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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/12/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al numero 1898/2022 R.G., avente ad oggetto “Risarcimento danni: altre ipotesi” e vertente
TRA
, (c.f. indicato: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Ettore Freda e Maria Elena Rossano, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Carlo del Balzo n. 59 (indirizzi pec indicati:
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RICORRENTE
CONTRO
(p. Iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti e delibera del D.G. n. 2204 del
21.11.2022, dall'avv. Pasquale Parisi ed elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania
(NA) al Corso Campano n. 139 (indirizzo pec indicato:
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RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.06.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione del giudice del lavoro, chiedendo di “1) Dichiarare il diritto della dott.ssa all'assegnazione di incarico di Direzione di Unità Parte_1
1 Operativa Complessa all'interno dell' ; 2) Per l'effetto, condannare Parte_2
l'azienda medesima all'adibizione della ricorrente alla Direzione di un'Unità Operativa
Complessa all'interno dell' ; 3) Dichiarare il diritto della dott.ssa Parte_2
a percepire le differenze retributive tra l'incarico di Direzione di Unità Parte_1
Operativa Semplice Dipartimentale e la Direzione di Unità Operativa Complessa, dal mese di giugno dell'anno 2018 sino alla pronuncia;
4) Per l'effetto, condannare l'azienda convenuta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, al pagamento delle differenze retributive tra l'incarico di Direzione di Unità Operativa Complessa e l'incarico di
Direzione di Unità Operativa Semplice Dipartimentale, dal mese di giugno dell'anno 2018 sino alla pronuncia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, oppure, in via subordinata, da determinarsi con valutazione equitativa;
5) Condannare, altresì,
l' convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla mancata Pt_2 assegnazione dell'incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa, da liquidarsi in via equitativa, con interessi legali e rivalutazione monetaria;
6) Dichiarare, altresì, la violazione, da parte dell' , delle norme di cui agli articoli 2087, 2043, 2049, Parte_2
2103, 1175 e 1375 c.c., nonché degli artt. 2 , 3, 4, 32, 35 della Costituzione, a seguito della condotta integrante mobbing o, subordinatamente, straining o, comunque, demansionamento e forzata inattività e mortificazione della dignità personale o professionale del ricorrente;
7) Dichiarare, quindi, il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni per la violazione, da parte dell'azienda, delle norme sopra indicate, stanti le condizioni di lavoro ed ambientali e le condotte descritte. 8) Per l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_2 pagamento, in suo favore, del risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali patiti, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali;
”; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
In punto di fatto, la ricorrente, dipendente dell' dall'anno 1991 e Dirigente Parte_2
Amministrativo dall'anno 2002, esponeva di aver diretto l'Unità Operativa Complessa
Direzione Amministrativa del Dipartimento di Prevenzione dal 2007 a giugno 2018, quando, con atto di riorganizzazione aziendale, la medesima unità complessa veniva soppressa e sostituita dall'Unità Operativa Semplice Dipartimentale.
Elencava le attività svolte in qualità di Direttore della videnziando che per l'incarico Pt_3 era prevista una maggiorazione sull'indennità di base, oltre alla retribuzione di posizione e di risultato.
2 Precisava di aver diretto altresì l'U.O.C. della Direzione Amministrativa del
[...]
dal 1.04.2017 al 30.09.2018, in concomitanza con la Direzione Controparte_2
Amministrativa del Dipartimento di Prevenzione dell' , in virtù di ordine di Parte_2 servizio del Direttore Generale.
Rappresentava che, a seguito dell'accorpamento dell' all' Controparte_3 [...]
, faceva richiesta di inserimento negli elenchi Parte_4 del personale interessato al transito nei ruoli dell' di poi respinta dalla Parte_4
Part Direzione Generale dell'
Lamentava, dunque, di non aver potuto ottenere la collocabilità in altra struttura complessa dal mese di luglio 2018 osservando che in data 1.07.2018, all'interno dell'Unità Operativa
Complessa Provveditorato, era stato assegnato ad interim altro dirigente già titolare di struttura complessa.
Soggiungeva di avere altresì partecipato all'avviso pubblico per la direzione della U.O.C. della Gestione Risorse del Personale e che nel mese di dicembre 2019 le direzioni dell'U.O.C.
Provveditorato e dell'U.O.C. Gestione del Personale venivano state assegnate a due dipendenti “facenti funzioni”, divenute dirigenti nello stesso mese, prive del necessario requisito di anzianità.
Evidenziava, inoltre che, in data 01 ottobre 2021, la direzione dell'Unità Operativa
Complessa del Controllo di Gestione era stata assegnata ad interim al dirigente della
[...]
e che, a seguito di collocamento a riposo di quest'ultimo, la era rimasta Parte_5 Pt_3
Part priva di Dirigente, lamentando che la anziché procedere alla assegnazione in suo favore di suddetto incarico, indiceva all'uopo un avviso interno con delibera n. 36 del 13.01.2022.
Riferiva di avere pertanto presentato una istanza di annullamento della suindicata delibera, rigettata con nota del 9.02.2022.
Deduceva che la mancata assegnazione della struttura complessa era finalizzata a privarla dei compiti e della professionalità acquisiti nel tempo, evidenziando al riguardo di essere stata ostacolata nello svolgimento della normale attività lavorativa sin dall'anno 2019 e di aver subito un graduale demansionamento.
In punto di diritto, eccepiva la violazione del Decreto Commissario ad acta della Regione
Campania n. 67 del 30.09.2011, dell'art. 2087 c.c., degli artt. 2, 3, 4 ,32, 35 Cost., nonché degli artt. 2043, 2049, 2103, 1175, 1375 c.c. qualificando il comportamento tenuto dall'Azienda in termini di mobbing o quantomeno di straining.
3 Deduceva, dunque, il proprio diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della sottrazione dell'incarico di Direzione di U.O.C. e per il comportamento mobbizzante tenuto dall' allegando conteggi. Pt_2
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del 22.02.2023 si costituiva in giudizio l' instando per il rigetto del ricorso. Parte_2
Premetteva che con deliberazione n.1154 del 13.09.2017 veniva approvato l'atto aziendale della , ratificato con DCA n.40 del 25.09.2017, in forza del quale si procedeva Parte_2 alla riorganizzazione aziendale del numero delle strutture operative complesse (UOC), sia di quelle preesistenti che di nuova istituzione, dell'area della dirigenza medico-veterinaria e sanitaria, in conformità a quanto disposto dal DM 70/2015, DCA n. 33/2016 e DCA n.
8/2018.
Precisava, poi, che con deliberazione n. 958 del 19.06.2018 veniva conferito alla ricorrente l'incarico della Responsabile Amministrativo”, a seguito della valutazione positiva Pt_6 espressa dal Collegio tecnico con verbale del 20.01.2018 e a mezzo di contratto individuale di lavoro ex d.lgs. 502/92, con decorrenza dal 01.07.2018 e per una durata di anni 5 (cinque).
