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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/07/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
RG 640 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Separazione giudiziale N. R.G. 640/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Civile Composto dai Magistrati :
1) Dott. Gianmarco Marinai Presidente
2) Dott.ssa AN Serrao Giudice rel- est.
3) Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella procedura di separazione vertente tra cittadinanza italiana nata a [...] il [...] residente in Parte_1
Siena, Strada di Malizia 59 dimora abituale o domicilio Via Berlinguer n. 13C.F.
Titolo di studio: Laurea Professione: Medico cardiologo C.F._1 elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Lucia Secchi Tarugi, in Siena, Viale A. Sclavo n. 9, c.f. che la rappresenta e difende C.F._2 in virtù di procura in atti RICORRENTE CONTRO
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_3 ivi residente in [...]) ed ivi elettivamente domiciliato in Strada Massetana Romana n. 64, presso lo Studio dell'Avv. Maria Teresa Fasanaro (c.f.
), che lo rappresenta e difende come da procura allegata CodiceFiscale_4 alla comparsa di costituzione
RESISTENTE avente ad oggetto: separazione giudiziale
Pagina 1 CON INTERVENTO DEL PM ( visto in data 14.5.2025 )
Con ordinanza del 23.7.2025 la causa era riservata alla decisione del Collegio sulle conclusioni delle parti unicamente per la pronuncia sullo stato
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.3.2025 ricorreva al Tribunale Parte_1 di Siena per ottenere la pronuncia di separazione dal coniuge Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio con rito concordatario in data 25.7.2025 a CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) Esposte le ragioni della domanda, chiedeva, oltre alla declaratoria di separazione il riconoscimento del contributo per la figlia minore , la collocazione prevalente peso di sé della figlia minore
Si costituiva il quale offriva la propria ricostruzione della vicenda Controparte_1 matrimoniale e formulava proprie conclusioni con riferimento alle domande svolte dalla ricorrente . Radicatosi il contraddittorio, , il giudice relatore, con l'ordinanza sui provvedimenti provvisori ed urgenti, riservava di riferire al Collegio sullo status La domanda sullo status può essere decisa dal Collegio. Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 14.5.2024 e non ha formulato conclusioni scritte. La presente decisione avrà unicamente ad oggetto la declaratoria di separazione La domanda di separazione comune alle parti , può trovare accoglimento : fin dalla prima comparizione dinanzi alla giudice designata dal Presidente del Tribunale è emersa l'impossibilità di ripresa della convivenza , peraltro già di fatto interrotta , e la definitiva compromissione della comunione spirituale e materiale posta a base dell'unione matrimoniale . Può quindi dichiararsi la separazione mentre il processo proseguirà dinanzi al giudice istruttore come da relativa ordinanza
La decisione sulle spese è rimessa al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, parzialmente pronunciando, V.te le conclusioni del P.M. ( visto in data 14.5.25) così provvede: 1) Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in data 25.7.2025 in Castelnuovo Berardenga iscritto nel Registro di quel Comune , per l'anno 2015, al NUMERO 13 PARTE 2 SERIE A
2)Dispone che la presente sentenza sia trasmessa quando sarà passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelnuovo Berardenga per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge .
3) Spese al definitivo. Così deciso in Siena nella Camera di Consiglio del Tribunale il 23.7.2025 Il Presidente Gianmarco Marinai La giudice est AN Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in
Pagina 2 esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Separazione giudiziale N. R.G. 640/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA Sezione Unica Civile Composto dai Magistrati :
1) Dott. Gianmarco Marinai Presidente
2) Dott.ssa AN Serrao Giudice rel- est.
3) Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella procedura di separazione vertente tra cittadinanza italiana nata a [...] il [...] residente in Parte_1
Siena, Strada di Malizia 59 dimora abituale o domicilio Via Berlinguer n. 13C.F.
Titolo di studio: Laurea Professione: Medico cardiologo C.F._1 elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Lucia Secchi Tarugi, in Siena, Viale A. Sclavo n. 9, c.f. che la rappresenta e difende C.F._2 in virtù di procura in atti RICORRENTE CONTRO
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_3 ivi residente in [...]) ed ivi elettivamente domiciliato in Strada Massetana Romana n. 64, presso lo Studio dell'Avv. Maria Teresa Fasanaro (c.f.
), che lo rappresenta e difende come da procura allegata CodiceFiscale_4 alla comparsa di costituzione
RESISTENTE avente ad oggetto: separazione giudiziale
Pagina 1 CON INTERVENTO DEL PM ( visto in data 14.5.2025 )
Con ordinanza del 23.7.2025 la causa era riservata alla decisione del Collegio sulle conclusioni delle parti unicamente per la pronuncia sullo stato
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.3.2025 ricorreva al Tribunale Parte_1 di Siena per ottenere la pronuncia di separazione dal coniuge Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio con rito concordatario in data 25.7.2025 a CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) Esposte le ragioni della domanda, chiedeva, oltre alla declaratoria di separazione il riconoscimento del contributo per la figlia minore , la collocazione prevalente peso di sé della figlia minore
Si costituiva il quale offriva la propria ricostruzione della vicenda Controparte_1 matrimoniale e formulava proprie conclusioni con riferimento alle domande svolte dalla ricorrente . Radicatosi il contraddittorio, , il giudice relatore, con l'ordinanza sui provvedimenti provvisori ed urgenti, riservava di riferire al Collegio sullo status La domanda sullo status può essere decisa dal Collegio. Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 14.5.2024 e non ha formulato conclusioni scritte. La presente decisione avrà unicamente ad oggetto la declaratoria di separazione La domanda di separazione comune alle parti , può trovare accoglimento : fin dalla prima comparizione dinanzi alla giudice designata dal Presidente del Tribunale è emersa l'impossibilità di ripresa della convivenza , peraltro già di fatto interrotta , e la definitiva compromissione della comunione spirituale e materiale posta a base dell'unione matrimoniale . Può quindi dichiararsi la separazione mentre il processo proseguirà dinanzi al giudice istruttore come da relativa ordinanza
La decisione sulle spese è rimessa al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, parzialmente pronunciando, V.te le conclusioni del P.M. ( visto in data 14.5.25) così provvede: 1) Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in data 25.7.2025 in Castelnuovo Berardenga iscritto nel Registro di quel Comune , per l'anno 2015, al NUMERO 13 PARTE 2 SERIE A
2)Dispone che la presente sentenza sia trasmessa quando sarà passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelnuovo Berardenga per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge .
3) Spese al definitivo. Così deciso in Siena nella Camera di Consiglio del Tribunale il 23.7.2025 Il Presidente Gianmarco Marinai La giudice est AN Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in
Pagina 2 esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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