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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 01/11/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2082/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VITERBO nella persona del giudice MA IA CO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2082 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, vertente tra
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_2 P.IVA_2 il patrocinio degli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani, elettivamente domiciliata in Roma, al viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dei difensori,
- Attrice
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. Pietro Signorelli, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Monte Zebio n. 28, presso lo studio del difensore,
- Convenuta nonché
Controparte_2
- Convenute contumaci
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: all'udienza di discussione del 30 ottobre 2025 parte attrice e parte convenuta si sono riportate alle rispettive note conclusive e hanno precisato le proprie conclusioni rassegnate, rispettivamente, nella memoria ex art. 171ter, n. 1, c.p.c. e nella comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 15
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la (nel prosieguo, Parte_2
« »), in qualità di mandataria della società (nel prosieguo, « ), “società Pt_2 Parte_1 Pt_1 veicolo” ai sensi della legge 130/1999, ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione promossa dalla nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 215/2021, instaurata dalla società Controparte_1
(nel prosieguo, « ), dopo che il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del Controparte_3 CP_3
26 luglio 2023, ritenuto carente di legittimazione attiva il creditore procedente, aveva sospeso detta procedura esecutiva e concesso temine di 60 giorni per introdurre, appunto, la presente fase di merito.
Al riguardo, parte attrice ha dedotto che il credito vantato nei confronti della trova la sua CP_1 fonte dei contratti di mutuo fondiario del 14 maggio 2007 (atto a rogito del Notaio
[...]
; Rep. 471926; Racc., 35093) e del 13 gennaio 2010 (atto a rogito Notaio Persona_1 [...]
; Rep. 483613; Racc., 39973), stipulati dalla debitrice esecutata con Banco di Sardegna Persona_1
s.p.a., nonché dei relativi atti di erogazione e quietanza, entrambi del 22 febbraio 2016 (atti a rogito del
Notaio ; Rep, 5346; Racc., 4127 e Rep. 5347; Racc., 4128). Persona_2
Ciò posto, la , anzitutto, ha rilevato che la ha acquistato dalla - mediante il Pt_2 Pt_1 CP_3 contratto di cessione in blocco dei crediti del 10 dicembre 2021, nel cui avviso, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 16 dicembre 2021, è indicato il codice identificativo “NDG 72260587” e risultano i crediti in precedenza acquistati dalla stessa – il credito da quest'ultima, a propria CP_3 volta, acquistato da (nel prosieguo, « ), come risulterebbe dalla Controparte_4 CP_4 dichiarazione di cessione;
cessione avvenuta mediante il contratto stipulato in data 11 febbraio 2021, nonché dal relativo avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 18 febbraio 2021, entrambi recanti il codice identificativo “NDG 72260587”, riferito alla posizione della debitrice. La a CP_4 propria volta, ha acquistato il ridetto credito dal (nel prosieguo, « ), Controparte_5 CP_6 come risulterebbe dalla dichiarazione di cessione in atti, in forza del contratto di cessione in blocco di crediti stipulato in data 7 giugno 2018, il cui avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 14 giugno 2018, individua, quali criteri utili ad identificare i singoli crediti ceduti, fra l'altro, i rapporti esistenti alla data del 31 dicembre 2017 e pubblicati sull'indirizzo web dell'istituto di credito.
La , in secondo luogo, ha escluso l'usurarietà dei contratti di mutuo in discorso, anche in Pt_2 punto di interessi moratori, essendo stato pattuito un tasso inferiore al tasso soglia, anche in considerazione della prevista maggiorazione del 2,1%. Inoltre, la ha escluso l'ammissibilità Pt_2 della sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi con quelli degli interessi moratori, nonché la possibilità di computare, ai fini della determinazione del TEG, la commissione di estinzione anticipata, pagina 2 di 15 trattandosi non già di un costo connesso all'erogazione del credito, bensì di un onere meramente eventuale, dovuto in caso di risoluzione anticipata del rapporto.
La , in terzo luogo, ha escluso che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” possa Pt_2 celare un “costo occulto”, generato dalla capitalizzazione degli interessi in regime composto, ossia un costo maggiore rispetto a quello dichiarato in contratto. In proposito, la ha osservato che nei Pt_2 contratti di mutuo, costituenti titoli esecutivi, sono stati espressamente indicati il TAN e il TAE, rilevando, altresì, che il piano di ammortamento, oltre a non essere un elemento essenziale, poteva essere ricostruito agevolmente sulla scorta dei parametri indicati nei contratti stessi. In ogni caso, lo stesso risultava comunque riportato negli atti di erogazione e quietanza, ove sono chiaramente indicate anche le modalità di rimborso del capitale.
L'odierna attrice, in quarto luogo, ha rilevato che l'eventuale superamento del limite di finanziabilità non implica la nullità del contratto di mutuo fondiario, perché l'art. 38 TUB non detta requisiti di validità del contratto stesso e non sarebbe annoverabile tra le “norme imperative”.
La , infine, ha evidenziato non solo che negli atti di erogazione e quietanza la stessa Pt_2 CP_1 ha dichiarato di aver percepito le somme concesse a mutuo, ma anche che la traditio consiste sia
[...] nella consegna materiale della somma di denaro concessa a mutuo, sia nella creazione di un titolo di disponibilità giuridica della somma stessa in capo al cliente, anche se svincolata al verificarsi di determinate condizioni.
2. Si è costituita in giudizio la (nel prosieguo, « ), eccependo, anzitutto, Controparte_1 CP_1 il difetto di titolarità attiva della , in quanto non avrebbe provato la “continuità” delle cessioni, Pt_2 essendo all'uopo inidonee, da sé sole, le dichiarazioni unilaterali delle banche cedenti, così come la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale.
La in secondo luogo, ha ritenuto che per verificare l'usurarietà del costo totale del CP_1 credito (TEG) occorra considerare anche i costi di assicurazione sostenuti dal debitore, nonché il costo occulto generato, in spregio al divieto di anatocismo, dal piano di ammortamento alla francese, che provocherebbe la capitalizzazione degli interessi in regime composto.
La convenuta, in terzo luogo, ha eccepito la nullità, ex art. 38 TUB, norma imperativa che prevedrebbe un elemento essenziale del negozio, dei contratti di mutuo fondiario de quibus per superamento del limite di finanziabilità, giacché il valore di mercato degli immobili pignorati sarebbe nettamente superiore rispetto al valore d'uso degli stessi.
La infine, ha osservato che nonostante l'effettiva erogazione delle somme concesse a CP_1 mutuo e la conseguente conclusione dei contratti di mutuo de quibus, la traditio non si sarebbe verificata al momento della stipula, bensì in un momento successivo, sicché i ridetti mutui non pagina 3 di 15 sarebbero validi titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., in quanto trattasi di mutui condizionati, in cui sarebbe previsto che l'erogazione della somma concessa a mutuo avvenga al verificarsi di determinate condizioni.
3. Non si sono costituite in giudizio e Controparte_2 CP_2
4. Dichiarata la contumacia di e di differita la prima Controparte_2 CP_2 udienza ex art. 171bis, comma 3, c.p.c. e scambiate le memorie ex art. 171ter c.p.c., con ordinanza del
6 novembre 2024 il giudice precedente assegnatario del fascicolo, disattesa ogni istanza, ha fissato udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c., poi svoltasi in data 30 ottobre 2025, nel corso della quale le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
5. L'opposizione proposta dalla dinanzi al GE deve essere rigettata. CP_1
5.1. Deve essere disattesa, anzitutto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (rectius, di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio dedotto) della Pt_1
Invero, in caso di cessione di crediti in blocco, l'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (così, Cass., sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116), tuttavia con l'ulteriore precisazione che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16) (cfr. Cass., sez. VI, 5 novembre
2020, n. 24798), ciò rispondendo al più generale canone interpretativo secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (così, Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951; in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. VI, 24 settembre 2018, n. 22525).
