo profondo e intimo che lo legava ai fratelli e sorelle, tutti elementi in grado di consentire un incremento della posta risarcitoria.
Hanno ritenuto che secondo una corretta applicazione dei criteri di liquidazione del danno previsti dalle Tabelle di nuovo conio a favore di sia necessario prevedere Parte_5
un ulteriore importo, rispetto a quello liquidato in primo grado, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale di almeno € 98.000,00, mentre gli altri fratelli hanno domandato una liquidazione di altri € 56.000,00 pro capite.
10.1. Il motivo parzialmente fondato va accolto per quanto di ragione.
Il danno da perdita del rapporto parentale tuttora in discussione limitatamente ai germani di , vittima primaria dell'illecito, è stato accertato esistente nell'an. Persona_1
La contestazione è limitata al criterio di liquidazione che il Tribunale ha eseguito applicando le tabelle del Tribunale di MI nella versione del 2018 (prossima alla decisione), mentre ogni ulteriore riflessione sui contorni del compito liquidatorio del giudice in caso di danno non patrimoniale è superflua in quanto non sollecitata dai motivi dell'appello, neppure incidentale. Giova solo riferire che il concetto di danno parentale si presta a ricomprendere sia il profilo interno della sofferenza morale soggettiva, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, sia quello esistenziale, che coglie i riflessi, in termini dinamico-relazionali, della perdita del legame sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita (Cassazione civile, sez. III, 11 novembre
- 18 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda
2019, n. 28989). Nella specie, tenuto conto dello stretto legame del vincolo parentale, che ha coinvolto membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), si è giustamente presunta la sussistenza sia della sofferenza intima cagionata dal venir meno della persona cara, sia l'incidenza di detta perdita sulle abitudini di vita familiare (sulla operatività di una presunzione siffatta vedi Cassazione civile, sez. III, 4 marzo 2024, n. 5769). In tal caso, infatti,
l'esistenza stessa del rapporto di parentela lascia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturata all'essere umano (Cassazione civile, sez. III, 24 aprile 2019, n. 11212;
Cassazione civile, 11 dicembre 2018, n. 31950; Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2016, n.
12146). Nondimeno l'intensità del rapporto affettivo che qualifica in modo apprezzabile anche la ricaduta sulla dimensione relazionale può variare tra i membri della medesima famiglia anche in pari grado, in primis in ragione delle frequentazioni che la convivenza senz'altro favorisce. Di queste sussiste considerazione nella tecnica di liquidazione del danno unitariamente accertato in base al sistema tabellato sul criterio a punto. L'estrazione del valore medio del punto – tratta dai precedenti, dalla modularità e dall'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti — anche nelle ultime versioni edite del Tribunale di MI che inizialmente non se ne occupavano, annette rilevanza all'età della vittima, all'età del superstite, al grado di parentela e appunto alla convivenza, dando comunque all'interprete la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cassazione civile, sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579). È noto del resto che l'utilizzo da parte del giudice di tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale trova fondamento nel potere del giudice di valutazione equitativa del danno previsto dall'art. 1226 c.c. e che l'elaborazione della tabella da parte dell'ufficio giudiziario assolve alla funzione di assicurare l'uniformità e la prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza. Il sistema del punto variabile - che si conferma il più affidabile per il grado di prevedibilità che tale tecnica offre – è stato oggetto di riflessioni sopravvenute alla sentenza oggi impugnata da parte della Suprema Corte che ha evidenziato come la tabella di MI (nell'edizione 2021 ma anche nella precedente), con riferimento al danno da perdita parentale, non seguiva la tecnica del punto, ma si limitava ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorreva, peraltro, una assai significativa differenza. La previsione di un range così elevato non realizzava, a parere del supremo
Collegio, l'effetto che dovrebbe, invece, essere connaturato alla funzione tabellare
- 19 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda
(Cassazione civile, sez. III, 28 febbraio 2023, n. 5948) per cui quelle successive sono state redatte sul sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità
e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa pura, purché sorretta da adeguata motivazione (Cassazione civile, sez. I, 8 gennaio 2025, n. 341).
Il Collegio allora, condividendo la critica degli appellanti sulla mancata considerazione di elementi rilevanti a fini di liquidazione, ritiene di applicare le tabelle di MI nelle edizioni successive, ripetendo le valutazioni del primo giudice sufficientemente attinte dal motivo d'appello nei limiti di quanto devoluto. Nel sistema del punto variabile è contenuta la previsione della circostanza di fatto rilevante della convivenza che sarebbe stata trascurata in prime cure. Nella determinazione equitativa del danno così ripetuto è compresa la personalizzazione dello stesso, possibile solo qualora il danneggiato fornisca la prova di circostanze concrete che consentano di aumentare il valore tabellare rilevante ai fini della quantificazione del danno.
Va osservato che tale condizione si verifica solamente per di cui già il Parte_5
Tribunale ha evidenziato non solo la convivenza ma anche la presenza sullo stesso motociclo a bordo del quale viaggiava quando è stato attinto dalla vettura Persona_1
investitrice che ha procurato la morte. In tal modo si ritiene di attuare il principio per il quale
“ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto”, con la conseguenza che eventuali correttivi sono ammissibili solo in ragione della particolarità della situazione di cui sia stata fornita adeguata motivazione (Cassazione civile sez. III, 10 novembre 2021, n. 33005).
In applicazione, allora, del punto medio individuato dalle tabelle elaborate per l'anno 2025, tenuto conto di tutte le suindicate circostanze, il danno parentale dei fratelli che parte appellante ha ritenuto incongruamente stimato dal Tribunale, va ricalcolato. Deve in primo luogo osservarsi che tutti i fratelli già attori avevano al momento dell'evento un'età compresa tra 32 e 21 anni, mentre la vittima aveva 33 anni quando è deceduto. Nel nucleo
- 20 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda familiare erano – e sono tuttora - presenti altri familiari entro il secondo grado di parentela, sia conviventi sia non.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 4
Punti in base all'età della vittima 3,5
Punti totali riconosciuti 14,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 167.463,40
Sennonché ai fratelli non conviventi con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto fino alla metà per cui l'importo riconoscibile può variare da un minimo di 7,25 ad un massimo di 14,5 punti, con un importo totale del risarcimento oscillante tra € 83.731,70 e
€ 167.463,40.
Il valore medio del punto tabellare è, infatti, già in sé idoneo a ricomprendere le conseguenze “ordinarie” che qualunque persona della stessa età, dello stesso sesso e nelle medesime condizioni familiari in rapporto alla vittima primaria, non avrebbe potuto presumibilmente non subire;
vanno, invece, reputate “eccezionali”, e quindi idonee a giustificare una variazione del risarcimento (tanto in aumento quanto in diminuzione), quelle circostanze “legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale" (così, testualmente, da ultimo, Cassazione civile 8 settembre 2022, n. 26440).
Nella fattispecie, per i fratelli non conviventi è mancata la specifica allegazione di uno
“straordinario” modo di atteggiarsi del legame parentale, che imponga di discostarsi dalla standardizzazione del valore medio del punto, mentre si è dal Tribunale sottolineata la “non convivenza” che effettivamente consente di dimezzare i punti riconoscibili. Il contrario dicasi per che con il fratello maggiore con lui convivente ha condiviso anche Parte_5
le tragiche ultime ore di vita e l'evento catastrofale che ha portato a morte il primo.
Per l'effetto il danno ristorabile va così rideterminato: a € 167.463,40 (in Parte_5
luogo di € 80.000,00 riconosciuti dal Tribunale) e a ciascun altro fratello: , Pt_3 CP_2
e € 83.731,70 (in luogo di € 70.000,00). Dagli importi va naturalmente CP_1 Parte_4 sottratta la somma ricevuta banco judicis: € 60.000,00 e € 50.000,00 ciascun Parte_5
altro fratello.
- 21 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda
11. Con il terzo motivo d'impugnazione le parti appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese legali, perché ritenuta incongrua. Hanno rilevato come il giudice di prime cure non abbia effettuato una corretta liquidazione delle competenze legali, non avendo applicato correttamente i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento.
11.1. Il motivo è assorbito perché l'accoglimento ancorché parziale dell'appello, con la necessità di ricalcolare il danno, importa una nuova regolazione, vieppiù necessaria per essere stato impugnato specificamente il capo sulle spese (si rimanda al § 14).
12. Con l'appello incidentale la compagnia assicuratrice è insorta contro il CP_3
riconoscimento del danno biologico trasmesso da ai suoi eredi nonostante Persona_1
la vittima primaria dell'incidente stradale sia deceduta a poche ore dal sinistro. Ha opinato che pur volendo riconoscere la sussistenza di un apprezzabile lasso di tempo ai fini dell'integrazione del danno biologico catastrofale, sarebbe mancante il requisito ulteriore che il danneggiato si stato cosciente nel lasso di tempo intercorso tra l'incidente e l'evento morte. Il contrario ha dedotto dalla stessa motivazione del giudice di prime cure laddove questi ha stigmatizzato come si stato sottoposto, nelle poche ore della sua Persona_1 agonia, a trattamenti di rianimazione, circostanza da cui è possibile dedurre che non aveva avuto la percezione della situazione in cui si trovava.
12.1. Il motivo è fondato, ancorché sia necessaria una precisazione.
La censura attiene alla liquidazione del danno biologico iure successionis, ovverosia quello asseritamente maturato in capo a e fatto valere dai congiunti nella qualità Persona_1
di eredi della vittima primaria che, a differenza di quanto opinato da prescinde CP_3 dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ma che è risarcibile a condizione che tra il momento di insorgenza delle lesioni e il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo, altrimenti noto come danno biologico da invalidità temporanea assoluta e terminale (Cassazione civile, sez. III, 23 marzo 2024, n.
7923; Cassazione civile, sez. lav. 15 dicembre 2022, n. 36841; Cassazione civile, 30 agosto
2019, n. 21837). La liquidazione di tale danno, d'indole tipicamente non patrimoniale, è stata eseguita dalla sentenza appellata in termini equitativi con il richiamo ai parametri di riferimento di carattere statistico del Tribunale di MI.
