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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4280 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
n. 3505/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3505/2021 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1421/2021 resa dal Tribunale di Benevento in data 1° luglio 2021, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Argenzio Parte_1 P.IVA_1
Raffaella, Amato Astolfo, Rinaldi Francesca Paola, ed elettivamente domiciliata in Via
Domenico Morelli 24 80121 Napoli presso il difensore avv. Argenzio Raffaella
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Corbelli Andrea e P_ P.IVA_2
Sanasi Nicola ed elettivamente domiciliata in Via Cervantes c/o avv.Vincenzo Scotto di
Luzio 55/5 80133 Napoli presso il difensore avv. Corbelli Andrea
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La con atto di citazione notificato in data 9 aprile 2017, conveniva in P_
giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, per sentire accogliere le Parte_1
Contro seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che ha versato indebitamente in favore di la complessiva somma di € 1.222.918,59, ovvero nella misura che Parte_1
verrà provata in giudizio, a titolo di I.V.A. e per l'effetto condannare a Parte_1
Contro ripetere in favore di tutte le somme da quest'ultima versate indebitamente sino al momento della trattenuta in decisione del presente giudizio, oltre agli interessi moratori o di legge dalla data del 18 novembre 2016 sino al saldo effettivo per quanto concerne i Contro versamenti eseguiti da sino alla predetta data e dalla data di versamento sino al saldo per quanto concerne i versamenti successivi;
dichiarare tenuta e quindi condannare ad emettere, in ragione del rapporto contrattuale pendente con Parte_1
Contro
nei confronti di quest'ultima la corretta fatturazione con esenzione IVA almeno per quanto riguarda i servizi di carattere indispensabile, nonché a procedere alla rettifica delle fatture non correttamente emesse;
Dichiarare tenuta e quindi condannare ad astenersi da qualsiasi condotta tendente a limitare o sospendere o in Parte_1
ogni caso in qualche modo ad influire sul servizio che la stessa ha l'obbligo di rendere Contro in forza del rapporto contrattuale in essere con che la stessa volesse tenere in relazione ai versamenti IVA e comunque dichiarare tenuta e quindi condannare Contro a risarcire tutti i danni, subiti e subendi da sia di carattere Parte_1
patrimoniale che di carattere non patrimoniale, a causa della condotta tenuta da anche in relazione alla differente applicazione dell'IVA che quest'ultima ha Parte_1
Contro riservato e riserva ad altri clienti concorrenti della da quantificarsi anche in via equitativa a sensi dell'art. 1226 c.c.; Condannare in ogni caso alla Parte_1
Contro rifusione in favore di delle competenze professionali relative al presente giudizio,
pagina 2 di 16 da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 o la diversa normativa al tempo applicabile, oltre alle spese imponibili e non imponibili sostenute, al rimborso delle spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge e successive occorrende”.
Con comparsa di costituzione del 21 giugno 2017, si costituiva in giudizio Parte_1
Contro chiedendo il rigetto delle domande avanzate da e proponendo, altresì,
[...]
domanda riconvenzionale con cui chiedeva: “l'accertamento della corretta risoluzione del contratto nel frattempo operata dalla stessa, a far data dal 24 maggio 2017, in forza
Contro della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7 del contratto, in quanto: i) non aveva integralmente saldato le ultime fatture, avendo versato solo l'imponibile e non
Contro anche l'I.V.A.; ii) aveva violato il patto di esclusiva per aver concluso accordi
Contro commerciali con altro service provider;
iii) non aveva rinnovato la fideiussione scaduta il 29 febbraio 2016 e prevista contrattualmente;
- l'accertamento, in primo
Contro subordine, iussu iudicis della risoluzione del contratto per inadempimento di l'accertamento, in via di ulteriore subordine e nel caso di riconoscimento della richiesta esenzione I.V.A., della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta;
- Contro in ogni caso ed in ragione della condotta tenuta da la sua condanna al pagamento: i) integrale delle fatture rimaste parzialmente insolute;
ii) in applicazione della penale contrattuale, dell'importo di € 202.897,04, a titolo di restituzione degli Contro sconti di cui aveva beneficiato nel corso del rapporto contrattuale;
iii) in applicazione della penale contrattuale, dell'importo di € 10.261.285,74, per anticipata Contro cessazione del rapporto contrattuale a causa di calcolata sulla base di quanto previsto dalla clausola 6.2 del contratto quanto all'individuazione del coefficiente che avrebbe dovuto essere moltiplicato per i mesi residui sino alla naturale scadenza del contratto, individuata da al 31 dicembre 2022, vale a dire la durata della Parte_1
Contro concessione al cui bando aveva poi deciso di non partecipare”.
Contro
Con le memorie ex art 183 co 6 n 1 cpc precisava le sue domande chiedendo: “la condanna di Microgame alla restituzione di tutti gli importi incassati indebitamente a titolo di I.V.A.; la condanna di a rettificare le fatture non correttamente Parte_1
pagina 3 di 16 Contro emesse;
la condanna di a risarcire tutti i danni, subiti e subendi da Parte_1
sia di carattere patrimoniale che di carattere non patrimoniale, in ragione dei comportamenti non corretti tenuti nell'esecuzione del contratto, sia con riferimento alle sospensioni e limitazioni del servizio contrattualmente pattuito, sia con riferimento alla corretta applicazione dell'I.V.A. che, invece e diversamente, era da Parte_1
correttamente applicata, a decorrere dall'anno 2017, agli altri suoi clienti, competitors Contro di il rigetto delle domande svolte da l'accertamento dello Parte_1
scioglimento del contratto alla data del 18 luglio 2017 per decorso naturale del Contro termine;
l'accertamento, in primo subordine, dell'intervenuto recesso da parte di con lettere in date 3 agosto e 16 settembre 2016 con efficacia sempre al 18 luglio 2017, ovvero, in via di ulteriore subordine, l'accertamento di intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento di in via subordinata alla richiesta di rigetto Parte_1
delle domande svolte da la riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 Parte_1
c.c., nonché, anche in via di eccezione riconvenzionale, la compensazione da operarsi nel corretto rapporto dare-avere tra le parti che sarebbe risultato in corso di causa.
Con sentenza n.1421 depositata in data 1 luglio 2021, il Tribunale di Benevento ha così statuito:
1. Dichiara risolto con effetto dal luglio 2017 il contratto intercorso tra le parti per grave inadempimento posto in essere da .
