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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 20274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Tetamo Alberto Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20274/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BIANCHI CATIA che lo Parte_1 rappresenta e difende e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCRUCI BRUNO che lo Parte_2 rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Torino il Parte_1 Parte_2
19/05/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n.311 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nate due figlie gemelle, e nate a Torino il 04.04.2007. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 7.06.2022.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 27/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA le figlie minori e in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente delle stesse presso la madre ove manterranno la loro residenza anagrafica;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé le minori secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla sera di domenica;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui le minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, con pernottamento;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); - durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali ponti) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
pagina 2 di 4 DISONE che il sig. versi a titolo di mantenimento ordinario delle figlie l'importo mensile Parte_2 di Euro 269,00=, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente delle sig.ra Parte_1
-le altre spese straordinarie, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: ripetizioni, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, macchina, motorino, moto); Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia saranno sempre previamente decise dai coniugi, di comune accordo nell'interesse esclusivo delle figlie, e saranno a carico dei genitori nella misura percentuale del 50% ciascuno;
il rimborso della quota di competenza di ciascun genitore, eventualmente anticipata dall'altro, sarà effettuato entro 30 giorni dalla produzione del documento giustificativo della spesa medesima. Anche le seguenti altre spese straordinarie (libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto) saranno a carico dei genitori nella misura percentuale del 50% ciascuno ed il rimborso della quota di competenza di ciascun genitore, eventualmente anticipata dall'altro, sarà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla produzione del documento giustificativo della spesa medesima ma, diversamente da quanto previsto per le altre spese straordinarie di cui alla presente lettera D, non sarà necessaria la previa concertazione tra i coniugi. Per ogni altra questione inerente alla regolamentazione delle spese straordinarie, i sigg.ri e convengono sin d'ora di fare Parte_1 Parte_2 riferimento a tutto quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino vigente in materia.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino al Corso Rosselli n. 105 int. 10/A, già costituente la casa coniugale, in via esclusiva alla sig.ra la quale, si farà carico di tutte le spese ordinarie relative Pt_1 all'alloggio mentre le spese straordinarie seguiranno la proprietà.
DÀ ATTO che il sig. trasferirà alle figlie oggi minorenni – e Parte_2 Persona_3 Persona_4
– entro trenta giorni dal compimento della maggiore età delle predette (04 aprile 2025), e comunque entro e non oltre il 30/05/2025, la sua quota del 50% dell'unità immobiliare sita in Torino al Corso Rosselli n. 105 int 10/A, meglio identificata catastalmente come segue: “Catasto Fabbricati di Torino, sezione urbana;
Foglio 1345, part. 37, sub 7, zona censuaria 2, cat. A/3, Cl. 5, vani 7,5, superficie catastale 153 mq.; Rendita 1.607,47”. Il suddetto trasferimento di quota alle figlie risulta essere l'unica soluzione per dirimere la crisi coniugale. Per la cessione della predetta quota le parti non pattuiscono né determinano alcun valore per il trasferimento della proprietà, avendo le stesse concordato che la cessione rientra nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti inter partes conseguenti al matrimonio.
Le parti chiedono che agli effetti fiscali il suddetto trasferimento di proprietà venga dichiarato esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74.
DÀ ATTO che la quota residua del mutuo, a suo tempo contratto dal marito per l'acquisto della predetta unità immobiliare, ad oggi ancora da versare, resterà in capo al sig. fino al giorno del Parte_2 trasferimento della sua quota del 50% di proprietà alle figlie, e Dal giorno Persona_3 Persona_4 successivo al predetto trasferimento di quota, che dovrà avvenire entro trenta giorni dal compimento della maggiore età delle figlie e (04 aprile 2025), e comunque entro e non oltre il 30/05/2025, Per_2 Per_1 il mutuo resterà definitivamente a carico della sig.ra la quale provvederà, a proprie cure e spese, Pt_1
pagina 3 di 4 all'accollo del debito relativo alla residua quota, esonerando il sig. da ogni e qualsivoglia Pt_2 responsabilità in merito ai ratei a scadere da quel momento in poi, e provvedendo altresì a porre in essere tutto quanto occorrente per liberare il sig. dagli obblighi sullo stesso gravanti in conseguenza del Pt_2 mutuo a suo tempo contratto. Le parti concordano che le spese di trasferimento della quota del 50% dell'immobile ceduta dal marito alle figlie siano poste interamente a carico della Sig.ra Parte_1
Resteranno a carico del sig. , relativamente alla sua quota di proprietà del 50%, anche Parte_2 tutte le spese straordinarie maturate e maturande sulla casa coniugale fino al giorno del trasferimento della quota alle figlie. A decorrere dal giorno successivo all'atto Notarile di trasferimento della predetta quota, la sig.ra dovrà onerarsi, in via definitiva ed esclusiva, del pagamento delle spese di gestione Pt_1 ordinaria e straordinaria nonché di riscaldamento relative alla suddetta unità immobiliare che matureranno da quel momento in poi.