Sennonché per gli orientamenti cristallizzati della giurisprudenza di legittimità, il danno biologico sussiste ove la vittima primaria abbia maturato il relativo diritto a percepire il
- 22 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda risarcimento a tale titolo il che avviene quando il “fatto illecito abbia provocato ad un soggetto lesioni personali cui, dopo un periodo di infermità, sia sopravvenuta la morte” perché è solo in questo caso che si configura “il diritto al risarcimento del danno alla salute, verificatosi dal momento della lesione a quello della morte” che, una volta “entrato nel patrimonio dell'infortunato al momento della lesione, può essere fatto valere iure successionis dai suoi eredi” (Cassazione civile,
27 dicembre 1994, n, 11169). Ne consegue che, nel caso di morte di un individuo causata dall'altrui fatto illecito, ove la morte sia contestuale all'azione dannosa (danno da morte immediata o danno tanatologico), nulla è dovuto agli eredi a titolo di risarcimento iure successionis del danno biologico sofferto dal loro dante causa, atteso che questi non ha subito alcun danno biologico nel senso innanzi precisato (l'irrisarcibilità del danno alla vita è stata confermata dalla pronunzia delle Sezioni Unite Cassazione civile n. 15350 del 22 luglio
2015). Il danno non patrimoniale maturato a tale titolo, è, come già detto, implementabile per la specifica componente rappresentata dal danno morale cd. terminale, quale sofferenza psichica di massima intensità che si produce in capo alla vittima che abbia lucidamente percepito l'approssimarsi della morte, pur nel breve intervallo delle residue speranze di vita
(danno catastrofale). Nella specie, il Tribunale ha escluso i presupposti per riconoscere in via equitativa una ulteriore somma per la componente di sofferenza psichica per lo stato di incoscienza in cui è giunto prima nell'Ospedale di Aversa e dopo al Persona_1
AR di OL, mentre ha riconosciuto, nonostante il giovane sia sopravvissuto solo poche ore (tra le 9,35 alle 14.10 quando ne è stata dichiarata la morte) il danno biologico, nella misura di € 30.000,00. Tutto ciò nonostante in queste medesime ore il giovane non abbia avuto comprensione della sua agonia, nulla inducendo a ritenere che possa essersi rappresentato il tragico approssimarsi della morte.
È opportuno ribadire in proposito che secondo l'indirizzo consolidato di legittimità (di recente, Cassazione civile, sez. III, 17 dicembre 2024, n. 33009; Cassazione civile, sez. IV lavoro, 16 marzo 2025, n. 6981) il danno “morale” terminale va liquidato secondo un criterio equitativo puro, che, tenuto conto di tutte le circostanze concrete, della durata della lucida agonia e della presumibile intensità della sofferenza morale in vista del prevedibile exitus.
Giustamente il Tribunale, stigmatizzando lo stato di incoscienza che ha impedito di concettualizzare la sofferenza e l'avvicinarsi della morte, l'ha esclusa.
Nondimeno, pur facendo chiaramente riferimento alla somma che sarebbe stata liquidabile a tale titolo, il primo giudice ha appurato un danno biologico come lesione dell'integrità
- 23 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda fisica da una persona munita di capacità. Sennonché il parametro preso a riferimento è eccentrico e si pone in contrasto con quanto stabilito recentemente da Cassazione civile sez.
III, 17 dicembre 2024, n. 33009 già citata secondo cui in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (in analogo senso, Cassazione civile sez. III, 19 settembre 2023,
n. 26851; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 2024, n. 7923 nella cui massima è scritto: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo - danno da lucida agonia
o danno catastrofale o catastrofico - consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”; Cassazione civile sez. III, 12 giugno 2024, n. 16348).
Ebbene, nella rivalutazione del danno biologico terminale le poche ore intercorse tra il sinistro e la morte (meno di cinque) non hanno integrato quel “danno biologico terminale” la cui temporaneità è ordinariamente legata ad una prospettiva futuribile della vittima e che, nel concreto, ha finito con il contrassegnare la sola identità di una sofferenza, per le stesse osservazioni del Tribunale tuttavia non avvertita in maniera cosciente, che è persistita immutata (se non ingravescente) dal momento della provocazione della lesione mortale fino al momento del decesso. Si tratta, pertanto, di un danno che nella specie non si è integrato in capo alla vittima primaria e che dunque non può essere pervenuto ai suoi eredi.
13. In conclusione la sentenza va riformata conteggiando ex novo tutte le voci di danno – patrimoniale e non;
iure proprio e iure hereditatis: da perdita del rapporto parentale, per danni
- 24 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda al ciclomotore e spese di sepoltura a chi le ha sopportate e, nel caso di per Parte_5
le lesioni proprie - al netto di quanto ricevuto da il 27 settembre 2018 Controparte_3
e accettato a titolo di acconto sul maggior avere.
Le ragioni di credito in favore di ciascun attore ammontano ai seguenti importi:
: € 300.000,00 + € 750,00 + € 12.000,00 – 230.000,00 = € 82.750,00; Parte_1
: : € 300.000,00 + € 750,00 – 230.000,00 = € 70.750,00; Parte_2 Parte_1
, , e : € 83.731,70 + € 300,00 - € 50.000 = 34.031,70; Pt_3 CP_1 CP_2 Parte_4
: € 167.463,40 + € 300,00 + € 10.851,31 - € 60.000,00 = € 118.614,71. Parte_5
Alla decisione di primo grado ad aprile 2019 ha dichiarato - senza tuttavia darne CP_3
dimostrazione documentale - di avere effettuato altro pagamento che anche gli appellanti hanno menzionato dandone indiretta conferma e che dovrà quindi essere considerato a deconto.
Sugli importi così riconteggiati gli interessi e la rivalutazione vanno computati, così come già stabilito con condiviso ragionamento dal Tribunale appellato a pagina 18 della sentenza, sebbene per importi variati, sull'intera somma liquidata all'attualità (senza cioè considerare quanto trattenuto in acconto e quanto eventualmente versato a seguito della sentenza di primo grado) previa devalutazione al 25 marzo 2011 e progressiva rivalutazione fino al momento del pagamento parziale ricevuto (27 settembre 2018 e dell'ulteriore successivo in adempimento spontaneo del titolo giudiziale di primo grado) e solo per la differenza fino all'attualità. Dall'odierna taxatio sono dovuti i soli interessi al tasso di legge fino al soddisfo.
14. Quanto alle spese del presente giudizio, stante l'impugnazione (come terzo motivo dell'appello principale che in questa statuizione si assorbe) del capo sulle spese e nonostante tra primo e secondo grado vi sia stato solamente un incremento della sorte liquidata che diversamente importerebbe la conferma di quanto deciso per il pregresso dal Tribunale, torna ad applicarsi la regola generale secondo cui, in caso di modifica anche parziale della decisione gravata, debba procedersi ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (ex multis
Cassazione civile, 1° giugno 2016, n. 11423; Cassazione civile, 18 marzo 2014, n. 6259).
Esse nel rapporto tra gli appellanti da una parte e la sola in solido con Controparte_3
dall'altra seguono la soccombenza in base ai nuovi importi e applicando i CP_4 parametri sopravvenuti. Gli scaglioni da prendere a riferimento divergono tra primo e secondo grado per il differente oggetto dell'unico giudizio nell'uno e nell'altro. La
- 25 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda liquidazione è effettuata in base al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, escludendo per l'appello la fase istruttoria che non si è celebrata. E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario.
Verso quale Impresa Designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada alcuna CP_3
domanda è stata coltivata e la sua vocatio in jus è stata eseguita ai soli fini della integrità del contraddittorio processuale per cui le spese del grado meritano la compensazione e così a maggior ragione dicasi per la verso cui l'azione è stata al tempo rinunciata e il CP_5
giudizio estinto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di OL - II sezione civile, definitivamente pronunciando tra le parti indicate, così provvede:
⎯ in accoglimento del secondo motivo dell'appello principale e dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di OL n. 571/2019 pubblicata il 16 gennaio 2019, ridetermina il credito attuale al pagamento delle quali Controparte_3
è stata condannata in solido con il contumace nei seguenti
[...] CP_4
importi: : € 300.000,00 + € 750,00 + € 12.000,00 – 230.000,00 = € 82.750,00; Parte_1
: : € 300.000,00 + € 750,00 – 230.000,00 = € 70.750,00; , Parte_2 Parte_1 Pt_3
, e : € 83.731,70 + € 300,00 - € 50.000 = 34.031,70,00; CP_1 CP_2 Parte_4
: € 167.463,40 + € 300,00 + € 10.851,31 - € 60.000,00 = € 118.614,71; Parte_5
⎯ per l'effetto condanna in solido con il contumace Controparte_3 CP_4
ai pagamenti delle prefate somme con interessi e rivalutazione monetaria come da parte motiva sull'intero dovuto devalutato alla data del sinistro fino ai pagamenti parziali e per la sola differenza tuttora dovuta fino all'attualità, secondo ISTAT - FOI con gli ulteriori interessi al tasso di legge fino al soddisfo;
⎯ conferma nel resto;
⎯ condanna in solido con il contumace alle spese del Controparte_3 CP_4 doppio grado di giudizio che liquida in € 1.000,00 per spese ed € 29.193,00 per compensi
- 26 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda del primo grado ed in € 777,00 per spese ed € 14.317,00 per compensi del grado d'appello, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato Pietro Di Girolamo che se ne è dichiarato antistatario;
⎯ compensa tra le restanti parti le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 27 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di OL, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3406/2019 assunta in decisione all'udienza del 12 marzo 2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. e , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 nata a [...] il [...], c.f. , in proprio e quali genitori di CodiceFiscale_2 [...]
, nonché , nata a [...] il [...], c.f. Per_1 Parte_3 CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...], c.f. : nata CP_1 CodiceFiscale_4 CP_2
a OL il 21.02.1984, c.f. ; nato a [...] il CodiceFiscale_5 Parte_4
17.101986, c.f. e , nato a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_6 Parte_5 [...]
