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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 319/2021 R.G.A.C. promossa da:
, C.F. , difesa e rappresentata, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti, dall'Avv. Antonio Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Massa, via Rossi 27 (MS); attore nei confronti di
C.F. in persona del legale rappresentate, difeso e CP_1 P.IVA_1
rappresentato, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Giorgi, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore. convenuta
Oggetto: risarcimento del danno extracontrattuale
Conclusioni: per “Voglia il Tribunale di Massa Ecc.mo, ogni contraria Parte_1
istanza ed eccezione reiecta, e previa in ogni caso declaratoria di nullità della testimonianza resa da relativamente al capitolo 2) delle articolazioni di prova di parte convenuta, per le Tes_1
ragioni esposte a verbale dell'udienza dell'11/4/2022: - accertare e dichiarare la responsabilità di
in persona del suo legale pro-tempore, e nella sua qualità di proprietaria-custode CP_1
pagina 1 di 12 dell'immobile sito in Massa, Via Massa Avenza n. 233, in ordine al fatto di cui è causa ex art.
2051 c.c. o comunque ex art. 2043 c.c. Condannare di conseguenza la stessa al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali (ivi compresi quelli biologici, morali ed esistenziali), subiti dall'attrice per effetto dell'indicato sinistro, danni che si quantificano nella complessiva somma di €
57.733,00 o comunque in quella che sarà ritenuta di giustizia. Quanto sopra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dì del fatto al saldo effettivo. Vinte le spese di lite, comprese quelle relative all'invito alla stipula di Convenzione di Negoziazione Assistita”; per CP_1
“Piaccia al Tribunale di Massa, contrariis rejectis, rigettare totalmente le domande ex adverso proposte siccome infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. Con vittoria delle competenze tutte di lite, oltre accessori ex lege previsti”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'attrice conveniva in giudizio la domandando il risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1
patrimoniali dalla stessa subiti per il sinistro occorsole in data 2.12.2019. Segnatamente, la sig.ra deduceva che, in data 2.12.2019, alle ore 12,30, si era recata presso Pt_1
l'immobile sito in Massa, via Massa Avenza n. 233, di proprietà della per CP_2
consegnare dei documenti ad uno studio professionale ivi ubicato al primo piano.
Mentre si trovava al piano terreno dirigendosi verso l'uscita, cadeva rovinosamente a terra. La caduta era stata causata del dislivello del pavimento, costituito dalla presenza di uno scalino non facilmente rilevabile, perché realizzato in marmo del medesimo colore dell'intero pavimento dell'androne, così da produrre un effetto ottico di linearità e uniformità di tutto l'ambiente: lo stesso era privo, sul c.d. “filo della soglia”, di qualsiasi dispositivo antiscivolo od altro idoneo a renderlo percepibile. A causa di detta caduta la sig.ra aveva riportato gravi lesioni personali. La società convenuta, quale proprietaria e custode dell'immobile in questione, doveva quindi rispondere ex art. 2051 c.c. dei relativi danni. In considerazione di quanto sopra, parte attrice concludeva come segue:
pagina 2 di 12 “Voglia il Tribunale di Massa Ecc.mo, ogni contraria istanza ed eccezione reiecta e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge: nel merito: a) accertare e dichiarare la responsabilità della
in persona del suo legale pro-tempore, e nella sua qualità di proprietaria-custode CP_1
dell'immobile sito in Massa, Via Massa Avenza n. 233, in ordine al fatto di cui è causa ex art.
2051 c.c., o comunque ex art. 2043 c.c.. Condannare di conseguenza la stessa al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali (ivi compresi quelli biologici, morali ed esistenziali), subiti dall'attrice per effetto dell'indicato sinistro, danni che si quantificano nella complessiva somma di €
57.733,00, o comunque di quella che sarà ritenuta di giustizia. Quanto sopra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dì del fatto al saldo effettivo. Vinte le spese di lite, comprese quelle relative all'invito alla stipula di Convenzione di Negoziazione Assistita. Quanto sopra, con l'ulteriore condanna della convenuta al pagamento di somma ex art. 96 c.p.c., attesa la mancata risposta alla detta procedura conciliativa”.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta, deducendo di: 1) essere la proprietaria di un immobile tre piani, posto in Massa, Via Massa Avenza n. 223, adibito a studi professionali privati, condividenti spazi comuni, tra i quali l'ingresso, la reception e prima accoglienza;
2) il gradino sul quale la signora era caduta risultava ben Pt_1
visibile per l'illuminazione diretta, per la differente tonalità di colore, contraddistinguente le mattonelle posate in piano rispetto a quello dello zoccolo, e per la presenza di un tappeto di grandi dimensioni, di colore scuro che imponeva all'avventore di porre attenzione all'area in cui si trovava lo scalino stesso;
3) le impiegate poste alla reception, e avevano prestato i Controparte_3 Testimone_2
primi soccorsi e proprio alle stesse, ancora a terra, la sig.ra aveva ammesso Pt_1
chiaramente che la caduta era imputabile ad una sua distrazione;
4) la disattenzione dell'attrice poteva essere considerata una causa efficiente prossima e sufficiente ad elidere il rapporto di causalità col gradino di modeste dimensioni. Sulla scorta di quanto sopra, parte convenuta concludeva come segue: “Piaccia al Tribunale di Massa, contrariis
pagina 3 di 12 rejectis, rigettare totalmente le domande ex adverso proposte siccome infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. Con vittoria delle competenze tutte di lite, oltre accessori ex lege previsti”.
