Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 645/2014 R.G., al n. 94/2017 R.G. e al n. 5850/2018
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di R.G. sicurezza, apertura di credito, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) proposte la prima da
( ), difesa dagli avv.ti Giuseppe Parte_1 P.IVA_1
Sturniolo e Guglielmo Pispisa,
– attrice contro
( ), difesa dall'avv. Maurizio Controparte_1 P.IVA_2
Parisi,
– convenuta e con l'intervento di
( , difeso dagli avv.ti NT C.F._1
Giuseppe Sturniolo e Guglielmo Pispisa,
– intervenuto la seconda da
( ) e Controparte_3 P.IVA_1 NT
( , difesi dagli avv.ti Giuseppe Sturniolo e Guglielmo Pispisa, C.F._1
– attori opponenti contro
( ), difesa Controparte_4 P.IVA_3
dall'avv. Silvio Baldassarre,
1
( ), difesa dall'avv. Angelo Controparte_5 P.IVA_4
Tudisca,
– convenuta opposta e contro
( ), difesa dall'avv. Maurizio Controparte_1 P.IVA_2
Parisi,
– convenuta opposta e la terza da
( , difeso dall'avv. NT C.F._1
Gianfilippo Ceccio,
– attore opponente contro
( ), difesa Controparte_4 P.IVA_3
dall'avv. Silvio Baldassarre,
– convenuta opposta e contro
( ), difesa dall'avv. Angelo Controparte_5 P.IVA_4
Tudisca,
e nei confronti di
( ), Controparte_1 P.IVA_2
– convenuta contumace
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
La ha convenuto in giudizio la Controparte_3 Controparte_1
esponendo quanto segue.
[...]
La società attrice aveva intrattenuto o intratteneva con la Controparte_1
e con la (questa banca incorporata dalla prima)
[...] Controparte_6
rapporti contrattuali di conto corrente e di finanziamento e in particolare: conti correnti n. 13827.64, n. 11880, n. 13826.71, n. 10354.29, n. 11879, n. 11508, n. 424490813 e n.
12254 (divenuto n. 11510); finanziamento identificato con il n. 741533349.68, stipulato in data 28.4.2010, per la somma di euro 1.000.000,00.
2 Nei rapporti di conto corrente la banca aveva praticato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (a debito per la cliente), applicato interessi a tassi superiori a quello legale e non pattuiti per iscritto in violazione dell'art. 1284 c.c. e una commissione di massimo scoperto non prevista nei contratti, oltre ad avere commesso
«diverse irregolarità nella contabilizzazione delle valute».
Quanto al finanziamento, il relativo tasso era stato determinato rinviando al parametro Euribor, in violazione della normativa in materia di concorrenza, essendo il detto parametro la risultante di un accordo tra le banche operanti nello spazio europeo.
La somma erogata, inoltre, era stata assorbita, interamente o parzialmente, da esposizioni debitorie pregresse, alla cui estinzione era destinata già per contratto, sicché sarebbe mancata la sua consegna, elemento perfezionativo del mutuo. Le esposizioni, peraltro, non erano quelle apparenti, ma erano inferiori, in quanto il saldo del conto corrente n. 11508, su cui la somma era confluita, era inficiato dalle illegittimità dedotte dalla società.
Il tasso pattuito nel contratto di finanziamento sarebbe stato usurario, sull'assunto che ai fini della verifica circa il superamento del tasso-soglia si sarebbe dovuto tenere conto, includendolo, del tasso degli interessi moratori.
Esposti tali fatti, la ha chiesto: che sia accertata e Controparte_3
dichiarata la illegittimità dei «criteri» applicati dalla banca nei rapporti di conto corrente e nel rapporto di finanziamento;
che siano accertati gli eventuali crediti della banca o, al contrario, un suo eventuale debito, determinando i saldi dei conti correnti con esclusione degli «interessi passivi nella misura» applicata dalla banca, gli importi addebitati a titolo di capitalizzazione trimestrale di interessi, commissioni, spese, costi per operazioni, irregolarità nelle cc.dd. date-valuta; che sia accertato il suo diritto alla restituzione delle somme versate in assenza di titolo valido;
che, quanto al finanziamento, nell'ipotesi in cui sia verificato il superamento della soglia usuraria, vengano determinate le spettanze,
a credito o a debito per l'una o per l'altra parte, eliminando gli interessi.
La ha resistito alle domande, eccependone Controparte_1
l'inammissibilità e chiedendone il rigetto.
La causa è stata iscritta al n. 645/2014 R.G.
La e , con un altro atto, Controparte_3 NT
hanno proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 295 2016 0030247151
000, con cui la agente della riscossione, ha intimato il Controparte_7
3 pagamento della somma di euro 621.389,04 (di cui euro 5,88 per spese di notifica).
La cartella era scaturita dalla surrogazione della
[...]
avvenuta per effetto dell'escussione della garanzia prestata Controparte_4
per il detto finanziamento.
La società opponente ha contestato la legittimità della cartella e ha eccepito l'inesistenza del credito.
La costituitasi, ha resistito all'opposizione. Controparte_7
La si è costituita e ha Controparte_4
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rispetto ai motivi di opposizione, e ha chiesto il rigetto della domanda.
La sostenendo che il contratto di Controparte_1
finanziamento era valido e di avere legittimamente escusso la garanzia prestata, ha chiesto che la domanda (l'opposizione) sia rigettata.
La causa è stata iscritta al n. 94/2017 R.G.
Con un'altra citazione ha proposto opposizione avverso NT
la comunicazione preventiva di ipoteca n. 295 76 2018 00001705, riferita a vari immobili di sua proprietà, notificata dalla Controparte_7
La ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_7
rispetto alle contestazioni mosse dall'opponente, e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
La ha resistito, eccependo il Controparte_4
proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La non si è costituita. Controparte_1
La causa è stata iscritta al n. 5850/18 R.G.
Le cause, per ragioni di connessione oggettiva e, parzialmente, soggettiva sono state riunite.
