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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 982/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 982/2024 R.G.; promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(P.IVA n. ); Parte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Lori e dall'Avv. Massimo Cappelli, elettivamente domiciliati in Ascoli Piceno, Corso Mazzini n. 65;
APPELLANTI contro
(C.F.: , in persona del Presidente pro tempore; CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucilla Di Ianni e dall'Avv. Eleonora Cesetti;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 313/2024 emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno nel giudizio iscritto al n. 1056/2023 R.G., pubblicata in data
19.4.2024. pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectiis, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con ordine di costituirsi depositando nel termine di rito i documenti e gli atti ritenuti opportuni:
1. In via preliminare sospendere la Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
313/2024 e per l'effetto sospendere il Decreto n. 19/ACSL del 13.06.2023 del
Dirigente del Settore Audit e controlli di secondo livello della Regione CP_1
2. Nel merito annullare e/o riformare la Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
313/2024 e in conseguenza annullare il Decreto n. 19/ACSL del 13.06.2023 del
Dirigente del Settore Audit e controlli di secondo livello della Regione per CP_1 insussistenza della condotta sanzionata ovvero per decadenza del potere di accertamento.
3. Il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio come per legge”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, respinta l'istanza di inibitoria per carenza dei presupposti di legge, rigettare
l'appello proposto da , in proprio e in qualità di legale Parte_1 rappresentante della avverso la sentenza del Parte_3
Tribunale di Ascoli Piceno n. 313 del 19/4/2024 in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto del dirigente del Settore Audit e controlli di secondo livello della Regione n. 19 del 13/6/2023”. CP_1
[...]
in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Parte_4 [...]
proponeva ricorso in opposizione - ex art. 6 D.Lvo Parte_3
150/2011 e art. 22 L. 689/1981 - dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno avverso il
Decreto/ordinanza-ingiunzione n. 19/ACSL del 13.6.2023, con cui il Dirigente del
Settore Audit e Controlli di Secondo Livello della Regione aveva ordinato CP_1 agli opponenti il pagamento della somma pecuniaria pari a €.77.000,00, “per la violazione degli artt. 2 e 3 della L. 898/1986 per aver indebitamente percepito nel
2020, mediante esposizione di dati e notizie false, contributi a carico del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, come meglio specificato nel documento istruttorio”.
pagina 2 di 15 Occorre premettere che, con delibera del 25.9.2017, il Controparte_2
approvava il bando relativo alla Sottomisura 6.4 “Sostegno a
[...] investimenti strutturali nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole-
Azione 2 servizi alla popolazione e alla imprese” del P.S.R. (Programma di
Sviluppo Rurale) Marche 2014-2022.
In data 23.1.2018, la presentava domanda di Parte_3 partecipazione al bando sopra indicato per la ristrutturazione di un manufatto agricolo da adibire a struttura recettiva rurale e per la sistemazione esterna e della piscina;
per l'installazione di impianto fotovoltaico;
per la realizzazione di un sistema di recupero acque meteoritiche e, infine, per l'acquisto di mobilio.
Con decreto AGEA n. 343 del 21.2.2020, il relativo contributo veniva corrisposto - nella misura di €.100.000,00 - a titolo di anticipo.
Successivamente, la società ricorrente era sottoposta a controllo fiscale da parte della Guardia di Finanza, che non riscontrava alcuna irregolarità.
La domanda di sostegno veniva, altresì, sottoposta a controllo da parte del
Settore Audit e controlli di Secondo livello della Regione in data CP_1
29.6.2022 - prima dello svolgimento del sopralluogo - il progettista e Direttore lavori della ditta, geom. trasmetteva all'Amministrazione la Controparte_3 documentazione fotografica pertinente.
Nel corso dei controlli, in data 13.7.2022, veniva effettuato il sopralluogo presso la sede dell'azienda; nella circostanza, alla società (in persona del legale rappresentante p.t., sig. veniva comunicato che dalla documentazione Parte_1 fotografica acquisita emergeva che “la gran parte dei lavori di fondazione dell'investimento piscina e dell'ampliamento sono stati iniziati prima della presentazione della domanda di sostegno del 23/1/2018”.
Con nota del 5.8.2022 (prot. n. 1008237) - inviata alla Parte_3
a (progettista) e al geom.
[...] Persona_1 Controparte_3
(Direttore dei Lavori) - veniva trasmessa la relazione di controllo, con l'indicazione delle irregolarità riscontrate.
Gli interessati chiedevano ed ottenevano dall'Amministrazione una proroga - per inviare i propri scritti difensivi - sino al 4.10.2022 e venivano sentiti pagina 3 di 15 personalmente in data 11.10.2022.
Al termine dell'espletata istruttoria, il G.A.L. Piceno procedeva alla revoca del contributo, chiedendo la restituzione dell'acconto già versato (pari a
€.100.000,00) e, con decreto del Dirigente del Settore Audit e controlli di
Secondo livello n. 19 del 13.6.2023, la ingiungeva a CP_1 [...]
e alla - nelle rispettive qualità di Parte_1 Parte_3 autore principale della violazione e di responsabile in solido - il pagamento della somma di €.77.010,65, quale sanzione amministrativa pecuniaria, maggiorata delle spese di notifica.
L'ordinanza-ingiunzione n. 19/2023 veniva opposta dinanzi al Tribunale di Ascoli
Piceno.
Le doglianze sollevate dai ricorrenti in primo grado erano volte a censurare la violazione contestata, sul rilievo che l'unica condizione per l'ammissibilità al contributo fosse la posteriorità degli esborsi: in altri termini, le spese sostenute dovevano necessariamente essere successive alla presentazione della domanda di aiuto, indipendentemente dal momento di avvio dei lavori, che ben potevano essere stati iniziati anche in epoca precedente a detta domanda.
Parte attrice chiedeva, così, l'annullamento dell'ordinanza de qua per insussistenza della condotta materiale.
Si costituiva la , resistendo alla domanda attorea ed eccependo CP_1 che, invero, dall'inequivocabile tenore delle disposizioni del bando de quo, non residuavano margini interpretativi in ordine alle condizioni da rispettare per l'ottenimento del finanziamento.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l'opposizione, confermando l'ordinanza impugnata e disponeva la compensazione delle spese di lite.
