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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 319/2023 RGA avverso la sentenza n. 46/2024 R.S. del Tribunale di Ravenna-Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 23 gennaio 2024, nel giudizio iscritto al n. 585/2023 R.G., notificata in data 24 aprile 2024; avente ad oggetto: indennità di esclusività ex art. 21-bis del D.L. 27 gennaio 2022,
n. 4 posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29/05/2025; promossa da:
(C.F. , in persona del Ministro in Parte_1 P.IVA_1 carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliato telematicamente;
appellante; contro
pag. 1 di 5 (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso nel giudizio di primo dall'Avv. Sandro Mainardi, domiciliato telematicamente;
appellato; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 04/08/2023, il sig.
[...]
premesso: 1) di essere attualmente Dirigente Veterinario Controparte_1 [...]
, in servizio con incarico dirigenziale alle dipendenze del Parte_2
(Direzione Parte_1 Controparte_2
UVAC Emilia-Romagna
[...] Controparte_3
(PCF) di Bologna e PCF di Ravenna, sede di servizio di Ravenna-Porto); 2) di ricoprire il medesimo incarico da diciassette anni, per un primo periodo dal 2006 al 2019 con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e poi a seguito di superamento di concorso pubblico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal 2020 all'attualità; 3) che l'art. 21 bis D.L. n. 4/2022 convertito in L. n. 25/2022, ha di recente previsto l'indennità di esclusività a favore della Dirigenza sanitaria del , parametrando la corresponsione dell'emolumento Parte_1 all'omologa indennità prevista e percepita dalla Dirigenza degli enti del SSN;
4) di avere con diffida pec del 3 marzo 2023 lamentato una non corretta ed illegittima corresponsione della indennità di esclusività prevista dalla legge, come parametrata dal Decreto Direttoriale del Ministero 29 luglio 2022, Parte_1 ritenendo che l'entità della indennità di esclusività debba essere determinata sulla base della intera anzianità di servizio maturata anche durante i rapporti di lavoro a tempo determinato che hanno preceduto l'assunzione a tempo indeterminato (e non soltanto in relazione agli ultimi cinque anni di servizio), ha domandato: “In via principale Previo annullamento, in quanto atto direttamente incidente sul rapporto di lavoro e sul trattamento economico del dott. e Controparte_1
pag. 2 di 5 comunque previa disapplicazione ex art. 63 c. 1 d.lgs. n. 165/2001 in quanto atto presupposto del Decreto Direttoriale del 29 luglio 2022 Parte_1
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittima ed errata corresponsione al dott. dell'indennità di esclusività per i dirigenti Controparte_1 veterinari delle professioni sanitarie del di cui all'art. 21-bis Parte_1 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e, per gli effetti: 1. – ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto del dott. a percepire Controparte_1
l'importo previsto per l'indennità di esclusività a favore dei Dirigenti veterinari delle professionalità sanitarie del di cui all'art. 21-bis del Parte_1
D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 nella misura prevista per i dirigenti con esperienza professionale (anzianità di servizio) uguale o superiore ad anni 15 (quindici) e quindi, allo stato, per euro 1065,97 lordi mensili;
2. – CONDANNARE il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 legale in – 00144 – in Roma, al Viale Giorgio Ribotta, 5, a corrispondere al
Dirigente dott. anche a titolo differenziale e di Controparte_1 arretrato rispetto al percepito, gli importi previsti per l'indennità di esclusività a favore dei Dirigenti veterinari delle professionalità sanitarie del Parte_1
di cui all'art. 21-bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 con esperienza
[...] professionale (anzianità di servizio) uguale o superiore ad anni 15 (quindici) (euro
1065,97 lordi mensili), con conseguente adeguamento della posizione retributiva, contributiva e previdenziale anche a titolo di arretrati”. Si costituiva in giudizio nell'interesse del l'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Bologna, eccependo l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Ravenna in favore del Tribunale di Roma e deducendo l'infondatezza nel merito del proposto ricorso.
Con sentenza n. 46/2024 pubblicata il 23 gennaio 2024, il Tribunale di Ravenna accoglieva il predetto ricorso, così disponendo: “(…) 1) condanna il
[...]
al riconoscimento di tutti i periodi lavorativi svolti dal ricorrente Parte_1 anche a tempo determinato, ai fini dell'applicazione dell'indennità di esclusività, sin dalla sua introduzione, con condanna del stesso al pagamento Parte_1 delle differenze retributive rispetto a quanto già corrisposto, il tutto oltre
pag. 3 di 5 accessori, con i limiti di legge (oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza per ciascuna mensilità dovuta);
2) condanna il a rimborsare – previa Parte_1 compensazione nella misura di 1/2 – al ricorrente le spese di lite, che si liquidano per l'intero in € 259,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.”.