2. Accoglie, per quanto di Parte_1
ragione, la domanda proposta dalla in persona del legale rapp.te p.t., nei P_
confronti della , condannando quest'ultima al pagamento in favore della Parte_1
predetta attrice della complessiva somma di Euro 1.312.817,20, come specificata in parte motiva e già detratto il credito vantato da per fatture non pagate Parte_1
da conteggiato al netto della cauzione di € 200.000,00 già appresa da P_
, ed oltre interessi al tasso legale calcolati dalla domanda all'effettivo Parte_1
saldo. 1) Condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione Parte_1
in favore di parte attrice delle competenze di giudizio, quantificate (nei valori minimi, atteso il rigetto delle ulteriori domande spiegate da in Euro 1.713,00 per P_
esborsi ed € 21.424,00 per competenze professionali per tutte le fasi del giudizio,
pagina 4 di 16 rimborso spese generali 15 % su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti. 2) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di ”. Parte_1
Con atto di citazione in appello notificato in data 30 luglio 2021, Parte_1
impugnava la suddetta sentenza chiedendo così provvedere: “in via preliminare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata per i motivi esposti al punto VI;
in accoglimento dell'impugnazione proposta, rigettare le domande proposte da nei confronti di P_ Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in accoglimento delle domande
[...]
riconvenzionali proposte: 1) accertare e dichiarare che ha Parte_1
correttamente esercitato il diritto di risolvere il Contratto previsto dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7 del Contratto e che il Contratto si è risolto per fatto e per colpa di 2) accertare e dichiarare l'effettiva debenza dell'importo di P_
Contro
Euro 209.399,01 corrisposto dalla a titolo di IVA sulle fatture n. 32/2017,
75/2017, 124/2017, 200/2017, 220/2017e 277/2017 stante l'assoggettabilità al regime
IVA dei servizi erogati da 3) accertare che la condotta di ha Parte_1 P_
cagionato un danno a e, per l'effetto, condannare a Parte_1 P_
corrispondere a a. previo accertamento del diritto di di Parte_1 Parte_1
compensare parzialmente il proprio maggior credito da fatture incamerando Contro integralmente l'importo di Euro 200.000,00 corrisposto da a titolo di deposito cauzionale, l'importo di Euro 83.099,65 a titolo di mancato integrale pagamento delle fatture n. 359/2017 (per Euro 175.529,71), n. 418/2017 (per Euro 6.170,73), n.
445/2017 (per Euro 108.800,61) e n. 468/2017 (per Euro 1.074,39), maggiorato degli interessi nella misura dovuta per i ritardi nelle transazioni commerciali ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
b.
l'importo di Euro 202.897,04 a titolo di restituzione degli importi degli sconti goduti per l'“Offerta Top Long Term Agreement”, come specificati nelle fatture mensili, maggiorato degli interessi previsti dall'attuale 4° comma dell'art. 1284 c.c. dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo;
c. l'importo di Euro 10.261.285,74, a titolo di pagina 5 di 16 risarcimento per il mancato rispetto dell'obbligo di durata contrattuale, ovvero la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, ed eventualmente quantificata, occorrendo, anche in via equitativa, oltre interessi previsti dall'attuale 4° comma dell'art. 1284 c.c. dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese di lite”.
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellata, la quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, così chiedeva: “Respingere, perché infondata in fatto e diritto, l'impugnazione proposta dall'appellante avverso la sentenza n. 1421/2021 resa inter Parte_1
partes dal Tribunale di Benevento, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, salvo per quanto richiesto in via di appello incidentale;
in via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza stessa, Accertare, per le ragioni espresse agli atti, che ha tenuto condotte inadempienti tendenti a limitare o sospendere o in ogni Parte_1
caso in qualche modo ad influire sul servizio che la stessa aveva l'obbligo di rendere in Contro forza del rapporto contrattuale intervenuto con anche in relazione ai versamenti
Contro
IVA eseguiti indebitamente da e comunque e in ogni caso dichiarare tenuta e Contro quindi condannare a risarcire tutti i danni, subiti e subendi da sia di Parte_1
carattere patrimoniale che di carattere non patrimoniale, a causa delle condotte inadempienti tutte tenute da ed indicate in atti, anche in relazione alla Parte_1
differente applicazione dell'IVA che quest'ultima ha riservato ad altri clienti Contro concorrenti della da quantificarsi anche in via equitativa a sensi dell'art. 1226
c.c.; Dichiararsi tenuta e quindi condannarsi al pagamento delle spese del Parte_1
giudizio di primo grado, come da nota spese dimessa in prime cure o comunque nella misura che risulterà di giustizia. In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento del gravame principale ed in via di riproposizione, a sensi dell'art. 346 c.p.c., delle domande rimaste assorbite dalla sentenza di primo grado, che qui quindi di seguito si Contro ritrascrivono, nel merito, in via principale: Accertare e dichiarare che ha versato indebitamente in favore di la complessiva somma di € 1. 434.022,58, ovvero Parte_1
la diversa misura che verrà provata in giudizio, a titolo di I.V.A. e per l'effetto pagina 6 di 16 Contro condannare a ripetere in favore di tutte le somme da quest'ultima Parte_1
versate indebitamente sino al momento della trattenuta in decisione del presente giudizio, oltre agli interessi moratori o di legge dalla data del 18 novembre 2016 sino al Contro saldo effettivo per quanto concerne i versamenti eseguiti da sino alla predetta data e dalla data di versamento sino al saldo per quanto concerne i versamenti eseguiti da Contro successivamente alla predetta data;
Accertare che ha emesso fatture Parte_1
errate in termini di quantificazione dell'IVA e dunque condannare se del Parte_1
caso, a procedere alla rettifica delle fatture non correttamente emesse;
Rigettare tutte le domande avanzate da anche e soprattutto quelle spiegate in via Parte_1
riconvenzionale e per l'effetto, e comunque in ogni caso, accertare e dichiarare che il Contro contratto intervenuto tra e si è sciolto per decorso naturale del Parte_1
termine, ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la legittimità del recesso esercitato Contro da e per l'effetto dichiarare che il contratto si è sciolto per tale causa, ovvero, in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per colpa imputabile esclusivamente a per le ragioni espresse agli atti;
In subordine Parte_1
alla richiesta di rigetto delle domande riconvenzionali avversarie ed in via di eccezione riconvenzionale laddove e nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di dichiarare
Contro l'avvenuto scioglimento del contratto per causa imputabile a ridurre l'ammontare del danno richiesto a eventualmente anche ai sensi dell'articolo 1384 c.c., Parte_1
tenuto conto della effettiva durata del contratto e dell'effettivo pregiudizio patito da ponendo, comunque ed in ogni caso, l'eventuale e non creduta condanna a Parte_1
Contro carico di in compensazione con quanto dovesse essere condannata a Parte_1
Contro pagare in favore della Con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi di giudizio ed anche del procedimento di inibitoria”.
La Corte, all'udienza del 20.03.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 7 di 16
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che la società istante ha impugnato la pronuncia del
Tribunale di Benevento sulla base dei seguenti motivi di appello: I Erroneità della decisione di primo grado per non aver considerato la necessaria assoggettabilità ad
IVA del corrispettivo unico ed indistinto previsto contrattualmente in favore di
II. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha supposto un mancato Parte_1
versamento dell'IVA da parte di o alternativamente ipotizzato un obbligo di Parte_1
quest'ultima di chiedere il rimborso. III. Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le domande riconvenzionali proposte da IV. Parte_1
Erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato alle spese di lite.
