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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/07/2024, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Caterina Mangano Giudice,
3) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 792/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 8.7.2024 e promossa
D A
, c.fisc. Parte_1 C.F._1
E
, c.fisc. , Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. TESORO ANTONIO che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/03/2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2 esponevano di avere contratto matrimonio in MESSINA il 14.06.2016, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2016 al n° 83 parte I.
Aggiungevano che dall'unione, il 21.11.2016, a Messina è nata la figlia;
che la Persona_1 prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto 2. Affidare la figlia minore congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre;
3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diverso accorso tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la piccola il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola e sino alle ore 21.00; due weekend al mese Per_1 alternati dalle ore 9.00 del sabato alle 21.00 della domenica. Durante le vacanze natalizie la minore, salvo diverso accordo delle parti, trascorrerà con il padre il 24 e il 31 dicembre e con la madre il 25 dicembre e il 1 gennaio ad anni alterni. Durante le festività pasquali, trascorrerà, ad anni Per_1
1 alterni, la domenica di Pasqua con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre. Le giornate del 15 agosto, 1 maggio, 25 aprile verranno trascorse ad anni alterni dalla bambina con ciascun genitore.
Durante il periodo estivo, il sig. avrà diritto a tenere con sé la figlia per due settimane, Parte_2 anche non consecutive, da concordare con la sig.ra entro fine maggio Nel caso in cui Pt_1 ciascun genitore vorrà trascorrere il periodo di vacanza fuori sede, dovrà darne preventivo avviso alla controparte, fornendo ogni informazione riguardante il viaggio in questione e rendere la minore reperibile telefonicamente. Gli spostamenti al di fuori del territorio nazionale sono consentiti previo consenso dell'altro genitore. Entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere con la figlia il giorno del proprio compleanno. Il giorno del compleanno di verrà festeggiato, ad anni alterni, a Per_1 pranzo con il padre e la cena con la madre salvo diverso accordo delle parti. La festa della mamma e del papà verrà trascorsa dalla minore rispettivamente con il rispettivo genitore. La minore festeggerà, inoltre, i compleanni e/o ricorrenze dei prossimi congiunti con gli stessi.
4. Il sig. si impegna a corrispondere la somma mensile di € 200,00 entro il 5 di ogni mese a titolo Parte_2 di contributo al mantenimento della figlia minore, somma che dovrà essere rivalutata annualmente Org_ secondo gli indici il sig. si impegna, inoltre a corrispondere il 50% delle spese Parte_2 straordinarie relative alla minore purché previamente concordate e debitamente documentate.
5. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26/03/2024.
Alla suddetta udienza del 8.7.2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2 Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole ed, anzi, garantisce il diritto della minore alla bigenitorialità ed il soddisfacimento delle esigenze economiche della stessa.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_1
MESSINA (ME) il 11/04/1962 e , nato a [...] il [...], Parte_2 contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 11/03/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di MESSINA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
10/07/2024 .
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Caterina Mangano Giudice,
3) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 792/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 8.7.2024 e promossa
D A
, c.fisc. Parte_1 C.F._1
E
, c.fisc. , Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. TESORO ANTONIO che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/03/2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2 esponevano di avere contratto matrimonio in MESSINA il 14.06.2016, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2016 al n° 83 parte I.
Aggiungevano che dall'unione, il 21.11.2016, a Messina è nata la figlia;
che la Persona_1 prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto 2. Affidare la figlia minore congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre;
3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diverso accorso tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la piccola il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola e sino alle ore 21.00; due weekend al mese Per_1 alternati dalle ore 9.00 del sabato alle 21.00 della domenica. Durante le vacanze natalizie la minore, salvo diverso accordo delle parti, trascorrerà con il padre il 24 e il 31 dicembre e con la madre il 25 dicembre e il 1 gennaio ad anni alterni. Durante le festività pasquali, trascorrerà, ad anni Per_1
1 alterni, la domenica di Pasqua con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre. Le giornate del 15 agosto, 1 maggio, 25 aprile verranno trascorse ad anni alterni dalla bambina con ciascun genitore.
Durante il periodo estivo, il sig. avrà diritto a tenere con sé la figlia per due settimane, Parte_2 anche non consecutive, da concordare con la sig.ra entro fine maggio Nel caso in cui Pt_1 ciascun genitore vorrà trascorrere il periodo di vacanza fuori sede, dovrà darne preventivo avviso alla controparte, fornendo ogni informazione riguardante il viaggio in questione e rendere la minore reperibile telefonicamente. Gli spostamenti al di fuori del territorio nazionale sono consentiti previo consenso dell'altro genitore. Entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere con la figlia il giorno del proprio compleanno. Il giorno del compleanno di verrà festeggiato, ad anni alterni, a Per_1 pranzo con il padre e la cena con la madre salvo diverso accordo delle parti. La festa della mamma e del papà verrà trascorsa dalla minore rispettivamente con il rispettivo genitore. La minore festeggerà, inoltre, i compleanni e/o ricorrenze dei prossimi congiunti con gli stessi.
4. Il sig. si impegna a corrispondere la somma mensile di € 200,00 entro il 5 di ogni mese a titolo Parte_2 di contributo al mantenimento della figlia minore, somma che dovrà essere rivalutata annualmente Org_ secondo gli indici il sig. si impegna, inoltre a corrispondere il 50% delle spese Parte_2 straordinarie relative alla minore purché previamente concordate e debitamente documentate.
5. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26/03/2024.
Alla suddetta udienza del 8.7.2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2 Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole ed, anzi, garantisce il diritto della minore alla bigenitorialità ed il soddisfacimento delle esigenze economiche della stessa.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_1
MESSINA (ME) il 11/04/1962 e , nato a [...] il [...], Parte_2 contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 11/03/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di MESSINA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
10/07/2024 .
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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