Articolo 54 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 53Articolo 55
Versione
1 maggio 1969
Art. 54.
La facolta' di opzione di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , puo' essere esercitata fino al 31 dicembre 1971.
Entro tale data, qualora permangano le condizioni previste dal citato articolo 14, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il termine per l'esercizio della facolta' predetta puo' essere ulteriormente prorogato.
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente