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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/06/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Maria Teresa Moscatelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 950/2022 del Ruolo Generale
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Sembronio (comunicazioni a Parte_1
; Email_1
- attore/opponenti–
e
nella qualità di cessionaria di rappresentata e difesa dall'avv. Gianpaolo Controparte_1 CP_2
Salvatore (comunicazioni a Email_2
- convenuto/opposto -
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: come da verbale dell'udienza del 6.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione rubricato opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato all'odierno convenuto il 17.2.2022, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1732/2021 emesso Parte_1
dal Tribunale di Trani il 4.11.2021 e notificato l'11.1.2021 con cui si ingiungeva ai sigg. e Parte_2
di pagare in solido ed immediatamente anche ai sigg. e Controparte_3 Parte_1 [...]
il pagamento della somma di euro 238.026,20 oltre interessi ed accessori della procedura Parte_3 monitoria.
L'istante, quale cessionaria della Banca MPS, premettendo di aver sottoscritto con la un Controparte_4
contratto di c/c ordinario sul quale sono confluiti addebiti del conto anticipi, instaurava il procedimento monitorio all'esito del quale era emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva quali motivi di opposizione:
1) disconoscimento della firma, atteso che, ai sensi dell'art. 241 c.p.c., il disconosceva Pt_1
formalmente la scrittura privata del 6.3.2014 avente ad oggetto la fideiussione posta a base del ricorso monitorio, negando come propria la sottoscrizione apposta;
2) nullità della fideiussione. Richiamando la giurisprudenza sulla nullità della fideiussione per mancata determinazione specifica dell'oggetto; inefficace per mancata indicazione delle obbligazioni coperte dalla garanzia;
inesistente per mancanza di contestualità tra la prestazione principale e quella accessoria;
nullità per illiceità della causa e violazione dell'onere ragionevolmente prevedibile nel contratto unilaterale, in contrasto con l'ordine pubblico;
nullità per mancata specifica individuazione nel contratto dei tassi e costi applicati, non ritenendosi sufficiente il richiamo al contratto principale;
nullità nel caso in cui il fideiussore abbia fatto credito al terzo pur conoscendone lo stato di insolvenza;
nullità per mancato invio delle informazioni periodiche ai fideiussori;
inoltre, il massimale delle fideiussioni deve essere espressamente determinato.
Inoltre, deduceva lo specifico onere per il creditore cedente di verificare lo stato di solvibilità del
CP cliente, dandone informazioni al fideiussore;
pertanto, la avrebbe dovuto valutare le difficoltà in cui nell'ultimo periodo versava la;
CP_6
3) inesistenza del credito originario in ragione dei costi di commissione applicati, degli interessi sulle anticipazioni e delle spese di tenuta conto, superiori al tasso legale, da confermare con ctu.
Chiedeva, pertanto, accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito in quanto dichiaratosi antistatario.
In data 13.7.2022 si costituiva il convenuto (avv. G. Salvatore) che deduceva l'infondatezza delle CP_2
avverse domande poiché infondate in fatto ed in diritto e chiedeva pertanto il rigetto dell'avversa domanda previa declaratoria della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza di prima comparizione dell'8 settembre 2022, rinviata su richiesta concorde delle parti all'udienza dell'1.1.202022, accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati su richiesta i termini ex art. 183 c.p.c. e rigettata la richiesta di accertamento tecnico preventivo in relazione all'inesistenza del credito ed al disconoscimento della scrittura privata trattandosi in entrambi i casi di accertamenti esplorativi vista la genericità delle contestazioni avverse, e si rinviava all'udienza dell'11.2.2025
per riservare la causa in decisione ex art. 190 c.p.c con assegnazione del termine di legge per il deposito degli scritti conclusivi che entrambe le parti depositavano.
Nelle more, con memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., l'attore sollevava eccezione di difetto di legittimazione attiva della in relazione alla soddisfazione del credito essendo la documentazione allegata, ed in CP_2
particolare l'estratto della Gazzetta Ufficiale, insufficiente a fondare la prova della cessione.
