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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 07/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale in composizione collegiale in persona di dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice relatore ed estensore dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice all'esito dell'udienza del 06/03/2025 e della camera di consiglio di pari data, preso atto dell'intervento del P.M. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 1171/2024, cui è stata riunita quella avente R.G. n. 1344/2024, promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Pacioni Patrizia, presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nata il [...] a [...], rappresentata CP_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Ramadori Fabio, presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE avente ad oggetto Altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 6 marzo 2025
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 agosto 2024 premettendo di aver intrattenuto una Parte_1
Per_ relazione sentimentale con e che nel corso del rapporto era nata la figlia il CP_1
12/10/2020, esponeva che nel corso del 2024, dopo avergli fatto recapitare una missiva dal proprio legale sulla regolamentazione dei rapporti con la minore, la donna aveva lasciato la comune abitazione di Rapagnano in via Chiaretti n. 20 e si era trasferita con la prole dai propri genitori a Torre
S. Patrizio. Nell'evidenziare che la espletava la professione d'infermiera professionale ed era percettrice CP_1
di un reddito pari a circa € 26.000,00 annui, mentre egli era operaio in ambito calzaturiero e beneficiava di un reddito tra € 14.000,00 nell'anno 2022, € 17.000,00 nel 2023 ed € 19.000,00 nel
2024 comprensivo di t.f.r., domandava l'applicazione dell'affidamento condiviso della minore, collocata presso la madre a Torre San Patrizio via Cruce n. 2, la fissazione di un contributo al mantenimento della stessa a suo carico pari ad € 200,00 mensili, da versarsi entro il 21 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e la determinazione dei diritti di visita nei giorni di martedì e venerdì pomeriggio e per due weekends al mese da venerdì a domenica pomeriggio con pernotto notturno.
Per_ Quanto alle festività, chiedeva di poter tenere con sé la prima settimana di agosto, secondo modalità da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno ed a Natale, Pasqua e nelle feste religiose e nazionali secondo alternanza.
Con memoria difensiva depositata il 30 dicembre 2024 si costituiva CP_1
chiedendo preliminarmente la riunione al presente giudizio della causa avente R.G. n. 1344/2024, da lei introdotta, per connessione soggettiva ed oggettiva e rappresentando, nel merito, che l'interruzione della convivenza era stata dettata da incompatibilità con il ricorrente e non da decisione avventata ed improvvisa.
Per_ Domandava l'affidamento in regime condiviso di con collocamento presso di sé, un contributo del padre al suo mantenimento pari ad € 350,00 mensili, oltre a rivalutazione monetaria, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, diritti di visita del padre per un pomeriggio o due a settimana, a fine settimana alterni da venerdì a domenica e durante le festività secondo il principio dell'alternanza.
All'udienza del 6 marzo 2025, disposta la riunione alla presente controversia di quella avente
R.G. n. 1344/2024, le parti trovavano un accordo alle seguenti condizioni: affido condiviso della
Per_ figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, contributo da parte del padre alla madre per il mantenimento della figlia pari ad € 270,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche, assegno unico ed universale interamente percepito dalla madre con rinuncia fattiva del padre alla propria quota e diritti di visita del padre per due giorni a settimana, da concordarsi con la madre, a weekends alternati da venerdì a domenica con pernotto notturno della minore, per una settimana durante le ferie estive e secondo il principio dell'alternanza durante le festività.
Le condizioni concordate, che assicurano adeguati contatti del genitore non collocatario con la figlia ed un opportuno contributo al mantenimento della stessa secondo le capacità reddituali, appaiono pienamente recepibili. In ragione dell'accordo raggiunto le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sulle cause riunite aventi R.G. nn. 1171/2024 e 1344/2024, dispone che la regolamentazione dei rapporti dei genitori con la figlia avvenga secondo le condizioni Persona_2
concordate all'udienza del 6 marzo 2025 come riportate in parte motiva.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
Dott. Alberto Pavan Dott.ssa Sara Marzialetti