Inoltre, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, pagina 4 di 15 senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi – specie qualora non sia contestata la cessione in blocco in sé, ma piuttosto l'inclusione di uno specifico credito nella cessione stessa - allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (così, tra le altre, Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass., sez. III, 5 aprile 2023, n. 9412; Cass., sez. I, 20 luglio 2023, n. 21821; in senso conforme, Cass., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali;
Cass., sez. I, 26 giugno 2019, n. 17110; Cass., sez. III, 13 giugno 2019, n.
15884; Cass., sez. III, 29 dicembre 2017, n. 31118).
Peraltro, secondo i giudici di legittimità (cfr. Cass., sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200), la dichiarazione del cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, nonché di ulteriore documentazione a disposizione del cedente, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, dotato di indiscutibile valenza probatoria, rappresentando un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito fra quei due soggetti
(sulla valenza della dichiarazione in discorso, cfr. anche Corte di Appello di L'aquila, 16 aprile 2024,
n. 504, secondo cui la dichiarazione della banca cedente circa l'avvenuta cessione del credito, pur non potendo di certo sostituire la produzione del contratto di cessione, ben può costituire indizio presuntivo che, unitamente all'avviso della Gazzetta Ufficiale, deve ritenersi idoneo a fornite prova sufficiente dell'avvenuta cessione del credito in discorso nell'ambito della avvenuta cessione in blocco, con ciò dimostrandosi la legittimazione attiva del cessionario). Si è inoltre osservato che il contratto di cessione di crediti, infatti, non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità onde può essere provata la cessione e la ricomprensione del credito nella cessione con qualunque mezzo di prova (Cass., sez. III, 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29/12/2017, n.
31118; Corte d'Appello di Venezia, Sez. I, sentenza del 20 dicembre 2024, n. 2253).
Ebbene, condividendosi la posizione già espressa dal collegio giudicante in sede di reclamo proposto dall'odierna attrice avverso alla sopracitata ordinanza di sospensione della procedura esecutiva emessa dal GE, si reputa che la titolarità del rapporto dal lato attivo, in capo alla , sia Pt_2 pagina 5 di 15 comprovata dal contratto di cessione concluso tra la e la (all.ti 8 dell'atto di opposizione CP_3 Pt_1
e 13 del ricorso per reclamo), nonché dalle dichiarazioni di cessione rilasciate dal Banco di Sardegna, dalla e dalla stessa (docc. 14, 15, 16 del reclamo;
all.ti 9, 10 e 11 Controparte_4 CP_3 dell'atto di opposizione) ai rispettivi cessionari.
Al riguardo, si osserva che tali dichiarazioni (che confermano la “continuità” delle cessioni) recano l'indicazione non solo dei contratti di mutuo fondiario da cui derivano i rapporti ceduti e del codice identificativo della posizione debitoria maturata dalla (“NDG 72260587”), ma anche del CP_1 numero della Gazzetta Ufficiale sul quale sono stati pubblicati gli avvisi, relativi a ciascuna delle cessioni in blocco (G.U. 68 del 14.06.2018; G.U. n. 21 del 18.02.2021; G.U. n. 149 del 16.12.2021), nei quali, peraltro, sono riportati i “criteri comuni” che consentono di ritenere compresi nelle plurime cessioni in blocco, senza alcuna incertezza, anche i crediti vantati dalla nei confronti della Pt_1 CP_1
[...]
In particolare, dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 14.06.2018 si evince chiaramente che nella cessione in blocco eseguita dalla n favore della erano ricompresi CP_4 CP_3
i rapporti scaturiti, fra l'altro, da mutui fondiari sorti nel periodo compreso tra il 1975 e il 2017 (i mutui costituenti titoli esecutivi sono stati conclusi nel 2007 e nel 2010), che fossero vantati verso debitori classificati in “sofferenza”, che derivassero dalla totalità dei rapporti individuati presso le danti causa della cedente - che a propria volta ha acquistato il credito dal Banco di Sardegna, come risulta CP_4 dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 18.02.2021 che individua fra i crediti ceduti anche i crediti derivanti da finanziamenti in essere alla data del 31 dicembre 2017, come quelli oggetto del presente giudizio -, nonché individuati da una serie di codici, fra cui figura proprio il codice “NDG
72260587”, relativo alla posizione debitoria dell'opposta (circostanza pacifica), registrato “a sofferenza”.
Quanto alla cessione dalla alla Dante, dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 CP_3 del 16.12.2021 emerge che sono stati ceduti tutti i crediti acquistati dalla cedente ( Controparte_3 con contratto sottoscritto da quest'ultima, in data 11 febbraio 2021, con Controparte_4
5.2. Venendo al motivo di opposizione articolato dall'odierna convenuta relativo all'inidoneità dei mutui fondiari in discorso a configurare validi titoli esecutivi in assenza di traditio e, quindi, dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., occorre ricordare che il mutuo condizionato, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (cfr., tra le tante, Cass., 6 dicembre 2023, n. 34116; Cass., 28 dicembre 2021, n. 41791; Cass., 5 marzo 2020, n. 6174; Cass., 27 agosto 2015, n. 17194), si ha quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata, avviene materialmente in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula pagina 6 di 15 generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto (vale a dire che l'obbligazione del mutuante di consegnare la somma mutuata al mutuatario è sottoposta ad una condizione); sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali (Cass., sez. un., 6 marzo 2025, n. 5968).
L'eventuale pattuizione accessoria, nei termini suddetti, costituisce estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e vale a dar vita ad un negozio atipico, essendo necessario e sufficiente, ai fini della configurabilità di un valido titolo esecutivo dotato dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., che, al momento della stipula, il mutuatario abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata – di restituire l'importo che, anche soltanto giuridicamente, è entrato nella sua disponibilità.
Pertanto, il contratto di mutuo condizionato è idoneo titolo esecutivo per sorreggere la “minaccia” dell'esecuzione forzata se, interpretate le clausole del medesimo secondo il criterio sistematico nonché le stesse in uno con l'eventuale atto di erogazione e quietanza delle somme mutuate, risulta una traditio materiale o giuridica delle medesime somme. Occorre, infatti, che il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo (Cass., sez. III, 27 agosto
2015, n. 17194; Cass., 3 gennaio 2011, n. 14; Cass., 28 agosto 2004, n. 17211; Cass., 5 luglio 2001, n.
9074; Cass., 15 luglio 1994, n. 6686; Cass., 12 ottobre 1992, n. 11116; Cass., 19 luglio 1979, n. 4293).
Una volta appurata l'idoneità del mutuo condizionato ad integrare un idoneo e valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria (Cass., sez. I, 15 aprile 2019, n. 10507).
Al riguardo i giudici di legittimità hanno precisato che, ai fini del perfezionamento di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutuate al mutuatario (Cass., sez. III, 6 dicembre 2023, n. 34116). Nel caso di specie, la Suprema Corte ha pagina 7 di 15 osservato che il mutuatario ha conseguito la disponibilità delle somme nelle date in cui sono avvenute concretamente le erogazioni, tutte precedenti alla notificazione dell'atto di precetto (come pure nel caso di specie), rilevando che nessuna norma impone un lasso di tempo insuperabile, rispetto alla stipulazione del mutuo, per l'avveramento del requisito della realità del contratto;
di talché ben può affermarsi che il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto è venuto in essere nella ultima delle date suddette, consacrata in atto pubblico di quietanza, in relazione ai diversi importi complessivamente erogati, evidentemente in attuazione di un piano rateale previsto nel medesimo contratto. Né rileva il fatto che fossero stabilite contrattualmente condizioni per l'erogazione delle somme mutuate, una volta che tali condizioni si sono avverate e le somme mutuate sono state, concretamente, erogate. Anzi, l'immediatezza dell'erogazione, elemento naturale ma non imprescindibile, del contratto di mutuo (Cass. Sez. III, 6174/2020), nel caso non rileva, essendo
l'erogazione ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste (così, ancora, Cass., sez. III, 6 dicembre 2023, n. 34116; in senso conforme, Cass., sez. III, 3 gennaio 2023, n.