Con comparsa di costituzione del 6.5.2024 si costituiva (avv. G. Balsamo) nella qualità Controparte_1
di cessionaria del credito azionato da della quale rinnovava le difese e domande. CP_2
Con gli scritti conclusivi depositati ex art. 190 c.p.c., invece, parte attrice abbandonava il motivo di opposizione relativo al disconoscimento della scrittura di fideiussione ammettendone la genericità, invece insistendo nelle altre richieste ed in particolare nella richiesta di consulenza contabile volta ad accertare l'entità del credito,
invece allegando la parte convenuta documentazione relativa alla cessione del credito in Controparte_1
proprio favore da parte dell'iniziale convenuta CP_2
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva nella titolarità del credito per cui
è domanda, atteso che, quanto alla legittimazione dell'iniziale convenuto la parte creditrice CP_2
allegava al ricorso monitorio copia della G.U. Parte Seconda, n. 7 del 16.1.2020 contenente l'avviso che
“ (cessionario) in data 23/12/2019 ha concluso un contratto di cessione pro soluto con il quale ha CP_2
acquistato da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa tutti crediti derivanti da finanziamenti erogati in diverse
forme tecniche vantati verso debitori classificati come “in sofferenza” nel periodo tra il mese di ottobre 1983
e il mese di agosto 2019”, tra cui vi è il credito per cui è giudizio (cfr. docc. n. 2 e 3 del fascicolo monitorio).
Quanto, poi, alla legittimazione della intervenuta nella qualità di cessionaria del credito Controparte_1 da allegava alle memorie ex art.190 c.p.c. copia della G.U. con indicazione del cedente, CP_2
cessionario e delle categorie di rapporti oggetto di cessione, inoltre specificate in successivo elenco (all. nn. 4
e 5), nonché la dichiarazione ricevuta dalla Cedente nella quale si attesa come tra i crediti oggetto CP_2
della cessione in favore di rientri anche quello oggetto del presente giudizio di Controparte_1
opposizione (All. 1).
Nel merito, occorre confermare la generica formulazione dei motivi di opposizione proposti, che non hanno alcun riferimento alla fattispecie concreta che ci occupa.
Infatti, quanto al disconoscimento della scrittura privata di fideiussione, l'attore si limitava alla generica formula di stile del disconoscimento senza alcuna specificazione delle incongruenze della sottoscrizione a lui attribuita, anche provvedendo all'allegazione di scritture di comparazione, tanto che negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c., preso atto della genericità del disconoscimento, abbandonava la relativa difesa., invece insistendo per l'ammissione della ctu volta all'accertamento dell'inesistenza del credito.
Tuttavia, ancor più generico è il motivo di opposizione relativo all'inesistenza del credito, atteso che tale motivo è articolato con il solo riferimento ai costi per commissioni applicate ed interessi su anticipazioni e spese di tenuta conto, superiori al tasso soglia, senza il minimo riferimento al contratto di finanziamento per cui è procedimento, né alcun computo di parte, tanto che l'eventuale consulenza di ufficio avrebbe carattere del tutto esplorativo.
Del pari generica è la doglianza relativa alla validità ed efficacia del contratto di fideiussione, atteso che parte attrice, dopo aver indicato i profili che, in termini generali e secondo la recente evoluzione giurisprudenziale determinano i vizi del contratto di fideiussione, non indicava in concreto in forza di quali argomenti ed elementi il contratto stipulato dalla parte attrice poteva dirsi viziato.
Per tali ragioni, la domanda proposta da non è fondata ed è pertanto rigettata, con conferma Parte_1
del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Maria Teresa Moscatelli nella causa civile iscritta al n. 950/2022 del Ruolo Generale, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da con atto di citazione notificato in data 17.2.2022 e, Parte_1 per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 1732/2021 emesso dal
Tribunale di Trani, notificato il 4.11.2021;
2. dichiara tenuto e condanna al pagamento delle competenze di lite in favore del Parte_1
convenuto nella qualità di cessionaria di che, in relazione al valore Controparte_1 CP_2
della controversia, liquida in euro 5.634,00 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase introduttiva – ridotta del 50% stante il solo deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., e fase decisionale), già applicata la riduzione del 50% in applicazione dell'art. 4,
co. 1, d. m. n. 55 del 2014 in ragione della non particolare complessità delle questioni, come trattate,
cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%; Iva e Cassa come per legge.
Trani, 30.6.2025 Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli