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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6164 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di unico grado ai sensi dell'art. 14 D.lgs 150/2011 e art. 281 decies c.p.c., iscritto al n. 5163/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto compensi per prestazione d'opera professionale e vertente:
TRA
AVV. (c.f. n. ), procuratore di sé stesso, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale, in San Nicola La Strada, in via Le Taglie
15, indirizzo PEC e fax n. 0823452163; Email_1
RICORRENTE
E
(c.f. n. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., l'avv. deduceva di essere stato Parte_1 nominato difensore di fiducia di nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere, identificato con n. RGNR 21901/2012 e RG mod. 16 n. 3318/2015, in cui era stata imputata per il reato p. e p. dall'art. 368 c.p.. Il procedimento si era articolato nel primo grado, dinanzi al predetto Tribunale, concluso con sentenza n. 537/2017 del 4.4.2017 di condanna ad un anno e otto mesi di reclusione, appellata dinanzi a questa Corte di Appello penale, quinta sezione RG. Appello 12317/2017, concluso con sentenza di riforma e pronuncia di non doversi provvedere per intervenuta prescrizione.
A fronte di tale prestazione professionale, l'avv. riteneva di avere diritto al compenso, Pt_1 quantificato secondo allegate note in € 5.314,16 per il primo grado ed € 2.219,03 per il secondo grado.
Riteneva applicabile il procedimento dell'art. 281 decies c.p.c. visti i fatti non controversi e l'istruttoria non complessa e meramente documentale.
Pertanto chiedeva: “previo accertamento del diritto dell'istante, condannare la signora CP_1 al pagamento in favore dell'istante della somma di € 7.560,19 a titolo di competenze
[...] professionali maturate per le motivazioni di cui in premessa, o a quella diversa somma che dovesse ritenersi equa di giustizia all'esito del presente giudizio, tutto ovviamente oltre oneri di legge”, con vittoria di spese.
Il presidente fissata l'udienza camerale disponeva che il ricorrente procedesse alla notifica alla resistente.
Nonostante la regolare notifica, allegata agli atti, ricevuta a mani proprie dalla in data CP_1
11.1.2024, questa non si costituiva, e va perciò dichiarata contumace. La notifica è valida, essendo stata fatta ben oltre i quaranta giorni liberi precedenti l'udienza di comparizione, fissata il
16.4.2024.
All'udienza del 25.11.2025, essendovi stati rinvii per assenza del relatore, sulla base della sola documentazione prodotta senza necessità di istruttoria ulteriore, alla presenza del ricorrente che insisteva nelle sue ragioni già esposte in atti, la Corte pronunciava la presente sentenza allegandola al verbale di causa ai sensi dell'art. 281 sexies e come richiamato dall'art. 281 decies c.p.c..
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può trovare accoglimento.
Preliminarmente in rito va evidenziato che il procedimento segue la disciplina dell'art. 14 L.
150/2011, a mente del quale “le controversie previste dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794
e l'apposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente stabilito dal presente articolo. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera”.
Sebbene la norma della legge cd. taglia riti, L. 150/2011, come modificata dalla Riforma Cartabia, non sia stata espressamente citata, il ricorso al rito semplificato e l'indicazione della competenza di questa Corte, “essendosi il giudizio esaurito dinanzi ad essa”, ne determinano la qualificazione implicita in detti termini.
Va premesso che nel caso di specie, sono richiesti i compensi di due gradi di giudizio: il primo grado dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere e il secondo grado, dinanzi alla quinta sezione penale di questa Corte. Sussiste competenza di questo ufficio, in adesione al principio affermato dalla Suprema Corte a SSUU nella pronuncia n. 4247/2020, secondo cui: “nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 L. 794/1942, proponendo l'azione prevista dall'art. 14 del D.lgs. 150/2011 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa”.
Peraltro, trattandosi di competenza di un ufficio di primo grado del distretto e successivamente di questa Corte, esiste la competenza e la domanda è interamente procedibile.
L'avvocato ha diritto al compenso sulla base della documentazione in atti, avendo documentato la nomina quale difensore di fiducia della , come indicato nell'avviso di conclusioni Controparte_1 indagini ex art. 415 bis c.p.p., depositata in atti e nella sentenza di primo grado, nonché con procura del 5.5.2017 coeva alla proposizione dell'appello.
L'attività di assistenza in primo grado si è anche articolata in un'istruttoria includente l'esame di tre testi, l'acquisizione del verbale id interrogatorio dell'imputata, a cui è seguita la discussione finale, nonché la redazione dell'atto di appello, con articolazione di diversi motivi, allegata agli atti, grado definito con la pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione.
3 Pertanto risultano provate le attività processuali per cui vi è richiesta.
Ritenuta corretta l'individuazione dei compensi come richiesti alla luce dei criteri previsti dagli artt.
1 – 3 e 12 – 17 del DM 55/2014 nella versione aggiornata, considerate le fasi indicate, e la liquidazione ai medi, stante la media complessità dei fatti e delle attività processuali compiute, accoglie la domanda, negli importi medi come indicati dallo stesso ricorrente (e specificati negli importi base, su cui andranno calcolati secondo legge gli accessori richiesti), e condanna CP_1 al pagamento del compenso di € 3.592,00 per il primo grado ed € 1.418,00 per il secondo
[...] grado, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, previa fatturazione.
, secondo l'ordinario principio di soccombenza ex artt. 91 e ss c.p.c. va altresì Controparte_1 condannata alle spese del presente giudizio, da liquidarsi secondo lo scaglione della domanda ai compensi (fino ad € 26.000,00) con la tabella relativa ai giudizi in Corte di Appello, nei minimi, considerata la ridotta complessità delle questioni giuridiche e dell'attività difensiva anche alla luce della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 14 D.lgs 150/2011 e art. 281 decies c.p.c. introdotto in unico grado dall'avv. nei confronti di , , ogni Parte_1 Controparte_1 ulteriore istanza rigettata e disattesa, così decide:
- condanna al pagamento in favore dell'avv. del compenso Controparte_1 Parte_1 professionale di € 3.592,00 per l'assistenza dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel procedimento RG 3318/2015 e per il successivo grado di appello, dinanzi a questa Corte RG n.
12317/2017di € 1.418,00, entrambi gli importi maggiorati di rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA come per legge, previa fatturazione.
- condanna al pagamento in favore dell'avv. delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente procedimento, che liquida in € 1.600,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso all'udienza del 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Celentano Nicoletta Dott. Eugenio Forgillo
4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di unico grado ai sensi dell'art. 14 D.lgs 150/2011 e art. 281 decies c.p.c., iscritto al n. 5163/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto compensi per prestazione d'opera professionale e vertente:
TRA
AVV. (c.f. n. ), procuratore di sé stesso, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale, in San Nicola La Strada, in via Le Taglie
15, indirizzo PEC e fax n. 0823452163; Email_1
RICORRENTE
E
(c.f. n. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., l'avv. deduceva di essere stato Parte_1 nominato difensore di fiducia di nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere, identificato con n. RGNR 21901/2012 e RG mod. 16 n. 3318/2015, in cui era stata imputata per il reato p. e p. dall'art. 368 c.p.. Il procedimento si era articolato nel primo grado, dinanzi al predetto Tribunale, concluso con sentenza n. 537/2017 del 4.4.2017 di condanna ad un anno e otto mesi di reclusione, appellata dinanzi a questa Corte di Appello penale, quinta sezione RG. Appello 12317/2017, concluso con sentenza di riforma e pronuncia di non doversi provvedere per intervenuta prescrizione.
A fronte di tale prestazione professionale, l'avv. riteneva di avere diritto al compenso, Pt_1 quantificato secondo allegate note in € 5.314,16 per il primo grado ed € 2.219,03 per il secondo grado.
Riteneva applicabile il procedimento dell'art. 281 decies c.p.c. visti i fatti non controversi e l'istruttoria non complessa e meramente documentale.
Pertanto chiedeva: “previo accertamento del diritto dell'istante, condannare la signora CP_1 al pagamento in favore dell'istante della somma di € 7.560,19 a titolo di competenze
[...] professionali maturate per le motivazioni di cui in premessa, o a quella diversa somma che dovesse ritenersi equa di giustizia all'esito del presente giudizio, tutto ovviamente oltre oneri di legge”, con vittoria di spese.
Il presidente fissata l'udienza camerale disponeva che il ricorrente procedesse alla notifica alla resistente.
Nonostante la regolare notifica, allegata agli atti, ricevuta a mani proprie dalla in data CP_1
11.1.2024, questa non si costituiva, e va perciò dichiarata contumace. La notifica è valida, essendo stata fatta ben oltre i quaranta giorni liberi precedenti l'udienza di comparizione, fissata il
16.4.2024.
