Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in composizione collegiale, composto da: dr. Leonardo Pica Presidente dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Paolo Andrea Vassallo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12562 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza tenutasi, in modalità di trattazione scritta, il
01/10/2024, previa assegnazione alle parti, di termine fino al 30/12/2024 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, vertente
TRA
con sede in Venafro (IS), SS 85 Venafrana Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Sabatino Madonna ( , C.F._1
con studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), viale Kennedy n. 90
- ATTRICE -
E con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso del P.IVA_2
dott. in forza della procura conferitagli con atto del 14/04/2021 a CP_2
rogito del Notaio dott.ssa Rep. nr. 6745, Racc. nr. Persona_1
4737, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gino Cavalli
1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gennaro Iollo in Napoli, via Ponte di Tappia n.
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- CONVENUTA–
CONCLUSIONI
All'udienza dell'01/10/2024, tenutasi in modalità di trattazione scritta, parte attrice ha così concluso: “In ogni caso l'avv. Madonna conclude come da atti per
l'emissione dei seguenti provvedimenti di giustizia: 1) accertare e dichiarare la nullità della fideiussione prestata dalla in quanto redatta Parte_1
secondo lo schema ABI anno 2003 con inserimento di clausole che violano la libertà di concorrenza;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di fideiussione per violazione dei principi di correttezza e buona fede;
3) sempre in via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di fideiussione per eccesso di garanzia originaria e/o sopravvenuta, anche in relazione all'illegittima segnalazione agli organi di vigilanza ed alle società-enti e professionisti incaricati della tutela del credito;
4) per l'effetto condannare altresì la convenuta al risarcimento dei danni patìti dall'istante quantificabili, anche
(subordinatamente) in via equitativa, nella somma di euro 1.000.000,00 o nella diversa misura che sarà accertata o determinata in corso di causa;
5) in via estremamente gradata, accertare e dichiarare la nullità della clausole individuate ai punti 2-6 e 8 della fideiussione per cui è causa;
6) vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via subordinata pertanto chiede rimettersi la causa in decisione con la concessione dei termini di legge per la redazione della comparsa conclusionale e della memoria di replica”.
Parte convenuta ha così concluso: “ chiede che la causa sia Controparte_4
trattenuta a decisione, con concessione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c., e precisa le conclusioni richiamando quelle svolte nella comparsa di risposta.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 02/03/2021 la Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Campobasso la al fine di Controparte_1
2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). sentir dichiarare la nullità della fideiussione stipulata con la Controparte_5
(oggi il 28/12/2006 nell'interesse della
[...] Controparte_1 Parte_2
a garanzia di un mutuo fondiario di euro 18.500.000,00, in subordine la
[...]
risoluzione della stessa per violazione della correttezza e buona fede o per eccesso di garanzia originaria e/o sopravvenuta;
avanzava inoltre domanda di risarcimento danni e in via estremamente gradata la nullità parziale della suddetta fideiussione.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva: che in data 28/12/2006, si era costituita fideiussore verso la BA (in allora Controparte_5
nell'interesse della sua controllata in relazione ad un Parte_2
mutuo ipotecario a fino alla concorrenza di euro 18.500.000,00; che nel corso CP_6
dell'anno 2009, aveva ceduto le proprie quote di partecipazione in Pt_1
alla Molise Energia s.r.l., la quale si era impegnata nei Parte_2
confronti della BA a garantire il debito ex mutuo;
che aveva Pt_1
conseguentemente chiesto alla BA di essere liberata dalla garanzia fideiussoria, ricevendone tuttavia un rifiuto;
che era stata tenuta all'oscuro delle Pt_1
erogazioni effettuate dalla a favore di in forza del CP_5 Parte_2
contratto di mutuo, nonché del fatto che il periodo di preammortamento fosse stato prorogato;
che la fideiussione in contestazione era stata costituita mediante l'utilizzo di un modello corrispondente allo schema negoziale predisposto dall' CP_7
contenente la clausola cd. di reviviscenza (clausola n. 2), la clausola cd. di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. (clausola n. 6) e la clausola cd. di sopravvivenza (clausola n. 8) e le predette clausole, così come recate nel modello
A.B.I., erano state oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del 02/05/2005 della BA di IT (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nel settore bancario ex art. 20 L. 287/90), che ne ebbe a proibire l'utilizzo per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) della L. 287/90, con conseguente nullità dei contratti o delle clausole.
