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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/12/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1013/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1013/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to ALCINI CP_1
RI SA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to CONTI CP_2
PAOLA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18/06/2025, ha chiesto che il Tribunale pronunci la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 30.06.2002, in Narni (TR) con CP_2
(trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Narni (TR), parte II, Serie A n.48)
[...] esponendo che dall'unione coniugale, in data 5.12.2003, è nato un figlio attualmente Per_1 studente universitario presso l'Università degli Studi di Perugia. La ricorrente ha precisato che con decreto del 18.06.2014, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto;
2) la signora
[...] resterà nella casa coniugale, alla quale viene assegnata unitamente al figlio minore CP_1 il quale ha la residenza anagrafica, quale genitore collocatario in via prevalente, con Per_1
l'assegnazione in proprietà esclusiva e l'uso dei beni mobili costituenti l'arredamento della abitazione familiare e dei complementi di arredo che contiene alla quale vengono assegnati con il consenso/accettazione dell'altro coniuge signor in proprietà esclusiva, mentre il marito CP_2 avendo lasciato la casa coniugale porterà con sé i propri effetti personali avendone già prelevato ed asportato una parte;
3) il figlio minore in regime di affido condiviso è affidato ad entrambi i genitori, ai quali spetterà congiuntamente il diritto-dovere di cura, educazione ed istruzione dello stesso, nel rispetto del suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, nonché rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, pur mantenendo la sua residenza privilegiata presso la casa familiare con la madre. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore;
4) per realizzare le finalità sopra indicate, i genitori concordemente dispongono quanto segue: -A)il figlio trascorrerà con il padre 2 pomeriggi infrasettimanali compatibilmente con gli impegni scolastici e personali del minore e quelli lavorativi del padre (turnista) dall'uscita della scuola sino e non oltre le ore 22.00, facendo fare i compiti e mangiare, orario in cui il padre riaccompagnerà il figlio nella abitazione famigliare della madre;
-B)in considerazione delle eventuali attività sportive svolte agonisticamente dal figlio, i genitori concordano, sin da ora, di accompagnarlo alle gare alternativamente, dandosi comunque assenso a derogare in aggiunta o in difetto, alle visite pomeridiane fissate, nel punto A;
-C)il figlio, inoltre, trascorrerà, alternativamente, con il padre e la madre un fine settimana dal sabato alle ore
15.00 alle 21.00 della domenica, compatibilmente con le attività scolastiche e/o agonistiche;
ciascun genitore avrà inoltre, la facoltà di tenere con sé il figlio in occasione delle vacanze natalizie, alternando annualmente il Natale ed il Capodanno un massimo di cinque giorni) e pasquali (per un massimo di quattro giorni) ad anni alterni, in modo che chi dei due genitori non abbia trascorso il
Natale, con il figlio, possa trascorrere con questo la festività pasquale, per giorni 7+7 nel periodo estivo da scegliersi nei mesi di luglio ed agosto da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
-D) il signor si obbliga a versare a titolo di contributo alimentare e di CP_2 mantenimento mensile per il figlio minore, €200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese. In favore della signora verranno CP_1 assegnati gli assegni familiari quale genitore collocatario in via prevalente e convivente con il figlio pagina 2 di 5 minore -E)il signor si obbliga a versare il 50% delle spese di abbigliamento, Per_1 CP_2 sanitarie (comprese quelle odontoiatriche), scolastiche (libri, mensa, trasporti, ripetizioni) e sportive ordinarie. Quanto alle spese straordinarie (master – approfondimenti linguistici etc., -vacanze studio – acquisto di mezzi di trasporto, computer, ecc.) i coniugi stabiliscono che dette spese saranno pagate al 50% in caso di accordo, in mancanza saranno pagati dal coniuge che intende effettuarle;
5) godendo entrambi i coniugi di reddito proprio pressochè equivalente, allo stato non è necessario predisporre alcun assegno integrativo di mantenimento essendo autosufficienti;
6) l'autovettura Lancia Y tg.EG828SN, rimarrà nella disponibilità della signora mentre CP_1
l'autovettura Citroen C3 tg. DH155DF ed il Quoad tg. DB22153 rimarranno nella piena disponibilità del signor Per tutti gli altri beni mobili ricadenti nella comunione siano CP_2 essi arredi, depositi in denaro, titoli e quant'altro, i ricorrenti dichiarano di avere provveduto di comune accordo allo scioglimento della comunione e di avere soddisfatto le loro reciproche pretese sugli stessi e dichiarano quindi di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro; 7) le spese del presente atto e conseguenti sono da considerarsi compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi Avvocati al vincolo di solidarietà ex art. 13 Legge professionale;