Alla è subentrata, a titolo universale, l' Controparte_7 [...]
. Controparte_5
La causa iscritta al n. 645/2014 R.G. deve essere definita con una declaratoria di estinzione.
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c., il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione.
L'articolo appena citato stabilisce che «le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione
4 sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti» e «il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo».
È stata prodotta la dichiarazione di rinuncia agli atti della causa iscritta al n.
645/2014 R.G., fatta da in proprio e nella qualità di legale NT
rappresentante della e sottoscritta personalmente dallo stesso Controparte_3 con la dicitura, accanto alla sottoscrizione, “in proprio e n.q.”
Si deve considerare che «la rinuncia agli atti del giudizio è valida ed efficace anche se compiuta mediante atto scritto extraprocessuale» (Cass. n. 1581/84).
Non emergono aspetti di irregolarità formale nella dichiarazione di rinuncia agli atti.
La ha depositato la propria accettazione, Controparte_1
resa (firmata) da una procuratrice speciale, della rinuncia agli atti del giudizio.
Sul punto, si potrebbe osservare che l'accettazione della banca non sarebbe stata neanche necessaria, considerando che non sono state formulate domande riconvenzionali, ma è stato chiesto soltanto il rigetto delle domande attoree.
Questo, perché «ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto» (Cass. n. 6850/11).
Tuttavia, l'accettazione elimina qualsiasi – ipotetica – questione circa gli effetti della rinuncia, a cui non può che seguire l'estinzione della causa.
Pertanto, la causa iscritta al n. 645/2014 R.G. non può che concludersi con una declaratoria di estinzione, pronuncia richiesta dalla stessa parte attrice.
Relativamente alla forma del provvedimento con cui l'estinzione va dichiarata, è da ricordare che, quando l'organo giudiziario investito dalla decisione della causa ha struttura monocratica, il provvedimento in questione ha «natura sostanziale di sentenza»
(così, Cass. n. 21707/06, la quale ne ha affermato l'appellabilità «anche se emesso in forma di ordinanza»).
La natura e la conseguente forma del provvedimento dichiarativo dell'estinzione, nelle cause in cui il giudice istruttore assume la funzione di giudice monocratico, sono
5 pacifiche nella giurisprudenza di legittimità (cfr., su diverse ipotesi di pronuncia estintiva del giudizio, Cass. n. 18499/21; Cass. n. 23997/19; Cass. n. 2837/16; nella giurisprudenza di merito, Trib. Torino n. 904/16).
Questi principi comportano che è possibile, contestualmente, con lo stesso provvedimento, a maggior ragione se si tratti di cause riunite, ciascuna delle quali mantiene la propria autonomia (cfr. Cass. n. 27295/22: «Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause – e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse – lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise»), dichiarare l'estinzione di una causa riunita e decidere nel merito (o in rito) l'altra causa, senza che sia necessario disporne previamente la separazione.
Data l'apposita previsione contenuta nella dichiarazione di rinuncia, accettata senza riserve o condizioni, è integrato il «diverso accordo» che, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., impone la compensazione delle spese.
Nell'atto di opposizione avverso la cartella di pagamento la Controparte_3
e hanno eccepito e sostenuto: che la delibera con cui era
[...] NT
stata liquidata la perdita della banca mutuante, delibera a cui era seguita la surrogazione della garante nel credito della banca, non era stato mai notificato, nonostante fosse stato
«richiamato genericamente» in una lettera informativa;
che la detta delibera era stata adottata «all'esito di un'attività istruttoria assolutamente insufficiente ed unicamente sulla base di informazioni fornite dalla banca finanziatrice garantita»; che il contratto di mutuo era stato già prima impugnato (con l'atto di citazione introduttivo della causa n.
645/2014 R.G.), sicché l'obbligazione che ne sarebbe derivata era, in realtà, contestata;
che il finanziamento non era assistito da fideiussione (che sarebbe stata rilasciata da
[...]
), ma solamente dalla garanzia del fondo di cui alla legge n. 662 del NT
1996; che, perciò, era mancato il previo, necessario accertamento del credito, destinato a sfociare in un atto, altrettanto necessario, prodromico rispetto alla cartella, atto nemmeno notificato;
che la cartella era nulla in quanto non sottoscritta dal legale rappresentante della società di riscossione, oltre che per mancanza di sottoscrizione del ruolo;
che la cartella era viziata da insufficienza di motivazione;
che difettava il titolo esecutivo, sull'assunto che non c'era stato un accertamento sul contratto di mutuo;
che il contratto di mutuo era nullo a causa della illegittimità del rinvio al tasso Euribor, per (asserito)
6 contrasto con le norme a tutela della concorrenza, della destinazione della somma erogata, non entrata quindi nella disponibilità della mutuataria, all'estinzione di un debito pregresso, peraltro totalmente o parzialmente inesistente (per essere derivato da un conto corrente il cui saldo era inficiato da illegittimità), e del superamento del tasso-soglia usurario tenendo conto anche degli interessi moratori.
L'opposizione è infondata.
In forza del contratto di finanziamento (mutuo) stipulato in data 28.4.2010 la
[...]
aveva concesso ed erogato alla Controparte_1 CP_3 CP_3
la somma di euro 1.000.000,00.
[...]
Nel contratto era stata pattuita la restituzione entro sette anni tramite il pagamento di 84 rate mensili, inclusive di capitale e interessi, e il tasso di interesse, nominale annuo, era stato determinato nella misura del 2,401%, per il preammortamento, e nella misura
(variabile) di 2 punti percentuali annui in più rispetto al parametro “Euribor 1 mese tasso
360” (rilevato e diffuso), per l'ammortamento (misura del 2,401%, alla data della stipula).
Il contratto veniva modificato, ma con clausole che non vengono in rilievo nella causa, con l'accordo stipulato in data 31.5.2012.
L'obbligazione restitutoria era stata garantita dal fondo costituito presso il ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. Controparte_4
662/96.