Venendo al primo motivo di gravame, con il quale la assume Parte_1
l'erroneità della pronuncia gravata in quanto il Giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sull'aspetto inerente l'unicità del corrispettivo previsto contrattualmente, da considerarsi “indistinto per i vari servizi erogati, con la conseguenza che senza tale distinzione, anche volendo accogliere il criterio della indispensabilità e necessarietà, indicato dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'esenzione di alcuni servizi, non essendo possibile scorporare quale parte del corrispettivo contrattuale potesse riferirsi a questo o quel servizio o prestazione, tutti i servizi e prestazioni avrebbero dovuto essere necessariamente assoggettati al regime naturale dell'applicazione ad IVA”, rileva la
Corte che la doglianza è ammissibile ma infondata.
E' ammissibile, non potendosi condividere l'assunto della parte appellata, secondo cui tale motivo di appello sarebbe coperto dal giudicato, poiché: “il Giudice di prime cure ha invece accertato che i servizi resi da erano distinti e scomponibili, anche Parte_1
perché altrimenti non avrebbe potuto certamente determinare, come invece di fatto è avvenuto, l'ammontare dell'I.V.A. indebitamente incamerata riferita ai soli servizi pagina 8 di 16 indispensabili e necessari. Tale capo della sentenza, come già esposto in esordio al presente atto, non è stato impugnato dalla e, pertanto, sul medesimo si è Parte_1
formato il giudicato. Ne consegue che tale aspetto non può più essere oggetto di giudizio, essendo stato definitivamente accertata la distinzione e scomponibilità dei servizi resi da Pertanto, avrebbe dovuto impugnare anche tale Parte_1 Parte_1
capo della sentenza, perché altrimenti il motivo addotto con questo gravame non può – come si ritiene in ogni caso – trovare accoglimento, basandosi su un presupposto che contrasta con il giudicato formatosi”.
Ritiene la Corte che con il primo motivo di gravame ha impugnato la Parte_1
statuizione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che l'accordo negoziale tra le parti in lite consentisse la possibilità di calcolare l'IVA in termini più favorevoli alla evidentemente valutando l'intera previsione contrattuale e le modalità di P_
esecuzione delle singole prestazioni dallo stesso nascenti in capo ai singoli contraenti, ivi compreso il pagamento del pattuito corrispettivo e la conseguente applicazione dell'imposta dovuta all'Erario. Alcun giudicato interno, dunque, si è formato circa la valutazione del comportamento delle parti in esecuzione del contratto in esame ed in ragione della necessaria disamina del contenuto dello stesso alla stregua delle ragioni del contendere e dei criteri ermeneutici di interpretazione del negozio giuridico de quo.
Nel merito, il motivo di gravame è infondato.
Ed invero, dalla disamina degli atti emerge che è la medesima parte appellante che, alla pagina 25 del gravame, identifica chiaramente i servizi non necessari ed indispensabili, ai quali doveva essere applicata l'IVA (cfr.: pag. 25 atto di appello, in cui, tra l'altro, si legge: “è di tutta evidenza che i servizi prestati da Microgame, di riportistica, di grafica, di promozione…all'utente”). Ancora, dalla lettura della documentazione allegata, risulta che la stessa Microgame aveva contezza della necessità e possibilità di effettuare una specifica valutazione e fatturazione delle singole prestazioni fornite in Contro esecuzione dell'accordo con Tanto è a dirsi in ragione sia delle fatture allegate Contro dalla raffrontando quelle emesse prima dell'insorgere della questione tra le parti,
pagina 9 di 16 con quelle successive al carteggio tra le parti, ovvero a partire dall'anno 2017, dalla cui disamina si evince che non ha più emesso le fatture con la specificazione Parte_1
dei singoli servizi e del relativo singolo corrispettivo, come in quelle precedenti, ma le ha emesse indicando un unico ed indistinto corrispettivo (cfr.: docc. 5 e 13, le prime, e
Contro 12 e 17, le seconde, in atti fascicolo primo grado , che della successiva proposta Contro contrattuale formulata dal Service Provider ( al Concessionario ( . Parte_1
Quest'ultimo documento, in particolare, costituisce valido elemento di parametrazione della corretta esecuzione del contratto da parte del Service Provider, siccome atto proveniente proprio dalla medesima che ha operato, nella immediatezza, Parte_1
una valutazione dell'oggetto del contratto (per altro finalizzata alla corretta applicazione Contro dell'imposta dovuta all'Erario a carico del Concessionario
Osserva, sul punto la Corte che la definizione della natura delle singole prestazioni oggetto del rapporto contrattuale dovute da in favore del Concessionario, in Parte_1
termini di indispensabilità e necessarietà, rileva esclusivamente nei rapporti con il fisco, al fine cioè di individuare in concreto il singolo regime fiscale concretamente applicabile. Viceversa, la determinazione del corrispettivo, pattuito tra il Service
Provider ed il Concessionario, attiene all'autonomia negoziale dei due contraenti.
Gli stessi, in particolare, ben possono, nella loro autonomia contrattuale, pattuire un compenso unitario per le diverse prestazioni offerte dal Service Provider, come è avvenuto nel caso di specie con il contratto di fornitura in Outsourcing del 07 marzo
2011 (e successive modifiche), così come possono pattuire un sistema di calcolo del medesimo compenso differenziato per singole categorie di prestazioni (come era Contro previsto nella proposta contrattuale del 2017, non accettata da . In ogni caso, infine, in capo al sussisteva l'obbligo di verificare le Controparte_2
Contro singole prestazioni da lei stessa fornite alla al fine di consentire la corretta applicazione dell'IVA da rimettere all'Erario. Tanto in base ai principi di correttezza e buona fede contrattuale a cui deve sempre essere ispirata la condotta delle singole parti del sinallagma, ed in considerazione delle numerose sollecitazioni e richieste formali pagina 10 di 16 Contro espresse dalla concessionaria Correttamente, sul punto, la difesa dell'appellata ha evidenziato che confrontando il tenore della proposta di contratto (non accettata da Contro
con il contratto sottoscritto e qui controverso, si evince che i suddetti modelli negoziali comprendono espressamente un'elencazione precisa e dettagliata dei vari servizi, a dimostrazione che gli stessi erano certamente “scomponibili” ai fini della corretta tassazione anche in virtù del contratto di fornitura in Outsourcing di servizi del
07.03.2011. L'unica differenza esistente tra i due contratti è che mentre nel contratto sottoscritto del 2011 i vari servizi risultano elencati con riferimento a tutti i giochi, nella proposta successiva alle rimostranze del Concessionario, i servizi risultano elencati Contro gioco per gioco (cfr. doc. 1.2, in atti fascicolo primo grado in relazione ai quali, a mero titolo esemplificativo, si rileva quanto segue: a) l'appendice C, paragrafo 3, lett.
a), del contratto prevede tra i vari servizi la gestione del palinsesto riferito a tutti i giochi – dall'altro lato, la proposta di contratto prevede, tra i servizi essenziali proprio la gestione del palinsesto (cfr. doc. 9, pag. 6 del file, Parte I, quarto “pallino”, così come anche a pagina 8 del file, secondo pallino); a) l'appendice C, paragrafo 4, lett. a), del contratto (cfr. doc. 1.2, pag. 5 del file) prevede la gestione dei conti di gioco - dall'altro lato, la proposta di contratto prevede, tra i servizi essenziali proprio la gestione dei conti di gioco (cfr. doc. 9, pag. 6 del file, Parte I, secondo “pallino”, così come anche a pagina 7 del file, secondo “pallino”).
