Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2024, n. 32148
CASS
Sentenza 12 dicembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 22 ottobre 2024 e pubblicata il 12 dicembre 2024, con il numero di registro generale 13498/2023. Le parti in causa erano un coobbligato in solido e la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., in relazione a una cartella di pagamento per il recupero di agevolazioni pubbliche. Il ricorrente contestava la legittimità della cartella, sostenendo l'assenza di motivazione e l'inapplicabilità della normativa in questione, poiché non era beneficiario diretto del finanziamento. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione, affermando che il privilegio previsto dalla normativa si estendeva anche ai garanti.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della decisione della Corte d'appello. Il giudice ha argomentato che la normativa in questione si applica anche in caso di inadempimento e che il diritto di credito del gestore del Fondo di garanzia è privilegiato, indipendentemente dalla revoca del finanziamento. La Corte ha sottolineato che il privilegio sorge ab origine e non è subordinato a un provvedimento di revoca, evidenziando la finalità pubblicistica della normativa. Inoltre, ha ritenuto inammissibili le censure relative alla motivazione della sentenza impugnata, ritenendo adeguata la motivazione per relationem a precedenti giurisprudenziali.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento.

Commentario1

  • 1SACE negli strumenti di regolazione della crisi
    Support@Db · https://www.dirittobancario.it/ · 16 ottobre 2025

    Il presente contributo analizza il fenomeno dei finanziamenti erogati dalle banche con garanzia pubblica MCC/SACE con particolare riferimento alle procedure di gestione della crisi di impresa, soffermandosi sulle più recenti misure cautelari o protettive concesse in tale ambito. 1. I crediti garantiti MCC/SACE: caratteri generali Il sistema produttivo italiano presenta una marcata interdipendenza tra le imprese e gli istituti bancari, in virtù della quale le imprese tendono a privilegiare il credito bancario quale principale fonte di finanziamento. Questo sistema si è però dimostrato negli anni vulnerabile e incapace di fornire una risposta adeguata e tempestiva alla crisi delle imprese. …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2024, n. 32148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32148
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo