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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3423/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3423/2022 promossa da:
) rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1 GIOSUE' CATALDO;
ATTORE
contro
) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill. mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
-dato atto, quanto all'an, della già accertata responsabilità del convenuto Sig. CP_1 nella commessione del fatto illecito/reato foriero del danno in capo
[...]
pagina 1 di 7 all'attore, così come emersa in sede penale e confermata dalla sentenza della Corte d'Appello n. 1141/2022 Reg. Sent. del 5.05.2022, passata in giudicato;
-dato atto della legittimità delle richieste attoree, ed in particolare in ordine al quantum del risarcimento del danno materiale e morale cagionato in capo all'attore;
1) condannare il Sig. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) oggi residente in [...]
Marconi n. 13/B interno 2, CAP 46042, al risarcimento, in favore dell'attore Sig.
[...]
(C.F. dei danni tutti materiali e morali subiti, Parte_1 C.F._1 quantificati in capitali € 14.690,83 (quattordicimilaseicentonovanta/83) -e comunque contenuto nel limite massimo di € 26.000,00- oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero interessi di mora, dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero quantificati nella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata e riconosciuta di giustizia (sempre nel limite contenuto nello scaglione sopra indicato), oltre ad interessi come per legge e rivalutazione monetaria come sopra;
2) condannare il Sig. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente oggi residente in oggi residente in [...]C.F._2
(MN),Piazzale Guglielmo Marconi n. 13/B interno 2, CAP 46042, alla refusione di tutte le spese di lite del presente giudizio, inclusa la refusione delle spese di CTU”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. L'attore ha agito in giudizio formulato le domande di cui in epigrafe e allegando che, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 maggio 2017, quando si trovava in compagnia di alcuni amici presso il locale “Madera” di Castel Goffredo (MN), venne aggredito dal convenuto che, in particolare, gli sferrò un pugno violento al Controparte_1 volto, all'altezza dell'occhio sinistro.
A causa di ciò, l'attore ha allegato di essersi recato, il giorno successivo, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Desenzano del Garda per sottoporsi a visita, con riscontro di “VOS 10/10 nat, deficit abbassamento e limitata anche l'elevazione OS, buone le lateralità, strabismo verticale sx con soggettiva diplopia, sia per lontano che primaria”; di essere stato indirizzato all' di Brescia per consulenza specialistica maxillo-facciale e di essere CP_2 stato dunque ricoverato in data 30 maggio 2017 presso la divisione di chirurgia facciale per
“trauma facciale da deposte percosse”, per essere sottoposto a “intervento chirurgico in narcosi attraverso accesso sub-ciliare sx di riduzione della frattura del “pavimento orbitario”, riduzione del muscolo retto e del grasso orbitario erniato e ricostruzione del pavimento in patch in goretex”.
Infine, ha allegato di essere stato dimesso il successivo 4 giugno 2017 con diagnosi di
“frattura blow-out del pavimento orbitario sinistro con incarceramento del muscolo retto
pagina 2 di 7 inferiore”, proseguendo i controlli presso l'ambulatorio divisionale con prognosi dal 16 giugno 2017 per 20 giorni per persistenza di diplopia.
L'attore ha da ultimo allegato che, nel procedimento penale avviato a seguito di denuncia querela per i fatti rappresentati, in cui venne indagato per il Controparte_1 delitto di cui agli artt. 582 c.p. e 583 c. 1 nr. 1 c.p., egli venne ritenuto colpevole e condannato a nove mesi di reclusione, oltre ad essere attinto da condanna generica al risarcimento del danno patito dalla parte civile, da liquidarsi in separata sede civile, sentenza confermata in appello, con sentenza n. 1141/2022 R.G. della Corte d'Appello di
Brescia del 5.05.2022, oggi passata in giudicato.