Il secondo motivo di appello, con il quale l'istante assume l'Erroneità della sentenza nella parte in cui ha supposto un mancato versamento dell'IVA da parte di o Parte_1
alternativamente ipotizzato un obbligo di quest'ultima di chiedere il rimborso all'Erario, deve ritenersi assorbito. Così come devono ritenersi assorbiti il terzo ed il quarto motivo (III. Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le domande riconvenzionali proposte da IV. Erroneità della Parte_1
sentenza nella parte in cui ha condannato alle spese di lite), siccome subordinati logicamente e giuridicamente all'affermazione della correttezza del comportamento negoziale dell'appellante.
pagina 11 di 16 Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello principale va rigettato.
Venendo all'esame dell'appello incidentale proposto dalla con cui quest'ultima P_
impugna la pronuncia resa dal Tribunale di Benevento chiedendo che “in parziale riforma della sentenza stessa, (1) Accertare, per le ragioni espresse agli atti, che ha tenuto condotte inadempienti tendenti a limitare o sospendere o in ogni Parte_1
caso in qualche modo ad influire sul servizio che la stessa aveva l'obbligo di rendere in Contro forza del rapporto contrattuale intervenuto con anche in relazione ai versamenti
Contro
IVA eseguiti indebitamente da e comunque e in ogni caso dichiarare tenuta e Contro quindi condannare a risarcire tutti i danni, subiti e subendi da sia di Parte_1
carattere patrimoniale che di carattere non patrimoniale, a causa delle condotte inadempienti tutte tenute da ed indicate in atti, anche in relazione alla Parte_1
differente applicazione dell'IVA che quest'ultima ha riservato ad altri clienti Contro concorrenti della da quantificarsi anche in via equitativa a sensi dell'art. 1226
c.c.; (2) Dichiararsi tenuta e quindi condannarsi al pagamento delle spese Parte_1
del giudizio di primo grado, come da nota spese dimessa in prime cure o comunque nella misura che risulterà di giustizia.
Il primo motivo di appello incidentale con il quale la difesa della assume che P_
sulla base della documentazione in atti sarebbe stati dimostrati “i disservizi operati da Contro e l'inevitabile pregiudizio subito da , quindi il danno di cui chiede la Parte_1
liquidazione anche equitativa, è infondato.
Ed invero, la documentazione allegata agli atti di causa, ben richiamata nella comparsa conclusionale in relazione agli atti depositati con le memorie istruttorie in prime cure, è idonea a provare esclusivamente che si sono effettivamente verificati i dedotti disservizi
(mancato collegamento, mancata attivazione dei collegamenti inerenti i nuovi giochi
Contro pubblicati), ma non anche il danno che da tali disservizi sarebbe derivato alla
(risultando in atti esclusivamente una lamentela di una cliente dell'appellante incidentale Contro che denunciava l'anomalia), onde non ne è possibile riconoscere in favore della alcun danno (di cui non è possibile alcuna liquidazione neppure equitativa).
pagina 12 di 16 Quanto al secondo motivo di appello incidentale, lo stesso può trovare accoglimento solo nella parte relativa alle spese di consulenza tecnica di parte per le quali l'istante denuncia l'omessa pronuncia da parte del Tribunale nonostante la richiesta Contro tempestivamente formulata da essa
La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, è costante nel ritenere che
“le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr.:
Cass.n.26729 del 15.10.2024).
Nel caso di specie, tenuto conto della particolarità degli aspetti tecnologici e tributari che caratterizzano il contratto di fornitura in outsourcing di servizi/prodotti per i giochi pubblici, l'ausilio della difesa tecnica di parte deve ritenersi rispondente alle esigenze di una corretta difesa degli interessi dell'attrice (in primo grado), appellata/appellante incidentale in secondo grado. In suo favore, dunque, in considerazione della documentazione allegata al fascicolo processuale, può essere riconosciuto l'importo Contro portato dalle fatture nn 26 e 31 emesse in data 6.03.2018 dal ctp alla committente
(cfr.: fatture in atti, ciascuna dell'importo di € 7.481,60, per un importo complessivo di €
14.963,2).
Viceversa, per quanto riguarda lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese operata dal Tribunale in suo favore, rileva la Corte che se è vero che, come ritenuto anche dalla Suprema Corte “nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva” (cfr.: Cass. Ord. n
30840 del 29.11.2018; Cass. n 7275/1991), non di meno, occorre considerare che correttamente il Tribunale ha tenuto conto della parziale soccombenza (per il rigetto pagina 13 di 16 della domanda risarcitoria proposta da , che giustificava l'applicazione dei P_
minimi tabellari e la richiesta operata dalla medesima con la nota spese P_
depositata in primo grado. Nota spese con cui espressamente l'attuale appellante incidentale chiedeva l'applicazione dello scaglione da € 1.000,001,00 ad € 2.000.000,00
(cfr.: nota spese autorizzata nell'interesse dell'attrice redatta sulla base del P_
valore medio dello scaglione di riferimento (da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00 – nonostante l'effettivo valore della causa andrebbe inquadrato nel valore della domanda
– seppur infondata – riconvenzionale della di oltre € 10.000.000,00) Parte_1
previsto dal D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37/2018 entrato in vigore in data 27 aprile 2018, al cui aumento percentuale normativamente previsto, considerato il valore della domanda riconvenzionale svolta da ci si rimette a giustizia). Parte_1
Avendo riguardo all'esito complessivo della lite, in considerazione della sostanziale soccombenza della le spese del secondo grado del giudizio vanno a Parte_1
carico di quest'ultima. La dunque, è tenuta alla refusione delle spese CP_3
Contro processuali del secondo grado di giudizio in favore della come da dispositivo che segue, in un importo compreso tra i minimi e i massimi tabellari (cfr. Cass. n. 89/21
[ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato respinto l'appello principale,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pagina 14 di 16 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rapp.te pt contro la in persona del Parte_1 P_
legale rapp.te pt ed avverso la sentenza n.1421 depositata in data 1 luglio 2021 dal
Tribunale di Benevento, e sull'appello incidentale proposto dalla così P_
provvede:
a) Rigetta l'appello principale ed accoglie, per quanto di ragione l'appello incidentale, e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rapp.te pt, al pagamento Parte_1
in favore della in persona del legale rapp.te pt., della ulteriore somma di € P_
14.963 per spese di ctp;
b) Condanna la in persona del legale rapp.te pt, al pagamento in favore Parte_1
della in persona del legale rapp.te pt delle spese del secondo grado di P_
giudizio che liquida, in € 804,00 per spese ed € 39.991,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al 15%;
c) Conferma nel resto;
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante in persona del legale Parte_1
rapp.te pt, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
.
