TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/12/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 3543/2024 R.G., promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(avv.to GANCITANO LAURA) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CERNIGLIARO DELIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/09/2024 , dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno mensile di assistenza o della pensione di inabilità e del riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, legge
104/92, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 02.12.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente è invalido con riduzione della capacità lavorativa del 75%, a decorrere dal mese di luglio 2024 ed è soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per metà, stante la decorrenza dell'invalidità, ponendo la restante parte a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore antistatario. CP_1
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente Parte_1
è invalido con riduzione della capacità lavorativa del 75% e, pertanto, è in
[...] possesso del requisito sanitario per ottenere il beneficio dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dal mese di luglio 2024 ed è soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte CP_1 che si liquida in € 1.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 02.12.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 3543/2024 R.G., promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(avv.to GANCITANO LAURA) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CERNIGLIARO DELIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/09/2024 , dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno mensile di assistenza o della pensione di inabilità e del riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, legge
104/92, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 02.12.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente è invalido con riduzione della capacità lavorativa del 75%, a decorrere dal mese di luglio 2024 ed è soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per metà, stante la decorrenza dell'invalidità, ponendo la restante parte a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore antistatario. CP_1
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente Parte_1
è invalido con riduzione della capacità lavorativa del 75% e, pertanto, è in
[...] possesso del requisito sanitario per ottenere il beneficio dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dal mese di luglio 2024 ed è soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte CP_1 che si liquida in € 1.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 02.12.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)