Rilevava che gli incarichi di Dirigente di struttura semplice “Segretaria di Staff” – fascia B e di Dirigente della U.O. complessa amministrativa avevano durata temporanea. CP_4
Con particolare riferimento, poi, all'avviso pubblico per la direzione dell'U.O.C. della
Gestione Risorse del Personale, specificava che la ricorrente si era collocata al terzo posto in graduatoria evidenziando la regolarità della procedura effettuata.
Riteneva corretto il proprio operato altresì in riferimento all'avviso interno, indetto con delibera n.36 del 13.01.2022, per il conferimento dell'incarico di Direttore della UOC
Controllo di Gestione a seguito di collocamento a riposo del precedente Direttore.
Contestava, dunque, le deduzioni di parte ricorrente relative al dedotto demansionamento deducendo l'applicabilità al caso di specie dell'art. 9 co. 32 del D.L. n. 78 del 2010 conv. in
L. n.122/2010 e dell'art.1, co. 18 del D.L. 13 agosto 2011 n.138, conv. in L.14 settembre 2011
n. 148.
Riteneva la genericità delle deduzioni relative al danno dedotto rilevando la insussistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e la condotta dell'azienda.
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato dal 12 settembre 2022, acquisita la documentazione depositata in atti ed espletata la prova testimoniale ammessa, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate nel termine perentorio assegnato (21.11.2025), la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
4
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. La domanda della ricorrente ha ad oggetto, anzitutto, l'accertamento del suo diritto all'assegnazione dell'incarico di Direzione di Unità Operativa Complessa presso l'
[...]
resistente a far data dal mese di giugno 2018, al conseguente diritto a Parte_2 percepire le differenze retributive spettanti nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito a causa del dedotto demansionamento, stante l'espletamento, in suddetto periodo, dell'incarico di Direzione di Unità Operativa Semplice.
Il ricorso ha, inoltre, ad oggetto l'accertamento della condotta di mobbing o, in subordine, di straining subita dalla dott.ssa per le vicende dedotte e del diritto al risarcimento Pt_1 del danno patito.
5. Preliminarmente, occorre procedere ad una ricostruzione fattuale della vicenda in esame.
La dott.ssa ha ricoperto l'incarico di Dirigente della U.O. Complessa Amministrativa Pt_1
I.C.C. a far data dall'1.07.2005, giusta contratto a tempo determinato di durata quinquennale sottoscritto con l' resistente (v. all. n. 10 a in produzione di Controparte_1 parte ricorrente).
Di poi, costituita la nuova , veniva definito il relativo Controparte_1 ambito territoriale a seguito dell'accorpamento degli ambiti territoriali delle preesistenti e Avellino 2, dichiarate estinte. Controparte_5
Per il periodo transitorio, venivano assegnati al Commissario Straordinario tutti i poteri commissariali necessari alla definizione degli adempimenti relativi all'accorpamento, alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle Controparte_5
Pertanto, con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 1 del 24.03.2009 e n. 2 del
30.03.2009 si stabiliva che, nelle more dell'adozione degli atti utili alla effettiva unificazione funzionale delle varie strutture, i Direttori delle UU.OO.CC. delle disciolte e CP_6
Contr continuassero ad esercitare le funzioni assegnate e a operare nell'ambito territoriale di propria competenza disgiuntamente.
Con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 446 del 19/04/2010 si riteneva opportuno e necessario confermare, nelle more dell'emanazione del nuovo Atto
Aziendale, gli incarichi di Struttura Complessa per quelle Unità Operative per le quali non era stato necessario operare il processo di accorpamento procedendosi, nella specie alla conferma in favore della ricorrente, dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa
Complessa Direzione Amministrativa del Dipartimento di Prevenzione (v. all. n. 21 in
5 produzione di parte ricorrente e le pagine 201 e ss. del doc. denominato “relazione istruttoria
” all. in produzione resistente). Parte_7
Di poi, con Decreto n. 67 del 30.09.2011 la Regione Campania prendeva atto dell'“Accordo
Regionale diretto a definire linee guida volte a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti dell'area Medica e Veterinaria e dell'area Sanitaria, Professionale, tecnica ed
Amministrativa nei processi di ristrutturazione aziendale”, e dell'“Accordo regionale diretto a definire le linee guida volte a regolare la mobilità in caso di eccedenza del personale appartenente al Comparto Sanità nei processi di ristrutturazione aziendale”, siglati tra la
Regione Campania e le n data 12 settembre 2011 (all. 9 in produzione ricorrente). Pt_8
Il 20.03.2017, con nota indirizzata alla dott.ssa in qualità di Direttore Parte_1
Amministrativo del Dipartimento di Prevenzione, veniva disposto che la stessa continuasse ad assicurare l'espletamento di tutte le attività amministrative afferenti il
[...]
nelle more della approvazione dell'Atto Aziendale (all 17 in Controparte_2 produzione ricorrente).
Ciò posto, con Atto Aziendale, approvato con deliberazione n. 1154 del 13/09/2017 e Part ratificato con DCA n. 40 del 25/09/2017, l prevedeva la nuova riorganizzazione del numero delle strutture complesse (UOC), sia di quelle preesistenti che di nuova istituzione, dell'area della dirigenza medico-veterinaria e sanitaria, in conformità a quanto disposto dal
DM 70/2015, DCA n. 33/2016 e DCA n. 8/2018 e, per quanto in questa sede di interesse,
l'Unità Operativa Direzione Amministrativa, diretta dalla dott.ssa , veniva individuata Pt_1 non più quale Unità Operativa Complessa, ma quale Unità Operativa Semplice
Dipartimentale nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione.
Con Decreto n. 29 del 19.04.2018, poi, si disponeva l'annessione del Presidio ST
Landolfi di della all' CP_2 Parte_2 Parte_4
stabilendosi altresì il trasferimento del personale con le modalità previste dalle
[...] normative vigenti in materia e dai rispettivi CC.NN.LL., sentite le OO.SS. e prevedendo criteri di opzione (all 8 in produzione ricorrente).
In data 3.05.2018 la ricorrente chiedeva di essere inserita nell'elenco del personale incardinato del Presidio ST Landolfi di per il transito all' CP_2 [...]
(all. n. 23 in produzione di parte ricorrente). Parte_4
Con delibera n. 958 del 19.06.2018 alla dott.ssa veniva assegnato l'incarico di Pt_1
Responsabile della “Responsabile Amministrativo” nell'ambito del Dipartimento Pt_6 di Prevenzione, “con decorrenza dal 1.07.2018 per la durata di anni cinque.”.