È utile ricostruire, in estrema sintesi, la normativa sulle garanzie prestate dal fondo.
L'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/96 ha istituito un «fondo di garanzia», presso il «allo scopo di assicurare una parziale Controparte_4
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese».
La legge n. 266/97, con l'art. 15, dopo avere stanziato risorse integrative, ha stabilito, al comma 2, che la garanzia del fondo può essere concessa, tra gli altri soggetti,
«alle banche», «a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria».
I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni
– ha disposto il comma 3 dell'articolo – «sono regolati con decreto del Ministro dell'industri , di concerto con il Ministro del tesoro, del Controparte_8
bilancio e della programmazione economica», mentre apposita convenzione sarebbe stata
7 stipulata il e il Controparte_9 CP_4
, convenzione che avrebbe previsto «un distinto organo, competente a deliberare
[...]
in materia».
Il decreto del Ministero delle Attività Produttive emanato in data 23 settembre 2005 ha approvato, all'art. 1, «le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, adottate dal
Comitato previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 21 luglio 2005».
Relativamente ai recuperi, il decreto ha previsto, alla sezione C, punto 11.1.: «In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale
Contr inadempiente e, per conoscenza, a l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali».
L'intimazione di pagamento – ha previsto il punto 11.3. – può avvenire anche con l'invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di una «diffida di pagamento».
Ai punti 12. e seguenti è regolato il procedimento di attivazione del fondo di garanzia.
Il punto 13.1. («Surrogazione legale») stabilisce che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005, «a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite».
In base all'art. 2, comma 4, del decreto del Ministero delle attività produttive del
20 giugno 2005, «in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale» e ai sensi dell'art. 1203 c.c.,
«nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie
8 imprese inadempienti per le somme da esso pagate».
Ancora, il comma 4 dell'art. 2 appena citato ha stabilito che ai fini del recupero del credito per conto del fondo di gestione si applica la «procedura esattoriale» di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 46/99.
È effettuata mediante ruolo – dispone l'art. 17, nel testo applicabile ratione temporis – «la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici».
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, «in capo al gestore del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo», con la conseguenza che al credito per il recupero «è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente»
(Cass. n. 9657/24).
Questa pronuncia è relativa ad un caso – sono evidenti i tratti di somiglianza con quello in esame, per gli aspetti rilevanti – di opposizione avverso due cartelle di pagamento notificate dall per conto dell'ente creditore, la Controparte_11 [...]
per il recupero di agevolazioni concesse Controparte_4
ai sensi della legge n. 662/96.
In materia di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di questa nei confronti del CP_12
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la
[...]
nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass. n. 9657/24,
9 in motivazione).
La ricostruzione risponde alla funzione del fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, perciò, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare agli stessi fini.
Applicandosi la procedura di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo, è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, del regio decreto n. 639 del 1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del
1999, infatti, non richiama il secondo comma dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica (Cass. n. 1005/23, in motivazione, relativamente all'art. 8-bis del decreto-legge n. 3/15, convertito nella legge n. 33/15).
Al credito restitutorio sorto in capo al gestore del fondo che ha soddisfatto il soggetto finanziatore, ai sensi della legge n. 662/96, si applica la procedura di riscossione a mezzo ruolo, finanche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie (Cass. n. 32148/24).
Alla questione se il procedimento di recupero dei crediti mediante iscrizione a ruolo possa essere utilizzato anche nell'ipotesi di inadempienza (diversa dalla «revoca dei benefici» a cui si riferisce la rubrica dell'art. 9 del d.lgs. n. 123/98) è data risposta, ancora più recentemente, affermativa (Cass. n. 32148/24, in motivazione).
Se la procedura da seguire per il recupero del credito restitutorio è quella mediante ruolo, che prevede, semplicemente, l'iscrizione a ruolo e la trasmissione del ruolo dall'ente creditore all'agente della riscossione, attività a cui segue direttamente la notifica della cartella (artt. 12, 24 e 25 del D.P.R. n. 602/73, nel testo applicabile ratione temporis), è evidente che non sussisteva la necessità di fare precedere la cartella dalla notificazione di un titolo, quale un atto di accertamento e liquidazione.
Bastava, perciò, la notifica dell'intimazione (in atti) con cui la
[...]
aveva comunicato alla Controparte_4 [...]
l'avvenuta escussione della garanzia e la liquidazione della perdita Controparte_3
corrispondente alla corresponsione, alla banca mutuante, della somma di euro 600.967,56
(iscritta a ruolo), liquidazione deliberata dal consiglio di gestione del fondo in data
31.3.2015, invitando la destinataria (nonché il soggetto indicato come fideiussore,
[...]
) a pagare la detta somma (con gli altri interessi), senza necessità che NT
fosse previamente notificata la delibera di liquidazione della perdita, adottata dal comitato di gestione.
10 Né si potrebbe ravvisare, nella procedura, un vizio per difetti di istruttoria: la società mutuataria non doveva essere interpellata prima dell'atto solutorio o dell'iscrizione a ruolo.
La circostanza che la avesse, anteriormente, contestato Controparte_3
la validità del titolo, il contratto di finanziamento, con l'atto di citazione introduttivo della causa n. 645/2014 R.G., fino a quando il contratto stesso non fosse stato (o non sia) caducato, non poteva impedire l'efficace escussione della garanzia o l'iscrizione a ruolo.
È ininfluente che nell'intimazione, datata 4.3.2015, sia indicato il come CP_3
“garante”, eventualmente in contrasto, negli assunti dell'opponente, con la realtà.
La cartella opposta è indirizzata ed è stata notificata alla Controparte_3
nei cui confronti solamente la pretesa, sottesa al ruolo, è stata fatta valere, mentre
[...]
non vi figura come destinatario (cumulativo, eventualmente) anche NT
.
[...]