pagina 15 di 16 pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3505/2021 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1421/2021 resa dal Tribunale di Benevento in data 1° luglio 2021, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Argenzio Parte_1 P.IVA_1
Raffaella, Amato Astolfo, Rinaldi Francesca Paola, ed elettivamente domiciliata in Via
Domenico Morelli 24 80121 Napoli presso il difensore avv. Argenzio Raffaella
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Corbelli Andrea e P_ P.IVA_2
Sanasi Nicola ed elettivamente domiciliata in Via Cervantes c/o avv.Vincenzo Scotto di
Luzio 55/5 80133 Napoli presso il difensore avv. Corbelli Andrea
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La con atto di citazione notificato in data 9 aprile 2017, conveniva in P_
giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, per sentire accogliere le Parte_1
Contro seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che ha versato indebitamente in favore di la complessiva somma di € 1.222.918,59, ovvero nella misura che Parte_1
verrà provata in giudizio, a titolo di I.V.A. e per l'effetto condannare a Parte_1
Contro ripetere in favore di tutte le somme da quest'ultima versate indebitamente sino al momento della trattenuta in decisione del presente giudizio, oltre agli interessi moratori o di legge dalla data del 18 novembre 2016 sino al saldo effettivo per quanto concerne i Contro versamenti eseguiti da sino alla predetta data e dalla data di versamento sino al saldo per quanto concerne i versamenti successivi;
dichiarare tenuta e quindi condannare ad emettere, in ragione del rapporto contrattuale pendente con Parte_1
Contro
nei confronti di quest'ultima la corretta fatturazione con esenzione IVA almeno per quanto riguarda i servizi di carattere indispensabile, nonché a procedere alla rettifica delle fatture non correttamente emesse;
Dichiarare tenuta e quindi condannare ad astenersi da qualsiasi condotta tendente a limitare o sospendere o in Parte_1
ogni caso in qualche modo ad influire sul servizio che la stessa ha l'obbligo di rendere Contro in forza del rapporto contrattuale in essere con che la stessa volesse tenere in relazione ai versamenti IVA e comunque dichiarare tenuta e quindi condannare Contro a risarcire tutti i danni, subiti e subendi da sia di carattere Parte_1
patrimoniale che di carattere non patrimoniale, a causa della condotta tenuta da anche in relazione alla differente applicazione dell'IVA che quest'ultima ha Parte_1
Contro riservato e riserva ad altri clienti concorrenti della da quantificarsi anche in via equitativa a sensi dell'art. 1226 c.c.; Condannare in ogni caso alla Parte_1
Contro rifusione in favore di delle competenze professionali relative al presente giudizio,
pagina 2 di 16 da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 o la diversa normativa al tempo applicabile, oltre alle spese imponibili e non imponibili sostenute, al rimborso delle spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge e successive occorrende”.
Con comparsa di costituzione del 21 giugno 2017, si costituiva in giudizio Parte_1
Contro chiedendo il rigetto delle domande avanzate da e proponendo, altresì,
[...]
domanda riconvenzionale con cui chiedeva: “l'accertamento della corretta risoluzione del contratto nel frattempo operata dalla stessa, a far data dal 24 maggio 2017, in forza
Contro della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7 del contratto, in quanto: i) non aveva integralmente saldato le ultime fatture, avendo versato solo l'imponibile e non
Contro anche l'I.V.A.; ii) aveva violato il patto di esclusiva per aver concluso accordi
Contro commerciali con altro service provider;
iii) non aveva rinnovato la fideiussione scaduta il 29 febbraio 2016 e prevista contrattualmente;
- l'accertamento, in primo
Contro subordine, iussu iudicis della risoluzione del contratto per inadempimento di l'accertamento, in via di ulteriore subordine e nel caso di riconoscimento della richiesta esenzione I.V.A., della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta;
- Contro in ogni caso ed in ragione della condotta tenuta da la sua condanna al pagamento: i) integrale delle fatture rimaste parzialmente insolute;
ii) in applicazione della penale contrattuale, dell'importo di € 202.897,04, a titolo di restituzione degli Contro sconti di cui aveva beneficiato nel corso del rapporto contrattuale;
iii) in applicazione della penale contrattuale, dell'importo di € 10.261.285,74, per anticipata Contro cessazione del rapporto contrattuale a causa di calcolata sulla base di quanto previsto dalla clausola 6.2 del contratto quanto all'individuazione del coefficiente che avrebbe dovuto essere moltiplicato per i mesi residui sino alla naturale scadenza del contratto, individuata da al 31 dicembre 2022, vale a dire la durata della Parte_1
Contro concessione al cui bando aveva poi deciso di non partecipare”.
Contro
Con le memorie ex art 183 co 6 n 1 cpc precisava le sue domande chiedendo: “la condanna di Microgame alla restituzione di tutti gli importi incassati indebitamente a titolo di I.V.A.; la condanna di a rettificare le fatture non correttamente Parte_1
pagina 3 di 16 Contro emesse;
la condanna di a risarcire tutti i danni, subiti e subendi da Parte_1
sia di carattere patrimoniale che di carattere non patrimoniale, in ragione dei comportamenti non corretti tenuti nell'esecuzione del contratto, sia con riferimento alle sospensioni e limitazioni del servizio contrattualmente pattuito, sia con riferimento alla corretta applicazione dell'I.V.A. che, invece e diversamente, era da Parte_1
correttamente applicata, a decorrere dall'anno 2017, agli altri suoi clienti, competitors Contro di il rigetto delle domande svolte da l'accertamento dello Parte_1
scioglimento del contratto alla data del 18 luglio 2017 per decorso naturale del Contro termine;
l'accertamento, in primo subordine, dell'intervenuto recesso da parte di con lettere in date 3 agosto e 16 settembre 2016 con efficacia sempre al 18 luglio 2017, ovvero, in via di ulteriore subordine, l'accertamento di intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento di in via subordinata alla richiesta di rigetto Parte_1
delle domande svolte da la riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 Parte_1
c.c., nonché, anche in via di eccezione riconvenzionale, la compensazione da operarsi nel corretto rapporto dare-avere tra le parti che sarebbe risultato in corso di causa.
Con sentenza n.1421 depositata in data 1 luglio 2021, il Tribunale di Benevento ha così statuito:
1. Dichiara risolto con effetto dal luglio 2017 il contratto intercorso tra le parti per grave inadempimento posto in essere da .