Con ricorso depositato in data 24/05/2024, il ha spiegato Parte_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia:
“(…) in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna-Sezione Lavoro n. 46/2024 depositata in data 23 gennaio
2024 notificata in data 24 aprile 2024 appellata, respingere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in quanto nel merito infondato. Con vittoria o quantomeno compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. (…)”.
Con istanza depositata telematicamente in data 21/12/2024, il Ministero appellante ha dichiarato: “di rinunciare senza riserve all'appello proposto”, evidenziando al riguardo che: “trattandosi di rinuncia all'impugnazione, cioè a tutte le domande spiegate nel presente grado di giudizio, tale atto non necessita di accettazione ad opera delle parti costituite, a differenza di quanto previsto dall'art. 306 c.p.c. con riferimento alla rinuncia agli atti”.
In assenza di prova circa la rituale instaurazione del contraddittorio, si rileva che l'odierno appellato non risulta essersi costituito in giudizio.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte l'istanza depositata dalla difesa erariale in data 21/12/2024, avuto riguardo al suo tenore letterale, concretizza una rinuncia all'impugnazione e cioè alle domande spiegate in questo grado del giudizio, come tale non necessitante di accettazione ad opera dell'odierno appellato ai fini della sua operatività, a differenza della mera rinuncia agli atti del giudizio disciplinata dall'art. 306 c.p.c. (si veda, sul punto, Cass.
6.3.2018, n. 5250).
A tanto consegue la cessazione della materia del contendere da dichiarare in dispositivo.
pag. 4 di 5 Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'appellato. Non è dovuto da parte del appellante il versamento dell'ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 / 2002, art. 13, co. 1- quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, co. 17, che non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. S.U. n. 9938 / 2014 e, da ultimo,
Cass. sent. n. 1778 / 2016).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia all'impugnazione;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 29.05.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente
dott.ssa Marcella Angelini
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 319/2023 RGA avverso la sentenza n. 46/2024 R.S. del Tribunale di Ravenna-Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 23 gennaio 2024, nel giudizio iscritto al n. 585/2023 R.G., notificata in data 24 aprile 2024; avente ad oggetto: indennità di esclusività ex art. 21-bis del D.L. 27 gennaio 2022,
n. 4 posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29/05/2025; promossa da:
(C.F. , in persona del Ministro in Parte_1 P.IVA_1 carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliato telematicamente;
appellante; contro
pag. 1 di 5 (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso nel giudizio di primo dall'Avv. Sandro Mainardi, domiciliato telematicamente;
appellato; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 04/08/2023, il sig.
[...]
premesso: 1) di essere attualmente Dirigente Veterinario Controparte_1 [...]
, in servizio con incarico dirigenziale alle dipendenze del Parte_2
(Direzione Parte_1 Controparte_2
UVAC Emilia-Romagna
[...] Controparte_3
(PCF) di Bologna e PCF di Ravenna, sede di servizio di Ravenna-Porto); 2) di ricoprire il medesimo incarico da diciassette anni, per un primo periodo dal 2006 al 2019 con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e poi a seguito di superamento di concorso pubblico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal 2020 all'attualità; 3) che l'art. 21 bis D.L. n. 4/2022 convertito in L. n. 25/2022, ha di recente previsto l'indennità di esclusività a favore della Dirigenza sanitaria del , parametrando la corresponsione dell'emolumento Parte_1 all'omologa indennità prevista e percepita dalla Dirigenza degli enti del SSN;
4) di avere con diffida pec del 3 marzo 2023 lamentato una non corretta ed illegittima corresponsione della indennità di esclusività prevista dalla legge, come parametrata dal Decreto Direttoriale del Ministero 29 luglio 2022, Parte_1 ritenendo che l'entità della indennità di esclusività debba essere determinata sulla base della intera anzianità di servizio maturata anche durante i rapporti di lavoro a tempo determinato che hanno preceduto l'assunzione a tempo indeterminato (e non soltanto in relazione agli ultimi cinque anni di servizio), ha domandato: “In via principale Previo annullamento, in quanto atto direttamente incidente sul rapporto di lavoro e sul trattamento economico del dott. e Controparte_1
pag. 2 di 5 comunque previa disapplicazione ex art. 63 c. 1 d.lgs. n. 165/2001 in quanto atto presupposto del Decreto Direttoriale del 29 luglio 2022 Parte_1
