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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/05/2024, n. 9039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9039 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 45468/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA ED IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di: dott. Francesco Crisafulli Presidente dott.ssa Silvia Albano Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. r.g. 45468/2023 promosso da nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Parte_1
Cassio ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Melozzo da Forlì, n. 9, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
e , con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. Controparte_1 Controparte_2
12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente -
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Con ricorso depositato il 9.10.2023, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il Parte_1 provvedimento del 7.9.2023, notificato il 15.9.2023, con il quale il Questore di Roma ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avanzata in data 5.10.2022. Il
Questore ha assunto tale decisione sulla base del parere negativo del 24.7.2023 della
[...]
di Roma, la quale ha ritenuto non Organizzazione_1 sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 19 del d.lgs. 286/1998.
Il ricorrente ha insistito per la sussistenza di tutti i requisiti per il rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, alla luce della lunga presenza e della stabilità della propria situazione abitativa e lavorativa in Italia.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 29.3.2024, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato. Il Giudice delegato ha fissato udienza per il giorno 24.4.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022. All'esito, la causa deve intendersi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito sommario di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che nella specie appare rispettato (il ricorso è stato infatti depositato il 9.10.2023, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 15.9.2023).
Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito con legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n.
286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.3.2023, convertito dalla legge n. 50/23, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del 16.3.2022 – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”).
Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali
CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n.
57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale.
Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza.
Ebbene, il ricorrente ha depositato diversi documenti a dimostrazione del proprio percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia, e in particolare: contratto di lavoro a tempo determinato con mansione di lavapiatti per una società di Roma, decorrente dal 6.12.2023 al 5.12.2024; precedente contratto di lavoro a tempo determinato come lavapiatti presso la medesima sede di lavoro, decorrente dal 3.12.2022 al 2.12.2023; relative buste paga da dicembre 2022 a marzo 2024; ricevute dei trasferimenti di denaro in Bangladesh effettuati da luglio a settembre 2023, dell'importo medio di 500 euro, e di quelli effettuati a gennaio e marzo
2024, dell'importo medio di 300 euro;
certificato di frequenza nell'anno scolastico 2023/2024 del corso di lingua italiana al livello A2 QCER presso il 1° Centro provinciale di istruzione per adulti di Roma;
comunicazione di cessione di fabbricato del 13.9.2022, relativa ad abitazione sita in Roma.
Ciò premesso, deve rilevarsi come il ricorrente risieda ininterrottamente in Italia dal 2017, quando vi si è stabilito all'esito di un lungo percorso migratorio dal Bangladesh intrapreso appena maggiorenne. Da circa otto anni egli svolge dunque il complesso delle proprie occupazioni, dei propri interessi e delle proprie relazioni esclusivamente in Italia, dove ha evidentemente costruito la sua intera esistenza da adulto, avendo all'epoca appena 19 anni. Il suo percorso di radicamento nel nuovo Paese risulta ormai coronato dalla conquista di una occupazione lavorativa regolare e stabile, dimostrata dai contratti di lavoro nel settore della ristorazione depositati in atti. Tale attività lavorativa è tuttora in corso e, sebbene ancora a tempo determinato, è stata prevista con la significativa durata iniziale di un anno ed è stata rinnovata per tutto l'anno in corso. La lunga durata e l'esperienza professionale già maturate, la proroga già intervenuta e il rapporto di fiducia evidentemente nel frattempo instauratosi con la sede di lavoro fondano la prospettiva di una prosecuzione dell'attuale attività anche oltre la scadenza al momento prevista. I guadagni della sua occupazione lavorativa, quali dimostrati dalle relative buste paga in atti, consentono al ricorrente di provvedere adeguatamente alle proprie esigenze, nonché di contribuire al mantenimento dei familiari lasciati in Bangladesh, come dimostrano le ricevute delle rimesse allegate in atti, inviate negli ultimi mesi – evidentemente in corrispondenza col raggiungimento di una maggiore sicurezza economica – dell'importo significativo di diverse centinaia di euro. Dal 2022 il ricorrente dispone di una sicura sistemazione abitativa
(cfr. comunicazione di cessione fabbricato del 13.9.2022 in atti), presso un appartamento di Roma, la stessa città in cui lavora e in cui sta al momento sostenendo le ore di corso necessarie ad ottenere la certificazione di conoscenza della lingua italiana (cfr. certificato di frequenza del 27.2.2024 in atti).
