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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/09/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2272/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2272/2023 promossa da:
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore e ( ), con il patrocinio Controparte_2 Controparte_2 C.F._1 dell'avv. Elvira Argento ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima sito in Modica, via Aldo Moro n.3;
Attori-Opponenti
Contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Controparte_3 C.F._2 Pacetto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Modica, in Viale Medaglie d'Oro II traversa n.2;
Convenuta-Opposta
OGGETTO
Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 742/2023 (1736/2023 R.G.) emesso in data 05.06.2023, notificato alla in data 07.06.2023, a in data 06.06.2023, a Controparte_1 Controparte_2
in data 06.06.2023 e a in data 06.06.2023 per prestazioni professionali Parte_1 Parte_2 in favore dell'avv Controparte_3
Citazione in opposizione notificata in data 17.07.2023.
CONCLUSIONI
Per la parte opponente:
- Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Non concedere la provvisoria esecuzione al Decreto Ingiuntivo qui opposto, in quanto, per i motivi meglio espressi in narrativa, parte opposta non ha corredato le fatture né di apposita sottoscrizione né, tantomeno, del parere di congruità della competente associazione professionale, inoltre, non vi è prova dell'attività professionale effettivamente espletata;
pagina 1 di 9 - Ritenere e dichiarare non dovuta dalla ditta la somma di € 56.798,04 per Controparte_1 assistenza stragiudiziale, di cui alla fattura n. 13 del 04.05.2023, in quanto detta attività si inserisce nell'ambito del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, come già ampiamente argomentato in narrativa, e non in una attività stragiudiziale a sé, avulsa dalla fase giudiziaria;
- Ritenere e dichiarare, in riferimento alle fatture n. 8, 9, 11 e 12, stante la unicità della posizione e gli acconti corrisposti per complessivi € 11.938,80, di cui € 4.938,80 regolarmente fatturati ed € 7.000,00 corrisposti in contanti, non dovuta dalla ditta la somma di € 2.660,28 nonché Controparte_1 dai singoli soci, , e , la somma di € 6.900,28 Controparte_2 Parte_1 Parte_2 ciascuna;
- Ritenere e dichiarare, in riferimento alle fatture 14 e 15, stante l'identità oggettiva e soggettiva dei due procedimenti, che l'opposta ha espletato un'unica attività professionale e non due separate attività come dalla stessa richieste, e per l'effetto ritenere e dichiarare non dovuta dalla ditta CP_1 la somma complessiva di € 6.066,12;
[...]
- Dare atto della proposta, oggi formulata, di pagamento da parte degli opponenti alla opposta, a totale tacitazione di ogni pretesa creditoria, ivi compresa la posizione della sig.ra , Persona_1 deceduta in data 10.06.2022, altra socia della ditta della somma complessiva Controparte_1 di € 14.000,00, determinata con l'applicazione dei parametri nella misura dei minimi e decurtata degli acconti già corrisposti;
- Condannare la convenuta-opposta al pagamento delle spese tutte e dei compensi difensivi.
Per parte opposta:
-Preliminarmente chiede volersi concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, stante la natura documentale del credito azionato nella fase monitoria, la avvenuta confessione da parte degli opponenti sulla effettività delle prestazioni professionali prestate in loro favore dalla opposta, la natura meramente labiale e dilatoria della spiegata opposizione, nonché in quanto la stessa non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione. - Nel merito, rigettare poiché infondata in fatto e in diritto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli opponenti e, confermando l'ingiunzione opposta, condannare gli stessi al pagamento delle spese processuali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opposta ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione sulla base essenzialmente dell'attività professionale svolta in due giudizi (fase di studio, introduttiva e istruttoria), uno di contenzioso bancario, di opposizione a decreto ingiuntivo, l'altro di opposizione all'esecuzione (giudizio di merito).
Più nello specifico le somme ingiunte riguardano: quanto ad € euro 2.660,28 per (al netto degli acconti ricevuti dalla Controparte_1 stessa e imputati a titolo di compenso professionale, pari ad € 4938,00) e quanto ad euro 6.900,28 cadauno per e l'attività professionale Controparte_2 Parte_1 Parte_2 (fase studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e/o di trattazione, fase attivazione mediazione) svolta nel procedimento civile n. 3091/2020 R.G. Tribunale di Ragusa contro quale mandataria di ivi inclusa la fase di Mediazione Civile disposta dal CP_4 CP_5 giudice nel corso del procedimento;
pagina 2 di 9 quanto ad Euro 56.798,04, l'attività professionale (assistenza stragiudiziale) svolta dall'Avv. CP_3 nell'interesse, a nome e per mandato di nei confronti
[...] Controparte_1 di quale mandataria di CP_4 CP_5 quanto Euro 4.037,70, l'attività professionale (fase studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e/o di trattazione) svolta dall'Avv. nell'interesse, a Controparte_3 nome e per mandato di nel procedimento civile n. 1122/2021 R.G. Controparte_1 Tribunale di Ragusa contro (opposizione del all'esecuzione promossa dalla Controparte_6 CP_6 società); quanto ad Euro 2.028,42, l'attività professionale (fase studio della controversia, fase introduttiva del giudizio) svolta dall'Avv. nell'interesse, a nome e per mandato di Controparte_3 nel procedimento civile n. 2102/2021 R.G. Tribunale di Ragusa Controparte_1 contro poi riunito al procedimento civile n. 1122/2021 R.G. Tribunale di Ragusa. Controparte_6
Con atto di citazione in opposizione la ditta , Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
e contestano le fatture poste a fondamento del decreto opposto, rilevando che
[...] Parte_2 dalle stesse non è possibile desumere la natura dell'incarico né tantomeno i parametri utilizzati dal professionista per la determinazione del compenso, che le fatture n. 8, 9, 11, 12 (per attività giudiziale) e 13 (per attività stragiudiziale) attengono alla medesima controversia, riguardante l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 970/2020 del 08.07.2020, emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento iscritto al n. 1915/2020 R.G. nei confronti della quale mandataria di ed iscritta CP_7 CP_5 al n. 3091/2020 R.G.; che si tratta di una posizione unica, opposizione a decreto ingiuntivo, che vede coinvolti i singoli soci per le fideiussioni personali prestate dagli stessi in favore della società e che ha riguardato anche lo svolgimento in corso di causa di una attività stragiudiziale che non ha comunque sortito alcun esito, ma che rientra nel mandato conferito all'avv. in data Controparte_3 29.09.2020; deducono che l'attività stragiudiziale, per la quale oggi si chiede il pagamento della somma complessiva di €. 56.798,04, non è altro che una attività svolta dal professionista in pieno ossequio al mandato alla stessa conferito al momento iniziale di conferimento dell'incarico per proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 970/2020 ed espletata nel corso del giudizio medesimo, come da “Procura alle liti” allegata all'opposizione, in cui è stato specificato che gli opponenti
“delegano a rappresentarli e difenderli, con ogni più ampia facoltà di legge, in ogni fase e grado del giudizio, ivi compresa l'opposizione, il precetto, nonché la facoltà di transigere, conciliare, incassare, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari, azioni divisorie, rinunciare, riassumere la causa e proseguirla, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 970/2020 D.I. e n. 1915/2020 R.G., proposto da contro e + altri avanti il Tribunale CP_7 CP_1 CP_1 di Ragusa l'avv. Loredana Calabrese…” . Deducono che in relazione alla suddetta posizione, la ditta ha corrisposto la somma di €. 4.938,80, regolarmente fatturata, fattura n. 22 Controparte_1 del 07.10.2020 e n. 16 bis/2021 del 09.08.2021, nonché l'ulteriore somma di €. 7.000,00 corrisposta in contanti;
formulano proposta transattiva: “tuttavia, stante quanto sopra rilevato, in considerazione che trattasi di una posizione unica e considerando gli acconti già corrisposti, gli opponenti offrono alla opposta, a totale tacitazione di ogni avere e senza alcun riconoscimento del credito, ma al solo fine di dirimere il contenzioso, la somma di €. 10.000,00, determinata con l'applicazione dei parametri nella misura dei minimi, di cui si fa prontezza di pagamento in caso di accettazione della proposta di chiusura”.
pagina 3 di 9 Per quanto riguarda le richieste di pagamento di cui ai punti n. 4 e 5 di cui alle fatture n. 14 e 15, parte opponente deduce che entrambi i procedimenti riguardano una fase di merito scaturita dall'opposizione all'esecuzione promossa da contro la ditta ed iscritta, la prima Controparte_6 Controparte_1 al n. 1122/2021 R.G. presso il Tribunale di Ragusa, e la seconda al n. 2102/2020 R.G. presso il Tribunale di Ragusa e riunita alla prima. Tuttavia, anche per le suddette posizioni, la ditta CP_1
offre alla opposta a totale tacitazione di ogni avere e senza alcun riconoscimento del credito,
[...] ma al solo fine di dirimere il contenzioso, la somma di €. 4.000,00, determinata con l'applicazione dei parametri nella misura dei minimi, di cui si fa prontezza di pagamento in caso di accettazione della proposta di chiusura.
Aggiunge parte opponente che la determinazione del compenso -così come richiesto dall'opposta- non è stato oggetto di specifico accordo scritto tra le parti;
precisando, al contempo, che in sede monitoria il professionista non ha prodotto il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Si costituisce in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta la quale Controparte_3 chiede di dichiarare infondata l'opposizione e, altresì, di condannare gli opponenti al pagamento delle spese di lite. Al riguardo, rileva l'infondatezza dell'opposizione, precisando che le somme richieste a titolo di compenso sono legittime in quanto l'attività professionale a cui si riferiscono è stata eseguita e, a sostegno di ciò, produce atti di causa e corrispondenza epistolare via e mail con il legale della banca;
deduce che la mancata pattuizione per iscritto dei compensi professionali non rende non dovuto il compenso derivante dal contratto mediante il quale è stato conferito incarico professionale all'avvocato
, asserendo, altresì, la piena legittimità della determinazione del compenso avvenuta mediante CP_3 l'applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014. Per ultimo, ha evidenziato che parte opponente con le proprie difese implicitamente non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni professionali. Specifica al riguardo quanto segue: il valore della causa nell'opposizione a decreto ingiuntivo nel procedimento 3091/2020 RG è pari a Euro 1.460.579,11, che è stato ridotto pro bono pacis di due scaglioni per la fase di mediazione, e che gli importi risultanti dai valori medi (32.930,66 + 1.560,78 = 34.491,44, comprensivi di spese generali e cassa avvocati) sono stati ripartiti in cinque quote, di cui una quota di Euro 2.660,28 per al netto degli acconti fatturati, e altre tre quote di Euro 6.900,28 Controparte_1 cadauna per , e (esclusa la parte deceduta Controparte_2 Parte_1 Parte_2
e pro bono pacis senza aumenti per numero parti); Persona_1 la somma di Euro 4.037,70 è stata richiesta per l'attività professionale (fase studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e/o di trattazione) svolta solo nell'interesse e per mandato di nel procedimento civile n. 1122/2021 R.G. Tribunale di Ragusa Controparte_1 contro che il valore della causa è pari a Euro 29.745,00, e che lo scaglione pro Controparte_6 bono utilizzato è stato ridotto a quello da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00; la somma di Euro 2.028,42 è stata richiesta per l'attività professionale (fase studio della controversia, fase introduttiva del giudizio) svolta, sempre per conto della medesima società, nel procedimento civile n. 2102/2021 R.G. Tribunale di Ragusa contro poi riunito al procedimento Controparte_6 civile n. 1122/2021 R.G. Tribunale di Ragusa, specificando che il valore della causa è pari a Euro 19.836,26.