3. Il giudizio veniva istruito documentalmente, mediante assunzione delle prove orali ammesse, nonché mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
4. All'udienza del 9.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e, all'esito, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Ricostruita la materia del contendere nei termini sopra delineati, la fattispecie sostanziale in rilievo deve essere ricondotta nell'ambito applicativo della previsione di cui all'art. 2051 c.c. In merito alla portata dell'istituto vale richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in accordo al quale, dal momento che questa trova il suo fondamento nella relazione tra la cosa ed il soggetto tenuto a custodirla, in quanto titolare del potere (effettivo e non occasionale) di controllo e di vigilanza sulla stessa, affinché non arrechi danni a terzi,“la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e
l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno”. (cfr.
Cass. civ. n. 8829/2010 - in senso conforme la più recente Cass. civ. n. 6034\2018). Per ciò che attiene l'onere probatorio, invece, la Cassazione ha chiarito che “il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di
pagina 4 di 12 custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità” (cfr.
Cass. civ. 456\2021; in senso conforme: Cass. civ., n. 13729\2022), e dunque che “la responsabilità ex articolo 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di provare l'esistenza del caso fortuito, considerato comunque che i suoi obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gli impongono di adottare tutte le misure idonee per prevenire e impedire la produzione di danni a terzi” (cfr. Cass. civ. n. 8811\2020).
Infine, per quanto attiene il caso fortuito, in sede di legittimità è stato altresì precisato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. Cass. civ.
16568\2022).
2. Tanto chiarito, a parere del giudicante dall'esperita istruttoria è emerso il riscontro della fondatezza della pretesa risarcitoria azionata, avendo i testi escussi riferito della dinamica del sinistro secondo modalità corrispondenti a quelle descritte con l'atto introduttivo. Sovvengono, in particolare, le deposizioni rese all'udienza del 23.03.2022 da e, all'udienza dell'11.04.2022, da entrambe testimoni Testimone_2 Tes_1
citate da parte convenuta. Segnatamente, ha dichiarato che: “ho visto la Testimone_2
signora passare davanti alla segreteria dove lavoro, si stava dirigendo verso l'uscita, l'ho sentita Pt_2
pagina 5 di 12 cascare e poi l'ho vista a terra”, mentre ha dichiarato che: “ho visto la signora Tes_1
della quale non ricordo il nome che era per terra e diceva che era inciampata, che era distratta nel cercare il pulsante per aprire la porta”.
In merito, invece, alla conoscenza dei luoghi per cui è causa da parte della sig.ra Pt_1
la sig.ra ha poi dichiarato che: “sì, è vero era la prima volta che si recava in detto Persona_1
studio; lo so perché l'ho sentita qualche giorno prima e mi ha detto che non sapeva dove si trovasse questo studio;
abbiamo cercato su Google dove si trovasse l'immobile; so che la doveva portare Pt_1
documenti allo studio dell'avv Pincione che è dentro la stessa palazzina ed era anche la prima volta che andava da Pincione”.
Inoltre, la circostanza che lo scalino avesse il medesimo colore della pavimentazione e non fosse segnalato emerge da quanto riferito dal teste di parte attrice, CP_4
il quale ha dichiarato, con riferimento alle fotografie 29 e 30 (fascicolo parte
[...]
attrice) che: “confermo che le foto ritraggono lo stato dei luoghi, ma una la n. 29 raffigura il luogo come al mio arrivo (nell'immediatezza degli eventi per cui è causa, n.d.r.); la seconda foto la
n. 30 è stata scattata in un momento diverso perché presenta una striscia segnaletica che quando sono arrivato io non c'era”. Ancora, che il dislivello al momento della caduta fosse privo di tale segnaletica appare sostanzialmente confermato dalle deposizioni degli ulteriori testi. In particolare, la teste ha dichiarato che: “confermo che la foto n. 30 Testimone_2
raffigura la situazione attuale”. Mentre con riguardo al momento dei fatti questa ha dichiarato: “si, il tappeto c'era; confermo che il tappeto era nella medesima posizione in cui è raffigurato nelle foto che mi sono state mostrate anche il girono dell'infortunio”. Anche CP
(altra teste indicata da parte convenuta) si è poi limitata a dichiarare come il
[...]