2. Il convenuto non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, ed è stato dunque dichiarato contumace.
3. All'esito dell'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
4. Non sussistono dubbi circa la responsabilità del convenuto per le condotte di cui è causa.
5. Con sentenza n. 727/2021 emessa il 4.06.2021 dal Tribunale di Mantova (doc. 4fascicolo attoreo), confermata integralmente con sentenza n. 1141/2022 depositata il 18.06.2022 dalla Corte d'Appello di Brescia (doc. 5 fascicolo attoreo), è stata infatti già accertata la penale responsabilità dell'odierno convenuto per i fatti di cui è causa, ed in particolare per avere cagionato in data 28.05.2017, nelle circostanze indicate dall'attore, a
[...] esioni personali consistite in una “frattura blow up pavimento orbitario sx Parte_1 con incarceramento muscolo retto inferiore” e “diplopia” dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 50 (cinquanta), con condanna generica al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile.
E' stata fornita idonea prova del passaggio in giudicato, in data 20.09.2022, della sentenza di appello, avendo l'attore prodotto copia della sentenza dotata in calce di apposita attestazione resa dal Cancelliere ex art. 27 del regolamento di esecuzione c.p.p. (doc. 8 allegato alla memoria n. 1 ex art. 183 c. 6 c.p.c. di parte attrice).
6. Orbene, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato.
7. Accertato in sede penale, dunque, l'an della responsabilità del convenuto, deve in questa sede procedersi, ai sensi dell'art. 539 c.p.p., alla quantificazione dei danni che siano pagina 3 di 7 conseguenza immediata e diretta della condotta illecita, penalmente rilevante, posta in essere dall'odierno convenuto, risarcibili ai sensi dell'art. 185 c.p.p. e degli artt. 2043 e
2059 c.c.
8. A tal fine, è stata espletata CTU medico-legale, con la nomina del dott. Persona_1
[..
il quale ha accertato sia il nesso causale tra la condotta dell'odierno convenuto e i danni all'integrità fisica lamentati dall'attore, sia l'entità degli stessi danni risarcibili.
9. In particolare, esaminando l'ampia documentazione medica prodotta in atti dall'attore e visitato lo stesso, il consulente ha accertato come nessun dubbio sussista in merito al nesso causale tra i postumi riscontrati in sede di consulenza e l'aggressione del 28.05.2017, in cui l'attore riportò “un trauma facciale con frattura del pavimento orbitario sinistro che necessitò di soluzione chirurgica con intervento di sbrigliamento di incarceramento del retto inferiore e correzione di gap osseo con membrane in goretex (cfr. pag. 4 relazione in atti).
10. Ancora, il CTU ha accertato, tenuto conto dell'iter clinico seguito dall'interessato e considerata la rilevanza delle lesioni, l'esistenza di un danno biologico temporaneo totale subito dall'attore di due giorni, oltre a ulteriori venti giorni di danno biologico temporaneo parziale al 75%, a ulteriori dieci giorni di danno biologico temporaneo parziale al 50% e infine a ulteriori dieci giorni di danno temporaneo biologico al 25%.
Quanto al danno biologico permanente, il consulente ha accertato come residuino “allo stato attuale attendibili algie in regione zigomatica sinistra con allegata lieve displopia nello sguardo estremo ai campi superiori ed inferiori e sfumato danno estetico rappresentato da minimo esito cicatriziale subciliare e sfumata asimmetria delle convessità zigomatiche. Tale quadro clinico, che può essere considerato stabilizzato in postumi permanenti, giustifica […] un Danno Biologico Permanente valutabile […] nella misura del 6% (sei percento), avendo quali parametri di riferimento quelli richiamati nel D.M.
3.7.2003 pubblicati nella G.U. n. 211 del 11.09.2003.” (cfr. pag. 5 relazione in atti).
11. Tali valutazioni medico-legali operate dal CTU appaiono coerenti logicamente e rigorose scientificamente, oltre che idoneamente motivate, e devono ritenersi dunque del tutto condivisibili, tanto più che nessuna osservazione è stata sollevata dall'attore in merito alle predette conclusioni o al procedimento valutativo seguito dal CTU.
12. Dunque, deve ritenersi senza dubbio risarcibile il danno non patrimoniale e biologico subito dall'attore, come accertato dal CTU.