Bisogna, in proposito, considerare e applicare il principio per cui «nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, la cui struttura processuale è assimilabile al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la legittimazione attiva spetta esclusivamente al destinatario della cartella e non ad altri, restando irrilevanti le posizioni di eventuali terzi, ancorché responsabili in solido con l'ingiunto sul piano del diritto sostanziale» (Cass. n.
29424/18).
Ne deriva che l'opposizione proposta avverso la cartella “in proprio” da
[...]
va dichiarata inammissibile. NT
È vero che nella cartella, subito dopo il soggetto che ha emesso il ruolo, è indicato come “soggetto responsabile in solido del pagamento” della NT
stessa.
Però, la dicitura non ha che portata informativa o descrittiva, con un rimando alla presenza di un altro soggetto, condebitore in solido, mentre non fa di tale soggetto un destinatario della pretesa contenuta nella cartella e nel ruolo sotteso.
Tanto è vero che il ruolo (n. 2016/003608, lo stesso della cartella), depositato in estratto, riporta esclusivamente la come debitrice, Controparte_3
identificata, oltre che con la denominazione sociale, tramite il codice fiscale, mentre non vi figura affatto , il cui nominativo e il cui codice fiscale non NT
sono indicati nell'estratto.
Evidentemente, non può la cartella, «meramente riproduttiva del ruolo» (Cass. n.
11 8329/20), contenere pretese diverse o più ampie, anche quanto ai soggetti destinatari, di quelle oggetto del ruolo.
Non è inutile ricordare che «l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale» (Cass. n. 11028/18).
E nella cartella, del resto, è precisato che la stessa «ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti».
L'agente della riscossione non ha il potere o la facoltà di individuare autonomamente i debitori, eventualmente prescindendo dal ruolo.
E anche se quel ruolo con iscritto il debitore principale può farsi valere nei confronti del coobbligato (o dell'obbligato solidale), non si potrebbe ritenere che si possa prescindere dalla necessità che la cartella (una apposita cartella) sia notificata anche al secondo, in base al ruolo formato nei confronti del primo: «sul piano generale, si è chiarito che comunque occorre che la cartella di pagamento poi notificata al coobbligato «riporti la ragione della pretesa, cioè l'estensione, a titolo di responsabilità solidale, della richiesta di pagamento del tributo di cui è soggetto passivo il debitore iscritto a ruolo» (Cass. n.
24582/22, in motivazione, anche per rinvii ad altre pronunce).
Il riferimento – fatto nella sentenza appena citata – alla necessità («occorre») che la cartella «poi notificata» al coobbligato riporti la ragione della pretesa a titolo di responsabilità solidale presuppone che una cartella debba essere notificata (l'avverbio
«poi», in quel caso, era correlato alla responsabilità sussidiaria, espressa nel beneficium excussionis: su un caso analogo, Cass. n. 27713/22).
L'interpretazione è in linea con l'art. 25 del D.P.R. n. 602/73, che prevede come l'agente della riscossione notifichi la cartella «al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza», entro dati termini.
È da rilevare che nella cartella opposta non è riportato il titolo per cui
[...]
sia “responsabile in solido” o “coobbligato”, titolo ovviamente NT
diverso dal contratto di finanziamento, stipulato con la società, e da ricondurre alla fideiussione prestata (ma negata).
A confermare che destinataria della cartella, perciò della pretesa iscritta a ruolo, è solamente la non anche , è la Controparte_3 NT
stampa (agli atti) della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione, effettuata nei confronti (ad un indirizzo) dell'una e
12 non dell'altro, nonché la pagina dedicata alla notifica, in cui è riportata, come
“destinatario”, la detta società.
Peraltro, emerge dalla documentazione prodotta che NT
aveva prestato fideiussione generica a favore della banca e a garanzia delle obbligazioni della presenti e future e qualunque ne fosse il titolo, con atto Controparte_3
datato 13.12.1996, fino alla concorrenza di un importo determinato, aumentato fino a lire
3.900.000.000 e fino ad euro 3.000.000,00 con gli atti datati 27.4.1999 e 26.4.2010.
Agli atti sono prodotti i seguenti documenti: la diffida di pagamento, notificata alla in cui sono riportati gli estremi dei titoli della pretesa (la Controparte_3
delibera di liquidazione della perdita, datata 31.3.2015, con gli importi distinti per capitale e interessi); la richiesta di intervento del fondo, inoltrata dalla banca mutuante;
l'intimazione di pagamento, fatta dalla banca alla società mutuataria e inoltrata al fondo di garanzia, con la specificazione delle rate rimaste insolute;
la delibera in data 31.3.2015
(un suo estratto) di liquidazione della perdita, in cui è indicato l'importo da liquidare
(coincidente con quello iscritto a ruolo); l'approvazione della proposta di ammissione del finanziamento alla garanzia per l'importo di euro 800.000,00.
Non sussistono i dedotti vizi formali, riconducibili a mancanza o difetto di sottoscrizione della cartella o del ruolo.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, «l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto», la cui esistenza dipende, non da timbri o sottoscrizioni, ma soltanto dalla inequivoca riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, il quale «non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice» (Cass. n. 31605/19).
L'art. 12 del D.P.R. n. 602/73 – nel testo applicabile ratione temporis – prevede, al comma 4, che «il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato» e che «con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo».
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, in materia di riscossione, «il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità che spetta al contribuente superare mediante prova contraria, sicché, ove lamenti la
13 carenza di sottoscrizione prescritta dall'art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, deve darne dimostrazione tramite istanza di accesso, fermo restando, peraltro, che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, in mancanza di sanzione espressa, la violazione di detta disposizione non dà luogo ad alcuna invalidità» (Cass. n. 12243/18).
Non è provato che il ruolo non fosse sottoscritto e, comunque, l'eventuale mancanza della sottoscrizione non inciderebbe sulla validità dell'atto.
La cartella non è viziata da difetti o mancanze di motivazione.