, tutti in proprio e quali fratelli di , nato a [...] il C.F._7 Persona_1
12.01.1978 e deceduto ivi il 25.03.2011, rappresentati e difesi dall'Avvocato Pietro Di
Girolamo, c.f. , presso il cui studio in Giugliano in Campania (NA) CodiceFiscale_8 alla via Cavour n. 4 elettivamente domiciliano giusta procura in calce alla citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTI
CONTRO
p.i. , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano Testa, c.f. , presso il cui CodiceFiscale_9
studio in OL, alla via Kerbaker n. 55 elettivamente domicilia giusta procura alle liti per P.IVA_ notar del 18.12.2014, rep. n. 186905, racc. n. , indirizzo di Persona_2
posta elettronica certificata Email_2
- 1 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
designata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, Controparte_3
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avvocato Giuseppe Esposito, c.f. , presso il cui studio in Caivano CodiceFiscale_10
(NA), alla via Braucci n. 23 nonché in Caserta al corso Trieste n. 98 elettivamente domicilia, giusta procura alle liti per notar del 18.12.2014, rep. n. 186905, Persona_2
racc. n. 30367, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_3
APPELLATA
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_4 CodiceFiscale_11
APPELLATO – CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i. Controparte_5
P.IVA_4
ALTRA PARTE CONVENUTA IN PRIMO GRADO
(NOTIFICA A FINE DI SOLA DENUNTIATIO LITIS)
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di OL n. 571/2019 pubblicata in data
16 gennaio 2019, non notificata, in materia di risarcimento danni da morte del congiunto vittima di sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 13 luglio 2019 e iscritto a ruolo il 18 luglio 2019 contenente la citazione a comparire per l'udienza del 19 dicembre 2019 , Parte_1 [...]
, , , , e Pt_2 Parte_3 CP_1 CP_2 Parte_4 Parte_5
hanno impugnato la sentenza n. 571/2019, pubblicata in data 16 gennaio 2019, con cui il
Tribunale di OL ha dichiarato unico responsabile del sinistro occorso in CP_4
IA (CE) lungo la S.P. 335, all'altezza della progressiva chilometrica 69 + 900, alle ore
9,35 circa del 25 marzo 2011, in cui , trasportato sul suo motociclo Honda Persona_1
SH 300, ha perso la vita e , conducente, ha patito gravi conseguenze lesive Parte_5
- 2 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda e che ha loro riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale e iure successionis per le sofferenze del de cuius per l'imminente sua fine, nonché il danno patrimoniale nei limiti in cui lo si è ritenuto provato, al netto di quanto offerto dalla compagnia assicuratrice del responsabile civile e trattenuto a titolo di acconto.
1.1. L'appello è stato affidato a tre motivi, all'esito dei quali i suoi latori hanno chiesto, in via preliminare, di essere ammessi alla prova testimoniale articolata nelle note istruttorie di cui all'art. 183, comma VI n. 2 c.p.c. sulle circostanze indicate ai punti i), j), k), l), con i testimoni indicati;
nel merito, che venga accolto l'appello con condanna di CP_4
e della al risarcimento in loro favore degli ulteriori danni così Controparte_3
individuati: a favore di a titolo di danno patrimoniale € 17.862,00; a favore Parte_1
di a titolo di danno patrimoniale € 17.862,00; a favore di a Parte_2 Parte_5 titolo di danno patrimoniale € 17.862,00 e a titolo di danno non patrimoniale la somma di €
98.000,00 per un totale di € 115.000,00; a favore di , , Parte_3 CP_1 CP_2
e la somma a titolo di danno non patrimoniale di € 56.000,00
[...] Parte_4 ciascuno;
in via alternativa, hanno chiesto alla Corte territoriale che siano loro liquidati gli ulteriori danni - patrimoniali e non patrimoniali - nella diversa misura ritenuta equa di giustizia, considerata la somma corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria sulle spese di giudizio di primo grado da rideterminare in relazione ai criteri legali stabiliti dal D.M. 55/2014 e sulle spese del grado d'appello.
2. In data 19 novembre 2019 si è costituita in giudizio la quale impresa Controparte_3
designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo Garanzie Vittime della Strada, chiedendo la riforma del capo della pronuncia di primo grado relativo alle spese processuali da porsi a carico delle parti appellanti, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo emersi in giudizio elementi a sostegno della responsabilità del veicolo rimasto ignoto.
3. In data 29 novembre 2019 si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_3
rigetto dell'appello in quanto a suo parere inammissibile, improcedibile ed improponibile, nonché infondato in fatto e in diritto;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento del gravame, ha insistito che vengano decurtate le somme liquidate e gli esborsi già corrisposti, comprensivi degli interessi.
Con l'appello incidentale ha chiesto poi che venga escluso il ristoro del danno biologico terminale iure successionis liquidato dal Tribunale in € 30.000,00, non ricorrendone i
- 3 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda presupposti, condannando gli appellanti alla restituzione delle somme ricevute dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado;
in via gradata ne ha chiesto la rimodulazione nel quantum per la minore somma ritenuta di giustizia, con vittoria sulle spese di lite.
4. non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica CP_4
dell'impugnazione al suo indirizzo. Qui l'atto è stato ricevuto a mani proprie del destinatario in data 12 luglio 2019.
La citazione è stata notificata a fini di sola comunicazione alla senza Controparte_5
procurarne la costituzione né l'intervento.
5. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
È stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio e accertata la consultabilità del fascicolo telematico.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo e la fissazione di una nuova udienza collegiale debitamente comunicata, sulle conclusioni che le parti costituite hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 la Corte ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e il deposito delle memorie di replica.
6. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
6.1. Con atto di citazione notificato in data 10 gennaio 2012 , , Parte_1 Parte_2
, , , e hanno Parte_3 CP_1 CP_2 Parte_4 Parte_5
citato in giudizio , l' la e le CP_4 Controparte_6 Controparte_7 uale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia Controparte_8
per le Vittime della Strada allegando che in data 25 marzo 2011, in IA (CE), sulla S.P.
335, alla progressiva chilometrica 69 + 900 direzione Aversa Nord, il veicolo Fiat Palio condotto da ha impattato contro il motociclo Honda SH 300 condotto da CP_4
e con come passeggero;
che in seguito all'intervento dei Parte_5 Persona_1
Carabinieri si constatava che era stato sorpassato sulla destra da un'ignota CP_4
vettura modello Nissan Qashqai e, senza subire urto, aveva perso il controllo del suo veicolo andando ad urtare il motociclo condotto da che procedeva a velocità Parte_5 moderata, travolgendolo al suolo;
che a seguito di tale urto e CP_4 Parte_5
riportavano gravi lesioni, ed in particolare pativa un grave politrauma agli Parte_5
- 4 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda arti inferiori e superiori con ferite lacero-contuse in numerose parti del corpo, mentre
, sbalzato contro la barriera guardrail, subiva un politrauma interessante Persona_1
anche gli organi interni;
che , dopo essere stato trasportato prima Persona_1 all'Ospedale civile di Aversa e, per l'aggravarsi delle condizioni, all'Ospedale AR di
OL, decedeva alle ore 14,10 a seguito di lunga agonia e nella piena consapevolezza e lucidità di quanto stava per accadere.
Hanno quindi dedotto che a seguito dell'incidente subiva un danno alla Parte_5
persona valutato nella misura del 10 - 11% di I.P., oltre 30 giorni di I.T.T. e 60 giorni di I.T.P. al 50%, mentre il motociclo riportava danni diffusi alla parte destra e sinistra stimati in €
2.900,00.
Gli attori hanno dichiarato che il loro congiunto, tragicamente quanto prematuramente scomparso, con la sua attività lavorativa, contribuiva ai bisogni del nucleo familiare per cui alla sua morte sono venuti meno ai familiari seco conviventi i mezzi di sostentamento patrimoniale. Tutti loro, in quanto stretti congiunti, hanno dichiarato d'avere sofferto, oltre ai danni non patrimoniali, l'insorgere di una grave malattia psichica caratterizzata da dolore, angoscia, infelicità permanente e depressione umorale, nonché lesione irreversibile del rapporto parentale a seguito del decesso del giovane . Il padre CP_4 Parte_1
ha dichiarato d'avere sostenuto ingenti spese funerarie per il trasporto della salma
[...]
e per le onoranze pubbliche successive.
Gli attori hanno indicato la responsabilità di , il cui veicolo al momento del CP_4
sinistro era assicurato per la r.c.a con la incorporata nella Controparte_9
verso cui hanno dimostrato d'avere invano formulato richiesta di Controparte_6 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e iure successionis subiti a seguito dell'incidente, senza che né essa, né le altre compagnie assicuratrici coinvolte e invitate a farlo, abbiano provveduto a formulare offerte né a comunicare eventuali motivi ostativi.
Hanno così concluso chiedendo - in via preliminare - l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale a carico delle parti convenute fino al 50% della presumibile entità del risarcimento da liquidare in sentenza in relazione al loro stato di bisogno;
in via principale, che vengano dichiarate proponibili e procedibili le domande;
nel merito, che venga dichiarata l'esclusiva o concorrente responsabilità del veicolo condotto da CP_4
e di un veicolo rimasto non identificato nella produzione dell'incidente, con condanna di
- 5 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda costoro singolarmente o solidalmente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore di loro attori, compreso il danno biologico subito da Persona_1
trasmesso iure hereditatis nella misura determinata dal Tribunale secondo giustizia, con il ristoro dei danni materiali subiti dal motociclo Honda targato DJ64140, delle spese funerarie ed altre onoranze funebri indicate nella misura di € 5.000,00 o nella diversa ritenuta equa e di giustizia, nonché con condanna delle compagnie assicuratrici al pagamento di una somma a titolo di responsabilità per mala gestio, a favore degli istanti, anche oltre il massimale, per la mancata offerta di risarcimento in violazione di norme di legge, il tutto con vittoria sulle spese di giudizio.
