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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/04/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7335/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv.ti Roberto Giglio e Girolamo Parte_1 Ceci);
e (avv. Margherita Rosa De Pasquale); CP_1
all'udienza del 23.04.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono. In via preliminare, occorre evidenziare che l'eziologia professionale della malattia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa, avendo i testi confermato che la parte ricorrente ha effettivamente svolto l'attività di autista di autobus di linea urbana, per l'intero arco temporale dedotto in ricorso. In secondo luogo, ai fini della quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita dalla malattia professionale denunciata dalla parte ricorrente in data 1.07.2021, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- è stata confermata la natura professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente, quantificandosi il danno biologico scaturitone nella misura del 6%. Segnatamente, secondo le conclusioni del CTU:
“Obiettivamente si apprezza una sindrome algo-disfunzionale a carico del rachide lombare irradiata agli arti inferiori di moderata entità. L'attività lavorativa svolta, autista di autobus di linea urbana, l'ha esposto a continui microtraumi del rachide per attività eseguite con ritmi continui e ripetuti. L'espletamento delle sue mansioni lavorative, alla guida di autobus privi di sedili ammortizzati ed ergonomici, vecchi e non ben regolati, percorrendo tratte spesso sconnesse e piene di buche, ha logorato a lungo andare il suo stato di salute, causando l'insorgere delle patologie su descritte
1 così come si evince dalle prove testimoniali riportate all'udienza del 11/09/2024 […] In considerazione della documentazione clinico-strumentale presente in atti e dell'obiettività rilevata a carico del rachide lombare, valutando le tabelle allegate al d. lgs.38/2000, si ritiene che tale quadro clinico sia correlato a malattia professionale e induca una concreta menomazione della efficienza psico-fisica del soggetto da quantificarsi nella misura del 6% (sei per cento) in relazione al danno biologico a carico del rachide lombare“. Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 ad erogare alla parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 6% in relazione alla malattia professionale denunciata in data 1.07.2021, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali CP_1 in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 23.04.2025 Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv.ti Roberto Giglio e Girolamo Parte_1 Ceci);
e (avv. Margherita Rosa De Pasquale); CP_1
all'udienza del 23.04.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono. In via preliminare, occorre evidenziare che l'eziologia professionale della malattia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa, avendo i testi confermato che la parte ricorrente ha effettivamente svolto l'attività di autista di autobus di linea urbana, per l'intero arco temporale dedotto in ricorso. In secondo luogo, ai fini della quantificazione della percentuale di danno biologico scaturita dalla malattia professionale denunciata dalla parte ricorrente in data 1.07.2021, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- è stata confermata la natura professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente, quantificandosi il danno biologico scaturitone nella misura del 6%. Segnatamente, secondo le conclusioni del CTU:
“Obiettivamente si apprezza una sindrome algo-disfunzionale a carico del rachide lombare irradiata agli arti inferiori di moderata entità. L'attività lavorativa svolta, autista di autobus di linea urbana, l'ha esposto a continui microtraumi del rachide per attività eseguite con ritmi continui e ripetuti. L'espletamento delle sue mansioni lavorative, alla guida di autobus privi di sedili ammortizzati ed ergonomici, vecchi e non ben regolati, percorrendo tratte spesso sconnesse e piene di buche, ha logorato a lungo andare il suo stato di salute, causando l'insorgere delle patologie su descritte
1 così come si evince dalle prove testimoniali riportate all'udienza del 11/09/2024 […] In considerazione della documentazione clinico-strumentale presente in atti e dell'obiettività rilevata a carico del rachide lombare, valutando le tabelle allegate al d. lgs.38/2000, si ritiene che tale quadro clinico sia correlato a malattia professionale e induca una concreta menomazione della efficienza psico-fisica del soggetto da quantificarsi nella misura del 6% (sei per cento) in relazione al danno biologico a carico del rachide lombare“. Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 ad erogare alla parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 6% in relazione alla malattia professionale denunciata in data 1.07.2021, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali CP_1 in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 23.04.2025 Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Luigia Lambriola)
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