Contesta di aver ricevuto la somma di € 7.000 in contanti.
pagina 4 di 9 Quanto alla somma di € 56.798,04 imputata ad assistenza stragiudiziale, parte opposta deduce che nel 2022, a seguito della notifica di atto di pignoramento immobiliare da parte di (quale CP_4 mandataria di nei confronti di riceveva mandato da CP_5 Controparte_1 parte della stessa per la prestazione di attività stragiudiziale, consistente nella proposizione di un accordo transattivo a saldo e stralcio di ogni credito vantato da nei confronti della CP_4 stessa e dei relativi coobbligati, consistente nel pagamento rateizzato di Euro 400.000,00 a saldo e stralcio di una complessiva posizione debitoria pari a Euro 1.732.803,97, oltre interessi e spese legali successive. Detta proposta non veniva accettata dalla parte creditrice, per il che ne veniva formulata una migliorativa per Euro 520.000,00, corredata da questionario di adeguata verificata debitamente sottoscritto in data 05/12/2022 da tale proposta veniva accettata da Controparte_1 con nota del 09/12/2022, le cui pattuizioni ivi contenute non venivano però accettate da CP_4 la quale, sempre per il tramite dell'incaricata Avv. , Controparte_1 CP_3 inviava nuova proposta con mail datata 21/12/2022, contenente proposta di pagamento a saldo e stralcio, che non veniva accolta dalla creditrice A seguito di ciò, con PEC del CP_4
16/01/2023, formalizzava all'Avv. “la revoca del Controparte_1 CP_3 mandato conferitoLe per la definizione della posizione a sofferenza ex Banca Agricola Popolare di Ragusa, attuale titolare del credito per le motivazioni di cui Lei è già a conoscenza, non CP_5 recriminando nulla sul Suo operato”. Successivamente, a seguito dell'invio di preavvisi di parcella da parte dell'Avv. a quest'ultima, con nota allegata a PEC CP_3 Controparte_1 del 31/01/2023, precisava alla stessa che “revoca di mandato è limitata esclusivamente all'Assistenza per una chiusura Stragiudiziale con la e non riguarda il procedimento civile iscritto al n. CP_7 3091/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Ragusa. … si è optato per soluzioni alternative che non screditano, assolutamente, il Suo operato … resta invece valido il mandato per il procedimento civile 3091/2020 R.G. opposizione a decreto ingiuntivo contro . CP_4
Con ordinanza del 06.03.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 15.000,00.
Successivamente, tra la parte opposta e gli opponenti ( CP_3 Parte_1 ( ) e ( ) è intervenuto accordo transattivo, C.F._3 Parte_2 C.F._4 sicchè i secondi hanno dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio, rinuncia accettata da parte opposta.
Con ordinanza del 27.11.2024 viene dichiarato estinto il processo tra e Parte_1 Parte_2 da una parte e dall'altro, ex art. 306 cpc. Controparte_3
Istruita documentalmente, la causa proseguiva per le altre posizioni e veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 10.9.2025.
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è parzialmente fondata.
Nell'ambito dei contratti di prestazione professionale “presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente” (Cfr. Trib. di Roma sex XI, n. 16936 del 04.09.2019; Cass. n. 1244/2000; Cass n. 2345/1995). Da ciò consegue che il conferimento dell'incarico è sorretto dal principio di libertà di forma e il diritto al compenso scaturisce dal contratto di mandato professionale e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Invero, come afferma un consolidato principio della Corte di Cassazione "nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicchè, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (...)" (Cass., n. 23893/2016). pagina 5 di 9 Nel caso di specie è incontroverso che vi sia stato conferimento di incarico professionale ed effettivo svolgimento di attività professionale, è controversa solo la quantificazione del compenso, non pattuito espressamente. Vale inoltre ricordare che incombe sul professionista l'onere della prova, oltre che dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr. Cass. n. 21522/2019); in particolare, “in materia di liquidazione (...) delle (...) competenze professionali dell'avvocato, (...) nel (...) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta al professionista, nella sua qualità di attore in senso sostanziale - ancorché convenuto sul piano processuale -, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella ” (Cass., n. 13181/1992).