6.2. In data 2 maggio 2012 si è costituita in giudizio la quale Controparte_8
impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo Garanzie Vittime della
Strada, eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda attorea in assenza di prova dell'inoltro di regolare richiesta di risarcimento danni secondo le indicazioni di cui agli artt. 145 e 148, d.lgs. 209/2005. Ha inoltre contestato la propria legittimazione passiva per l'impossibilità di addebitare sia pure in parte la responsabilità del sinistro di causa all'ipotetico conducente di un'autovettura rimasta non identificata. Quanto alle pretese risarcitorie, oltre a ritenere non configurabile il ristoro del danno non patrimoniale iure successionis quando la vittima sia deceduta, come nella fattispecie, nell'immediatezza dell'incidente, è insorta anche contro il danno iure proprio in quanto carente di prova.
Ha così concluso chiedendo, in via pregiudiziale, l'improponibilità della domanda in mancanza di richiesta preventiva come prevista dal Codice della Strada;
nel merito, il rigetto delle domande nei suoi confronti perché infondate o comunque carenti di prova. In via subordinata, ha chiesto di contenere l'eventuale sua condannata nei limiti del massimale minimo previsto per legge, e in via ulteriormente gradata, che a seguito di regresso ex art. 2055 c.c. venga condannato e l'assicuratrice Allenza a rivalerla CP_4 CP_6
di quanto in ipotesi obbligata a pagare.
6.3. Il 7 maggio 2012 si è costituita la società assicuratrice del Controparte_7 motoveicolo su cui viaggiavano i danneggiati, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'azione direttamente promossa nei suoi confronti avendo gli attori optato, in via principale, per la diversa azione verso il responsabile civile e la sua compagnia di assicurazioni. Ha rilevato l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni al veicolo e al conducente, perché non rientranti nei pregiudizi per i quali l'art. 141 del Codice
- 6 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda della Strada prevede l'indennizzo diretto, essendo l'azione riservata al solo trasportato. Ha inoltre contestato la risarcibilità del danno catastrofale in via successoria, per non essere trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra il momento del sinistro e l'evento morte, ammonendo che, in caso di accoglimento, il pregiudizio andrebbe liquidato nei limiti del massimale di legge;
ha infine proposto domanda di rivalsa nei confronti di CP_4
e della sua impresa assicurativa Controparte_10
[...
. Nella contumacia di e della il giudizio è stato CP_4 Controparte_6
istruito con acquisizione di documentazione, tra cui il rapporto dei Carabinieri di Aversa e gli atti del giudizio penale a carico di , con la constatazione della mancata CP_4
risposta all'interrogatorio formale da quest'ultimo, con la prova testimoniale e con la consulenza medico-legale sulla persona di redatta dal dott. Parte_5 [...]
. Per_3
In corso di causa (udienza del 14 dicembre 2017) e a seguito dell'ordinanza che ha prescritto loro l'integrazione del contraddittorio verso il responsabile civile e proprietario del mezzo assicurato dalla compagnia coinvolta all'azione diretta ai sensi dell'art. 144 del d.lgs.
209/2005 (provvedimento del 26 ottobre 2017) gli attori hanno rinunciato agli atti del giudizio e alla domanda nei confronti della CP_7
La rinuncia è stata accettata.
6.5. Solamente in data 26 settembre 2018 si è costituita quale impresa Controparte_3 incorporante per fusione l' eccependo in via preliminare Controparte_6
l'improponibilità della domanda in mancanza di prova dell'inoltro della preventiva richiesta di risarcimento prevista per legge. Ha inoltre affermato che la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi solo in via solidale a , essendo coinvolto anche altro CP_4
mezzo non identificato. Sulle pretese risarcitorie, ha contestato la configurabilità del danno biologico terminale trasmissibile iure successionis agli attori essendo Persona_1
deceduto nell'immediatezza dell'incidente, nonché del danno catastrofale in mancanza di prova della circostanza che la vittima primaria sia stata consapevole del proprio stato e della sua imminente sorte. Ha inoltre escluso la fondatezza delle domande risarcitorie iure proprio, patrimoniali e non patrimoniali, in quanto sfornite di prova.
6.6. All'udienza del 27 settembre 2018 la compagnia ha offerto banco judicis le CP_3 somme analiticamente indicate a verbale recate dagli assegni circolari emessi alla Banca
Popolare di MI, accettate dagli attori a titolo di acconto sul maggiore avere (gli importi
- 7 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda corrisposti da Generali pro bono pacis e cosi trattenuti sono stati di € 230.000,00 a favore di ciascuno genitore di;
di € 50.000,00 ognuno in favore di , Persona_1 Pt_3 CP_11
e e di € 60.000,00 in favore di ).
[...] Parte_4 Parte_5
Indi la causa è stata trattenuta in decisione.
6.7. Nelle rispettive conclusionali le parti hanno coltivato le rispettive domande ed eccezioni e ha chiesto al Tribunale di ritenere le somme offerte eque, congrue e Controparte_3
pienamente satisfattive delle pretese risarcitorie, con il rigetto delle domande avversarie formulate sia in proprio sia in qualità di eredi di in quanto improcedibili, Persona_1 inammissibili e del tutto infondate;
in via gradata, ha chiesto che venga accertata la concorrente responsabilità del veicolo rimasto non identificato e, nell'ipotesi in cui il
Tribunale ritenga di dover liquidare una somma maggiore rispetto a quella già corrisposta dalla società assicurativa, che la somma complessiva di € 720.000,00 già liquidata sia sottratta dall'eventuale maggior risarcimento accordato, con la rivalutazione limitata alla differenza ove non si ritenga di escluderla totalmente, il tutto con vittoria sulle spese di lite.
7. Con la sentenza n. 571/2019 depositata e resa pubblica il 16 gennaio 2019 il Tribunale di
OL ha dichiarato unico responsabile del sinistro stradale, CP_4 condannandolo al risarcimento dei danni, in solido con la così Controparte_3
liquidati:
⎯ in favore di € 90.250,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi su € Parte_1
298.125,00 dal 25 marzo 2011 al 25 marzo 2012 e per gli anni successivi sulle somme rivalutate anno per anno secondo indice ISTAT - FOI sino alla data della decisione nonché, sull'intero, al pagamento degli ulteriori interessi legali dalla sentenza in saldo;
⎯ in favore di € 78.250,00 oltre interessi legali da calcolarsi su € 278.012,00 Parte_2
dal 25 marzo 2011 al 25 marzo 2012 e per gli anni successivi sulle somme rivalutate anno per anno secondo indice ISTAT - FOI sino alla data della decisione nonché, sull'intero, al pagamento degli ulteriori interessi legali dalla sentenza in saldo;
⎯ in favore di , , e € 21.800,00 cadauno oltre interessi Pt_3 CP_1 CP_2 Parte_4
legali da calcolarsi su € 66.853,00 dal 25 marzo 2011 al 25 marzo 2012 e per gli anni successivi sulle somme rivalutate anno per anno secondo indice ISTAT - FOI sino alla data della decisione nonché, sull'intero, al pagamento degli ulteriori interessi legali dalla sentenza in saldo;
- 8 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda
⎯ in favore di della somma di € 32.651,31 oltre interessi legali da calcolarsi Parte_5 su € 66.853,00 dal 25 marzo 2011 al 25 marzo 2012 e per gli anni successivi sulle somme rivalutate anno per anno secondo indice ISTAT - FOI sino alla data della decisione nonché, sull'intero, al pagamento degli ulteriori interessi legali dalla sentenza al saldo.
Ha poi condannato solidalmente e la al CP_4 Controparte_8
pagamento delle spese di giudizio sostenute dagli attori liquidate in € 1.000,00 per esborsi ed € 15.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e ha posto definitivamente a carico di e i costi della consulenza tecnica. CP_4 Controparte_3
Ancora, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra gli attori e la per CP_7
rinuncia alla domanda e relativa accettazione, con compensazione delle spese di lite, mentre ha rigettato le domande attoree nei confronti della quale impresa Controparte_8
designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo Vittime della Strada, con compensazione delle spese di lite.
7.1. Il giudice di prime cure ha preliminarmente riconosciuto la proponibilità delle domande per essere stata inoltrata in data 21 aprile 2011 a e alla sua società CP_4 assicuratrice la richiesta di risarcimento danni, secondo quanto prescritto dagli artt. 145 e
148 del Codice della Strada.
Ha anche appurato esistente la legittimazione attiva e passiva delle parti in giudizio.
Indi ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo alle pretese vantate dagli attori nei confronti della a seguito dell'atto di rinuncia del 17 novembre 2017 CP_7 accettato dalla società in data 29 novembre 2017.
La Corte distrettuale osserva che le questioni in rito non sono coinvolte dall'impugnazione principale e incidentale per cui esse sono giudicate.
7.2. Accedendo al merito della controversia, il Tribunale di OL, per le ampie ragioni riportate nelle pagine da 7 a 11 della sentenza, ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità del sinistro stradale in capo a , secondo la ricostruzione dei fatti emersa dal CP_4 rapporto redatto dai Carabinieri di Aversa, dalle risultanze testimoniali e dagli accertamenti tecnici, tra loro convergenti. Il primo giudice ha evidenziato come lo sbandamento dell'autovettura del sia dipeso da una sua condotta di guida non consona, per la CP_4 velocità eccessiva da costui osservata, nulla essendo emerso dell'effettiva impossibilità di evitare l'evento.
- 9 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda
Quale conseguenza di ciò ha rigettato la domanda risarcitoria nei confronti della in qualità di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia delle Controparte_8
Vittime della Strada.
La Corte distrettuale osserva che l'accertamento della responsabilità non è devoluta in appello né per l'impugnazione principale né per quella incidentale per cui è giudicata.
7.3. Volgendo l'attenzione alle richieste risarcitorie, il giudice di primo grado ha distinto i danni procurati a e da costui trasmessi agli eredi, patrimoniali e non, da Persona_1
quelli propri degli attori.
7.3.1. Iniziando dai primi, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il danno biologico
“in senso stretto” (danno al bene salute), trasmesso iure hereditatis, inteso come la lesione all'integrità personale tanto grave d'avere portato, sebbene in poche ore, a morte il giovane
. Ha - invero - optato, nel quadro giurisprudenziale segnato dall'intervento Persona_1 della Cassazione a Sezioni Unite n. 15350 del 22 luglio 2015, per la ricostruzione di detta componente di danno come patito da una persona che nel tempo intercorso tra la lesione mortale e la morte ha conservato la sua capacità giuridica, concetto differente dunque dal danno da “perdita della vita”, richiamando la sentenza della III sezione della Cassazione del 23 ottobre 2018, n. 26727.