tappeto fosse presente tanto all'epoca dell'episodio quanto in seguito. Concordanti a riguardo risultano, infine, le deposizioni di e . Testimone_3 Tes_4
Può quindi affermarsi che, in seguito al sinistro in oggetto, la parte convenuta abbia provveduto a segnalare la presenza dello scalino apponendovi una striscia pagina 6 di 12 segnaletica, mentre al momento dei fatti di causa risultava presente soltanto un tappeto (intrinsecamente inidoneo a far prestare all'utenza la giusta attenzione correlata alla presenza di un dislivello).
3. L'attrice ha fornito, dunque, adeguata dimostrazione dell'evento lesivo e del nesso di causalità tra la situazione di obiettivo pericolo venutasi a determinare, non avendo, di contro, la società convenuta offerto in giudizio la prova liberatoria che gli incombeva, relativamente ad un ipotetico caso fortuito (comprensivo del fatto colposo del terzo o dello stesso danneggiato). E ben vero, nella specie, la condotta del danneggiato non pare avere avuto alcuna efficienza causale, idonea ad integrare il caso fortuito. E ciò in quanto, al momento dell'episodio per cui è causa, la sig.ra si accingeva a lasciare il palazzo, risultando evidente come la sua attenzione Pt_1
fosse comprensibilmente rivolta verso la porta di uscita, non potendosi richiedere all'avventore – in assenza di peculiari segnalazioni – di dover prestare particolare premura alle fattezze della pavimentazione.
Il che, d'altra parte, trova implicito riscontro in considerazione del fatto che la proprietà dell'immobile ha provveduto prontamente, in seguito, a segnalare lo scalino con apposito adesivo. In tale ottica, di scarsa rilevanza appare quanto riferito da vale a dire che la sig.ra subito dopo i fatti si sarebbe detta Tes_1 Pt_1
distratta nel cercare il pulsante per aprire la porta. E' emerso, invero, come l'attrice si fosse recata presso l'immobile di che trattasi per la prima volta proprio in occasione della caduta e, dunque, non conoscendo lo stato dei luoghi, in assenza di segnalazioni, l'attenzione prestata all'apertura della porta appare pienamente comprensibile: la sua condotta può dirsi scevra da profili di responsabilità.
4. Da qui, dunque, la sussistenza di una responsabilità ex art. 2051 c.c. da parte di
CP_1
pagina 7 di 12 5. Occorre a questo punto procedere alla selezione ed alla liquidazione dei danni risarcibili.
A riguardo, è utile richiamare le risultanze dell'elaborato peritale, redatto dal C.T.U. dott. il quale - sottoposta a visita la periziata ed esaminata la Persona_2
documentazione sanitaria acquisita al giudizio - ha accertato, con corretta metodica analitica, ispirata a rigoroso criterio scientifico, e con motivazione congruamente argomentata ed esente da vizi di ordine logico, che l'attrice, in dipendenza dell'infortunio in trattazione, ebbe a subire lesioni consistenti in “lussazione dell'articolazione scapolo-omerale sinistra e la rottura completa della cuffia dei rotatori omolaterale” valutate compatibili con la dinamica dell'evento lesivo dal medesimo ausiliario dell'ufficio; lesioni dalle quali sono residuati postumi invalidanti permanenti, ormai consolidati, incidenti sulla validità ed integrità dell'infortunata, quale danno alla salute, e stimati nella misura del 12%, in applicazione dei parametri valutativi medico-legali in uso in ambito civilistico. Nel medesimo elaborato, l'ausiliario dell'Ufficio ha valutato il cd. danno biologico temporaneo corrispondente ad invalidità temporanea parziale al
100% di giorni 2, al 75% di giorni 40, al 50% di giorni 40 ed infine al 25 di giorni 40.
6. Acclarato, dunque, che sussistono i presupposti per il ristoro integrale del danno non patrimoniale sofferto dall'attrice nei termini predetti, non può che darsi seguito ad una liquidazione finalisticamente unitaria del danno, funzionale ad attribuire al soggetto leso una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente patito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (intesa come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute), quanto sotto quello dell'alterazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (cfr. Cass. civ. n.
7126\2021; n. 9865\2020 e n. 8755\2019). Segnatamente, mentre l'accertamento del pregiudizio biologico deve essere ancorato a canoni di obiettiva certezza scientifica, la pagina 8 di 12 sofferenza interiore, che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute, non assume rilevanza clinica prescindendo pertanto da qualsiasi verifica oggettiva secondo i criteri della medicina legale (cfr. Cass. civ. 9865\2020), potendo essere provata anche sulla scorta di nozioni di comune esperienza, ovvero in base all'id quod plerumque accidit
(cfr. Cass. civ. 23146\2019)
Tanto premesso, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, si ritiene opportuno assumere quale parametro le tabelle adottate dal Tribunale di Milano
(nell'ultima versione disponibile, ovvero quella dell'anno 2024), in quanto utilizzate da gran parte degli organi di giustizia, poiché basate su criteri valutativi atti a garantire uniformità di trattamento nell'ambito del territorio nazionale (cfr. Cass. civ. n.
