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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 24/10/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3006/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. NC US, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3006/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con il patrocinio dell'avv. KRITZINGER ALEXANDER ed elettivamente domiciliata in VIA
[...]
PERATHONER 31 NO presso il difensore;
- parte attrice - contro
C.F. , Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore e con il patrocinio degli avv.ti PADOVAN SIMONE
e LI GI ed elettivamente domiciliata in VIA M. LONGON 4 NO presso i difensori;
- parte convenuta -
in punto: Immissioni ex art. 844 c.c. - Adempimento contrattuale - risarcimento del danno causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 23/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice : Parte_1
“Möge das angerufene Gericht, in Person des zu ernennenden Richters, bei Abweisung aller anderslautenden Anträge und Einreden,
1) in der Hauptsache
1.1. feststellen und erklären, dass von der Beklagten LECK OHG des ER GI und NE
EB & Co., als Betreiberin des Gastlokals „Luislkeller“ in Wolkenstein, Mëisulesstr. Nr. 270, die
pagina 1 di 13 Umgebung störende und im Sinne des Art. 844 ZGB nicht tolerierbare und/oder gesundheitsgefährdende Lärmquellen und somit nicht erlaubte Immissionen ausgehen,
1.2. und folglich die Schließung des Gastlokals „Luislkeller“ anordnen bzw. CP_4
1.3. der Beklagten OHG des ER GI und NE EB & Co., anordnen und CP_3 verfügen, sämtliche die Umgebung störenden, vom Luislkeller ausgehenden und im Sinne des Art. 844
ZGB nicht tolerierbaren und/oder gesundheitsgefährdenden von der Beklagten ausgehenden
Lärmquellen und somit nicht erlaubte Immissionen unverzüglich einzustellen, und dabei insbesondere:
1.3.1. die Musik im ab 20 Uhr oder untergeordnet ab 22 Uhr abends bis zur Schließung des Persona_1
Lokals vollständig auszuschalten bzw. ab der verfügten Uhrzeit keine Musik mehr zu spielen, bzw. jede andere geeignete Maßnahme ergreifen, die die Abstellung der Musik als Lärmquelle zur Folge hat;
1.3.2. den des Notausgangs zum Parkplatz des Hotels , so wie auf den Per_2 Per_3 hinterlegten Fotos und Videos dargestellt, als Ausgang zum Raucherbereich des Luislkeller, unverzüglich zu unterbinden und den Personen untersagen, dass sie sich vor diesem Per_4 aufhalten dürfen; zu diesem Zweck soll diese Tür durch einen bewacht oder mit einer Per_5 ausgestattet werden;
Persona_6
1.3.3. im Bereich vor demselben Notausgang sämtliche Tische, , Heizgeräte und Per_7 Persona_8 andere Gegenstände unverzüglich zu entfernen, die die Gäste des Luislkeller dazu verleiten, sich in diesem aufzuhalten, sowie dort sowie auf der der Notausgangstüre gut sichtbare Per_9 Per_10 und große und in deutscher, italienischer und englischer Sprache verfasste Schilder anzubringen, dass der Notausgang nicht benutzt werden darf (außer in Notfällen) und dass der Aufenthalt vor dem
Notausgang untersagt ist;
1.3.4. festzulegen, dass das Spielen von Musik im Luislkeller nach der verfügten Uhrzeit erst wieder erlaubt ist, wenn die von einem Techniker vorzuschlagenden Maßnahmen ( , Per_11
Lärmschutzwände usw.) vollständig umgesetzt und von demselben Techniker als regelkonform errichtet erklärt worden sind, sodass der Lärm danach die geltenden Grenzwerte einhält;
1.3.5. jede andere Maßnahme zu verfügen, welche geeignet bzw. notwendig ist, um die unerträgliche
Lärmbelästigung beim Hotel The Laurin künftig und dauerhaft zu unterbinden;
1.4. der Beklagten weiters anordnen, sich darüber hinaus und mit Bezug auf den Rest an die
Vereinbarung vom 13.01.2011 (Dok. 4) ; CP_5
1.5. für jede Missachtung der zu erlassenden richterlichen Anordnungen Geldstrafen gemäß Art. 614- bis ZPO festlegen, die vonseiten der Beklagten an die Klägerin zu zahlen sind;
1.6. feststellen und erklären, dass aus dem verfahrensgegenständlichen Sachverhalt der Klägerin Hotel
Laurin GmbH, rechtswidrige Schäden vermögensrechtlicher Natur zugefügt wurden, welche der
Beklagten LECK OHG des ER GI und anzulasten und somit von Controparte_3 pagina 2 di 13 ihr zu ersetzen sind;
1.7. dementsprechend die Beklagte LECK OHG des ER GI und
NE EB & Co., verurteilen, der Klägerin Hotel Laurin GmbH, die infolge der
Lärmbelästigungen entstandenen Schäden zu ersetzen, deren Höhe nach Billigkeit festgesetzt werden möge, welcher hier, lediglich um Einwände zu vermeiden, in der Höhe von Euro 20.000,00 angegeben wird;
2.1 in jedem Fall die Beklagte LECK OHG des ER GI und NE dazu CP_3 verurteilen, der Klägerin Hotel Laurin GmbH, die zu erstatten, einschließlich der CP_6
Kosten des eventuellen Amtsgutachters und des eigenen Parteigutachters”
In via istruttoria come in atti per la parte convenuta Controparte_7
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa allegazione, eccezione o domanda disattesa e reietta, così giudicare:
In via preliminare
1. Accertare che, in ogni caso, ogni eventuale diritto azionato dall'attrice in forza dell'accordo di data
13.01.2011 è prescritto.
In via principale
2. In forza di quanto esposto in atti, respingere comunque ogni domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad accessori di legge”
In via istruttoria come da memoria istruttoria.
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. La società attrice è proprietaria e gestrice dell'Hotel “The Laurin” di Selva di Val Controparte_1
Gardena in Strada Meisules nr. 278. La società convenuta Controparte_3
è proprietaria e gestrice del locale “doposci” posto nelle immediate
[...] Persona_1 vicinanze in Strada Meisules nr. 270.
Nella presente vertenza l'attrice richiede inibitoria e risarcimento del danno patrimoniale in applicazione dell'art. 844 c.c. nei confronti della convenuta in relazione alle immissioni rumorose, eccedenti la normale tollerabilità, provenienti dal Persona_1
allega in particolare che, specie nel corso dell'alta stagione turistica, la musica Controparte_1 proveniente dal locale e gli schiamazzi degli avventori arrecherebbero disturbo al riposo Persona_1
pagina 3 di 13 degli ospiti dell'impresa alberghiera, con conseguente danno patrimoniale consistente nella perdita di pernottamenti per partenze anticipate dei clienti insoddisfatti e negativo ritorno d'immagine con pregiudizio ai futuri guadagni. Il sarebbe del resto inadempiente rispetto agli obblighi Persona_1 previsti dall' “accordo di transazione” del 13/1/2011 (doc. 4 di parte attrice), accordo che prevedeva l'adozione di misure dirette a ridurre l'inquinamento acustico da parte del locale “doposci” come:
“... eliminare durante l'orario di apertura del le maniglie delle finestre;
Persona_1
... dotare le porte di uscita diretta dal locale verso l'area che confina con il di un sistema di CP_2 chiusura automatica;
... apporre sulla porta antincendio situata sul retro del locale (che non dovrà in alcun modo consentire
l'accesso dall'esterno) un cartello ben visibile che trattasi di uscita di emergenza da usarsi solo in caso di necessità;
... eliminare i tavolini posti sul retro, posizionati oltre la tenda installata dai gestori, nonché le panche ivi esistenti ed a non posizionarne altri né arredi che possano consentire agli avventori del locale di stazionare all'esterno dello stesso;
... spegnere dalle ore 22:00 in poi tutte le insegne illuminate poste sul retro del locale, che segnalano il locale , e ... non installare altre sul retro del locale;
... Persona_1
... eliminare qualsiasi fonte di rumore all'esterno del locale, ovvero casse acustiche”,
nonché incaricare il personale di sala della vigilanza sul rispetto da parte della clientela delle regole di comportamento civile.