52).
Ebbene, nel mutuo del 14.05.2007 (all. 2 del fascicolo della fase sommaria ex art. 615, comma 2,
c.p.c. di parte opponente) e nel mutuo del 13.01.2010 (all. 4 del fascicolo della fase sommaria ex art. 615, comma 2, c.p.c. di parte opponente), le parti hanno pattuito che la mutuante (Banco di Sardegna
S.p.A.) concede alla mutuataria ( , che accetta, il finanziamento, regolato dai patti e dalle CP_1 condizioni che potranno risultare dal successivo atto di erogazione e quietanza (art. 1); atto che sarebbe stato rilasciato, una volta effettivamente erogato il finanziamento, qualora il mutuatario avesse rispettato determinate “condizioni”, oggetto di pattuizione, dal cui verificarsi dipendeva l'insorgenza del diritto, in capo al mutuatario, alla consegna della somma mutuata da parte del mutuante.
Dagli atti notarili di erogazione e quietanza del 22 febbraio 2016 (denominati entrambi, per la precisione, “atto di quietanza finale”) risulta che a garanzia della restituzione delle somme mutuate è stata iscritta ipoteca mediante gli stessi contratti di mutuo, nonché che la da un lato, prima CP_1 dell'emissione degli atti di erogazione e quietanza medesimi, ha ricevuto una parte degli importi in acconto sul saldo finale - nel contratto di mutuo fondiario del 2010 le parti hanno previsto che gli interessi relativi alle erogazioni a stati di avanzamento lavori dovranno essere corrisposti fino alla stipula di quietanza finale, nonché la possibilità, di cui le parti stesse hanno profittato in corso di rapporto, che l'importo finanziato venisse erogato con versamenti rateali in preammortamento (art. 3), mentre nel contratto del 2007 le parti hanno pattuito che nel corso dei lavori sarebbe stato in facoltà del banco di effettuare delle erogazioni (art 3 bis) -, da altro lato, ha dichiarato di ricevere dalla mutuante pagina 8 di 15 gli importi residui - come del resto ammesso nel presente giudizio -, rilasciando “ampia e finale quietanza” e riconoscendo pienamente assolto l'adempimento del Banco mutuante.
In definitiva, i contratti di mutuo fondiario, posti a base dell'esecuzione forzata R.G.E. n.215/2021 e i rispettivi atti di erogazione e quietanza (a cui rinviavano gli stessi contratti di finanziamento) integrano, considerati unitariamente e complessivamente, un valido titolo esecutivo, idoneo a sorreggere l'azione esecutiva avviata dalla e in cui è intervenuta la Infatti, dalla lettura CP_3 Pt_1 combinata e complessiva degli atti stessi si evince, da un lato, la traditio degli importi concessi a mutuo alla da altro lato, la volontà inequivoca, univoca e incondizionata di quest'ultima di CP_1 restituire all'originario creditore – ora alla cessionaria - gli importi ottenuti. Pt_1
5.3. Si palesa priva di pregio anche l'eccezione di usurarietà dei mutui fondiari costituenti (validi) titoli esecutivi.
Muovendo dalla questione concernente l'usurarietà dei tassi degli interessi moratori, si osserva che non é ammessa la sommatoria con il tasso degli interessi corrispettivi, vieppiù in considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità che, pur ribadendo la rilevanza anche degli interessi moratori quanto al vaglio di usurarietà, ha tuttavia affermato una distinta valutazione degli stessi, anche per quanto concerne il tasso soglia. Sul punto si è osservato (cfr. Cass., sez. III, sent., 17 ottobre 2019,
n. 26286) che la Banca d'Italia, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del
T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali. Ne consegue che, come già ritenuto in passato da una parte della giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, trib. Parma, 3 giugno 2019, n. 823, trib. Roma, 2 ottobre
2018, n. 18633, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali), per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarà dunque sufficiente sommare al “tasso soglia” degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4.
Invero, si reputa che l'orientamento sopra richiamato (espresso da Cass., n. 26286 del 2019, cit.) sia volto a coniugare l'esigenza di assicurare la verifica di usurarietà delle pattuizioni contrattuali, recanti la previsione degli interessi moratori, con la considerazione della indiscutibile diversa funzione ascrivibile agli interessi corrispettivi (quale remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta) e agli stessi interessi moratori
(volti ad individuare il danno conseguente all'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 1224 c.c.), tale da giustificare la diversificata individuazione del tasso soglia (analogamente a quanto già ritenuto dalle Sezioni Unite di Cassazione rispetto alla rilevazione della c.m.s. soglia).
pagina 9 di 15 Detta impostazione è stata anche avallata dall'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(sentenza 18 settembre 2020, n. 19597), secondo cui così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, per gli interessi moratori, l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali. L'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali, di cui all'art. 3 dei decreti ministeriali, recanti le rilevazioni dei TEGM ai fini del vaglio di usurarietà delle operazioni bancarie.
Al riguardo, le Sezioni Unite hanno evidenziato come tale rilevazione costituisca il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione.
Ne discende che, la verifica dell'usurarietà degli interessi moratori deve essere effettuata rapportandoli al corrispondente “tasso soglia di mora”, determinato a partire dal TEGM, incrementato della maggiorazione media prevista nei decreti ministeriali del trimestre di riferimento, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti. Diversamente, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, senza tener conto degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti, per il principio di simmetria
(Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597; Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; Cass., 3 novembre 2016, n. 22270; Cass., 22 giugno 2016, n. 12965).
Ora, i contratti di mutuo fondiario in discorso, costituenti titoli esecutivi, sono stati conclusi in data
14 maggio 2007 e in data 13 gennaio 2010. I decreti ministeriali del secondo trimestre 2007 e del primo trimestre 2010 indicano che, al fine di individuare il “tasso soglia di mora”, il tasso soglia relativo al tasso degli interessi corrispettivi debba essere maggiorato del 2,1%, quale media praticata dagli istituti bancari in quel periodo. Sicché, deve comunque concludersi per l'applicazione, con entrambi i contratti, di un tasso moratorio inferiore al tasso soglia di mora.
Si osserva che il perito della società convenuta ha quantificato il TEG nella misura del 9,719%, in relazione al contratto del 2007, e nella misura del 4,40%, rispetto al contratto del 2010. Tuttavia, ai fini del calcolo del TEG, il perito ha considerato, in entrambi i casi e unitamente agli interessi corrispettivi, le spese dovute a titolo di commissione di estinzione anticipata, irrilevante ai fini del vaglio di pagina 10 di 15 usurarietà, in considerazione della funzione ascrivibile alla medesima, che non è quella di remunerare
(quale corrispettivo) l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108/1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto (cfr., sul punto, Cass., sez. III, 7 marzo 2022, n. 7352). Il perito ha altresì considerato, unitamente agli interessi corrispettivi, gli interessi moratori, che, come sopra precisato, non possono essere sommati con gli interessi corrispettivi, senza, peraltro, neppure considerare l'incremento del
2,1% del tasso soglia con cui confrontare il tasso degli interessi corrispettivi e il relativo TEG.
Quanto alle spese di assicurazione - che, sebbene prevista in astratto come “obbligatoria per legge”, non risulta in concreto rilasciata al momento dell'erogazione dell'importo mutuato, tantomeno contestualmente alla stipula del mutuo - si osserva che non solo la relativa entità non è stata quantificata dall'opposta, limitatasi al richiamo della giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi in argomento, ma neppure risulta dalle condizioni economiche dei contratti di mutuo ovvero dai relativi atti di erogazione e quietanza.