8508/2020). E ciò, salva la possibilità di un discostamento “in aumento” dalla misura standard del risarcimento prevista dal predetto criterio equitativo uniforme, ma solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate), non giustificando di contro alcuna “personalizzazione” le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso tipo sofferti da persone della medesima età del danneggiato (cfr. Cass. civ. n. 5865\2021).
7. Sulla scorta del detto plesso argomentativo, considerata l'età della danneggiata al momento del sinistro (vale a dire 63 anni), il danno non patrimoniale sotto forma di danno biologico permanente (oltre che di ristoro della sofferenza interiore, stante il provato patema d'animo sofferto dall'attrice - in accordo all'id quod plerumque accidit - a fronte del trauma subito nelle peculiari circostanze in rilievo) deve quantificarsi in €
30.225,00, mentre per ciò che attiene la dimensione temporanea (anche in questo caso comprensiva della sofferenza interiore), il danno non patrimoniale risulta quantificabile in € 6.842,50. Tanto, per complessivi € 37.067,50, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro.
pagina 9 di 12 Non sussistono, invece, i presupposti per la personalizzazione del danno, non essendo emersi riscontri in ordine a circostanze idonee a rendere peculiare la vicenda de qua per ciò che attiene la dimensione del danno.
8. I pregiudizi patrimoniali sono invece ravvisabili nelle spese mediche sostenute dall'attrice in conseguenza dell'episodio per cui è causa e documentate in atti, pari ad €
5.099,22 valutate congrue dal C.T.U.
9. Il totale dei danni risarcibili in favore dell'attore, pertanto, ammonta ad € 42.166,72, oltre rivalutazione ed interessi dal momento del sinistro.
Ai fini della liquidazione, occorre fare applicazione del principio per cui, nella determinazione del danno da ritardata percezione delle somme liquidate per debiti di valore - quale è quello avente ad oggetto il risarcimento dei danni da responsabilità aquiliana (cfr. Cass. n. 15928/2009) - il cumulo della rivalutazione monetaria (da riconoscere anche ex officio ed avente la funzione di restaurare lo status quo ante, ponendo il danneggiato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento lesivo non si fosse verificato) e degli interessi (che hanno invece natura compensativa, avendo la funzione di riparare il danno da ritardo nel pagamento, consistente nella mancata disponibilità della somma dovuta destinabile ad impieghi remunerativi) contrasta con il principio secondo cui gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio rivalutato alla data della liquidazione, dovendosi detti interessi computarsi, piuttosto, con riferimento ai singoli momenti d'incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione periodica ovvero ad un indice medio (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/1995, Id., n. Cass. SS.UU. 557/2009).
10. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c. ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014 – tenuto conto del valore e della natura della lite, dell'attività svolta (anche in sede di negoziazione) e del pagina 10 di 12 pregio della stessa – si liquidano in € 7.916,00 per compensi, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio. Tra queste ultime rientrano anche quelle relative al consulente tecnico di parte. Invero, in accordo al consolidato orientamento della Suprema Corte Può essere risarcita, altresì, la spesa per la consulenza tecnica di parte, pari ad € 1.012,60 (ovvero € 402,60 per la relazione di parte + 610,00 per l'attività svolta in occasione delle operazioni peritali).
E ciò in quanto, in accordo all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte,
“le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 2280/2015). D'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento
(Cass. n. 1907/1984)” (cfr. Cass. civ. 29819\2019).
In conformità al medesimo criterio, il compenso in favore del C.T.U., già liquidato provvisoriamente a carico di parte attrice, viene posto definitivamente a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella persona del Giudice dott. Ilario Ottobrino, definitivamente decidendo sulla causa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara la convenuta, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
dei danni sofferti dall'attrice, , in dipendenza del Parte_1
sinistro oggetto di giudizio, condannando per l'effetto la predetta convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non da quantificarsi in complessivi €
pagina 11 di 12 42.166,72, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma anno per anno rivalutata a decorrere dal 2.12.2019;
2) condanna a rifondere a le spese del CP_1 Parte_1
presente giudizio che si liquidano in € 7.916,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio (pari a complessivi € 1820,60);
3) pone le spese di consulenza tecnica già liquidate con decreto definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Massa, il 16.1.2025
il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Chiara Vatti, Giudice
Onorario di Pace in tirocinio.
