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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1192/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAGUTI Parte_1 C.F._1 LEONARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MALAGUTI LEONARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 19/12/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 3 IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
- ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Perugia il decreto ingiuntivo 130/2024, CP_1 provvisoriamente esecutivo, per l'importo di € 24.418,20, relativo a debiti per diversi rapporti bancari intercorsi tra la debitrice principale e la , CP_2 Controparte_3 nei confronti dei due soci costituitisi anche Parte_1 Parte_2 fideiussori;
- ha dichiarato, nel ricorso monitorio, di agire quale procuratrice di CP_1
, mandataria a sua volta di Controparte_4 Controparte_5 cessionaria del credito di , incorporata da Controparte_3 Controparte_6
;
[...]
- a proposto la presente opposizione, contestando tra l'altro la mancanza Parte_1 di prova della legittimazione attiva di;
CP_1
- l'opponente ha anche chiamato in causa, al fine di rendere a lui opponibile il giudizio, l'altro ingiunto il quale non risulta a sua volta aver proposto opposizione;
Parte_2
- non si è costituita nel presente giudizio di opposizione ed è stata dichiarata CP_1 contumace;
- È stata sospesa ex art. 649 c.p.c. l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- i è costituito aderendo alle conclusioni dell'opponente; Parte_2
Rilevato, altresì, che:
- Nella fase monitoria ha prodotto, riguardo la propria legittimazione, solamente un CP_1 documento denominato “Pubblicazione in G.U.” (si evidenzia che il ricorso non è corredato da un indice), che appare riguardare – al più – la cessione in blocco in favore di di CP_5 alcuni crediti facenti capo a e e CP_6 CP_6 Controparte_3
. Il documento, di per sé già carente nel provare la cessione dei rapporti oggetto della
[...] presene causa in quanto rinvia ad un elenco non prodotto, è senz'altro privo di qualsiasi riferimento a un mandato in favore di e della successiva Controparte_4 procura a , passaggi di cui non vi è quindi alcuna prova. CP_1
- Nessun documento integrativo è stato prodotto nella presente fase di opposizione, stante la contumacia del creditore;
Ritenuto, pertanto, che non vi sia la prova della legittimazione di per la pretesa CP_1 creditoria fatta valere contro l'opposizione di quest'ultima deve essere Parte_1 accolta, con revoca del decreto ingiuntivo nei suoi confronti.
Va specificato che partecipa al presente giudizio solo quale chiamato in causa Controparte_7 da e le sue domande sono da considerarsi esclusivamente come adesive Parte_1 all'opposizione della chiamante. Non è oggetto del presente giudizio la pretesa creditoria nei suoi confronti ed è impregiudicata ogni eventuale decadenza dalla proposizione dell'opposizione da parte sua e dell'eventuale definitività del decreto ingiuntivo nei suoi confronti.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'opponente come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della pagina 2 di 3 causa e dell'attività effettivamente espletata in € 118,50 per spese ed in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese compensate per il terzo chiamato, nella posizione di interveniente adesivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 130/2024 nei confronti di
Parte_1
- Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate in € 118,50 per spese ed in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese compensate per
Parte_2
Perugia, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1192/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAGUTI Parte_1 C.F._1 LEONARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MALAGUTI LEONARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 19/12/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 3 IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
- ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Perugia il decreto ingiuntivo 130/2024, CP_1 provvisoriamente esecutivo, per l'importo di € 24.418,20, relativo a debiti per diversi rapporti bancari intercorsi tra la debitrice principale e la , CP_2 Controparte_3 nei confronti dei due soci costituitisi anche Parte_1 Parte_2 fideiussori;
- ha dichiarato, nel ricorso monitorio, di agire quale procuratrice di CP_1
, mandataria a sua volta di Controparte_4 Controparte_5 cessionaria del credito di , incorporata da Controparte_3 Controparte_6
;
[...]
- a proposto la presente opposizione, contestando tra l'altro la mancanza Parte_1 di prova della legittimazione attiva di;
CP_1
- l'opponente ha anche chiamato in causa, al fine di rendere a lui opponibile il giudizio, l'altro ingiunto il quale non risulta a sua volta aver proposto opposizione;
Parte_2
- non si è costituita nel presente giudizio di opposizione ed è stata dichiarata CP_1 contumace;
- È stata sospesa ex art. 649 c.p.c. l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- i è costituito aderendo alle conclusioni dell'opponente; Parte_2
Rilevato, altresì, che:
- Nella fase monitoria ha prodotto, riguardo la propria legittimazione, solamente un CP_1 documento denominato “Pubblicazione in G.U.” (si evidenzia che il ricorso non è corredato da un indice), che appare riguardare – al più – la cessione in blocco in favore di di CP_5 alcuni crediti facenti capo a e e CP_6 CP_6 Controparte_3
. Il documento, di per sé già carente nel provare la cessione dei rapporti oggetto della
[...] presene causa in quanto rinvia ad un elenco non prodotto, è senz'altro privo di qualsiasi riferimento a un mandato in favore di e della successiva Controparte_4 procura a , passaggi di cui non vi è quindi alcuna prova. CP_1
- Nessun documento integrativo è stato prodotto nella presente fase di opposizione, stante la contumacia del creditore;
Ritenuto, pertanto, che non vi sia la prova della legittimazione di per la pretesa CP_1 creditoria fatta valere contro l'opposizione di quest'ultima deve essere Parte_1 accolta, con revoca del decreto ingiuntivo nei suoi confronti.
Va specificato che partecipa al presente giudizio solo quale chiamato in causa Controparte_7 da e le sue domande sono da considerarsi esclusivamente come adesive Parte_1 all'opposizione della chiamante. Non è oggetto del presente giudizio la pretesa creditoria nei suoi confronti ed è impregiudicata ogni eventuale decadenza dalla proposizione dell'opposizione da parte sua e dell'eventuale definitività del decreto ingiuntivo nei suoi confronti.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'opponente come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della pagina 2 di 3 causa e dell'attività effettivamente espletata in € 118,50 per spese ed in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese compensate per il terzo chiamato, nella posizione di interveniente adesivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 130/2024 nei confronti di
Parte_1
- Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate in € 118,50 per spese ed in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese compensate per
Parte_2
Perugia, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 3 di 3