6 6. Orbene, la ricorrente ha dedotto di aver subito un vero e proprio demansionamento in ragione di tale mutamento di incarico evidenziando altresì la resistenza dell'
[...]
a ricollocarla in una posizione equivalente a quella di Direttore di Unità Operativa CP_1
Complessa occupata precedentemente alle procedure di riorganizzazione.
In particolare, ha eccepito la violazione del Decreto n. 67 del 30.09.2011 in conseguenza della illegittima revoca dell'incarico di Direttore U.O.C., sostituito con incarico di minore valore economico e di contenuto professionale inferiore, senza che l' avesse dato Pt_2 luogo al procedimento di valutazione dell'attività del dirigente.
La ricorrente ha evidenziato in dettaglio che:
“a) con il diniego immotivato all'iscrizione negli elenchi del personale del presidio ospedaliero di interessato al transito nei ruoli dell' la dott.ssa CP_2 Parte_4
non ha potuto ottenere la collocabilità in altra struttura complessa;
Pt_1
b) all'interno della stessa , ove la dott.ssa poteva essere altrettanto Parte_2 Pt_1 ricollocata- nello specifico all'interno dell'Unità Operativa Complessa Provveditorato-è stato assegnato ad interim, in data 1 luglio 2018, altro dirigente, peraltro già titolare di struttura complessa;
c) la dott.ssa ha anche partecipato all'avviso pubblico per la direzione dell'Unità Pt_1
Operativa Complessa della Gestione Risorse del Personale, collocandosi inspiegabilmente al terzo posto in graduatoria, nonostante possedesse più anni di servizio degli altri candidati e avesse svolto mansioni compatibili con quelle di cui al bando per un periodo superiore rispetto a quello svolto dagli altri candidati;
d) nel mese di dicembre dell'anno 2019 le direzioni dell'U.O.C. e dell'U.O.C. Parte_9 del Personale, all'interno delle quali pure poteva essere ricollocata la dott.ssa Pt_10
, sono state assegnate a due dipendenti “facenti funzioni”, divenuti dirigenti nello Pt_1 stesso mese, e, quindi, privi del necessario requisito di anzianità;
e) e infine, in data 01 ottobre 2021, la direzione dell'Unità Operativa Complessa del
Controllo di Gestione, dove allo stesso modo poteva essere ricollocata la dott.ssa , è Pt_1 stata assegnata ad interim al dirigente della Parte_5
f) A seguito di collocamento a riposo del Dirigente con incarico di Direttore della UOC
Controllo di Gestione, la medesima Unità Operativa è rimasta priva di Dirigente.
L'azienda, anziché assegnare la dott.ssa a tale struttura complessa ha indetto, con Pt_1 delibera n.36 del 13-01-2022, un avviso interno, per titoli e per colloquio, di selezione per il conferimento di un incarico di Direzione della UOC Controllo di Gestione.”.
7 7. Ciò posto, deve ritenersi che l'Amministrazione ha conferito i nuovi incarichi previo regolare svolgimento delle stabilite procedure selettive.
Non si rinviene, invero, in atti prova documentale del diniego alla richiesta di iscrizione negli elenchi del personale del presidio ospedaliero di interessato al transito nei ruoli CP_2 dell' né l'atto di assegnazione ad interim all'interno dell'Unità Operativa Parte_4
Complessa Provveditorato, in data 1 luglio 2018, ad altro dirigente, secondo le prospettazioni della ricorrente già titolare di struttura complessa.
Quanto, poi, all'avviso pubblico per la direzione dell'Unità Operativa Complessa della
Gestione Risorse del Personale, ove la ricorrente si sarebbe collocata al terzo posto in graduatoria nonostante il maggior numero di anni di servizio posseduto rispetto agli altri candidati e lo svolgimento di mansioni compatibili con quelle di cui al bando per un periodo superiore rispetto a quello svolto dagli altri candidati, la parte ricorrente non ha fornito documentazione idonea a ritenere che l'Amministrazione abbia proceduto in maniera irregolare o in violazione dei criteri definiti dal Bando di concorso.
In ogni caso, vale osservare, in via generale, che il conferimento dell'incarico di direttore di unità operativa complessa non è assimilabile ai procedimenti concorsuali, trattandosi di procedura idoneativa preordinata all'attribuzione di incarico dirigenziale di natura fiduciaria e discrezionale, per cui manca la valutazione comparativa dei candidati ai fini della selezione dei candidati più capaci e meritevoli (v. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V,
11/11/2022, n. 6978).
Tale conclusione si pone sulla scia di un orientamento giurisprudenziale costante del giudice della giurisdizione (Cass. civ., sez. un., 13 maggio 2009, n. 11009), del giudice d'appello
(Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2011, n. 6412; Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2009, n.
48850; Cons. Stato, sez. V, 14 settembre 2010, n. 6676) e, in generale, della giurisprudenza amministrativa di primo grado (Tar Lazio, sez. III-quater 4 febbraio 2009, n. 1086; Tar
Liguria, sez. II, 18 marzo 2010, n. 12039), secondo cui esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a provvedimenti assunti dal Direttore Generale nell'ambito delle procedure svolte ai sensi dell'art. 15-ter d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal d.lg. 19 giugno 1999, n. 229, per il conferimento di incarico di struttura complessa. In tali ipotesi, infatti, la scelta del sanitario cui conferire l'incarico viene effettuata all'interno di una rosa individuata dalla Commissione, la quale però non opera una valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito, ma esprime esclusivamente un giudizio di idoneità. L'incarico viene, dunque, conferito sulla base di una scelta di carattere fiduciaria, ricercando non il migliore in senso assoluto ma il
8 migliore anche in relazione alle attitudini necessarie per gestire, organizzare e dirigere il lavoro che afferisce all'incarico da ricoprire, senza che la legge indichi i criteri da seguire, come tale riconducibile alla capacità di diritto privato dell'Amministrazione. T.A.R. Salerno,
(Campania) sez. II, 23/03/2012, n. 542.
Prive di fondamento risultano, pertanto, le deduzioni della lavoratrice relative alle paventate assegnazioni di incarichi di direzione di strutture complesse a dirigenti con meno anni di servizio e meno titoli, in assenza di indizione di avvisi pubblici.
La ricorrente ha ricollegato, inoltre, la mancata assegnazione dell'incarico di direzione di struttura complessa alla violazione delle procedure di riorganizzazione dettate dal Decreto
n. 67 del 30.09.2011.
9 Al riguardo, vale di seguito riportare quanto stabilito nel dettaglio dalle disposizioni previste da suddetta normativa regionale.
10 Dalla lettura di suddetto accordo emerge, in specie, l'interesse ad assicurare al personale di strutture che si aggregano, confluiscono, accorpano o sopprimono a causa di ristrutturazione aziendale il rispetto delle leggi e degli accordi in tema di mobilità così come previsto dal CCNL e dall'accordo in essere.
