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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Daniele Colucci Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 20.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2832/23 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Liverini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Telese Terme (BN) alla via Roma n. 157;
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Controparte_1
Carbone dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.06.2023, la parte appellante impugnava la sentenza del Tribunale di Benevento n. 362 del 2023, con la quale era stata rigettata l'impugnazione avverso l'ordinanza- ingiunzione emessa della di cui al D.D. n. 121 del 6.10.2020, con la quale gli Controparte_1 era stato richiesto, in solido con , nella qualità di Sindaco, il pagamento della somma CP_2 di € 6.000,00, per la violazione dell'art. 124 comma 1, sanzionata dall'art. 133 comma 2 del d. lgs.
152/2006, avendo effettuato lo scarico di acque reflue senza la prescritta autorizzazione, che risultava scaduta.
In particolare, con varie argomentazioni, evidenziava:
-l'insussistenza dell'illecito amministrativo di cui al combinato disposto degli articoli 124, primo comma, e 133, secondo comma, del d. lgs. 124/2006 per insussistenza dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo;
errore di diritto in relazione alla mancata applicazione dell'art. 10, secondo comma del D.P.R. 59/2013; vizio di motivazione per difetto assoluto e contraddittorietà;
-l'insussistenza dell'illecito amministrativo di cui al combinato disposto degli articoli 124, primo comma, e 133, secondo comma del d. lgs. 124/2006 per difetto dell'elemento soggettivo in relazione ad una valida delega di funzioni;
difetto assoluto di motivazione.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva l'inammissibilità del gravame di cui chiedeva, CP_1 comunque, la reiezione, con condanna alle spese.
La causa era assegnata alla Ia sezione civile di questa Corte e, poi, in virtù del decreto del
Presidente della Corte n. 402/2024, a questa sezione.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, è stata decisa.
In via preliminare, appare, ictu oculi, sufficientemente individuabile nell'appello proposto quella specificità dei motivi richiesta per poter superare la sua eccepita inammissibilità; lo stesso è, però, infondato e va, pertanto, rigettato.
Sono circostanze pacifiche:
-che la prima autorizzazione dello scarico era datata 3 febbraio 2015, con validità di 4 anni;
-che in data 25.01.2019 il Comune avanzava la richiesta di rinnovo;
-che l'autorizzazione avveniva con determina della Provincia di Avellino n. 669 del 14 aprile 2020.
È, invece, controverso se la procedura di acquisizione di detta autorizzazione fosse tempestiva, come sostenuto dall' il quale deduceva di aver formulato la richiesta di rinnovo CP_3
A.U.A. nel rispetto del termine previsto dall'art. 10 del D.P.R. 59/2013.
Sul punto, va evidenziato che tale norma, rubricata - disposizioni transitorie -, prevede:
“L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito”.
L'art. 5 dello stesso provvedimento, sul rinnovo, dispone: “
1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1.”
Tale termine di sei mesi prima della scadenza riguarda espressamente e unicamente la rinnovazione della nuova AUA, che si verifica quando il gestore è già in possesso di siffatta autorizzazione, e non la rinnovazione di altre autorizzazioni previste dalla legge.
In altri termini la disposizione non implica il venir meno della precedente normativa di cui all'art. 124, comma 8, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), che continua a disciplinare i criteri generali relativi agli scarichi di acque reflue e reti fognarie, in modo diverso dalla regolamentazione specifica prevista solo ed esclusivamente per il rinnovo dell'AUA (Cfr., nello stesso senso, Corte di Appello di Campobasso n. 40 del 2023).
Ne discende che, nel caso in esame, dovendo provvedersi al rinnovo della precedente autorizzazione (a prescindere dal fatto che contemporaneamente fosse stata proposta domanda di
AUA, ed al fine di poter mantenere provvisoriamente lo scarico in funzione fino all'adozione del nuovo provvedimento), il termine cui fare riferimento era necessariamente quello di cui al comma
8 dell'art. 124 citato, vigente per le autorizzazioni agli scarichi in generale (a norma del quale:
“l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata”).
Non essendo stata presentata tempestivamente la domanda di rinnovo, lo scarico non poteva essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all'adozione di un nuovo provvedimento, come previsto dall'art. 124 citato.
L'AUA era rilasciata in data 16.04.2020, motivo per cui lo scarico era privo di autorizzazione dalla scadenza dell'autorizzazione precedente, non tempestivamente rinnovata, e fino al rilascio della nuova autorizzazione.