Con sentenza pubblicata in data 6.9.2024, il respingeva il ricorso CP_4 proposto dalla per l'annullamento del Parte_3 provvedimento - emesso dal G.A.L. Piceno - di decadenza e revoca del contributo.
Avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno hanno proposto appello
[...]
e la chiedendone l'integrale riforma. Parte_1 Parte_3
pagina 4 di 15 La , ritualmente costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità e/o CP_1 infondatezza - in fatto e in diritto - dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
In data 24.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la pronuncia di prime cure per insussistenza dell'elemento oggettivo della condotta sanzionata, avendo il Tribunale ingiustamente statuito che gli odierni ricorrenti avrebbero artatamente rilasciato false dichiarazioni per ottenere il finanziamento, riscontrandosi - in particolare - un'erronea interpretazione, da parte dell'Ente pubblico, delle disposizioni del bando.
Secondo la prospettazione attorea, contrariamente a quanto postulato dal giudicante, l'avvio dei lavori non potrebbe ritenersi determinante per escludere la società dalla percezione dell'aiuto.
Ed invero, a sostegno delle proprie asserzioni, gli appellanti deducono che - nell'ambito dei contributi all'agricoltura - costituirebbe “fatto notorio che essi siano ammissibili anche per interventi la cui realizzazione sia in corso”, sulla scorta anche delle linee guida elaborate in subiecta materia dalla Conferenza
Stato-Regioni, ai sensi delle quali sarebbero ammissibili al finanziamento “le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate,
e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno”.
Con la seconda doglianza, gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non decaduta la potestà sanzionatoria della , ai sensi del CP_1 combinato disposto dell'art. 14 L.689/1981 e dell'art. 4 della L. 898/1986, poiché
- nel caso di specie - la situazione fattuale concreta non sarebbe connotata da quella particolare complessità, tale da giustificare il lungo lasso temporale (pari a poco meno di tre mesi) trascorso prima che l'accertamento venisse tradotto in effettiva contestazione dell'illecito.
Ad avviso degli appellanti, infatti, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che pagina 5 di 15 il dies a quo del suddetto termine andava ravvisato nel momento in cui la CP_1 aveva avuto effettiva cognizione della portata illecita dell'attività
[...] sanzionata - coincidente con la data (29.6.2022) in cui l'Ente aveva ricevuto tutta la documentazione comprovante il reale inizio dei lavori e rappresentata dalle fotografie trasmesse dal geom. - mentre le successive operazioni - tra CP_3 cui il sopralluogo del 13.7.2022 - sarebbero state finalizzate all'accertamento di ulteriori irregolarità (allo scopo precipuo di verificare la congruità delle spese sostenute, in relazione al contributo riconosciuto).
Infine, con il terzo motivo di gravame, gli appellanti censurano la pronuncia impugnata rispetto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, lamentando che il primo Giudice - oltre a ravvisare, in capo al un'insussistente colpa - Parte_1 avrebbe erroneamente escluso la buona fede del trasgressore, potendosi, invero, evincere - dalle dinamiche e dalle circostanze concrete del fatto - “l'affidamento riposto dal nella correttezza del proprio operato sia per le norme Parte_1 primarie richiamate, sia per la prassi applicativa che ne è sempre seguita”.
Per ragioni di ordine logico, deve, preliminarmente, scrutinarsi il secondo motivo di gravame che, ove accolto, determinerebbe la nullità/annullamento dell'ordinanza ingiunzione in oggetto.
Il motivo è infondato.
In proposito, il Tribunale ha fatto corretto governo dei principi fissati dalla S.C. in subiecta materia.
Com'è noto, secondo il consolidato orientamento di legittimità, “l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione, da parte della P.A., della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della l.
n. 689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, all'esito di una fase a contraddittorio scritto e, a richiesta, orale, l'autorità competente, ove non proceda ad archiviazione, emette
l'ordinanza motivata di ingiunzione” (così: Cass., n. 11559/2017).
In riferimento al termine di notifica, legislativamente previsto in un'ottica
pagina 6 di 15 difensiva del (presunto) trasgressore, la S.C. ha precisato che “l'accertamento al cui termine collocare ai sensi dell'art. 14, secondo comma, legge 24 novembre
1981 n. 689 il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del periodo di tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione. Il momento del completamento di detto periodo va valutato dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini indispensabili” (Cass., 12654/2003).
Ed ancora: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento
e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata” (Cass., Ordinanza n. 27702 /2019).
Applicando i medesimi principi alle ipotesi di illecito ex artt. 2 e 3 L. 898/1986, la
S.C. ha ribadito che, analogamente a quanto statuito in riferimento al termine di cui all'art. 14, l. 689/1981 “Il termine di centottanta giorni, previsto dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, per la contestazione degli illeciti previsti dagli artt. 2 e 3 della medesima legge decorre, qualora non vi sia stata la contestazione immediata dell'infrazione, dalla data in cui l'autorità amministrativa ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e
pagina 7 di 15 soggettivi della violazione;
compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per accertamento, in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (Cass. 26734/2011).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che il lasso di tempo intercorso tra gli accertamenti - avviati con il sopralluogo effettuato il 13.7.2022 e conclusi con l'audizione degli interessati, in data 11.10.2022 - e la successiva contestazione dell'illecito (avvenuta in data 19.1.2023) sia del tutto congruo e ragionevole, come peraltro già rilevato dal Giudice di prime cure.
In proposito, infatti, si osserva che l'iter di accertamento dell'illecito ha necessariamente avuto ad oggetto non solo la verifica materiale dei lavori e della relativa datazione, ma anche la verifica documentale delle dichiarazioni.
La fase accertativa, pertanto, ha avuto una ragionevole estensione temporale di circa tre mesi, decorrenti dal momento del sopralluogo - avvenuto in data
13.7.2022 - al sino al completo svolgimento del necessario contraddittorio fra i presunti autori dell'illecito e l'Ente accertatore, spiegatosi nel periodo compreso tra l'agosto e l'ottobre 2022.
Ed invero, risulta per tabulas che i chiarimenti sono stati trasmessi all'Amministrazione in data 3.10.2022, a seguito di una richiesta di proroga da parte dei (presunti) autori dell'illecito, che sono stati sentiti personalmente in data
11.10.2022.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve pertanto concludersi che - quantomeno sino all'11.10.2022 - l'Amministrazione non fosse in possesso di tutti gli elementi di valutazione utili per procedere alla contestazione dell'illecito.
Il primo motivo di gravame è parimenti infondato.
Come sopra accennato, secondo gli appellanti, sulla scorta della normativa comunitaria e delle linee guida elaborate dalla Conferenza Stato-Regioni e tenuto conto delle specificità del settore agricolo, sarebbero ammissibili al beneficio le spese sostenute dopo la presentazione della domanda, purché alla predetta data l'investimento - quand'anche avviato - non sia ancora terminato.
Siffatta interpretazione sarebbe confermata anche dalla mancata previsione -
pagina 8 di 15 nella domanda di partecipazione - di alcuna dichiarazione in merito alla data di inizio lavori, che, invero, sarebbe richiesta solo in sede di pagamento dell'acconto
(ai sensi dell'art.
7.3.1 lett. b), al fine precipuo di verificare l'effettivo impiego delle somme erogate.
Tale lettura, del resto, troverebbe ulteriore conferma nell'assenza - nel bando - di clausole che escludano espressamente il contributo in caso di lavori già iniziati.
Di conseguenza, una non corretta dichiarazione di inizio lavori non avrebbe alcuna efficacia causale in ordine alla spettanza del finanziamento, non trattandosi di un requisito di partecipazione al contributo.
Siffatta ricostruzione non può essere condivisa.
Ed invero, come affermato dal Tribunale di Ascoli Piceno nella sentenza appellata
“Il tenore del bando evidenzia come oggetto di finanziamento sono i progetti realizzati successivamente alla presentazione della domanda e come non sia fondata la tesi del ricorrente volta a sostenere l'inclusione di opere già in corso di realizzazione nella sfera applicativa del beneficiario”.
Dalla lettura del bando (v., in particolare, clausole 5.1.3; 5.3.1 e 5.3.2), infatti, si desume chiaramente che sono stati espressamente esclusi dal finanziamento gli investimenti realizzati prima della presentazione della domanda.
Del resto, la disciplina in questione trova fondamento nella normativa dell'Unione
Europea e va, conseguentemente interpretata secondo le indicazioni fornite dagli
Organi/Organismi U.E.
In particolare, in subiecta materia, con gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, la Commissione Europea ha precisato “Effetto di incentivazione (47) Gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l'aiuto modifica il comportamento di un'impresa spingendola a intraprendere un'attività supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l'aiuto o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso.
L'aiuto non deve tuttavia essere inteso a sovvenzionare i costi di un'attività che
l'impresa sosterrebbe comunque e non deve compensare il normale rischio
pagina 9 di 15 d'impresa di un'attività economica. (48) Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla legislazione dell'Unione o dai presenti orientamenti, gli aiuti di
Stato, intesi semplicemente a migliorare la situazione finanziaria delle imprese senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato interno. Inoltre simili aiuti sono intrinsecamente suscettibili di interferire con i meccanismi che disciplinano
l'organizzazione del mercato interno. (49) Gli aiuti concessi in base alla parte II, sezioni 1.2 e 2.8.5 dovrebbero limitarsi ad aiutare le imprese attive nei settori agricolo e forestale che devono far fronte a varie difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare tali rischi. L'aiuto di Stato non dovrebbe di per sé spingere le imprese a correre rischi non necessari. Le imprese attive nei settori agricolo e forestale che adottano scelte imprudenti quanto ai metodi di produzione o ai prodotti dovrebbero subirne le conseguenze. (50) Per i motivi illustrati al punto (47), la Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio. (51) La domanda di aiuto deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. (52) Inoltre le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, situazione che è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi, e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Tale prescrizione non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti. (53) Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorità che concede l'aiuto deve verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali
pagina 10 di 15 prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario.” (v. Comunicazione della Commissione
2022/C485/01).
Tali Orientamenti sono stati ribaditi nel tempo: più volte, la Commissione si è pronunciata sul punto, ricordando alle Autorità Italiane “che la sua attuale prassi interpretativa è nel senso di considerare privi dell'effetto di incentivo gli aiuti concessi ad attività intraprese dopo la presentazione della domanda di aiuto all'autorità competente, ma prima dell'accettazione della domanda con atto giuridicamente vincolante per la pubblica amministrazione nei confronti degli aspiranti beneficiari” (e plurimis: decisioni del 7/5/2004 (2005/319/CE) e del
8/3/2006 (2006/642/CE).
In particolare, la Commissione ha precisato come non sia sufficiente che l'attività finanziata venga iniziata dopo la presentazione della domanda di aiuto, essendo necessario che la stessa sia iniziata dopo che l'Amministrazione abbia, con proprio atto vincolante, dichiarato ammissibile la domanda.
Anche la giurisprudenza amministrativa si è allineata all'interpretazione comunitaria, affermando che l'effetto di incentivazione costituisce un principio generale ed immanente alla disciplina U.E. in materia di contributi e che la disciplina di derivazione comunitaria è indirizzata al generalizzato divieto degli aiuti di stato, onde impedire illecite condotte anticoncorrenziali tra i Paesi comunitari, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza (in tal senso: Cons. Stato n. 3222/2019;
T.A.R. Marche n. 103/2013).
In linea con tali pronunce, il T.A.R. Lazio-Roma (3.2.2010 n. 3224) ha ritenuto che le norme del Trattato di Roma e del diritto comunitario derivato della concorrenza ostino ad una lettura che consenta di ammettere a finanziamento interventi già avviati in fatto prima della presentazione della domanda di aiuto, in quanto il propendere per una diversa tesi, comporterebbe la violazione dei principi comunitari di addizionalità e necessità in tema di stato, ossia i principi secondo cui l'incentivo economico di fonte pubblica deve essere volto a favorire un investimento che l'operatore non avrebbe realizzato in assenza dell'aiuto e non pagina 11 di 15 già a compensare ex post scelte di investimento che l'imprenditore avrebbe comunque realizzato anche in assenza dell'incentivo.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve concludersi che i lavori de quibus non potevano essere iniziati prima della data di presentazione della domanda, collegandosi a detta condizione l'ammissibilità dell'investimento.
La documentazione fotografica risalente agli anni 2017 e 2018 attesta inequivocabilmente la presenza di lavori eseguiti in epoca antecedente la data di presentazione della domanda di sostegno (23.1.2018).