DÀ ATTO che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
DÀ ATTO che i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto nonché al rilascio e/o rinnovo del passaporto autonomo delle figlie minori.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Tetamo Alberto Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20274/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BIANCHI CATIA che lo Parte_1 rappresenta e difende e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCRUCI BRUNO che lo Parte_2 rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Torino il Parte_1 Parte_2
19/05/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n.311 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nate due figlie gemelle, e nate a Torino il 04.04.2007. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 7.06.2022.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 27/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA le figlie minori e in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente delle stesse presso la madre ove manterranno la loro residenza anagrafica;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé le minori secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla sera di domenica;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui le minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, con pernottamento;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); - durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali ponti) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
pagina 2 di 4 DISONE che il sig. versi a titolo di mantenimento ordinario delle figlie l'importo mensile Parte_2 di Euro 269,00=, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente delle sig.ra Parte_1
-le altre spese straordinarie, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: ripetizioni, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, macchina, motorino, moto); Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia saranno sempre previamente decise dai coniugi, di comune accordo nell'interesse esclusivo delle figlie, e saranno a carico dei genitori nella misura percentuale del 50% ciascuno;
il rimborso della quota di competenza di ciascun genitore, eventualmente anticipata dall'altro, sarà effettuato entro 30 giorni dalla produzione del documento giustificativo della spesa medesima. Anche le seguenti altre spese straordinarie (libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto) saranno a carico dei genitori nella misura percentuale del 50% ciascuno ed il rimborso della quota di competenza di ciascun genitore, eventualmente anticipata dall'altro, sarà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla produzione del documento giustificativo della spesa medesima ma, diversamente da quanto previsto per le altre spese straordinarie di cui alla presente lettera D, non sarà necessaria la previa concertazione tra i coniugi. Per ogni altra questione inerente alla regolamentazione delle spese straordinarie, i sigg.ri e convengono sin d'ora di fare Parte_1 Parte_2 riferimento a tutto quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino vigente in materia.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino al Corso Rosselli n. 105 int. 10/A, già costituente la casa coniugale, in via esclusiva alla sig.ra la quale, si farà carico di tutte le spese ordinarie relative Pt_1 all'alloggio mentre le spese straordinarie seguiranno la proprietà.
DÀ ATTO che il sig. trasferirà alle figlie oggi minorenni – e Parte_2 Persona_3 Persona_4
– entro trenta giorni dal compimento della maggiore età delle predette (04 aprile 2025), e comunque entro e non oltre il 30/05/2025, la sua quota del 50% dell'unità immobiliare sita in Torino al Corso Rosselli n. 105 int 10/A, meglio identificata catastalmente come segue: “Catasto Fabbricati di Torino, sezione urbana;
Foglio 1345, part. 37, sub 7, zona censuaria 2, cat. A/3, Cl. 5, vani 7,5, superficie catastale 153 mq.; Rendita 1.607,47”. Il suddetto trasferimento di quota alle figlie risulta essere l'unica soluzione per dirimere la crisi coniugale. Per la cessione della predetta quota le parti non pattuiscono né determinano alcun valore per il trasferimento della proprietà, avendo le stesse concordato che la cessione rientra nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti inter partes conseguenti al matrimonio.
Le parti chiedono che agli effetti fiscali il suddetto trasferimento di proprietà venga dichiarato esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74.
DÀ ATTO che la quota residua del mutuo, a suo tempo contratto dal marito per l'acquisto della predetta unità immobiliare, ad oggi ancora da versare, resterà in capo al sig. fino al giorno del Parte_2 trasferimento della sua quota del 50% di proprietà alle figlie, e Dal giorno Persona_3 Persona_4 successivo al predetto trasferimento di quota, che dovrà avvenire entro trenta giorni dal compimento della maggiore età delle figlie e (04 aprile 2025), e comunque entro e non oltre il 30/05/2025, Per_2 Per_1 il mutuo resterà definitivamente a carico della sig.ra la quale provvederà, a proprie cure e spese, Pt_1
pagina 3 di 4 all'accollo del debito relativo alla residua quota, esonerando il sig. da ogni e qualsivoglia Pt_2 responsabilità in merito ai ratei a scadere da quel momento in poi, e provvedendo altresì a porre in essere tutto quanto occorrente per liberare il sig. dagli obblighi sullo stesso gravanti in conseguenza del Pt_2 mutuo a suo tempo contratto. Le parti concordano che le spese di trasferimento della quota del 50% dell'immobile ceduta dal marito alle figlie siano poste interamente a carico della Sig.ra Parte_1
Resteranno a carico del sig. , relativamente alla sua quota di proprietà del 50%, anche Parte_2 tutte le spese straordinarie maturate e maturande sulla casa coniugale fino al giorno del trasferimento della quota alle figlie. A decorrere dal giorno successivo all'atto Notarile di trasferimento della predetta quota, la sig.ra dovrà onerarsi, in via definitiva ed esclusiva, del pagamento delle spese di gestione Pt_1 ordinaria e straordinaria nonché di riscaldamento relative alla suddetta unità immobiliare che matureranno da quel momento in poi.
DÀ ATTO che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
DÀ ATTO che i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto nonché al rilascio e/o rinnovo del passaporto autonomo delle figlie minori.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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