Nella stima del danno biologico strettamente inteso come “grave lesione del bene salute” il giudice ha applicato le tabelle del Tribunale di MI che per la sopravvivenza contenuta nell'arco temporale fino a tre giorni liquidano l'importo massimo di € 30.000,00, riconoscendolo in detta cifra per la particolare gravità delle lesioni. Di detta somma è stata prevista la ripartizione tra eredi secondo le quote di legge previste dall'art. 571 c.c. (€
7.500.00 in favore di ciascun genitore;
€ 3.000,00 in favore di ciascun fratello).
Detta statuizione costituisce oggetto dell'appello incidentale di CP_3
Ha invece escluso la componente morale e psicologica derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus (cosiddetto danno terminale da lucida agonia), in quanto il danneggiato, essendo stato per lo più incosciente, non avrebbe realizzato l'imminente gravissimo pericolo di vita né l'approssimarsi della fine, nulla potendo percepire della situazione in cui si trovava.
Nonostante il teste ascoltato e presente al momento del sinistro abbia riferito che la giovane vittima, dopo il violento urto contro il guardrail, non abbia perso immediatamente conoscenza ed anzi chiedesse aiuto, è parso dirimente nel senso prescelto la condizione cui sia giunta in Ospedale e qui ripetutamente sottoposta a interventi di rianimazione.
- 10 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda
Tra i danni iure successionis chiesti dagli attori ha ricevuto accoglimento la domanda per il danneggiamento del motoveicolo, equitativamente determinato, in ragione dell'anno d'immatricolazione e dello stato di presumibile usura, in € 3.000,00, somma anche questa ripartita in base all'art. 571 c.c. (€ 750,00 a ciascun genitore ed € 300,00 a ciascun fratello).
7.3.2. È stata rigettata la richiesta di danno patrimoniale da perdita di contributo economico da parte del defunto (lucro cessante iure hereditatis) per non essere provato il contributo economico che il giovane avrebbe dato e che avrebbe potuto continuare a dare ai suoi familiari con il lavoro proprio. Non sono state considerate valide dimostrazioni dell'attività lavorativa svolta le poche fotografie che ritraggono lavori d'artigianato che non è neanche allegato in quanta parte siano stati eseguito da . Non è stata neanche Persona_1
ritenuta provata la misura del contributo economico dal figlio e sulla dirimente questione è stata valutata inutile la prova orale capitolata perché priva di riferimenti in tema. Ancora, risultando dal certificato di stato di famiglia che conviventi con il de cuius erano i genitori e il solo fratello , il contributo avrebbe riguardato soltanto loro. Su tutto è parso Pt_5 dirimente il difetto assoluto della prova che eventuali versamenti dal figlio defunto e convivente abbiano inteso contribuire al mantenimento dei genitori e del fratello minore piuttosto che fare fronte alle spese del mantenimento proprio.
La decisione è oggetto del primo motivo dell'appello principale.
7.4. Con riguardo alle richieste risarcitorie iure proprio, è stato riconosciuto il danno morale da perdita del rapporto parentale, ma non il danno biologico, non essendo provato uno stato di malattia fisico o psichico che abbia colpito gli attori a seguito del tragico evento.
Nella quantificazione del pregiudizio collegato all'art. 2059 c.c. per la lesione di diritti costituzionalizzati dagli artt. 2, 29 e 30 della Carta fondamentale il danno ai genitori è stato equitativamente riconosciuto in € 300.000,00 cadauno mentre quello ai fratelli non conviventi , e in € 70.000,00 cadauno;
per il fratello Pt_3 CP_2 CP_1 Pt_4
convivente l'importo è stato elevato ad € 80.000,00 in ragione del più intenso ed Pt_5 intimo legame con il defunto, in compagnia del quale si trovava anche durante il tragico incidente.
Le somme sono state frutto dell'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di MI nell'Osservatorio sulla Giustizia Civile edizione 2018 e, essendo espresse in moneta attuale, non ne è stata prevista la rivalutazione.
La decisione è oggetto del secondo motivo dell'appello principale.
- 11 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda
Non è stata accolta la domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio nell'indimostrata insorgenza di una vera e propria patologia quale conseguenza del lutto.
Si è anche esclusa la possibilità di disporre sugli attori una consulenza medico-legale per accertarla in ragione del principio di disponibilità delle prove che osta a mere esplorazioni disposte d'Ufficio. Il Tribunale ha stigmatizzato la assenza allegatoria – orale e documentale
– di malattia fisica o psichica a carico di taluno egli attori il cui stato di abbattimento, senso di perdita e di vuoto, cambiamento delle abitudini familiari, ha compreso nella componente morale del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, già sopra riconosciuto.
Infine, è stata accolta la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno a favore di per le spese funerarie sostenute, comprendenti il trasporto del defunto al Parte_1
Cimitero di Poggioreale, l'inumazione del corpo e le spese per l'acquisto di un loculo, nonché la domanda avanzata da per i danni personali per le lesioni subite Parte_5
dall'incidente e riscontrate anche dalla consulenza. L'ammontare è stato riconosciuto in €
12.000,00 sula base dei documenti in atti.
Anche il danno alla persona di è stato quantificato in base alle condivise Parte_5 conclusioni del consulente tecnico che ha stimato le lesioni a lui occorse (trauma contusivo con ferita lacero contusa alle gambe;
trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro con associata lesione del menisco mediale e del collo del piede sinistro) nel 6% di I.P. oltre all'invalidità temporanea totale e parziale, nella duplice componente di danno biologico e morale. All'uopo è stato applicato l'art. 139 del d.lgs. 209/2005 nella versione aggiornata dal
D.M. 17 luglio 2017 e l'importo finale è ammontato ad € 10.551,31, cui è stata aggiunta la somma di € 300,00 per spese mediche documentate.
Si tratta di questioni tutte giudicate.
Dalle somme liquidate e riconosciute sono stati sottratti gli importi ricevuti in corso di causa e conteggiato per differenza, una volta perequate nel tempo le liquidazioni, le somme tuttora a credito anche per interessi rivalutazione.
7.5. Le spese degli attori sono state liquidate secondo soccombenza in € 1.000,00 per esborsi ed € 15.000,00 per compensi professionali con distrazione.
La misura della liquidazione dei compensi è oggetto del terzo motivo dell'appello principale.
- 12 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda
8. Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con citazione notificata in data 13 luglio 2019, a fronte della pubblicazione della sentenza, di cui non vi è prova di notifica, avvenuta in data 16 gennaio 2019, dunque rispettando l'art. 327
c.p.c..
Altrettanto tempestivo è l'appello incidentale che ha contenuto nella Controparte_3
sua tempestiva comparsa di costituzione e risposta.
Essendo entrambi gli atti redatti in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. è possibile accedere al merito, non senza avere ribadito che il contraddittorio nell'impugnazione è integro;
che l'appello incidentale non ha riguardato per cui ne è stata superflua la CP_4
notifica; che la posizione di – già – è definita in rito con la CP_12 Controparte_7
rinuncia accettata per cui il suo coinvolgimento in sede di gravame è stato curato ai soli fini di denuntiatio litis e per ragioni di regolarità formale.
Per i capi di sentenza su cui è sceso il giudicato si rimanda alle precisazioni del § 7.
9. Nel primo motivo d'impugnazione principale gli appellanti hanno censurato la sentenza del Tribunale nella parte che ha ritenuto non provato il danno patrimoniale al nucleo familiare da perdita della contribuzione che sarebbe loro venuta dal defunto Per_1
con l'argomento, contestato, che sia mancata la dimostrazione del pregiudizio
[...]
economico. Per confutarlo hanno richiamato i rilievi fotografici prodotti nel corso del primo grado del giudizio ritraenti i lavori artigianali eseguiti dal defunto, in qualità di artigiano e operaio. A dimostrare lo stato di bisogno del nucleo familiare hanno invece richiamato l'istanza di provvisionale e la documentazione reddituale ad essa acclusa. Sono insorti contro il provvedimento istruttorio che ha escluso i capitoli di prova idonei a fornire la dimostrazione del danno patrimoniale subito dalla famiglia e riguardanti l'attività specifica del de cuius e la sua capacità di guadagno di fonte lavorativa ed extralavorativa. Hanno perciò insistito perché la Corte ammetta i capitoli i), j), k) e l) con i testimoni illo tempore indicati. Hanno opinato che dall'uccisione di un figlio convivente di giovane età è certamente derivato il nocumento da perdita del suo contributo economico alla famiglia, sia in termini di prestazioni monetarie volontarie, sia di benefici non espressi in denaro ma ugualmente suscettibili di valutazione economica. I genitori hanno evocato l'art. 433 c.c. che darebbe loro comunque diritto al mantenimento. Ad ogni modo, hanno rilevato che il risarcimento del danno alla mancata capacità di produrre reddito derivante dalla circolazione di veicoli, quando non è documentabile il reddito, può essere comunque
- 13 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda liquidato ricorrendo quale base del calcolo al triplo della pensione sociale, ai sensi dell'art. 137, ultimo comma del d.lgs. 209/2005, ribadendo che la mancanza di un reddito percepito al momento del sinistro non esclude il danno futuro alla capacità di guadagno della vittima, trasmissibile agli eredi.
9.1. Il motivo è infondato.
La pretesa attorea che non è stata riconosciuta e su cui si controverte anche in appello riguarda la perdita della contribuzione che la famiglia (verosimilmente i soli conviventi e in primis i genitori del giovane deceduto nel sinistro stradale) avrebbe tratto dalla capacità di guadagno e di attendere alle occupazioni comunque in favore dei congiunti del de cuius i quali, non disponendone più, sono esposti ad un danno economicamente apprezzabile e patrimonialmente quantificabile. I termini in cui si è prospettata questa voce di perdita patrimoniale sono da lucro cessato a causa dell'illecito del responsabile del sinistro, di cui è chiamata a rispondere la compagnia assicuratrice per la r.c.a..
