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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 30/10/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
Dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 906/2025 promossa da
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
DO), il 06.06.1965 e residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Richard Martini, con elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, via a C. Cattaneo n.
42/h;
RICORRENTE
Contro
, (C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
23.08.1967 e residente in [...],
CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 14.10.2025 e di seguito riportate pagina 1 di 7 CONCLUSIONI per parte RICORRENTE
Voglia il Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1 [...] in data 25.06.1999 in Nueva (El DO), trascritto nel 2013 Parte_1 Persona_1 nei registri dello stato civile del Comune di Olginate (n. 1, parte 2, serie C1, anno 2013), con ordine di annotazione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune.
Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e maggiorenni ma non Per_2 Per_3 indipendenti economicamente, mediante il versamento diretto in favore degli stessi, ex art. 337 septies cc, di una somma mensile pari ad Euro 400,00= per ciascuno. Detta somma verrà corrisposta ogni mese direttamente in favore dei rispettivi figli, entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla data della domanda. Il padre contribuirà inoltre al mantenimento diretto della figlia , maggiorenne Per_4 ma non economicamente autonoma, con lui convivente.
Disporre che le spese extra-contributo vengano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore, secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con riserva di rassegnare ulteriori conclusioni, anche in via riconvenzionale e di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi di prova
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato avanti il Tribunale di Lecco in data 05.06.2025, il sig. Parte_1 conveniva avanti all'intestato Tribunale la signora al fine di ottenere
[...] Controparte_1 la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in data 25.06.1999 a Nueva San DO (El
DO) e trascritto in Italia nel Comune di Olginate quale atto n. 1, parte 2, serie C, anno 2013 in regime di separazione dei beni.
Dall'unione coniugale nascevano tre figli: nata a [...] il [...], Persona_5
nato a [...] il [...], e nata Persona_6 Persona_7 Persona_5
a Merate (LC), il 30.03.2007, tutti oggi maggiorenni ma non economicamente autonomi.
Il ricorrente deduceva che dopo la cessazione della convivenza, avvenuta nel 2018, in data 3.7.2020 il
Tribunale di Lecco aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale sita in Olginate, Via Senatore Pietro Amigoni n. 18 alla moglie, con versamento integrale delle rate del mutuo e degli oneri condominiali per detto immobile a suo esclusivo carico in qualità di unica proprietaria, affidamento dei figli minori all'Ente con collocamento presso la madre, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori come da decreto del pagina 2 di 7 Tribunale per i Minorenni di Milano del 22.10-6.11/2019; visite padre/figli a fine settimana alternati e due pomeriggi infrasettimanali, versamento assegno ordinario di mantenimento a carico del padre di
€uro 400/00= mensili per ciascun figlio (totale €uro 1.200,00), con rivalutazione Istat, comprensivo delle spese straordinarie, mediche e scolastiche (eccetto il corso musicale per la figlia da Per_4 ripartire al 50%) ed eccetto le spese odontoiatriche, ortodontiche e oculistiche non coperte dal SSN, cure termali fisioterapiche, farmaci particolari, spese universitarie e spese di viaggi di studio all'estero e gite della durata superiore ad un giorno da dividere al 50%; diritto a percepire gli assegni familiari in capo alla signora CP_1
Il signor ricorreva, quindi, avanti l'intestato Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del Pt_1 matrimonio, deducendo la sussistenza dei presupposti previsti dalla Legge ai fini dell'accoglimento della domanda di divorzio, atteso che a seguito della separazione le parti non si erano riconciliate ed avevano vissuto separatamente, venendo meno ogni comunione morale e materiale tra loro.
Il ricorrente dava altresì atto nel proprio ricorso introduttivo che, in data 22.10.2019, il Tribunale per i
Minorenni di Milano aveva emesso il provvedimento definitivo del procedimento N. 2680/12 RG, dichiarando il non luogo a provvedere per vista la raggiunta maggiore età; confermando Persona_5
l'affido dei minori e all'Ente territorialmente competente con Persona_8 Persona_6 collocamento presso la madre;
limitando la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori sotto il profilo del collocamento, sanitario ed educativo e scolastico;
incaricando l'Ente affidatario di attivare gli opportuni sostegni psicologici e psicoterapeutici con approfondimento psico-evolutivo dei minori.