5.4. Parimenti, non coglie nel segno l'eccezione di nullità dei contratti di mutuo fondiario oggetto di giudizio per violazione dell'art. 38, comma 2, TUB.
In proposito, si osserva che, per verificare l'eventuale superamento del limite di finanziabilità, occorre avere riguardo non già al valore venale - non potendo ritenersi allo scopo sufficiente neppure il riferimento all'indicazione del prezzo di vendita dell'immobile in discorso - ovvero di mercato, bensì al diverso “valore cauzionale” dell'immobile, che si sostanzia “nel prudente apprezzamento della futura negoziabilità” del medesimo (cfr. Cass., sez. I, 9 maggio 2018, n. 11201, che richiama, tra le altre,
Cass., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 264), sicché si reputa che detto superamento non possa ritenersi dimostrato, parte opposta non avendo allegato e comprovato elementi idonei allo scopo.
In ogni caso, secondo l'orientamento autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite di Cassazione, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto, che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale
pagina 11 di 15 della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere (Cass., sez. un., 16 novembre 2022, n. 33719).
L'eventuale superamento del limite di finanziabilità, pertanto, potrebbe fondare, al più, una domanda di risarcimento del pregiudizio eventualmente patito, concretandosi in una violazione di una regola di condotta, non già di validità, non formulata nel presente giudizio.
5.5. Anche la censura relativa alla mancata allegazione del piano di ammortamento è destituita di fondamento, in quanto la predisposizione dello stesso - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo.
Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate (Cass., sez. III, 26 giugno 2020, n. 12922). Invero, i profili di indeterminatezza del tasso di interesse pattuito sono condivisibilmente esclusi da giurisprudenza di merito e di legittimità sul presupposto che, in presenza di una chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (a maggior ragione, quando vi sia anche l'indicazione del numero e della composizione delle rate costanti di rimborso, nonché la ripartizione delle quote per capitale e per interessi), la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali a seguito di un agevole calcolo aritmetico (cfr., tra le altre, Trib. Roma, 19 Settembre 2019, n. 17766; Id., 16 giugno 2016, n. 12284): tali dati lasciano intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (Cass., sez. III, 17 ottobre 2023, n. 28824), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto al momento della sua conclusione e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Cass., sez. un., 29 maggio 2024, n. 15130;
Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67).
Ebbene, nel caso di specie i piani di ammortamento risultano allegati agli atti erogazione e quietanza del 22 febbraio 2016 (come previsto nei contratti di mutuo del 2007 e del 2010, che distinguono nettamente tra un periodo di preammortamento e un periodo in ammortamento, sul quale, nello specifico, si veda infra) e il relativo andamento non poteva che essere variabile, cioè non immediatamente determinato, ma comunque e necessariamente determinabile (art. 1346 c.c.), perché i tassi degli interessi corrispettivi e moratori sono stati pattuiti in misura, appunto, variabile, mediante il rinvio a parametri certi o determinati, o, a propria volta, determinabili. Il piano di ammortamento, peraltro, anche qualora non allegato materialmente ai contratti de quibus, sarebbe stato agevolmente
“ricostruibile” dall'opponente, muovendo dalle condizioni economiche riportate nei contratti stessi,
pagina 12 di 15 nonché nei relativi documenti di sintesi (modalità di rimborso della rate, relativo importo, tasso di interesse applicato in corso di rapporto ecc.).
Analoga sorte spetta alla doglianza concernente il piano di ammortamento c.d. “alla francese”, giacché, come di recente riconosciuto dalla Suprema Corte in relazione ai mutui a tasso fisso (Cass., sez. un., 29 maggio 2024, n. 15130) e ribadito rispetto ai mutui a tasso variabile (Cass., sez. I, 29 marzo
2025, n. 8322), deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario di tale modalità di ammortamento, nonché del regime di capitalizzazione, “semplice” o “composto” degli interessi – quest'ultimo, secondo l'opponente, caratterizzante necessariamente tale tipologia di ammortamento e fonte di “costi occulti” - incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto, causandone la nullità parziale.
Invero, nel caso di ammortamento c.d. “alla francese”, il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a “rate costanti”, comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente), come espressamente indicato nel contratto di mutuo oggetto di giudizio e come affermato dallo stesso attore sin dall'atto di citazione. Il mutuatario, pertanto, si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e
l'ammontare della quota interessi. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via (Cass., sez. un., 29 maggio 2024, n. 15130).
Una opposta conclusione, come quella propugnata dall'odierna opposta, non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime
«composto», essendo questa un'espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi, ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo: la capitalizzazione composta, così come la capitalizzazione semplice, è uno dei modi che le parti possono stabilire per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (Cass., sez. I, 25 giugno 2025, n. 17165; Cass., sez. I, 29 marzo 2025, n. 8322; Cass., sez.
I, 19 marzo 2025, n. 7382; Cass., sez. un., 29 maggio 2024, n. 15130). pagina 13 di 15 Lo stesso avviene nei mutui a tasso variabile, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento “alla francese” è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima (Cass., sez. I, 25 giugno 2025, n.
17165; Cass., sez. I, 29 marzo 2025, n. 8322; Cass., sez. I, 19 marzo 2025, n. 7382; Cass., sez. un., 29 maggio 2024, n. 15130).
Ebbene, nei contratti di mutuo in discorso e nei relativi atti di erogazione e quietanza, in cui i tassi di interesse sono stati pattuiti in misura variabile, è prevista l'adozione, dopo un periodo di preammortamento, di un piano di ammortamento “alla francese” a rata costante, tale che la rata risulti pari al prodotto tra il tasso nominale e il debito residuo in linea capitale (art. 2 di entrambi gli atti di erogazione e quietanza del 22 febbraio 2016). Peraltro, non è stata pattuita la capitalizzazione periodica degli interessi, né in regime semplice, né, tantomeno, in regime “composto”, e neppure risulta applicata dalla mutuante in corso di rapporto, in quanto la perizia stragiudiziale dell'opposta non offre alcun elemento utile a dimostrare il contrario e l'opposta stessa non ha dedotto una simile circostanza.
Pertanto, gli interessi non sono maturati su altri interessi, bensì soltanto sul capitale residuo, come peraltro si evince dal piano di ammortamento allegato agli atti di erogazione e quietanza.
Infine, come anticipato, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi non inficia la validità dei mutui fondiari oggetto di giudizio, in quanto non integra un costo o un tasso del finanziamento (art. 117 TUB) e la normativa in materia di trasparenza bancaria non ne impone l'inclusione nei contratti conclusi da un istituto di credito.
6. La domanda proposta in via riconvenzionale dall'opposta, per sentir condannare la alla Pt_1 restituzione degli importi incamerati in corso di rapporto, nonché al pagamento dell'eventuale eccedenza risultante dalla compensazione del credito azionato con un eventuale suo controcredito, deve essere rigettata in ragione dell'infondatezza delle censure sopra esaminate, parte convenuta non avendo neppure individuato l'asserito controcredito da opporre in compensazione. Parimenti, deve essere disattesa la domanda risarcitoria avanzata dalla società convenuta, peraltro soltanto con le note conclusive da ultimo depositate, stante l'infondatezza dei motivi posti a fondamento della proposta opposizione all'esecuzione.
pagina 14 di 15 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm., secondo i valori medi, tenuto conto del valore della controversia nonché della contenuta rilevanza delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Nulla sulle spese nei confronti di e della non Controparte_7 CP_2 costituitesi nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2082 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
- rigetta le ulteriori domande proposte da Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore della Controparte_1 [...]
