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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 113/2024
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 113/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 18 febbraio 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per 'avv. CERRATO MARIANNA, oggi sostituito dall'avv. BARABASCHI Parte_1
CHIARA
Per la dott,.ssa , che deposita delega Controparte_1 Controparte_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi, memorie depositate e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 350 c.p.c. e
281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 113/2024 promossa da:
C.F. ), con sede in Eboli (Sa) alla località Pezza Grande, snc - Parte_1 P.IVA_1
84025, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata difesa dall'avv. MARIANNA
CERRATO del Foro di Nocera Inferiore, ed elettivamente domiciliata nel di lei studio sito in Fisciano
(Sa), alla via Del Progresso, 68 – 84084;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO (c.f. , P.IVA_3 presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Brescia, via Santa Caterina n. 6;
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello Parte_2 avverso la sentenza n. n. 232/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di nel procedimento n. CP_1
1646/2023 RG, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, valutare le mosse censure e, alla luce di quanto sopra argomentato e dedotto, fissando udienza di comparizione da comunicare alle parti: in riforma e/o annullamento della sentenza in epigrafe indicata, accogliere l'appello e la domanda originariamente proposta con ricorso e per l'effetto, sulla base della valutazionedella prova (nel merito) e della documentazione prodotta in prime cure ed in riforma, dichiarare la nullità e
l'illegittimità della stessa, perché emessa in violazione di legge, ne iriguardi della ricorrente, come indicato nel ricorso introduttivo, declarare l'annullamentodei provvedimenti impugnato e delle sanzioni pecuniarie irrogate, condannarsi al pagamento delle spese processuali, di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ex art 93 c.p.c. al procuratore che si dichiara antistatario”.
Con decreto del 20/2/2024, il Giudice ha fissato ex art. 435 c.p.c. l'udienza di discussione, assegnando alla parte appellante termine per la notifica del ricorso e del decreto nei confronti dell'appellato.
Si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo di respingersi l'appello e Controparte_1 confermare i verbali opposti, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio. Disposta l'acquisizione del fascicolo di prime cure, il Giudice ha fissato l'udienza per la discussione finale e per la pronuncia della sentenza, così, all'udienza del 18/2/2025, il Giudice, sentiti i difensori pagina 2 di 4 delle parti, ha dato lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza – allegata al verbale di causa – ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
L'odierna appellante ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione del Prefetto –
[...]
n. 123/2023 del 28/04/2023 di cui ai verbali di accertamento Controparte_3 infrazione dell'art. 179, commi 2 e 9, del D. l.vo 285/1992 PTR2585000312, PTR2585000214,
PTR2585000315, PTR2585000316, PTR2585000317, PTR2585000318, PTR2585000319,
PTR2585000320, PTR2585000322, PTR2585000321 del 30/06/2022 della Polizia Stradale di con applicazione della sanzione pecuniaria complessiva di euro 17.732,00. CP_1
Con unico motivo, la società ha impugnato la decisione del Giudice di Pace di Parte_1 CP_1
(sent. n. 232/2023) nella parte in cui ha escluso l'applicazione in via analogica al caso in esame di quanto disposto dalla C.G.U.E. con la sentenza del 24/3/2021 nelle cause riunite C-870/19 e C-871/19, secondo cui “L'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006, e l'articolo 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto
a un controllo, dei fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un'infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un'unica sanzione”. L'appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata. L'art. 179 cod. strada costituisce attuazione del Regolamento CEE n. 3821/85, modificato dal
Regolamento CEE n. 561/2006.
Tuttavia, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, la statuizione della Corte di Giustizia non può dirsi applicabile al caso di specie, e ciò in quanto il caso oggi in esame riguarda un'infrazione - l'uso di una carta del conducente invalida ed appartenente ad altro soggetto - diversa quella di cui alla sentenza citata (ex art. 15 par. 7 Reg. 3821/1985), riguardante invece la mancata presentazione da parte del conducente delle registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 28 giorni precedenti.
Mentre allora, con riferimento al caso esaminato dalla Corte di Giustizia, è perfettamente logico e coerente dedurre che si sia trattato di un'unica violazione della norma, ossia di un'unica omessa presentazione dei documenti (seppure riferita ai 28 giorni precedenti e seppure siano state riscontrate violazioni di tenuta dei registri per diversi giorni), diversamente nel caso di specie sono venute in rilievo più condotte attive illecite commesse in tempi diversi, seppure accertate nel corso del medesimo controllo.
In altre parole, nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia, si è trattato di un'unica infrazione del regolamento, mentre nel caso di specie di più infrazioni, cui logicamente conseguono più sanzioni.
Non è quindi possibile prospettare alcuna applicazione anche analogica del disposto della sentenza citata al caso di specie.
La sentenza impugnata va quindi confermata.
Le spese del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (individuato nell'importo della sanzione irrogata) e dell'attività
pagina 3 di 4 svolta dalle parti, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornati con successive modificazioni.
Infine, secondo l'art. 13, coma 1 quater, D.P.R. 115/2002, “Quando l'impugnazione, anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione, a norma del successivo comma 18, si applica ai procedimenti civili di impugnazione iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, e dovrà essere quindi applicata anche nei confronti dell'odierna appellante.