La stessa riporta la causale della pretesa, ricondotta al recupero dell'agevolazione di cui alla legge n. 662/96 e alla surrogazione (comunicata) del a Controparte_4
seguito di escussione della garanzia, specifica l'autorità giurisdizionale – ordinaria – a cui sarebbe stato possibile presentare ricorso e indica il titolo dell'iscrizione a ruolo.
L'omessa precisazione di quale autorità giurisdizionale avrebbe potuto essere adìta con l'opposizione non inficia la validità della cartella: le norme sulla competenza sono contenute nel codice di procedura civile e nelle leggi speciali, così che non è necessario prospettarne i particolari criteri di individuazione e meno ancora indicare la specifica autorità davanti a cui agire.
E comunque, l'omessa o erronea indicazione, nella cartella di pagamento, del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/90, «non determinano, ex se, invalidità dell'atto ma, possono, al più, dar luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi» (Cass. n. 1740/20).
Nel caso in esame non viene in rilievo una questione di (eventuale) intempestività dell'opposizione e, quindi, di rimessione in termini.
È infondato il motivo con cui, a sostegno dell'opposizione, è stata eccepita la
«mancanza di idoneo titolo esecutivo», sull'assunto che la pretesa avrebbe origine in un contratto di diritto privato, pretesa che, per essere validamente azionata, avrebbe dovuto passare da un atto di accertamento e dalla previa formazione di un «titolo avente efficacia esecutiva».
In realtà – nonostante il motivo attenga ad una questione non marginale né subito ovvia –, all'interrogativo «se il procedimento di recupero dei crediti mediante iscrizione a ruolo possa essere impiegato nell'ipotesi di inadempimento (diversa dalla «revoca dei
14 benefici» a cui si riferisce la rubrica dell'art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998)» la giurisprudenza di legittimità più recente ha dato – lo si è visto (Cass. n. 32148/24, in motivazione) – risposta affermativa.
E allora, la procedura di riscossione mediante ruolo, con inizio in una diretta iscrizione a ruolo, senza passare dalla previa formazione di un titolo esecutivo, si applica anche al recupero del credito restitutorio che derivi da inadempienza del mutuatario, non solamente del credito restitutorio che derivi da revoca del finanziamento.
In effetti, la soluzione si fonda su anche su una ragione sistematica: la surrogazione opera come effetto legale che si produce una volta escussa la garanzia e corrisposta la somma, con un semplice automatismo, mentre la revoca integra un atto che accerta l'assenza dei presupposti per l'intervento agevolativo, così che la previsione, per la seconda ipotesi, dell'iscrizione a ruolo diretta è necessaria per l'estensione dell'applicabilità di una procedura della cui applicazione alla prima ipotesi non si potrebbe dubitare, dato il tenore delle norme.
Gli altri motivi di opposizione attengono alla validità del contratto di finanziamento, contestata per diversi aspetti: la clausola determinativa de tasso di interesse sarebbe inficiata dal rinvio al parametro Euribor, illegittimo per violazione della normativa a tutela del mercato;
la somma erogata era stata destinata, già per previsione contrattuale, al ripianamento di passività preesistenti, sicché non erano mai entrate nella effettiva disponibilità della mutuataria, oltre ad essere confluita su un conto corrente, quello n. 11508, il cui saldo era inficiato da illegittimità e nullità; il tasso degli interessi avrebbe superato la soglia usuraria, sull'assunto che il tasso degli interessi moratori dovrebbe sommarsi a quello degli interessi corrispettivi.
I motivi non possono essere accolti.
Sul piano metodologico e in linea generale, bisogna osservare che il giudice davanti al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale «deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio» (Cass. n. 15408/16; Cass.
Sez. Un. n. 26242/14).
La giurisprudenza più recente, tuttavia, ha affermato che il giudice, adito con una domanda di nullità contrattuale, deve sì «rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata», ma che «sia desumibile dai fatti dedotti in giudizio
15 ed abbia carattere assorbente, con l'unico limite di dovere instaurare il contraddittorio prima di statuire sul punto» (Cass. n. 26495/19).
Non è soggetta alle normali preclusioni di rito, appunto perché è rilevabile d'ufficio, la questione di nullità che emerga dai fatti allegati e provati o che emerga ex actis (cfr.
Cass. n. 17257/13, pronuncia citata anche da Cass. Sez. Un. n. 26242/14, par. 6.15.3.).
Ma ciò non significa che la questione possa trovare ingresso al di fuori di qualsiasi limite.
Ancora più recentemente, la giurisprudenza ha ribadito il principio per cui «la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi» (Cass. n. 4867/24; cfr., altresì, Cass. n. 20713/23, in relazione ad un caso in cui era stata sollevata l'eccezione di nullità di una fideiussione per contrasto con la normativa in materia di concorrenza: la Suprema Corte ha affermato – in motivazione – che le regole generali del processo civile e la relativa tempistica comportano che, se i fatti costitutivi della dedotta nullità contrattuale non risultino già allegati dalla parte che la invoca successivamente, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, compiere d'ufficio questi accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati).
Nel caso in esame gli elementi da cui una (ipotetica) nullità del mutuo, relativamente alla clausola determinativa del tasso di interesse, il cui parametro di riferimento, l'Euribor, si assume «influenzato direttamente dagli stessi istituti bancari che concedono finanziamenti», sono allegati genericamente, non essendo descritti i meccanismi e gli effetti della influenza, e non sono supportati da prove.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente,
16 effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse» (Cass. n.
12007/24).
La prova di tali elementi e fattori non è stata data, né prima ancora sono stati allegate e descritte specificamente le relative dinamiche, anche temporali.
Ad ogni modo – è un rilievo ulteriore, di per sé decisivo –, la decisione della
Commissione Europea del 4 dicembre 2013, emessa nel caso AT.39914, con cui ha accertato la violazione della normativa in materia di tutela della concorrenza, in relazione a comunicazioni circa i tassi Euribor: più precisamente, ha accertato l'esistenza di pratiche collusive, avvenute nel periodo settembre 2005 – maggio 2008, finalizzate a distorcere il normale andamento dei componenti di prezzo per gli EIRD (Euro Over-Night
Index Average), componenti tra cui figura il tasso Euribor.