Parimenti inequivocabili risultano le dichiarazioni rese - ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 - da , il quale ha espressamente Parte_1 dichiarato di aver dato inizio ai lavori in data 25.1.2018.
Pertanto, il Tribunale di Ascoli Piceno, nella sentenza impugnata, ha correttamente ravvisato la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito sanzionato atteso che la Società beneficiaria ha indebitamente ottenuto il contributo, in violazione delle disposizioni del bando, quale conseguenza dell'esposizione di dati e notizie falsi, avendo - in concorso con Parte_1 altri - sottoscritto dichiarazioni non veritiere sulla data di avvio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato oggetto della domanda di sostegno.
Va, del pari, rigettato anche l'ultimo motivo di gravame, con il quale gli appellanti ribadiscono il difetto dell'elemento soggettivo dell'illecito e la buona fede del dichiarante.
Secondo la prospettazione attorea, invero, oltre a doversi tenere conto dell'affidamento riposto dal nella correttezza del proprio operato, alla Parte_1 luce della normativa di riferimento e della relativa prassi applicativa, in aderenza alle quali il bando andrebbe correttamente interpretato, dovrebbe darsi rilievo - per desumerne la sussistenza della buona fede - al fatto che il ha Parte_1 prodotto la documentazione fotografica crono-referenziata dei lavori eseguiti senza eliminare i riferimenti temporali;
lo stesso, inoltre, avrebbe concordato il pagamento delle spese in data successiva alla partecipazione al bando;
infine,
l'avvio dei lavori precederebbe di appena quattro settimane la presentazione della domanda.
pagina 12 di 15 Rispetto alla sussistenza dell'elemento psicologico, la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente la semplice colpa: “La violazione amministrativa prevista dagli art. 2, comma 1 e 2, e 3, comma 1, l. 23 dicembre 1986 n. 898 (indebita percezione di aiuti comunitari relativi a terreni seminativi) è sanzionata non solo a titolo di dolo, ma anche di colpa, in ossequio al principio generale di cui all'art. 3 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale la semplice colpa è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo” (Cass. n. 7573 del
28/3/2007).
In fattispecie analoga a quella per cui è causa, la Cassazione ha precisato che nel caso di dichiarazione non veritiera, la colpa debba sempre ritenersi sussistente:
“La richiesta di aiuti comunitari avanzata sulla base di dati affermati dall'istante sotto la propria responsabilità presuppone che sia stata previamente controllata la rispondenza alla realtà dei dati comunicati (…) concretizzando la sua falsa affermazione di per sé l'elemento psicologico della colpa” (così: Cass. n. 15930 del 13/7/2006).
Rispetto al riparto dell'onere della prova, poi, la S.C. ha specificato che “dal punto di vista dell'elemento psicologico opera, ai sensi dell'art. 3 l. 24 novembre 1981
n. 689, la presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, sul quale, poi, grava l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa e non basta, quindi, ad esimere dalla responsabilità l'opponente invocare la circostanza di aver agito in buona fede” (Cass. 29/4/2008 n.10841).
Infine, secondo l'autorevole insegnamento della S.C., non giova a scagionare il trasgressore neppure la circostanza che la non corrispondenza dei dati dichiarati alla situazione reale sia materialmente riferibile a un terzo “tecnico specializzato, cui il beneficiario del contributo si sia affidato per la compilazione della domanda, in quanto la difformità tra dati forniti e situazione reale implica, in ragione dell'incarico affidato, quanto meno, negligenza nel controllo dell'attività del terzo da parte del titolare del diritto all'aiuto” (così Cass. n.15930 del 13/7/2006, cit.).
Sul punto, la sentenza di primo grado ha correttamente affermato che “Il richiedente ha così indicato e dichiarato una data successiva a quella reale
pagina 13 di 15 (dimostrando che anche lo stesso ha interpretato il bando non ritenendo inclusi nel beneficio le attività già iniziate al momento della domanda)”.
E proprio la circostanza che il - legale rappresentante sia della società Parte_1 beneficiaria che della ditta esecutrice dei lavori, come tale certamente a conoscenza dell'inizio dei lavori - abbia dichiarato una data di avvio degli interventi diversa e successiva a quella effettiva, dimostra la sua piena consapevolezza della non veridicità della dichiarazione.
In ogni caso, quand'anche si volesse escludere - in capo al - un intento Parte_1 doloso e/o fraudolento, sarebbe comunque ravvisabile, per le ragioni in precedenza esposte, l'elemento psicologico della colpa, sufficiente ai fini dell'integrazione dell'illecito in contestazione.
Risultano, d'altro canto, inconferenti le ulteriori argomentazioni formulate dagli appellanti a sostegno dell'assenza di colpa in capo al che avrebbe Parte_1 confidato “nella correttezza del proprio operato sia per le norme primarie richiamate, sia per la prassi applicativa che ne è sempre seguita”.
Infatti, come rilevato anche dal Giudice di primo grado, le disposizioni del bando non possono essere sostituite dalle linee guida e dai principi generali richiamati dalla difesa e le medesime non sono suscettibili di interpretazioni tali da estrapolare significati impliciti o inespressi, o - addirittura - contrastanti con il dato letterale, imponendosi - al contrario - un'interpretazione che si fondi sul significato desumibile dal tenore letterale delle disposizioni medesime.
Da ultimo, devono ritenersi del tutto irrilevanti le considerazioni svolte dagli appellanti in merito all'asserita congruità dell'operazione realizzata rispetto agli obiettivi fissati dalla misura: l'illecito sanzionato, infatti, non richiede la distrazione - dalle finalità tipiche - delle risorse indebitamente ottenute, essendo siffatta (eventuale) distrazione del tutto irrilevante ai fini dell'integrazione dell'infrazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Considerata la complessità della materia e la peculiarità delle questioni giuridiche trattate, si ritiene congrua la regolamentazione delle spese di lite disposta dal
Giudice di prime cure.
pagina 14 di 15 Per le medesime ragioni, si dispone la compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio.