Inoltre, secondo la prospettazione attorea, la fideiussione doveva comunque essere risolta per violazione dei principi di correttezza e buona fede ed in quanto manifestamente eccessiva rispetto al debito garantito. 2. si costituiva in giudizio contestando le tesi e le domande Controparte_4
attoree ed eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Campobasso.
3. Dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il Tribunale di
Campobasso, rilevato che: “la domanda proposta dalla società attrice attiene la violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2 lett.
a) della L. n. 287/1990[…]trattasi di questione, quella sottoposta dalla società attrice a questo Tribunale ordinario, che attiene un'azione di nullità per la quale, in virtù della sopracitata normativa, è prevista la competenza per materia della
Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese, nella specie quello di Napoli.” così statuiva: “ - dichiara l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di
Napoli-Sezione Specializzata delle Imprese;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sopportate dalla convenuta che si liquidano, in suo favore, in complessive euro 1.500,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa;
- fissa il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata delle Imprese”(Ord. del 23/02/2022 del Tribunale di Campobasso – versata in atti)
4. Con citazione in riassunzione notificata in data 20/05/2022, la
[...]
riproponeva le domande già formulate dinanzi al Tribunale di Parte_1
Campobasso nel giudizio con R.G. 393/2021.
5. Si costituiva in giudizio in data 19/09/2022 la quale Controparte_1
eccepiva: - l'inapplicabilità alla fideiussione per cui è causa del provvedimento sanzionatorio della BA d'IT n. 55/2005, in quanto riferibile solo alle fideiussioni omnibus; - la non essenzialità per l'intero contratto delle clausole contestate;
- la correttezza e buona fede del proprio operato;
- la legittimità e la congruità del valore della garanzia prestata;
- l'infondatezza della domanda di risarcimento perché eccessiva e da rigettare consequenzialmente alle altre domande formulate.
6. All'esito della prima udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
7. All'udienza dell'01/10/2024, tenutasi in modalità di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di termine fino al
30/12/2024 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
8. Le domande attoree sono infondate. In primo luogo, occorre sottolineare che le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n.
41994) hanno affermato che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Pertanto, l'accertamento cui è chiamato il Tribunale consiste nella verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti
“a valle”. Come già più volte osservato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2697
c.c. grava su parte attrice l'onere di provare l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale a cui abbia aderito la banca e, pertanto, la dimostrazione dell'uniformità nella predisposizione delle previsioni contrattuali oggetto di censura, da parte degli istituti di credito nel tempo e nel luogo della fideiussione contestata.
Nel caso di specie, l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità della fideiussione prestata il 28/12/2006, intendendo valersi del provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della BA d'IT quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale alla quale avrebbe partecipato anche la Controparte_5
sin dall'epoca della sottoscrizione della fideiussione di cui è causa e ciò sul
[...]
presupposto che detta fideiussione reca quelle clausole sub artt. 2, 6 e 8 di cui al modello negoziale diffuso dall'ABI dal 2003. Ebbene, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito (cfr. in termini,
Tribunale di Milano, sentenza del 19.01.2022, Tribunale di Roma, sentenza del
07.04.2022 e Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, sentenza n. 718/2022 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione) e di legittimità (cfr. Cass. n. 657/2025; Cass. n. 21841/2024; Cass. Civ.,
Sez. Un., n. 41994/2021; Cass. n. 11904/2014 e cfr. Cass. n. 1170/2025 in motivazione) afferma che detto provvedimento può costituire prova privilegiata della sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso solo in relazione alle fideiussioni omnibus stipulate nel periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005.
Invero «il provvedimento della BA d'IT è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione BAria ITna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora
Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce». Inoltre «detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova» (cfr. Cass. n. 1170/2025 in motivazione)
Nel caso di specie parte attrice ha dedotto un rapporto giuridico che va inquadrato nel tipo legale della fideiussione specifica, come dalla stessa prospettato e come emerge dalla documentazione in atti. In particolare, la fideiussione del
28/12/2006 è una garanzia, prestata nell'interesse della Parte_2
dipendente da un'operazione specifica, ossia dal contratto di mutuo fondiario di 18.500.000,00 euro. La fideiussione specifica sottoscritta da parte attrice non rientra pertanto nell'ambito di applicazione del provvedimento n. 55/2005 della
BA d'IT, poiché non è sussumibile nella cornice astratta delle fideiussioni omnibus, in relazione alle quali tale provvedimento è stato emesso.