L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) identifica un indice del «tasso al quale sono offerti depositi a termine in euro nel mercato interbancario da una banca primaria a un'altra banca primaria all'interno della zona euro» e si basa sulle quotazioni individuali dei tassi ai quali ciascuna delle banche del panel ritiene che un'ipotetica banca primaria presterebbe fondi a un'altra banca primaria (v. la citata decisione).
Il parametro è determinato e pubblicato ogni giorno lavorativo.
La decisione del 4 dicembre 2013, come anche la decisione del 7 dicembre 2016, relativa ad altri operatori e ad un altro periodo (ottobre 2006 – marzo 2007), non aveva tra le destinatarie la banca mutuante, convenuta in questa causa.
Una recente pronuncia della giurisprudenza di merito (App. Firenze 15 aprile 2024,
n. 720) ha osservato come dalle decisioni emerga che le pratiche collusive: avevano coinvolto operatori individuati, in un determinato periodo temporale (dal settembre 2005
a maggio 2008); avevano la finalità esclusiva di influenzare lo specifico mercato dei prodotti finanziari EIRD;
in tale ambito le preferenze comunicate per il fixing Euribor erano, a seconda dei casi, “invariato, basso o elevato”, sempre in correlazione alla finalità relativa al mercato degli EIRD.
La banca mutuante, la non figura tra i Controparte_1
destinatari del provvedimento, così che non la si potrebbe ritenere parte delle pratiche accertate dalla Commissione.
Inoltre, il contratto di mutuo era stipulato dopo due anni dalla fine del periodo in
17 cui erano stati tenuti i comportamenti tra quegli operatori.
La determinazione del tasso di interesse variabile, contenuta nel contratto di finanziamento stipulato dalle parti, titolo sotteso, con l'escussione della garanzia e con la corresponsione della somma, alla cartella opposta, non si può ritenere sia una clausola “a valle” o un patto attuativo di una intesa restrittiva della concorrenza stipulata o praticata
“a monte” (nel senso definito da Cass. n. 34889/23 mediante il rinvio ad altri precedenti giurisprudenziali).
Anche a prescindere dall'estraneità della banca mutuante all'intesa diretta ad interferire nelle fisiologiche dinamiche di mercato – estraneità che potrebbe non essere decisiva –, è da osservare che il contratto, o una sua singola clausola, per essere espressivo di quell'intesa deve presentare un «collegamento funzionale con la volontà anti- competitiva a monte», in maniera tale che l'uno non sia scindibile dall'altra (Cass. Sez.
Un. n. 41994/21, in motivazione, par. 2.5.4.1.).
Nella pronuncia di merito citata un simile collegamento funzionale è stato escluso in base ai seguenti rilievi: a) le pratiche collusive sanzionate avevano ad oggetto un mercato di prodotti finanziari (mercato degli EIRD negoziati fuori borsa, over the counter, o, nel caso dei future su tassi di interesse, in borsa) del tutto distinto ed eterogeneo rispetto al contratto per cui è causa (mutuo ipotecario a tasso variabile); b) le pratiche collusive sanzionate non erano dirette a favorire le banche nell'erogazione dei mutui a tasso variabile, posto che gli operatori, in relazione al tentativo di influenzare il mercato di tali specifici prodotti finanziari, avevano, di volta in volta, «comunicato e/o ricevuto preferenze per un fixing invariato, basso o elevato di determinate scadenze dell'EURIBOR», con un potenziale (ma non accertato) effetto di “manipolazione”, che poteva risolversi, a seconda dei casi, in un pregiudizio per la stessa banca mutuante ovvero per il mutuatario (entrambi del tutto estranei all'intesa ed entrambi teoricamente danneggiati ovvero avvantaggiati); c) non vi è prova di una effettiva alterazione del parametro a seguito di tali condotte;
d) il mutuo ipotecario non era in “collegamento funzionale con la volontà anti-competitiva a monte”.
La determinazione del tasso (annuo) di ammortamento in maniera variabile, tramite l'aggiunta di 2 punti percentuali al parametro “Euribor 1 mese tasso 360” (rilevato a date scadenze) non è, quindi, in collegamento funzionale o esecutivo con la condotta anticoncorrenziale.
Lo ha riconosciuto e affermato, con formula netta, la Suprema Corte, in una recente
18 pronuncia: «I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990
e/o dell'art. 101 del TFUE» (Cass. n. 12007/24).
Né si potrebbe ritenere indeterminato o non adeguatamente determinato un tasso variabile parametrato all'Euribor (lo ha escluso, ex multis, Trib. Catania 12 ottobre 2020,
n. 3233, il quale ha affermato altresì l'irrilevanza della mancata indicazione nel contratto del divisore Euribor).
La previsione che la somma erogata a titolo di mutuo sarebbe stata destinata ad estinguere (totalmente o parzialmente) passività esistenti, come anche l'effettiva destinazione della somma a tale fine, non determinano nullità del contratto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, «il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo – in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico –
e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate
è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa» (Cass. n. 23149/22).
Sulla base di questo principio è escluso che il contratto di mutuo sia nullo per la circostanza che la somma erogata fosse stata destinata ad estinguere, in tutto o in parte, esposizioni debitorie esistenti.
Se anche il saldo del conto corrente, identificato con il n. 11508, su cui la somma era stata accreditata fosse stato inficiato da addebiti illegittimi o per titoli nulli
(illegittimità e nullità dedotte nella causa iscritta al n. 645/2014 R.G., dichiarata estinta
19 con questa sentenza), non per ciò il mutuo sarebbe nullo per vizi di causa o di struttura: i contratti di conto corrente e di mutuo mantengono, ciascuno, la propria autonomia, e i rispettivi (ipotetici) vizi non si propagano dall'uno all'altro per effetto automatico.
