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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/11/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AU DA EL Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 5632/2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa con ricorso cumulativo
DA
, nata a [...] il [...] (C.F: ) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F: Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO rappresentati e difesi, la prima dall'Avv. BONI LISA, il secondo dall'Avv. CRISAFULLI MARINA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 27.10.2025 le parti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti congiunte
CONCLUSIONI
“1. Pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato dai sigg.ri e Controparte_1
pagina 1 di 3 nel Comune di Bovolone (VR) il giorno 22/10/2016, Atto n. 73, Serie C, Parte 2, Anno Parte_1
2016, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle dovute annotazioni;
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver pertanto reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia causa o ragione dedotta o deducibile dal rapporto di coniugio.
3. Le parti dichiarano di voler prestare acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio, rinunciando fin d'ora a proporre impugnazione.
4. Spese di lite compensate tra le parti”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.47 c.p.c. e art. 473bis.49 c.p.c. ha chiesto dapprima la Parte_1 pronuncia di separazione e, una volta trascorsi i termini di legge, di scioglimento del matrimonio contratto con . Controparte_1
Si è costituita in giudizio parte convenuta aderendo alla domanda contestuale di separazione e scioglimento del matrimonio presentata dalla sig.ra , contestando tutto quanto ex adverso Parte_1 dedotto relativamente alla domanda di addebito della separazione.
Con sentenza n. 586/2025, pubblicata il 14.03.2025, il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro formulate e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di scioglimento del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza depositate il 27 ottobre 2025 le parti hanno precisato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il 22.10.2016 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bovolone (VR) il come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, ed è decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 889/1970.
Inoltre, le parti vivono separate dalla data in cui si è tenuta udienza a trattazione scritta senza che tale condizione si sia mai interrotta ed alla luce del comportamento processuale delle parti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Si osserva che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale pagina 2 di 3 compensazione tra le parti delle spese di lite, come espressamente chiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Bovolone (VR) tra e Parte_1
il 22.10.2016 e trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di Controparte_1 detto Comune con atto n. 73, parte 2, serie C, anno 2016 alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi delle parti;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bovolone (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
La Presidente est.
AU DA EL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AU DA EL Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 5632/2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa con ricorso cumulativo
DA
, nata a [...] il [...] (C.F: ) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F: Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO rappresentati e difesi, la prima dall'Avv. BONI LISA, il secondo dall'Avv. CRISAFULLI MARINA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 27.10.2025 le parti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti congiunte
CONCLUSIONI
“1. Pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato dai sigg.ri e Controparte_1
pagina 1 di 3 nel Comune di Bovolone (VR) il giorno 22/10/2016, Atto n. 73, Serie C, Parte 2, Anno Parte_1
2016, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle dovute annotazioni;
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver pertanto reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia causa o ragione dedotta o deducibile dal rapporto di coniugio.
3. Le parti dichiarano di voler prestare acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio, rinunciando fin d'ora a proporre impugnazione.
4. Spese di lite compensate tra le parti”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.47 c.p.c. e art. 473bis.49 c.p.c. ha chiesto dapprima la Parte_1 pronuncia di separazione e, una volta trascorsi i termini di legge, di scioglimento del matrimonio contratto con . Controparte_1
Si è costituita in giudizio parte convenuta aderendo alla domanda contestuale di separazione e scioglimento del matrimonio presentata dalla sig.ra , contestando tutto quanto ex adverso Parte_1 dedotto relativamente alla domanda di addebito della separazione.
Con sentenza n. 586/2025, pubblicata il 14.03.2025, il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro formulate e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di scioglimento del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza depositate il 27 ottobre 2025 le parti hanno precisato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il 22.10.2016 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bovolone (VR) il come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, ed è decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 889/1970.
Inoltre, le parti vivono separate dalla data in cui si è tenuta udienza a trattazione scritta senza che tale condizione si sia mai interrotta ed alla luce del comportamento processuale delle parti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Si osserva che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale pagina 2 di 3 compensazione tra le parti delle spese di lite, come espressamente chiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Bovolone (VR) tra e Parte_1
il 22.10.2016 e trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di Controparte_1 detto Comune con atto n. 73, parte 2, serie C, anno 2016 alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi delle parti;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bovolone (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
La Presidente est.
AU DA EL
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