13. Venendo dunque alla concreta liquidazione del danno, si osserva come i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 Cod. Ass., per il caso di lesioni micropermanenti derivanti da sinistri stradali, applicabili anche a ipotesi di colpa medica per espressa previsione di legge, costituiscano in realtà oggetto di una previsione pagina 4 di 7 eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.
Ciò comporta che, per il risarcimento dei danni non patrimoniali differenti da quelli determinati da circolazione di veicoli o da colpa medica, si debba ricorrere a criteri equitativi, ben potendosi fare in applicazione delle nuove Tabelle dell'Osservatorio sul diritto civile del Tribunale di Milano nell'edizione aggiornata del 2024.
14. Dunque, in applicazione dei predetti criteri, tenendo conto dell'età dell'attore al momento del fatto (19 anni) e avendo come base di calcolo il valore del “punto” base delle Tabelle predette, relativo alla componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale (c.d. danno biologico) e alla componente di danno non patrimoniale morale, relativa alla
“sofferenza soggettiva”, da ritenersi presumibilmente di grado medio, nonché alla luce della domande attoree, il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile deve liquidarsi in complessivi Euro 13.277,50, di cui Euro 10.460,00 a titolo di invalidità permanente (percentuale di invalidità del 6%) ed Euro 2.817,50 a titolo in invalidità temporanea totale per due giorni, al 75% per venti giorni, al 50% per dieci giorni e al 25% per ulteriori dieci giorni.
15. Poiché la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno all'integrità fisica e di danni non patrimoniali originati da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 28.05.2017, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
La somma così rivalutata, comprensiva di rivalutazione e interessi dal fatto all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 14.599,57, su cui matureranno i soli interessi di legge dal momento della liquidazione, ossia dalla data della presente sentenza, all'effettivo saldo.
16. Quanto al danno patrimoniale, appare fondata la domanda attorea di rifusione delle spese sostenute per la redazione di perizia stragiudiziale da parte di perito di fiducia dell'attore, considerando che tali spese non possono considerarsi quali spese legali e la domanda deve qualificarsi piuttosto come domanda di risarcimento del danno emergente.
Il risarcimento deve essere quantificato, in relazione a tale voce di danno, in Euro 488,00, come documentato dalla fattura n. 310 del 5.10.2028 prodotta in atti (doc. 6 fascicolo attoreo) ed emessa dal consulente fiduciario dott. Persona_2
17. Poiché anche la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno patrimoniale originato da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data dell'insorgenza del danno, ossia dell'emissione della fattura, in data 5.10.2018, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
pagina 5 di 7 La somma così rivalutata, comprensiva di rivalutazione e interessi fino all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 535,56, su cui matureranno i soli interessi di legge dal momento della liquidazione, ossia dalla data della presente sentenza, all'effettivo saldo
18. Non appare infine risarcibile la domanda di risarcimento del danno patrimoniale quantificata dall'attore in Euro 159,20 per l'acquisto di nuovi occhiali da sole, posto che, come correttamente osservato dal CTU, in relazione a tale spesa non è stata prodotta alcuna prescrizione medica e la stessa non appare giustificata da lesioni documentate.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico di parte convenuta.
Esse sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M.
n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per la fase di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria e i valori minimi previsti per la fase decisionale, avendo la parte attrice depositato la sola comparsa conclusionale ed essendo rimasto il convenuto contumace.
20. Devono infine porsi definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
1) condanna il convenuto al risarcimento, in favore dell'attore Controparte_1
dei danni subiti per le causali di cui in motivazione, quantificati in Parte_1
Euro 14.599,57 a titolo di danno non patrimoniale e Euro 535,56 a titolo di danno patrimoniale, già comprensivi di rivalutazione e interessi alla data della presente sentenza, su cui matureranno gli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione all'attore Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 298,68 per spese ed Euro 4.227,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
3) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di Controparte_1
CTU, già liquidate come da separato decreto.
pagina 6 di 7 Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Mantova, 18/03/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3423/2022 promossa da:
) rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1 GIOSUE' CATALDO;
ATTORE
contro
) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill. mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
-dato atto, quanto all'an, della già accertata responsabilità del convenuto Sig. CP_1 nella commessione del fatto illecito/reato foriero del danno in capo
[...]
pagina 1 di 7 all'attore, così come emersa in sede penale e confermata dalla sentenza della Corte d'Appello n. 1141/2022 Reg. Sent. del 5.05.2022, passata in giudicato;
-dato atto della legittimità delle richieste attoree, ed in particolare in ordine al quantum del risarcimento del danno materiale e morale cagionato in capo all'attore;
1) condannare il Sig. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) oggi residente in [...]