Il ricorrente ha dedotto inoltre che, al momento del deposito del ricorso, tutti i figli della coppia hanno raggiunto la maggiore età ma non risultano economicamente autonomi e che i figli e Persona_5 risultano ad oggi conviventi con la madre, mentre la figlia si è trasferita Persona_6 Persona_7 nel marzo 2025 presso l'abitazione del padre, dopo aver raggiunto la maggiore età.
Precisato che non vi è stata alcuna riconciliazione e a nulla è valso qualsiasi tentativo di divorzio congiunto, il ricorrente chiedeva quindi di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, e di contribuire in forma diretta al mantenimento della figlia , ormai maggiorenne e con lui convivente, Persona_7 nonché di contribuire al mantenimento per gli altri due figli mediante il versamento di € 400,00 ciascuno, direttamente in favore degli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, non si costituiva in giudizio la signora che rimaneva contumace. CP_1
All'udienza del 14.10.2025 compariva solo il ricorrente, il quale dichiarava di essere un medico a p.
IVA, di collaborare con l'istituto la Nostra Famiglia di IS IN e con la casa di riposo di Oliveto
Lario e l'RSA di Vico Mercate, e di percepire tra i 70.000 e gli 80.000 annui in regime forfettario, pagina 3 di 7 mentre la sig.ra lavora da circa 22-23 anni presso l'hospice “Il Nespolo”, con un contratto a CP_1 tempo pieno e indeterminato e che, per quanto a sua conoscenza, il suo stipendio ammonterebbe a circa i 1400/1600 mensili. Il ricorrente inoltre confermava l'impegno a continuare a corrispondere l'importo di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio convivente con la madre, con previsione di versamento diretto ai figli di detto importo sul conto corrente intestato a ciascuno di loro;
dichiarava che non intendeva chiedere nulla alla signora a titolo di mantenimento ordinario CP_1 per la figlia , con lui convivente dal marzo 2025. Motivava la richiesta di versamento del Per_4 mantenimento direttamente ai figli maggiorenni conviventi con la madre avendo in passato nutrito dubbi circa la gestione del mantenimento corrisposto (pari al € 1.200) ad effettivo e totale beneficio dei figli, posto che in diverse occasioni i figli, nonostante l'elevata entità del mantenimento, si rivolgevano al padre chiedendogli di provvedere all'acquisto di beni di prima necessità. Segnalava peraltro che nell'abitazione della signora vivono spesso parenti della stessa. Insisteva quindi per il CP_1 pagamento del mantenimento direttamente a favore di ciascuno dei figli, già intestatari di conti correnti personali.
Il Giudice, all'esito di detta udienza, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo alla resistente, ne dichiarava la contumacia e, stante il trasferimento della figlia presso il Persona_7 padre dal marzo 2025, disponeva la revoca del versamento dell'assegno di mantenimento in favore della signora per detta figlia, posto in sede di separazione a carico del ricorrente, con CP_1 decorrenza dalla domanda.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali del ricorrente e all'udienza del
14.10.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che non ha presentato osservazioni.
La domanda del ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che si espongono.
Anzitutto, il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in data 25.06.1999 in Nueva San Controparte_1 Parte_1
DO (El DO). Sussistono, infatti, i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Ricorre altresì l'ulteriore condizione di legge ai fini dell'invocata pronunzia di divorzio, essendo la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti stata proposta dopo il decorso del termine di sei mesi di ininterrotta separazione a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per il tentativo di conciliazione.
pagina 4 di 7 Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti, divenuto ormai soltanto un mero vincolo formale, privo di qualsiasi contenuto.
Sulla domanda del ricorrente di versamento diretto del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e entrambi ormai maggiorenni ma non economicamente Persona_5 Persona_6 autosufficienti, occorre premettere che come è noto, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, potendo il Giudice, valutate le circostanze, disporre in favore di questi, se non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico.
La prole, infatti, ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Mentre il dovere di educazione si estingue al momento del compimento del diciottesimo anno da parte del figlio, l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età (non prevedendo né l'art. 30 Cost., né l'art. 147 c.c. alcuna scadenza ad essa collegata), ma ha una durata mutevole, senza rigida predeterminazione di tempo, che è soggetta alle circostanze del singolo caso. Da tempo ormai dottrina e giurisprudenza, recependo i nuovi bisogni generati dalle vicende testé ricordate, affermano in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall'habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (v. Cass. 2 settembre 1996, ri. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n.