Ricorrono, infine, i presupposti - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 - per il versamento, da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. 115/2002, cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e da avverso la sentenza n. 313/2024 del Parte_3
Tribunale di Ascoli Piceno, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- dichiara compensate le spese del presente grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 - per il versamento, da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. 115/2002, cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 982/2024 R.G.; promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(P.IVA n. ); Parte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Lori e dall'Avv. Massimo Cappelli, elettivamente domiciliati in Ascoli Piceno, Corso Mazzini n. 65;
APPELLANTI contro
(C.F.: , in persona del Presidente pro tempore; CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucilla Di Ianni e dall'Avv. Eleonora Cesetti;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 313/2024 emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno nel giudizio iscritto al n. 1056/2023 R.G., pubblicata in data
19.4.2024. pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectiis, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con ordine di costituirsi depositando nel termine di rito i documenti e gli atti ritenuti opportuni:
1. In via preliminare sospendere la Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
313/2024 e per l'effetto sospendere il Decreto n. 19/ACSL del 13.06.2023 del
Dirigente del Settore Audit e controlli di secondo livello della Regione CP_1
2. Nel merito annullare e/o riformare la Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
313/2024 e in conseguenza annullare il Decreto n. 19/ACSL del 13.06.2023 del
Dirigente del Settore Audit e controlli di secondo livello della Regione per CP_1 insussistenza della condotta sanzionata ovvero per decadenza del potere di accertamento.
3. Il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio come per legge”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, respinta l'istanza di inibitoria per carenza dei presupposti di legge, rigettare
l'appello proposto da , in proprio e in qualità di legale Parte_1 rappresentante della avverso la sentenza del Parte_3
Tribunale di Ascoli Piceno n. 313 del 19/4/2024 in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto del dirigente del Settore Audit e controlli di secondo livello della Regione n. 19 del 13/6/2023”. CP_1
[...]
in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Parte_4 [...]
proponeva ricorso in opposizione - ex art. 6 D.Lvo Parte_3
150/2011 e art. 22 L. 689/1981 - dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno avverso il
Decreto/ordinanza-ingiunzione n. 19/ACSL del 13.6.2023, con cui il Dirigente del
Settore Audit e Controlli di Secondo Livello della Regione aveva ordinato CP_1 agli opponenti il pagamento della somma pecuniaria pari a €.77.000,00, “per la violazione degli artt. 2 e 3 della L. 898/1986 per aver indebitamente percepito nel
2020, mediante esposizione di dati e notizie false, contributi a carico del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, come meglio specificato nel documento istruttorio”.
pagina 2 di 15 Occorre premettere che, con delibera del 25.9.2017, il Controparte_2
approvava il bando relativo alla Sottomisura 6.4 “Sostegno a
[...] investimenti strutturali nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole-
Azione 2 servizi alla popolazione e alla imprese” del P.S.R. (Programma di
Sviluppo Rurale) Marche 2014-2022.
In data 23.1.2018, la presentava domanda di Parte_3 partecipazione al bando sopra indicato per la ristrutturazione di un manufatto agricolo da adibire a struttura recettiva rurale e per la sistemazione esterna e della piscina;
per l'installazione di impianto fotovoltaico;
per la realizzazione di un sistema di recupero acque meteoritiche e, infine, per l'acquisto di mobilio.
Con decreto AGEA n. 343 del 21.2.2020, il relativo contributo veniva corrisposto - nella misura di €.100.000,00 - a titolo di anticipo.
Successivamente, la società ricorrente era sottoposta a controllo fiscale da parte della Guardia di Finanza, che non riscontrava alcuna irregolarità.
La domanda di sostegno veniva, altresì, sottoposta a controllo da parte del
Settore Audit e controlli di Secondo livello della Regione in data CP_1
29.6.2022 - prima dello svolgimento del sopralluogo - il progettista e Direttore lavori della ditta, geom. trasmetteva all'Amministrazione la Controparte_3 documentazione fotografica pertinente.
Nel corso dei controlli, in data 13.7.2022, veniva effettuato il sopralluogo presso la sede dell'azienda; nella circostanza, alla società (in persona del legale rappresentante p.t., sig. veniva comunicato che dalla documentazione Parte_1 fotografica acquisita emergeva che “la gran parte dei lavori di fondazione dell'investimento piscina e dell'ampliamento sono stati iniziati prima della presentazione della domanda di sostegno del 23/1/2018”.
Con nota del 5.8.2022 (prot. n. 1008237) - inviata alla Parte_3
a (progettista) e al geom.
[...] Persona_1 Controparte_3
(Direttore dei Lavori) - veniva trasmessa la relazione di controllo, con l'indicazione delle irregolarità riscontrate.
Gli interessati chiedevano ed ottenevano dall'Amministrazione una proroga - per inviare i propri scritti difensivi - sino al 4.10.2022 e venivano sentiti pagina 3 di 15 personalmente in data 11.10.2022.
Al termine dell'espletata istruttoria, il G.A.L. Piceno procedeva alla revoca del contributo, chiedendo la restituzione dell'acconto già versato (pari a
€.100.000,00) e, con decreto del Dirigente del Settore Audit e controlli di
Secondo livello n. 19 del 13.6.2023, la ingiungeva a CP_1 [...]
e alla - nelle rispettive qualità di Parte_1 Parte_3 autore principale della violazione e di responsabile in solido - il pagamento della somma di €.77.010,65, quale sanzione amministrativa pecuniaria, maggiorata delle spese di notifica.
L'ordinanza-ingiunzione n. 19/2023 veniva opposta dinanzi al Tribunale di Ascoli
Piceno.
Le doglianze sollevate dai ricorrenti in primo grado erano volte a censurare la violazione contestata, sul rilievo che l'unica condizione per l'ammissibilità al contributo fosse la posteriorità degli esborsi: in altri termini, le spese sostenute dovevano necessariamente essere successive alla presentazione della domanda di aiuto, indipendentemente dal momento di avvio dei lavori, che ben potevano essere stati iniziati anche in epoca precedente a detta domanda.
Parte attrice chiedeva, così, l'annullamento dell'ordinanza de qua per insussistenza della condotta materiale.
Si costituiva la , resistendo alla domanda attorea ed eccependo CP_1 che, invero, dall'inequivocabile tenore delle disposizioni del bando de quo, non residuavano margini interpretativi in ordine alle condizioni da rispettare per l'ottenimento del finanziamento.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l'opposizione, confermando l'ordinanza impugnata e disponeva la compensazione delle spese di lite.
Con sentenza pubblicata in data 6.9.2024, il respingeva il ricorso CP_4 proposto dalla per l'annullamento del Parte_3 provvedimento - emesso dal G.A.L. Piceno - di decadenza e revoca del contributo.
Avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno hanno proposto appello
[...]
e la chiedendone l'integrale riforma. Parte_1 Parte_3
pagina 4 di 15 La , ritualmente costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità e/o CP_1 infondatezza - in fatto e in diritto - dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
In data 24.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la pronuncia di prime cure per insussistenza dell'elemento oggettivo della condotta sanzionata, avendo il Tribunale ingiustamente statuito che gli odierni ricorrenti avrebbero artatamente rilasciato false dichiarazioni per ottenere il finanziamento, riscontrandosi - in particolare - un'erronea interpretazione, da parte dell'Ente pubblico, delle disposizioni del bando.
Secondo la prospettazione attorea, contrariamente a quanto postulato dal giudicante, l'avvio dei lavori non potrebbe ritenersi determinante per escludere la società dalla percezione dell'aiuto.
Ed invero, a sostegno delle proprie asserzioni, gli appellanti deducono che - nell'ambito dei contributi all'agricoltura - costituirebbe “fatto notorio che essi siano ammissibili anche per interventi la cui realizzazione sia in corso”, sulla scorta anche delle linee guida elaborate in subiecta materia dalla Conferenza
Stato-Regioni, ai sensi delle quali sarebbero ammissibili al finanziamento “le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate,
e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno”.
Con la seconda doglianza, gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non decaduta la potestà sanzionatoria della , ai sensi del CP_1 combinato disposto dell'art. 14 L.689/1981 e dell'art. 4 della L. 898/1986, poiché
- nel caso di specie - la situazione fattuale concreta non sarebbe connotata da quella particolare complessità, tale da giustificare il lungo lasso temporale (pari a poco meno di tre mesi) trascorso prima che l'accertamento venisse tradotto in effettiva contestazione dell'illecito.
Ad avviso degli appellanti, infatti, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che pagina 5 di 15 il dies a quo del suddetto termine andava ravvisato nel momento in cui la CP_1 aveva avuto effettiva cognizione della portata illecita dell'attività
[...] sanzionata - coincidente con la data (29.6.2022) in cui l'Ente aveva ricevuto tutta la documentazione comprovante il reale inizio dei lavori e rappresentata dalle fotografie trasmesse dal geom. - mentre le successive operazioni - tra CP_3 cui il sopralluogo del 13.7.2022 - sarebbero state finalizzate all'accertamento di ulteriori irregolarità (allo scopo precipuo di verificare la congruità delle spese sostenute, in relazione al contributo riconosciuto).
Infine, con il terzo motivo di gravame, gli appellanti censurano la pronuncia impugnata rispetto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, lamentando che il primo Giudice - oltre a ravvisare, in capo al un'insussistente colpa - Parte_1 avrebbe erroneamente escluso la buona fede del trasgressore, potendosi, invero, evincere - dalle dinamiche e dalle circostanze concrete del fatto - “l'affidamento riposto dal nella correttezza del proprio operato sia per le norme Parte_1 primarie richiamate, sia per la prassi applicativa che ne è sempre seguita”.
Per ragioni di ordine logico, deve, preliminarmente, scrutinarsi il secondo motivo di gravame che, ove accolto, determinerebbe la nullità/annullamento dell'ordinanza ingiunzione in oggetto.
Il motivo è infondato.
In proposito, il Tribunale ha fatto corretto governo dei principi fissati dalla S.C. in subiecta materia.
Com'è noto, secondo il consolidato orientamento di legittimità, “l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione, da parte della P.A., della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della l.
n. 689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, all'esito di una fase a contraddittorio scritto e, a richiesta, orale, l'autorità competente, ove non proceda ad archiviazione, emette
l'ordinanza motivata di ingiunzione” (così: Cass., n. 11559/2017).
In riferimento al termine di notifica, legislativamente previsto in un'ottica
pagina 6 di 15 difensiva del (presunto) trasgressore, la S.C. ha precisato che “l'accertamento al cui termine collocare ai sensi dell'art. 14, secondo comma, legge 24 novembre
1981 n. 689 il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del periodo di tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione. Il momento del completamento di detto periodo va valutato dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini indispensabili” (Cass., 12654/2003).
Ed ancora: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento
e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata” (Cass., Ordinanza n. 27702 /2019).
Applicando i medesimi principi alle ipotesi di illecito ex artt. 2 e 3 L. 898/1986, la
S.C. ha ribadito che, analogamente a quanto statuito in riferimento al termine di cui all'art. 14, l. 689/1981 “Il termine di centottanta giorni, previsto dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, per la contestazione degli illeciti previsti dagli artt. 2 e 3 della medesima legge decorre, qualora non vi sia stata la contestazione immediata dell'infrazione, dalla data in cui l'autorità amministrativa ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e
pagina 7 di 15 soggettivi della violazione;
compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per accertamento, in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (Cass. 26734/2011).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che il lasso di tempo intercorso tra gli accertamenti - avviati con il sopralluogo effettuato il 13.7.2022 e conclusi con l'audizione degli interessati, in data 11.10.2022 - e la successiva contestazione dell'illecito (avvenuta in data 19.1.2023) sia del tutto congruo e ragionevole, come peraltro già rilevato dal Giudice di prime cure.
In proposito, infatti, si osserva che l'iter di accertamento dell'illecito ha necessariamente avuto ad oggetto non solo la verifica materiale dei lavori e della relativa datazione, ma anche la verifica documentale delle dichiarazioni.
La fase accertativa, pertanto, ha avuto una ragionevole estensione temporale di circa tre mesi, decorrenti dal momento del sopralluogo - avvenuto in data
13.7.2022 - al sino al completo svolgimento del necessario contraddittorio fra i presunti autori dell'illecito e l'Ente accertatore, spiegatosi nel periodo compreso tra l'agosto e l'ottobre 2022.
Ed invero, risulta per tabulas che i chiarimenti sono stati trasmessi all'Amministrazione in data 3.10.2022, a seguito di una richiesta di proroga da parte dei (presunti) autori dell'illecito, che sono stati sentiti personalmente in data
11.10.2022.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve pertanto concludersi che - quantomeno sino all'11.10.2022 - l'Amministrazione non fosse in possesso di tutti gli elementi di valutazione utili per procedere alla contestazione dell'illecito.