Tale interpretazione era, del resto, anche condivisa dal Controparte_4
nel documento prot. n. 0049801/GAB del 7.11.2013, nominato “Circolare
[...] recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.
59” in cui si concludeva che: “Appare pertanto utile, oltre che necessitato dall'analisi ermeneutica, rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA.”
Quanto all'elemento psicologico, l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
È consolidata l'affermazione secondo cui (poiché per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, che si presume a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza: Cass. n. 2406 del 2016; Cass. n. 13610 del 2007) a concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito non è sufficiente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta;
occorre, invece, che tale stato di ignoranza sia incolpevole, ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass.
n. 13011 del 1997; Cass. n. 14107 del 2003).
Nel caso in esame, non è emersa la prova che l'istante abbia agito incolpevolmente mentre, in riferimento alla dedotta delega di funzioni, quale fattore esimente o quantomeno limitante la componente soggettiva della responsabilità dell' si evidenzia che: CP_3
-l'art. 2 del contratto di appalto concluso dall' con la afferiva ai “Lavori CP_3 Parte_2 per il Servizio di gestione manutenzione degli impianti di depurazione comunali ubicati alle località Cardito – Martiri – Cerreto – Camporeale ed impianti di sollevamento”;
-l'art. 8 del Capitolato speciale prevedeva : “La ditta appaltatrice dovrà fornire, altresì,
l'assistenza tecnico-legale per tutti i casi riguardanti : - L'acquisizione dei pareri per le autorizzazioni allo scarico dei reflui;
… “.
Sulla base di tali espressioni contrattuali, non era certamente possibile rivedere la responsabilità dell'Ente appaltante per lo scarico diretto di acque reflue senza autorizzazione, posto che non era chiaramente e puntualmente trasferito al gestore dell'impianto alcun onere di rinnovo del titolo.
L'appello, pertanto, non può essere accolto.
Per l'obiettiva difficoltà interpretativa delle norme applicabili alla fattispecie in esame, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa le spese.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 20.05.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott. Gabriella Gentile Dott. Piero Francesco De Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Daniele Colucci Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 20.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2832/23 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Liverini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Telese Terme (BN) alla via Roma n. 157;
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Controparte_1
Carbone dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.06.2023, la parte appellante impugnava la sentenza del Tribunale di Benevento n. 362 del 2023, con la quale era stata rigettata l'impugnazione avverso l'ordinanza- ingiunzione emessa della di cui al D.D. n. 121 del 6.10.2020, con la quale gli Controparte_1 era stato richiesto, in solido con , nella qualità di Sindaco, il pagamento della somma CP_2 di € 6.000,00, per la violazione dell'art. 124 comma 1, sanzionata dall'art. 133 comma 2 del d. lgs.
152/2006, avendo effettuato lo scarico di acque reflue senza la prescritta autorizzazione, che risultava scaduta.
In particolare, con varie argomentazioni, evidenziava:
-l'insussistenza dell'illecito amministrativo di cui al combinato disposto degli articoli 124, primo comma, e 133, secondo comma, del d. lgs. 124/2006 per insussistenza dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo;
errore di diritto in relazione alla mancata applicazione dell'art. 10, secondo comma del D.P.R. 59/2013; vizio di motivazione per difetto assoluto e contraddittorietà;
-l'insussistenza dell'illecito amministrativo di cui al combinato disposto degli articoli 124, primo comma, e 133, secondo comma del d. lgs. 124/2006 per difetto dell'elemento soggettivo in relazione ad una valida delega di funzioni;
difetto assoluto di motivazione.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva l'inammissibilità del gravame di cui chiedeva, CP_1 comunque, la reiezione, con condanna alle spese.
La causa era assegnata alla Ia sezione civile di questa Corte e, poi, in virtù del decreto del
Presidente della Corte n. 402/2024, a questa sezione.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, è stata decisa.
In via preliminare, appare, ictu oculi, sufficientemente individuabile nell'appello proposto quella specificità dei motivi richiesta per poter superare la sua eccepita inammissibilità; lo stesso è, però, infondato e va, pertanto, rigettato.