Non ricorrono invece i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al ruolo con il n. 113/2024
R.G., così statuisce:
RIGETTA l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_2 per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza n. 232/2023 emessa dal Giudice di Pace di
CP_1
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla Parte_2
le spese del presente grado di appello, che si liquidano in euro 2.906,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, coma 1 quater, D.P.R. 115/2002, primo periodo, per l'obbligo di pagamento, da parte di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Cremona, 18 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 113/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 18 febbraio 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per 'avv. CERRATO MARIANNA, oggi sostituito dall'avv. BARABASCHI Parte_1
CHIARA
Per la dott,.ssa , che deposita delega Controparte_1 Controparte_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi, memorie depositate e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 350 c.p.c. e
281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 113/2024 promossa da:
C.F. ), con sede in Eboli (Sa) alla località Pezza Grande, snc - Parte_1 P.IVA_1
84025, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata difesa dall'avv. MARIANNA
CERRATO del Foro di Nocera Inferiore, ed elettivamente domiciliata nel di lei studio sito in Fisciano
(Sa), alla via Del Progresso, 68 – 84084;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO (c.f. , P.IVA_3 presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Brescia, via Santa Caterina n. 6;
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello Parte_2 avverso la sentenza n. n. 232/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di nel procedimento n. CP_1
1646/2023 RG, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, valutare le mosse censure e, alla luce di quanto sopra argomentato e dedotto, fissando udienza di comparizione da comunicare alle parti: in riforma e/o annullamento della sentenza in epigrafe indicata, accogliere l'appello e la domanda originariamente proposta con ricorso e per l'effetto, sulla base della valutazionedella prova (nel merito) e della documentazione prodotta in prime cure ed in riforma, dichiarare la nullità e
l'illegittimità della stessa, perché emessa in violazione di legge, ne iriguardi della ricorrente, come indicato nel ricorso introduttivo, declarare l'annullamentodei provvedimenti impugnato e delle sanzioni pecuniarie irrogate, condannarsi al pagamento delle spese processuali, di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ex art 93 c.p.c. al procuratore che si dichiara antistatario”.
Con decreto del 20/2/2024, il Giudice ha fissato ex art. 435 c.p.c. l'udienza di discussione, assegnando alla parte appellante termine per la notifica del ricorso e del decreto nei confronti dell'appellato.
Si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo di respingersi l'appello e Controparte_1 confermare i verbali opposti, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio. Disposta l'acquisizione del fascicolo di prime cure, il Giudice ha fissato l'udienza per la discussione finale e per la pronuncia della sentenza, così, all'udienza del 18/2/2025, il Giudice, sentiti i difensori pagina 2 di 4 delle parti, ha dato lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza – allegata al verbale di causa – ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
L'odierna appellante ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione del Prefetto –
[...]
n. 123/2023 del 28/04/2023 di cui ai verbali di accertamento Controparte_3 infrazione dell'art. 179, commi 2 e 9, del D. l.vo 285/1992 PTR2585000312, PTR2585000214,
PTR2585000315, PTR2585000316, PTR2585000317, PTR2585000318, PTR2585000319,
PTR2585000320, PTR2585000322, PTR2585000321 del 30/06/2022 della Polizia Stradale di con applicazione della sanzione pecuniaria complessiva di euro 17.732,00. CP_1
Con unico motivo, la società ha impugnato la decisione del Giudice di Pace di Parte_1 CP_1
(sent. n. 232/2023) nella parte in cui ha escluso l'applicazione in via analogica al caso in esame di quanto disposto dalla C.G.U.E. con la sentenza del 24/3/2021 nelle cause riunite C-870/19 e C-871/19, secondo cui “L'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006, e l'articolo 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto
a un controllo, dei fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un'infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un'unica sanzione”. L'appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata. L'art. 179 cod. strada costituisce attuazione del Regolamento CEE n. 3821/85, modificato dal
Regolamento CEE n. 561/2006.
Tuttavia, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, la statuizione della Corte di Giustizia non può dirsi applicabile al caso di specie, e ciò in quanto il caso oggi in esame riguarda un'infrazione - l'uso di una carta del conducente invalida ed appartenente ad altro soggetto - diversa quella di cui alla sentenza citata (ex art. 15 par. 7 Reg. 3821/1985), riguardante invece la mancata presentazione da parte del conducente delle registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 28 giorni precedenti.
Mentre allora, con riferimento al caso esaminato dalla Corte di Giustizia, è perfettamente logico e coerente dedurre che si sia trattato di un'unica violazione della norma, ossia di un'unica omessa presentazione dei documenti (seppure riferita ai 28 giorni precedenti e seppure siano state riscontrate violazioni di tenuta dei registri per diversi giorni), diversamente nel caso di specie sono venute in rilievo più condotte attive illecite commesse in tempi diversi, seppure accertate nel corso del medesimo controllo.
In altre parole, nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia, si è trattato di un'unica infrazione del regolamento, mentre nel caso di specie di più infrazioni, cui logicamente conseguono più sanzioni.
Non è quindi possibile prospettare alcuna applicazione anche analogica del disposto della sentenza citata al caso di specie.
La sentenza impugnata va quindi confermata.
Le spese del giudizio di secondo grado seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (individuato nell'importo della sanzione irrogata) e dell'attività
pagina 3 di 4 svolta dalle parti, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornati con successive modificazioni.
Infine, secondo l'art. 13, coma 1 quater, D.P.R. 115/2002, “Quando l'impugnazione, anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione, a norma del successivo comma 18, si applica ai procedimenti civili di impugnazione iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, e dovrà essere quindi applicata anche nei confronti dell'odierna appellante.
Non ricorrono invece i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al ruolo con il n. 113/2024
R.G., così statuisce:
RIGETTA l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_2 per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza n. 232/2023 emessa dal Giudice di Pace di
CP_1
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla Parte_2
le spese del presente grado di appello, che si liquidano in euro 2.906,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, coma 1 quater, D.P.R. 115/2002, primo periodo, per l'obbligo di pagamento, da parte di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Cremona, 18 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
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