Costituitasi in giudizio la convenuta ha Controparte_3 eccepito la prescrizione delle obbligazioni derivanti dall'accordo stipulato nel 2011, contestando inoltre di essere responsabile di emissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità, anche tenuto conto del contesto ad alta vocazione turistica di Selva di Val Gardena, ove il rappresenta storico ed Persona_1 irrinunciabile punto di ritrovo per turisti e residenti. La difesa di parte convenuta evidenzia poi come la richiesta risarcitoria risulti priva di supporto probatorio, sia in relazione all'an sia in relazione al quantum.
Nel corso del procedimento è stata assunta consulenza tecnica d'ufficio acustica con l'ausilio dell'Ing.
Successivamente la causa, ritenuta sufficientemente istruita, è stata discussa ai sensi Testimone_1 dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23/10/2025, previo deposito di memorie difensive autorizzate,
e trattenuta in decisione.
Il presente provvedimento emesso all'esito di procedimento bilingue italiano-tedesco viene redatto pagina 4 di 13 unicamente nella lingua italiana, avendo parte rinunciato alla redazione della Controparte_1 sentenza nella propria lingua processuale tedesca all'udienza del 18/9/2025 (cfr. art. 20, comma XII,
Decreto del Presidente della Repubblica - 15/07/1988, n. 574).
2. Le domande dispiegate da parte attrice nei confronti della società convenuta Controparte_1 [...] sono fondate nei termini che seguono. Controparte_3
2.1. L'art. 844 c.c. prevede: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, poi “l'azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'eliminazione delle cause delle immissioni - che rientra tra quelle negatorie, di natura reale, a tutela della proprietà - deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono quando sia volta ad accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse (vedi "ex multis" Cass. 8-3-1982 n. 1469; Cass. 23-3-1996
n. 2598), e che cumulativamente ad essa può essere introdotta l'azione per la responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale che sia derivato dalle immissioni stesse (Cass. S.U. 15-10-1998 n. 10186 ; Cass. 2-6-2000 n. 7420)” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 27/02/2013, n. 4848).
2.2. Nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio condivisibile, priva di errori logici o di altra natura, che prende integralmente posizione in merito alle osservazioni di parte ed alla quale in questa sede si rinvia integralmente (Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, n.11075 e v. anche Cassazione civile sez. II - 31/08/2018, n. 21504 “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte”) ha stabilito che “il disturbo dato dall'attività del locale ha provocato, il Persona_1 superamento dei limiti - 12 dB(A) con un limite pari a 3 dB(A) fissato dalla normativa vigente (cfr
DPCM 14/11/1997 art 4)” (v. nota depositata il 16/7/2025 e cfr. relazione di consulenza dd. 20/5/2025
“La Normale Tollerabilità è pari a 3 dB(A): 49,0 dB(A) + 3 = 52,0 dB(A) Ad eccezione di poche
pagina 5 di 13 giornate, come già evidenziato in precedenza, il livello di 52 dB(A) viene quasi sempre superato”).
Il CTU all'esito di “misurazioni si sono susseguite nell'arco di più di 50 giornate con più strumenti” (ibidem) ha potuto così riscontrare il grave superamento delle soglie di tolleranza (e tollerabilità) secondo i parametri normativi vigenti che, pur stabiliti a presidio della quiete pubblica, costituiscono parametro significativo al fine delle valutazioni richieste dall'art. 844 c.c. nei rapporti tra privati (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/08/2011, n.17051), il tutto avuto riguardo al concreto contesto
(“condizione dei luoghi”) appartenente alla classe III del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Selva di Val Gardena (v. pag. 18 della relazioni di consulenza depositata il 22/5/2025).
Invero, ad ulteriormente corroborare la conclusione raggiunta all'esito dell'approfondimento tecnico, va rammentato che la situazione lamentata in questa sede da parte attrice è già stata nel recente passato portata all'attenzione dell'Autorità giudiziaria ai più limitati fini di azioni cautelari e di un'azione risarcitoria relativa a fatti del dicembre 2013. I verbali redatti ed i provvedimenti assunti in tali sedi integrano quindi prove atipiche rilevanti rispetto all'odierna decisione (Cassazione civile sez. I,
25/05/2016, n.10825).
Con sentenza nr. 188/2017 nel procedimento sub RG 522/2014 del Tribunale di Bolzano (Giudice
AR – doc. 22 di parte attrice) la società veniva condannata a risarcire danni al titolare CP_3 dell' per Euro 4.824,78 in relazione all'inadempimento da parte della gestione del CP_1 del citato accordo transattivo del 2011. In tale sede erano riferite le lamentele dei clienti e Persona_1 veniva dato atto delle partenze anticipate dovute alle fastidiose immissioni rumorose già allora
(dicembre 2013) promananti dal locale notturno di parte convenuta (cfr. deposizione del maresciallo riportata nel provvedimento: “Il giorno dopo il trambusto ho parlato con il sig. , Tes_2 Parte_2
c'era anche la moglie e figlio, perché sono stato chiamato dal gestore dell'albergo . Ho parlato CP_1 con lo in inglese e si sono lamentati che nella loro stanza, che dava verso il , la CP_8 Persona_1 sera prima c'era un forte rumore che impediva di dormire, in particolare ai bambini. era CP_9 estremamente arrabbiato e voleva lasciare la struttura;
non ho poi controllato se avesse lasciato anticipatamente l'albergo e non ero presente nella notte in cui è successo. Può darsi ma non ho certezze che nella notte è intervenuto la squadra del NORM di Ortisei”).
Nel corso del procedimento cautelare sub RG 838/2023 (Giudice Tschager) veniva poi sentito il teste che riferiva: Testimone_3
“Io lavoro quale cuoco, impiegato presso la a Selva di Val Gardena, dal Parte_1 dicembre 2022. Il mio contratto di lavoro termina domani. Infatti domani vado in una frazione di
Maranello (Provincia di Modena) dove inizio – la data concreta dell'inizio lavoro non la so – un
pagina 6 di 13 nuovo lavoro come cuoco presso un'altra azienda. Per quanto riguarda i fatti di causa posso riferire quanto segue: sono stato e sono fino a domani un impiegato della . Parte_1
Lavorando li avevo e ho l'alloggio li. Nei periodi in cui avevo libero, ho frequentato diversi locali di
Selva di Val Gardena, tra cui anche il locale “ ” di cu si discute in questo procedimento. La Persona_1 problematica nasce quando vado a risposare. Si sente la musica fino a tarda notte. Con il tempo ti abitui al rumore (cosi come si abitua al rumore che abita vicino all'autostrada) e lavorando li come dipendente ti dici “Vabbè cosi è, devi cercare di adattarti.” Poi però in tarda notte la situazione si aggrava, si sentono urla, schiamazzi quali coro da stadio o canzoni, vengono rotte delle bottiglie, vengono anche alle finestre nostre, bussano contro i vetri delle nostre stanze, qualche volta succede che prendono anche le scarpe appoggiate fuori dalle finestre e gettano / portano le scarpe via buttandole per strada o in un parcheggio. Questi rumori provengono dal retro della struttura
dove dovrebbe esserci la sola uscita di emergenza del detto locale ma di fatto vi è una zona Persona_1 fumatori, dove la gente si intrattiene per fumare/bere/parlare. ADR: Avendo anche io frequentato il
so come funziona. Funziona cosi: quando il locale è aperto il casino è costante. Poi quando Persona_1 sbattono fuori la gente per chiudere il locale, questi ubriachi si allargano a macchie d'olio nel parcheggio e nei dintorni. E non è sempre uguale, nel senso che alcune volte bussano alle finestre del personale, altre volte fanno scattare la luce della porta di ingresso del personale. I rumori e le condotte che ho descritto perdurano fino alle ore 03:30 del mattino, altre volte anche solo fino alle ore