L'art. 3 comma 4 prevede poi che:
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 richiamato, il processo di ristrutturazione prevedeva, anzitutto, la verifica della possibilità di ricollocazione interna del personale del comparto in eccedenza e/o esubero “nel rispetto del profilo professionale o in ruolo o profilo professionale diverso, nell'ambito della categoria di appartenenza”.
La ricollocazione interna, dunque, poteva essere effettuata anche in un profilo professionale diverso, purché nell'ambito della categoria di appartenenza e in presenza del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle declaratorie del CCNL e nel rispetto dei criteri fissati per ciascuna procedura.
11 Al fine di pervenire alla ricollocazione e alla mobilità del personale all'interno dell' Pt_2
o all'esterno, in condizioni di trasparenza e di imparzialità l' doveva adottare Pt_2 apposita deliberazione di rideterminazione della dotazione organica.
Solo dopo la collocazione effettuata sulla base della dotazione di cui alla delibera ricognitiva richiamata dall'art. 3, i dipendenti risultati in eccedenza venivano ricollocati a domanda secondo le opzioni indicate dall'art. 4:
12 Il personale in esubero è definito come quello che non ha presentato la domanda di ricollocazione interna nei limiti prescritti o che, comunque “non risulti ricollocato o ricollocabile a conclusione delle procedure che precedono”.
Il personale in eccedenza è quello che non trova la necessaria collocazione all'interno della macrostruttura dove risulta assegnato.
Venendo al caso di specie, la dott.ssa veniva collocata all'interno della macrostruttura Pt_1 ove risultava assegnata (Unità Operativa Semplice Dipartimento di Prevenzione ex Unità
13 Operativa Complessa Dipartimento di Prevenzione) e, pertanto, non rientrava, a rigore, nel personale in eccesso.
L'art. 4 stabiliva infatti che solo i dipendenti risultati in eccedenza – ossia il personale che non trova la necessaria collocazione all'interno della macrostruttura ove risulta assegnato – potevano essere ricollocati prioritariamente a domanda secondo le opzioni indicate.
Tuttavia, la ricorrente esercitava il diritto di opzione con richiesta del 29.06.2018 (all. 24 in produzione ricorrente), peraltro in data successiva all'assegnazione dell'incarico di
Responsabile Amministrativo intervenuta con delibera del 19.06.2018 (all. 16 in produzione ricorrente).
Ad ogni modo, pur volendo considerare la ricorrente rientrante tra il personale in eccesso, deve ritenersi che la stessa sia stata ricollocata secondo i criteri di cui alla lett. a. dell'art. 4 su riportato, trattandosi di copertura dei posti “nell'ambito di strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova istituzione”. Part Tanto a riconferma di quanto comunicato dalla stessa con nota del 09-02-2022 a tenore della quale “la UOC Direzione Amministrativa presso il Dipartimento di Prevenzione non
è stata soppressa ma riorganizzata quale Unità Operativa Semplice Dipartimentale;
[…] si
è provveduto a conferire alla dott.ssa l'incarico di Responsabile Parte_1
Amministrativo della del Dipartimento di prevenzione, con decorrenza dal Pt_6
01.07.2018 per la durata di anni cinque.”.
Va dunque ritenuta priva di fondamento l'eccezione di violazione del Decreto n. 67 avanzata dalla dott.ssa , dovendosi invece affermare la correttezza dell'operato Pt_1 dell'Amministrazione, anche rispetto alle procedure di ricollocazione in esso previste.
8. Ciò posto, la ricorrente ha eccepito altresì la violazione dell'art. 40, co.8, del CCNL
08.06.2020, a tenore del quale “nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29 del
CCNL 8.6.2000 I biennio economico un altro incarico di pari valore economico”.
Invero, la statuizione di applicabilità del succitato art. 40 sarebbe esclusa secondo le prospettazioni della resistente, dall'art. 9, co.32, del D.L. n.78 del 2010, conv. in L.
n.122/2010, secondo cui “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una
14 valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore”.
Inoltre, la statuizione di applicabilità del succitato art. 40 sarebbe esclusa dallo stesso art.9, co.32, DL n. 78/2010, nella parte in cui prevede: «non si applicano le eventuali disposizioni, normative e contrattuali, più favorevoli».
Orbene, sul punto basti osservare che, come sopra ricordato, la ricorrente otteneva l'assegnazione dell'incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa, di durata quinquennale, a far data dal 1.07.2005.
Di poi, con deliberazione n. 446 del 19.04.2010 il Commissario Straordinario stabiliva di confermare, nelle more della emanazione dell'Atto Aziendale, gli incarichi in essere, tra cui quello della ricorrente che sarebbe caduto in scadenza di lì a poco, in data 1.07.2010.
Deve dunque osservarsi che l'incarico in parola, di natura temporanea, sarebbe comunque cessato alla data del 1.07.2010 se non fosse intervenuto il suddetto provvedimento di proroga, pure temporaneo, in quanto immediatamente collegato all'emanando Accordo
Aziendale.
Se ne deduce che la ricorrente non ha subito alcuna illegittima sottrazione dell'incarico di direzione della in quanto la caducazione è avvenuta in ragione del normale spirare Pt_3 del suo termine, nonché per effetto della ristrutturazione aziendale che ha rimodulato e ridimensionato la macrostruttura cui la lavoratrice risultava assegnata.
Né, come anzi detto, la condotta dell'Amministrazione può ritenersi censurabile quanto all'attribuzione di altri incarichi di direzione di struttura complessa all'interno dell'azienda a soggetti diversi dalla ricorrente.
Sul punto va, altresì, soggiunto, che il conferimento del previsto incarico dirigenziale è comunque espressivo di un potere discrezionale del datore di lavoro rispetto al quale la posizione soggettiva del dirigente aspirante all'incarico non può atteggiarsi come diritto soggettivo pieno, bensì come interesse legittimo di diritto privato, correlato all'obbligo per l'amministrazione di agire secondo i canoni della correttezza e buona fede, nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., la cui eventuale lesione non legittima la domanda di attribuzione dell'incarico ma solo quella di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti (v. Cass. 23 settembre 2013, n. 21700; Cass. 18 giugno 2014,
n. 13867; Cass. 14 aprile 2015, n. 7495; Cass. 24 settembre 2015, n. 18972; Cass. 28 febbraio
2020, n. 5546; Cass. 23 settembre 2013, n. 21700; Cass. 24 settembre 2015, n. 18972; Cass.
14 aprile 2015, n. 7495: Cass. 1 dicembre 2017, n. 28879; Cass. 28 febbraio 2020, n. 5546;
Cass. 12 aprile 2021 n. 9566).
15 In ragione delle considerazioni innanzi illustrate vanno, pertanto, ritenute prive di fondamento le domande della ricorrente volte ad ottenere l'assegnazione dell'incarico di
Direzione di Unità Operativa Complessa all'interno dell' . Parte_2
9. Quanto alla richiesta di pagamento delle differenze retributive ritenute spettanti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito a causa del dedotto demansionamento e, dunque, alla domanda di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti a causa del mancato riconoscimento dell'incarico superiore, deve osservarsi quanto segue.
