Articolo 10 della Legge 21 gennaio 1983, n. 22
Articolo 9
Versione
20 febbraio 1983
Art. 10.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 20 febbraio 1983