come sopra rappresentata, le spese di giudizio che si liquidano in complessivi 7.616,00 euro Parte_1 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti di e Controparte_7 CP_2
Viterbo, 31 ottobre 2025
Il giudice
MA IA CO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VITERBO nella persona del giudice MA IA CO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2082 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, vertente tra
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_2 P.IVA_2 il patrocinio degli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani, elettivamente domiciliata in Roma, al viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dei difensori,
- Attrice
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. Pietro Signorelli, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Monte Zebio n. 28, presso lo studio del difensore,
- Convenuta nonché
Controparte_2
- Convenute contumaci
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: all'udienza di discussione del 30 ottobre 2025 parte attrice e parte convenuta si sono riportate alle rispettive note conclusive e hanno precisato le proprie conclusioni rassegnate, rispettivamente, nella memoria ex art. 171ter, n. 1, c.p.c. e nella comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 15
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la (nel prosieguo, Parte_2
« »), in qualità di mandataria della società (nel prosieguo, « ), “società Pt_2 Parte_1 Pt_1 veicolo” ai sensi della legge 130/1999, ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione promossa dalla nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 215/2021, instaurata dalla società Controparte_1
(nel prosieguo, « ), dopo che il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del Controparte_3 CP_3
26 luglio 2023, ritenuto carente di legittimazione attiva il creditore procedente, aveva sospeso detta procedura esecutiva e concesso temine di 60 giorni per introdurre, appunto, la presente fase di merito.
Al riguardo, parte attrice ha dedotto che il credito vantato nei confronti della trova la sua CP_1 fonte dei contratti di mutuo fondiario del 14 maggio 2007 (atto a rogito del Notaio
[...]
; Rep. 471926; Racc., 35093) e del 13 gennaio 2010 (atto a rogito Notaio Persona_1 [...]
; Rep. 483613; Racc., 39973), stipulati dalla debitrice esecutata con Banco di Sardegna Persona_1
s.p.a., nonché dei relativi atti di erogazione e quietanza, entrambi del 22 febbraio 2016 (atti a rogito del
Notaio ; Rep, 5346; Racc., 4127 e Rep. 5347; Racc., 4128). Persona_2
Ciò posto, la , anzitutto, ha rilevato che la ha acquistato dalla - mediante il Pt_2 Pt_1 CP_3 contratto di cessione in blocco dei crediti del 10 dicembre 2021, nel cui avviso, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 16 dicembre 2021, è indicato il codice identificativo “NDG 72260587” e risultano i crediti in precedenza acquistati dalla stessa – il credito da quest'ultima, a propria CP_3 volta, acquistato da (nel prosieguo, « ), come risulterebbe dalla Controparte_4 CP_4 dichiarazione di cessione;
cessione avvenuta mediante il contratto stipulato in data 11 febbraio 2021, nonché dal relativo avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 18 febbraio 2021, entrambi recanti il codice identificativo “NDG 72260587”, riferito alla posizione della debitrice. La a CP_4 propria volta, ha acquistato il ridetto credito dal (nel prosieguo, « ), Controparte_5 CP_6 come risulterebbe dalla dichiarazione di cessione in atti, in forza del contratto di cessione in blocco di crediti stipulato in data 7 giugno 2018, il cui avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 14 giugno 2018, individua, quali criteri utili ad identificare i singoli crediti ceduti, fra l'altro, i rapporti esistenti alla data del 31 dicembre 2017 e pubblicati sull'indirizzo web dell'istituto di credito.
La , in secondo luogo, ha escluso l'usurarietà dei contratti di mutuo in discorso, anche in Pt_2 punto di interessi moratori, essendo stato pattuito un tasso inferiore al tasso soglia, anche in considerazione della prevista maggiorazione del 2,1%. Inoltre, la ha escluso l'ammissibilità Pt_2 della sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi con quelli degli interessi moratori, nonché la possibilità di computare, ai fini della determinazione del TEG, la commissione di estinzione anticipata, pagina 2 di 15 trattandosi non già di un costo connesso all'erogazione del credito, bensì di un onere meramente eventuale, dovuto in caso di risoluzione anticipata del rapporto.
La , in terzo luogo, ha escluso che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” possa Pt_2 celare un “costo occulto”, generato dalla capitalizzazione degli interessi in regime composto, ossia un costo maggiore rispetto a quello dichiarato in contratto. In proposito, la ha osservato che nei Pt_2 contratti di mutuo, costituenti titoli esecutivi, sono stati espressamente indicati il TAN e il TAE, rilevando, altresì, che il piano di ammortamento, oltre a non essere un elemento essenziale, poteva essere ricostruito agevolmente sulla scorta dei parametri indicati nei contratti stessi. In ogni caso, lo stesso risultava comunque riportato negli atti di erogazione e quietanza, ove sono chiaramente indicate anche le modalità di rimborso del capitale.
L'odierna attrice, in quarto luogo, ha rilevato che l'eventuale superamento del limite di finanziabilità non implica la nullità del contratto di mutuo fondiario, perché l'art. 38 TUB non detta requisiti di validità del contratto stesso e non sarebbe annoverabile tra le “norme imperative”.
La , infine, ha evidenziato non solo che negli atti di erogazione e quietanza la stessa Pt_2 CP_1 ha dichiarato di aver percepito le somme concesse a mutuo, ma anche che la traditio consiste sia
[...] nella consegna materiale della somma di denaro concessa a mutuo, sia nella creazione di un titolo di disponibilità giuridica della somma stessa in capo al cliente, anche se svincolata al verificarsi di determinate condizioni.
2. Si è costituita in giudizio la (nel prosieguo, « ), eccependo, anzitutto, Controparte_1 CP_1 il difetto di titolarità attiva della , in quanto non avrebbe provato la “continuità” delle cessioni, Pt_2 essendo all'uopo inidonee, da sé sole, le dichiarazioni unilaterali delle banche cedenti, così come la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale.
La in secondo luogo, ha ritenuto che per verificare l'usurarietà del costo totale del CP_1 credito (TEG) occorra considerare anche i costi di assicurazione sostenuti dal debitore, nonché il costo occulto generato, in spregio al divieto di anatocismo, dal piano di ammortamento alla francese, che provocherebbe la capitalizzazione degli interessi in regime composto.
La convenuta, in terzo luogo, ha eccepito la nullità, ex art. 38 TUB, norma imperativa che prevedrebbe un elemento essenziale del negozio, dei contratti di mutuo fondiario de quibus per superamento del limite di finanziabilità, giacché il valore di mercato degli immobili pignorati sarebbe nettamente superiore rispetto al valore d'uso degli stessi.
La infine, ha osservato che nonostante l'effettiva erogazione delle somme concesse a CP_1 mutuo e la conseguente conclusione dei contratti di mutuo de quibus, la traditio non si sarebbe verificata al momento della stipula, bensì in un momento successivo, sicché i ridetti mutui non pagina 3 di 15 sarebbero validi titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c., in quanto trattasi di mutui condizionati, in cui sarebbe previsto che l'erogazione della somma concessa a mutuo avvenga al verificarsi di determinate condizioni.
3. Non si sono costituite in giudizio e Controparte_2 CP_2
4. Dichiarata la contumacia di e di differita la prima Controparte_2 CP_2 udienza ex art. 171bis, comma 3, c.p.c. e scambiate le memorie ex art. 171ter c.p.c., con ordinanza del
6 novembre 2024 il giudice precedente assegnatario del fascicolo, disattesa ogni istanza, ha fissato udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c., poi svoltasi in data 30 ottobre 2025, nel corso della quale le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
5. L'opposizione proposta dalla dinanzi al GE deve essere rigettata. CP_1
5.1. Deve essere disattesa, anzitutto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (rectius, di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio dedotto) della Pt_1
Invero, in caso di cessione di crediti in blocco, l'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (così, Cass., sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116), tuttavia con l'ulteriore precisazione che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16) (cfr. Cass., sez. VI, 5 novembre
2020, n. 24798), ciò rispondendo al più generale canone interpretativo secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (così, Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951; in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. VI, 24 settembre 2018, n. 22525).
Inoltre, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, pagina 4 di 15 senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi – specie qualora non sia contestata la cessione in blocco in sé, ma piuttosto l'inclusione di uno specifico credito nella cessione stessa - allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (così, tra le altre, Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5478; Cass., sez. III, 5 aprile 2023, n. 9412; Cass., sez. I, 20 luglio 2023, n. 21821; in senso conforme, Cass., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali;
Cass., sez. I, 26 giugno 2019, n. 17110; Cass., sez. III, 13 giugno 2019, n.
15884; Cass., sez. III, 29 dicembre 2017, n. 31118).
Peraltro, secondo i giudici di legittimità (cfr. Cass., sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200), la dichiarazione del cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, nonché di ulteriore documentazione a disposizione del cedente, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, dotato di indiscutibile valenza probatoria, rappresentando un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito fra quei due soggetti
(sulla valenza della dichiarazione in discorso, cfr. anche Corte di Appello di L'aquila, 16 aprile 2024,
n. 504, secondo cui la dichiarazione della banca cedente circa l'avvenuta cessione del credito, pur non potendo di certo sostituire la produzione del contratto di cessione, ben può costituire indizio presuntivo che, unitamente all'avviso della Gazzetta Ufficiale, deve ritenersi idoneo a fornite prova sufficiente dell'avvenuta cessione del credito in discorso nell'ambito della avvenuta cessione in blocco, con ciò dimostrandosi la legittimazione attiva del cessionario). Si è inoltre osservato che il contratto di cessione di crediti, infatti, non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità onde può essere provata la cessione e la ricomprensione del credito nella cessione con qualunque mezzo di prova (Cass., sez. III, 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29/12/2017, n.
31118; Corte d'Appello di Venezia, Sez. I, sentenza del 20 dicembre 2024, n. 2253).
Ebbene, condividendosi la posizione già espressa dal collegio giudicante in sede di reclamo proposto dall'odierna attrice avverso alla sopracitata ordinanza di sospensione della procedura esecutiva emessa dal GE, si reputa che la titolarità del rapporto dal lato attivo, in capo alla , sia Pt_2 pagina 5 di 15 comprovata dal contratto di cessione concluso tra la e la (all.ti 8 dell'atto di opposizione CP_3 Pt_1
e 13 del ricorso per reclamo), nonché dalle dichiarazioni di cessione rilasciate dal Banco di Sardegna, dalla e dalla stessa (docc. 14, 15, 16 del reclamo;
all.ti 9, 10 e 11 Controparte_4 CP_3 dell'atto di opposizione) ai rispettivi cessionari.
Al riguardo, si osserva che tali dichiarazioni (che confermano la “continuità” delle cessioni) recano l'indicazione non solo dei contratti di mutuo fondiario da cui derivano i rapporti ceduti e del codice identificativo della posizione debitoria maturata dalla (“NDG 72260587”), ma anche del CP_1 numero della Gazzetta Ufficiale sul quale sono stati pubblicati gli avvisi, relativi a ciascuna delle cessioni in blocco (G.U. 68 del 14.06.2018; G.U. n. 21 del 18.02.2021; G.U. n. 149 del 16.12.2021), nei quali, peraltro, sono riportati i “criteri comuni” che consentono di ritenere compresi nelle plurime cessioni in blocco, senza alcuna incertezza, anche i crediti vantati dalla nei confronti della Pt_1 CP_1
[...]
In particolare, dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 14.06.2018 si evince chiaramente che nella cessione in blocco eseguita dalla n favore della erano ricompresi CP_4 CP_3
i rapporti scaturiti, fra l'altro, da mutui fondiari sorti nel periodo compreso tra il 1975 e il 2017 (i mutui costituenti titoli esecutivi sono stati conclusi nel 2007 e nel 2010), che fossero vantati verso debitori classificati in “sofferenza”, che derivassero dalla totalità dei rapporti individuati presso le danti causa della cedente - che a propria volta ha acquistato il credito dal Banco di Sardegna, come risulta CP_4 dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 18.02.2021 che individua fra i crediti ceduti anche i crediti derivanti da finanziamenti in essere alla data del 31 dicembre 2017, come quelli oggetto del presente giudizio -, nonché individuati da una serie di codici, fra cui figura proprio il codice “NDG
72260587”, relativo alla posizione debitoria dell'opposta (circostanza pacifica), registrato “a sofferenza”.
Quanto alla cessione dalla alla Dante, dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 CP_3 del 16.12.2021 emerge che sono stati ceduti tutti i crediti acquistati dalla cedente ( Controparte_3 con contratto sottoscritto da quest'ultima, in data 11 febbraio 2021, con Controparte_4
5.2. Venendo al motivo di opposizione articolato dall'odierna convenuta relativo all'inidoneità dei mutui fondiari in discorso a configurare validi titoli esecutivi in assenza di traditio e, quindi, dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., occorre ricordare che il mutuo condizionato, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (cfr., tra le tante, Cass., 6 dicembre 2023, n. 34116; Cass., 28 dicembre 2021, n. 41791; Cass., 5 marzo 2020, n. 6174; Cass., 27 agosto 2015, n. 17194), si ha quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata, avviene materialmente in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula pagina 6 di 15 generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto (vale a dire che l'obbligazione del mutuante di consegnare la somma mutuata al mutuatario è sottoposta ad una condizione); sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali (Cass., sez. un., 6 marzo 2025, n. 5968).
L'eventuale pattuizione accessoria, nei termini suddetti, costituisce estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e vale a dar vita ad un negozio atipico, essendo necessario e sufficiente, ai fini della configurabilità di un valido titolo esecutivo dotato dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., che, al momento della stipula, il mutuatario abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata – di restituire l'importo che, anche soltanto giuridicamente, è entrato nella sua disponibilità.
Pertanto, il contratto di mutuo condizionato è idoneo titolo esecutivo per sorreggere la “minaccia” dell'esecuzione forzata se, interpretate le clausole del medesimo secondo il criterio sistematico nonché le stesse in uno con l'eventuale atto di erogazione e quietanza delle somme mutuate, risulta una traditio materiale o giuridica delle medesime somme. Occorre, infatti, che il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo (Cass., sez. III, 27 agosto
2015, n. 17194; Cass., 3 gennaio 2011, n. 14; Cass., 28 agosto 2004, n. 17211; Cass., 5 luglio 2001, n.
9074; Cass., 15 luglio 1994, n. 6686; Cass., 12 ottobre 1992, n. 11116; Cass., 19 luglio 1979, n. 4293).
Una volta appurata l'idoneità del mutuo condizionato ad integrare un idoneo e valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria (Cass., sez. I, 15 aprile 2019, n. 10507).
Al riguardo i giudici di legittimità hanno precisato che, ai fini del perfezionamento di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutuate al mutuatario (Cass., sez. III, 6 dicembre 2023, n. 34116). Nel caso di specie, la Suprema Corte ha pagina 7 di 15 osservato che il mutuatario ha conseguito la disponibilità delle somme nelle date in cui sono avvenute concretamente le erogazioni, tutte precedenti alla notificazione dell'atto di precetto (come pure nel caso di specie), rilevando che nessuna norma impone un lasso di tempo insuperabile, rispetto alla stipulazione del mutuo, per l'avveramento del requisito della realità del contratto;
di talché ben può affermarsi che il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto è venuto in essere nella ultima delle date suddette, consacrata in atto pubblico di quietanza, in relazione ai diversi importi complessivamente erogati, evidentemente in attuazione di un piano rateale previsto nel medesimo contratto. Né rileva il fatto che fossero stabilite contrattualmente condizioni per l'erogazione delle somme mutuate, una volta che tali condizioni si sono avverate e le somme mutuate sono state, concretamente, erogate. Anzi, l'immediatezza dell'erogazione, elemento naturale ma non imprescindibile, del contratto di mutuo (Cass. Sez. III, 6174/2020), nel caso non rileva, essendo
l'erogazione ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste (così, ancora, Cass., sez. III, 6 dicembre 2023, n. 34116; in senso conforme, Cass., sez. III, 3 gennaio 2023, n.