8) le parti chiedono espressamente di soprassedere dall'ascolto del minore, dando atto che il regime realizzato è conforme alle sue esigenze”. La ricorrente rappresentando che dalla data della separazione la convivenza non è più ripresa ha quindi chiesto che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma della rinuncia reciproca ad ogni assegno di mantenimento come già disposto con decreto di omologa, conferma del contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, quantificato in € 200,00 (duecento/00), oltre aggiornamento ISTAT, da corrispondere entro il giorno 28 di ogni mese, oltre al 50% delle spese medico-specialistiche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio, con versamento diretto dell'importo sul conto di avente il seguente IBAN: [...], CP_3 con assegnazione della casa familiare di proprietà della ricorrente alla stessa, con vittoria di spese.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_2 matrimonio, sussistendone i presupposti di legge, formulando le stesse conclusioni proposte dalla parte ricorrente.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, con modalità di scambio note scritte, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, la decisione è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni congiunte.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e della definizione del procedimento;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del pagina 3 di 5 contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni del divorzio le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Narni (TR) il 30.06.2002 tra i Sigg.ri e e trascritto nei registri dello stato civile del CP_2 CP_1 predetto Comune, Anno 2002, Parte II – Serie A n. 48 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Narni di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del suindicato Parte_1
2) confermare la rinuncia reciproca ad ogni assegno di mantenimento come già disposto con decreto di omologa depositato in cancelleria il 18.06.2014;
3) confermare a carico del Sig. , quale contributo per il mantenimento del figlio CP_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto studente universitario, la Per_1 somma mensile di € 200,00 (duecento/00), oltre aggiornamento ISTAT come per legge, da corrispondere entro il giorno 28 di ogni mese, oltre al 50% delle spese medico-specialistiche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio. Disporre che il versamento venga effettuato direttamente sul conto di avente il seguente IBAN: [...]; CP_3
4) Assegnare definitivamente la casa coniugale sita in Guadamello – Narni Via dell'Osero n. 5/A, di proprietà della signora , alla medesima con tutti i mobili che l'arredano.” CP_1
Le conclusioni congiunte sopra riportate sono da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2
in Narni il 30/06/2002;
[...]
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Narni (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 48, parte II, serie A);
-conferma il contributo a carico di. per il mantenimento del figlio CP_2 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto studente universitario, per l'importo pagina 4 di 5 mensile di € 200,00 (duecento/00), oltre aggiornamento ISTAT come per legge, da corrispondere entro il giorno 28 di ogni mese, oltre al 50% delle spese medico-specialistiche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio, disponendo che il versamento venga effettuato direttamente sul conto di avente il seguente IBAN: [...]; CP_3
-assegna definitivamente la casa coniugale sita in Guadamello – Narni Via dell'Osero n. 5/A, di proprietà di , alla medesima con tutti i mobili che l'arredano; CP_1
-prende atto delle ulteriori condizioni del divorzio;
-compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10/12/2025.
. PRESIDENTE est.
Dott.ssa Monica Velletti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1013/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to ALCINI CP_1
RI SA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to CONTI CP_2
PAOLA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18/06/2025, ha chiesto che il Tribunale pronunci la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 30.06.2002, in Narni (TR) con CP_2
(trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Narni (TR), parte II, Serie A n.48)
[...] esponendo che dall'unione coniugale, in data 5.12.2003, è nato un figlio attualmente Per_1 studente universitario presso l'Università degli Studi di Perugia. La ricorrente ha precisato che con decreto del 18.06.2014, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto;
2) la signora
[...] resterà nella casa coniugale, alla quale viene assegnata unitamente al figlio minore CP_1 il quale ha la residenza anagrafica, quale genitore collocatario in via prevalente, con Per_1
l'assegnazione in proprietà esclusiva e l'uso dei beni mobili costituenti l'arredamento della abitazione familiare e dei complementi di arredo che contiene alla quale vengono assegnati con il consenso/accettazione dell'altro coniuge signor in proprietà esclusiva, mentre il marito CP_2 avendo lasciato la casa coniugale porterà con sé i propri effetti personali avendone già prelevato ed asportato una parte;
3) il figlio minore in regime di affido condiviso è affidato ad entrambi i genitori, ai quali spetterà congiuntamente il diritto-dovere di cura, educazione ed istruzione dello stesso, nel rispetto del suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, nonché rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, pur mantenendo la sua residenza privilegiata presso la casa familiare con la madre. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore;
4) per realizzare le finalità sopra indicate, i genitori concordemente dispongono quanto segue: -A)il figlio trascorrerà con il padre 2 pomeriggi infrasettimanali compatibilmente con gli impegni scolastici e personali del minore e quelli lavorativi del padre (turnista) dall'uscita della scuola sino e non oltre le ore 22.00, facendo fare i compiti e mangiare, orario in cui il padre riaccompagnerà il figlio nella abitazione famigliare della madre;
-B)in considerazione delle eventuali attività sportive svolte agonisticamente dal figlio, i genitori concordano, sin da ora, di accompagnarlo alle gare alternativamente, dandosi comunque assenso a derogare in aggiunta o in difetto, alle visite pomeridiane fissate, nel punto A;
-C)il figlio, inoltre, trascorrerà, alternativamente, con il padre e la madre un fine settimana dal sabato alle ore
15.00 alle 21.00 della domenica, compatibilmente con le attività scolastiche e/o agonistiche;
ciascun genitore avrà inoltre, la facoltà di tenere con sé il figlio in occasione delle vacanze natalizie, alternando annualmente il Natale ed il Capodanno un massimo di cinque giorni) e pasquali (per un massimo di quattro giorni) ad anni alterni, in modo che chi dei due genitori non abbia trascorso il