01:30 o 02:00 del mattino. ADR: Le persone che danno fastidio possono essere un gruppo di persone o anche persone singole, dipende dalla notte. Quelle che mi bussavano sul vetro erano per esempio due persone. ADR: Il rumore della musica è costante. La prima settimana che lavoravo nell'hotel non ho dormito di notte. Poi dopo, piano piano, ho capito che dovevo per forza abituarmici e quindi lo ho accettato e basta. ADR: Preciso che ho lavorato per la tanti fa e poi per ca. Parte_1
10 anni non ho lavorato più per loro ma per altri datori di lavoro. Nel dicembre 2022, dopo tanti anni, ho ricominciato a lavorare per la . L'albergo chiuderà per Pasqua e quindi Parte_1 ho deciso di andare via per dedicarmi alla mia nuova avventura a Modena. ADR: Anche 10 anni fa
c'era già questo casino, ma io avevo 10 anni di meno ed ero più tollerante. Ma se mi avesse chiesto un giudice 10 anni fa, mi sarei anche lì lamentato. Il locale è uguale a 10 anni fa, il problema Persona_1 del rumore vi era allora e vi è tuttora. ADR: La mia stanza dove dormo si trova al piano terra e affaccia sul parcheggio dell'hotel dove si affacciano la maggior parte delle camere dell'hotel e la sala ristorante. ADR: Anche 10 anni fa dormivo nel pian terreno, ma in una stanza diversa da quella attuale. E anche 10 anni fa succedeva la stessa cosa. 10 anni fa vi era un ragazzo che faceva il cameriere e aveva la stanza vicina alla mia e gli avevano “fregato” le scarpe che aveva lasciato fuori dalla finestra. ADR: Secondo me il fastidio del rumore sussiste in tutte le camere che si affacciano su pagina 7 di 13 quel lato, anche nelle camere dei piani superiori dove vi sono i clienti. ADR: Non so dire nulla di preciso su eventuali lamentele dei clienti in quanto io facevo il cuoco. Sentivo che qualche cameriere diceva che qualche cliente si era lamentato ma nulla so sul punto di conoscenza diretta. ADR: Le nostre finestre erano di notte chiuse, anche perché d'inverno fa molto freddo. E quindi il rumore della musica lo si sentiva a finestre chiuse. ADR: La musica esce dal perché le porte che Persona_1 sembrano porte di emergenza vengono aperte durante la notte continuamente quando la gente esce da quelle porte per fumare o bere qualcosa. Quando le porte sono chiuse si sente meno la musica, ma la si sente comunque. Preciso che le porte non sono spalancate ma le tengono aperte per poterci ritornare dentro il locale. Ma se vi sono 50 persone che vanno li continuamente a fumare o bere e poi rientrano, la porta di fatto è continuamente aperta. Preciso che le porte che sono li sono due. Il giudice dá atto che il teste conferma quanto esposto sul doc. 3 di parte ricorrente. ADR: Che la gente che fa il rumore siano clienti di quel locale lo desumo dal fatto che 10 anni fa frequentavo quel locale e quindi lo vedevo personalmente. 10 anni fa prima si andava dal e poi ci si spostava verso le ore Persona_1
01:00 al locale “Dali”. Ora però il locale “Dali” non c'è più e quindi si finisce al e si resta Persona_1 li. Quando mi arrabbio per il rumore mi alzo anche e mi affaccio dalla finestra e quindi ho visto di persona che la gente che faceva il rumore era gente clienti del . La gente poi fa il rumore li Persona_1 dietro al ” (doc. 16 di parte attrice – sulla capacità a testimoniare del dipendente di una delle Persona_1 parti in causa e sulla sua attendibilità v. Cass. civ., Sez. III, 06/08/2004, n. 15197).
Il Giudice del cautelare disattendeva tuttavia la richiesta avanzata in via di urgenza per carenza del requisito del periculum in mora sotto il profilo della tempistica di proposizione della domanda in rapporto al periodo di effettiva apertura del (“Una volta però appurato all'udienza del Persona_1
04/05/2023 che la resistente (ed il punto è pacifico tra le parti) chiude il proprio esercizio dal
10/04/2023 al 01/12/2023, difetta in questa sede il periculum in mora, poiché la ricorrente ha tempo sufficiente a disposizione per introdurre un processo di merito senza temere nel frattempo alcun
(ulteriore) pregiudizio.”, doc. 20 di parte attrice, Ordinanza dd. 10/05/2023 in procedimento sub RG
838/2023), dando comunque atto della sussistenza di “indizi” idonei a sostenere le richieste di parte ricorrente (“dalle dichiarazioni della persona informata sui fatti emergevano indizi in favore della sussistenza di fumus boni iuris”, ibidem).
2.3. In ragione di quanto sopra deve accertarsi che dal locale di Selva di Val Gardena, in Persona_1 proprietà e gestione di provengono Controparte_3 immissioni rumorose illegittime ai sensi dell'art. 844 c.c. verso l'immobile di parte attrice adibito ad attività alberghiera ( ). Per_3
3. Accertata come sopra la sussistenza dei presupposti per accordare tutela ai sensi dell'art. 844 c.c., si pagina 8 di 13 considerino ora i termini del richiesto provvedimento inibitorio.
3.1. Non può in primo luogo essere disposta la “chiusura del locale”, trattandosi di provvedimento del tutto sproporzionato alla luce della valutazione comparativa degli interessi coinvolti nella presente vicenda, interessi che fanno capo a due attività economiche, l'Hotel The Laurin ed il Persona_1 entrambe di primario rilievo per l'accoglienza e l'intrattenimento dei turisti nel Comune di Selva di Val
Gardena.
3.2. Come chiarito dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,
27/02/2013, n. 4848) il Giudice può invece ordinare “il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare” le immissioni moleste non tollerabili. La concreta individuazione delle misure da adottarsi, come di seguito stabilite, può trarsi tanto dall'accordo transattivo intercorso tra le parti nell'anno 2011 (doc. 4 di parte attrice) - le obbligazioni nascenti dal quale non possono ritenersi affatto prescritte, in quanto in data 3/2/2018 è stata notificata con raccomandata messa in mora stragiudiziale idonea ai sensi dell'art. 2943, u.c., c.c. ad interrompere l'ordinaria prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c. (cfr. doc. 31 di parte attrice, ma v. anche le ulteriori monitorie stragiudiziali dimesse da parte attrice ai doc.ti da 32 a 35) – quanto dalle indicazioni fornite in sede di relazione di consulenza tecnica d'ufficio.
Alla luce di quanto sopra va dunque disposto che Controparte_3 el rispetto delle norme di sicurezza ed amministrative:
[...]
a) doti le porte d'uscita sul retro del di un sistema chiudiporta;
Persona_1
b) apponga in piena evidenza sulla porta di emergenza del un cartello bilingue italiano – Persona_1 tedesco con caratteri di dimensioni adeguate recante la scritta: “Utilizzo dell'uscita soltanto in caso di emergenza”;
c) non posizioni nell'area esterna alla copertura installata sul retro del (ed eventualmente Persona_1 rimuova ove presenti) tavoli, panche, sedute ed altri arredi che possano consentire agli avventori del locale di stazionare all'esterno dello stesso;
d) non posizioni (ed eventualmente elimini se presenti) casse acustiche o dispositivi rumorosi all'esterno del locale;
e) installi sul retro del nella parte esterna del locale tende e pannelli fonoassorbenti (c.d. Persona_1 baffles);
f) ponga sulle finestre del locale cartelli bilingue italiano – tedesco con caratteri di dimensioni adeguate recanti divieto di apertura nell'orario successivo alle 22:00 e fino alle 6:00 del mattino.
pagina 9 di 13 3.3. La parte convenuta dovrà inoltre rendersi adempiente ad ogni altra disposizione dell' “accordo di transazione” dd. 13/1/2011, nei limiti di compatibilità con la normativa in materia di sicurezza ed amministrativa. La società non dovrà quindi in ogni caso dare seguito alla disposizione CP_3 contrattuale che prevede l'obbligo di “eliminare durante l'orario di apertura del le maniglie Persona_1 delle finestre”, considerato l'evidente contrasto con l'esigenza, in caso di pericolo, di garantire un'ulteriore via fuga ovvero l'evacuazione di fumi – l'areazione del locale.