52).
Ebbene, nel mutuo del 14.05.2007 (all. 2 del fascicolo della fase sommaria ex art. 615, comma 2,
c.p.c. di parte opponente) e nel mutuo del 13.01.2010 (all. 4 del fascicolo della fase sommaria ex art. 615, comma 2, c.p.c. di parte opponente), le parti hanno pattuito che la mutuante (Banco di Sardegna
S.p.A.) concede alla mutuataria ( , che accetta, il finanziamento, regolato dai patti e dalle CP_1 condizioni che potranno risultare dal successivo atto di erogazione e quietanza (art. 1); atto che sarebbe stato rilasciato, una volta effettivamente erogato il finanziamento, qualora il mutuatario avesse rispettato determinate “condizioni”, oggetto di pattuizione, dal cui verificarsi dipendeva l'insorgenza del diritto, in capo al mutuatario, alla consegna della somma mutuata da parte del mutuante.
Dagli atti notarili di erogazione e quietanza del 22 febbraio 2016 (denominati entrambi, per la precisione, “atto di quietanza finale”) risulta che a garanzia della restituzione delle somme mutuate è stata iscritta ipoteca mediante gli stessi contratti di mutuo, nonché che la da un lato, prima CP_1 dell'emissione degli atti di erogazione e quietanza medesimi, ha ricevuto una parte degli importi in acconto sul saldo finale - nel contratto di mutuo fondiario del 2010 le parti hanno previsto che gli interessi relativi alle erogazioni a stati di avanzamento lavori dovranno essere corrisposti fino alla stipula di quietanza finale, nonché la possibilità, di cui le parti stesse hanno profittato in corso di rapporto, che l'importo finanziato venisse erogato con versamenti rateali in preammortamento (art. 3), mentre nel contratto del 2007 le parti hanno pattuito che nel corso dei lavori sarebbe stato in facoltà del banco di effettuare delle erogazioni (art 3 bis) -, da altro lato, ha dichiarato di ricevere dalla mutuante pagina 8 di 15 gli importi residui - come del resto ammesso nel presente giudizio -, rilasciando “ampia e finale quietanza” e riconoscendo pienamente assolto l'adempimento del Banco mutuante.
In definitiva, i contratti di mutuo fondiario, posti a base dell'esecuzione forzata R.G.E. n.215/2021 e i rispettivi atti di erogazione e quietanza (a cui rinviavano gli stessi contratti di finanziamento) integrano, considerati unitariamente e complessivamente, un valido titolo esecutivo, idoneo a sorreggere l'azione esecutiva avviata dalla e in cui è intervenuta la Infatti, dalla lettura CP_3 Pt_1 combinata e complessiva degli atti stessi si evince, da un lato, la traditio degli importi concessi a mutuo alla da altro lato, la volontà inequivoca, univoca e incondizionata di quest'ultima di CP_1 restituire all'originario creditore – ora alla cessionaria - gli importi ottenuti. Pt_1
5.3. Si palesa priva di pregio anche l'eccezione di usurarietà dei mutui fondiari costituenti (validi) titoli esecutivi.
Muovendo dalla questione concernente l'usurarietà dei tassi degli interessi moratori, si osserva che non é ammessa la sommatoria con il tasso degli interessi corrispettivi, vieppiù in considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità che, pur ribadendo la rilevanza anche degli interessi moratori quanto al vaglio di usurarietà, ha tuttavia affermato una distinta valutazione degli stessi, anche per quanto concerne il tasso soglia. Sul punto si è osservato (cfr. Cass., sez. III, sent., 17 ottobre 2019,
n. 26286) che la Banca d'Italia, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del
T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali. Ne consegue che, come già ritenuto in passato da una parte della giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, trib. Parma, 3 giugno 2019, n. 823, trib. Roma, 2 ottobre
2018, n. 18633, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali), per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarà dunque sufficiente sommare al “tasso soglia” degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4.
Invero, si reputa che l'orientamento sopra richiamato (espresso da Cass., n. 26286 del 2019, cit.) sia volto a coniugare l'esigenza di assicurare la verifica di usurarietà delle pattuizioni contrattuali, recanti la previsione degli interessi moratori, con la considerazione della indiscutibile diversa funzione ascrivibile agli interessi corrispettivi (quale remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta) e agli stessi interessi moratori
(volti ad individuare il danno conseguente all'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 1224 c.c.), tale da giustificare la diversificata individuazione del tasso soglia (analogamente a quanto già ritenuto dalle Sezioni Unite di Cassazione rispetto alla rilevazione della c.m.s. soglia).
pagina 9 di 15 Detta impostazione è stata anche avallata dall'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(sentenza 18 settembre 2020, n. 19597), secondo cui così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, per gli interessi moratori, l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali. L'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali, di cui all'art. 3 dei decreti ministeriali, recanti le rilevazioni dei TEGM ai fini del vaglio di usurarietà delle operazioni bancarie.
Al riguardo, le Sezioni Unite hanno evidenziato come tale rilevazione costituisca il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione.
Ne discende che, la verifica dell'usurarietà degli interessi moratori deve essere effettuata rapportandoli al corrispondente “tasso soglia di mora”, determinato a partire dal TEGM, incrementato della maggiorazione media prevista nei decreti ministeriali del trimestre di riferimento, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti. Diversamente, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, senza tener conto degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti, per il principio di simmetria
(Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597; Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; Cass., 3 novembre 2016, n. 22270; Cass., 22 giugno 2016, n. 12965).
Ora, i contratti di mutuo fondiario in discorso, costituenti titoli esecutivi, sono stati conclusi in data
14 maggio 2007 e in data 13 gennaio 2010. I decreti ministeriali del secondo trimestre 2007 e del primo trimestre 2010 indicano che, al fine di individuare il “tasso soglia di mora”, il tasso soglia relativo al tasso degli interessi corrispettivi debba essere maggiorato del 2,1%, quale media praticata dagli istituti bancari in quel periodo. Sicché, deve comunque concludersi per l'applicazione, con entrambi i contratti, di un tasso moratorio inferiore al tasso soglia di mora.
Si osserva che il perito della società convenuta ha quantificato il TEG nella misura del 9,719%, in relazione al contratto del 2007, e nella misura del 4,40%, rispetto al contratto del 2010. Tuttavia, ai fini del calcolo del TEG, il perito ha considerato, in entrambi i casi e unitamente agli interessi corrispettivi, le spese dovute a titolo di commissione di estinzione anticipata, irrilevante ai fini del vaglio di pagina 10 di 15 usurarietà, in considerazione della funzione ascrivibile alla medesima, che non è quella di remunerare
(quale corrispettivo) l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108/1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto (cfr., sul punto, Cass., sez. III, 7 marzo 2022, n. 7352). Il perito ha altresì considerato, unitamente agli interessi corrispettivi, gli interessi moratori, che, come sopra precisato, non possono essere sommati con gli interessi corrispettivi, senza, peraltro, neppure considerare l'incremento del
2,1% del tasso soglia con cui confrontare il tasso degli interessi corrispettivi e il relativo TEG.
Quanto alle spese di assicurazione - che, sebbene prevista in astratto come “obbligatoria per legge”, non risulta in concreto rilasciata al momento dell'erogazione dell'importo mutuato, tantomeno contestualmente alla stipula del mutuo - si osserva che non solo la relativa entità non è stata quantificata dall'opposta, limitatasi al richiamo della giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi in argomento, ma neppure risulta dalle condizioni economiche dei contratti di mutuo ovvero dai relativi atti di erogazione e quietanza.