pagina 6 di 9 Alla luce della documentazione versata agli atti di causa da parte opposta, la somma dovuta per l'attività giudiziale svolta nei procedimenti civili riuniti n.1122/2021 R.G. e n. 2102/2021 R.G. va quantificata in € 4226,00, oltre spese generali, cpa ed iva se dovuta. Va ricordato al riguardo che “in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (Cass. n.17693/2022). Il professionista ha depositato in atti due comparse di risposta e memorie ex art. 183 cpc;
il compenso dovuto per le tre fasi, calcolato in base ai valori medi e sulla base del valore della causa non superiore ad € 26.000,00, pari dunque ad € 3376,00, va aumentato per la fase di studio e introduttiva svolta prima della riunione, ma al minimo, in
€ 850,00, trattandosi di sforzo intellettuale alleggerito dalla pregressa conoscenza della causa (vds le due comparse di costituzione, quasi identiche). Riguardo il procedimento iscritto al n. 3091/2020 R.G., ivi inclusa la fase di Mediazione Civile introdotta nel corso del detto giudizio, va rilevato che nell'atto di opposizione risultano proposte richieste e censure ricorrenti in tema di contenzioso bancario (sospensione della provvisoria esecuzione, mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, nullità del contratto di mutuo destinato a ripianare pregressi debiti, incertezza del credito, carenza di prova, discrasia del taeg effettivo con quello risultante dal contratto di mutuo, nullità delle fideiussioni perchè a valle dello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia, decadenza ex art. 1957 c.c.); nelle memorie istruttorie viene richiesta CTU contabile. Il giudice di quel procedimento ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ritenendo prima facie infondate e generiche le eccezioni di parte opponente. Alla luce della documentazione esaminata il compenso dovuto va fissato nella misura di € 22.000,00 (scaglione tra un milione e due milioni di euro), inferiore al valore medio di € 27.534,00, tenuto conto dell'assenza di peculiari questioni o di aspetti complessi o problematici e valorizzato il carattere ricorrente delle censure mosse. Detto compenso deve però essere aumentato di poco meno della metà (€ 10.000) alla luce di tutta la complessiva attività stragiudiziale svolta in corso di causa, prima della formale rinuncia all'incarico, comprovata da un nutrito scambio epistolare (vds 17 e mail versate a fascicolo) volto a ricercare un accordo transattivo per l'imponente esposizione debitoria. Risulta in particolare che l'avv. , per conto della società opponente, nel CP_3 periodo ricompreso tra ottobre e dicembre dell'anno 2022, ha avviato una fase di trattativa con l'avv. NI Faranda, quale procuratore della al fine di pervenire alla stipula di un accordo Controparte_7 transattivo tra la e la società Nella “bozza” di accordo transattivo CP_7 Controparte_1 le parti intendevano addivenire ad una definizione della complessiva posizione debitoria della società opponente sussistente nei confronti della dalla quale, poi, sarebbe derivata anche la Controparte_7 definizione anticipata dei procedimenti n. 3091/2020 R.G., n. 4170/2020 R.G., n. 40/2022 R.G. Emerge dalla documentazione prodotta emerge che i rapporti richiamati nella scrittura privati sono tra loro connessi e, comunque, risultano collegati al contratto di mutuo fondiario del 20.10.2009, quale rapporto posto a fondamento del d.i. n. 970/2020 R.G., il quale -oltre a consentire l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni degli ingiunti meglio specificati nell'atto di pignoramento (cfr. atto di pignoramento) - è stato opposto con l'introduzione del giudizio di opposizione n. 3091/2020 R.G.
Si tratta di attività sicuramente connessa e complementare all'attività ed all'assistenza giudiziale, giustificata dal pignoramento subito nelle more del giudizio di opposizione;
non risulta affatto un mandato conferito ad hoc all'attività stragiudiziale finalizzata alla transazione, diverso da quello generale, omnicomprensivo, di cui alla procura rilasciata nel procedimento 3091/2020; il fatto che sia stato revocato il mandato per proseguire nelle trattative, lasciando in essere quello per continuare la lite, come precisato dagli opponenti in risposta peraltro ad una richiesta di pagamento del legale successiva al fallimento delle trattative, significa appunto che le trattative medesime erano naufragate e che restava in piedi il contenzioso, e non è invece suggestivo di attività stragiudiziale avente autonoma rilevanza rispetto a quella giudiziale, ex art. 20 DM 55 del 2014. pagina 7 di 9 Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della tariffa degli onorari ed indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, approvata con d.m. n. 127 del 2004 (vigente "ratione temporis"), i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio e sempre che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, nel qual caso compete al difensore unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta (nella specie, Cass 28855/2021 ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso un autonomo compenso per la voce "corrispondenza con il legale di controparte", benché si fosse trattato di attività protrattasi per mesi, stante il successivo patrocinio in giudizio, prestato da parte del medesimo professionista, in favore della stessa parte assistita stragiudizialmente).
Il compenso complessivo dovuto all'avv per l'attività giudiziale complessivamente svolta CP_3 nell'ambito del procedimento 3091/2020 (prestazione interrotta nell'aprile 2023 con la rinuncia all'incarico del legale) sarà quindi di € 32.000,00, di cui € 14.400,00 a carico della società opponente, maggiormente interessata, quale debitrice principale, dall'attività professionale. Seguendo la stessa impostazione di parte opposta occorre dividere l'importo di € 22.000 per 5 quote (escludendo quella della defunta , per la quale parte opposta si è riservata di agire separatamente); ne Persona_1 deriva che risulta dovuto l'importo di € 4.400,00 da parte di;
le altre due posizioni Controparte_2 risultano, come detto, già definite transattivamente.
Pertanto è tenuto al pagamento della somma di € 4.400,00, oltre spese generali, CPA Controparte_2 e iva se dovuta.
La società opponente è tenuta al pagamento di € 14.400,00 – 4938,80 + € 4226,00 = 13.688,00, oltre spese generali, CPA e iva se dovuta.
Non vi è prova, infine, del pagamento in contanti della somma di € 7.000,00; la prova orale chiesta è inammissibile alla luce del disposto di cui all'art. 2726 c.c.; il teste indicato ha inoltre interesse nel procedimento, in quanto erede di nata a [...] il [...], ivi deceduta in Persona_1 data 10/06/2022 (anch'essa socia di nonché conferente mandato Controparte_1 alle liti all'avv nel procedimento civile n. 3091/2020 R.G.), e quindi contitolare, con il padre CP_3
della relativa quota societaria ereditata dalla comune dante causa (nonché Controparte_2 condebitore della somma non azionata in sede monitoria nei confronti della citata defunta, con espressa riserva di ciò fare in futuro).