3.4. La parte convenuta avrà in ogni caso l'obbligo di adottare ogni altra misura anche organizzativa della propria attività economica ( - ivi compresa un'adeguata vigilanza da parte del Persona_1 personale di sala sul comportamento degli avventori - tale da evitare il superamento in orario notturno
(22:00 – 6:00) del valore soglia individuato dal CTU in 52 dB(A) rispetto alle immissioni acustiche dirette verso il fondo di proprietà di parte attrice.
3.5. Qualora parte convenuta non dovesse adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione del CP_3 presente provvedimento le misure previste al par.
3.2. lettere a), b), c), d), e) ed f), dovrà corrispondere a parte attrice ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma complessiva di Euro 500,00 per ogni successivo giorno di inadempimento di una o più delle prescrizioni testé richiamate, somma così determinata avuto riguardo all'interesse economico di parte attrice, che gestisce un albergo 4 stelle nelle immediate vicinanze dell'attività rumorosa di parte convenuta, rispetto all'adempimento di quanto sopra.
4. Parte attrice chiede poi il risarcimento del danno patrimoniale per Euro 20.000,00 Controparte_1 come sopra descritto in relazione alle condotte dannose poste in essere dalla convenuta nel corso della stagione invernale 2022/2023.
La domanda può essere solo parzialmente accolta.
Invero non è dato rinvenire in atti tempestiva e precisa allegazione di quanti pernotti (e per quale corrispettivo non percepito) siano stati persi dalla struttura ricettiva. La richiesta di Euro 20.000,00 a titolo di risarcimento non appare quindi sotto tale profilo potersi ritenere supportata da adeguate deduzioni e computi, sì che le prove testimoniali proposte sul punto non sono ammissibili, anche in quanto generiche.
Deve ritenersi in ogni caso, tenuto conto della situazione come sopra descritta e dimostrata dalla prova atipica costituita dagli scritti degli ospiti depositati da parte attrice al doc. 7 (cfr. Cassazione civile sez.
I, 08/02/2025, n. 3227), ospiti presenti all'epoca dei fatti in struttura, come emerge dalle registrazioni di polizia dimesse dall'attrice al doc. 25, che sia comunque derivato alla società nel Controparte_1 corso della stagione invernale 2022/2023 un danno equitativamente determinabile (art. 1226 c.c.) - anche avuto riguardo al citato precedente di questo Tribunale (doc. 22) - nella somma di Euro 5.000,00 pagina 10 di 13 (comprensiva di rivalutazione ed interessi sino alla data odierna) sotto forma di mancato guadagno in ragione del pregiudizio all'immagine della struttura alberghiera quale luogo di quiete. Gli ospiti scontenti avranno infatti con ogni probabilità (cfr. art. 2729 c.c.) rappresentato ai propri conoscenti la situazione vissuta nel corso del soggiorno, dissuadendo così ulteriori potenziali ospiti dal pernottare presso l' di Selva. In ogni caso almeno alcuni dei clienti insoddisfatti avranno rivisto per il CP_1 futuro le proprie scelte in relazione ad eventuali futuri pernotti presso il . CP_1
4.1. La società va quindi condannata a Controparte_3 corrispondere alla società a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma Controparte_1 di Euro 5.000,00, oltre agli interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data del presente provvedimento al saldo.
5. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) sicché la società convenuta
[...] va condannata a rifondere alla società attrice Controparte_3 CP_1 le spese del presente giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014
[...] numero 55 e successive modifiche.
Considerato che le cause di valore indeterminabile (rilevante nel caso di specie a motivo dell'accoglimento della domanda di accertamento ed inibitoria, proposta cumulativamente a quella di risarcimento) si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro
260.000,00 e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4
d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 2 per tutte le fasi, con aumento del 30% ex art. 4, comma I bis, d.m. cit. in relazione alla sola fase di trattazione, tenuto conto che i relativi atti contenevano collegamenti funzionanti alla documentazione dimessa): Euro 8.157,80 per compenso avvocato, nonché Euro 545,00 per spese documentate, oltre ad
Euro 1.733,26 (netto IVA e contributo Cassa) per spese di CTP, riconosciute nei limiti dell'onorario come liquidato al CTU, escluso il resto ai sensi dell'art. 92, comma I, c.p.c., in quanto eccessivo, e 15%
pagina 11 di 13 sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
6.1. Il Giudice pone definitivamente a carico di parte convenuta Controparte_3 le spese del consulente tecnico d'ufficio nella misura liquidata e la
[...] condanna a rimborsare alla parte attrice gli importi da questa anticipati. Controparte_1
6.2. Vanno invece integralmente compensate tra le parti le spese del sub procedimento cautelare in corso di causa RG 3006-1/2023, tenuto conto per un verso del rigetto dell'istanza di tutela in via d'urgenza per carenza del periculum in mora e, tuttavia, dell'accoglimento in sede di merito della pretesa sostanziale della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che dal locale di Selva di Val Gardena, in proprietà e gestione di Persona_1 [...] provengono immissioni rumorose illegittime ai CP_3 Controparte_3 sensi dell'art. 844 c.c. verso l'immobile di parte attrice adibito ad attività alberghiera ( ); Per_3
- dispone che nel rispetto delle norme di Controparte_3 sicurezza ed amministrative:
a) doti le porte d'uscita sul retro del di un sistema chiudiporta;
Persona_1
b) apponga in piena evidenza sulla porta di emergenza del un cartello bilingue italiano – Persona_1 tedesco con caratteri di dimensioni adeguate recante la scritta: “Utilizzo dell'uscita soltanto in caso di emergenza”;
c) non posizioni nell'area esterna alla copertura installata sul retro del (ed eventualmente Persona_1 rimuova ove presenti) tavoli, panche, sedute ed altri arredi che possano consentire agli avventori del locale di stazionare all'esterno dello stesso;
d) non posizioni (ed eventualmente elimini se presenti) casse acustiche o dispositivi rumorosi all'esterno del locale;
e) installi sul retro del nella parte esterna del locale tende e pannelli fonoassorbenti (c.d. Persona_1 baffles);
f) ponga sulle finestre del locale cartelli bilingue italiano – tedesco con caratteri di dimensioni adeguate recanti divieto di apertura nell'orario successivo alle 22:00 e fino alle 6:00 del mattino;
- stabilisce per il caso in cui parte convenuta non dovesse adottare entro 30 giorni dalla CP_3 pagina 12 di 13 pubblicazione del presente provvedimento le misure previste alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del punto precedente che questa corrisponda a parte attrice ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma complessiva di Euro 500,00 per ogni successivo giorno di inadempimento di una o più delle prescrizioni testé richiamate;
- dispone che parte convenuta si renda adempiente, nei limiti di compatibilità con la normativa in materia di sicurezza ed amministrativa, ad ogni altra disposizione dell' “accordo di transazione” dd.
13/1/2011, fatta quindi espressa eccezione per l'obbligo di “eliminare durante l'orario di apertura del le maniglie delle finestre”; Persona_1
- dispone che parte convenuta adotti ogni altra misura anche organizzativa della propria attività economica ( - ivi compresa un'adeguata vigilanza da parte del personale di sala sul Persona_1 comportamento degli avventori - tale da evitare il superamento in orario notturno (22:00 – 6:00) del valore soglia individuato dal CTU in 52 dB(A) rispetto alle immissioni acustiche dirette verso il fondo di proprietà di parte attrice;
- condanna la società a corrispondere alla Controparte_3 società a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in relazione ai fatti verificatisi Controparte_1 nel corso della stagione invernale 2022/2023 la somma di Euro 5.000,00, oltre agli interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data del presente provvedimento al saldo;
- condanna la società convenuta a rifondere Controparte_3 alla società attrice le spese del presente giudizio che sono liquidate come segue: Controparte_1
Euro 8.157,80 per compenso avvocato, nonché Euro 545,00 per spese documentate, oltre ad Euro
1.733,26 (netto IVA e contributo Cassa) per spese di CTP e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta Controparte_3
e spese del consulente tecnico d'ufficio nella misura liquidata e lo condanna a rimborsare alla
[...] parte attrice gli importi da questa anticipati;
Controparte_1
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relative al sub procedimento cautelare in corso di causa (RG 3006-1/2023).