L'eccezione di nullità del mutuo, sollevata sull'assunto del superamento della soglia usuraria, è per un aspetto inammissibile e per un altro aspetto infondata.
L'art. 1815 c.c. dispone, al comma 2, che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».
L'art. 2 della legge n. 108/96 – nel testo applicabile ratione temporis – stabilisce, al comma 4: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà».
L'art. 644 c.p., dopo avere previsto, al comma 3, che la legge fissa il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ha stabilito, al comma 4, che «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito».
Relativamente agli interessi moratori, bisogna ricordare, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TAEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre il creditore deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto, quali la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto, se questo sia un consumatore, o la diversa misura degli interessi, convenuti ed effettivamente conteggiati (così, Cass. Sez.
Un. n. 19597/20).
Si può osservare che non c'è ragione per non applicare il principio, affermato a proposito degli interessi moratori, anche nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi corrispettivi.
Nella citazione non sono allegati, con la necessaria precisione, i detti elementi: in particolare, quale fosse la misura del TEGM nel periodo e quali fossero gli altri elementi
20 contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, né in quale categoria fosse inquadrabile l'operazione, non soltanto oggettivamente ma anche soggettivamente: basti considerare che ai fini della individuazione del tasso-soglia rileva non solamente il tipo di operazione, ma, nell'ambito di alcuni tipi di operazioni, anche la natura del soggetto concedente o con cui si stipula.
Dall'applicazione del principio deriva l'inammissibilità dell'eccezione.
L'eccezione comunque è infondata.
L'asserzione che gli interessi sarebbero usurari è sostenuta solamente dall'assunto che, nel verificare se la soglia usuraria sia superata o meno, si dovrebbe includere nel calcolo il tasso degli interessi moratori.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di usura nei rapporti bancari, «ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento» (Cass. n. 31615/21, la quale ha affermato che la legge n. 108/96 non ammette, ai fini dell'accertamento dell'usura, una comparazione tra il tasso-soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, anche perché è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non deve corrispondere il cumulo di tali interessi).
È utile puntualizzare altresì che una difforme soluzione non potrebbe farsi discendere da pronunce diverse: non solo perché gli indirizzi attuali sono consolidati, ma anche perché è stata la Suprema Corte a dissipare il campo dalla esistenza di precedenti che si sarebbero espressi in senso contrario, quando ha rilevato che il criterio della sommatoria non è stato sicuramente affermato neanche da Cass. n. 350 del 2013, «che si limitò a statuire la rilevanza anche del tasso di mora ai fini del controllo del rispetto della normativa antiusura, in un caso in cui - come frequentemente accade - il tasso di mora era contrattualmente fissato mediante uno spread aggiunto al tasso degli interessi corrispettivi» (Cass. n. 14214/23, in motivazione).
21 Sicché anche il precedente richiamato nell'atto di opposizione non può comportare una soluzione difforme dal principio citato.
Il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso-soglia va quindi risolto in modo differenziato.
Quanto ai primi, il tasso medio risultante dalle rilevazioni pubblicate va aumentato della metà, per i contratti stipulati fino al 12 luglio 2011, e va aumentato di un quarto, con aggiunta di altri quattro punti percentuali, per i contratti stipulati dal 13 luglio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del della legge n. 108/96.
Inoltre, per gli interessi moratori assume rilievo il principio elaborato dalla Suprema
Corte (Cass. Sez. Un. n. 19597/20), secondo il quale «la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti»
(in senso conforme, Cass. n. 16526/24).
Più nello specifico, esclusa la cumulabilità tra loro di interessi corrispettivi e moratori, quando il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti un dato numero di punti percentuali, è il «valore complessivo risultante da tale somma», non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre considerare al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati (Cass. n. 26286/19).
Né si potrebbero sommare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, prevista nel contratto di mutuo, non costituendo questa «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento
22 anticipato degli impegni a quella connessi» (Cass. n. 7352/22).
Analogamente, e anzi a maggior ragione, per logica, non si potrebbe sommare una commissione di estinzione anticipata al tasso degli interessi corrispettivi.
Nel contratto stipulato dalle parti è pattuita, alla clausola n. 6, la possibilità di una estinzione anticipata, con la previsione di un «compenso» dell'1% sul capitale anticipatamente restituito.
Ne discende che il tasso degli interessi moratori non può essere sommato a quello degli interessi corrispettivi e deve essere considerato come dato a sé, isolatamente, senza che si possano effettuare altre operazioni che lo assumano come fattore.
Nel contratto di mutuo, stipulato in data 28.4.2010, il tasso annuo nominale degli interessi corrispettivi è determinato, alla stipula, nella misura del 2,401%, con un tasso annuo effettivo globale del 2,63%, mentre gli interessi moratori sono determinati nella misura del «tasso contrattualmente convenuto» aumentato di 1,295 punti percentuali.
Al tempo in cui il mutuo era stato stipulato il tasso-soglia era, applicando il coefficiente di aumento previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108/96, nel testo applicabile ratione temporis: 20,025%, corrispondente al tasso effettivo globale medio
(TEGM) del 13,35%, rilevato dal decreto ministeriale del periodo, se l'operazione viene ricondotta, data l'assenza di garanzia ipotecaria, alla categoria degli “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” (categoria che – per le istruzioni sulla rilevazione dei tassi medi emanate nel 2009 – è residuale); 3,94%, corrispondente al tasso effettivo globale medio (TEGM) del 2,63%, rilevato dal decreto ministeriale del periodo, se l'operazione viene ricondotta alla categoria dei “mutui a tasso variabile”, nonostante l'assenza della garanzia ipotecaria, nell'ipotesi in cui si valorizzi la particolare garanzia prestata dal assimilabile alle garanzie più affidabili (seguendo il metodo Controparte_4
tracciato da Cass. n. 23866/24).
Quanto agli interessi moratori, il relativo tasso, previsto nel contratto, era alla data della stipulazione del 3,70% (2,401 + 1,295).