Il nocumento in entrambe le varianti in cui è declinato va in ogni caso condotto alla perdita della contribuzione materiale, sotto forma monetaria e di prestazioni. La allegazione di questa specifica voce di danno è contenuta ai paragrafi j) e k) della citazione di primo grado cui è corrisposta l'articolazione probatoria sostanzialmente equivalente. Ivi è scritto che il giovane “era un bravo artigiano e svolgeva l'attività a livello imprenditoriale” e che “contribuiva con il suo congruo reddito ai bisogni del nucleo familiare” che alla sua morte ha patito la perdita di “un mezzo di sostentamento patrimoniale” la qual cosa sarebbe riverberata – oltre all'indicibile dolore – nella privazione del suo reddito prodotto “a vantaggio della famiglia”.
Va immediatamente osservato che di un reddito prodotto da fiscalmente Persona_1 dichiarato non vi è prova e che della sua attività imprenditoriale non esiste dimostrazione da partita iva o altra equipollente attestazione camerale. Neanche esiste un contratto prodotto agli atti che attesti prestazioni da lavoro dipendente. Le fotografie agli atti in cui sono visibili alcuni lavori di carpenteria e ialurgia che si dichiarano (ma che non si attesta in altro modo) essere stati eseguiti da non dimostrano affatto che ad Persona_1 eseguirli sia stato il defunto del quale in alcuni passi degli scritti difensivi di parte si dice che avrebbe “collaborato con il padre in lavori artigianali” in forma d'impresa familiare di cui ugualmente non c'è prova. Del tutto superfluo allora è il capo di prova correttamente non ammesso e vanamente reiterato anche in appello, essendone la formulazione generica se
- 14 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda non anodina e priva di indicatori migliori di quelli della premessa della citazione che ripete testualmente e di cui si è già detto.
Non essendovi prova di un reddito, la cui misura potrebbe indiziare delle possibilità di contribuire realmente al menage familiare anche oltre la suitas intesa come parte di reddito destinato all'autoconsumo, è stata formulata la medesima domanda risarcitoria in termini di riconoscimento delle ulteriori utilità - patrimoniali o economicamente apprezzabili - che il de cuius avrebbe verosimilmente destinato alla famiglia convivente (composta dalla coppia dei genitori e dal fratello minore) negli anni della residua vita attiva, da calcolarsi sul reddito che avrebbe potuto godere e che, in assenza d'altri parametri, sarebbe parificabile al triplo della pensione sociale.
Anche in questo caso il solo elemento acquisito con certezza è la convivenza nella famiglia d'origine e l'assenza di reddito di questa se non quanto dichiarato dalla certificazione
I.S.E.E. che è stata allegata all'istanza provvisionale, coeva ad essa dunque dell'anno 2017, corredata della certificazione I.N.A.I.L. sul fatto che ha patito a dicembre Parte_1
1999 un infortunio sul lavoro per il quale è stato indennizzato.
Di questo materiale istruttorio il giudice di prime cure ha fatto buon governo quando ha reso la motivazione restituita nel superiore § 7.3.2..
Essa si conforma alla giurisprudenza sulla risarcibilità dei danni patrimoniali che i superstiti possano soffrire a seguito del prematuro decesso del congiunto, causato dal fatto illecito altrui. Il consolidato orientamento pretorio tratta tale species di conseguenza dannosa in termini di lucro cessante osservando che la scomparsa prematura del congiunto, a seguito di fatto illecito altrui, proiettata nel futuro, determina una presumibile perdita economica per i superstiti, determinabile nelle risorse reddituali che il defunto avrebbe loro destinato.
Tale pretesa pecuniaria, secondo la Corte regolatrice, può trovare fondamento tanto “in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 c.c.)”, quanto nella “pratica di vita improntata a regole etico - sociali di solidarietà e di costume”. In tal modo, vengono determinati, seppur indirettamente, quali siano i soggetti titolari della legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il ristoro dei danni subendi. Correttamente il Tribunale ha quindi delimitato l'ambito dei familiari che potrebbero accedere a simile tipo di danno, escludendo i germani usciti dal nucleo familiare d'origine. A tale corretta notazione va poi aggiunto che Per_1
non risulta sia stato già vincolato al rispetto di obblighi normativamente previsti,
[...]
non constando da alcun atto o fatto allegato che egli corrispondesse ai genitori gli alimenti.
- 15 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda
Il solo richiamo alla condizione di infortunato sul lavoro di cui l'I.N.A.I.L. Parte_1
ha riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa del 42% non integra sicuramente, al netto d'ogni altra indagine, la condizione perché operi l'art. 433 c.c., pure genericamente richiamato dagli appellanti. Né lo stato di bisogno può essere inferito dalla richiesta di provvisionale (per altro non accordata). In senso contrario depone la capacità reddituale di evinta dal medesimo I.S.E.E.. Neanche da questo profilo, allora, emerge la Parte_5
prova di un danno ingiusto di tipo squisitamente patrimoniale in capo ai titolari di una posizione creditoria già accertata ed esistente.
Resta invece da spendere qualche notazione ulteriore sul vincolo filiale e sulla indubbia convivenza con i genitori da un giovane non più studente e in età produttiva, definito sano e sicuramente inserito in un contesto astrattamente produttivo, quale potrebbe essere la stessa “impresa familiare” ancorché non documentata. Giova osservare che, sebbene la casistica giurisprudenziale della perdita della fonte di ricchezza che deriva dai doveri economici riguardi principalmente i coniugi, il ragionamento potrebbe estendersi anche ad altri membri del nucleo familiare, inclusa la prole, tenuta per i motivi già richiamati al rispetto del dovere di mantenimento. Sicché nella circostanza in cui la morte prematura colga quest'ultima categoria di soggetti, le Sezioni Unite di Cassazione civile, con sentenza del 11 novembre 2008, n. 26973, hanno riconosciuto la tutela risarcitoria da lucrum cessans anche ai genitori superstiti. Va tuttavia dato atto che la medesima giurisprudenza non prescinde mai dalla allegazione e dimostrazione anche solo per effetto di ragionamento inferenziale di una “perdita di un'entrata che ragionevolmente si sarebbe potuta presumere come duraturo vantaggio economico proveniente dall'attività lavorativa del congiunto” (Cassazione civile, 1° agosto 1987, n. 6672). In altre parole, necessita comunque dimostrare dallo stretto vincolo di solidarietà familiare che i superstiti sarebbero stati destinatari di determinate attribuzioni patrimoniale da parte del defunto, ovvero che avendole già ricevute in passato ne avrebbe probabilmente beneficiato anche in futuro. In altri termini, ancorché la prova del danno de quo fondi su un “sistema presuntivo a più incognite” costituite non solo dal rapporto economico tra i congiunti ma anche dalla parte di reddito presumibile del defunto destinata ai familiari seco conviventi, i dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza possono colmare solo in parte l'onere dei danneggiati. Se il criterio di “normalità” - particolarmente impiegato per accertare esistente il danno patrimoniale del coniuge – ovvia alla dimostrazione della volontà ipotetica del defunto, attraverso un giudizio prognostico, di
- 16 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda destinare una parte del proprio reddito alle necessità del congiunto e di apportare al medesimo utilità economiche anche senza il bisogno (così, Cassazione civile, sez. III, 25 marzo 2002, n. 4205), non è possibile spingersi oltre nel ragionamento presuntivo quando a svolgerlo siano altri congiunti che richiedano la condanna al pagamento di una perdita economica non corrispondente al mantenimento. In questo caso infatti (applicato dalla giurisprudenza edita anche al componente della famiglia di fatto;
Cassazione civile, sez. III,
28 marzo 1994, n. 2988) occorre dare la prova del contributo patrimoniale e personale apportato in vita, con carattere di stabilità, dal congiunto venuto a mancare in conseguenza della sua morte. Ebbene, come già detto, al giudizio ancor prima della prova è mancata l'allegazione puntuale dei contributi che avrebbe destinato alla cura delle Persona_1
esigenze dei familiari superstiti. La stessa giurisprudenza ha escluso rilevanza a quegli aiuti pecuniari che il defunto avrebbe potuto versare solo occasionalmente o sporadicamente per cui ogni riferimento ad essi di cui si legge in alcuni passi degli scritti attorei è inutile.
Il sistema di presunzioni che richiamano gli appellanti (anche con il riferimento all'art. 4 della legge 39/1977, ora art. 137 del d.lgs. 209/2005) non si ritiene sufficiente a dimostrare la fondatezza della domanda di risarcimento del lucro cessante cui manca la prova dell'an, prima ancora che del quantum. Nel ribadire infatti che anche per l'accertamento del danno futuro in termini probabilistici occorre dimostrare la percezione di utilità economiche nel periodo precedente alla scomparsa del congiunto (così Cassazione civile, sez. III, 14 luglio
2003, n. 11003; Cassazione civile, sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24802; Cassazione civile, sez. lav.,
8 marzo 2006, n. 4980; Cassazione civile, sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3549), a concludere la riflessione sul punto e convincere definitivamente della corretta conclusone del Tribunale è la totale mancanza di allegazione e prova che abbia versato alla famiglia Persona_1
con cui conviveva una somma superiore a quella occorrente al suo mantenimento. Il richiamo alla quota sibi, ovvero alla parte di reddito che il defunto avrebbe destinato alle proprie esigenze (nei significativi termini espressi da Cassazione civile, sez. III, 2 marzo
2004, n. 4186) contenuto in sentenza (dal quinto rigo dalla fine al termine di pagina 14), cui alcuna specifica censura è contenuta nell'appello, stigmatizza un aspetto tanto peculiare quanto ineludibile di questa voce di danno risarcibile. Nelle ipotesi, come quella all'esame, in cui la richiesta risarcitoria attenga al ripristino economico che consenta il mantenimento dei congiunti, parametrato al tenore di vita precedente alla morte del familiare, non è sufficiente il solo “legame di solidarietà familiare”, occorrendo dimostrare, insieme alla
- 17 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda natura delle utilità economiche e del reddito del congiunto, in quale misura il venir meno dello stesso abbia inciso sulle aspettative del contributo economico alle esigenze familiari basate su quel supposto reddito.