Conseguentemente, per i fatti di causa, l'attore non può limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della BA d'IT. Invero, in assenza di provvedimenti di natura sanzionatoria, emessi dall'Autorità di vigilanza competente
(ora l'AGCM) che abbia accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 co.2 lett. a della L. n. 287/1990, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione all'art. 2 L. n. 287/1990 nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione secondo le regole proprie del giudizio civile. Tale onere non risulta assolto da parte attrice.
9. Ciò chiarisce anche l'irrilevanza dell'istanza ex art. 210 c.p.c., formulata reiteratamente dall'attore fino alla memoria di replica, volta ad ordinare l'esibizione
“di modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato nell'anno 2006 da altre
Banche quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, BNL spa, Unicredit spa,
Monte dei Paschi di Siena, BI BA (per limitarci ad Istituti di dimensioni simili a
BA Intesa) o altri Istituti BAri a discrezione del Giudice”, da cui non potrebbe, comunque, ipso facto ritenersi provato l'indefettibile presupposto del carattere illecito della standardizzazione contrattuale “a valle”, costituito dall'esistenza nell'anno 2006 dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” e con riguardo alle fideiussioni specifiche, per le quali, peraltro, non è applicabile il suddetto provvedimento sanzionatorio della BA d'IT.
Va, infatti, considerato che a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.c. l'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa in questione e se necessario l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede. Com'è palese,
l'oggetto della richiesta attorea è assolutamente generico sia in ordine al destinatario dell'ordine di esibizione sia con riferimento alla documentazione da esibire.
A tale esigenza che i documenti di cui si chiede l'esibizione siano specificamente indicati ai fini della prova dei fatti controversi (su cui, cfr. sentt. Cass. nn.
10043/2004 e 12023/2022) si ricollega il consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale l'istanza ex art. 210 c.p.c. non può comunque supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte attrice in senso sostanziale
(cfr. sentt. Cass. nn. 20104/2009; 17149/2008; 17948/2006).
Del resto, in ogni caso, l'ordine di esibizione - la cui opportunità è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito - presuppone intrinsecamente quale requisito di ammissibilità la certezza dell'esistenza dei documenti da esibire (cfr. sentt. Cass. nn. 2772/2003 e 11709/2002).
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” nel settore delle fideiussioni specifiche, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità totale o parziale della garanzia specifica in discussione, per violazione della normativa antitrust, va rigettata.
10. Vanno altresì rigettate le domande di risoluzione della fideiussione per violazione della buona fede ed eccesso di garanzia originaria e/o sopravvenuta.
Quanto alla prima, parte attrice afferma di non essere stata notiziata in ordine alla effettiva erogazione delle somme di denaro in favore della Parte_2
in virtù del contratto di mutuo garantito (con erogazioni successive e parziali in
[...]
relazione allo stato di avanzamento lavori) e pertanto non avrebbe «conosciuto l'effettiva somma per la quale ha prestato la garanzia».
Deduce poi di aver scoperto «che la aveva usufruito di Parte_2
un lunghissimo periodo di preammortamento del contratto di mutuo, terminato solo nel 2019 e che, a seguito di richiesta ex art.56 comma 2 Lett.C) del DL 18/2020 avrebbe usufruito di una sospensione del mutuo per la durata ivi prevista con scadenza complessiva del finanziamento ed ultima rata all'01.04.2039», sostenendo che «il preammortamento ha avuto una durata incompatibile con la prassi ordinaria, esponendo la ad una durata complessiva Parte_1 della garanzia prestata eccessiva rispetto alla prassi e soprattutto esponendo il fideiussore, per un periodo di tempo eccessivamente lungo, ad eventuali difficoltà economiche del garantito».
Osserva al riguardo il Collegio che la documentazione agli atti smentisce, già in punto di fatto, la tesi attorea. Che la fosse all'oscuro Parte_1
dell'esposizione debitoria della società garantita e dell'andamento del rapporto principale è circostanza, per un verso, inverosimile giacché almeno fino al 2009
era socia della e, come tale, non poteva che essere a Pt_1 Parte_2
conoscenza delle erogazioni effettuate in suo favore.