9578; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991. n.
7295; Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147). Fino a che tale autonomia, non solo patrimoniale, non è raggiunta, l'obbligo di mantenimento spetta ai genitori (v. Cass. 7 maggio 1998, n. 4616).
In punto di contributo al mantenimento di figlio maggiorenne non ancora autonomo redditualmente va precisato inoltre che la Cassazione ha chiarito che la norma di cui all'art. 337 septies c.c., non consente dubbi sul fatto che il pagamento dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non costituisce una facoltà dell'obbligato, essendo invece il prodotto di una decisione giudiziaria (Cass. pagina 5 di 7 civ., n. 9700/2021). Infatti, il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico e tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, può essere versato, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., direttamente al figlio maggiorenne.
Inoltre, in punto versamento del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne direttamente a quest'ultimo, deve rilevarsi che l'interpretazione giurisprudenziale più oculata formatasi ha ritenuto che la locuzione normativa secondo cui il contributo al mantenimento debba essere attribuito direttamente alla prole maggiorenne, a meno che non sussistano giustificati motivi per provvedere diversamente, debba essere utilizzata dal Giudice come strumento di valutazione di tutte le circostanze della fattispecie concreta, verificando se una corresponsione diretta a mani del figlio possa o meno creare difficoltà sul piano della gestione dei suoi interessi di vita e, pertanto, senza alcun automatismo applicativo (v. Trib. Marsala, 26.2.2007).
Dal canto suo, la resistente, nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo non si è costituita in giudizio e non ha dunque proposto osservazione alcuna sul punto.
Ciò detto, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per disporre il versamento diretto da parte del padre del mantenimento ai figli e maggiorenni ma non autosufficienti, Persona_5 Persona_6 conviventi con la madre.
Inoltre, va confermata la revoca dall'obbligo di mantenimento della figlia , per le ragioni Persona_7 tutte di cui all'ordinanza emessa in data 14.10.2025 sopra riportata, a decorrere dalla domanda. Si prende atto che il ricorrente si assume integralmente l'onere di provvedere al mantenimento ordinario della figlia con sé convivente, senza avanzare domande in tal senso nei confronti della convenuta.
Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda e pertanto, pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare l'importo di
€ 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli e maggiorenni e non autosufficienti, conviventi con la madre. Detta Persona_5 Persona_6 somma verrà corrisposta ogni mese direttamente in favore dei figli mediante il versamento sul conto corrente intestato a ciascuno di essi, entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla data della domanda. Il padre contribuirà inoltre al mantenimento diretto della figlia , maggiorenne ma Per_4 non economicamente autonoma, con lui convivente.
Per quanto concerne le spese extra-contributo, in accoglimento della domanda del ricorrente, per tutti e tre i figli vengono poste nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, secondo quanto stabilito dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco.
Considerata da un lato la natura costitutiva della sentenza di divorzio e il carattere necessitato del presente giudizio e, dall'altro lato, la soccombenza della convenuta rispetto alle domande di natura pagina 6 di 7 economica svolte dal ricorrente, il Tribunale ritiene equo condannare a Controparte_1 rifondere al ricorrente la quota di ½ delle spese di lite, liquidate già in tale quota ai sensi del d.m.
147/2002 nella misura indicata in dispositivo ridotta in considerazione della complessiva attività svolta,
e compensare la restante quota di ½ .
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1 [...] in data 25.06.1999 in Nueva San DO (El DO), trascritto nel Parte_1
2013 nei registri dello stato civile del Comune di Olginate (n. 1, parte 2, serie C1, anno 2013), con ordine di annotazione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile del predetto
Comune;
2) dispone che il signor corrisponda, a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento per i figli e maggiorenni e non economicamente Persona_5 Persona_6 autosufficienti, conviventi con la madre, da versarsi direttamente ai medesimi mediante versamento sul conto corrente intestato a ciascuno di essi, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda;
3) pone a carico di entrambi i genitori in misura del 50% le spese straordinarie per i figli Per_5
e , maggiorenni e non economicamente autosufficienti,
[...] Persona_6 Persona_7 così come individuate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco;
4) condanna a rifondere a la quota di ½ Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida (già in tale quota) in € 1.500 oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
compensa la restante quota di ½ ;
5) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla annotazione della presente sentenza (n. 1, parte 2, serie C1, anno 2013, Comune di Olginate),
Lecco, 28.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
Dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 906/2025 promossa da
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
DO), il 06.06.1965 e residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Richard Martini, con elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, via a C. Cattaneo n.
42/h;
RICORRENTE
Contro
, (C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
23.08.1967 e residente in [...],
CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 14.10.2025 e di seguito riportate pagina 1 di 7 CONCLUSIONI per parte RICORRENTE
Voglia il Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1 [...] in data 25.06.1999 in Nueva (El DO), trascritto nel 2013 Parte_1 Persona_1 nei registri dello stato civile del Comune di Olginate (n. 1, parte 2, serie C1, anno 2013), con ordine di annotazione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune.
Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e maggiorenni ma non Per_2 Per_3 indipendenti economicamente, mediante il versamento diretto in favore degli stessi, ex art. 337 septies cc, di una somma mensile pari ad Euro 400,00= per ciascuno. Detta somma verrà corrisposta ogni mese direttamente in favore dei rispettivi figli, entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla data della domanda. Il padre contribuirà inoltre al mantenimento diretto della figlia , maggiorenne Per_4 ma non economicamente autonoma, con lui convivente.
Disporre che le spese extra-contributo vengano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore, secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con riserva di rassegnare ulteriori conclusioni, anche in via riconvenzionale e di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi di prova
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato avanti il Tribunale di Lecco in data 05.06.2025, il sig. Parte_1 conveniva avanti all'intestato Tribunale la signora al fine di ottenere
[...] Controparte_1 la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in data 25.06.1999 a Nueva San DO (El
DO) e trascritto in Italia nel Comune di Olginate quale atto n. 1, parte 2, serie C, anno 2013 in regime di separazione dei beni.
Dall'unione coniugale nascevano tre figli: nata a [...] il [...], Persona_5
nato a [...] il [...], e nata Persona_6 Persona_7 Persona_5
a Merate (LC), il 30.03.2007, tutti oggi maggiorenni ma non economicamente autonomi.
Il ricorrente deduceva che dopo la cessazione della convivenza, avvenuta nel 2018, in data 3.7.2020 il
Tribunale di Lecco aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale sita in Olginate, Via Senatore Pietro Amigoni n. 18 alla moglie, con versamento integrale delle rate del mutuo e degli oneri condominiali per detto immobile a suo esclusivo carico in qualità di unica proprietaria, affidamento dei figli minori all'Ente con collocamento presso la madre, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori come da decreto del pagina 2 di 7 Tribunale per i Minorenni di Milano del 22.10-6.11/2019; visite padre/figli a fine settimana alternati e due pomeriggi infrasettimanali, versamento assegno ordinario di mantenimento a carico del padre di
€uro 400/00= mensili per ciascun figlio (totale €uro 1.200,00), con rivalutazione Istat, comprensivo delle spese straordinarie, mediche e scolastiche (eccetto il corso musicale per la figlia da Per_4 ripartire al 50%) ed eccetto le spese odontoiatriche, ortodontiche e oculistiche non coperte dal SSN, cure termali fisioterapiche, farmaci particolari, spese universitarie e spese di viaggi di studio all'estero e gite della durata superiore ad un giorno da dividere al 50%; diritto a percepire gli assegni familiari in capo alla signora CP_1
Il signor ricorreva, quindi, avanti l'intestato Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del Pt_1 matrimonio, deducendo la sussistenza dei presupposti previsti dalla Legge ai fini dell'accoglimento della domanda di divorzio, atteso che a seguito della separazione le parti non si erano riconciliate ed avevano vissuto separatamente, venendo meno ogni comunione morale e materiale tra loro.
Il ricorrente dava altresì atto nel proprio ricorso introduttivo che, in data 22.10.2019, il Tribunale per i
Minorenni di Milano aveva emesso il provvedimento definitivo del procedimento N. 2680/12 RG, dichiarando il non luogo a provvedere per vista la raggiunta maggiore età; confermando Persona_5
l'affido dei minori e all'Ente territorialmente competente con Persona_8 Persona_6 collocamento presso la madre;
limitando la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori sotto il profilo del collocamento, sanitario ed educativo e scolastico;
incaricando l'Ente affidatario di attivare gli opportuni sostegni psicologici e psicoterapeutici con approfondimento psico-evolutivo dei minori.
Il ricorrente ha dedotto inoltre che, al momento del deposito del ricorso, tutti i figli della coppia hanno raggiunto la maggiore età ma non risultano economicamente autonomi e che i figli e Persona_5 risultano ad oggi conviventi con la madre, mentre la figlia si è trasferita Persona_6 Persona_7 nel marzo 2025 presso l'abitazione del padre, dopo aver raggiunto la maggiore età.
Precisato che non vi è stata alcuna riconciliazione e a nulla è valso qualsiasi tentativo di divorzio congiunto, il ricorrente chiedeva quindi di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, e di contribuire in forma diretta al mantenimento della figlia , ormai maggiorenne e con lui convivente, Persona_7 nonché di contribuire al mantenimento per gli altri due figli mediante il versamento di € 400,00 ciascuno, direttamente in favore degli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, non si costituiva in giudizio la signora che rimaneva contumace. CP_1
All'udienza del 14.10.2025 compariva solo il ricorrente, il quale dichiarava di essere un medico a p.
IVA, di collaborare con l'istituto la Nostra Famiglia di IS IN e con la casa di riposo di Oliveto
Lario e l'RSA di Vico Mercate, e di percepire tra i 70.000 e gli 80.000 annui in regime forfettario, pagina 3 di 7 mentre la sig.ra lavora da circa 22-23 anni presso l'hospice “Il Nespolo”, con un contratto a CP_1 tempo pieno e indeterminato e che, per quanto a sua conoscenza, il suo stipendio ammonterebbe a circa i 1400/1600 mensili. Il ricorrente inoltre confermava l'impegno a continuare a corrispondere l'importo di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio convivente con la madre, con previsione di versamento diretto ai figli di detto importo sul conto corrente intestato a ciascuno di loro;
dichiarava che non intendeva chiedere nulla alla signora a titolo di mantenimento ordinario CP_1 per la figlia , con lui convivente dal marzo 2025. Motivava la richiesta di versamento del Per_4 mantenimento direttamente ai figli maggiorenni conviventi con la madre avendo in passato nutrito dubbi circa la gestione del mantenimento corrisposto (pari al € 1.200) ad effettivo e totale beneficio dei figli, posto che in diverse occasioni i figli, nonostante l'elevata entità del mantenimento, si rivolgevano al padre chiedendogli di provvedere all'acquisto di beni di prima necessità. Segnalava peraltro che nell'abitazione della signora vivono spesso parenti della stessa. Insisteva quindi per il CP_1 pagamento del mantenimento direttamente a favore di ciascuno dei figli, già intestatari di conti correnti personali.
Il Giudice, all'esito di detta udienza, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo alla resistente, ne dichiarava la contumacia e, stante il trasferimento della figlia presso il Persona_7 padre dal marzo 2025, disponeva la revoca del versamento dell'assegno di mantenimento in favore della signora per detta figlia, posto in sede di separazione a carico del ricorrente, con CP_1 decorrenza dalla domanda.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali del ricorrente e all'udienza del
14.10.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che non ha presentato osservazioni.
La domanda del ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che si espongono.
Anzitutto, il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in data 25.06.1999 in Nueva San Controparte_1 Parte_1
DO (El DO). Sussistono, infatti, i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Ricorre altresì l'ulteriore condizione di legge ai fini dell'invocata pronunzia di divorzio, essendo la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti stata proposta dopo il decorso del termine di sei mesi di ininterrotta separazione a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per il tentativo di conciliazione.
pagina 4 di 7 Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti, divenuto ormai soltanto un mero vincolo formale, privo di qualsiasi contenuto.
Sulla domanda del ricorrente di versamento diretto del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e entrambi ormai maggiorenni ma non economicamente Persona_5 Persona_6 autosufficienti, occorre premettere che come è noto, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, potendo il Giudice, valutate le circostanze, disporre in favore di questi, se non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico.
La prole, infatti, ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Mentre il dovere di educazione si estingue al momento del compimento del diciottesimo anno da parte del figlio, l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età (non prevedendo né l'art. 30 Cost., né l'art. 147 c.c. alcuna scadenza ad essa collegata), ma ha una durata mutevole, senza rigida predeterminazione di tempo, che è soggetta alle circostanze del singolo caso. Da tempo ormai dottrina e giurisprudenza, recependo i nuovi bisogni generati dalle vicende testé ricordate, affermano in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall'habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (v. Cass. 2 settembre 1996, ri. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n.