Marconi n. 13/B interno 2, CAP 46042, al risarcimento, in favore dell'attore Sig.
[...]
(C.F. dei danni tutti materiali e morali subiti, Parte_1 C.F._1 quantificati in capitali € 14.690,83 (quattordicimilaseicentonovanta/83) -e comunque contenuto nel limite massimo di € 26.000,00- oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero interessi di mora, dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero quantificati nella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata e riconosciuta di giustizia (sempre nel limite contenuto nello scaglione sopra indicato), oltre ad interessi come per legge e rivalutazione monetaria come sopra;
2) condannare il Sig. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente oggi residente in oggi residente in [...]C.F._2
(MN),Piazzale Guglielmo Marconi n. 13/B interno 2, CAP 46042, alla refusione di tutte le spese di lite del presente giudizio, inclusa la refusione delle spese di CTU”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. L'attore ha agito in giudizio formulato le domande di cui in epigrafe e allegando che, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 maggio 2017, quando si trovava in compagnia di alcuni amici presso il locale “Madera” di Castel Goffredo (MN), venne aggredito dal convenuto che, in particolare, gli sferrò un pugno violento al Controparte_1 volto, all'altezza dell'occhio sinistro.
A causa di ciò, l'attore ha allegato di essersi recato, il giorno successivo, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Desenzano del Garda per sottoporsi a visita, con riscontro di “VOS 10/10 nat, deficit abbassamento e limitata anche l'elevazione OS, buone le lateralità, strabismo verticale sx con soggettiva diplopia, sia per lontano che primaria”; di essere stato indirizzato all' di Brescia per consulenza specialistica maxillo-facciale e di essere CP_2 stato dunque ricoverato in data 30 maggio 2017 presso la divisione di chirurgia facciale per
“trauma facciale da deposte percosse”, per essere sottoposto a “intervento chirurgico in narcosi attraverso accesso sub-ciliare sx di riduzione della frattura del “pavimento orbitario”, riduzione del muscolo retto e del grasso orbitario erniato e ricostruzione del pavimento in patch in goretex”.
Infine, ha allegato di essere stato dimesso il successivo 4 giugno 2017 con diagnosi di
“frattura blow-out del pavimento orbitario sinistro con incarceramento del muscolo retto
pagina 2 di 7 inferiore”, proseguendo i controlli presso l'ambulatorio divisionale con prognosi dal 16 giugno 2017 per 20 giorni per persistenza di diplopia.
L'attore ha da ultimo allegato che, nel procedimento penale avviato a seguito di denuncia querela per i fatti rappresentati, in cui venne indagato per il Controparte_1 delitto di cui agli artt. 582 c.p. e 583 c. 1 nr. 1 c.p., egli venne ritenuto colpevole e condannato a nove mesi di reclusione, oltre ad essere attinto da condanna generica al risarcimento del danno patito dalla parte civile, da liquidarsi in separata sede civile, sentenza confermata in appello, con sentenza n. 1141/2022 R.G. della Corte d'Appello di
Brescia del 5.05.2022, oggi passata in giudicato.
2. Il convenuto non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, ed è stato dunque dichiarato contumace.
3. All'esito dell'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
4. Non sussistono dubbi circa la responsabilità del convenuto per le condotte di cui è causa.
5. Con sentenza n. 727/2021 emessa il 4.06.2021 dal Tribunale di Mantova (doc. 4fascicolo attoreo), confermata integralmente con sentenza n. 1141/2022 depositata il 18.06.2022 dalla Corte d'Appello di Brescia (doc. 5 fascicolo attoreo), è stata infatti già accertata la penale responsabilità dell'odierno convenuto per i fatti di cui è causa, ed in particolare per avere cagionato in data 28.05.2017, nelle circostanze indicate dall'attore, a
[...] esioni personali consistite in una “frattura blow up pavimento orbitario sx Parte_1 con incarceramento muscolo retto inferiore” e “diplopia” dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 50 (cinquanta), con condanna generica al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile.