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 319/2021 R.G.A.C. promossa da:
, C.F. , difesa e rappresentata, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti, dall'Avv. Antonio Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Massa, via Rossi 27 (MS); attore nei confronti di
C.F. in persona del legale rappresentate, difeso e CP_1 P.IVA_1
rappresentato, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Giorgi, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore. convenuta
Oggetto: risarcimento del danno extracontrattuale
Conclusioni: per “Voglia il Tribunale di Massa Ecc.mo, ogni contraria Parte_1
istanza ed eccezione reiecta, e previa in ogni caso declaratoria di nullità della testimonianza resa da relativamente al capitolo 2) delle articolazioni di prova di parte convenuta, per le Tes_1
ragioni esposte a verbale dell'udienza dell'11/4/2022: - accertare e dichiarare la responsabilità di
in persona del suo legale pro-tempore, e nella sua qualità di proprietaria-custode CP_1
pagina 1 di 12 dell'immobile sito in Massa, Via Massa Avenza n. 233, in ordine al fatto di cui è causa ex art.
2051 c.c. o comunque ex art. 2043 c.c. Condannare di conseguenza la stessa al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali (ivi compresi quelli biologici, morali ed esistenziali), subiti dall'attrice per effetto dell'indicato sinistro, danni che si quantificano nella complessiva somma di €
57.733,00 o comunque in quella che sarà ritenuta di giustizia. Quanto sopra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dì del fatto al saldo effettivo. Vinte le spese di lite, comprese quelle relative all'invito alla stipula di Convenzione di Negoziazione Assistita”; per CP_1
“Piaccia al Tribunale di Massa, contrariis rejectis, rigettare totalmente le domande ex adverso proposte siccome infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. Con vittoria delle competenze tutte di lite, oltre accessori ex lege previsti”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'attrice conveniva in giudizio la domandando il risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1
patrimoniali dalla stessa subiti per il sinistro occorsole in data 2.12.2019. Segnatamente, la sig.ra deduceva che, in data 2.12.2019, alle ore 12,30, si era recata presso Pt_1
l'immobile sito in Massa, via Massa Avenza n. 233, di proprietà della per CP_2
consegnare dei documenti ad uno studio professionale ivi ubicato al primo piano.
Mentre si trovava al piano terreno dirigendosi verso l'uscita, cadeva rovinosamente a terra. La caduta era stata causata del dislivello del pavimento, costituito dalla presenza di uno scalino non facilmente rilevabile, perché realizzato in marmo del medesimo colore dell'intero pavimento dell'androne, così da produrre un effetto ottico di linearità e uniformità di tutto l'ambiente: lo stesso era privo, sul c.d. “filo della soglia”, di qualsiasi dispositivo antiscivolo od altro idoneo a renderlo percepibile. A causa di detta caduta la sig.ra aveva riportato gravi lesioni personali. La società convenuta, quale proprietaria e custode dell'immobile in questione, doveva quindi rispondere ex art. 2051 c.c. dei relativi danni. In considerazione di quanto sopra, parte attrice concludeva come segue:
pagina 2 di 12 “Voglia il Tribunale di Massa Ecc.mo, ogni contraria istanza ed eccezione reiecta e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge: nel merito: a) accertare e dichiarare la responsabilità della
in persona del suo legale pro-tempore, e nella sua qualità di proprietaria-custode CP_1
dell'immobile sito in Massa, Via Massa Avenza n. 233, in ordine al fatto di cui è causa ex art.
2051 c.c., o comunque ex art. 2043 c.c.. Condannare di conseguenza la stessa al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali (ivi compresi quelli biologici, morali ed esistenziali), subiti dall'attrice per effetto dell'indicato sinistro, danni che si quantificano nella complessiva somma di €
57.733,00, o comunque di quella che sarà ritenuta di giustizia. Quanto sopra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dì del fatto al saldo effettivo. Vinte le spese di lite, comprese quelle relative all'invito alla stipula di Convenzione di Negoziazione Assistita. Quanto sopra, con l'ulteriore condanna della convenuta al pagamento di somma ex art. 96 c.p.c., attesa la mancata risposta alla detta procedura conciliativa”.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta, deducendo di: 1) essere la proprietaria di un immobile tre piani, posto in Massa, Via Massa Avenza n. 223, adibito a studi professionali privati, condividenti spazi comuni, tra i quali l'ingresso, la reception e prima accoglienza;
2) il gradino sul quale la signora era caduta risultava ben Pt_1
visibile per l'illuminazione diretta, per la differente tonalità di colore, contraddistinguente le mattonelle posate in piano rispetto a quello dello zoccolo, e per la presenza di un tappeto di grandi dimensioni, di colore scuro che imponeva all'avventore di porre attenzione all'area in cui si trovava lo scalino stesso;
3) le impiegate poste alla reception, e avevano prestato i Controparte_3 Testimone_2
primi soccorsi e proprio alle stesse, ancora a terra, la sig.ra aveva ammesso Pt_1
chiaramente che la caduta era imputabile ad una sua distrazione;
4) la disattenzione dell'attrice poteva essere considerata una causa efficiente prossima e sufficiente ad elidere il rapporto di causalità col gradino di modeste dimensioni. Sulla scorta di quanto sopra, parte convenuta concludeva come segue: “Piaccia al Tribunale di Massa, contrariis
pagina 3 di 12 rejectis, rigettare totalmente le domande ex adverso proposte siccome infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. Con vittoria delle competenze tutte di lite, oltre accessori ex lege previsti”.
3. Il giudizio veniva istruito documentalmente, mediante assunzione delle prove orali ammesse, nonché mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
4. All'udienza del 9.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e, all'esito, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Ricostruita la materia del contendere nei termini sopra delineati, la fattispecie sostanziale in rilievo deve essere ricondotta nell'ambito applicativo della previsione di cui all'art. 2051 c.c. In merito alla portata dell'istituto vale richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in accordo al quale, dal momento che questa trova il suo fondamento nella relazione tra la cosa ed il soggetto tenuto a custodirla, in quanto titolare del potere (effettivo e non occasionale) di controllo e di vigilanza sulla stessa, affinché non arrechi danni a terzi,“la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e
l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno”. (cfr.
Cass. civ. n. 8829/2010 - in senso conforme la più recente Cass. civ. n. 6034\2018). Per ciò che attiene l'onere probatorio, invece, la Cassazione ha chiarito che “il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di
pagina 4 di 12 custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità” (cfr.
Cass. civ. 456\2021; in senso conforme: Cass. civ., n. 13729\2022), e dunque che “la responsabilità ex articolo 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di provare l'esistenza del caso fortuito, considerato comunque che i suoi obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gli impongono di adottare tutte le misure idonee per prevenire e impedire la produzione di danni a terzi” (cfr. Cass. civ. n. 8811\2020).
Infine, per quanto attiene il caso fortuito, in sede di legittimità è stato altresì precisato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. Cass. civ.
16568\2022).
2. Tanto chiarito, a parere del giudicante dall'esperita istruttoria è emerso il riscontro della fondatezza della pretesa risarcitoria azionata, avendo i testi escussi riferito della dinamica del sinistro secondo modalità corrispondenti a quelle descritte con l'atto introduttivo. Sovvengono, in particolare, le deposizioni rese all'udienza del 23.03.2022 da e, all'udienza dell'11.04.2022, da entrambe testimoni Testimone_2 Tes_1
citate da parte convenuta. Segnatamente, ha dichiarato che: “ho visto la Testimone_2
signora passare davanti alla segreteria dove lavoro, si stava dirigendo verso l'uscita, l'ho sentita Pt_2
pagina 5 di 12 cascare e poi l'ho vista a terra”, mentre ha dichiarato che: “ho visto la signora Tes_1
della quale non ricordo il nome che era per terra e diceva che era inciampata, che era distratta nel cercare il pulsante per aprire la porta”.
In merito, invece, alla conoscenza dei luoghi per cui è causa da parte della sig.ra Pt_1
la sig.ra ha poi dichiarato che: “sì, è vero era la prima volta che si recava in detto Persona_1
studio; lo so perché l'ho sentita qualche giorno prima e mi ha detto che non sapeva dove si trovasse questo studio;
abbiamo cercato su Google dove si trovasse l'immobile; so che la doveva portare Pt_1
documenti allo studio dell'avv Pincione che è dentro la stessa palazzina ed era anche la prima volta che andava da Pincione”.
Inoltre, la circostanza che lo scalino avesse il medesimo colore della pavimentazione e non fosse segnalato emerge da quanto riferito dal teste di parte attrice, CP_4
il quale ha dichiarato, con riferimento alle fotografie 29 e 30 (fascicolo parte
[...]
attrice) che: “confermo che le foto ritraggono lo stato dei luoghi, ma una la n. 29 raffigura il luogo come al mio arrivo (nell'immediatezza degli eventi per cui è causa, n.d.r.); la seconda foto la
n. 30 è stata scattata in un momento diverso perché presenta una striscia segnaletica che quando sono arrivato io non c'era”. Ancora, che il dislivello al momento della caduta fosse privo di tale segnaletica appare sostanzialmente confermato dalle deposizioni degli ulteriori testi. In particolare, la teste ha dichiarato che: “confermo che la foto n. 30 Testimone_2
raffigura la situazione attuale”. Mentre con riguardo al momento dei fatti questa ha dichiarato: “si, il tappeto c'era; confermo che il tappeto era nella medesima posizione in cui è raffigurato nelle foto che mi sono state mostrate anche il girono dell'infortunio”. Anche CP
(altra teste indicata da parte convenuta) si è poi limitata a dichiarare come il
[...]
tappeto fosse presente tanto all'epoca dell'episodio quanto in seguito. Concordanti a riguardo risultano, infine, le deposizioni di e . Testimone_3 Tes_4
Può quindi affermarsi che, in seguito al sinistro in oggetto, la parte convenuta abbia provveduto a segnalare la presenza dello scalino apponendovi una striscia pagina 6 di 12 segnaletica, mentre al momento dei fatti di causa risultava presente soltanto un tappeto (intrinsecamente inidoneo a far prestare all'utenza la giusta attenzione correlata alla presenza di un dislivello).
3. L'attrice ha fornito, dunque, adeguata dimostrazione dell'evento lesivo e del nesso di causalità tra la situazione di obiettivo pericolo venutasi a determinare, non avendo, di contro, la società convenuta offerto in giudizio la prova liberatoria che gli incombeva, relativamente ad un ipotetico caso fortuito (comprensivo del fatto colposo del terzo o dello stesso danneggiato). E ben vero, nella specie, la condotta del danneggiato non pare avere avuto alcuna efficienza causale, idonea ad integrare il caso fortuito. E ciò in quanto, al momento dell'episodio per cui è causa, la sig.ra si accingeva a lasciare il palazzo, risultando evidente come la sua attenzione Pt_1
fosse comprensibilmente rivolta verso la porta di uscita, non potendosi richiedere all'avventore – in assenza di peculiari segnalazioni – di dover prestare particolare premura alle fattezze della pavimentazione.
Il che, d'altra parte, trova implicito riscontro in considerazione del fatto che la proprietà dell'immobile ha provveduto prontamente, in seguito, a segnalare lo scalino con apposito adesivo. In tale ottica, di scarsa rilevanza appare quanto riferito da vale a dire che la sig.ra subito dopo i fatti si sarebbe detta Tes_1 Pt_1
distratta nel cercare il pulsante per aprire la porta. E' emerso, invero, come l'attrice si fosse recata presso l'immobile di che trattasi per la prima volta proprio in occasione della caduta e, dunque, non conoscendo lo stato dei luoghi, in assenza di segnalazioni, l'attenzione prestata all'apertura della porta appare pienamente comprensibile: la sua condotta può dirsi scevra da profili di responsabilità.
4. Da qui, dunque, la sussistenza di una responsabilità ex art. 2051 c.c. da parte di
CP_1
pagina 7 di 12 5. Occorre a questo punto procedere alla selezione ed alla liquidazione dei danni risarcibili.
A riguardo, è utile richiamare le risultanze dell'elaborato peritale, redatto dal C.T.U. dott. il quale - sottoposta a visita la periziata ed esaminata la Persona_2
documentazione sanitaria acquisita al giudizio - ha accertato, con corretta metodica analitica, ispirata a rigoroso criterio scientifico, e con motivazione congruamente argomentata ed esente da vizi di ordine logico, che l'attrice, in dipendenza dell'infortunio in trattazione, ebbe a subire lesioni consistenti in “lussazione dell'articolazione scapolo-omerale sinistra e la rottura completa della cuffia dei rotatori omolaterale” valutate compatibili con la dinamica dell'evento lesivo dal medesimo ausiliario dell'ufficio; lesioni dalle quali sono residuati postumi invalidanti permanenti, ormai consolidati, incidenti sulla validità ed integrità dell'infortunata, quale danno alla salute, e stimati nella misura del 12%, in applicazione dei parametri valutativi medico-legali in uso in ambito civilistico. Nel medesimo elaborato, l'ausiliario dell'Ufficio ha valutato il cd. danno biologico temporaneo corrispondente ad invalidità temporanea parziale al
100% di giorni 2, al 75% di giorni 40, al 50% di giorni 40 ed infine al 25 di giorni 40.
6. Acclarato, dunque, che sussistono i presupposti per il ristoro integrale del danno non patrimoniale sofferto dall'attrice nei termini predetti, non può che darsi seguito ad una liquidazione finalisticamente unitaria del danno, funzionale ad attribuire al soggetto leso una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente patito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (intesa come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute), quanto sotto quello dell'alterazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (cfr. Cass. civ. n.
7126\2021; n. 9865\2020 e n. 8755\2019). Segnatamente, mentre l'accertamento del pregiudizio biologico deve essere ancorato a canoni di obiettiva certezza scientifica, la pagina 8 di 12 sofferenza interiore, che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute, non assume rilevanza clinica prescindendo pertanto da qualsiasi verifica oggettiva secondo i criteri della medicina legale (cfr. Cass. civ. 9865\2020), potendo essere provata anche sulla scorta di nozioni di comune esperienza, ovvero in base all'id quod plerumque accidit
(cfr. Cass. civ. 23146\2019)
Tanto premesso, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, si ritiene opportuno assumere quale parametro le tabelle adottate dal Tribunale di Milano
(nell'ultima versione disponibile, ovvero quella dell'anno 2024), in quanto utilizzate da gran parte degli organi di giustizia, poiché basate su criteri valutativi atti a garantire uniformità di trattamento nell'ambito del territorio nazionale (cfr. Cass. civ. n.
8508/2020). E ciò, salva la possibilità di un discostamento “in aumento” dalla misura standard del risarcimento prevista dal predetto criterio equitativo uniforme, ma solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate), non giustificando di contro alcuna “personalizzazione” le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso tipo sofferti da persone della medesima età del danneggiato (cfr. Cass. civ. n. 5865\2021).
7. Sulla scorta del detto plesso argomentativo, considerata l'età della danneggiata al momento del sinistro (vale a dire 63 anni), il danno non patrimoniale sotto forma di danno biologico permanente (oltre che di ristoro della sofferenza interiore, stante il provato patema d'animo sofferto dall'attrice - in accordo all'id quod plerumque accidit - a fronte del trauma subito nelle peculiari circostanze in rilievo) deve quantificarsi in €
30.225,00, mentre per ciò che attiene la dimensione temporanea (anche in questo caso comprensiva della sofferenza interiore), il danno non patrimoniale risulta quantificabile in € 6.842,50. Tanto, per complessivi € 37.067,50, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro.
pagina 9 di 12 Non sussistono, invece, i presupposti per la personalizzazione del danno, non essendo emersi riscontri in ordine a circostanze idonee a rendere peculiare la vicenda de qua per ciò che attiene la dimensione del danno.
8. I pregiudizi patrimoniali sono invece ravvisabili nelle spese mediche sostenute dall'attrice in conseguenza dell'episodio per cui è causa e documentate in atti, pari ad €
5.099,22 valutate congrue dal C.T.U.
9. Il totale dei danni risarcibili in favore dell'attore, pertanto, ammonta ad € 42.166,72, oltre rivalutazione ed interessi dal momento del sinistro.
Ai fini della liquidazione, occorre fare applicazione del principio per cui, nella determinazione del danno da ritardata percezione delle somme liquidate per debiti di valore - quale è quello avente ad oggetto il risarcimento dei danni da responsabilità aquiliana (cfr. Cass. n. 15928/2009) - il cumulo della rivalutazione monetaria (da riconoscere anche ex officio ed avente la funzione di restaurare lo status quo ante, ponendo il danneggiato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento lesivo non si fosse verificato) e degli interessi (che hanno invece natura compensativa, avendo la funzione di riparare il danno da ritardo nel pagamento, consistente nella mancata disponibilità della somma dovuta destinabile ad impieghi remunerativi) contrasta con il principio secondo cui gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio rivalutato alla data della liquidazione, dovendosi detti interessi computarsi, piuttosto, con riferimento ai singoli momenti d'incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione periodica ovvero ad un indice medio (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/1995, Id., n. Cass. SS.UU. 557/2009).
10. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c. ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014 – tenuto conto del valore e della natura della lite, dell'attività svolta (anche in sede di negoziazione) e del pagina 10 di 12 pregio della stessa – si liquidano in € 7.916,00 per compensi, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio. Tra queste ultime rientrano anche quelle relative al consulente tecnico di parte. Invero, in accordo al consolidato orientamento della Suprema Corte Può essere risarcita, altresì, la spesa per la consulenza tecnica di parte, pari ad € 1.012,60 (ovvero € 402,60 per la relazione di parte + 610,00 per l'attività svolta in occasione delle operazioni peritali).
E ciò in quanto, in accordo all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte,
“le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 2280/2015). D'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento
(Cass. n. 1907/1984)” (cfr. Cass. civ. 29819\2019).
In conformità al medesimo criterio, il compenso in favore del C.T.U., già liquidato provvisoriamente a carico di parte attrice, viene posto definitivamente a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella persona del Giudice dott. Ilario Ottobrino, definitivamente decidendo sulla causa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara la convenuta, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
dei danni sofferti dall'attrice, , in dipendenza del Parte_1
sinistro oggetto di giudizio, condannando per l'effetto la predetta convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non da quantificarsi in complessivi €
pagina 11 di 12 42.166,72, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma anno per anno rivalutata a decorrere dal 2.12.2019;
2) condanna a rifondere a le spese del CP_1 Parte_1
presente giudizio che si liquidano in € 7.916,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio (pari a complessivi € 1820,60);
3) pone le spese di consulenza tecnica già liquidate con decreto definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Massa, il 16.1.2025
il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Chiara Vatti, Giudice
Onorario di Pace in tirocinio.
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