Per altro verso, risulta documentato (cfr. doc. 14 fasc. conv.) che la BA convenuta ha comunicato periodicamente alla (con le modalità indicate Pt_1
all'art. 12 del contratto di fideiussione) le “informazioni relative alle garanzie prestate”, che riportavano, fra le altre cose, l'ammontare dell'esposizione tempo per tempo garantita con indicazione del rapporto garantito, onde è evidente che l'attrice fu costantemente aggiornata sulla consistenza ed evoluzione dei propri impegni fideiussori.
Infine, non va sottovalutato l'obbligo contrattualmente assunto dalla nella Pt_1
fideiussione per cui è causa (cfr. art. 5 della fideiussione) di tenersi “al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e in particolare di informar[si], presso lo stesso, dei suoi rapporti con la BA”. Obbligo del fideiussore che rende colpevole e pertanto non utilmente invocabile una eventuale inconsapevolezza dell'andamento del rapporto garantito. È pertanto infondata la tesi attorea che vorrebbe configurare un inadempimento della BA per non aver dato comunicazione degli atti aggiuntivi intercorsi tra l'Istituto BArio e la
[...]
conclusi nel corso degli anni a modifica ed integrazione dell'originario Parte_2
contratto di mutuo.
Va del pari escluso un inadempimento della per inosservanza degli CP_5
obblighi di buona fede contrattuale, in relazione alla durata del mutuo e della relativa garanzia.
Come d'altra parte evidenziato dalla stessa attrice, all'art. 2 del contratto di mutuo era stabilito che la durata sarebbe stata di 30 anni ma che negli atti di erogazione e quietanza le parti avrebbero fissato la definitiva durata del piano di ammortamento (cfr. doc. 1 fasc. atto, art. 2, comma 3).
Lo schema negoziale utilizzato del di mutuo che preveda l'erogazione "a stato avanzamento lavori" mediante una formazione progressiva contrattuale (Cass. n.
9389/2016) comportava che, all'esito delle diverse e successive erogazioni parziali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati, le medesime parti dovevano concludere - come poi effettivamente avvenuto - gli atti di erogazione, con i quali la parte mutuataria avrebbe rilasciato quietanza delle somme ricevute medio tempore in corrispondenza dei singoli SAL, la parte mutuante avrebbe erogato l'eventuale somma residua ed avrebbero stabilito definitivamente le condizioni economiche (id est la misura degli interessi), le modalità ed i tempi di adempimento dell'obbligazione restitutoria (avendo tecnicamente inizio il piano di ammortamento vero e proprio).
La pattuizione invocata da parte attrice per cui - per le quote di mutuo per le quali non era stata dimostrata la disponibilità di terzi al relativo accollo, non poteva essere superiore a 120 mesi (evidentemente nell'interesse della per maggior CP_5
rischio di insoluto) - non può essere interpretata nel senso di una definitiva fissazione della durata del mutuo in 120 mesi. Invero la formazione progressiva del negozio comporta che l'atto di mutuo e l'atto di erogazione e quietanza devono essere presi in considerazione unitariamente, in quanto l'uno integrazione dell'altro, contenendo così complessivamente tutte le previsioni essenziali del rapporto di mutuo. Che dunque la garante potesse fare affidamento su una diversa durata del contratto è illazione che discende da una non corretta interpretazione del meccanismo negoziale utilizzato dalle parti.
La durata dell'ammortamento - peraltro prolungata a seguito di richiesta della mutuataria ex art.56 comma 2 Lett. C) del D.L. 18/2020 di sospensione del mutuo per la durata ivi prevista con scadenza complessiva del finanziamento ed ultima rata all'01/04/2039 - non è pertanto dovuta ad un comportamento contrario a buona fede della BA ma è frutto di legittimi accordi negoziali presi con la società garantita dei quali la attrice ben poteva e doveva essere a conoscenza.
11. Quanto al lamentato eccesso di garanzia fideiussoria, sostiene l'attrice che vi sia sproporzione della stessa rispetto al credito garantito, sia con riguardo al momento iniziale del contratto, sia sopravvenuta, a seguito da un lato delle dichiarazioni rese da Molise Energia s.r.l. e, dall'altro, dall'integrale completamento dei lavori di costruzione del Centro Elisa.
La doglianza, oltre a non essere provata quanto alla dedotta sproporzione, va ritenuta infondata. Osserva il Collegio che non pare sussistere nel nostro ordinamento un diritto alla liberazione del fideiussore per eccesso di garanzie rilasciate dal debitore principale, in questo caso alla BA. D'altra parte il disposto dell'art. 1941 c.c. (secondo cui, la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose e la fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale) esclude che l'eventuale eccesso di garanzia possa comportare un vizio originario o sopravvenuto dell'intero contratto fideiussorio. Ed invero se le garanzie sono davvero eccessive nessun danno ne può discendere al fideiussore, il quale anzi, in astratto, vede aumentate le sue possibilità di non essere escusso. I principi richiamati da parte attrice (art. 39 comma V T.U. BArio) riguardano la diversa fattispecie di riduzione delle ipoteche e/o parziale liberazione di immobili ipotecati, istituti che si giustificano oltre che con l'esigenza di non penalizzare eccessivamente il debitore principale, anche con la tutela della libera circolazione dei beni immobili, che non deve essere limitata in assenza di un reale interesse del creditore.
L'esistenza di una parallela garanzia ipotecaria, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice non comporta alcun “abuso del diritto”, posto che la garanzia fideiussoria rilasciata dalla socia della mutuataria è del tutto coerente con Con l'operazione negoziale del mutuo a essendo evidente come l'ipoteca fosse del tutto insufficiente a garantire alla la certezza di rientrare delle somme CP_5
erogate, in caso d'inadempimento del mutuatario e comunque non privasse la fideiussione di specifica utilità per il creditore: basti riflettere sui tempi necessariamente più lunghi e della necessaria anticipazione delle spese della vendita giudiziale per cui tramite il creditore ipotecario consegue la realizzazione coattiva del suo credito, rispetto alla aspettativa dell'immediata realizzazione del credito per effetto dell'adempimento dell'obbligazione fideiussoria.
Né infine può ritenersi contrario a buona fede il dinego (implicito) al “subentro della Molise Energia s.r.l. quale garante/fideiussore in luogo della
[...]
e la liberazione di quest'ultima da ogni obbligazione nei confronti Parte_1
della BA”. Come infatti risulta dalla stessa documentazione depositata dalla attrice (cfr. doc. 7 fasc. att.) la proposta di Molise Energia s.r.l. (acquirente delle quote di non costituiva un'offerta di fideiussione, ma Parte_2
conteneva unicamente un impegno della nuova socia a "sopperire con mezzi propri ad eventuali carenze del piano finanziario" e mirava ad ottenere un impegno simile a quello degli altri soci per garantire la prosecuzione del piano finanziario in caso di insufficienza dei fondi erogati. Coerentemente pertanto la ha mantenuto CP_5
l'interesse a conservare la garanzia prestata da , tenuto altresì conto: a) della Pt_1
situazione economica precaria di Molise Energia e del suo gruppo di riferimento come risultante dalla visura di Molise Energia depositata dalla convenuta che riportava un'elevata "Rilevanza Storica dei Fenomeni di Insolvibilità"; b) del bilancio di Molise Energia al 31/12/2010 che evidenziava un patrimonio netto negativo, un attivo irrisorio, un volume d'affari nullo e un risultato d'esercizio in perdita;
c) dal fatto che la capogruppo fu posta a sofferenza Controparte_8
dal sistema bancario e fu costretta a presentare domanda di concordato preventivo
(cfr. docc. 15, 16 e 17 fasc. conv.).
12. Il rigetto delle domande di nullità e di risoluzione determinano il rigetto della consequenziale domanda di risarcimento danni.
13. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice secondo il criterio della soccombenza. Nella liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014, n. 55 pubblicato in GU n. 77 del 02/04/2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23/10/2022 in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi al valore della causa indeterminabile di media complessità con fase istruttoria e decisionale al minimo tabellare).
P. Q. M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte dalla Parte_1
2) Condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro
5.431,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22/01/2025
Il Relatore Il Presidente
(dr. Paolo Andrea Vassallo) (dr. Leonardo Pica) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
5 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
7 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
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8 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
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9 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
10 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
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11 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
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12 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
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13 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
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