Sentenza 7 maggio 2021
Ordinanza cautelare 5 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 05/11/2021, n. 6030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6030 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/11/2021
N. 08682/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8682 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Massafra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05337/2021, resa tra le parti
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2021 il Cons. Ezio Fedullo e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto che, nella presente fase cautelare, le esigenze di tutela della genitorialità, anche al fine di consentire all’appellante di completare il percorso di riconoscimento del minore, prevalgano rispetto a quelle, inerenti alla prevenzione dei reati che potranno essere meglio valutati in sede di merito;
Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese relative al giudizio cautelare di primo grado e l’irripetibilità di quelle relative al giudizio cautelare di appello;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello cautelare e sospende, per l’effetto, l’esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado.
Dichiara la compensazione delle spese relative al giudizio cautelare di primo grado e l’irripetibilità di quelle relative al giudizio cautelare di appello.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giulio Veltri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.