2. Accoglie, per quanto di Parte_1
ragione, la domanda proposta dalla in persona del legale rapp.te p.t., nei P_
confronti della , condannando quest'ultima al pagamento in favore della Parte_1
predetta attrice della complessiva somma di Euro 1.312.817,20, come specificata in parte motiva e già detratto il credito vantato da per fatture non pagate Parte_1
da conteggiato al netto della cauzione di € 200.000,00 già appresa da P_
, ed oltre interessi al tasso legale calcolati dalla domanda all'effettivo Parte_1
saldo. 1) Condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione Parte_1
in favore di parte attrice delle competenze di giudizio, quantificate (nei valori minimi, atteso il rigetto delle ulteriori domande spiegate da in Euro 1.713,00 per P_
esborsi ed € 21.424,00 per competenze professionali per tutte le fasi del giudizio,
pagina 4 di 16 rimborso spese generali 15 % su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti. 2) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di ”. Parte_1
Con atto di citazione in appello notificato in data 30 luglio 2021, Parte_1
impugnava la suddetta sentenza chiedendo così provvedere: “in via preliminare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata per i motivi esposti al punto VI;
in accoglimento dell'impugnazione proposta, rigettare le domande proposte da nei confronti di P_ Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in accoglimento delle domande
[...]
riconvenzionali proposte: 1) accertare e dichiarare che ha Parte_1
correttamente esercitato il diritto di risolvere il Contratto previsto dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7 del Contratto e che il Contratto si è risolto per fatto e per colpa di 2) accertare e dichiarare l'effettiva debenza dell'importo di P_
Contro
Euro 209.399,01 corrisposto dalla a titolo di IVA sulle fatture n. 32/2017,
75/2017, 124/2017, 200/2017, 220/2017e 277/2017 stante l'assoggettabilità al regime
IVA dei servizi erogati da 3) accertare che la condotta di ha Parte_1 P_
cagionato un danno a e, per l'effetto, condannare a Parte_1 P_
corrispondere a a. previo accertamento del diritto di di Parte_1 Parte_1
compensare parzialmente il proprio maggior credito da fatture incamerando Contro integralmente l'importo di Euro 200.000,00 corrisposto da a titolo di deposito cauzionale, l'importo di Euro 83.099,65 a titolo di mancato integrale pagamento delle fatture n. 359/2017 (per Euro 175.529,71), n. 418/2017 (per Euro 6.170,73), n.
445/2017 (per Euro 108.800,61) e n. 468/2017 (per Euro 1.074,39), maggiorato degli interessi nella misura dovuta per i ritardi nelle transazioni commerciali ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
b.
l'importo di Euro 202.897,04 a titolo di restituzione degli importi degli sconti goduti per l'“Offerta Top Long Term Agreement”, come specificati nelle fatture mensili, maggiorato degli interessi previsti dall'attuale 4° comma dell'art. 1284 c.c. dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo;
c. l'importo di Euro 10.261.285,74, a titolo di pagina 5 di 16 risarcimento per il mancato rispetto dell'obbligo di durata contrattuale, ovvero la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, ed eventualmente quantificata, occorrendo, anche in via equitativa, oltre interessi previsti dall'attuale 4° comma dell'art. 1284 c.c. dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese di lite”.
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellata, la quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, così chiedeva: “Respingere, perché infondata in fatto e diritto, l'impugnazione proposta dall'appellante avverso la sentenza n. 1421/2021 resa inter Parte_1
partes dal Tribunale di Benevento, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, salvo per quanto richiesto in via di appello incidentale;
in via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza stessa, Accertare, per le ragioni espresse agli atti, che ha tenuto condotte inadempienti tendenti a limitare o sospendere o in ogni Parte_1
caso in qualche modo ad influire sul servizio che la stessa aveva l'obbligo di rendere in Contro forza del rapporto contrattuale intervenuto con anche in relazione ai versamenti
Contro
IVA eseguiti indebitamente da e comunque e in ogni caso dichiarare tenuta e Contro quindi condannare a risarcire tutti i danni, subiti e subendi da sia di Parte_1
carattere patrimoniale che di carattere non patrimoniale, a causa delle condotte inadempienti tutte tenute da ed indicate in atti, anche in relazione alla Parte_1
differente applicazione dell'IVA che quest'ultima ha riservato ad altri clienti Contro concorrenti della da quantificarsi anche in via equitativa a sensi dell'art. 1226
c.c.; Dichiararsi tenuta e quindi condannarsi al pagamento delle spese del Parte_1
giudizio di primo grado, come da nota spese dimessa in prime cure o comunque nella misura che risulterà di giustizia. In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento del gravame principale ed in via di riproposizione, a sensi dell'art. 346 c.p.c., delle domande rimaste assorbite dalla sentenza di primo grado, che qui quindi di seguito si Contro ritrascrivono, nel merito, in via principale: Accertare e dichiarare che ha versato indebitamente in favore di la complessiva somma di € 1. 434.022,58, ovvero Parte_1
la diversa misura che verrà provata in giudizio, a titolo di I.V.A. e per l'effetto pagina 6 di 16 Contro condannare a ripetere in favore di tutte le somme da quest'ultima Parte_1
versate indebitamente sino al momento della trattenuta in decisione del presente giudizio, oltre agli interessi moratori o di legge dalla data del 18 novembre 2016 sino al Contro saldo effettivo per quanto concerne i versamenti eseguiti da sino alla predetta data e dalla data di versamento sino al saldo per quanto concerne i versamenti eseguiti da Contro successivamente alla predetta data;
Accertare che ha emesso fatture Parte_1
errate in termini di quantificazione dell'IVA e dunque condannare se del Parte_1
caso, a procedere alla rettifica delle fatture non correttamente emesse;
Rigettare tutte le domande avanzate da anche e soprattutto quelle spiegate in via Parte_1
riconvenzionale e per l'effetto, e comunque in ogni caso, accertare e dichiarare che il Contro contratto intervenuto tra e si è sciolto per decorso naturale del Parte_1
termine, ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la legittimità del recesso esercitato Contro da e per l'effetto dichiarare che il contratto si è sciolto per tale causa, ovvero, in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per colpa imputabile esclusivamente a per le ragioni espresse agli atti;
In subordine Parte_1
alla richiesta di rigetto delle domande riconvenzionali avversarie ed in via di eccezione riconvenzionale laddove e nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di dichiarare
Contro l'avvenuto scioglimento del contratto per causa imputabile a ridurre l'ammontare del danno richiesto a eventualmente anche ai sensi dell'articolo 1384 c.c., Parte_1
tenuto conto della effettiva durata del contratto e dell'effettivo pregiudizio patito da ponendo, comunque ed in ogni caso, l'eventuale e non creduta condanna a Parte_1
Contro carico di in compensazione con quanto dovesse essere condannata a Parte_1
Contro pagare in favore della Con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi di giudizio ed anche del procedimento di inibitoria”.
La Corte, all'udienza del 20.03.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 7 di 16
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che la società istante ha impugnato la pronuncia del
Tribunale di Benevento sulla base dei seguenti motivi di appello: I Erroneità della decisione di primo grado per non aver considerato la necessaria assoggettabilità ad
IVA del corrispettivo unico ed indistinto previsto contrattualmente in favore di
II. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha supposto un mancato Parte_1
versamento dell'IVA da parte di o alternativamente ipotizzato un obbligo di Parte_1
quest'ultima di chiedere il rimborso. III. Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le domande riconvenzionali proposte da IV. Parte_1
Erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato alle spese di lite.