Nel pubblico impiego dirigenziale sanitario, la retribuzione di posizione e l'indennità di struttura sono strettamente correlate all'incarico effettivamente conferito e ricoperto.
Esse non costituiscono un diritto fisso o acquisito, ma una voce accessoria funzionale all'incarico, ai sensi degli artt. 15 del D.lgs. 502/1992 e 27 del C.C.N.L. 2016-2018 applicabile al caso di specie.
Dalla documentazione versata in atti (buste paga e conteggi allegati dalla ricorrente) risulta che le voci stipendiali richieste a titolo di differenze retributive sono esclusivamente quelle collegate all'incarico di direzione di struttura complessa (“indennità incarico di struttura complessa” e “variabile aziendale differenza sui minimi”), essendo le altre voci (“stipendio base”, “retribuzione di posizione unificata” e “retribuzione variabile per incarico”) rimaste invariate anche dopo il mese di giugno 2018.
Sulla scorta di quanto osservato, stante la insussistenza di un c.d. diritto perfetto al conferimento dell'incarico dirigenziale per le motivazioni innanzi illustrate, deve ritenersi l'assenza del diritto della ricorrente al correlativo trattamento economico (v. in tal senso
Cass. n. 11574/2023 secondo cui: «il disconoscimento del diritto esclude ogni fondamento
[anche] alla pretesa risarcitoria per il fatto in sé del mancato conferimento di quella tipologia di incarico»).
Ne deriva il rigetto della domanda volta al riconoscimento del danno patrimoniale subito sub species di richiesta di pagamento delle differenze retributive spettanti nel periodo di riferimento.
10. Ciò posto, deve ora appurarsi se il mutamento di incarico che ha interessato la dott.ssa abbia determinato invece un danno non patrimoniale da demansionamento a carico Pt_1 della stessa e se esso abbia, inoltre, integrato una condotta di straining o mobbing perché rientrante in un disegno generale dell'Amministrazione volto a privarla progressivamente dei compiti assegnati e della professionalità nel tempo acquisita.
Al riguardo, giova ricordare che ai sensi dell'art. 2103 primo comma c.c. “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
16 all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.”.
In punto di onere probatorio, deve poi precisarsi che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (v., da ultimo, Cass. n.
21257 del 31/07/2024).
Nella fattispecie in esame, nel ricorso introduttivo l'inadempimento datoriale viene fatto discendere quale mera ed automatica conseguenza dell'assegnazione dell'incarico di direttrice amministrativa di struttura semplice a fronte della elevata professionalità già acquisita per l'esercizio dell'incarico di responsabile di struttura complessa.
In specie, in ricorso è specificato che alla ricorrente veniva impedito, sin dall'anno 2019 e, comunque, in concomitanza alle sopra descritte vicende, di svolgere gran parte del lavoro.
Ancor più in dettaglio, la lavoratrice esponeva in merito quanto segue: “Le è stato impedito
l'accesso, tramite il proprio pc, al programma IRIS WIN, necessario per poter accedere alla documentazione riguardante il personale;
parimenti le è stato sottratto il compito di smistamento della posta in entrata, così come il controllo e la rendicontazione dei km percorsi dai dipendenti con la vettura di servizio, nonché la responsabilità del fondo economale per gli acquisti urgenti dei beni non inventariabili. Anche la materia che concerne gli obiettivi del personale del comparto e della dirigenza, sempre di sua competenza, le è stata sottratta, per essere “spalmata”, senza ragione alcuna, su altri dipendenti. A nulla sono valse le tante richieste di riassegnazione dei compiti sottratti e che, invece, rientravano nel suo profilo professionale. La dott.ssa , inoltre, è sempre Pt_1
17 stata componente di gruppi di lavoro e commissioni, ed è stata estromessa anche dalla partecipazione a questi. L' le ha impedito di far parte, quale componente, sia della Pt_2
Commissione di Vigilanza ex art. 11 legge 354/75, sia del gruppo di lavoro del registro tumori, a cui non solo aveva sempre partecipato, ma aveva curato personalmente
l'istituzione nella qualità di coordinatore amministrativo. Stesso discorso per le riunioni convocate dal Direttore Generale, a cui sono stati sempre invitati tutti i responsabili amministrativi, ad eccezione della ricorrente”.
Orbene, le deduzioni contenute in ricorso consentono esclusivamente di rilevare che, a seguito della conversione della macrostruttura di appartenenza da a la Pt_3 Pt_6
non svolgeva più le attività e le funzioni proprie del direttore amministrativo di Pt_1 struttura complessa.
Al riguardo, va ricordato che l'art. 19 del D. Lgs. n. 29/1993, come modificato dall'art. 13 del
D.lgs. n. 80/1998, aveva già affermato l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 cod. civ., sancita dall'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001.
Tanto, in ragione delle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato (Cass. 11 luglio 2019, n. 18703).
Nel lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta, quindi, l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico.
Ne consegue che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il trattamento economico corrispondente (Cass. 30/03/2015, n. 6367).
Dalla scissione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell'incarico è stata quindi desunta, come detto, la insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale e, inoltre, al conferimento degli incarichi e al passaggio di incarichi diversi non si applica l'art. 2103 cod. civ. (cfr. in tali termini, Cass.
9.4.2018 n. 8674, successivamente Cass. n. 91/2019, cit.; tra le tante, Cass.
22.2.2017 n. 4621, Cass.
8.6.2015 n. 11790, Cass. 15.2.2010 n. 3451).
18 Non rileva, dunque, che nel caso di specie la ricorrente, una volta adibita all'incarico di
Responsabile Amministrativo di struttura semplice si sia sentita demansionata, in quanto l'unico diritto tutelabile è quello ad essere adibita alle mansioni per le quali era stata assunta o a quelle equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, non essendo possibile compiere, per quanto innanzi esplicato, la comparazione tra le mansioni svolte in forza dell'incarico di Direzione di Unità Operativa Complessa e quelle svolte successivamente alla nuova assegnazione.
Va in ogni caso evidenziato il dato, di natura documentale, secondo cui la dott.ssa ha Pt_1 mantenuto, anche successivamente alla caducazione dell'incarico di direzione di UOC, il profilo di appartenenza alla categoria dirigente (v. buste paga in atti e i conteggi allegati dalla parte ricorrente).
Al fine di stabilire se la sia stata adibita, anche di fatto, a mansioni equivalenti Pt_1 nell'ambito dell'aria di inquadramento, occorre poi precisare che il C.C.N.L. del 2016-2018 prevedeva che l'incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale, che è articolazione interna del dipartimento o del distretto, include
“necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali”, precisando che “Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie”. La declaratoria contrattuale non consente, dunque, di per sé sola, di circoscrivere in maniera specifica e definita le mansioni proprie dell'incaricato di direzione di struttura semplice e di chiarire, dunque, se la posizione professionale della ricorrente abbia in concreto subito un effettivo svuotamento.