Il primo motivo di gravame è parimenti infondato.
Come sopra accennato, secondo gli appellanti, sulla scorta della normativa comunitaria e delle linee guida elaborate dalla Conferenza Stato-Regioni e tenuto conto delle specificità del settore agricolo, sarebbero ammissibili al beneficio le spese sostenute dopo la presentazione della domanda, purché alla predetta data l'investimento - quand'anche avviato - non sia ancora terminato.
Siffatta interpretazione sarebbe confermata anche dalla mancata previsione -
pagina 8 di 15 nella domanda di partecipazione - di alcuna dichiarazione in merito alla data di inizio lavori, che, invero, sarebbe richiesta solo in sede di pagamento dell'acconto
(ai sensi dell'art.
7.3.1 lett. b), al fine precipuo di verificare l'effettivo impiego delle somme erogate.
Tale lettura, del resto, troverebbe ulteriore conferma nell'assenza - nel bando - di clausole che escludano espressamente il contributo in caso di lavori già iniziati.
Di conseguenza, una non corretta dichiarazione di inizio lavori non avrebbe alcuna efficacia causale in ordine alla spettanza del finanziamento, non trattandosi di un requisito di partecipazione al contributo.
Siffatta ricostruzione non può essere condivisa.
Ed invero, come affermato dal Tribunale di Ascoli Piceno nella sentenza appellata
“Il tenore del bando evidenzia come oggetto di finanziamento sono i progetti realizzati successivamente alla presentazione della domanda e come non sia fondata la tesi del ricorrente volta a sostenere l'inclusione di opere già in corso di realizzazione nella sfera applicativa del beneficiario”.
Dalla lettura del bando (v., in particolare, clausole 5.1.3; 5.3.1 e 5.3.2), infatti, si desume chiaramente che sono stati espressamente esclusi dal finanziamento gli investimenti realizzati prima della presentazione della domanda.
Del resto, la disciplina in questione trova fondamento nella normativa dell'Unione
Europea e va, conseguentemente interpretata secondo le indicazioni fornite dagli
Organi/Organismi U.E.
In particolare, in subiecta materia, con gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, la Commissione Europea ha precisato “Effetto di incentivazione (47) Gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l'aiuto modifica il comportamento di un'impresa spingendola a intraprendere un'attività supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l'aiuto o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso.
L'aiuto non deve tuttavia essere inteso a sovvenzionare i costi di un'attività che
l'impresa sosterrebbe comunque e non deve compensare il normale rischio
pagina 9 di 15 d'impresa di un'attività economica. (48) Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla legislazione dell'Unione o dai presenti orientamenti, gli aiuti di
Stato, intesi semplicemente a migliorare la situazione finanziaria delle imprese senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato interno. Inoltre simili aiuti sono intrinsecamente suscettibili di interferire con i meccanismi che disciplinano
l'organizzazione del mercato interno. (49) Gli aiuti concessi in base alla parte II, sezioni 1.2 e 2.8.5 dovrebbero limitarsi ad aiutare le imprese attive nei settori agricolo e forestale che devono far fronte a varie difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare tali rischi. L'aiuto di Stato non dovrebbe di per sé spingere le imprese a correre rischi non necessari. Le imprese attive nei settori agricolo e forestale che adottano scelte imprudenti quanto ai metodi di produzione o ai prodotti dovrebbero subirne le conseguenze. (50) Per i motivi illustrati al punto (47), la Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio. (51) La domanda di aiuto deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. (52) Inoltre le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, situazione che è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi, e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Tale prescrizione non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti. (53) Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorità che concede l'aiuto deve verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali
pagina 10 di 15 prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario.” (v. Comunicazione della Commissione
2022/C485/01).
Tali Orientamenti sono stati ribaditi nel tempo: più volte, la Commissione si è pronunciata sul punto, ricordando alle Autorità Italiane “che la sua attuale prassi interpretativa è nel senso di considerare privi dell'effetto di incentivo gli aiuti concessi ad attività intraprese dopo la presentazione della domanda di aiuto all'autorità competente, ma prima dell'accettazione della domanda con atto giuridicamente vincolante per la pubblica amministrazione nei confronti degli aspiranti beneficiari” (e plurimis: decisioni del 7/5/2004 (2005/319/CE) e del
8/3/2006 (2006/642/CE).
In particolare, la Commissione ha precisato come non sia sufficiente che l'attività finanziata venga iniziata dopo la presentazione della domanda di aiuto, essendo necessario che la stessa sia iniziata dopo che l'Amministrazione abbia, con proprio atto vincolante, dichiarato ammissibile la domanda.
Anche la giurisprudenza amministrativa si è allineata all'interpretazione comunitaria, affermando che l'effetto di incentivazione costituisce un principio generale ed immanente alla disciplina U.E. in materia di contributi e che la disciplina di derivazione comunitaria è indirizzata al generalizzato divieto degli aiuti di stato, onde impedire illecite condotte anticoncorrenziali tra i Paesi comunitari, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza (in tal senso: Cons. Stato n. 3222/2019;
T.A.R. Marche n. 103/2013).
In linea con tali pronunce, il T.A.R. Lazio-Roma (3.2.2010 n. 3224) ha ritenuto che le norme del Trattato di Roma e del diritto comunitario derivato della concorrenza ostino ad una lettura che consenta di ammettere a finanziamento interventi già avviati in fatto prima della presentazione della domanda di aiuto, in quanto il propendere per una diversa tesi, comporterebbe la violazione dei principi comunitari di addizionalità e necessità in tema di stato, ossia i principi secondo cui l'incentivo economico di fonte pubblica deve essere volto a favorire un investimento che l'operatore non avrebbe realizzato in assenza dell'aiuto e non pagina 11 di 15 già a compensare ex post scelte di investimento che l'imprenditore avrebbe comunque realizzato anche in assenza dell'incentivo.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve concludersi che i lavori de quibus non potevano essere iniziati prima della data di presentazione della domanda, collegandosi a detta condizione l'ammissibilità dell'investimento.
La documentazione fotografica risalente agli anni 2017 e 2018 attesta inequivocabilmente la presenza di lavori eseguiti in epoca antecedente la data di presentazione della domanda di sostegno (23.1.2018).
Parimenti inequivocabili risultano le dichiarazioni rese - ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 - da , il quale ha espressamente Parte_1 dichiarato di aver dato inizio ai lavori in data 25.1.2018.
Pertanto, il Tribunale di Ascoli Piceno, nella sentenza impugnata, ha correttamente ravvisato la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito sanzionato atteso che la Società beneficiaria ha indebitamente ottenuto il contributo, in violazione delle disposizioni del bando, quale conseguenza dell'esposizione di dati e notizie falsi, avendo - in concorso con Parte_1 altri - sottoscritto dichiarazioni non veritiere sulla data di avvio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato oggetto della domanda di sostegno.
Va, del pari, rigettato anche l'ultimo motivo di gravame, con il quale gli appellanti ribadiscono il difetto dell'elemento soggettivo dell'illecito e la buona fede del dichiarante.
Secondo la prospettazione attorea, invero, oltre a doversi tenere conto dell'affidamento riposto dal nella correttezza del proprio operato, alla Parte_1 luce della normativa di riferimento e della relativa prassi applicativa, in aderenza alle quali il bando andrebbe correttamente interpretato, dovrebbe darsi rilievo - per desumerne la sussistenza della buona fede - al fatto che il ha Parte_1 prodotto la documentazione fotografica crono-referenziata dei lavori eseguiti senza eliminare i riferimenti temporali;
lo stesso, inoltre, avrebbe concordato il pagamento delle spese in data successiva alla partecipazione al bando;
infine,
l'avvio dei lavori precederebbe di appena quattro settimane la presentazione della domanda.
pagina 12 di 15 Rispetto alla sussistenza dell'elemento psicologico, la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente la semplice colpa: “La violazione amministrativa prevista dagli art. 2, comma 1 e 2, e 3, comma 1, l. 23 dicembre 1986 n. 898 (indebita percezione di aiuti comunitari relativi a terreni seminativi) è sanzionata non solo a titolo di dolo, ma anche di colpa, in ossequio al principio generale di cui all'art. 3 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale la semplice colpa è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo” (Cass. n. 7573 del
28/3/2007).
In fattispecie analoga a quella per cui è causa, la Cassazione ha precisato che nel caso di dichiarazione non veritiera, la colpa debba sempre ritenersi sussistente:
“La richiesta di aiuti comunitari avanzata sulla base di dati affermati dall'istante sotto la propria responsabilità presuppone che sia stata previamente controllata la rispondenza alla realtà dei dati comunicati (…) concretizzando la sua falsa affermazione di per sé l'elemento psicologico della colpa” (così: Cass. n. 15930 del 13/7/2006).
Rispetto al riparto dell'onere della prova, poi, la S.C. ha specificato che “dal punto di vista dell'elemento psicologico opera, ai sensi dell'art. 3 l. 24 novembre 1981
n. 689, la presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, sul quale, poi, grava l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa e non basta, quindi, ad esimere dalla responsabilità l'opponente invocare la circostanza di aver agito in buona fede” (Cass. 29/4/2008 n.10841).
Infine, secondo l'autorevole insegnamento della S.C., non giova a scagionare il trasgressore neppure la circostanza che la non corrispondenza dei dati dichiarati alla situazione reale sia materialmente riferibile a un terzo “tecnico specializzato, cui il beneficiario del contributo si sia affidato per la compilazione della domanda, in quanto la difformità tra dati forniti e situazione reale implica, in ragione dell'incarico affidato, quanto meno, negligenza nel controllo dell'attività del terzo da parte del titolare del diritto all'aiuto” (così Cass. n.15930 del 13/7/2006, cit.).
Sul punto, la sentenza di primo grado ha correttamente affermato che “Il richiedente ha così indicato e dichiarato una data successiva a quella reale
pagina 13 di 15 (dimostrando che anche lo stesso ha interpretato il bando non ritenendo inclusi nel beneficio le attività già iniziate al momento della domanda)”.
E proprio la circostanza che il - legale rappresentante sia della società Parte_1 beneficiaria che della ditta esecutrice dei lavori, come tale certamente a conoscenza dell'inizio dei lavori - abbia dichiarato una data di avvio degli interventi diversa e successiva a quella effettiva, dimostra la sua piena consapevolezza della non veridicità della dichiarazione.
In ogni caso, quand'anche si volesse escludere - in capo al - un intento Parte_1 doloso e/o fraudolento, sarebbe comunque ravvisabile, per le ragioni in precedenza esposte, l'elemento psicologico della colpa, sufficiente ai fini dell'integrazione dell'illecito in contestazione.
Risultano, d'altro canto, inconferenti le ulteriori argomentazioni formulate dagli appellanti a sostegno dell'assenza di colpa in capo al che avrebbe Parte_1 confidato “nella correttezza del proprio operato sia per le norme primarie richiamate, sia per la prassi applicativa che ne è sempre seguita”.
Infatti, come rilevato anche dal Giudice di primo grado, le disposizioni del bando non possono essere sostituite dalle linee guida e dai principi generali richiamati dalla difesa e le medesime non sono suscettibili di interpretazioni tali da estrapolare significati impliciti o inespressi, o - addirittura - contrastanti con il dato letterale, imponendosi - al contrario - un'interpretazione che si fondi sul significato desumibile dal tenore letterale delle disposizioni medesime.
Da ultimo, devono ritenersi del tutto irrilevanti le considerazioni svolte dagli appellanti in merito all'asserita congruità dell'operazione realizzata rispetto agli obiettivi fissati dalla misura: l'illecito sanzionato, infatti, non richiede la distrazione - dalle finalità tipiche - delle risorse indebitamente ottenute, essendo siffatta (eventuale) distrazione del tutto irrilevante ai fini dell'integrazione dell'infrazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Considerata la complessità della materia e la peculiarità delle questioni giuridiche trattate, si ritiene congrua la regolamentazione delle spese di lite disposta dal
Giudice di prime cure.
pagina 14 di 15 Per le medesime ragioni, si dispone la compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio.
Ricorrono, infine, i presupposti - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 - per il versamento, da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. 115/2002, cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e da avverso la sentenza n. 313/2024 del Parte_3
Tribunale di Ascoli Piceno, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- dichiara compensate le spese del presente grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 - per il versamento, da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. 115/2002, cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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