Così deciso in Bolzano, il 24/10/2025
Il Giudice
NC US
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. NC US, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3006/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con il patrocinio dell'avv. KRITZINGER ALEXANDER ed elettivamente domiciliata in VIA
[...]
PERATHONER 31 NO presso il difensore;
- parte attrice - contro
C.F. , Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore e con il patrocinio degli avv.ti PADOVAN SIMONE
e LI GI ed elettivamente domiciliata in VIA M. LONGON 4 NO presso i difensori;
- parte convenuta -
in punto: Immissioni ex art. 844 c.c. - Adempimento contrattuale - risarcimento del danno causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 23/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice : Parte_1
“Möge das angerufene Gericht, in Person des zu ernennenden Richters, bei Abweisung aller anderslautenden Anträge und Einreden,
1) in der Hauptsache
1.1. feststellen und erklären, dass von der Beklagten LECK OHG des ER GI und NE
EB & Co., als Betreiberin des Gastlokals „Luislkeller“ in Wolkenstein, Mëisulesstr. Nr. 270, die
pagina 1 di 13 Umgebung störende und im Sinne des Art. 844 ZGB nicht tolerierbare und/oder gesundheitsgefährdende Lärmquellen und somit nicht erlaubte Immissionen ausgehen,
1.2. und folglich die Schließung des Gastlokals „Luislkeller“ anordnen bzw. CP_4
1.3. der Beklagten OHG des ER GI und NE EB & Co., anordnen und CP_3 verfügen, sämtliche die Umgebung störenden, vom Luislkeller ausgehenden und im Sinne des Art. 844
ZGB nicht tolerierbaren und/oder gesundheitsgefährdenden von der Beklagten ausgehenden
Lärmquellen und somit nicht erlaubte Immissionen unverzüglich einzustellen, und dabei insbesondere:
1.3.1. die Musik im ab 20 Uhr oder untergeordnet ab 22 Uhr abends bis zur Schließung des Persona_1
Lokals vollständig auszuschalten bzw. ab der verfügten Uhrzeit keine Musik mehr zu spielen, bzw. jede andere geeignete Maßnahme ergreifen, die die Abstellung der Musik als Lärmquelle zur Folge hat;
1.3.2. den des Notausgangs zum Parkplatz des Hotels , so wie auf den Per_2 Per_3 hinterlegten Fotos und Videos dargestellt, als Ausgang zum Raucherbereich des Luislkeller, unverzüglich zu unterbinden und den Personen untersagen, dass sie sich vor diesem Per_4 aufhalten dürfen; zu diesem Zweck soll diese Tür durch einen bewacht oder mit einer Per_5 ausgestattet werden;
Persona_6
1.3.3. im Bereich vor demselben Notausgang sämtliche Tische, , Heizgeräte und Per_7 Persona_8 andere Gegenstände unverzüglich zu entfernen, die die Gäste des Luislkeller dazu verleiten, sich in diesem aufzuhalten, sowie dort sowie auf der der Notausgangstüre gut sichtbare Per_9 Per_10 und große und in deutscher, italienischer und englischer Sprache verfasste Schilder anzubringen, dass der Notausgang nicht benutzt werden darf (außer in Notfällen) und dass der Aufenthalt vor dem
Notausgang untersagt ist;
1.3.4. festzulegen, dass das Spielen von Musik im Luislkeller nach der verfügten Uhrzeit erst wieder erlaubt ist, wenn die von einem Techniker vorzuschlagenden Maßnahmen ( , Per_11
Lärmschutzwände usw.) vollständig umgesetzt und von demselben Techniker als regelkonform errichtet erklärt worden sind, sodass der Lärm danach die geltenden Grenzwerte einhält;
1.3.5. jede andere Maßnahme zu verfügen, welche geeignet bzw. notwendig ist, um die unerträgliche
Lärmbelästigung beim Hotel The Laurin künftig und dauerhaft zu unterbinden;
1.4. der Beklagten weiters anordnen, sich darüber hinaus und mit Bezug auf den Rest an die
Vereinbarung vom 13.01.2011 (Dok. 4) ; CP_5
1.5. für jede Missachtung der zu erlassenden richterlichen Anordnungen Geldstrafen gemäß Art. 614- bis ZPO festlegen, die vonseiten der Beklagten an die Klägerin zu zahlen sind;
1.6. feststellen und erklären, dass aus dem verfahrensgegenständlichen Sachverhalt der Klägerin Hotel
Laurin GmbH, rechtswidrige Schäden vermögensrechtlicher Natur zugefügt wurden, welche der
Beklagten LECK OHG des ER GI und anzulasten und somit von Controparte_3 pagina 2 di 13 ihr zu ersetzen sind;
1.7. dementsprechend die Beklagte LECK OHG des ER GI und
NE EB & Co., verurteilen, der Klägerin Hotel Laurin GmbH, die infolge der
Lärmbelästigungen entstandenen Schäden zu ersetzen, deren Höhe nach Billigkeit festgesetzt werden möge, welcher hier, lediglich um Einwände zu vermeiden, in der Höhe von Euro 20.000,00 angegeben wird;
2.1 in jedem Fall die Beklagte LECK OHG des ER GI und NE dazu CP_3 verurteilen, der Klägerin Hotel Laurin GmbH, die zu erstatten, einschließlich der CP_6
Kosten des eventuellen Amtsgutachters und des eigenen Parteigutachters”
In via istruttoria come in atti per la parte convenuta Controparte_7
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa allegazione, eccezione o domanda disattesa e reietta, così giudicare:
In via preliminare
1. Accertare che, in ogni caso, ogni eventuale diritto azionato dall'attrice in forza dell'accordo di data
13.01.2011 è prescritto.
In via principale
2. In forza di quanto esposto in atti, respingere comunque ogni domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad accessori di legge”
In via istruttoria come da memoria istruttoria.
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. La società attrice è proprietaria e gestrice dell'Hotel “The Laurin” di Selva di Val Controparte_1
Gardena in Strada Meisules nr. 278. La società convenuta Controparte_3
è proprietaria e gestrice del locale “doposci” posto nelle immediate
[...] Persona_1 vicinanze in Strada Meisules nr. 270.
Nella presente vertenza l'attrice richiede inibitoria e risarcimento del danno patrimoniale in applicazione dell'art. 844 c.c. nei confronti della convenuta in relazione alle immissioni rumorose, eccedenti la normale tollerabilità, provenienti dal Persona_1
allega in particolare che, specie nel corso dell'alta stagione turistica, la musica Controparte_1 proveniente dal locale e gli schiamazzi degli avventori arrecherebbero disturbo al riposo Persona_1
pagina 3 di 13 degli ospiti dell'impresa alberghiera, con conseguente danno patrimoniale consistente nella perdita di pernottamenti per partenze anticipate dei clienti insoddisfatti e negativo ritorno d'immagine con pregiudizio ai futuri guadagni. Il sarebbe del resto inadempiente rispetto agli obblighi Persona_1 previsti dall' “accordo di transazione” del 13/1/2011 (doc. 4 di parte attrice), accordo che prevedeva l'adozione di misure dirette a ridurre l'inquinamento acustico da parte del locale “doposci” come:
“... eliminare durante l'orario di apertura del le maniglie delle finestre;
Persona_1
... dotare le porte di uscita diretta dal locale verso l'area che confina con il di un sistema di CP_2 chiusura automatica;
... apporre sulla porta antincendio situata sul retro del locale (che non dovrà in alcun modo consentire
l'accesso dall'esterno) un cartello ben visibile che trattasi di uscita di emergenza da usarsi solo in caso di necessità;
... eliminare i tavolini posti sul retro, posizionati oltre la tenda installata dai gestori, nonché le panche ivi esistenti ed a non posizionarne altri né arredi che possano consentire agli avventori del locale di stazionare all'esterno dello stesso;
... spegnere dalle ore 22:00 in poi tutte le insegne illuminate poste sul retro del locale, che segnalano il locale , e ... non installare altre sul retro del locale;
... Persona_1
... eliminare qualsiasi fonte di rumore all'esterno del locale, ovvero casse acustiche”,
nonché incaricare il personale di sala della vigilanza sul rispetto da parte della clientela delle regole di comportamento civile.