E invero, dalle allegazioni della ricorrente neppure emerge la compiuta descrizione delle mansioni e dei compiti cui la stessa era adibita prima che il suddetto incarico di direzione di struttura complessa le fosse assegnato né, soprattutto, la descrizione delle mansioni e delle attività proprie della carica di direttore di struttura semplice attualmente ricoperta.
Appare, pertanto, difficile stabilire in maniera chiara, sulla base delle deduzioni della lavoratrice, se sussista una reale incongruenza tra le mansioni attualmente svolte e quelle per le quali era stata assunta, o se le stesse siano comunque equivalenti a quelle proprie dell'area di inquadramento.
Né il dato risulta emergere dalle risultanze della prova testimoniale espletata in corso di causa e che di seguito si riportano.
Il teste ha dichiarato: “DR “Sono il Direttore del Servizio di igiene e Testimone_1 sanità pubblica dell' e ad interim Direttore del Servizio di Epidemiologia e Parte_2
19 Part prevenzione. Mi dichiaro indifferente alle parti”. DR “sono dipendente dell' far data Parte dal 2 aprile 1991 all'epoca . DR conosco la ricorrente per aver lavorato entrambi alle dipendenze della ASL ex USL. La ricorrente era Direttore amministrativo del
Dipartimento di prevenzione. Da quando è stato modificato l'atto aziendale, ma non ricordo in quale anno, la ricorrente è diventata responsabile della unità operativa semplice dipartimentale, ossia un grado inferiore rispetto al ruolo che rivestiva in precedenza, come se il maresciallo diventasse brigadiere. DR sul capo a) “Io sono un medico e faccio parte di alcune commissioni mediche, alle quali partecipa anche personale amministrativo, ove occorra. Posso dire che in alcune commissioni di cui sono componente e delle quali era componente anche la , io non ho più registrato la sua presenza da almeno tre o Pt_1 quattro anni, ma non ricordo con precisione il momento a partire dal quale la non Pt_1 ha più partecipato. Ad esempio la ricorrente era componente della Commissione Carceri, Part ma quando l' ha rivisitato l'atto aziendale, ha revocato l'incarico alla ricorrente per detta commissione. Per altre commissioni non posso rispondere.” DR “preciso che la ricorrente non partecipava più alle riunioni ma non conosco il motivo. Posso dire che
l'assenza della ricorrente alla partecipazione alle riunioni non era legata alla sua veste di direttore amministrativo, perché della commissione fanno parte anche soggetti che non necessariamente sono responsabili di una struttura. DR sul capo b) “confermo che la dott.ssa è stata estromessa dalla commissione di vigilanza e dal gruppo di lavoro Pt_1 del registro tumori. Tanto so perché da quando sono subentrato a fare l'interim del servizio di epidemiologia e prevenzione al posto della dott.ssa ho trovato la dott.ssa Pt_1
. DR sul capo c) “nulla so dire nello specifico. Posso, però, dire che la dott.ssa Per_1
svolgeva attività amministrativa con compiti diversi. Tuttavia, a seguito della
Pt_1 soppressione della U.O.C. di direzione amministrativa del Dipartimento di prevenzione Testi non ci siamo più interfacciati con la ricorrente per tutte le attività precedenti.”. sul capo d) “confermo la circostanza perché erano attività strettamente legate al ruolo di direttore amministrativo di . DR sul capo e) “confermo. Quando l'attività di Pt_3 smistamento era di tipo “manuale” se ne occupava la dott.ssa . Adesso l'attività in
Pt_1 parola avviene in modo automatico. Preciso che tale attività era collegata alla funzione di direttore amministrativo di . DR sul capo f) “questo era un compito specifico del Pt_3 direttore di dipartimento. Tuttavia, so che per un periodo la dott.ssa ha svolto
Pt_1 questo controllo. In particolare, giacché lei gestiva le presenze del personale, era lei ad essere delegata a svolgere una “doppia verifica”, sia per quanto riguardava la presenza in servizio, sia riguardo ai Km percorsi.”. DR sul capo g) “so che la dott.ssa aveva
Pt_1
20 compiti di responsabilità relativi al fondo economale per l'acquisto urgente dei beni non inventariabili fino ad almeno 4 anni fa. Oggi non più.”. DR sul capo h) “confermo la circostanza. Preciso che la dott.ssa compilava la scheda nella parte relativa alle Pt_1 presenze in servizio. La parte relativa alla valutazione della performance era invece compilata dal direttore della struttura o comunque dal diretto superiore gerarchico.”. DR sul capo i) “nulla so dire.”. DR sul capo j) “confermo. Ricordo che quando sono stato spostato dall'ambito territoriale all'ambito centrale e sono arrivato al dipartimento di Part Avellino, un dirigente veterinario dell' mi raccomandò di non salutare la dott.ssa
. Posso dire che si è percepito il suo isolamento, perché vedevo che era sempre sola Pt_1 nella stanza. Ho, inoltre, constatato personalmente che non svolgeva più mansioni particolari e che era più dimessa.”.
Il sig. ha dichiarato: DR “sono stato il direttore del dipartimento di Testimone_3
Part prevenzione dell' e sono in pensione dal 31.12.2020.”. DR sul capo a) Non lo so.