5.4. Parimenti, non coglie nel segno l'eccezione di nullità dei contratti di mutuo fondiario oggetto di giudizio per violazione dell'art. 38, comma 2, TUB.
In proposito, si osserva che, per verificare l'eventuale superamento del limite di finanziabilità, occorre avere riguardo non già al valore venale - non potendo ritenersi allo scopo sufficiente neppure il riferimento all'indicazione del prezzo di vendita dell'immobile in discorso - ovvero di mercato, bensì al diverso “valore cauzionale” dell'immobile, che si sostanzia “nel prudente apprezzamento della futura negoziabilità” del medesimo (cfr. Cass., sez. I, 9 maggio 2018, n. 11201, che richiama, tra le altre,
Cass., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 264), sicché si reputa che detto superamento non possa ritenersi dimostrato, parte opposta non avendo allegato e comprovato elementi idonei allo scopo.
In ogni caso, secondo l'orientamento autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite di Cassazione, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto, che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale
pagina 11 di 15 della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere (Cass., sez. un., 16 novembre 2022, n. 33719).
L'eventuale superamento del limite di finanziabilità, pertanto, potrebbe fondare, al più, una domanda di risarcimento del pregiudizio eventualmente patito, concretandosi in una violazione di una regola di condotta, non già di validità, non formulata nel presente giudizio.
5.5. Anche la censura relativa alla mancata allegazione del piano di ammortamento è destituita di fondamento, in quanto la predisposizione dello stesso - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo.
Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate (Cass., sez. III, 26 giugno 2020, n. 12922). Invero, i profili di indeterminatezza del tasso di interesse pattuito sono condivisibilmente esclusi da giurisprudenza di merito e di legittimità sul presupposto che, in presenza di una chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (a maggior ragione, quando vi sia anche l'indicazione del numero e della composizione delle rate costanti di rimborso, nonché la ripartizione delle quote per capitale e per interessi), la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali a seguito di un agevole calcolo aritmetico (cfr., tra le altre, Trib. Roma, 19 Settembre 2019, n. 17766; Id., 16 giugno 2016, n. 12284): tali dati lasciano intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (Cass., sez. III, 17 ottobre 2023, n. 28824), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto al momento della sua conclusione e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Cass., sez. un., 29 maggio 2024, n. 15130;
Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67).
Ebbene, nel caso di specie i piani di ammortamento risultano allegati agli atti erogazione e quietanza del 22 febbraio 2016 (come previsto nei contratti di mutuo del 2007 e del 2010, che distinguono nettamente tra un periodo di preammortamento e un periodo in ammortamento, sul quale, nello specifico, si veda infra) e il relativo andamento non poteva che essere variabile, cioè non immediatamente determinato, ma comunque e necessariamente determinabile (art. 1346 c.c.), perché i tassi degli interessi corrispettivi e moratori sono stati pattuiti in misura, appunto, variabile, mediante il rinvio a parametri certi o determinati, o, a propria volta, determinabili. Il piano di ammortamento, peraltro, anche qualora non allegato materialmente ai contratti de quibus, sarebbe stato agevolmente
“ricostruibile” dall'opponente, muovendo dalle condizioni economiche riportate nei contratti stessi,
pagina 12 di 15 nonché nei relativi documenti di sintesi (modalità di rimborso della rate, relativo importo, tasso di interesse applicato in corso di rapporto ecc.).
Analoga sorte spetta alla doglianza concernente il piano di ammortamento c.d. “alla francese”, giacché, come di recente riconosciuto dalla Suprema Corte in relazione ai mutui a tasso fisso (Cass., sez. un., 29 maggio 2024, n. 15130) e ribadito rispetto ai mutui a tasso variabile (Cass., sez. I, 29 marzo
2025, n. 8322), deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario di tale modalità di ammortamento, nonché del regime di capitalizzazione, “semplice” o “composto” degli interessi – quest'ultimo, secondo l'opponente, caratterizzante necessariamente tale tipologia di ammortamento e fonte di “costi occulti” - incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto, causandone la nullità parziale.
Invero, nel caso di ammortamento c.d. “alla francese”, il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a “rate costanti”, comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente), come espressamente indicato nel contratto di mutuo oggetto di giudizio e come affermato dallo stesso attore sin dall'atto di citazione. Il mutuatario, pertanto, si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e
l'ammontare della quota interessi. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via (Cass., sez. un., 29 maggio 2024, n. 15130).
Una opposta conclusione, come quella propugnata dall'odierna opposta, non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime
«composto», essendo questa un'espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi, ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo: la capitalizzazione composta, così come la capitalizzazione semplice, è uno dei modi che le parti possono stabilire per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (Cass., sez. I, 25 giugno 2025, n. 17165; Cass., sez. I, 29 marzo 2025, n. 8322; Cass., sez.
I, 19 marzo 2025, n. 7382; Cass., sez. un., 29 maggio 2024, n. 15130). pagina 13 di 15 Lo stesso avviene nei mutui a tasso variabile, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento “alla francese” è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima (Cass., sez. I, 25 giugno 2025, n.
17165; Cass., sez. I, 29 marzo 2025, n. 8322; Cass., sez. I, 19 marzo 2025, n. 7382; Cass., sez. un., 29 maggio 2024, n. 15130).
Ebbene, nei contratti di mutuo in discorso e nei relativi atti di erogazione e quietanza, in cui i tassi di interesse sono stati pattuiti in misura variabile, è prevista l'adozione, dopo un periodo di preammortamento, di un piano di ammortamento “alla francese” a rata costante, tale che la rata risulti pari al prodotto tra il tasso nominale e il debito residuo in linea capitale (art. 2 di entrambi gli atti di erogazione e quietanza del 22 febbraio 2016). Peraltro, non è stata pattuita la capitalizzazione periodica degli interessi, né in regime semplice, né, tantomeno, in regime “composto”, e neppure risulta applicata dalla mutuante in corso di rapporto, in quanto la perizia stragiudiziale dell'opposta non offre alcun elemento utile a dimostrare il contrario e l'opposta stessa non ha dedotto una simile circostanza.
Pertanto, gli interessi non sono maturati su altri interessi, bensì soltanto sul capitale residuo, come peraltro si evince dal piano di ammortamento allegato agli atti di erogazione e quietanza.
Infine, come anticipato, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi non inficia la validità dei mutui fondiari oggetto di giudizio, in quanto non integra un costo o un tasso del finanziamento (art. 117 TUB) e la normativa in materia di trasparenza bancaria non ne impone l'inclusione nei contratti conclusi da un istituto di credito.
6. La domanda proposta in via riconvenzionale dall'opposta, per sentir condannare la alla Pt_1 restituzione degli importi incamerati in corso di rapporto, nonché al pagamento dell'eventuale eccedenza risultante dalla compensazione del credito azionato con un eventuale suo controcredito, deve essere rigettata in ragione dell'infondatezza delle censure sopra esaminate, parte convenuta non avendo neppure individuato l'asserito controcredito da opporre in compensazione. Parimenti, deve essere disattesa la domanda risarcitoria avanzata dalla società convenuta, peraltro soltanto con le note conclusive da ultimo depositate, stante l'infondatezza dei motivi posti a fondamento della proposta opposizione all'esecuzione.
pagina 14 di 15 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm., secondo i valori medi, tenuto conto del valore della controversia nonché della contenuta rilevanza delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Nulla sulle spese nei confronti di e della non Controparte_7 CP_2 costituitesi nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2082 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
- rigetta le ulteriori domande proposte da Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore della Controparte_1 [...]
come sopra rappresentata, le spese di giudizio che si liquidano in complessivi 7.616,00 euro Parte_1 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti di e Controparte_7 CP_2
Viterbo, 31 ottobre 2025
Il giudice
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