Non essendo stata compiutamente censurata la motivazione del Tribunale né superate le carenze al ricorrere delle quali la pretesa è stata respinta, il motivo di appello va certamente respinto.
10. Con il secondo motivo d'impugnazione gli appellanti principali hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado con riguardo ai criteri di liquidazione adottati in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale nei confronti dei fratelli e delle sorelle del de cuius, non avendo tenuto conto che Pt_5
era convivente di parte deceduta, che era rimasto coinvolto nel medesimo incidente,
[...] nonché della crudezza e tragicità del momento, della giovane età della vittima e dei suoi fratelli e sorelle, dell'aspettativa di vita del defunto e del vincolo affettivo profondo e intimo che lo legava ai fratelli e sorelle, tutti elementi in grado di consentire un incremento della posta risarcitoria.
Hanno ritenuto che secondo una corretta applicazione dei criteri di liquidazione del danno previsti dalle Tabelle di nuovo conio a favore di sia necessario prevedere Parte_5
un ulteriore importo, rispetto a quello liquidato in primo grado, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale di almeno € 98.000,00, mentre gli altri fratelli hanno domandato una liquidazione di altri € 56.000,00 pro capite.
10.1. Il motivo parzialmente fondato va accolto per quanto di ragione.
Il danno da perdita del rapporto parentale tuttora in discussione limitatamente ai germani di , vittima primaria dell'illecito, è stato accertato esistente nell'an. Persona_1
La contestazione è limitata al criterio di liquidazione che il Tribunale ha eseguito applicando le tabelle del Tribunale di MI nella versione del 2018 (prossima alla decisione), mentre ogni ulteriore riflessione sui contorni del compito liquidatorio del giudice in caso di danno non patrimoniale è superflua in quanto non sollecitata dai motivi dell'appello, neppure incidentale. Giova solo riferire che il concetto di danno parentale si presta a ricomprendere sia il profilo interno della sofferenza morale soggettiva, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, sia quello esistenziale, che coglie i riflessi, in termini dinamico-relazionali, della perdita del legame sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita (Cassazione civile, sez. III, 11 novembre
- 18 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda
2019, n. 28989). Nella specie, tenuto conto dello stretto legame del vincolo parentale, che ha coinvolto membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), si è giustamente presunta la sussistenza sia della sofferenza intima cagionata dal venir meno della persona cara, sia l'incidenza di detta perdita sulle abitudini di vita familiare (sulla operatività di una presunzione siffatta vedi Cassazione civile, sez. III, 4 marzo 2024, n. 5769). In tal caso, infatti,
l'esistenza stessa del rapporto di parentela lascia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturata all'essere umano (Cassazione civile, sez. III, 24 aprile 2019, n. 11212;
Cassazione civile, 11 dicembre 2018, n. 31950; Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2016, n.
12146). Nondimeno l'intensità del rapporto affettivo che qualifica in modo apprezzabile anche la ricaduta sulla dimensione relazionale può variare tra i membri della medesima famiglia anche in pari grado, in primis in ragione delle frequentazioni che la convivenza senz'altro favorisce. Di queste sussiste considerazione nella tecnica di liquidazione del danno unitariamente accertato in base al sistema tabellato sul criterio a punto. L'estrazione del valore medio del punto – tratta dai precedenti, dalla modularità e dall'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti — anche nelle ultime versioni edite del Tribunale di MI che inizialmente non se ne occupavano, annette rilevanza all'età della vittima, all'età del superstite, al grado di parentela e appunto alla convivenza, dando comunque all'interprete la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cassazione civile, sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579). È noto del resto che l'utilizzo da parte del giudice di tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale trova fondamento nel potere del giudice di valutazione equitativa del danno previsto dall'art. 1226 c.c. e che l'elaborazione della tabella da parte dell'ufficio giudiziario assolve alla funzione di assicurare l'uniformità e la prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza. Il sistema del punto variabile - che si conferma il più affidabile per il grado di prevedibilità che tale tecnica offre – è stato oggetto di riflessioni sopravvenute alla sentenza oggi impugnata da parte della Suprema Corte che ha evidenziato come la tabella di MI (nell'edizione 2021 ma anche nella precedente), con riferimento al danno da perdita parentale, non seguiva la tecnica del punto, ma si limitava ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorreva, peraltro, una assai significativa differenza. La previsione di un range così elevato non realizzava, a parere del supremo
Collegio, l'effetto che dovrebbe, invece, essere connaturato alla funzione tabellare
- 19 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda
(Cassazione civile, sez. III, 28 febbraio 2023, n. 5948) per cui quelle successive sono state redatte sul sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità
e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa pura, purché sorretta da adeguata motivazione (Cassazione civile, sez. I, 8 gennaio 2025, n. 341).
Il Collegio allora, condividendo la critica degli appellanti sulla mancata considerazione di elementi rilevanti a fini di liquidazione, ritiene di applicare le tabelle di MI nelle edizioni successive, ripetendo le valutazioni del primo giudice sufficientemente attinte dal motivo d'appello nei limiti di quanto devoluto. Nel sistema del punto variabile è contenuta la previsione della circostanza di fatto rilevante della convivenza che sarebbe stata trascurata in prime cure. Nella determinazione equitativa del danno così ripetuto è compresa la personalizzazione dello stesso, possibile solo qualora il danneggiato fornisca la prova di circostanze concrete che consentano di aumentare il valore tabellare rilevante ai fini della quantificazione del danno.
Va osservato che tale condizione si verifica solamente per di cui già il Parte_5
Tribunale ha evidenziato non solo la convivenza ma anche la presenza sullo stesso motociclo a bordo del quale viaggiava quando è stato attinto dalla vettura Persona_1
investitrice che ha procurato la morte. In tal modo si ritiene di attuare il principio per il quale
“ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto”, con la conseguenza che eventuali correttivi sono ammissibili solo in ragione della particolarità della situazione di cui sia stata fornita adeguata motivazione (Cassazione civile sez. III, 10 novembre 2021, n. 33005).
In applicazione, allora, del punto medio individuato dalle tabelle elaborate per l'anno 2025, tenuto conto di tutte le suindicate circostanze, il danno parentale dei fratelli che parte appellante ha ritenuto incongruamente stimato dal Tribunale, va ricalcolato. Deve in primo luogo osservarsi che tutti i fratelli già attori avevano al momento dell'evento un'età compresa tra 32 e 21 anni, mentre la vittima aveva 33 anni quando è deceduto. Nel nucleo
- 20 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda familiare erano – e sono tuttora - presenti altri familiari entro il secondo grado di parentela, sia conviventi sia non.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 4
Punti in base all'età della vittima 3,5
Punti totali riconosciuti 14,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 167.463,40
Sennonché ai fratelli non conviventi con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto fino alla metà per cui l'importo riconoscibile può variare da un minimo di 7,25 ad un massimo di 14,5 punti, con un importo totale del risarcimento oscillante tra € 83.731,70 e
€ 167.463,40.
Il valore medio del punto tabellare è, infatti, già in sé idoneo a ricomprendere le conseguenze “ordinarie” che qualunque persona della stessa età, dello stesso sesso e nelle medesime condizioni familiari in rapporto alla vittima primaria, non avrebbe potuto presumibilmente non subire;
vanno, invece, reputate “eccezionali”, e quindi idonee a giustificare una variazione del risarcimento (tanto in aumento quanto in diminuzione), quelle circostanze “legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale" (così, testualmente, da ultimo, Cassazione civile 8 settembre 2022, n. 26440).
Nella fattispecie, per i fratelli non conviventi è mancata la specifica allegazione di uno
“straordinario” modo di atteggiarsi del legame parentale, che imponga di discostarsi dalla standardizzazione del valore medio del punto, mentre si è dal Tribunale sottolineata la “non convivenza” che effettivamente consente di dimezzare i punti riconoscibili. Il contrario dicasi per che con il fratello maggiore con lui convivente ha condiviso anche Parte_5
le tragiche ultime ore di vita e l'evento catastrofale che ha portato a morte il primo.
Per l'effetto il danno ristorabile va così rideterminato: a € 167.463,40 (in Parte_5
luogo di € 80.000,00 riconosciuti dal Tribunale) e a ciascun altro fratello: , Pt_3 CP_2
e € 83.731,70 (in luogo di € 70.000,00). Dagli importi va naturalmente CP_1 Parte_4 sottratta la somma ricevuta banco judicis: € 60.000,00 e € 50.000,00 ciascun Parte_5
altro fratello.
- 21 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda
11. Con il terzo motivo d'impugnazione le parti appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese legali, perché ritenuta incongrua. Hanno rilevato come il giudice di prime cure non abbia effettuato una corretta liquidazione delle competenze legali, non avendo applicato correttamente i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento.
11.1. Il motivo è assorbito perché l'accoglimento ancorché parziale dell'appello, con la necessità di ricalcolare il danno, importa una nuova regolazione, vieppiù necessaria per essere stato impugnato specificamente il capo sulle spese (si rimanda al § 14).
12. Con l'appello incidentale la compagnia assicuratrice è insorta contro il CP_3
riconoscimento del danno biologico trasmesso da ai suoi eredi nonostante Persona_1
la vittima primaria dell'incidente stradale sia deceduta a poche ore dal sinistro. Ha opinato che pur volendo riconoscere la sussistenza di un apprezzabile lasso di tempo ai fini dell'integrazione del danno biologico catastrofale, sarebbe mancante il requisito ulteriore che il danneggiato si stato cosciente nel lasso di tempo intercorso tra l'incidente e l'evento morte. Il contrario ha dedotto dalla stessa motivazione del giudice di prime cure laddove questi ha stigmatizzato come si stato sottoposto, nelle poche ore della sua Persona_1 agonia, a trattamenti di rianimazione, circostanza da cui è possibile dedurre che non aveva avuto la percezione della situazione in cui si trovava.
12.1. Il motivo è fondato, ancorché sia necessaria una precisazione.
La censura attiene alla liquidazione del danno biologico iure successionis, ovverosia quello asseritamente maturato in capo a e fatto valere dai congiunti nella qualità Persona_1
di eredi della vittima primaria che, a differenza di quanto opinato da prescinde CP_3 dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ma che è risarcibile a condizione che tra il momento di insorgenza delle lesioni e il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo, altrimenti noto come danno biologico da invalidità temporanea assoluta e terminale (Cassazione civile, sez. III, 23 marzo 2024, n.
7923; Cassazione civile, sez. lav. 15 dicembre 2022, n. 36841; Cassazione civile, 30 agosto
2019, n. 21837). La liquidazione di tale danno, d'indole tipicamente non patrimoniale, è stata eseguita dalla sentenza appellata in termini equitativi con il richiamo ai parametri di riferimento di carattere statistico del Tribunale di MI.
Sennonché per gli orientamenti cristallizzati della giurisprudenza di legittimità, il danno biologico sussiste ove la vittima primaria abbia maturato il relativo diritto a percepire il
- 22 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda risarcimento a tale titolo il che avviene quando il “fatto illecito abbia provocato ad un soggetto lesioni personali cui, dopo un periodo di infermità, sia sopravvenuta la morte” perché è solo in questo caso che si configura “il diritto al risarcimento del danno alla salute, verificatosi dal momento della lesione a quello della morte” che, una volta “entrato nel patrimonio dell'infortunato al momento della lesione, può essere fatto valere iure successionis dai suoi eredi” (Cassazione civile,
27 dicembre 1994, n, 11169). Ne consegue che, nel caso di morte di un individuo causata dall'altrui fatto illecito, ove la morte sia contestuale all'azione dannosa (danno da morte immediata o danno tanatologico), nulla è dovuto agli eredi a titolo di risarcimento iure successionis del danno biologico sofferto dal loro dante causa, atteso che questi non ha subito alcun danno biologico nel senso innanzi precisato (l'irrisarcibilità del danno alla vita è stata confermata dalla pronunzia delle Sezioni Unite Cassazione civile n. 15350 del 22 luglio
2015). Il danno non patrimoniale maturato a tale titolo, è, come già detto, implementabile per la specifica componente rappresentata dal danno morale cd. terminale, quale sofferenza psichica di massima intensità che si produce in capo alla vittima che abbia lucidamente percepito l'approssimarsi della morte, pur nel breve intervallo delle residue speranze di vita
(danno catastrofale). Nella specie, il Tribunale ha escluso i presupposti per riconoscere in via equitativa una ulteriore somma per la componente di sofferenza psichica per lo stato di incoscienza in cui è giunto prima nell'Ospedale di Aversa e dopo al Persona_1
AR di OL, mentre ha riconosciuto, nonostante il giovane sia sopravvissuto solo poche ore (tra le 9,35 alle 14.10 quando ne è stata dichiarata la morte) il danno biologico, nella misura di € 30.000,00. Tutto ciò nonostante in queste medesime ore il giovane non abbia avuto comprensione della sua agonia, nulla inducendo a ritenere che possa essersi rappresentato il tragico approssimarsi della morte.
È opportuno ribadire in proposito che secondo l'indirizzo consolidato di legittimità (di recente, Cassazione civile, sez. III, 17 dicembre 2024, n. 33009; Cassazione civile, sez. IV lavoro, 16 marzo 2025, n. 6981) il danno “morale” terminale va liquidato secondo un criterio equitativo puro, che, tenuto conto di tutte le circostanze concrete, della durata della lucida agonia e della presumibile intensità della sofferenza morale in vista del prevedibile exitus.
Giustamente il Tribunale, stigmatizzando lo stato di incoscienza che ha impedito di concettualizzare la sofferenza e l'avvicinarsi della morte, l'ha esclusa.
Nondimeno, pur facendo chiaramente riferimento alla somma che sarebbe stata liquidabile a tale titolo, il primo giudice ha appurato un danno biologico come lesione dell'integrità
- 23 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda fisica da una persona munita di capacità. Sennonché il parametro preso a riferimento è eccentrico e si pone in contrasto con quanto stabilito recentemente da Cassazione civile sez.
III, 17 dicembre 2024, n. 33009 già citata secondo cui in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (in analogo senso, Cassazione civile sez. III, 19 settembre 2023,
n. 26851; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 2024, n. 7923 nella cui massima è scritto: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo - danno da lucida agonia
o danno catastrofale o catastrofico - consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”; Cassazione civile sez. III, 12 giugno 2024, n. 16348).
Ebbene, nella rivalutazione del danno biologico terminale le poche ore intercorse tra il sinistro e la morte (meno di cinque) non hanno integrato quel “danno biologico terminale” la cui temporaneità è ordinariamente legata ad una prospettiva futuribile della vittima e che, nel concreto, ha finito con il contrassegnare la sola identità di una sofferenza, per le stesse osservazioni del Tribunale tuttavia non avvertita in maniera cosciente, che è persistita immutata (se non ingravescente) dal momento della provocazione della lesione mortale fino al momento del decesso. Si tratta, pertanto, di un danno che nella specie non si è integrato in capo alla vittima primaria e che dunque non può essere pervenuto ai suoi eredi.
13. In conclusione la sentenza va riformata conteggiando ex novo tutte le voci di danno – patrimoniale e non;
iure proprio e iure hereditatis: da perdita del rapporto parentale, per danni
- 24 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda al ciclomotore e spese di sepoltura a chi le ha sopportate e, nel caso di per Parte_5
le lesioni proprie - al netto di quanto ricevuto da il 27 settembre 2018 Controparte_3
e accettato a titolo di acconto sul maggior avere.
Le ragioni di credito in favore di ciascun attore ammontano ai seguenti importi:
: € 300.000,00 + € 750,00 + € 12.000,00 – 230.000,00 = € 82.750,00; Parte_1
: : € 300.000,00 + € 750,00 – 230.000,00 = € 70.750,00; Parte_2 Parte_1
, , e : € 83.731,70 + € 300,00 - € 50.000 = 34.031,70; Pt_3 CP_1 CP_2 Parte_4
: € 167.463,40 + € 300,00 + € 10.851,31 - € 60.000,00 = € 118.614,71. Parte_5
Alla decisione di primo grado ad aprile 2019 ha dichiarato - senza tuttavia darne CP_3
dimostrazione documentale - di avere effettuato altro pagamento che anche gli appellanti hanno menzionato dandone indiretta conferma e che dovrà quindi essere considerato a deconto.
Sugli importi così riconteggiati gli interessi e la rivalutazione vanno computati, così come già stabilito con condiviso ragionamento dal Tribunale appellato a pagina 18 della sentenza, sebbene per importi variati, sull'intera somma liquidata all'attualità (senza cioè considerare quanto trattenuto in acconto e quanto eventualmente versato a seguito della sentenza di primo grado) previa devalutazione al 25 marzo 2011 e progressiva rivalutazione fino al momento del pagamento parziale ricevuto (27 settembre 2018 e dell'ulteriore successivo in adempimento spontaneo del titolo giudiziale di primo grado) e solo per la differenza fino all'attualità. Dall'odierna taxatio sono dovuti i soli interessi al tasso di legge fino al soddisfo.
14. Quanto alle spese del presente giudizio, stante l'impugnazione (come terzo motivo dell'appello principale che in questa statuizione si assorbe) del capo sulle spese e nonostante tra primo e secondo grado vi sia stato solamente un incremento della sorte liquidata che diversamente importerebbe la conferma di quanto deciso per il pregresso dal Tribunale, torna ad applicarsi la regola generale secondo cui, in caso di modifica anche parziale della decisione gravata, debba procedersi ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (ex multis
Cassazione civile, 1° giugno 2016, n. 11423; Cassazione civile, 18 marzo 2014, n. 6259).
Esse nel rapporto tra gli appellanti da una parte e la sola in solido con Controparte_3
dall'altra seguono la soccombenza in base ai nuovi importi e applicando i CP_4 parametri sopravvenuti. Gli scaglioni da prendere a riferimento divergono tra primo e secondo grado per il differente oggetto dell'unico giudizio nell'uno e nell'altro. La
- 25 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda liquidazione è effettuata in base al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, escludendo per l'appello la fase istruttoria che non si è celebrata. E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario.
Verso quale Impresa Designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada alcuna CP_3
domanda è stata coltivata e la sua vocatio in jus è stata eseguita ai soli fini della integrità del contraddittorio processuale per cui le spese del grado meritano la compensazione e così a maggior ragione dicasi per la verso cui l'azione è stata al tempo rinunciata e il CP_5
giudizio estinto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di OL - II sezione civile, definitivamente pronunciando tra le parti indicate, così provvede:
⎯ in accoglimento del secondo motivo dell'appello principale e dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di OL n. 571/2019 pubblicata il 16 gennaio 2019, ridetermina il credito attuale al pagamento delle quali Controparte_3
è stata condannata in solido con il contumace nei seguenti
[...] CP_4
importi: : € 300.000,00 + € 750,00 + € 12.000,00 – 230.000,00 = € 82.750,00; Parte_1
: : € 300.000,00 + € 750,00 – 230.000,00 = € 70.750,00; , Parte_2 Parte_1 Pt_3
, e : € 83.731,70 + € 300,00 - € 50.000 = 34.031,70,00; CP_1 CP_2 Parte_4
: € 167.463,40 + € 300,00 + € 10.851,31 - € 60.000,00 = € 118.614,71; Parte_5
⎯ per l'effetto condanna in solido con il contumace Controparte_3 CP_4
ai pagamenti delle prefate somme con interessi e rivalutazione monetaria come da parte motiva sull'intero dovuto devalutato alla data del sinistro fino ai pagamenti parziali e per la sola differenza tuttora dovuta fino all'attualità, secondo ISTAT - FOI con gli ulteriori interessi al tasso di legge fino al soddisfo;
⎯ conferma nel resto;
⎯ condanna in solido con il contumace alle spese del Controparte_3 CP_4 doppio grado di giudizio che liquida in € 1.000,00 per spese ed € 29.193,00 per compensi
- 26 - Corte d'Appello di OL - sezione seconda del primo grado ed in € 777,00 per spese ed € 14.317,00 per compensi del grado d'appello, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato Pietro Di Girolamo che se ne è dichiarato antistatario;
⎯ compensa tra le restanti parti le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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