E' stata fornita idonea prova del passaggio in giudicato, in data 20.09.2022, della sentenza di appello, avendo l'attore prodotto copia della sentenza dotata in calce di apposita attestazione resa dal Cancelliere ex art. 27 del regolamento di esecuzione c.p.p. (doc. 8 allegato alla memoria n. 1 ex art. 183 c. 6 c.p.c. di parte attrice).
6. Orbene, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato.
7. Accertato in sede penale, dunque, l'an della responsabilità del convenuto, deve in questa sede procedersi, ai sensi dell'art. 539 c.p.p., alla quantificazione dei danni che siano pagina 3 di 7 conseguenza immediata e diretta della condotta illecita, penalmente rilevante, posta in essere dall'odierno convenuto, risarcibili ai sensi dell'art. 185 c.p.p. e degli artt. 2043 e
2059 c.c.
8. A tal fine, è stata espletata CTU medico-legale, con la nomina del dott. Persona_1
[..
il quale ha accertato sia il nesso causale tra la condotta dell'odierno convenuto e i danni all'integrità fisica lamentati dall'attore, sia l'entità degli stessi danni risarcibili.
9. In particolare, esaminando l'ampia documentazione medica prodotta in atti dall'attore e visitato lo stesso, il consulente ha accertato come nessun dubbio sussista in merito al nesso causale tra i postumi riscontrati in sede di consulenza e l'aggressione del 28.05.2017, in cui l'attore riportò “un trauma facciale con frattura del pavimento orbitario sinistro che necessitò di soluzione chirurgica con intervento di sbrigliamento di incarceramento del retto inferiore e correzione di gap osseo con membrane in goretex (cfr. pag. 4 relazione in atti).
10. Ancora, il CTU ha accertato, tenuto conto dell'iter clinico seguito dall'interessato e considerata la rilevanza delle lesioni, l'esistenza di un danno biologico temporaneo totale subito dall'attore di due giorni, oltre a ulteriori venti giorni di danno biologico temporaneo parziale al 75%, a ulteriori dieci giorni di danno biologico temporaneo parziale al 50% e infine a ulteriori dieci giorni di danno temporaneo biologico al 25%.
Quanto al danno biologico permanente, il consulente ha accertato come residuino “allo stato attuale attendibili algie in regione zigomatica sinistra con allegata lieve displopia nello sguardo estremo ai campi superiori ed inferiori e sfumato danno estetico rappresentato da minimo esito cicatriziale subciliare e sfumata asimmetria delle convessità zigomatiche. Tale quadro clinico, che può essere considerato stabilizzato in postumi permanenti, giustifica […] un Danno Biologico Permanente valutabile […] nella misura del 6% (sei percento), avendo quali parametri di riferimento quelli richiamati nel D.M.
3.7.2003 pubblicati nella G.U. n. 211 del 11.09.2003.” (cfr. pag. 5 relazione in atti).
11. Tali valutazioni medico-legali operate dal CTU appaiono coerenti logicamente e rigorose scientificamente, oltre che idoneamente motivate, e devono ritenersi dunque del tutto condivisibili, tanto più che nessuna osservazione è stata sollevata dall'attore in merito alle predette conclusioni o al procedimento valutativo seguito dal CTU.
12. Dunque, deve ritenersi senza dubbio risarcibile il danno non patrimoniale e biologico subito dall'attore, come accertato dal CTU.
13. Venendo dunque alla concreta liquidazione del danno, si osserva come i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 Cod. Ass., per il caso di lesioni micropermanenti derivanti da sinistri stradali, applicabili anche a ipotesi di colpa medica per espressa previsione di legge, costituiscano in realtà oggetto di una previsione pagina 4 di 7 eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.