Venendo al primo motivo di gravame, con il quale la assume Parte_1
l'erroneità della pronuncia gravata in quanto il Giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sull'aspetto inerente l'unicità del corrispettivo previsto contrattualmente, da considerarsi “indistinto per i vari servizi erogati, con la conseguenza che senza tale distinzione, anche volendo accogliere il criterio della indispensabilità e necessarietà, indicato dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'esenzione di alcuni servizi, non essendo possibile scorporare quale parte del corrispettivo contrattuale potesse riferirsi a questo o quel servizio o prestazione, tutti i servizi e prestazioni avrebbero dovuto essere necessariamente assoggettati al regime naturale dell'applicazione ad IVA”, rileva la
Corte che la doglianza è ammissibile ma infondata.
E' ammissibile, non potendosi condividere l'assunto della parte appellata, secondo cui tale motivo di appello sarebbe coperto dal giudicato, poiché: “il Giudice di prime cure ha invece accertato che i servizi resi da erano distinti e scomponibili, anche Parte_1
perché altrimenti non avrebbe potuto certamente determinare, come invece di fatto è avvenuto, l'ammontare dell'I.V.A. indebitamente incamerata riferita ai soli servizi pagina 8 di 16 indispensabili e necessari. Tale capo della sentenza, come già esposto in esordio al presente atto, non è stato impugnato dalla e, pertanto, sul medesimo si è Parte_1
formato il giudicato. Ne consegue che tale aspetto non può più essere oggetto di giudizio, essendo stato definitivamente accertata la distinzione e scomponibilità dei servizi resi da Pertanto, avrebbe dovuto impugnare anche tale Parte_1 Parte_1
capo della sentenza, perché altrimenti il motivo addotto con questo gravame non può – come si ritiene in ogni caso – trovare accoglimento, basandosi su un presupposto che contrasta con il giudicato formatosi”.
Ritiene la Corte che con il primo motivo di gravame ha impugnato la Parte_1
statuizione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che l'accordo negoziale tra le parti in lite consentisse la possibilità di calcolare l'IVA in termini più favorevoli alla evidentemente valutando l'intera previsione contrattuale e le modalità di P_
esecuzione delle singole prestazioni dallo stesso nascenti in capo ai singoli contraenti, ivi compreso il pagamento del pattuito corrispettivo e la conseguente applicazione dell'imposta dovuta all'Erario. Alcun giudicato interno, dunque, si è formato circa la valutazione del comportamento delle parti in esecuzione del contratto in esame ed in ragione della necessaria disamina del contenuto dello stesso alla stregua delle ragioni del contendere e dei criteri ermeneutici di interpretazione del negozio giuridico de quo.
Nel merito, il motivo di gravame è infondato.
Ed invero, dalla disamina degli atti emerge che è la medesima parte appellante che, alla pagina 25 del gravame, identifica chiaramente i servizi non necessari ed indispensabili, ai quali doveva essere applicata l'IVA (cfr.: pag. 25 atto di appello, in cui, tra l'altro, si legge: “è di tutta evidenza che i servizi prestati da Microgame, di riportistica, di grafica, di promozione…all'utente”). Ancora, dalla lettura della documentazione allegata, risulta che la stessa Microgame aveva contezza della necessità e possibilità di effettuare una specifica valutazione e fatturazione delle singole prestazioni fornite in Contro esecuzione dell'accordo con Tanto è a dirsi in ragione sia delle fatture allegate Contro dalla raffrontando quelle emesse prima dell'insorgere della questione tra le parti,
pagina 9 di 16 con quelle successive al carteggio tra le parti, ovvero a partire dall'anno 2017, dalla cui disamina si evince che non ha più emesso le fatture con la specificazione Parte_1
dei singoli servizi e del relativo singolo corrispettivo, come in quelle precedenti, ma le ha emesse indicando un unico ed indistinto corrispettivo (cfr.: docc. 5 e 13, le prime, e
Contro 12 e 17, le seconde, in atti fascicolo primo grado , che della successiva proposta Contro contrattuale formulata dal Service Provider ( al Concessionario ( . Parte_1
Quest'ultimo documento, in particolare, costituisce valido elemento di parametrazione della corretta esecuzione del contratto da parte del Service Provider, siccome atto proveniente proprio dalla medesima che ha operato, nella immediatezza, Parte_1
una valutazione dell'oggetto del contratto (per altro finalizzata alla corretta applicazione Contro dell'imposta dovuta all'Erario a carico del Concessionario
Osserva, sul punto la Corte che la definizione della natura delle singole prestazioni oggetto del rapporto contrattuale dovute da in favore del Concessionario, in Parte_1
termini di indispensabilità e necessarietà, rileva esclusivamente nei rapporti con il fisco, al fine cioè di individuare in concreto il singolo regime fiscale concretamente applicabile. Viceversa, la determinazione del corrispettivo, pattuito tra il Service
Provider ed il Concessionario, attiene all'autonomia negoziale dei due contraenti.
Gli stessi, in particolare, ben possono, nella loro autonomia contrattuale, pattuire un compenso unitario per le diverse prestazioni offerte dal Service Provider, come è avvenuto nel caso di specie con il contratto di fornitura in Outsourcing del 07 marzo
2011 (e successive modifiche), così come possono pattuire un sistema di calcolo del medesimo compenso differenziato per singole categorie di prestazioni (come era Contro previsto nella proposta contrattuale del 2017, non accettata da . In ogni caso, infine, in capo al sussisteva l'obbligo di verificare le Controparte_2
Contro singole prestazioni da lei stessa fornite alla al fine di consentire la corretta applicazione dell'IVA da rimettere all'Erario. Tanto in base ai principi di correttezza e buona fede contrattuale a cui deve sempre essere ispirata la condotta delle singole parti del sinallagma, ed in considerazione delle numerose sollecitazioni e richieste formali pagina 10 di 16 Contro espresse dalla concessionaria Correttamente, sul punto, la difesa dell'appellata ha evidenziato che confrontando il tenore della proposta di contratto (non accettata da Contro
con il contratto sottoscritto e qui controverso, si evince che i suddetti modelli negoziali comprendono espressamente un'elencazione precisa e dettagliata dei vari servizi, a dimostrazione che gli stessi erano certamente “scomponibili” ai fini della corretta tassazione anche in virtù del contratto di fornitura in Outsourcing di servizi del
07.03.2011. L'unica differenza esistente tra i due contratti è che mentre nel contratto sottoscritto del 2011 i vari servizi risultano elencati con riferimento a tutti i giochi, nella proposta successiva alle rimostranze del Concessionario, i servizi risultano elencati Contro gioco per gioco (cfr. doc. 1.2, in atti fascicolo primo grado in relazione ai quali, a mero titolo esemplificativo, si rileva quanto segue: a) l'appendice C, paragrafo 3, lett.
a), del contratto prevede tra i vari servizi la gestione del palinsesto riferito a tutti i giochi – dall'altro lato, la proposta di contratto prevede, tra i servizi essenziali proprio la gestione del palinsesto (cfr. doc. 9, pag. 6 del file, Parte I, quarto “pallino”, così come anche a pagina 8 del file, secondo pallino); a) l'appendice C, paragrafo 4, lett. a), del contratto (cfr. doc. 1.2, pag. 5 del file) prevede la gestione dei conti di gioco - dall'altro lato, la proposta di contratto prevede, tra i servizi essenziali proprio la gestione dei conti di gioco (cfr. doc. 9, pag. 6 del file, Parte I, secondo “pallino”, così come anche a pagina 7 del file, secondo “pallino”).