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittima ed errata corresponsione al dott. dell'indennità di esclusività per i dirigenti Controparte_1 veterinari delle professioni sanitarie del di cui all'art. 21-bis Parte_1 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e, per gli effetti: 1. – ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto del dott. a percepire Controparte_1
l'importo previsto per l'indennità di esclusività a favore dei Dirigenti veterinari delle professionalità sanitarie del di cui all'art. 21-bis del Parte_1
D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 nella misura prevista per i dirigenti con esperienza professionale (anzianità di servizio) uguale o superiore ad anni 15 (quindici) e quindi, allo stato, per euro 1065,97 lordi mensili;
2. – CONDANNARE il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 legale in – 00144 – in Roma, al Viale Giorgio Ribotta, 5, a corrispondere al
Dirigente dott. anche a titolo differenziale e di Controparte_1 arretrato rispetto al percepito, gli importi previsti per l'indennità di esclusività a favore dei Dirigenti veterinari delle professionalità sanitarie del Parte_1
di cui all'art. 21-bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 con esperienza
[...] professionale (anzianità di servizio) uguale o superiore ad anni 15 (quindici) (euro
1065,97 lordi mensili), con conseguente adeguamento della posizione retributiva, contributiva e previdenziale anche a titolo di arretrati”. Si costituiva in giudizio nell'interesse del l'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Bologna, eccependo l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Ravenna in favore del Tribunale di Roma e deducendo l'infondatezza nel merito del proposto ricorso.
Con sentenza n. 46/2024 pubblicata il 23 gennaio 2024, il Tribunale di Ravenna accoglieva il predetto ricorso, così disponendo: “(…) 1) condanna il
[...]
al riconoscimento di tutti i periodi lavorativi svolti dal ricorrente Parte_1 anche a tempo determinato, ai fini dell'applicazione dell'indennità di esclusività, sin dalla sua introduzione, con condanna del stesso al pagamento Parte_1 delle differenze retributive rispetto a quanto già corrisposto, il tutto oltre
pag. 3 di 5 accessori, con i limiti di legge (oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza per ciascuna mensilità dovuta);
2) condanna il a rimborsare – previa Parte_1 compensazione nella misura di 1/2 – al ricorrente le spese di lite, che si liquidano per l'intero in € 259,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.”.
Con ricorso depositato in data 24/05/2024, il ha spiegato Parte_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia:
“(…) in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna-Sezione Lavoro n. 46/2024 depositata in data 23 gennaio
2024 notificata in data 24 aprile 2024 appellata, respingere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in quanto nel merito infondato. Con vittoria o quantomeno compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. (…)”.
Con istanza depositata telematicamente in data 21/12/2024, il Ministero appellante ha dichiarato: “di rinunciare senza riserve all'appello proposto”, evidenziando al riguardo che: “trattandosi di rinuncia all'impugnazione, cioè a tutte le domande spiegate nel presente grado di giudizio, tale atto non necessita di accettazione ad opera delle parti costituite, a differenza di quanto previsto dall'art. 306 c.p.c. con riferimento alla rinuncia agli atti”.
In assenza di prova circa la rituale instaurazione del contraddittorio, si rileva che l'odierno appellato non risulta essersi costituito in giudizio.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte l'istanza depositata dalla difesa erariale in data 21/12/2024, avuto riguardo al suo tenore letterale, concretizza una rinuncia all'impugnazione e cioè alle domande spiegate in questo grado del giudizio, come tale non necessitante di accettazione ad opera dell'odierno appellato ai fini della sua operatività, a differenza della mera rinuncia agli atti del giudizio disciplinata dall'art. 306 c.p.c. (si veda, sul punto, Cass.
6.3.2018, n. 5250).
A tanto consegue la cessazione della materia del contendere da dichiarare in dispositivo.
pag. 4 di 5 Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'appellato. Non è dovuto da parte del appellante il versamento dell'ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 / 2002, art. 13, co. 1- quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, co. 17, che non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. S.U. n. 9938 / 2014 e, da ultimo,
Cass. sent. n. 1778 / 2016).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia all'impugnazione;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del grado.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 29.05.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente
dott.ssa Marcella Angelini
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