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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 493/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cassino - Piazza De Gasperi N. 1 03043 Cassino FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 122375 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 122375 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte resistente si riporta alle motivazioni controdedotte nelle costituzioni di parte depositate.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, residente in [...]alla Indirizzo_1 trav. n. 3, proponeva ricorso contro il Comune di Cassino avverso l'avviso di accertamento TARI n. 122375 notificatogli in data 14 novembre 2023 per omessa denunzia del tributo per gli anni 2019 e 2020 dovuto per gli appartamenti siti in Cassino al Indirizzo_2 riportati, rispettivamente, al Dati Catastali 1 per un importo di €. 2.449,00.
Deduceva la non debenza del tributo poichè nessuno degli appartamenti risultava da lui, occupato o abitato, non avendone in alcun caso usufruito e non essendo stato prodotto, fin dalla data del loro acquisto (10 dicembre 2008 e 30 giugno 2009), alcun rifiuto.
Tali appartamenti erano sempre rimasti sfitti e privi di forniture, elettrica, idrica ed egli aveva sempre abitato in Petramelara in Indirizzo_1.
Chiedeva, quindi, l'anullamento dell'avviso di accertamento opposto el'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cassino deducendo la piena legittimità del proprio operato e della pretesa creditoria vantata nell'atto opposto evidenziando, in via preliminare, l'esistenza di numerose pronunzie favorevoli di questa Corte di Giustizia, su fattispecie impositive analoghe relative ad altre annualità
d'imposta accertate a carico del Ricorrente_1, ritenendo, pertanto, applicabile nel caso di specie il principio del ne bis in idem.
Ai fini della dedotta della carenza del potere impositivo, eccepiva l'irrilevanza della circostanza che gli immobili non fossero stati oggetto di elezione di residenza da parte del titolare, poichè il presupposto della tassa risiede nell'occupazione o detenzione dell'immobile e prescinde, sia dalla residenza che dalla volontà del contribuente di abitare, o meno, all'interno dell'unità abitativa.
Pur risiedendo altrove e non occupando gli immobili, il ricorrente non aveva adempiuto l'obbligo dichiarativo e tale circostanza giustificava di per sè l'accertamento su appartamenti posizionati nel pieno centro di
Cassino, con conseguente grave mancato pagamento della tassa (anche da parte degli affittuari) per tutti gli anni trascorsi dall'istituzione del tributo.
Deduceva, inoltre, che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, in ordine alla circostanza che i predetti appartamenti erano stati sempre privi di forniture elettrica, produceva verbale di sopralluogo in data
10 aprile 2018, con allegate fotografie, alla presenza del titolare, attestante elementi da cui desumere che gli appartamenti erano stati abitati, risultando del tutto idonei ad essere oggetto di occupazione e, pertanto, assoggettabili al pagamento del tributo Tari. Era stata, peraltro, rilevata l'esistenza di impianti elettrici all'interno di ciascuno dei 3 immobili, di lampadine fissate al soffitto e di impianti citofonici. Ogni appartamento risultava, inoltre, dotato dell'impianto di riscaldamento con termosifoni e caldaia ed era stata appurata, altresì, la presenza dell'utenza idrica confermata dall'apertura dei rubinetti dei lavabi e scarichi water.
Concludeva chiedendo l'inammissibilità, l'improponibilità, nonchè l'infondatezza del ricorso e, per l'effetto, la conferma della pretesa impositiva del Comune di Cassino per TARI anni 2019 e 2020 contenuta nell'avviso di accertamento n. 12237 , con vittora di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per giurisprudenza consolidata anche di legittimità: “In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (così, per tutte, Cass., Sez. 6 - 5, n. 21335 del 06/07/2022).
Deve, peraltro, evidenziarsi che, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'imposta
è dovuta, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. (cfr. Cass. civ. Sez. V Ord., 11/04/2019, n. 10157)
Nel caso di specie, in primo luogo, il ricorrente come contestato dall'Ufficio, non ha presentato nessuna dichiarazione ex art. 1, commi 684 e 685, della Legge 147 del 27/12/2013 con la quale abbia rappresentato la speciale fonte di esonero dalla imposta che, al contrario, segue naturalmente al presupposto legale che un immobile produca rifiuti, ma non ha neanche comprovato nel presente giudizio quanto allegato circa il concreto non utilizzo da parte sua o di terzi, tale prova non essendo soddisfatta dalla mera 'assenza di utenze intestate a nome del ricorrente per di più quando sono stati allegati dalla controparte elementi indiziari plurimi ed univoci derivanti dagli esiti del sopralluogo menzionato in premessa circa l'utilizzo degli immobili se non dal ricorrente da altri soggetti che lo occupano con il suo consenso (impianti elettrici all'interno di ciascuno dei 3 immobili, di lampadine fissate al soffitto e di impianti citofonici, impianti di riscaldamento, presenza di acqua corrente, etc.).
Quanto emerso nel corso del sopralluogo conferma, invero, la debenza del tributo Tari alla luce del principio consolidato secondo cui il presupposto impositivo sorge quando l'immobile è idoneo ad essere occupato o detenuto (e, per gli effetti, suscettibile di produrre rifiuti urbani) prescindendo dalla volontà del titolare di abitarlo o meno.
Il ricorso deve quindi essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 300,00.