Le spese di lite vanno integralmente compensate atteso l'esito della lite e la proposta transattiva formulata da parte opponente, non molto lontana da quella decisa.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2272/2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: revoca il decreto ingiuntivo n. 743/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 05.06.2023; condanna al pagamento della somma di € 4.400,00, oltre spese generali, cpa ed iva se Controparte_2 dovuta, in favore di oltre interessi legali dal 4.5.2023 fino al pagamento;
Controparte_3 condanna al pagamento della somma di € 13.688,00, oltre spese generali, Controparte_1 cpa ed iva se dovuta, in favore di oltre interessi legali dal 04.05.2023 fino al Controparte_3 pagamento;
compensa integralmente le spese di lite.
pagina 8 di 9 Ragusa, 12/09/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2272/2023 promossa da:
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore e ( ), con il patrocinio Controparte_2 Controparte_2 C.F._1 dell'avv. Elvira Argento ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima sito in Modica, via Aldo Moro n.3;
Attori-Opponenti
Contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Controparte_3 C.F._2 Pacetto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Modica, in Viale Medaglie d'Oro II traversa n.2;
Convenuta-Opposta
OGGETTO
Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 742/2023 (1736/2023 R.G.) emesso in data 05.06.2023, notificato alla in data 07.06.2023, a in data 06.06.2023, a Controparte_1 Controparte_2
in data 06.06.2023 e a in data 06.06.2023 per prestazioni professionali Parte_1 Parte_2 in favore dell'avv Controparte_3
Citazione in opposizione notificata in data 17.07.2023.
CONCLUSIONI
Per la parte opponente:
- Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Non concedere la provvisoria esecuzione al Decreto Ingiuntivo qui opposto, in quanto, per i motivi meglio espressi in narrativa, parte opposta non ha corredato le fatture né di apposita sottoscrizione né, tantomeno, del parere di congruità della competente associazione professionale, inoltre, non vi è prova dell'attività professionale effettivamente espletata;
pagina 1 di 9 - Ritenere e dichiarare non dovuta dalla ditta la somma di € 56.798,04 per Controparte_1 assistenza stragiudiziale, di cui alla fattura n. 13 del 04.05.2023, in quanto detta attività si inserisce nell'ambito del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, come già ampiamente argomentato in narrativa, e non in una attività stragiudiziale a sé, avulsa dalla fase giudiziaria;
- Ritenere e dichiarare, in riferimento alle fatture n. 8, 9, 11 e 12, stante la unicità della posizione e gli acconti corrisposti per complessivi € 11.938,80, di cui € 4.938,80 regolarmente fatturati ed € 7.000,00 corrisposti in contanti, non dovuta dalla ditta la somma di € 2.660,28 nonché Controparte_1 dai singoli soci, , e , la somma di € 6.900,28 Controparte_2 Parte_1 Parte_2 ciascuna;
- Ritenere e dichiarare, in riferimento alle fatture 14 e 15, stante l'identità oggettiva e soggettiva dei due procedimenti, che l'opposta ha espletato un'unica attività professionale e non due separate attività come dalla stessa richieste, e per l'effetto ritenere e dichiarare non dovuta dalla ditta CP_1 la somma complessiva di € 6.066,12;
[...]
- Dare atto della proposta, oggi formulata, di pagamento da parte degli opponenti alla opposta, a totale tacitazione di ogni pretesa creditoria, ivi compresa la posizione della sig.ra , Persona_1 deceduta in data 10.06.2022, altra socia della ditta della somma complessiva Controparte_1 di € 14.000,00, determinata con l'applicazione dei parametri nella misura dei minimi e decurtata degli acconti già corrisposti;
- Condannare la convenuta-opposta al pagamento delle spese tutte e dei compensi difensivi.
Per parte opposta:
-Preliminarmente chiede volersi concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, stante la natura documentale del credito azionato nella fase monitoria, la avvenuta confessione da parte degli opponenti sulla effettività delle prestazioni professionali prestate in loro favore dalla opposta, la natura meramente labiale e dilatoria della spiegata opposizione, nonché in quanto la stessa non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione. - Nel merito, rigettare poiché infondata in fatto e in diritto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli opponenti e, confermando l'ingiunzione opposta, condannare gli stessi al pagamento delle spese processuali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opposta ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione sulla base essenzialmente dell'attività professionale svolta in due giudizi (fase di studio, introduttiva e istruttoria), uno di contenzioso bancario, di opposizione a decreto ingiuntivo, l'altro di opposizione all'esecuzione (giudizio di merito).
Più nello specifico le somme ingiunte riguardano: quanto ad € euro 2.660,28 per (al netto degli acconti ricevuti dalla Controparte_1 stessa e imputati a titolo di compenso professionale, pari ad € 4938,00) e quanto ad euro 6.900,28 cadauno per e l'attività professionale Controparte_2 Parte_1 Parte_2 (fase studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e/o di trattazione, fase attivazione mediazione) svolta nel procedimento civile n. 3091/2020 R.G. Tribunale di Ragusa contro quale mandataria di ivi inclusa la fase di Mediazione Civile disposta dal CP_4 CP_5 giudice nel corso del procedimento;
pagina 2 di 9 quanto ad Euro 56.798,04, l'attività professionale (assistenza stragiudiziale) svolta dall'Avv. CP_3 nell'interesse, a nome e per mandato di nei confronti
[...] Controparte_1 di quale mandataria di CP_4 CP_5 quanto Euro 4.037,70, l'attività professionale (fase studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e/o di trattazione) svolta dall'Avv. nell'interesse, a Controparte_3 nome e per mandato di nel procedimento civile n. 1122/2021 R.G. Controparte_1 Tribunale di Ragusa contro (opposizione del all'esecuzione promossa dalla Controparte_6 CP_6 società); quanto ad Euro 2.028,42, l'attività professionale (fase studio della controversia, fase introduttiva del giudizio) svolta dall'Avv. nell'interesse, a nome e per mandato di Controparte_3 nel procedimento civile n. 2102/2021 R.G. Tribunale di Ragusa Controparte_1 contro poi riunito al procedimento civile n. 1122/2021 R.G. Tribunale di Ragusa. Controparte_6
Con atto di citazione in opposizione la ditta , Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