Alla luce di tutto quanto detto, il ricorrente pare aver ormai coronato il percorso di radicamento intrapreso in
Italia con il raggiungimento di una sicurezza alloggiativa, lavorativa e dunque economica, con la prospettiva di stabilizzare la propria posizione professionale e di migliorare ulteriormente la propria condizione, grazie all'approfondimento e alla certificazione della conoscenza della lingua italiana, anche considerata la sua ancora giovane età (ventisei anni). È innegabile d'altra parte come la sua vita privata si svolga ormai da lungo tempo interamente in Italia, al punto che un allontanamento comporterebbe una grave violazione del suo diritto fondamentale al rispetto di tale bene, tutelato dal nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, quale definito dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo nel significato di nuova identità e stabilità (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n.
57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande
Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Il rientro in Bangladesh – Paese che il ricorrente ha Per_1 abbandonato circa otto anni fa – costituirebbe per lo stesso un vero sradicamento dal luogo in cui ha ricostruito la propria vita e che è ormai stabilmente e da lungo tempo l'unica sede della sua esistenza. Egli sarebbe esposto agli ostacoli di un nuovo radicamento territoriale in un luogo che ha abbandonato da lungo tempo, così presto da non avervi potuto stabilire alcuna significativa rete di relazioni e opportunità, e a gravi difficoltà oggettive nel condurre una vita dignitosa, non avendo nel Paese d'origine la disponibilità di mezzi di sussistenza. Al contrario, la permanenza in Italia lo preserverebbe da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita e gli consentirebbe di continuare a soddisfare le proprie esigenze e quelle della propria famiglia in Bangladesh, e di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del
Questore di Roma e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge 173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute. Nonostante l'esito vittorioso del ricorso, le spese di lite devono tuttavia dichiararsi irripetibili, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento del Questore di Roma del 7.9.2023 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a nato in [...] il [...], e Parte_1 dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore della stessa del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020;
- dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2024.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA ED IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di: dott. Francesco Crisafulli Presidente dott.ssa Silvia Albano Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. r.g. 45468/2023 promosso da nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Parte_1
Cassio ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Melozzo da Forlì, n. 9, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
e , con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. Controparte_1 Controparte_2
12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente -
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Con ricorso depositato il 9.10.2023, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il Parte_1 provvedimento del 7.9.2023, notificato il 15.9.2023, con il quale il Questore di Roma ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avanzata in data 5.10.2022. Il
Questore ha assunto tale decisione sulla base del parere negativo del 24.7.2023 della
[...]
di Roma, la quale ha ritenuto non Organizzazione_1 sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 19 del d.lgs. 286/1998.
Il ricorrente ha insistito per la sussistenza di tutti i requisiti per il rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, alla luce della lunga presenza e della stabilità della propria situazione abitativa e lavorativa in Italia.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 29.3.2024, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato. Il Giudice delegato ha fissato udienza per il giorno 24.4.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022. All'esito, la causa deve intendersi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Deve precisarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito sommario di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che nella specie appare rispettato (il ricorso è stato infatti depositato il 9.10.2023, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 15.9.2023).
Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito con legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n.
286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.3.2023, convertito dalla legge n. 50/23, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del 16.3.2022 – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”).
Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali
CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n.
57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale.
Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza.
Ebbene, il ricorrente ha depositato diversi documenti a dimostrazione del proprio percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia, e in particolare: contratto di lavoro a tempo determinato con mansione di lavapiatti per una società di Roma, decorrente dal 6.12.2023 al 5.12.2024; precedente contratto di lavoro a tempo determinato come lavapiatti presso la medesima sede di lavoro, decorrente dal 3.12.2022 al 2.12.2023; relative buste paga da dicembre 2022 a marzo 2024; ricevute dei trasferimenti di denaro in Bangladesh effettuati da luglio a settembre 2023, dell'importo medio di 500 euro, e di quelli effettuati a gennaio e marzo
2024, dell'importo medio di 300 euro;
certificato di frequenza nell'anno scolastico 2023/2024 del corso di lingua italiana al livello A2 QCER presso il 1° Centro provinciale di istruzione per adulti di Roma;
comunicazione di cessione di fabbricato del 13.9.2022, relativa ad abitazione sita in Roma.
