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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 31/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 466/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 21.01.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
DI CI LO rappresentata e difesa dall'avv. NASO DOMENICO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO, presso cui è domiciliato ex lege
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 20.05.2024, DI CI LO, assumendo di aver presentato domanda al fine dell'inserimento/ aggiornamento delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di III fascia della provincia di Campobasso, valevoli per il triennio
2021-2024, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere il riconoscimento di punti 6 per il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego dal 3.11.1989 al 30.10.1990.
Il ricorrente si duole della mancata valutazione del servizio militare di leva da parte dell'amministrazione scolastica e prospetta, ai fini dell'attribuzione del punteggio dovuto e della corretta collocazione nelle graduatorie di III fascia, l'illegittimità del Decreto Ministeriale
n. 50/2021 e dell'allegato A, che valorizza diversamente il servizio militare di leva (e i servizi pagina 1 di 9 assimilati per legge) in relazione alla circostanza che tale servizio sia stato svolto in costanza di rapporto di impiego o meno, con un sensibile decremento del punteggio attribuito ove tale contestualità non sussista (0,60 punti per anno non in costanza di nomina invece che 6,00 punti per anno in costanza di nomina). Da qui la richiesta di declaratoria di illegittimità del citato D.M., con conseguente rettifica della graduatoria e condanna del
Ministero all'attribuzione di punti 6 per il servizio militare prestato non in costanza di nomina.
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il quale ha ribadito la legittimità del proprio operato ed eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda.
2.L'odierna controversia si inserisce all'interno di presupposti fattuali, descritti in apertura di motivazione, da ritenersi pacifici poiché non oggetto di contestazione tra le parti. In particolare, non è contestato che il ricorrente abbia presentato, in data 30.03.2021, domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA, per il profilo di collaboratore scolastico, dichiarando il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego nel periodo dal 3.11.1989 al 30.10.1990, ottenendo il riconoscimento di
6.70 punti per il relativo profilo.
L'Amministrazione scolastica ha inoltre evidenziato di aver assegnato al ricorrente per tale servizio un punteggio di 0,60 punti, in luogo dei 6 punti asseritamente spettanti e, sul punto, alcuna contestazione è stata svolta dal ricorrente, per cui può darsi per assodato che il servizio militare sia stato valutato in tale misura (0,60).
pagina 2 di 9 Come già accennato, in base alle asserzioni del ricorrente, può affermarsi che la parte non si duole di non aver ottenuto il riconoscimento di alcun punteggio per il servizio di militare prestato, ma richiede che le sia riconosciuto il punteggio di 6, sostanzialmente come quello cui avrebbe avuto diritto qualora il servizio militare o civile fosse stato prestato in costanza di rapporto;
inoltre, parte ricorrente allega di aver prestato il servizio militare di leva dopo il semplice conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie, ma non allega affatto -e, comunque, non prova- che il servizio sia stato reso in costanza di rapporto di impiego;
anzi, come pure si evince dalla domanda stilata dal ricorrente per l'inserimento/aggiornamento in graduatoria, è pacifico che il servizio militare NON sia stato reso in costanza di rapporto di impiego.
Il thema decidendum della presente controversia attiene quindi all'accertamento della legittimità o meno dell'operato dell'Amministrazione convenuta che, in applicazione del disposto di cui all'Allegato A del D.M. n. 50/2021, ha riconosciuto in favore del ricorrente il punteggio di 0,60 punti per il servizio militare di leva o equiparato reso non in costanza di rapporto di impiego (circostanza, come detto, affermata dal Ministero resistente e non utilmente contestata dal ricorrente) invece dei 6 punti che lo stesso D.M. assegna per il servizio militare prestato in costanza di nomina.
Le censure del ricorrente postulano quindi l'illegittimità del D.M. 50/2021 nella parte in cui, ai fini della costituzione delle graduatorie ATA, non attribuisce 6 punti per anno (ma solo 0,60) ai candidati che hanno svolto il servizio militare di leva o quelli equiparati non in costanza di nomina, così operando una disparità di trattamento rispetto ai candidati che abbiano prestato il medesimo servizio in costanza di rapporto d'impiego.
3.Tanto premesso, la tesi propugnata dal ricorrente è infondata.
Invero, la Suprema Corte, recentemente pronunciatasi proprio sulla specifica questione oggi in esame, ha espresso il seguente principio di diritto:
«In tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e
pagina 3 di 9 pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto» (Cass. 8 agosto 2024, n. 22432).
La Corte ha dapprima evidenziato che le precedenti pronunce di legittimità avevano definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
La S.C. ha quindi rilevato che “tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M.
n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n.
15467 e Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima”, precisando che tale indirizzo è stato propugnato “a partire dall'originaria Cass. 5679-2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della
Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2), con principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA.
Fatta tale premessa, la S.C., nella recente pronuncia n. 22432/2024, ha tuttavia rilevato che
“il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso”, tema che costituisce oggetto anche dell'odierno giudizio.