All'udienza del 25.11.2025, essendovi stati rinvii per assenza del relatore, sulla base della sola documentazione prodotta senza necessità di istruttoria ulteriore, alla presenza del ricorrente che insisteva nelle sue ragioni già esposte in atti, la Corte pronunciava la presente sentenza allegandola al verbale di causa ai sensi dell'art. 281 sexies e come richiamato dall'art. 281 decies c.p.c..
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può trovare accoglimento.
Preliminarmente in rito va evidenziato che il procedimento segue la disciplina dell'art. 14 L.
150/2011, a mente del quale “le controversie previste dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794
e l'apposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente stabilito dal presente articolo. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera”.
Sebbene la norma della legge cd. taglia riti, L. 150/2011, come modificata dalla Riforma Cartabia, non sia stata espressamente citata, il ricorso al rito semplificato e l'indicazione della competenza di questa Corte, “essendosi il giudizio esaurito dinanzi ad essa”, ne determinano la qualificazione implicita in detti termini.
Va premesso che nel caso di specie, sono richiesti i compensi di due gradi di giudizio: il primo grado dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere e il secondo grado, dinanzi alla quinta sezione penale di questa Corte. Sussiste competenza di questo ufficio, in adesione al principio affermato dalla Suprema Corte a SSUU nella pronuncia n. 4247/2020, secondo cui: “nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 L. 794/1942, proponendo l'azione prevista dall'art. 14 del D.lgs. 150/2011 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa”.
Peraltro, trattandosi di competenza di un ufficio di primo grado del distretto e successivamente di questa Corte, esiste la competenza e la domanda è interamente procedibile.
L'avvocato ha diritto al compenso sulla base della documentazione in atti, avendo documentato la nomina quale difensore di fiducia della , come indicato nell'avviso di conclusioni Controparte_1 indagini ex art. 415 bis c.p.p., depositata in atti e nella sentenza di primo grado, nonché con procura del 5.5.2017 coeva alla proposizione dell'appello.
L'attività di assistenza in primo grado si è anche articolata in un'istruttoria includente l'esame di tre testi, l'acquisizione del verbale id interrogatorio dell'imputata, a cui è seguita la discussione finale, nonché la redazione dell'atto di appello, con articolazione di diversi motivi, allegata agli atti, grado definito con la pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione.
3 Pertanto risultano provate le attività processuali per cui vi è richiesta.
Ritenuta corretta l'individuazione dei compensi come richiesti alla luce dei criteri previsti dagli artt.
1 – 3 e 12 – 17 del DM 55/2014 nella versione aggiornata, considerate le fasi indicate, e la liquidazione ai medi, stante la media complessità dei fatti e delle attività processuali compiute, accoglie la domanda, negli importi medi come indicati dallo stesso ricorrente (e specificati negli importi base, su cui andranno calcolati secondo legge gli accessori richiesti), e condanna CP_1 al pagamento del compenso di € 3.592,00 per il primo grado ed € 1.418,00 per il secondo
[...] grado, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, previa fatturazione.
, secondo l'ordinario principio di soccombenza ex artt. 91 e ss c.p.c. va altresì Controparte_1 condannata alle spese del presente giudizio, da liquidarsi secondo lo scaglione della domanda ai compensi (fino ad € 26.000,00) con la tabella relativa ai giudizi in Corte di Appello, nei minimi, considerata la ridotta complessità delle questioni giuridiche e dell'attività difensiva anche alla luce della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 14 D.lgs 150/2011 e art. 281 decies c.p.c. introdotto in unico grado dall'avv. nei confronti di , , ogni Parte_1 Controparte_1 ulteriore istanza rigettata e disattesa, così decide:
- condanna al pagamento in favore dell'avv. del compenso Controparte_1 Parte_1 professionale di € 3.592,00 per l'assistenza dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel procedimento RG 3318/2015 e per il successivo grado di appello, dinanzi a questa Corte RG n.
12317/2017di € 1.418,00, entrambi gli importi maggiorati di rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA come per legge, previa fatturazione.
- condanna al pagamento in favore dell'avv. delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente procedimento, che liquida in € 1.600,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso all'udienza del 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Celentano Nicoletta Dott. Eugenio Forgillo
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