Il decreto ministeriale relativo al periodo di stipulazione del contratto reca la maggiorazione media rilevata per gli interessi moratori, indicandola in 2,1 punti percentuali.
Per determinare il tasso-soglia degli interessi moratori, il TEGM del 2,63% o del
13,35% deve essere incrementato della maggiorazione (media) di 2,1 (rilevata nel decreto per il periodo di riferimento: art. 3) e quindi aumentato di metà (del 50%), secondo la
23 formula seguente: (TEGM + 2,1) x 1,5.
La soglia usuraria per gli interessi moratori era, perciò, a seconda della categoria di operazione a cui si riconduca il finanziamento, dell'8,6% o del 24,68%.
È evidente che il tasso degli interessi moratori era largamente inferiore alla soglia usuraria, al momento della stipulazione.
Un eventuale superamento dei tassi-soglia usurari che fosse avvenuto – in ipotesi – nel rapporto in essere sarebbe ininfluente.
Questo perché, secondo la giurisprudenza più recente, «nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto» (Cass. n. 24743/23).
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi documentali, l'opposizione proposta dalla avverso la cartella Controparte_3
va rigettata.
L'opposizione proposta da avverso la comunicazione NT
preventiva di ipoteca, identificata dal n. 295 76 2018 00001705, non può essere accolta.
A sostegno dell'opposizione sono stati dedotti i seguenti motivi e vizi: l'atto sarebbe illegittimo per mancanza o difetto di motivazione, in quanto non sono indicati i dati relativi agli immobili su cui l'ipoteca sarebbe stata iscritta, omissione che impedisce di verificare la rispondenza della garanzia al limite di valore previsto dall'art. 77 del
D.P.R. n. 602/73; inoltre, alla comunicazione non erano state allegate le cartelle presupposte;
non era stata notificata, prima del preavviso di iscrizione ipotecaria,
l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 del D.P.R. n. 602/73; la cartella presupposta (una delle cartelle presupposte, in realtà), la n. 295 2016 0030247151 000, era stata impugnata (nella causa iscritta al n. 94/2017 R.G.); la delibera di liquidazione della perdita non era stata previamente notificata al coobbligato solidale;
la
[...]
debitrice principale, aveva contestato la validità del contratto di Controparte_3
24 finanziamento, con un apposito atto di citazione;
non aveva NT
prestato fideiussione in relazione al finanziamento, circostanza taciuta dalla banca all'atto dell'escussione della garanzia, sicché il procedimento di liquidazione della perdita a carico del fondo era stato viziato da lacune istruttorie;
la pretesa a titolo di interessi moratori sarebbe illegittima, per difetto di motivazione circa i criteri per determinarne l'ammontare e per errata applicazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 602/73; similmente, il compenso di riscossione non era specificato nelle sue componenti, previste dalla normativa.
È da premettere che l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è impugnabile soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti (Cass. n. 22108/24).
Il principio prescinde dalla natura dei crediti a tutela dei quali l'ipoteca è iscritta e si applica anche nel caso in cui gli atti presupposti siano stati impugnati.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali è correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato» (Cass. n. 8423/19).
Non venendo in rilievo questioni di (eventuale) omessa notifica di atti presupposti, la comunicazione preventiva di ipoteca è motivata validamente con il mero richiamo alle cartelle e agli atti su cui si basa.
La mancata indicazione del valore dei beni che sarebbero stati ipotecati non integra vizio di nullità della comunicazione preventiva.
L'art. 77 del D.P.R. n. 602/73 prevede – nel testo applicabile ratione temporis – che
«decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede».
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'avviso di iscrizione ipotecaria, previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, «non deve contenere l'indicazione del valore dell'immobile ipotecato, che non è richiesta da alcuna disposizione normativa e neppure è necessaria per verificare la legittimità dell'iscrizione per il cui controllo è sufficiente l'indicazione del credito per cui si procede, che non deve superare l'importo
25 indicato dal comma 1-bis del cit. art. 77» (Cass. n. 36000/21).
Il principio, elaborato a proposito dell'iscrizione di ipoteca, a maggior ragione è applicabile alla comunicazione preventiva di ipoteca.
Non sussiste la violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/73, che – nel testo applicabile ratione temporis – prevede che «se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni».
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la previa notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, cit., prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass. n. 23875/15).
Quanto alla eccepita mancata indicazione dei criteri di computo di interessi e compensi di riscossione, si deve considerare il principio per cui un atto di riscossione, successivo ad altro precedente o ad un avviso di accertamento, in cui la pretesa sia stata quantificata anche nella componente degli interessi, è motivata congruamente, anche per quelli maturati in seguito, con il semplice richiamo all'atto impositivo o alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione e che consente al destinatario di contestare la corretta della determinazione (v. Cass. n. 31000/21; v. anche Cass. n. 28742/23).
Il principio è valido anche per i compensi di riscossione.
Sull'ammontare di interessi e compensi di riscossione, peraltro, non è eccepita, specificamente, una erroneità nei conteggi, anche con la prospettazione di un conteggio alternativo eventualmente più attendibile.
I vizi che avrebbero inficiato, per asserite lacune istruttorie, comunque non integrate, la delibera di liquidazione della perdita non sono deducibili impugnando la comunicazione preventiva di ipoteca, atto che ne presuppone altri con cui è accertata o fatta valere la pretesa.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati, l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca va rigettata.
26 Considerato che i principi giurisprudenziali dirimenti per la soluzione della controversia sono emersi o si sono consolidati solo recentemente, sussistono i motivi per compensare le spese nei rapporti tra tutte le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) dichiara l'estinzione della causa iscritta al n. 645/2014 R.G.;
2) dichiara inammissibile l'opposizione avverso la cartella proposta da
[...]
in proprio;
NT
3) rigetta l'opposizione avverso la cartella proposta dalla Controparte_3
[...]
4) rigetta l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in Messina il 9 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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