Versione
1 maggio 1969
1 maggio 1969
Art. 54.
La facolta' di opzione di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , puo' essere esercitata fino al 31 dicembre 1971.
Entro tale data, qualora permangano le condizioni previste dal citato articolo 14, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il termine per l'esercizio della facolta' predetta puo' essere ulteriormente prorogato.
La facolta' di opzione di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , puo' essere esercitata fino al 31 dicembre 1971.
Entro tale data, qualora permangano le condizioni previste dal citato articolo 14, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il termine per l'esercizio della facolta' predetta puo' essere ulteriormente prorogato.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 16/07/1973, n. 128Provvedimento: […] Ora tutto ciò mette in evidenza che il legislatore viene a dare esecuzione alla volontà di riforma o di revisione sul piano qualitativo e quantitativo, del sistema previdenziale, con evidente gradualità. Questa si coglie nel passaggio dal criterio contributivo a quello retributivo (solo che si tenga al riguardo conto delle norme di attuazione poste, tra l'altro, con l'art. 14, comma primo, del d.P.R. n. 488 del 1968 circa l'opzione per la pensione contributiva da esercitarsi entro il 31 luglio 1976, secondo l'art. 54, comma primo, della legge n. 153 del 1969 ed il d.P.R. 31 dicembre 1971; e con gli artt. 11, penultimo comma, e 13, comma primo, della legge n. 153 del 1969) ed anche e soprattutto nell'ambito di ciascuno dei due sistemi.Leggi di più...
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