Il secondo motivo di appello, con il quale l'istante assume l'Erroneità della sentenza nella parte in cui ha supposto un mancato versamento dell'IVA da parte di o Parte_1
alternativamente ipotizzato un obbligo di quest'ultima di chiedere il rimborso all'Erario, deve ritenersi assorbito. Così come devono ritenersi assorbiti il terzo ed il quarto motivo (III. Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le domande riconvenzionali proposte da IV. Erroneità della Parte_1
sentenza nella parte in cui ha condannato alle spese di lite), siccome subordinati logicamente e giuridicamente all'affermazione della correttezza del comportamento negoziale dell'appellante.
pagina 11 di 16 Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello principale va rigettato.
Venendo all'esame dell'appello incidentale proposto dalla con cui quest'ultima P_
impugna la pronuncia resa dal Tribunale di Benevento chiedendo che “in parziale riforma della sentenza stessa, (1) Accertare, per le ragioni espresse agli atti, che ha tenuto condotte inadempienti tendenti a limitare o sospendere o in ogni Parte_1
caso in qualche modo ad influire sul servizio che la stessa aveva l'obbligo di rendere in Contro forza del rapporto contrattuale intervenuto con anche in relazione ai versamenti
Contro
IVA eseguiti indebitamente da e comunque e in ogni caso dichiarare tenuta e Contro quindi condannare a risarcire tutti i danni, subiti e subendi da sia di Parte_1
carattere patrimoniale che di carattere non patrimoniale, a causa delle condotte inadempienti tutte tenute da ed indicate in atti, anche in relazione alla Parte_1
differente applicazione dell'IVA che quest'ultima ha riservato ad altri clienti Contro concorrenti della da quantificarsi anche in via equitativa a sensi dell'art. 1226
c.c.; (2) Dichiararsi tenuta e quindi condannarsi al pagamento delle spese Parte_1
del giudizio di primo grado, come da nota spese dimessa in prime cure o comunque nella misura che risulterà di giustizia.
Il primo motivo di appello incidentale con il quale la difesa della assume che P_
sulla base della documentazione in atti sarebbe stati dimostrati “i disservizi operati da Contro e l'inevitabile pregiudizio subito da , quindi il danno di cui chiede la Parte_1
liquidazione anche equitativa, è infondato.
Ed invero, la documentazione allegata agli atti di causa, ben richiamata nella comparsa conclusionale in relazione agli atti depositati con le memorie istruttorie in prime cure, è idonea a provare esclusivamente che si sono effettivamente verificati i dedotti disservizi
(mancato collegamento, mancata attivazione dei collegamenti inerenti i nuovi giochi
Contro pubblicati), ma non anche il danno che da tali disservizi sarebbe derivato alla
(risultando in atti esclusivamente una lamentela di una cliente dell'appellante incidentale Contro che denunciava l'anomalia), onde non ne è possibile riconoscere in favore della alcun danno (di cui non è possibile alcuna liquidazione neppure equitativa).
pagina 12 di 16 Quanto al secondo motivo di appello incidentale, lo stesso può trovare accoglimento solo nella parte relativa alle spese di consulenza tecnica di parte per le quali l'istante denuncia l'omessa pronuncia da parte del Tribunale nonostante la richiesta Contro tempestivamente formulata da essa
La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, è costante nel ritenere che
“le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr.:
Cass.n.26729 del 15.10.2024).
Nel caso di specie, tenuto conto della particolarità degli aspetti tecnologici e tributari che caratterizzano il contratto di fornitura in outsourcing di servizi/prodotti per i giochi pubblici, l'ausilio della difesa tecnica di parte deve ritenersi rispondente alle esigenze di una corretta difesa degli interessi dell'attrice (in primo grado), appellata/appellante incidentale in secondo grado. In suo favore, dunque, in considerazione della documentazione allegata al fascicolo processuale, può essere riconosciuto l'importo Contro portato dalle fatture nn 26 e 31 emesse in data 6.03.2018 dal ctp alla committente
(cfr.: fatture in atti, ciascuna dell'importo di € 7.481,60, per un importo complessivo di €
14.963,2).
Viceversa, per quanto riguarda lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese operata dal Tribunale in suo favore, rileva la Corte che se è vero che, come ritenuto anche dalla Suprema Corte “nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva” (cfr.: Cass. Ord. n
30840 del 29.11.2018; Cass. n 7275/1991), non di meno, occorre considerare che correttamente il Tribunale ha tenuto conto della parziale soccombenza (per il rigetto pagina 13 di 16 della domanda risarcitoria proposta da , che giustificava l'applicazione dei P_
minimi tabellari e la richiesta operata dalla medesima con la nota spese P_
depositata in primo grado. Nota spese con cui espressamente l'attuale appellante incidentale chiedeva l'applicazione dello scaglione da € 1.000,001,00 ad € 2.000.000,00
(cfr.: nota spese autorizzata nell'interesse dell'attrice redatta sulla base del P_
valore medio dello scaglione di riferimento (da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00 – nonostante l'effettivo valore della causa andrebbe inquadrato nel valore della domanda
– seppur infondata – riconvenzionale della di oltre € 10.000.000,00) Parte_1
previsto dal D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37/2018 entrato in vigore in data 27 aprile 2018, al cui aumento percentuale normativamente previsto, considerato il valore della domanda riconvenzionale svolta da ci si rimette a giustizia). Parte_1
Avendo riguardo all'esito complessivo della lite, in considerazione della sostanziale soccombenza della le spese del secondo grado del giudizio vanno a Parte_1
carico di quest'ultima. La dunque, è tenuta alla refusione delle spese CP_3
Contro processuali del secondo grado di giudizio in favore della come da dispositivo che segue, in un importo compreso tra i minimi e i massimi tabellari (cfr. Cass. n. 89/21
[ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del
2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato respinto l'appello principale,
l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pagina 14 di 16 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rapp.te pt contro la in persona del Parte_1 P_
legale rapp.te pt ed avverso la sentenza n.1421 depositata in data 1 luglio 2021 dal
Tribunale di Benevento, e sull'appello incidentale proposto dalla così P_
provvede:
a) Rigetta l'appello principale ed accoglie, per quanto di ragione l'appello incidentale, e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rapp.te pt, al pagamento Parte_1
in favore della in persona del legale rapp.te pt., della ulteriore somma di € P_
14.963 per spese di ctp;
b) Condanna la in persona del legale rapp.te pt, al pagamento in favore Parte_1
della in persona del legale rapp.te pt delle spese del secondo grado di P_
giudizio che liquida, in € 804,00 per spese ed € 39.991,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al 15%;
c) Conferma nel resto;
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante in persona del legale Parte_1
rapp.te pt, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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