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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13412/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13412/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCIANI Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA JOHN
FITZGERALD KENNEDY,22 48121 RAVENNApresso il difensore avv. LUCIANI ANTONIO
ATTORE/I
contro pagina 1 di 5 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. CAPELLI MICHELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
P. G. GAR. N. 26 40053 V. - F. BAZZANOpresso il difensore avv.
CAPELLI MICHELA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 9 gennaio 2025,
nella quale udienza le parti precisavano le conclusioni come in precedenti atti 189 c.p.c..
Tali conclusioni, ancorché non ritrascritte, sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Opposizione al decreto ingiuntivo 8253 del 2023 R.G.
La parte opponente (nel seguito veniva percossa dal Parte_1 Pt_1
decreto ingiuntivo emesso dal (il Controparte_1
). Per vendita di merci. CP_1
Affermava di avere pagato la fatturazione utilizzata per il decreto ingiuntivo, come da estratto conto;
il pagamento era avvenuto con bonifico e con la consegna di effetti. Il tutto riassunto in estratto conto.
Inoltre, mai queste somme erano state chieste a Pt_1
pagina 2 di 5 Si costituiva il . CP_1
Chiedeva il rigetto della opposizione.
Concessa la provvisoria esecutività al decreto, la causa transitava alla fase decisoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è infondata.
Va rigettata.
Non è contestato il contratto. Non è contestata la esecuzione del contratto. Dunque, volendo ricondurre tali due prime proposizioni al dato fiscale, non sono contestate le fatture.
La opposizione si basa su un asserito pagamento. Di tale pagamento, non è stata fornita prova. Infatti, il tutto si basa sostanzialmente su estratti conto. Il grosso del pagamento dovrebbe essere avvenuto con
“effetti”, di cui non vi è prova. In ordine ai bonifici (si intende, i bonifici di cui il non ha tenuto conto ai fini della determinazione del CP_1
proprio credito), non sono adeguatamente provati.
La circostanza che mai queste somme furono richieste a non ha Pt_1
significato abdicativo.
Le spese come per legge.
P.Q.M.
pagina 3 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
13412/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RESPINGE LA OPPOSIZIONE.
2. CONFERMA IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO, in ogni sua
parte: capitale come ivi effigiato, interessi come previsti, spese del
monitorio, come ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. CONDANNA la parte opponente al pagamento delle spese di lite
della fase contenziosa (che si aggiungono alle spese del monitorio;
tali spese si liquidano in: euro 13.000,00 per compensi;
oltre spese
generali pari al quindici per cento della somma che
immediatamente precede (dunque: euro 1.950,00). Infine, Cassa
professionale ed IVA come per legge.
5. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero pagina 4 di 5 1, il giorno 14 gennaio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13412/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCIANI Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA JOHN
FITZGERALD KENNEDY,22 48121 RAVENNApresso il difensore avv. LUCIANI ANTONIO
ATTORE/I
contro pagina 1 di 5 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. CAPELLI MICHELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
P. G. GAR. N. 26 40053 V. - F. BAZZANOpresso il difensore avv.
CAPELLI MICHELA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 9 gennaio 2025,
nella quale udienza le parti precisavano le conclusioni come in precedenti atti 189 c.p.c..
Tali conclusioni, ancorché non ritrascritte, sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Opposizione al decreto ingiuntivo 8253 del 2023 R.G.
La parte opponente (nel seguito veniva percossa dal Parte_1 Pt_1
decreto ingiuntivo emesso dal (il Controparte_1
). Per vendita di merci. CP_1
Affermava di avere pagato la fatturazione utilizzata per il decreto ingiuntivo, come da estratto conto;
il pagamento era avvenuto con bonifico e con la consegna di effetti. Il tutto riassunto in estratto conto.
Inoltre, mai queste somme erano state chieste a Pt_1
pagina 2 di 5 Si costituiva il . CP_1
Chiedeva il rigetto della opposizione.
Concessa la provvisoria esecutività al decreto, la causa transitava alla fase decisoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è infondata.
Va rigettata.
Non è contestato il contratto. Non è contestata la esecuzione del contratto. Dunque, volendo ricondurre tali due prime proposizioni al dato fiscale, non sono contestate le fatture.
La opposizione si basa su un asserito pagamento. Di tale pagamento, non è stata fornita prova. Infatti, il tutto si basa sostanzialmente su estratti conto. Il grosso del pagamento dovrebbe essere avvenuto con
“effetti”, di cui non vi è prova. In ordine ai bonifici (si intende, i bonifici di cui il non ha tenuto conto ai fini della determinazione del CP_1
proprio credito), non sono adeguatamente provati.
La circostanza che mai queste somme furono richieste a non ha Pt_1
significato abdicativo.
Le spese come per legge.
P.Q.M.
pagina 3 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
13412/2023;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RESPINGE LA OPPOSIZIONE.
2. CONFERMA IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO, in ogni sua
parte: capitale come ivi effigiato, interessi come previsti, spese del
monitorio, come ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. CONDANNA la parte opponente al pagamento delle spese di lite
della fase contenziosa (che si aggiungono alle spese del monitorio;
tali spese si liquidano in: euro 13.000,00 per compensi;
oltre spese
generali pari al quindici per cento della somma che
immediatamente precede (dunque: euro 1.950,00). Infine, Cassa
professionale ed IVA come per legge.
5. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero pagina 4 di 5 1, il giorno 14 gennaio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 5 di 5