Premetto che io ero direttore del dipartimento di prevenzione, che è una struttura Part all'interno della con ruoli medici, veterinari e un tecnico ingegnere. Ogni Direttore di servizio (ex primario) dirige un servizio. Il dipartimento raccoglie sette servizi e a capo del dipartimento c'è il direttore, che per un certo periodo sono stato io. all'interno di tale struttura ci sono gli amministrativi. La parte amministrativa era diretta dalla ricorrente, trattasi di struttura atipica all'interno del Dipartimento, perché è di tipo amministrativo, nel mentre il Dipartimento è di tipo tecnico-operativo. Quindi nulla posso riferire con riguardo del capo a) giacché le riunioni erano convocate dalla Direzione generale e non da me. DR posso dire che in seguito alla soppressione della figura della U.O.C., intorno al
2017/2018, è scomparsa anche la figura della direttrice amministrativa, ruolo questo in precedenza ricoperto dalla , ragion per cui la stessa, essendo stata soppressa la Pt_1 funzione, non è stata più invitata alle riunioni delle commissioni indette dal Dipartimento da me diretto”. DR sul capo b) “nulla so dire.”. DR sui capo c), d), e) “mi risulta che la dott.ssa aveva perso tutte le mansioni. Quindi di fatto l'attività operativa le era Pt_1 praticamente preclusa perché la direzione generale le aveva sottratto le password. Posso precisare, al riguardo, che non avendo più le password, la dott.ssa non poteva più Pt_1 svolgere neppure l'attività di controllo delle presenze del personale. Riguardo all'attività di smistamento della posta, posso dire che essa era una attività particolarmente delicata ed importante, in quanto la dott.ssa leggeva, esaminava e inviava la posta al destinatario,
a seguito della firma del Direttore. Inoltre, la dott.ssa si occupava in autonomia di inviare atti autorizzativi e non agli specifici destinatari (es. Regione Campania, Procura della
21 Repubblica, P.A. etc.). Voglio precisare che definire detta attività di smistamento è Testi riduttivo.”. sul capo f) “confermo. Preciso che esistevano tabelle che ogni dirigente doveva compilare per il rimborso Km. La dott.ssa si occupava di controllare Pt_1
l'esattezza di quanto dichiarato, sia con riferimento ai Km percorsi, sia con riferimento Testi alla corrispondenza degli stessi alla effettiva presenza in servizio.”. sul capo g)
“confermo che non svolgeva più questa attività avendo perso la dirigenza della struttura complessa e non avendo più le password. DR sul capo h) “confermo. Le schede valutative avevano ad oggetto anche i giorni di presenza, i giorni di malattia ecc. Per la parte amministrativa, che incide sulla retribuzione di risultato, la dott.ssa redigeva, sotto Pt_1 la propria responsabilità, un documento contenente i dati relativi alle presenze, orario di servizio, permessi, assenze, malattie;
parametri che venivano utilizzati ai fini del calcolo delle incentivazioni.” Voglio precisare che il lavoro di compilazione riguardava i dati che poi venivano utilizzati dal Direttore per esprimere il giudizio di valore sul soggetto valutato. DR sul capo i) “nulla so dire”. DR sul capo j) “posso dire che nell'ultimo periodo la dott.ssa stava nella sua stanza a fare niente, in quanto non aveva mansioni da Pt_1 svolgere.”.
La teste ha dichiarato: “DR: Conosco la dott.ssa in quanto lei Testimone_4 Pt_1 era il direttore amministrativo del dipartimento di prevenzione presso il quale io lavoro.
Per tali ragioni io e la ricorrente avevamo contatti frequenti nell'ambito lavorativo. Dopo
l'unificazione dell' , qualche anno dopo, io sono stata trasferita Parte_12 nella sede fisica di Avellino nell'anno 2011, e quindi da questo momento in poi ho avuto contatti con la in quanto era la mia referente per tutte le situazioni amministrative. Pt_1
Non lavoravo nella stessa sede della ricorrente, ma avevo rapporti continui per motivi di lavoro. Adr: Sul capo a del ricorso risponde "conosco la situazione solo in quanto riferitami dalla dott.ssa , non per cognizione diretta"; Adr: Sul capo b risponde "Conosco la Pt_1 circostanza solo in quanto riferitami dalla dott.ssa ". Adr: Sul capo c risponde: Pt_1
"Anche questa circostanza la conosco perché riferitami dalla dott.ssa per quanto concerne il carico e lo scarico in magazzino dei farmaci veterinari. Tuttavia so per cognizione diretta che la svolgeva pochissimi compiti, peraltro esecutivi, per averlo visto Pt_1 personalmente, più o meno a partire dall'anno 2018. Infatti prima di questo anno io mi rivolgevo a lei per vari e questioni in quanto era lei la referente aziendale del dipartimento, ad es. a lei mi rivolgevo per le questioni afferenti le ferie, le malattie e tutte le questioni che riguardano il personale. Lei era in possesso e gestiva i singoli fascicoli del personale, prima in modalità cartacea e poi attraverso una piattaforma di rilevazione delle presenze, che lei
22 Testi supervisionava o, eventualmente correggeva. Sul capo d risponde "Confermo la circostanza, anche alla luce di quanto sopra detto;
infatti a partire dal 2018 lei non aveva più tali strumenti di lavoro e tanto so perché quando mi recavo nel suo ufficio per il disbrigo di queste pratiche lei con rammarico mi riferiva di non potermi seguire perché le Testi avevano tolto le password del sistema operativo della gestione del personale;
Sul capo e risponde: "sempre a partire dall'anno 2018, indicativamente prima del covid, le pratiche che mi venivano assegnate riportavano la sigla "MF", ossia , in Parte_1 quanto la posta veniva smistata a monte dalla ricorrente e distribuita alle varie unità. Dal
2018 non ci stava più la sigla, ma la pratica mi veniva assegnata direttamente dal mio Testi responsabile". Sul capo f risponde: "Confermo la circostanza perché a lei consegnavo il modello per il rimborso chilometrico della mia autovettura e per il suo tramite otteneva il rimborso. Dopo il 2018 sono andata nel suo ufficio per la consegna di questo modulo e lei mi ha detto che non poteva accettare il modello perché le avevano tolto tale compito".
Sui capi g ed h la teste risponde è vero. Confermo che alla ricorrente dal 2018/2019 e comunque prima del covid, vennero sottratti la responsabilità del fondo economale e il compito di compilazione delle schede degli obiettivi del personale. Tanto so perché quando io facevo acquisti di urgenza (ad esempio le buste per i campionamenti degli alimenti), mi recavo dalla e lei provvedeva al rimborso immediato dietro consegna della Pt_1 documentazione comprovante la spesa e ciò fino al 2018/2019. Poi un giorno mi sono recata dalla per il rimborso e la mi disse che non poteva più provvedere Pt_1 Pt_1 perché era stata destituita da tale compito. Per quanto riguarda la compilazione delle schede degli obiettivi del personale ricordo che fino a una certa data, sempre 2018/2019 circa, era la a compilare le schede e a sottoporcele ai soli fini della firma, mentre a Pt_1 partire da tale anno il mio Direttore, il dott. prima e la dott.ssa poi, Per_2 Per_3 mi consegnava la scheda degli obiettivi che io dovevo personalmente compilare. Sul capo i risponde: Nulla posso riferire perché non lo so. Sul capo j: ricordo che la ricorrente dopo il 2018/2019 era sempre nel suo ufficio a braccia conserte in attesa della fine della giornata lavorativa, mentre prima del 2018/2019 era vulcanica e inclusiva anche nei confronti di tutti i lavoratori e aveva creato un bel clima di lavoro. Preciso che frequento abitualmente la casa della ricorrente da circa due anni, perché è da due anni che ho avuto un trasferimento di sede, prima lavoravo a corso Europa e adesso lavoro in via circumvallazione. Quindi da circa due anni si è creato un rapporto anche di amicizia tra me e la ricorrente. Quando mi reco a casa della ricorrente in visita la vedo spesso svogliata
23 apatica. Mi reco a casa della ricorrente in media una o due volte al mese. DR Null'altro posso riferire.”.