Nell'affrontare tale problematica, la S.C. ha dapprima precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del
1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei pagina 4 di 9 concorsi o nelle graduatorie, ma la valutazione dello stesso ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569), ciò perché Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
Ha quindi rilevato come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame:
“Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e quelli sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, come servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
- il servizio militare di leva e quelli sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- come servizio valutabile solo quello “effettivamente prestato” ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, la computabilità dei corrispondenti periodi «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti»”.
“In sostanza”, continua la S.C., “secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni
pagina 5 di 9 mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui”.
Per la Corte tale assetto “appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare”; invero “Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n.
66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
La Corte afferma, quindi, che “In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. pagina 6 di 9 Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co.
2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con
l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento”.
Per la S.C., dunque, “il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo” ed è “ giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo”; ciò perché, da un lato, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima dalla stessa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081); dall'altro, deve evidenziarsi la situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602» (Cass. n. 22432/2024), nonché condivisibile giurisprudenza di merito (Trib. Bologna n. 1216 del 30.09.2024, Trib.
Modena n. 699 del 5.09.2024).
In altre parole, non si ravvisano profili di discriminazione o di pregiudizio nell'assetto delineato dal D.M. laddove, non essendovi ragioni per parificare situazioni di per sé disomogenee come quella dell'espletamento del servizio militare o sostitutivo in pendenza di rapporto rispetto al suo svolgimento non in costanza di nomina, ha comunque valorizzato -attribuendo un pagina 7 di 9 punteggio - l'espletamento del servizio militare o sostitutivo, attraverso una ragionevole modulazione del menzionato punteggio.
4. In definitiva, e per concludere, alla luce delle superiori considerazioni e del principio di diritto enunciato da Cass. n. 22432/2024, si ritengono legittime le previsioni di rango secondario del D.M. n. 50 del 03.03.2021, laddove prevedono la valutazione del servizio militare o sostitutivo, in costanza di nomina, con l'integrale punteggio di n.
6 punti per anno (e di 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, e che assegnano il minor punteggio di 0,60 punti annui (e 0,15 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per il servizio prestato non in costanza di impiego scolastico.
Per tutte le ragioni esposte, si appalesa non censurabile la valutazione del servizio militare come operata dell'Amministrazione resistente.
5. Il ricorso va quindi rigettato.
La controvertibilità delle questioni esaminate ed i contrasti giurisprudenziali - risolti di recente, sullo specifico aspetto in esame, da Cass. n. 22432/2024 - giustificano la compensazione integrale delle spese di lite (cfr. sentenza n. 77/2018 Corte Cost., laddove ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore, tra cui può farsi rientrare “l'assoluta novità della questione trattata” e/o il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”).
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Campobasso, 31 gennaio 2025
pagina 8 di 9 Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 21.01.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
DI CI LO rappresentata e difesa dall'avv. NASO DOMENICO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO, presso cui è domiciliato ex lege
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 20.05.2024, DI CI LO, assumendo di aver presentato domanda al fine dell'inserimento/ aggiornamento delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di III fascia della provincia di Campobasso, valevoli per il triennio
2021-2024, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere il riconoscimento di punti 6 per il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego dal 3.11.1989 al 30.10.1990.
Il ricorrente si duole della mancata valutazione del servizio militare di leva da parte dell'amministrazione scolastica e prospetta, ai fini dell'attribuzione del punteggio dovuto e della corretta collocazione nelle graduatorie di III fascia, l'illegittimità del Decreto Ministeriale
n. 50/2021 e dell'allegato A, che valorizza diversamente il servizio militare di leva (e i servizi pagina 1 di 9 assimilati per legge) in relazione alla circostanza che tale servizio sia stato svolto in costanza di rapporto di impiego o meno, con un sensibile decremento del punteggio attribuito ove tale contestualità non sussista (0,60 punti per anno non in costanza di nomina invece che 6,00 punti per anno in costanza di nomina). Da qui la richiesta di declaratoria di illegittimità del citato D.M., con conseguente rettifica della graduatoria e condanna del
Ministero all'attribuzione di punti 6 per il servizio militare prestato non in costanza di nomina.
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il quale ha ribadito la legittimità del proprio operato ed eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda.
2.L'odierna controversia si inserisce all'interno di presupposti fattuali, descritti in apertura di motivazione, da ritenersi pacifici poiché non oggetto di contestazione tra le parti. In particolare, non è contestato che il ricorrente abbia presentato, in data 30.03.2021, domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA, per il profilo di collaboratore scolastico, dichiarando il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego nel periodo dal 3.11.1989 al 30.10.1990, ottenendo il riconoscimento di
6.70 punti per il relativo profilo.
L'Amministrazione scolastica ha inoltre evidenziato di aver assegnato al ricorrente per tale servizio un punteggio di 0,60 punti, in luogo dei 6 punti asseritamente spettanti e, sul punto, alcuna contestazione è stata svolta dal ricorrente, per cui può darsi per assodato che il servizio militare sia stato valutato in tale misura (0,60).
pagina 2 di 9 Come già accennato, in base alle asserzioni del ricorrente, può affermarsi che la parte non si duole di non aver ottenuto il riconoscimento di alcun punteggio per il servizio di militare prestato, ma richiede che le sia riconosciuto il punteggio di 6, sostanzialmente come quello cui avrebbe avuto diritto qualora il servizio militare o civile fosse stato prestato in costanza di rapporto;
inoltre, parte ricorrente allega di aver prestato il servizio militare di leva dopo il semplice conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie, ma non allega affatto -e, comunque, non prova- che il servizio sia stato reso in costanza di rapporto di impiego;
anzi, come pure si evince dalla domanda stilata dal ricorrente per l'inserimento/aggiornamento in graduatoria, è pacifico che il servizio militare NON sia stato reso in costanza di rapporto di impiego.