Dott. Francesco Galli
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 493/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cassino - Piazza De Gasperi N. 1 03043 Cassino FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 122375 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 122375 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte resistente si riporta alle motivazioni controdedotte nelle costituzioni di parte depositate.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, residente in [...]alla Indirizzo_1 trav. n. 3, proponeva ricorso contro il Comune di Cassino avverso l'avviso di accertamento TARI n. 122375 notificatogli in data 14 novembre 2023 per omessa denunzia del tributo per gli anni 2019 e 2020 dovuto per gli appartamenti siti in Cassino al Indirizzo_2 riportati, rispettivamente, al Dati Catastali 1 per un importo di €. 2.449,00.
Deduceva la non debenza del tributo poichè nessuno degli appartamenti risultava da lui, occupato o abitato, non avendone in alcun caso usufruito e non essendo stato prodotto, fin dalla data del loro acquisto (10 dicembre 2008 e 30 giugno 2009), alcun rifiuto.
Tali appartamenti erano sempre rimasti sfitti e privi di forniture, elettrica, idrica ed egli aveva sempre abitato in Petramelara in Indirizzo_1.
Chiedeva, quindi, l'anullamento dell'avviso di accertamento opposto el'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cassino deducendo la piena legittimità del proprio operato e della pretesa creditoria vantata nell'atto opposto evidenziando, in via preliminare, l'esistenza di numerose pronunzie favorevoli di questa Corte di Giustizia, su fattispecie impositive analoghe relative ad altre annualità
d'imposta accertate a carico del Ricorrente_1, ritenendo, pertanto, applicabile nel caso di specie il principio del ne bis in idem.
Ai fini della dedotta della carenza del potere impositivo, eccepiva l'irrilevanza della circostanza che gli immobili non fossero stati oggetto di elezione di residenza da parte del titolare, poichè il presupposto della tassa risiede nell'occupazione o detenzione dell'immobile e prescinde, sia dalla residenza che dalla volontà del contribuente di abitare, o meno, all'interno dell'unità abitativa.
Pur risiedendo altrove e non occupando gli immobili, il ricorrente non aveva adempiuto l'obbligo dichiarativo e tale circostanza giustificava di per sè l'accertamento su appartamenti posizionati nel pieno centro di
Cassino, con conseguente grave mancato pagamento della tassa (anche da parte degli affittuari) per tutti gli anni trascorsi dall'istituzione del tributo.
Deduceva, inoltre, che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, in ordine alla circostanza che i predetti appartamenti erano stati sempre privi di forniture elettrica, produceva verbale di sopralluogo in data
10 aprile 2018, con allegate fotografie, alla presenza del titolare, attestante elementi da cui desumere che gli appartamenti erano stati abitati, risultando del tutto idonei ad essere oggetto di occupazione e, pertanto, assoggettabili al pagamento del tributo Tari. Era stata, peraltro, rilevata l'esistenza di impianti elettrici all'interno di ciascuno dei 3 immobili, di lampadine fissate al soffitto e di impianti citofonici. Ogni appartamento risultava, inoltre, dotato dell'impianto di riscaldamento con termosifoni e caldaia ed era stata appurata, altresì, la presenza dell'utenza idrica confermata dall'apertura dei rubinetti dei lavabi e scarichi water.
Concludeva chiedendo l'inammissibilità, l'improponibilità, nonchè l'infondatezza del ricorso e, per l'effetto, la conferma della pretesa impositiva del Comune di Cassino per TARI anni 2019 e 2020 contenuta nell'avviso di accertamento n. 12237 , con vittora di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Per giurisprudenza consolidata anche di legittimità: “In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (così, per tutte, Cass., Sez. 6 - 5, n. 21335 del 06/07/2022).
Deve, peraltro, evidenziarsi che, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'imposta
è dovuta, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. (cfr. Cass. civ. Sez. V Ord., 11/04/2019, n. 10157)
Nel caso di specie, in primo luogo, il ricorrente come contestato dall'Ufficio, non ha presentato nessuna dichiarazione ex art. 1, commi 684 e 685, della Legge 147 del 27/12/2013 con la quale abbia rappresentato la speciale fonte di esonero dalla imposta che, al contrario, segue naturalmente al presupposto legale che un immobile produca rifiuti, ma non ha neanche comprovato nel presente giudizio quanto allegato circa il concreto non utilizzo da parte sua o di terzi, tale prova non essendo soddisfatta dalla mera 'assenza di utenze intestate a nome del ricorrente per di più quando sono stati allegati dalla controparte elementi indiziari plurimi ed univoci derivanti dagli esiti del sopralluogo menzionato in premessa circa l'utilizzo degli immobili se non dal ricorrente da altri soggetti che lo occupano con il suo consenso (impianti elettrici all'interno di ciascuno dei 3 immobili, di lampadine fissate al soffitto e di impianti citofonici, impianti di riscaldamento, presenza di acqua corrente, etc.).
Quanto emerso nel corso del sopralluogo conferma, invero, la debenza del tributo Tari alla luce del principio consolidato secondo cui il presupposto impositivo sorge quando l'immobile è idoneo ad essere occupato o detenuto (e, per gli effetti, suscettibile di produrre rifiuti urbani) prescindendo dalla volontà del titolare di abitarlo o meno.
Il ricorso deve quindi essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 300,00.
Dott. Francesco Galli