Le dichiarazioni testimoniali hanno consentito di rilevare che talune attività non sono state più svolte dalla ricorrente in quanto strettamente legate al ruolo di direttore amministrativo di altre, invece, risultano attività che hanno subito un processo di automatizzazione Pt_3
e non vengono dunque più praticate manualmente.
Ne consegue che non può parlarsi di sottrazione di mansioni, non essendo chiarito se le attività elencate (accesso, tramite il proprio pc, al programma IRIS WIN, smistamento della posta in entrata, controllo e la rendicontazione dei km percorsi dai dipendenti con la vettura di servizio, responsabilità del fondo economale per gli acquisti urgenti dei beni non inventariabili ecc...) fossero di sua effettiva competenza una volta mutato l'incarico affidatole.
Neppure risulta comprovata la totale deprivazione di funzioni e di mansioni dedotta dalla lavoratrice, dovendosi ritenere, da un lato, insufficienti sia le argomentazioni da ella svolte in tal senso, sia le dichiarazioni rese al riguardo dai testimoni escussi, e rivelandosi invece, Part dall'altro lato, la documentazione allegata dall' resistente idonea a sconfessare la tesi prospettata dalla ricorrente.
In particolare, dalla nota del 25.07.2024, inviata dalla stessa lavoratrice alla Direzione
Amministrativa (v. all. in produzione di parte ricorrente del 12.11.2024), emerge che la si occupa della contabilità analitica dati del Dipartimento di Prevenzione. Pt_1
La risulta adibita altresì alla elaborazione dei pagamenti pagoPa, come evidente dal Pt_1 contenuto della nota del 18.01.2024 e dal relativo riscontro, entrambi depositati in atti in data 5.03.2024. Part Va osservato, in specie, che in entrambi i casi, la stessa resistente invitava la lavoratrice a proporre soluzioni per la risoluzione delle problematiche amministrative rappresentate e ad ottemperare in maniera efficiente alle funzioni di Dirigente Amministrativo, dimostrando quindi l'assenza di qualsivoglia condotta di tipo ostile o vessatoria nei termini di mobbing o straining paventati dalla ricorrente assumendo, di contro, un atteggiamento propositivo ed incentivante nei confronti della dipendente.
11. Proprio con riguardo alla configurabilità di una condotta di mobbing o straining perpetrata ai danni della lavoratrice, appaiono necessarie alcune considerazioni di carattere generale.
Per mobbing (dall'inglese “to mob”, cioè “attaccare”, “aggredire”) si intende, comunemente, una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel
24 tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psicofisico e del complesso della sua personalità.
Secondo i più consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, ai fini della configurabilità di una condotta “mobbizzante” del datore di lavoro sono rilevanti:
a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (cfr. Cass., n.
3785/2009).
A metà strada tra il mobbing e il semplice stress occupazionale, si pone una condizione psicologica definita straining.
Lo straining, dall'inglese “to strain”, ha un significato molto simile a quello di “to stress”, ossia “stringere, distorcere, mettere sotto pressione” e indica, infatti, una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima (il lavoratore), subisce da parte dell'aggressore (lo strainer, che solitamente è un superiore) almeno un'azione ostile e stressante, i cui effetti negativi sono di durata costante nel tempo. La vittima, inoltre, deve trovarsi in persistente inferiorità rispetto allo strainer, la cui azione viene diretta volontariamente contro una o più persone, sempre in maniera discriminante.
Sul piano pratico lo straining si differenzia dal mobbing per il modo in cui è perpetrata l'azione vessatoria: per la configurazione di una fattispecie di mobbing è necessario che l'azione di molestia sia caratterizzata da una serie di condotte ostili, continue e frequenti nel tempo, che venga riscontrato un danno alla salute e, infine, che questo danno possa essere messo in relazione all'azione persecutoria svolta sul posto di lavoro;
viceversa nello straining viene meno il carattere della continuità delle azioni vessatorie. Tale assunto è stato recentemente confermato dai giudici di legittimità, secondo i quali lo straining altro non è se non “una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie” (Cass. n. 3291/2016 e Cass. n. 3977/2018); azioni non necessariamente associate ad un intento persecutorio (Cass. n. 18927/2016), ma
25 intenzionale che, peraltro, ove si rivelino produttive di danno all'integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull'art. 2087 c.c..
In altri termini, posto che la figura del mobbing e dello straining hanno rilevanza meramente descrittiva, il risarcimento del danno all'integrità psicofisica richiede l'accertamento della natura vessatoria anche di singoli comportamenti e pure in mancanza d'intento persecutorio.
Nell'ipotesi in cui, come nella prospettazione del caso in esame, il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psicofisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, di natura asseritamente vessatoria, onde valutare la ricorrenza di una fattispecie di straining si tratta di valutare se alcuni dei comportamenti denunciati - esaminati singolarmente ma sempre in sequenza causale, pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio - possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili (cfr. Cass. n. 15159/2019; Cass. n. 16256/2018; Cass. n. 3977/2018).
Orbene, sulla base di quanto innanzi osservato, non può affermarsi che la ricorrente abbia subito un demansionamento, né che la condotta dell'Amministrazione abbia potuto integrare una fattispecie di mobbing o di straining dovendo essa ritenersi riconducibile a scelte organizzative, o a conseguenze di normative interne, piuttosto che a un disegno unitario volto a vessare la dipendente.
Non sono emersi elementi atti a ritenere l'agire dell'amministrazione parte di un disegno persecutorio, dovendosi peraltro osservare che le dichiarazioni rese dai testi escussi al riguardo sono per lo più dichiarazioni testimoniali de relato parte actoris avendo deposto i testimoni su fatti e circostanze di cui non hanno avuto conoscenza diretta, ma dei quali sono stati informati dalla stessa ricorrente.
Anche la fattispecie dello straining non appare integrata, non essendo emersa una condotta datoriale di gravità tale da poter essere considerata, anche isolatamente, fonte di stress illecito e ingiustificato. Il mutamento di compiti e mansioni subito, pur potendo aver generato disagio, non raggiunge la soglia della vessazione rilevante ai fini dell'art. 2087 c.c. in assenza di una chiara colpa datoriale nella creazione di una condizione lavorativa deliberatamente ostile o insopportabile.
Il danno alla salute, documentato dalle certificazioni mediche allegate in atti (v. all.ti nn. 1 e
2 in produzione di pate ricorrente), seppur esistente, non risulta univocamente riconducibile ad una illegittima condotta datoriale.
26 In assenza della prova di una condotta illecita del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., la relativa domanda risarcitoria non può pertanto trovare accoglimento.
In conclusione, in ragione delle motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso non può trovare accoglimento e va rigettato.
12. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le oscillazioni giurisprudenziali e lo stato di incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la compensazione integrale tra le parti, in quanto circostanze analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso
2) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, 17.12.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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