Costituitasi in giudizio la convenuta ha Controparte_3 eccepito la prescrizione delle obbligazioni derivanti dall'accordo stipulato nel 2011, contestando inoltre di essere responsabile di emissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità, anche tenuto conto del contesto ad alta vocazione turistica di Selva di Val Gardena, ove il rappresenta storico ed Persona_1 irrinunciabile punto di ritrovo per turisti e residenti. La difesa di parte convenuta evidenzia poi come la richiesta risarcitoria risulti priva di supporto probatorio, sia in relazione all'an sia in relazione al quantum.
Nel corso del procedimento è stata assunta consulenza tecnica d'ufficio acustica con l'ausilio dell'Ing.
Successivamente la causa, ritenuta sufficientemente istruita, è stata discussa ai sensi Testimone_1 dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23/10/2025, previo deposito di memorie difensive autorizzate,
e trattenuta in decisione.
Il presente provvedimento emesso all'esito di procedimento bilingue italiano-tedesco viene redatto pagina 4 di 13 unicamente nella lingua italiana, avendo parte rinunciato alla redazione della Controparte_1 sentenza nella propria lingua processuale tedesca all'udienza del 18/9/2025 (cfr. art. 20, comma XII,
Decreto del Presidente della Repubblica - 15/07/1988, n. 574).
2. Le domande dispiegate da parte attrice nei confronti della società convenuta Controparte_1 [...] sono fondate nei termini che seguono. Controparte_3
2.1. L'art. 844 c.c. prevede: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, poi “l'azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'eliminazione delle cause delle immissioni - che rientra tra quelle negatorie, di natura reale, a tutela della proprietà - deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono quando sia volta ad accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse (vedi "ex multis" Cass. 8-3-1982 n. 1469; Cass. 23-3-1996
n. 2598), e che cumulativamente ad essa può essere introdotta l'azione per la responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale che sia derivato dalle immissioni stesse (Cass. S.U. 15-10-1998 n. 10186 ; Cass. 2-6-2000 n. 7420)” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 27/02/2013, n. 4848).
2.2. Nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio condivisibile, priva di errori logici o di altra natura, che prende integralmente posizione in merito alle osservazioni di parte ed alla quale in questa sede si rinvia integralmente (Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, n.11075 e v. anche Cassazione civile sez. II - 31/08/2018, n. 21504 “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte”) ha stabilito che “il disturbo dato dall'attività del locale ha provocato, il Persona_1 superamento dei limiti - 12 dB(A) con un limite pari a 3 dB(A) fissato dalla normativa vigente (cfr
DPCM 14/11/1997 art 4)” (v. nota depositata il 16/7/2025 e cfr. relazione di consulenza dd. 20/5/2025
“La Normale Tollerabilità è pari a 3 dB(A): 49,0 dB(A) + 3 = 52,0 dB(A) Ad eccezione di poche
pagina 5 di 13 giornate, come già evidenziato in precedenza, il livello di 52 dB(A) viene quasi sempre superato”).
Il CTU all'esito di “misurazioni si sono susseguite nell'arco di più di 50 giornate con più strumenti” (ibidem) ha potuto così riscontrare il grave superamento delle soglie di tolleranza (e tollerabilità) secondo i parametri normativi vigenti che, pur stabiliti a presidio della quiete pubblica, costituiscono parametro significativo al fine delle valutazioni richieste dall'art. 844 c.c. nei rapporti tra privati (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/08/2011, n.17051), il tutto avuto riguardo al concreto contesto
(“condizione dei luoghi”) appartenente alla classe III del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Selva di Val Gardena (v. pag. 18 della relazioni di consulenza depositata il 22/5/2025).
Invero, ad ulteriormente corroborare la conclusione raggiunta all'esito dell'approfondimento tecnico, va rammentato che la situazione lamentata in questa sede da parte attrice è già stata nel recente passato portata all'attenzione dell'Autorità giudiziaria ai più limitati fini di azioni cautelari e di un'azione risarcitoria relativa a fatti del dicembre 2013. I verbali redatti ed i provvedimenti assunti in tali sedi integrano quindi prove atipiche rilevanti rispetto all'odierna decisione (Cassazione civile sez. I,
25/05/2016, n.10825).
Con sentenza nr. 188/2017 nel procedimento sub RG 522/2014 del Tribunale di Bolzano (Giudice
AR – doc. 22 di parte attrice) la società veniva condannata a risarcire danni al titolare CP_3 dell' per Euro 4.824,78 in relazione all'inadempimento da parte della gestione del CP_1 del citato accordo transattivo del 2011. In tale sede erano riferite le lamentele dei clienti e Persona_1 veniva dato atto delle partenze anticipate dovute alle fastidiose immissioni rumorose già allora
(dicembre 2013) promananti dal locale notturno di parte convenuta (cfr. deposizione del maresciallo riportata nel provvedimento: “Il giorno dopo il trambusto ho parlato con il sig. , Tes_2 Parte_2
c'era anche la moglie e figlio, perché sono stato chiamato dal gestore dell'albergo . Ho parlato CP_1 con lo in inglese e si sono lamentati che nella loro stanza, che dava verso il , la CP_8 Persona_1 sera prima c'era un forte rumore che impediva di dormire, in particolare ai bambini. era CP_9 estremamente arrabbiato e voleva lasciare la struttura;
non ho poi controllato se avesse lasciato anticipatamente l'albergo e non ero presente nella notte in cui è successo. Può darsi ma non ho certezze che nella notte è intervenuto la squadra del NORM di Ortisei”).
Nel corso del procedimento cautelare sub RG 838/2023 (Giudice Tschager) veniva poi sentito il teste che riferiva: Testimone_3
“Io lavoro quale cuoco, impiegato presso la a Selva di Val Gardena, dal Parte_1 dicembre 2022. Il mio contratto di lavoro termina domani. Infatti domani vado in una frazione di
Maranello (Provincia di Modena) dove inizio – la data concreta dell'inizio lavoro non la so – un
pagina 6 di 13 nuovo lavoro come cuoco presso un'altra azienda. Per quanto riguarda i fatti di causa posso riferire quanto segue: sono stato e sono fino a domani un impiegato della . Parte_1
Lavorando li avevo e ho l'alloggio li. Nei periodi in cui avevo libero, ho frequentato diversi locali di
Selva di Val Gardena, tra cui anche il locale “ ” di cu si discute in questo procedimento. La Persona_1 problematica nasce quando vado a risposare. Si sente la musica fino a tarda notte. Con il tempo ti abitui al rumore (cosi come si abitua al rumore che abita vicino all'autostrada) e lavorando li come dipendente ti dici “Vabbè cosi è, devi cercare di adattarti.” Poi però in tarda notte la situazione si aggrava, si sentono urla, schiamazzi quali coro da stadio o canzoni, vengono rotte delle bottiglie, vengono anche alle finestre nostre, bussano contro i vetri delle nostre stanze, qualche volta succede che prendono anche le scarpe appoggiate fuori dalle finestre e gettano / portano le scarpe via buttandole per strada o in un parcheggio. Questi rumori provengono dal retro della struttura
dove dovrebbe esserci la sola uscita di emergenza del detto locale ma di fatto vi è una zona Persona_1 fumatori, dove la gente si intrattiene per fumare/bere/parlare. ADR: Avendo anche io frequentato il
so come funziona. Funziona cosi: quando il locale è aperto il casino è costante. Poi quando Persona_1 sbattono fuori la gente per chiudere il locale, questi ubriachi si allargano a macchie d'olio nel parcheggio e nei dintorni. E non è sempre uguale, nel senso che alcune volte bussano alle finestre del personale, altre volte fanno scattare la luce della porta di ingresso del personale. I rumori e le condotte che ho descritto perdurano fino alle ore 03:30 del mattino, altre volte anche solo fino alle ore
