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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
R.Gen. N. 43798/2024
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07.01.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c nella causa TRA
, elettivamente domiciliata in Palma Campania (NA), alla Via Roma n. 285, Parte_1 egli Avv.ti Pasquale Lauri (PEC e Francesca Franco Email_1
(PEC , che la rappres rocura in atti;
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RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
17 bis c.p.c., dal proprio funzionario Avv. xxx, domiciliato presso xxx
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: carta elettronica docenti Conclusioni: il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di ricorso depositato in cancelleria il 28.11.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata rappresentava di aver sottoscritto, con il resistente, contratto di supplenza a tempo CP_1 determinato nei periodi di seguito indicati: dal 10.10.2019 al 30.06.2020 per l'a.s. 2019/2020, dal 28.10.2020 al 30.06.2021 per l'a.s. 2020/2021; dal 07.09.2021 al 30.06.2022 per l'a.s. 2021/2022; dal 27.09.2022 al 30.06.2023 per l'a.s. 2022/2023; dal 11.09.2023 al 30.06.2024 per l'a.s. 2023/2024; rappresentava inoltre che, per i periodi sopraindicati, non aveva ricevuto dall'Amministrazione resistente il riconoscimento del diritto/beneficio della CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE ex l. 107/2015 e, quindi, il pagamento del relativo importo annuo per complessivi € 2.500,00, con specifico riferimento ai servizi resi dalla ricorrente per le 5 annualità sopra richiamate, in virtù di contratti a tempo determinato di durata annuale con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di “I) accertare e dichiarare, stante quanto sopra esposto, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24; II) conseguentemente condannare il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
III) per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento della somma di € Controparte_1
il al pagamento delle spese, diritti ed onorari del Controparte_1
Giudizio con attribuzione ai nticipatari.” Nonostante la ritualità della notifica, il resistente non si costituiva in giudizio restando CP_1 contumace. La causa, istruita con la documentazione prodotta da parte ricorrente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto può essere accolto. Giova preliminarmente osservare che, la clausola 4 dell'Accordo quadro, attuato dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28.6.1999, disciplinando il “principio di non discriminazione”, prevede che “1. per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. (…) 3. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. La clausola 4 dell'Accordo quadro, dunque, enuncia un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto che lavorino sulla base di un contratto a termine, a meno che il diverso trattamento sia giustificato da ragioni oggettive. Rispetto al citato punto 1 della clausola 4, la Corte di Giustizia ha ritenuto che “la nozione di 'condizioni di impiego' dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”, come pure che la medesima clausola “dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (Corte di Giustizia, 13.9.2007, ). Persona_1
La Corte di Giustizia, come puntualmente evidenziato dalla S.C. di Cassazione nella recente sentenza n. 3473/2019, ha poi anche chiarito che:
- al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile ai sensi dell'Accordo quadro, occorre, in conformità delle clausole in esso contenute, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro e le condizioni di impiego, si possa ritenere che si trovino in una situazione comparabile (Corte Giustizia 8.9.2011 causa Rosado C- 177/10);
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
[...] cipio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non pagina 2 di 7 può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Ce. Al., cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) che – si aggiunge - dev'essere evidentemente allegata e comprovata dal datore di lavoro;
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento (tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato) sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate. Infatti, si richiede che “la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti questi ultimi, o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. (sentenza Del Cerro cit.; Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). In tal senso si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19270 resa il 17.7.2019, nella cui motivazione afferma solennemente che “I lavoratori a tempo determinato devono avere pari trattamento economico di quelli a tempo indeterminato, salvo che le mansioni non siano equiparabili. Si conferma la scelta giurisprudenziale di dare rilevanza differenziale solo a quelle condizioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento, cioè le caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate. Sono inidonee a legittimare la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato le questioni, anche settoriali, di trattamento normativo dei rapporti” (Cass. ord. 19270/2019). Inoltre - in coerenza con l'orientamento costante della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
- la Corte di Giustizia ha più volte escluso che possano giustificare la discriminazione di lavoratori a termine eventuali esigenze di bilancio pubblico, connesse all'attuazione dell'imperativo di gestione rigorosa del personale, tenuto conto della maggiore onerosità degli impieghi permanenti presso le pubbliche amministrazioni (cfr. in tal senso, fra le tante, Corte Giust., sez. I, sentenza 22 aprile 2010, causa C-486/08, Land Tirolo, punti 45 e 46). Conclusivamente, nell'attuale quadro della giurisprudenza comunitaria, il giudice nazionale può, in effetti, individuare “ragioni oggettive”, tali da giustificare deroghe alla clausola 4 dell'Accordo quadro, ma solo in rapporto a specifiche circostanze, che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni, per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (causa Adeneler cit., punti 69 e 70; causa Del Cerro Alonso cit., punto 55).
pagina 3 di 7 Sul piano nazionale, l'art. 6 del d.lgs. 368/2001 prevede che al lavoratore assunto a termine spetti ogni “trattamento in atto (…) per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”, a patto che ciò “non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. Giova, altresì, rilevare che ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 del medesimo articolo, invece, demanda ad un successivo decreto di attuazione l'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della suddetta carta. In attuazione del disposto legislativo, è infatti stato adottato il d.p.c.m. 23.9.2015 secondo cui “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche stata-li, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una carta, che è nominati-va, personale e non trasferibile;
2. Il
[...]
assegna la carta a ciascuno dei docenti di cui Controparte_2
e.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , Controparte_2 secondo le modalità da quest'ultimo indivi presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Controparte_2
trasmette al-le Istituzioni scolastiche le ca
[...] indeterminato.
4. La carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1; - art. 4 (modalità di utilizzo della carta): La carta è utilizzata da ciascun docente per le seguenti finalità di formazione e aggiornamento professionale;
- art. 5: la carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica”. A ciò si aggiunga che, nel contesto di emergenza pandemica, il legislatore con l'art. 2 d.l. n.22/2020 ha autorizzato il personale destinatario della carta elettronica docenti all'acquisto di servizi di connettività, al fine di garantire la continuità della didattica ancorché a distanza. Ciò posto, come rilevato recentemente dalla Corte di Giustizia, la formazione professionale costituisce adempimento che il datore di lavoro deve garantire sia in favore del personale a tempo indeterminato, sia a favore del personale a tempo determinato. Atteso che la funzione della carta elettronica docenti è quella di garantire la formazione continua dei docenti, al fine di promuovere e sostenere il continuo aggiornamento delle competenze e la valorizzazione professionale, non può non riconoscersi tale indennità anche in favore del personale docente a tempo determinato.
pagina 4 di 7 Difatti, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, la posizione dei docenti a tempo determinato è del tutto assimilabile a quella dei docenti a tempo indeterminato. Ed invero, non possono ravvisarsi “ragioni oggettive” che possano giustificare un differente trattamento del corpo docente, in ragione della diversa natura contrattuale del rapporto lavorativo, posto che le mansioni esercitate sono le medesime e richiedono lo stesso bagaglio professionale. Diversamente opinando, infatti, laddove il non garantisse egualmente al personale a tempo CP_3 determinato la possibilità di fruire della elettronica docenti, ne conseguirebbe anche un peggioramento dal punto di vista dell'offerta formativa. Né costituisce un'argomentazione determinante, a favore della tesi contraria al riconoscimento di tale emolumento in favore del personale a tempo determinato, “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450). Peraltro, non assume rilievo decisivo neppure “la circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450). Pertanto, “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il bene Controparte_2 CP_1 nziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fin ere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450). In ultimo, con la recente sentenza del 27.10.2023, la Corte di Cassazione, decidendo in merito alle questioni in esame, ha enunciato i seguenti principi : “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/ sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente pagina 5 di 7 a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29961/2023 del 27/10/2023). Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver insegnato, in forza di contratti a tempo determinato, negli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, lamentando in questa sede di non aver ricevuto per il periodo di effettivo servizio la carta elettronica docenti. Ebbene, sulla base delle suesposte ragioni, non può che accogliersi la pretesa attorea, riconoscendo in favore della parte ricorrente il diritto alla fruizione della carta elettronica docenti per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24. In merito alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura minima in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della controversia, caratterizzata dalla serialità delle questioni giuridiche esaminate, nonché delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna il in persona del l.r.p.t. all'erogazione, in favore di CP_1
, della Carta elettronic nti per l'aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, Parte_1
24; condanna il al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in € 1.030,00 a titolo di CP_1 compensi, olt imborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Roma, 07.01.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Angela Damiani
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