Natale, con il figlio, possa trascorrere con questo la festività pasquale, per giorni 7+7 nel periodo estivo da scegliersi nei mesi di luglio ed agosto da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
-D) il signor si obbliga a versare a titolo di contributo alimentare e di CP_2 mantenimento mensile per il figlio minore, €200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese. In favore della signora verranno CP_1 assegnati gli assegni familiari quale genitore collocatario in via prevalente e convivente con il figlio pagina 2 di 5 minore -E)il signor si obbliga a versare il 50% delle spese di abbigliamento, Per_1 CP_2 sanitarie (comprese quelle odontoiatriche), scolastiche (libri, mensa, trasporti, ripetizioni) e sportive ordinarie. Quanto alle spese straordinarie (master – approfondimenti linguistici etc., -vacanze studio – acquisto di mezzi di trasporto, computer, ecc.) i coniugi stabiliscono che dette spese saranno pagate al 50% in caso di accordo, in mancanza saranno pagati dal coniuge che intende effettuarle;
5) godendo entrambi i coniugi di reddito proprio pressochè equivalente, allo stato non è necessario predisporre alcun assegno integrativo di mantenimento essendo autosufficienti;
6) l'autovettura Lancia Y tg.EG828SN, rimarrà nella disponibilità della signora mentre CP_1
l'autovettura Citroen C3 tg. DH155DF ed il Quoad tg. DB22153 rimarranno nella piena disponibilità del signor Per tutti gli altri beni mobili ricadenti nella comunione siano CP_2 essi arredi, depositi in denaro, titoli e quant'altro, i ricorrenti dichiarano di avere provveduto di comune accordo allo scioglimento della comunione e di avere soddisfatto le loro reciproche pretese sugli stessi e dichiarano quindi di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro; 7) le spese del presente atto e conseguenti sono da considerarsi compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi Avvocati al vincolo di solidarietà ex art. 13 Legge professionale;
8) le parti chiedono espressamente di soprassedere dall'ascolto del minore, dando atto che il regime realizzato è conforme alle sue esigenze”. La ricorrente rappresentando che dalla data della separazione la convivenza non è più ripresa ha quindi chiesto che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma della rinuncia reciproca ad ogni assegno di mantenimento come già disposto con decreto di omologa, conferma del contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, quantificato in € 200,00 (duecento/00), oltre aggiornamento ISTAT, da corrispondere entro il giorno 28 di ogni mese, oltre al 50% delle spese medico-specialistiche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio, con versamento diretto dell'importo sul conto di avente il seguente IBAN: [...], CP_3 con assegnazione della casa familiare di proprietà della ricorrente alla stessa, con vittoria di spese.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_2 matrimonio, sussistendone i presupposti di legge, formulando le stesse conclusioni proposte dalla parte ricorrente.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, con modalità di scambio note scritte, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, la decisione è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni congiunte.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e della definizione del procedimento;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del pagina 3 di 5 contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni del divorzio le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Narni (TR) il 30.06.2002 tra i Sigg.ri e e trascritto nei registri dello stato civile del CP_2 CP_1 predetto Comune, Anno 2002, Parte II – Serie A n. 48 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Narni di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del suindicato Parte_1
2) confermare la rinuncia reciproca ad ogni assegno di mantenimento come già disposto con decreto di omologa depositato in cancelleria il 18.06.2014;
3) confermare a carico del Sig. , quale contributo per il mantenimento del figlio CP_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto studente universitario, la Per_1 somma mensile di € 200,00 (duecento/00), oltre aggiornamento ISTAT come per legge, da corrispondere entro il giorno 28 di ogni mese, oltre al 50% delle spese medico-specialistiche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio. Disporre che il versamento venga effettuato direttamente sul conto di avente il seguente IBAN: [...]; CP_3
4) Assegnare definitivamente la casa coniugale sita in Guadamello – Narni Via dell'Osero n. 5/A, di proprietà della signora , alla medesima con tutti i mobili che l'arredano.” CP_1
Le conclusioni congiunte sopra riportate sono da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2
in Narni il 30/06/2002;
[...]
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Narni (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 48, parte II, serie A);
-conferma il contributo a carico di. per il mantenimento del figlio CP_2 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto studente universitario, per l'importo pagina 4 di 5 mensile di € 200,00 (duecento/00), oltre aggiornamento ISTAT come per legge, da corrispondere entro il giorno 28 di ogni mese, oltre al 50% delle spese medico-specialistiche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio, disponendo che il versamento venga effettuato direttamente sul conto di avente il seguente IBAN: [...]; CP_3
-assegna definitivamente la casa coniugale sita in Guadamello – Narni Via dell'Osero n. 5/A, di proprietà di , alla medesima con tutti i mobili che l'arredano; CP_1
-prende atto delle ulteriori condizioni del divorzio;
-compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10/12/2025.
. PRESIDENTE est.
Dott.ssa Monica Velletti
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