01:30 o 02:00 del mattino. ADR: Le persone che danno fastidio possono essere un gruppo di persone o anche persone singole, dipende dalla notte. Quelle che mi bussavano sul vetro erano per esempio due persone. ADR: Il rumore della musica è costante. La prima settimana che lavoravo nell'hotel non ho dormito di notte. Poi dopo, piano piano, ho capito che dovevo per forza abituarmici e quindi lo ho accettato e basta. ADR: Preciso che ho lavorato per la tanti fa e poi per ca. Parte_1
10 anni non ho lavorato più per loro ma per altri datori di lavoro. Nel dicembre 2022, dopo tanti anni, ho ricominciato a lavorare per la . L'albergo chiuderà per Pasqua e quindi Parte_1 ho deciso di andare via per dedicarmi alla mia nuova avventura a Modena. ADR: Anche 10 anni fa
c'era già questo casino, ma io avevo 10 anni di meno ed ero più tollerante. Ma se mi avesse chiesto un giudice 10 anni fa, mi sarei anche lì lamentato. Il locale è uguale a 10 anni fa, il problema Persona_1 del rumore vi era allora e vi è tuttora. ADR: La mia stanza dove dormo si trova al piano terra e affaccia sul parcheggio dell'hotel dove si affacciano la maggior parte delle camere dell'hotel e la sala ristorante. ADR: Anche 10 anni fa dormivo nel pian terreno, ma in una stanza diversa da quella attuale. E anche 10 anni fa succedeva la stessa cosa. 10 anni fa vi era un ragazzo che faceva il cameriere e aveva la stanza vicina alla mia e gli avevano “fregato” le scarpe che aveva lasciato fuori dalla finestra. ADR: Secondo me il fastidio del rumore sussiste in tutte le camere che si affacciano su pagina 7 di 13 quel lato, anche nelle camere dei piani superiori dove vi sono i clienti. ADR: Non so dire nulla di preciso su eventuali lamentele dei clienti in quanto io facevo il cuoco. Sentivo che qualche cameriere diceva che qualche cliente si era lamentato ma nulla so sul punto di conoscenza diretta. ADR: Le nostre finestre erano di notte chiuse, anche perché d'inverno fa molto freddo. E quindi il rumore della musica lo si sentiva a finestre chiuse. ADR: La musica esce dal perché le porte che Persona_1 sembrano porte di emergenza vengono aperte durante la notte continuamente quando la gente esce da quelle porte per fumare o bere qualcosa. Quando le porte sono chiuse si sente meno la musica, ma la si sente comunque. Preciso che le porte non sono spalancate ma le tengono aperte per poterci ritornare dentro il locale. Ma se vi sono 50 persone che vanno li continuamente a fumare o bere e poi rientrano, la porta di fatto è continuamente aperta. Preciso che le porte che sono li sono due. Il giudice dá atto che il teste conferma quanto esposto sul doc. 3 di parte ricorrente. ADR: Che la gente che fa il rumore siano clienti di quel locale lo desumo dal fatto che 10 anni fa frequentavo quel locale e quindi lo vedevo personalmente. 10 anni fa prima si andava dal e poi ci si spostava verso le ore Persona_1
01:00 al locale “Dali”. Ora però il locale “Dali” non c'è più e quindi si finisce al e si resta Persona_1 li. Quando mi arrabbio per il rumore mi alzo anche e mi affaccio dalla finestra e quindi ho visto di persona che la gente che faceva il rumore era gente clienti del . La gente poi fa il rumore li Persona_1 dietro al ” (doc. 16 di parte attrice – sulla capacità a testimoniare del dipendente di una delle Persona_1 parti in causa e sulla sua attendibilità v. Cass. civ., Sez. III, 06/08/2004, n. 15197).
Il Giudice del cautelare disattendeva tuttavia la richiesta avanzata in via di urgenza per carenza del requisito del periculum in mora sotto il profilo della tempistica di proposizione della domanda in rapporto al periodo di effettiva apertura del (“Una volta però appurato all'udienza del Persona_1
04/05/2023 che la resistente (ed il punto è pacifico tra le parti) chiude il proprio esercizio dal
10/04/2023 al 01/12/2023, difetta in questa sede il periculum in mora, poiché la ricorrente ha tempo sufficiente a disposizione per introdurre un processo di merito senza temere nel frattempo alcun
(ulteriore) pregiudizio.”, doc. 20 di parte attrice, Ordinanza dd. 10/05/2023 in procedimento sub RG
838/2023), dando comunque atto della sussistenza di “indizi” idonei a sostenere le richieste di parte ricorrente (“dalle dichiarazioni della persona informata sui fatti emergevano indizi in favore della sussistenza di fumus boni iuris”, ibidem).
2.3. In ragione di quanto sopra deve accertarsi che dal locale di Selva di Val Gardena, in Persona_1 proprietà e gestione di provengono Controparte_3 immissioni rumorose illegittime ai sensi dell'art. 844 c.c. verso l'immobile di parte attrice adibito ad attività alberghiera ( ). Per_3
3. Accertata come sopra la sussistenza dei presupposti per accordare tutela ai sensi dell'art. 844 c.c., si pagina 8 di 13 considerino ora i termini del richiesto provvedimento inibitorio.
3.1. Non può in primo luogo essere disposta la “chiusura del locale”, trattandosi di provvedimento del tutto sproporzionato alla luce della valutazione comparativa degli interessi coinvolti nella presente vicenda, interessi che fanno capo a due attività economiche, l'Hotel The Laurin ed il Persona_1 entrambe di primario rilievo per l'accoglienza e l'intrattenimento dei turisti nel Comune di Selva di Val
Gardena.
3.2. Come chiarito dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,
27/02/2013, n. 4848) il Giudice può invece ordinare “il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare” le immissioni moleste non tollerabili. La concreta individuazione delle misure da adottarsi, come di seguito stabilite, può trarsi tanto dall'accordo transattivo intercorso tra le parti nell'anno 2011 (doc. 4 di parte attrice) - le obbligazioni nascenti dal quale non possono ritenersi affatto prescritte, in quanto in data 3/2/2018 è stata notificata con raccomandata messa in mora stragiudiziale idonea ai sensi dell'art. 2943, u.c., c.c. ad interrompere l'ordinaria prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c. (cfr. doc. 31 di parte attrice, ma v. anche le ulteriori monitorie stragiudiziali dimesse da parte attrice ai doc.ti da 32 a 35) – quanto dalle indicazioni fornite in sede di relazione di consulenza tecnica d'ufficio.
Alla luce di quanto sopra va dunque disposto che Controparte_3 el rispetto delle norme di sicurezza ed amministrative:
[...]
a) doti le porte d'uscita sul retro del di un sistema chiudiporta;
Persona_1
b) apponga in piena evidenza sulla porta di emergenza del un cartello bilingue italiano – Persona_1 tedesco con caratteri di dimensioni adeguate recante la scritta: “Utilizzo dell'uscita soltanto in caso di emergenza”;
c) non posizioni nell'area esterna alla copertura installata sul retro del (ed eventualmente Persona_1 rimuova ove presenti) tavoli, panche, sedute ed altri arredi che possano consentire agli avventori del locale di stazionare all'esterno dello stesso;
d) non posizioni (ed eventualmente elimini se presenti) casse acustiche o dispositivi rumorosi all'esterno del locale;
e) installi sul retro del nella parte esterna del locale tende e pannelli fonoassorbenti (c.d. Persona_1 baffles);
f) ponga sulle finestre del locale cartelli bilingue italiano – tedesco con caratteri di dimensioni adeguate recanti divieto di apertura nell'orario successivo alle 22:00 e fino alle 6:00 del mattino.
pagina 9 di 13 3.3. La parte convenuta dovrà inoltre rendersi adempiente ad ogni altra disposizione dell' “accordo di transazione” dd. 13/1/2011, nei limiti di compatibilità con la normativa in materia di sicurezza ed amministrativa. La società non dovrà quindi in ogni caso dare seguito alla disposizione CP_3 contrattuale che prevede l'obbligo di “eliminare durante l'orario di apertura del le maniglie Persona_1 delle finestre”, considerato l'evidente contrasto con l'esigenza, in caso di pericolo, di garantire un'ulteriore via fuga ovvero l'evacuazione di fumi – l'areazione del locale.