e contestano le fatture poste a fondamento del decreto opposto, rilevando che
[...] Parte_2 dalle stesse non è possibile desumere la natura dell'incarico né tantomeno i parametri utilizzati dal professionista per la determinazione del compenso, che le fatture n. 8, 9, 11, 12 (per attività giudiziale) e 13 (per attività stragiudiziale) attengono alla medesima controversia, riguardante l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 970/2020 del 08.07.2020, emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento iscritto al n. 1915/2020 R.G. nei confronti della quale mandataria di ed iscritta CP_7 CP_5 al n. 3091/2020 R.G.; che si tratta di una posizione unica, opposizione a decreto ingiuntivo, che vede coinvolti i singoli soci per le fideiussioni personali prestate dagli stessi in favore della società e che ha riguardato anche lo svolgimento in corso di causa di una attività stragiudiziale che non ha comunque sortito alcun esito, ma che rientra nel mandato conferito all'avv. in data Controparte_3 29.09.2020; deducono che l'attività stragiudiziale, per la quale oggi si chiede il pagamento della somma complessiva di €. 56.798,04, non è altro che una attività svolta dal professionista in pieno ossequio al mandato alla stessa conferito al momento iniziale di conferimento dell'incarico per proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 970/2020 ed espletata nel corso del giudizio medesimo, come da “Procura alle liti” allegata all'opposizione, in cui è stato specificato che gli opponenti
“delegano a rappresentarli e difenderli, con ogni più ampia facoltà di legge, in ogni fase e grado del giudizio, ivi compresa l'opposizione, il precetto, nonché la facoltà di transigere, conciliare, incassare, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari, azioni divisorie, rinunciare, riassumere la causa e proseguirla, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 970/2020 D.I. e n. 1915/2020 R.G., proposto da contro e + altri avanti il Tribunale CP_7 CP_1 CP_1 di Ragusa l'avv. Loredana Calabrese…” . Deducono che in relazione alla suddetta posizione, la ditta ha corrisposto la somma di €. 4.938,80, regolarmente fatturata, fattura n. 22 Controparte_1 del 07.10.2020 e n. 16 bis/2021 del 09.08.2021, nonché l'ulteriore somma di €. 7.000,00 corrisposta in contanti;
formulano proposta transattiva: “tuttavia, stante quanto sopra rilevato, in considerazione che trattasi di una posizione unica e considerando gli acconti già corrisposti, gli opponenti offrono alla opposta, a totale tacitazione di ogni avere e senza alcun riconoscimento del credito, ma al solo fine di dirimere il contenzioso, la somma di €. 10.000,00, determinata con l'applicazione dei parametri nella misura dei minimi, di cui si fa prontezza di pagamento in caso di accettazione della proposta di chiusura”.
pagina 3 di 9 Per quanto riguarda le richieste di pagamento di cui ai punti n. 4 e 5 di cui alle fatture n. 14 e 15, parte opponente deduce che entrambi i procedimenti riguardano una fase di merito scaturita dall'opposizione all'esecuzione promossa da contro la ditta ed iscritta, la prima Controparte_6 Controparte_1 al n. 1122/2021 R.G. presso il Tribunale di Ragusa, e la seconda al n. 2102/2020 R.G. presso il Tribunale di Ragusa e riunita alla prima. Tuttavia, anche per le suddette posizioni, la ditta CP_1
offre alla opposta a totale tacitazione di ogni avere e senza alcun riconoscimento del credito,
[...] ma al solo fine di dirimere il contenzioso, la somma di €. 4.000,00, determinata con l'applicazione dei parametri nella misura dei minimi, di cui si fa prontezza di pagamento in caso di accettazione della proposta di chiusura.
Aggiunge parte opponente che la determinazione del compenso -così come richiesto dall'opposta- non è stato oggetto di specifico accordo scritto tra le parti;
precisando, al contempo, che in sede monitoria il professionista non ha prodotto il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Si costituisce in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta la quale Controparte_3 chiede di dichiarare infondata l'opposizione e, altresì, di condannare gli opponenti al pagamento delle spese di lite. Al riguardo, rileva l'infondatezza dell'opposizione, precisando che le somme richieste a titolo di compenso sono legittime in quanto l'attività professionale a cui si riferiscono è stata eseguita e, a sostegno di ciò, produce atti di causa e corrispondenza epistolare via e mail con il legale della banca;
deduce che la mancata pattuizione per iscritto dei compensi professionali non rende non dovuto il compenso derivante dal contratto mediante il quale è stato conferito incarico professionale all'avvocato
, asserendo, altresì, la piena legittimità della determinazione del compenso avvenuta mediante CP_3 l'applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014. Per ultimo, ha evidenziato che parte opponente con le proprie difese implicitamente non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni professionali. Specifica al riguardo quanto segue: il valore della causa nell'opposizione a decreto ingiuntivo nel procedimento 3091/2020 RG è pari a Euro 1.460.579,11, che è stato ridotto pro bono pacis di due scaglioni per la fase di mediazione, e che gli importi risultanti dai valori medi (32.930,66 + 1.560,78 = 34.491,44, comprensivi di spese generali e cassa avvocati) sono stati ripartiti in cinque quote, di cui una quota di Euro 2.660,28 per al netto degli acconti fatturati, e altre tre quote di Euro 6.900,28 Controparte_1 cadauna per , e (esclusa la parte deceduta Controparte_2 Parte_1 Parte_2
e pro bono pacis senza aumenti per numero parti); Persona_1 la somma di Euro 4.037,70 è stata richiesta per l'attività professionale (fase studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e/o di trattazione) svolta solo nell'interesse e per mandato di nel procedimento civile n. 1122/2021 R.G. Tribunale di Ragusa Controparte_1 contro che il valore della causa è pari a Euro 29.745,00, e che lo scaglione pro Controparte_6 bono utilizzato è stato ridotto a quello da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00; la somma di Euro 2.028,42 è stata richiesta per l'attività professionale (fase studio della controversia, fase introduttiva del giudizio) svolta, sempre per conto della medesima società, nel procedimento civile n. 2102/2021 R.G. Tribunale di Ragusa contro poi riunito al procedimento Controparte_6 civile n. 1122/2021 R.G. Tribunale di Ragusa, specificando che il valore della causa è pari a Euro 19.836,26.