Il thema decidendum della presente controversia attiene quindi all'accertamento della legittimità o meno dell'operato dell'Amministrazione convenuta che, in applicazione del disposto di cui all'Allegato A del D.M. n. 50/2021, ha riconosciuto in favore del ricorrente il punteggio di 0,60 punti per il servizio militare di leva o equiparato reso non in costanza di rapporto di impiego (circostanza, come detto, affermata dal Ministero resistente e non utilmente contestata dal ricorrente) invece dei 6 punti che lo stesso D.M. assegna per il servizio militare prestato in costanza di nomina.
Le censure del ricorrente postulano quindi l'illegittimità del D.M. 50/2021 nella parte in cui, ai fini della costituzione delle graduatorie ATA, non attribuisce 6 punti per anno (ma solo 0,60) ai candidati che hanno svolto il servizio militare di leva o quelli equiparati non in costanza di nomina, così operando una disparità di trattamento rispetto ai candidati che abbiano prestato il medesimo servizio in costanza di rapporto d'impiego.
3.Tanto premesso, la tesi propugnata dal ricorrente è infondata.
Invero, la Suprema Corte, recentemente pronunciatasi proprio sulla specifica questione oggi in esame, ha espresso il seguente principio di diritto:
«In tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e
pagina 3 di 9 pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto» (Cass. 8 agosto 2024, n. 22432).
La Corte ha dapprima evidenziato che le precedenti pronunce di legittimità avevano definito la questione - diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
La S.C. ha quindi rilevato che “tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M.
n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n.
15467 e Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima”, precisando che tale indirizzo è stato propugnato “a partire dall'originaria Cass. 5679-2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare - in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola - il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della
Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2), con principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA.
Fatta tale premessa, la S.C., nella recente pronuncia n. 22432/2024, ha tuttavia rilevato che
“il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso”, tema che costituisce oggetto anche dell'odierno giudizio.
Nell'affrontare tale problematica, la S.C. ha dapprima precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del
1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei pagina 4 di 9 concorsi o nelle graduatorie, ma la valutazione dello stesso ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569), ciò perché Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
Ha quindi rilevato come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame:
“Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e quelli sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, come servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
- il servizio militare di leva e quelli sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- come servizio valutabile solo quello “effettivamente prestato” ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, la computabilità dei corrispondenti periodi «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti»”.
“In sostanza”, continua la S.C., “secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni
pagina 5 di 9 mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui”.
Per la Corte tale assetto “appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare”; invero “Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n.
66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
La Corte afferma, quindi, che “In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. pagina 6 di 9 Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co.
2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con
l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento”.
Per la S.C., dunque, “il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo” ed è “ giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo”; ciò perché, da un lato, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima dalla stessa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081); dall'altro, deve evidenziarsi la situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602» (Cass. n. 22432/2024), nonché condivisibile giurisprudenza di merito (Trib. Bologna n. 1216 del 30.09.2024, Trib.
Modena n. 699 del 5.09.2024).
In altre parole, non si ravvisano profili di discriminazione o di pregiudizio nell'assetto delineato dal D.M. laddove, non essendovi ragioni per parificare situazioni di per sé disomogenee come quella dell'espletamento del servizio militare o sostitutivo in pendenza di rapporto rispetto al suo svolgimento non in costanza di nomina, ha comunque valorizzato -attribuendo un pagina 7 di 9 punteggio - l'espletamento del servizio militare o sostitutivo, attraverso una ragionevole modulazione del menzionato punteggio.
4. In definitiva, e per concludere, alla luce delle superiori considerazioni e del principio di diritto enunciato da Cass. n. 22432/2024, si ritengono legittime le previsioni di rango secondario del D.M. n. 50 del 03.03.2021, laddove prevedono la valutazione del servizio militare o sostitutivo, in costanza di nomina, con l'integrale punteggio di n.
6 punti per anno (e di 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, e che assegnano il minor punteggio di 0,60 punti annui (e 0,15 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) per il servizio prestato non in costanza di impiego scolastico.
Per tutte le ragioni esposte, si appalesa non censurabile la valutazione del servizio militare come operata dell'Amministrazione resistente.
5. Il ricorso va quindi rigettato.
La controvertibilità delle questioni esaminate ed i contrasti giurisprudenziali - risolti di recente, sullo specifico aspetto in esame, da Cass. n. 22432/2024 - giustificano la compensazione integrale delle spese di lite (cfr. sentenza n. 77/2018 Corte Cost., laddove ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore, tra cui può farsi rientrare “l'assoluta novità della questione trattata” e/o il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”).
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Campobasso, 31 gennaio 2025
pagina 8 di 9 Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
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