9578; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991. n.
7295; Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147). Fino a che tale autonomia, non solo patrimoniale, non è raggiunta, l'obbligo di mantenimento spetta ai genitori (v. Cass. 7 maggio 1998, n. 4616).
In punto di contributo al mantenimento di figlio maggiorenne non ancora autonomo redditualmente va precisato inoltre che la Cassazione ha chiarito che la norma di cui all'art. 337 septies c.c., non consente dubbi sul fatto che il pagamento dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non costituisce una facoltà dell'obbligato, essendo invece il prodotto di una decisione giudiziaria (Cass. pagina 5 di 7 civ., n. 9700/2021). Infatti, il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico e tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, può essere versato, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., direttamente al figlio maggiorenne.
Inoltre, in punto versamento del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne direttamente a quest'ultimo, deve rilevarsi che l'interpretazione giurisprudenziale più oculata formatasi ha ritenuto che la locuzione normativa secondo cui il contributo al mantenimento debba essere attribuito direttamente alla prole maggiorenne, a meno che non sussistano giustificati motivi per provvedere diversamente, debba essere utilizzata dal Giudice come strumento di valutazione di tutte le circostanze della fattispecie concreta, verificando se una corresponsione diretta a mani del figlio possa o meno creare difficoltà sul piano della gestione dei suoi interessi di vita e, pertanto, senza alcun automatismo applicativo (v. Trib. Marsala, 26.2.2007).
Dal canto suo, la resistente, nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo non si è costituita in giudizio e non ha dunque proposto osservazione alcuna sul punto.
Ciò detto, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per disporre il versamento diretto da parte del padre del mantenimento ai figli e maggiorenni ma non autosufficienti, Persona_5 Persona_6 conviventi con la madre.
Inoltre, va confermata la revoca dall'obbligo di mantenimento della figlia , per le ragioni Persona_7 tutte di cui all'ordinanza emessa in data 14.10.2025 sopra riportata, a decorrere dalla domanda. Si prende atto che il ricorrente si assume integralmente l'onere di provvedere al mantenimento ordinario della figlia con sé convivente, senza avanzare domande in tal senso nei confronti della convenuta.
Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda e pertanto, pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare l'importo di
€ 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli e maggiorenni e non autosufficienti, conviventi con la madre. Detta Persona_5 Persona_6 somma verrà corrisposta ogni mese direttamente in favore dei figli mediante il versamento sul conto corrente intestato a ciascuno di essi, entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla data della domanda. Il padre contribuirà inoltre al mantenimento diretto della figlia , maggiorenne ma Per_4 non economicamente autonoma, con lui convivente.
Per quanto concerne le spese extra-contributo, in accoglimento della domanda del ricorrente, per tutti e tre i figli vengono poste nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, secondo quanto stabilito dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco.
Considerata da un lato la natura costitutiva della sentenza di divorzio e il carattere necessitato del presente giudizio e, dall'altro lato, la soccombenza della convenuta rispetto alle domande di natura pagina 6 di 7 economica svolte dal ricorrente, il Tribunale ritiene equo condannare a Controparte_1 rifondere al ricorrente la quota di ½ delle spese di lite, liquidate già in tale quota ai sensi del d.m.
147/2002 nella misura indicata in dispositivo ridotta in considerazione della complessiva attività svolta,
e compensare la restante quota di ½ .
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1 [...] in data 25.06.1999 in Nueva San DO (El DO), trascritto nel Parte_1
2013 nei registri dello stato civile del Comune di Olginate (n. 1, parte 2, serie C1, anno 2013), con ordine di annotazione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile del predetto
Comune;
2) dispone che il signor corrisponda, a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento per i figli e maggiorenni e non economicamente Persona_5 Persona_6 autosufficienti, conviventi con la madre, da versarsi direttamente ai medesimi mediante versamento sul conto corrente intestato a ciascuno di essi, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda;
3) pone a carico di entrambi i genitori in misura del 50% le spese straordinarie per i figli Per_5
e , maggiorenni e non economicamente autosufficienti,
[...] Persona_6 Persona_7 così come individuate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco;
4) condanna a rifondere a la quota di ½ Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida (già in tale quota) in € 1.500 oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
compensa la restante quota di ½ ;
5) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla annotazione della presente sentenza (n. 1, parte 2, serie C1, anno 2013, Comune di Olginate),
Lecco, 28.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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