Ciò comporta che, per il risarcimento dei danni non patrimoniali differenti da quelli determinati da circolazione di veicoli o da colpa medica, si debba ricorrere a criteri equitativi, ben potendosi fare in applicazione delle nuove Tabelle dell'Osservatorio sul diritto civile del Tribunale di Milano nell'edizione aggiornata del 2024.
14. Dunque, in applicazione dei predetti criteri, tenendo conto dell'età dell'attore al momento del fatto (19 anni) e avendo come base di calcolo il valore del “punto” base delle Tabelle predette, relativo alla componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale (c.d. danno biologico) e alla componente di danno non patrimoniale morale, relativa alla
“sofferenza soggettiva”, da ritenersi presumibilmente di grado medio, nonché alla luce della domande attoree, il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile deve liquidarsi in complessivi Euro 13.277,50, di cui Euro 10.460,00 a titolo di invalidità permanente (percentuale di invalidità del 6%) ed Euro 2.817,50 a titolo in invalidità temporanea totale per due giorni, al 75% per venti giorni, al 50% per dieci giorni e al 25% per ulteriori dieci giorni.
15. Poiché la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno all'integrità fisica e di danni non patrimoniali originati da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data del fatto, ossia al 28.05.2017, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
La somma così rivalutata, comprensiva di rivalutazione e interessi dal fatto all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 14.599,57, su cui matureranno i soli interessi di legge dal momento della liquidazione, ossia dalla data della presente sentenza, all'effettivo saldo.
16. Quanto al danno patrimoniale, appare fondata la domanda attorea di rifusione delle spese sostenute per la redazione di perizia stragiudiziale da parte di perito di fiducia dell'attore, considerando che tali spese non possono considerarsi quali spese legali e la domanda deve qualificarsi piuttosto come domanda di risarcimento del danno emergente.
Il risarcimento deve essere quantificato, in relazione a tale voce di danno, in Euro 488,00, come documentato dalla fattura n. 310 del 5.10.2028 prodotta in atti (doc. 6 fascicolo attoreo) ed emessa dal consulente fiduciario dott. Persona_2
17. Poiché anche la suddetta somma costituisce l'equivalente monetario attuale di un danno patrimoniale originato da fatto illecito risalente negli anni, la stessa va devalutata alla data dell'insorgenza del danno, ossia dell'emissione della fattura, in data 5.10.2018, e successivamente rivalutata annualmente applicando gli interessi al tasso di legge, sulla somma annualmente rivalutata, fino all'effettivo soddisfo, al fine di compensare il danneggiato anche del danno da ritardo, vista la mora ex re sui debiti di valore.
pagina 5 di 7 La somma così rivalutata, comprensiva di rivalutazione e interessi fino all'odierna liquidazione, è dunque pari ad Euro 535,56, su cui matureranno i soli interessi di legge dal momento della liquidazione, ossia dalla data della presente sentenza, all'effettivo saldo
18. Non appare infine risarcibile la domanda di risarcimento del danno patrimoniale quantificata dall'attore in Euro 159,20 per l'acquisto di nuovi occhiali da sole, posto che, come correttamente osservato dal CTU, in relazione a tale spesa non è stata prodotta alcuna prescrizione medica e la stessa non appare giustificata da lesioni documentate.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico di parte convenuta.
Esse sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M.
n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per la fase di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria e i valori minimi previsti per la fase decisionale, avendo la parte attrice depositato la sola comparsa conclusionale ed essendo rimasto il convenuto contumace.
20. Devono infine porsi definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
1) condanna il convenuto al risarcimento, in favore dell'attore Controparte_1
dei danni subiti per le causali di cui in motivazione, quantificati in Parte_1
Euro 14.599,57 a titolo di danno non patrimoniale e Euro 535,56 a titolo di danno patrimoniale, già comprensivi di rivalutazione e interessi alla data della presente sentenza, su cui matureranno gli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione all'attore Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 298,68 per spese ed Euro 4.227,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
3) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di Controparte_1
CTU, già liquidate come da separato decreto.
pagina 6 di 7 Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Mantova, 18/03/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
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