Ciò premesso, deve rilevarsi come il ricorrente risieda ininterrottamente in Italia dal 2017, quando vi si è stabilito all'esito di un lungo percorso migratorio dal Bangladesh intrapreso appena maggiorenne. Da circa otto anni egli svolge dunque il complesso delle proprie occupazioni, dei propri interessi e delle proprie relazioni esclusivamente in Italia, dove ha evidentemente costruito la sua intera esistenza da adulto, avendo all'epoca appena 19 anni. Il suo percorso di radicamento nel nuovo Paese risulta ormai coronato dalla conquista di una occupazione lavorativa regolare e stabile, dimostrata dai contratti di lavoro nel settore della ristorazione depositati in atti. Tale attività lavorativa è tuttora in corso e, sebbene ancora a tempo determinato, è stata prevista con la significativa durata iniziale di un anno ed è stata rinnovata per tutto l'anno in corso. La lunga durata e l'esperienza professionale già maturate, la proroga già intervenuta e il rapporto di fiducia evidentemente nel frattempo instauratosi con la sede di lavoro fondano la prospettiva di una prosecuzione dell'attuale attività anche oltre la scadenza al momento prevista. I guadagni della sua occupazione lavorativa, quali dimostrati dalle relative buste paga in atti, consentono al ricorrente di provvedere adeguatamente alle proprie esigenze, nonché di contribuire al mantenimento dei familiari lasciati in Bangladesh, come dimostrano le ricevute delle rimesse allegate in atti, inviate negli ultimi mesi – evidentemente in corrispondenza col raggiungimento di una maggiore sicurezza economica – dell'importo significativo di diverse centinaia di euro. Dal 2022 il ricorrente dispone di una sicura sistemazione abitativa
(cfr. comunicazione di cessione fabbricato del 13.9.2022 in atti), presso un appartamento di Roma, la stessa città in cui lavora e in cui sta al momento sostenendo le ore di corso necessarie ad ottenere la certificazione di conoscenza della lingua italiana (cfr. certificato di frequenza del 27.2.2024 in atti).
Alla luce di tutto quanto detto, il ricorrente pare aver ormai coronato il percorso di radicamento intrapreso in
Italia con il raggiungimento di una sicurezza alloggiativa, lavorativa e dunque economica, con la prospettiva di stabilizzare la propria posizione professionale e di migliorare ulteriormente la propria condizione, grazie all'approfondimento e alla certificazione della conoscenza della lingua italiana, anche considerata la sua ancora giovane età (ventisei anni). È innegabile d'altra parte come la sua vita privata si svolga ormai da lungo tempo interamente in Italia, al punto che un allontanamento comporterebbe una grave violazione del suo diritto fondamentale al rispetto di tale bene, tutelato dal nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, quale definito dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo nel significato di nuova identità e stabilità (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n.
57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande
Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Il rientro in Bangladesh – Paese che il ricorrente ha Per_1 abbandonato circa otto anni fa – costituirebbe per lo stesso un vero sradicamento dal luogo in cui ha ricostruito la propria vita e che è ormai stabilmente e da lungo tempo l'unica sede della sua esistenza. Egli sarebbe esposto agli ostacoli di un nuovo radicamento territoriale in un luogo che ha abbandonato da lungo tempo, così presto da non avervi potuto stabilire alcuna significativa rete di relazioni e opportunità, e a gravi difficoltà oggettive nel condurre una vita dignitosa, non avendo nel Paese d'origine la disponibilità di mezzi di sussistenza. Al contrario, la permanenza in Italia lo preserverebbe da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita e gli consentirebbe di continuare a soddisfare le proprie esigenze e quelle della propria famiglia in Bangladesh, e di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del
Questore di Roma e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge 173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute. Nonostante l'esito vittorioso del ricorso, le spese di lite devono tuttavia dichiararsi irripetibili, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento del Questore di Roma del 7.9.2023 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a nato in [...] il [...], e Parte_1 dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore della stessa del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020;
- dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2024.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli