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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/10/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 973/2025 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1
NT ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Barile (PZ), al
Corso De Gasperi, nr. 61
e da
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Gerardo Di Ciommo ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in FI (PZ), al viale Savoia nr. 45
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha apposto il proprio visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso datato 08/05/2025, e - premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio in FI, in data 08/08/2015 e che dalla loro unione è nata la figlia Per_1
(il 28/12/2019) - hanno dedotto l'insorgenza di incomprensioni, unitamente all'incompatibilità
[...] caratteriale, tali da precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni: “1. La casa coniugale sita in FI alla Via Italo Calvino n. 6/S, di proprietà comune al 50%, viene assegnata alla moglie che la abiterà insieme alla figlia . Parte_1 Per_1
La si impegna a fare la voltura delle utenze domestiche (acqua, luce e gas) entro e non Pt_1 oltre il 30.05.2025; 2. La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
3. I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento tenendo conto che il , pur percependo una retribuzione Parte_2 mensile superiore, dovrà reperire altra abitazione con le relative utenze e l'arredo necessario, mentre la godrà della casa coniugale completamente arredata, dalla quale il porterà Pt_1 Parte_2 via i suoi effetti personali e qualche elettrodomestico (es. televisore) in soprannumero, entro e non oltre il 30.05.2025; 4. L'assegno unico per la figlia continuerà ad essere percepito Per_1 esclusivamente dal;
5. il mutuo gravante sulla casa sarà pagato, fino alla sua estinzione, Parte_2 al 50% tra i due coniugi mediante bonifici mensili sul conto corrente Intesa SanPaolo
n.1000/00006483 da parte di entrambi;
6. la somma di € 20.000 circa giacente sul libretto postale n.00046085920 presso le Poste di FI, derivante dai regali del matrimonio, sarà divisa al 50% tra i coniugi. Dal libretto il preleverà la sua quota lasciando il libretto alla che ne Parte_2 Pt_1 rimarrà l'unica intestataria;
7. Il padre verserà, quale assegno alimentare mensile per la figlia, la somma di € 350.00 mensili mediante bonifico sul conto della sig.ra entro il giorno 5 di Pt_1 ciascun mese. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT. Il padre verserà inoltre il 50% delle spese straordinarie ( scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N., nonché a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate).
8. Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta
2 in volta tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse della figlia, trascorrerà con quest'ultima almeno: a. il martedì e giovedì di ogni settimana. Qualora in quei giorni il Parte_2 effettui turni di lavoro pomeridiani, preleverà la bambina la mattina e la riconsegnerà la mattina successiva prima della scuola;
b. i fine settimana, alternati, nei quali preleverà la bambina alle ore
20 del venerdì riconsegnandola entro le ore 21 della domenica;
c. per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, con comunicazione alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
d. per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, facendo in modo da alternare Natale e Capodanno;
e. analogamente ad anni alterni, tra Pasqua o Pasquetta. In ogni caso, i coniugi potranno modificare, per varie esigenze, quanto sopra, nel rispetto sostanziale dei tempi di permanenza della figlia con il padre.
9. La Fiat Panda, di proprietà del , sarà lasciata alla previo passaggio di Parte_2 Pt_1 proprietà e regolari trascrizioni a carico della stessa entro e non oltre il 31.05.2025; 10. I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente valido per l'espatrio (carta di identità), con l'inserimento del nominativo della figlia minorenne. 11. Le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti.”.
All'udienza del 02/10/2025, in presenza dei coniugi e dei difensori, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione.
Il Tribunale ha, poi, riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse della figlia minore a giovarsi della responsabilità Per_1 congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché al suo interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse della minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di FI (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
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P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta e Parte_1
, con ricorso datato 08/05/2025, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio in FI (PZ), in data 08/08/2015, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di FI (PZ), dell'anno 2015, Atto nr. 38,
Parte II, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione presso la madre.
d) Dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione e da quanto previsto dal piano genitoriale;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di FI (PZ) per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 09/10/2025.
IL PRESIDENTE
dott. Rosario Baglioni
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