3.4. La parte convenuta avrà in ogni caso l'obbligo di adottare ogni altra misura anche organizzativa della propria attività economica ( - ivi compresa un'adeguata vigilanza da parte del Persona_1 personale di sala sul comportamento degli avventori - tale da evitare il superamento in orario notturno
(22:00 – 6:00) del valore soglia individuato dal CTU in 52 dB(A) rispetto alle immissioni acustiche dirette verso il fondo di proprietà di parte attrice.
3.5. Qualora parte convenuta non dovesse adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione del CP_3 presente provvedimento le misure previste al par.
3.2. lettere a), b), c), d), e) ed f), dovrà corrispondere a parte attrice ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma complessiva di Euro 500,00 per ogni successivo giorno di inadempimento di una o più delle prescrizioni testé richiamate, somma così determinata avuto riguardo all'interesse economico di parte attrice, che gestisce un albergo 4 stelle nelle immediate vicinanze dell'attività rumorosa di parte convenuta, rispetto all'adempimento di quanto sopra.
4. Parte attrice chiede poi il risarcimento del danno patrimoniale per Euro 20.000,00 Controparte_1 come sopra descritto in relazione alle condotte dannose poste in essere dalla convenuta nel corso della stagione invernale 2022/2023.
La domanda può essere solo parzialmente accolta.
Invero non è dato rinvenire in atti tempestiva e precisa allegazione di quanti pernotti (e per quale corrispettivo non percepito) siano stati persi dalla struttura ricettiva. La richiesta di Euro 20.000,00 a titolo di risarcimento non appare quindi sotto tale profilo potersi ritenere supportata da adeguate deduzioni e computi, sì che le prove testimoniali proposte sul punto non sono ammissibili, anche in quanto generiche.
Deve ritenersi in ogni caso, tenuto conto della situazione come sopra descritta e dimostrata dalla prova atipica costituita dagli scritti degli ospiti depositati da parte attrice al doc. 7 (cfr. Cassazione civile sez.
I, 08/02/2025, n. 3227), ospiti presenti all'epoca dei fatti in struttura, come emerge dalle registrazioni di polizia dimesse dall'attrice al doc. 25, che sia comunque derivato alla società nel Controparte_1 corso della stagione invernale 2022/2023 un danno equitativamente determinabile (art. 1226 c.c.) - anche avuto riguardo al citato precedente di questo Tribunale (doc. 22) - nella somma di Euro 5.000,00 pagina 10 di 13 (comprensiva di rivalutazione ed interessi sino alla data odierna) sotto forma di mancato guadagno in ragione del pregiudizio all'immagine della struttura alberghiera quale luogo di quiete. Gli ospiti scontenti avranno infatti con ogni probabilità (cfr. art. 2729 c.c.) rappresentato ai propri conoscenti la situazione vissuta nel corso del soggiorno, dissuadendo così ulteriori potenziali ospiti dal pernottare presso l' di Selva. In ogni caso almeno alcuni dei clienti insoddisfatti avranno rivisto per il CP_1 futuro le proprie scelte in relazione ad eventuali futuri pernotti presso il . CP_1
4.1. La società va quindi condannata a Controparte_3 corrispondere alla società a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma Controparte_1 di Euro 5.000,00, oltre agli interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data del presente provvedimento al saldo.
5. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) sicché la società convenuta
[...] va condannata a rifondere alla società attrice Controparte_3 CP_1 le spese del presente giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014
[...] numero 55 e successive modifiche.
Considerato che le cause di valore indeterminabile (rilevante nel caso di specie a motivo dell'accoglimento della domanda di accertamento ed inibitoria, proposta cumulativamente a quella di risarcimento) si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro
260.000,00 e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4
d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 2 per tutte le fasi, con aumento del 30% ex art. 4, comma I bis, d.m. cit. in relazione alla sola fase di trattazione, tenuto conto che i relativi atti contenevano collegamenti funzionanti alla documentazione dimessa): Euro 8.157,80 per compenso avvocato, nonché Euro 545,00 per spese documentate, oltre ad
Euro 1.733,26 (netto IVA e contributo Cassa) per spese di CTP, riconosciute nei limiti dell'onorario come liquidato al CTU, escluso il resto ai sensi dell'art. 92, comma I, c.p.c., in quanto eccessivo, e 15%
pagina 11 di 13 sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
6.1. Il Giudice pone definitivamente a carico di parte convenuta Controparte_3 le spese del consulente tecnico d'ufficio nella misura liquidata e la
[...] condanna a rimborsare alla parte attrice gli importi da questa anticipati. Controparte_1
6.2. Vanno invece integralmente compensate tra le parti le spese del sub procedimento cautelare in corso di causa RG 3006-1/2023, tenuto conto per un verso del rigetto dell'istanza di tutela in via d'urgenza per carenza del periculum in mora e, tuttavia, dell'accoglimento in sede di merito della pretesa sostanziale della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che dal locale di Selva di Val Gardena, in proprietà e gestione di Persona_1 [...] provengono immissioni rumorose illegittime ai CP_3 Controparte_3 sensi dell'art. 844 c.c. verso l'immobile di parte attrice adibito ad attività alberghiera ( ); Per_3
- dispone che nel rispetto delle norme di Controparte_3 sicurezza ed amministrative:
a) doti le porte d'uscita sul retro del di un sistema chiudiporta;
Persona_1
b) apponga in piena evidenza sulla porta di emergenza del un cartello bilingue italiano – Persona_1 tedesco con caratteri di dimensioni adeguate recante la scritta: “Utilizzo dell'uscita soltanto in caso di emergenza”;
c) non posizioni nell'area esterna alla copertura installata sul retro del (ed eventualmente Persona_1 rimuova ove presenti) tavoli, panche, sedute ed altri arredi che possano consentire agli avventori del locale di stazionare all'esterno dello stesso;
d) non posizioni (ed eventualmente elimini se presenti) casse acustiche o dispositivi rumorosi all'esterno del locale;
e) installi sul retro del nella parte esterna del locale tende e pannelli fonoassorbenti (c.d. Persona_1 baffles);
f) ponga sulle finestre del locale cartelli bilingue italiano – tedesco con caratteri di dimensioni adeguate recanti divieto di apertura nell'orario successivo alle 22:00 e fino alle 6:00 del mattino;
- stabilisce per il caso in cui parte convenuta non dovesse adottare entro 30 giorni dalla CP_3 pagina 12 di 13 pubblicazione del presente provvedimento le misure previste alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del punto precedente che questa corrisponda a parte attrice ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma complessiva di Euro 500,00 per ogni successivo giorno di inadempimento di una o più delle prescrizioni testé richiamate;
- dispone che parte convenuta si renda adempiente, nei limiti di compatibilità con la normativa in materia di sicurezza ed amministrativa, ad ogni altra disposizione dell' “accordo di transazione” dd.
13/1/2011, fatta quindi espressa eccezione per l'obbligo di “eliminare durante l'orario di apertura del le maniglie delle finestre”; Persona_1
- dispone che parte convenuta adotti ogni altra misura anche organizzativa della propria attività economica ( - ivi compresa un'adeguata vigilanza da parte del personale di sala sul Persona_1 comportamento degli avventori - tale da evitare il superamento in orario notturno (22:00 – 6:00) del valore soglia individuato dal CTU in 52 dB(A) rispetto alle immissioni acustiche dirette verso il fondo di proprietà di parte attrice;
- condanna la società a corrispondere alla Controparte_3 società a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in relazione ai fatti verificatisi Controparte_1 nel corso della stagione invernale 2022/2023 la somma di Euro 5.000,00, oltre agli interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data del presente provvedimento al saldo;
- condanna la società convenuta a rifondere Controparte_3 alla società attrice le spese del presente giudizio che sono liquidate come segue: Controparte_1
Euro 8.157,80 per compenso avvocato, nonché Euro 545,00 per spese documentate, oltre ad Euro
1.733,26 (netto IVA e contributo Cassa) per spese di CTP e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta Controparte_3
e spese del consulente tecnico d'ufficio nella misura liquidata e lo condanna a rimborsare alla
[...] parte attrice gli importi da questa anticipati;
Controparte_1
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relative al sub procedimento cautelare in corso di causa (RG 3006-1/2023).
Così deciso in Bolzano, il 24/10/2025
Il Giudice
NC US
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