Sono circostanze pacifiche:
-che la prima autorizzazione dello scarico era datata 3 febbraio 2015, con validità di 4 anni;
-che in data 25.01.2019 il Comune avanzava la richiesta di rinnovo;
-che l'autorizzazione avveniva con determina della Provincia di Avellino n. 669 del 14 aprile 2020.
È, invece, controverso se la procedura di acquisizione di detta autorizzazione fosse tempestiva, come sostenuto dall' il quale deduceva di aver formulato la richiesta di rinnovo CP_3
A.U.A. nel rispetto del termine previsto dall'art. 10 del D.P.R. 59/2013.
Sul punto, va evidenziato che tale norma, rubricata - disposizioni transitorie -, prevede:
“L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito”.
L'art. 5 dello stesso provvedimento, sul rinnovo, dispone: “
1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1.”
Tale termine di sei mesi prima della scadenza riguarda espressamente e unicamente la rinnovazione della nuova AUA, che si verifica quando il gestore è già in possesso di siffatta autorizzazione, e non la rinnovazione di altre autorizzazioni previste dalla legge.
In altri termini la disposizione non implica il venir meno della precedente normativa di cui all'art. 124, comma 8, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), che continua a disciplinare i criteri generali relativi agli scarichi di acque reflue e reti fognarie, in modo diverso dalla regolamentazione specifica prevista solo ed esclusivamente per il rinnovo dell'AUA (Cfr., nello stesso senso, Corte di Appello di Campobasso n. 40 del 2023).
Ne discende che, nel caso in esame, dovendo provvedersi al rinnovo della precedente autorizzazione (a prescindere dal fatto che contemporaneamente fosse stata proposta domanda di
AUA, ed al fine di poter mantenere provvisoriamente lo scarico in funzione fino all'adozione del nuovo provvedimento), il termine cui fare riferimento era necessariamente quello di cui al comma
8 dell'art. 124 citato, vigente per le autorizzazioni agli scarichi in generale (a norma del quale:
“l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata”).
Non essendo stata presentata tempestivamente la domanda di rinnovo, lo scarico non poteva essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all'adozione di un nuovo provvedimento, come previsto dall'art. 124 citato.
L'AUA era rilasciata in data 16.04.2020, motivo per cui lo scarico era privo di autorizzazione dalla scadenza dell'autorizzazione precedente, non tempestivamente rinnovata, e fino al rilascio della nuova autorizzazione.
Tale interpretazione era, del resto, anche condivisa dal Controparte_4
nel documento prot. n. 0049801/GAB del 7.11.2013, nominato “Circolare
[...] recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.
59” in cui si concludeva che: “Appare pertanto utile, oltre che necessitato dall'analisi ermeneutica, rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA.”
Quanto all'elemento psicologico, l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
È consolidata l'affermazione secondo cui (poiché per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, che si presume a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza: Cass. n. 2406 del 2016; Cass. n. 13610 del 2007) a concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito non è sufficiente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta;
occorre, invece, che tale stato di ignoranza sia incolpevole, ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass.
n. 13011 del 1997; Cass. n. 14107 del 2003).
Nel caso in esame, non è emersa la prova che l'istante abbia agito incolpevolmente mentre, in riferimento alla dedotta delega di funzioni, quale fattore esimente o quantomeno limitante la componente soggettiva della responsabilità dell' si evidenzia che: CP_3
-l'art. 2 del contratto di appalto concluso dall' con la afferiva ai “Lavori CP_3 Parte_2 per il Servizio di gestione manutenzione degli impianti di depurazione comunali ubicati alle località Cardito – Martiri – Cerreto – Camporeale ed impianti di sollevamento”;
-l'art. 8 del Capitolato speciale prevedeva : “La ditta appaltatrice dovrà fornire, altresì,
l'assistenza tecnico-legale per tutti i casi riguardanti : - L'acquisizione dei pareri per le autorizzazioni allo scarico dei reflui;
… “.
Sulla base di tali espressioni contrattuali, non era certamente possibile rivedere la responsabilità dell'Ente appaltante per lo scarico diretto di acque reflue senza autorizzazione, posto che non era chiaramente e puntualmente trasferito al gestore dell'impianto alcun onere di rinnovo del titolo.
L'appello, pertanto, non può essere accolto.
Per l'obiettiva difficoltà interpretativa delle norme applicabili alla fattispecie in esame, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa le spese.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 20.05.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott. Gabriella Gentile Dott. Piero Francesco De Pietro