Contesta di aver ricevuto la somma di € 7.000 in contanti.
pagina 4 di 9 Quanto alla somma di € 56.798,04 imputata ad assistenza stragiudiziale, parte opposta deduce che nel 2022, a seguito della notifica di atto di pignoramento immobiliare da parte di (quale CP_4 mandataria di nei confronti di riceveva mandato da CP_5 Controparte_1 parte della stessa per la prestazione di attività stragiudiziale, consistente nella proposizione di un accordo transattivo a saldo e stralcio di ogni credito vantato da nei confronti della CP_4 stessa e dei relativi coobbligati, consistente nel pagamento rateizzato di Euro 400.000,00 a saldo e stralcio di una complessiva posizione debitoria pari a Euro 1.732.803,97, oltre interessi e spese legali successive. Detta proposta non veniva accettata dalla parte creditrice, per il che ne veniva formulata una migliorativa per Euro 520.000,00, corredata da questionario di adeguata verificata debitamente sottoscritto in data 05/12/2022 da tale proposta veniva accettata da Controparte_1 con nota del 09/12/2022, le cui pattuizioni ivi contenute non venivano però accettate da CP_4 la quale, sempre per il tramite dell'incaricata Avv. , Controparte_1 CP_3 inviava nuova proposta con mail datata 21/12/2022, contenente proposta di pagamento a saldo e stralcio, che non veniva accolta dalla creditrice A seguito di ciò, con PEC del CP_4
16/01/2023, formalizzava all'Avv. “la revoca del Controparte_1 CP_3 mandato conferitoLe per la definizione della posizione a sofferenza ex Banca Agricola Popolare di Ragusa, attuale titolare del credito per le motivazioni di cui Lei è già a conoscenza, non CP_5 recriminando nulla sul Suo operato”. Successivamente, a seguito dell'invio di preavvisi di parcella da parte dell'Avv. a quest'ultima, con nota allegata a PEC CP_3 Controparte_1 del 31/01/2023, precisava alla stessa che “revoca di mandato è limitata esclusivamente all'Assistenza per una chiusura Stragiudiziale con la e non riguarda il procedimento civile iscritto al n. CP_7 3091/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Ragusa. … si è optato per soluzioni alternative che non screditano, assolutamente, il Suo operato … resta invece valido il mandato per il procedimento civile 3091/2020 R.G. opposizione a decreto ingiuntivo contro . CP_4
Con ordinanza del 06.03.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 15.000,00.
Successivamente, tra la parte opposta e gli opponenti ( CP_3 Parte_1 ( ) e ( ) è intervenuto accordo transattivo, C.F._3 Parte_2 C.F._4 sicchè i secondi hanno dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio, rinuncia accettata da parte opposta.
Con ordinanza del 27.11.2024 viene dichiarato estinto il processo tra e Parte_1 Parte_2 da una parte e dall'altro, ex art. 306 cpc. Controparte_3
Istruita documentalmente, la causa proseguiva per le altre posizioni e veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 10.9.2025.
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è parzialmente fondata.
Nell'ambito dei contratti di prestazione professionale “presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente” (Cfr. Trib. di Roma sex XI, n. 16936 del 04.09.2019; Cass. n. 1244/2000; Cass n. 2345/1995). Da ciò consegue che il conferimento dell'incarico è sorretto dal principio di libertà di forma e il diritto al compenso scaturisce dal contratto di mandato professionale e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Invero, come afferma un consolidato principio della Corte di Cassazione "nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicchè, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (...)" (Cass., n. 23893/2016). pagina 5 di 9 Nel caso di specie è incontroverso che vi sia stato conferimento di incarico professionale ed effettivo svolgimento di attività professionale, è controversa solo la quantificazione del compenso, non pattuito espressamente. Vale inoltre ricordare che incombe sul professionista l'onere della prova, oltre che dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr. Cass. n. 21522/2019); in particolare, “in materia di liquidazione (...) delle (...) competenze professionali dell'avvocato, (...) nel (...) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta al professionista, nella sua qualità di attore in senso sostanziale - ancorché convenuto sul piano processuale -, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella ” (Cass., n. 13181/1992).
pagina 6 di 9 Alla luce della documentazione versata agli atti di causa da parte opposta, la somma dovuta per l'attività giudiziale svolta nei procedimenti civili riuniti n.1122/2021 R.G. e n. 2102/2021 R.G. va quantificata in € 4226,00, oltre spese generali, cpa ed iva se dovuta. Va ricordato al riguardo che “in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (Cass. n.17693/2022). Il professionista ha depositato in atti due comparse di risposta e memorie ex art. 183 cpc;
il compenso dovuto per le tre fasi, calcolato in base ai valori medi e sulla base del valore della causa non superiore ad € 26.000,00, pari dunque ad € 3376,00, va aumentato per la fase di studio e introduttiva svolta prima della riunione, ma al minimo, in
€ 850,00, trattandosi di sforzo intellettuale alleggerito dalla pregressa conoscenza della causa (vds le due comparse di costituzione, quasi identiche). Riguardo il procedimento iscritto al n. 3091/2020 R.G., ivi inclusa la fase di Mediazione Civile introdotta nel corso del detto giudizio, va rilevato che nell'atto di opposizione risultano proposte richieste e censure ricorrenti in tema di contenzioso bancario (sospensione della provvisoria esecuzione, mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, nullità del contratto di mutuo destinato a ripianare pregressi debiti, incertezza del credito, carenza di prova, discrasia del taeg effettivo con quello risultante dal contratto di mutuo, nullità delle fideiussioni perchè a valle dello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia, decadenza ex art. 1957 c.c.); nelle memorie istruttorie viene richiesta CTU contabile. Il giudice di quel procedimento ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ritenendo prima facie infondate e generiche le eccezioni di parte opponente. Alla luce della documentazione esaminata il compenso dovuto va fissato nella misura di € 22.000,00 (scaglione tra un milione e due milioni di euro), inferiore al valore medio di € 27.534,00, tenuto conto dell'assenza di peculiari questioni o di aspetti complessi o problematici e valorizzato il carattere ricorrente delle censure mosse. Detto compenso deve però essere aumentato di poco meno della metà (€ 10.000) alla luce di tutta la complessiva attività stragiudiziale svolta in corso di causa, prima della formale rinuncia all'incarico, comprovata da un nutrito scambio epistolare (vds 17 e mail versate a fascicolo) volto a ricercare un accordo transattivo per l'imponente esposizione debitoria. Risulta in particolare che l'avv. , per conto della società opponente, nel CP_3 periodo ricompreso tra ottobre e dicembre dell'anno 2022, ha avviato una fase di trattativa con l'avv. NI Faranda, quale procuratore della al fine di pervenire alla stipula di un accordo Controparte_7 transattivo tra la e la società Nella “bozza” di accordo transattivo CP_7 Controparte_1 le parti intendevano addivenire ad una definizione della complessiva posizione debitoria della società opponente sussistente nei confronti della dalla quale, poi, sarebbe derivata anche la Controparte_7 definizione anticipata dei procedimenti n. 3091/2020 R.G., n. 4170/2020 R.G., n. 40/2022 R.G. Emerge dalla documentazione prodotta emerge che i rapporti richiamati nella scrittura privati sono tra loro connessi e, comunque, risultano collegati al contratto di mutuo fondiario del 20.10.2009, quale rapporto posto a fondamento del d.i. n. 970/2020 R.G., il quale -oltre a consentire l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni degli ingiunti meglio specificati nell'atto di pignoramento (cfr. atto di pignoramento) - è stato opposto con l'introduzione del giudizio di opposizione n. 3091/2020 R.G.
Si tratta di attività sicuramente connessa e complementare all'attività ed all'assistenza giudiziale, giustificata dal pignoramento subito nelle more del giudizio di opposizione;
non risulta affatto un mandato conferito ad hoc all'attività stragiudiziale finalizzata alla transazione, diverso da quello generale, omnicomprensivo, di cui alla procura rilasciata nel procedimento 3091/2020; il fatto che sia stato revocato il mandato per proseguire nelle trattative, lasciando in essere quello per continuare la lite, come precisato dagli opponenti in risposta peraltro ad una richiesta di pagamento del legale successiva al fallimento delle trattative, significa appunto che le trattative medesime erano naufragate e che restava in piedi il contenzioso, e non è invece suggestivo di attività stragiudiziale avente autonoma rilevanza rispetto a quella giudiziale, ex art. 20 DM 55 del 2014. pagina 7 di 9 Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della tariffa degli onorari ed indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, approvata con d.m. n. 127 del 2004 (vigente "ratione temporis"), i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio e sempre che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, nel qual caso compete al difensore unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta (nella specie, Cass 28855/2021 ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso un autonomo compenso per la voce "corrispondenza con il legale di controparte", benché si fosse trattato di attività protrattasi per mesi, stante il successivo patrocinio in giudizio, prestato da parte del medesimo professionista, in favore della stessa parte assistita stragiudizialmente).
Il compenso complessivo dovuto all'avv per l'attività giudiziale complessivamente svolta CP_3 nell'ambito del procedimento 3091/2020 (prestazione interrotta nell'aprile 2023 con la rinuncia all'incarico del legale) sarà quindi di € 32.000,00, di cui € 14.400,00 a carico della società opponente, maggiormente interessata, quale debitrice principale, dall'attività professionale. Seguendo la stessa impostazione di parte opposta occorre dividere l'importo di € 22.000 per 5 quote (escludendo quella della defunta , per la quale parte opposta si è riservata di agire separatamente); ne Persona_1 deriva che risulta dovuto l'importo di € 4.400,00 da parte di;
le altre due posizioni Controparte_2 risultano, come detto, già definite transattivamente.
Pertanto è tenuto al pagamento della somma di € 4.400,00, oltre spese generali, CPA Controparte_2 e iva se dovuta.
La società opponente è tenuta al pagamento di € 14.400,00 – 4938,80 + € 4226,00 = 13.688,00, oltre spese generali, CPA e iva se dovuta.
Non vi è prova, infine, del pagamento in contanti della somma di € 7.000,00; la prova orale chiesta è inammissibile alla luce del disposto di cui all'art. 2726 c.c.; il teste indicato ha inoltre interesse nel procedimento, in quanto erede di nata a [...] il [...], ivi deceduta in Persona_1 data 10/06/2022 (anch'essa socia di nonché conferente mandato Controparte_1 alle liti all'avv nel procedimento civile n. 3091/2020 R.G.), e quindi contitolare, con il padre CP_3
della relativa quota societaria ereditata dalla comune dante causa (nonché Controparte_2 condebitore della somma non azionata in sede monitoria nei confronti della citata defunta, con espressa riserva di ciò fare in futuro).
Le spese di lite vanno integralmente compensate atteso l'esito della lite e la proposta transattiva formulata da parte opponente, non molto lontana da quella decisa.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2272/2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: revoca il decreto ingiuntivo n. 743/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 05.06.2023; condanna al pagamento della somma di € 4.400,00, oltre spese generali, cpa ed iva se Controparte_2 dovuta, in favore di oltre interessi legali dal 4.5.2023 fino al pagamento;
Controparte_3 condanna al pagamento della somma di € 13.688,00, oltre spese generali, Controparte_1 cpa ed iva se dovuta, in favore di oltre interessi legali dal 04.05.2023 fino al Controparte_3 pagamento;
compensa integralmente le spese di lite.
pagina 8 di 9 Ragusa, 12/09/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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